• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere: erogazioni prorogate fino al 30 giugno

    Con il decreto direttoriale 20 marzo è disposta la proroga fino al 30 giugno 2026 per l’invio al Ministero delle istanze di rimborso del buono da parte delle PMI di cui al Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025. 

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti             

    Bonus fiere: beneficiari

    Il Capo II del Decreto suddetto rubricato Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche dispone di risorse per un importo di euro 7.880.000,00 (settemilioniottocentoottantamila/00).

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
    b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
    c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    f) dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
    g) non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione. 2. 

    Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
    b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza

    c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Bonus fiere: spese ammissibili

    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
    a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    d) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    e) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti.

    Accedi qui alla pagina del MIMIT dedicata al bonus fiere le cui richieste di erogazione scadono il 30 giugno.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti a imprese e lavoratori per Uragano Harry: il testo del decreto legge

    Il Decreto-Legge  n. 25 2026   pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27.2.2026  introduce un pacchetto articolato di misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori subordinati e autonomi colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana.

    Le disposizioni comprendono sospensioni di termini per i versamenti fiscali, integrazioni salariali, agevolazioni contributive e bonus di sostegno al reddito.

    Di seguito l’analisi  delle  novità  . Va tenuto conto che per alcune misure occorre attendere i provvedimenti delle Regioni mentre per gli aiuti diretti a carico dell'INPS verranno emanate  le istruzioni operative dell'istituto.

    Sospensione di versamenti e adempimenti tributari e contributivi

    L’articolo 2 del DL 25/2026 disciplina la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili situati nei comuni interessati dagli eventi, purché tali immobili risultino:

    • danneggiati e sgomberati per inagibilità;
    • danneggiati con richiesta di verifica di agibilità cui sia seguito provvedimento di sgombero.

    L’individuazione dei soggetti beneficiari è demandata a ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate.

    Periodo di sospensione

    Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, con esclusione dei dazi doganali e delle accise.

    La sospensione riguarda:

    • versamenti tributari;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • premi INAIL;
    • ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
    • addizionali regionale e comunale IRPEF operate dai sostituti d’imposta;
    • somme derivanti da cartelle di pagamento e atti di riscossione.

    È prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari e degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli posti a carico di consulenti e CAF operanti nei medesimi immobili, anche per clienti non localizzati nei territori colpiti.

    Ripresa dei pagamenti

    I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere eseguiti entro la medesima data.

    Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

    Integrazione salariale straordinaria per lavoratori subordinati fino al 30.4

    L’articolo 5 del DL 25/2026 introduce una specifica integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, che:

    • risiedevano o lavoravano nei territori interessati;
    • siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici.

    Il trattamento è riconosciuto dall’INPS entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e con importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

    Durata massima: 

    • Fino a 90 giornate per sospensione dell’attività lavorativa dell'impresa
    • Fino a 15 giornate per impossibilità di recarsi al lavoro.

    ATTENZIONE per i lavoratori agricoli prevista l'equiparazione delle giornate ai fini della disoccupazione agricola.

    L’impossibilità deve essere collegata a provvedimenti normativi o amministrativi, inagibilità dell’abitazione, impraticabilità delle vie di comunicazione o altre situazioni direttamente riconducibili all’evento emergenziale e adeguatamente documentate.

    Regime speciale per i datori di lavoro

    I datori di lavoro che presentano domanda:

    sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale;

    non sono soggetti ai limiti temporali ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;

    non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

    I periodi fruiti non si computano ai fini delle durate massime complessive degli ammortizzatori sociali.

    Indennità una tantum per autonomi e professionisti

    L’articolo 6 prevede un’indennità una tantum per:

    • collaboratori coordinati e continuativi;
    • agenti e rappresentanti di commercio;
    • lavoratori autonomi e professionisti;
    • titolari di attività d’impresa iscritti a forme obbligatorie di previdenza.

    Il beneficio spetta a chi, al 18 gennaio 2026, risiedeva o operava esclusivamente (o prevalentemente, per gli agenti) nei comuni colpiti e abbia dovuto sospendere l’attività.

    Misura dell’indennità

    Si tratta di un bonus di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, quindi con importo massimo complessivo pari a 3.000 euro.

    L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

    La domanda deve essere presentata all’INPS, con adeguata documentazione attestante la sospensione dell’attività.

    ATTENZIONE necessario verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e la corretta contabilizzazione del contributo.

    Sospensione di termini societari e forza maggiore per banche e centrale rischi

    L’articolo 8 introduce ulteriori misure a favore delle imprese con sede legale o operativa nei territori interessati.

    Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 sono sospesi, senza sanzioni e interessi:

    • i versamenti del diritto annuale camerale;
    • gli adempimenti contabili e societari in scadenza;
    • i termini per la presentazione di atti presso le Camere di commercio (fino al 30 aprile 2026).

    Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui gli eventi meteorologici costituiscono causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini della normativa bancaria e delle segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

    La qualificazione come forza maggiore assume rilievo nei rapporti contrattuali, nei piani di rientro e nelle valutazioni di merito creditizio.

    Misure settoriali: agricoltura, pesca e recupero capacità produttiva

    Il decreto contiene  infine all'art 9 disposizioni specifiche per:

    • imprese agricole ex art. 2135 c.c.;
    • cooperative agricole;
    • imprese della pesca e dell’acquacoltura.

    Accesso al Fondo di solidarietà nazionale

    Le imprese agricole ex art. 2135 c.c., le cooperative di produzione agricola, nonché le imprese e i consorzi della pesca e dell’acquacoltura possono accedere agli interventi di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 che viene rifinanziato  per 108 milioni di euro per l’anno 2026. 

    L’accesso è consentito:

    • in deroga al comma 4 dell’articolo 5;
    • con esclusione della misura di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.

    Per il comparto pesca, tra le “strutture aziendali” sono espressamente ricomprese le unità da pesca.

    Gli interventi attivabili comprendono contributi per il ripristino delle strutture danneggiate, la ricostituzione delle scorte e la compensazione delle perdite produttive, secondo modalità  che dovranno essere definite dalle Regioni a seguito della declaratoria di eccezionalità, deliberabile entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Proroga polizze catastrofali 

    Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali, originariamente fissato al 31 marzo 2026.

    Regime di aiuto per il recupero produttivo

    Nei territori colpiti si applica anche il regime di aiuto di cui al DL 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente alla disciplina attuativa vigente, per interventi di recupero della capacità produttiva e mantenimento dell’occupazione, nel limite delle risorse disponibili fino a 25 milioni di euro.

    .

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari

    Con la Risposta a interpello n 40 del 16 febbraio le Entrate chiariscono cosa fare in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.

    In sintesi viene chiarito che i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.

    Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari

    L'ade distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

    L'articolo n 6 del DL n 39/2024 per la Transizione 4.0 ha introdotto due tipologie di comunicazioni:

    • comunicazione preventiva,
    • comunicazione di completamento,

    entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione.

    E' stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, prevedendo l'obbligo:

    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 di una comunicazione di completamento degli investimenti
    • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.

    Le comunicazioni sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione.

    L'istante del caso di specie, una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno, pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, non aveva trasmesso la comunicazione preventiva e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento, ndicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

    La società ha però ugualmente compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.

    L’Agenzia chiarisce che:

    • relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro;
    • relativamente alla quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. 

    L’utilizzo del credito da parte della società costituisce un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante. 

    Secondo l'articolo 13 comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

    Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 oltre sanzioni e interessi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ZES e ZLS: regole e modelli 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 30 gennaio due documenti:

    • il Provvedimento n 3882 per il credito nella ZES Unica
    • il Provvedimento n 3873 per il credito nelle ZLS

    Essi contengono rispettivamenti:

    • i modelli di comunicazione per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica 
    • i modelli di comunicazione per gli investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate – ZLS, a seguito della proroga introdotta dalla legge di bilancio 2026 

    Credito ZES: regole e modelli 2026-2028

    La legge di Bilancio 2026 con l'art 1 commi 438-443 ha prorogato per il 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (comprensiva ora anche dei territori agevolati delle Regioni Marche e Umbria).

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

    relativi al credito d’imposta ZES unica.

    Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione integrativa:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

    Credito ZLS: regole e modelli 2026-2028

    Sempre la Legge di Bilancio 2026 ha previsto la proroga per il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS (ex artticolo 13 comma 1 del DL 60/2024 convertito)

    Per le zone logistiche speciali sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, ferma restando la procedura per l’accesso all’agevolazione.

    Con il Provvedimento sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE

    Il CdM del 29 gennaio ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE 2024/2811 del Parlamento europeo e del consiglio per rendere i mercati pubblici dei capitali dell'Unione più attraenti e facilitare l'accesso delle PMI.

    Decreto PMI: regole dal Governo per accesso ai Mercati UE

    Come recita il comunicato stampe dell'Esecutivo datato 29 gennio le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.

    Il Dlgs contenente 4 articoli vuole garantire:

    • Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
    • Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a "Transizione 4.0", si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.
    • Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.

    Si attende il testo definitivo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    La Direzione generale cinema e audiovisivo, con il decreto del 16 gennaio 2026 n. 22, ha previsto che dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026, fino alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d’imposta per le sale cinematografiche ex art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    A partire dal 28 gennaio 2026, dalle ore 12.00, fino al 23 febbraio 2026, alle ore 23.59, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 220 del 2016.

    Le domande possono essere presentate per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

    La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

    Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse e garantito attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.

    Attenzione al fatto che a pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: domande dal 17 dicembre

    Con il Decreto MIT n 470 del 4 dicembre e pubblicato sul sito del Ministero si apre la fase di prenotazioni per i contributi per il rinnovo del parco veicolare autotrasporti. 

    Il decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le fase della domanda

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
    rappresentante dell’impresa;
    b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
    È previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo. 

    Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All’interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.

    Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le risorse disponibili

    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del medesimo decreto ministeriale. 

    A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/202

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: presenta la domanda dal 17 dicembre

    Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
    È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all’interno del periodo incentivante così come indicato in precedenza, secondo le seguenti modalità
    Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026 all’indirizzo PEC [email protected].

    La trasmissione dell’istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente. 

    Detto indirizzo deve essere indicato nell’istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell’istanza con valore di prenotazione dell’incentivo, necessaria per la predisposizione dell’elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all’indirizzo [email protected]

    All’istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa che ha sottoscritto l’istanza di cui al precedente comma 6;
    b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell’istanza
    medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025). 

    Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 203/2025.

    Allegati: