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Bonus pubblicità 2026: pubblicato l’elenco dei richiedenti
Con un avviso del 1 giugno il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato la pubblicazione dell'elenco dei richiedenti del bonus pubblicità 2026 trasmesso dall’Agenzia delle entrate, per l'accesso credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2026 su quotidiani e periodici, cartacei e online.
L'elenco riporta la denominazione e l’importo teoricamente spettante per gli investimenti dichiarati nel modulo di richiesta anche se non ancora realizzati, con la percentuale provvisoria del contributo pari al 27% del credito richiesto.
Si ricorda che si tratta di comunicazioni di prenotazione e che la procedura richiede anche una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente da inviare tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2027.
Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo delle regole.
Bonus pubblicità 2026: domande dal 2 marzo al 1 aprile
Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 era stato differito.
Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:- sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
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Investimenti innovativi PMI: contributo in conto impianti, le condizioni
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio informa dell'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
In particolare, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con Decreto 18 marzo si definiscono le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande e come fare.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Investimenti innovativi PMI: regole per gli aiuti
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5.Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonché il punteggio aggiuntivo correlato all’eventuale possesso da parte dell’impresa del rating di legalità o della certificazione della parità di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
Allegati: -
Bonus investimenti pubblicitari: elenco dei beneficiari
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025.
Nell'elenco è indicato l’importo potenzialmente fruibile.
Attenzione al fatto che la corretta fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.
Si sottolinea l’importanza di tale onere di verifica: qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
Ricordiamo che l'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
leggi il riepilogo di tutte le regole del bonus e leggi l'elenco dei beneficiari.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole
In generale, per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Scarica qui modello e istruzioni.
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta
Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: come si utilizza in FAQ
Dal quando posso usare il credito d'imposta in compensazione (F24)?
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e del relativo elenco sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, quindi quinto giorno dal 20 maggio.Come si utilizza il credito d'imposta?
Tramite compensazione con modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.Ci sono regole diverse per crediti superiori a 150.000 euro?
Sì. Per chi ha ottenuto un credito superiore a € 150.000, la fruizione è possibile solo dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione inviata dal Dipartimento, che arriva dopo la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.Cosa si intende per "comunicazione individuale di abilitazione"?
È la comunicazione inviata dal Dipartimento a ciascun beneficiario al termine della verifica antimafia, una volta rilasciata l'informazione antimafia liberatoria oppure decorso il termine per il suo rilascio (ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011).Esiste un'eccezione alla verifica antimafia per i crediti sopra 150.000 euro?
Sì. Se il soggetto è già iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, L. n. 190/2012), e l'Amministrazione ne ha verificato l'iscrizione, può essere esonerato dalla procedura ordinaria di consultazione della Banca Dati Antimafia.Il credito può essere revocato dopo la fruizione?
Potenzialmente sì. Per i crediti sopra 150.000 euro fruiti prima del completamento della verifica antimafia, la fruizione avviene sotto condizione risolutiva: se l'esito dell'informazione antimafia risultasse negativo, il credito potrebbe essere revocato.Scarica qui l'elenco dei beneficiari stilato con il provvedimento del 20 maggio del Dipartimento per lo sport.
Allegati: -
Credito ZES 2026: domande entro il 1° giugno, vediamo per chi
Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.
Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Attenzione al fatto che, come specificato anche dall'ADE sulla pagina preposta, le domande per il 2026 scadono il 30 maggio che essendo sabato concede tempo fino al 1° giugno.
Credito ZES 2026: soggetti esclusi
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Credito ZES 2026: utilizzo
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta
- per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.
Credito ZES 2026: modello e istruzioni per le domande entro il 1° giugno
Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
relativi al credito d’imposta ZES unica: scarica Modello e istruzioni per il Credito ZES 2026
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026.
Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.
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Conto energia: il portale GSE per estenderlo entro il 31 maggio
Il GSE con un comunicato del 18 maggio informa del fatto che è online il portale per estendere la convenzione del conto energia da effettuarsi entro il 31 maggio.
Ricordiamo che, a prevederlo è stato il DL n 21/2026 cosiddetto “DL Bollette” che ha introdotto la possibilità di prolungare, su base volontaria, la durata delle convenzioni di Conto Energia per impianti incentivati nell’ambito di I, II, III e IV Conto Energia (DM 28 luglio 2005, DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010 e DM 5 maggio 2011) con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato.
La misura è stata introdotta per garantire un costo delle bollette elettriche accessibile, attraverso la riduzione della componente ASOS, e favorire una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle imprese e alle energie rinnovabili.
Attenzione al fatto che è possibile estendere la durata della convenzione, entro il 31 maggio 2026.
Conto energia: che cos’è
Come evidenziato in riepilogo dallo stesso soggetto gestore GSE, il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003.
Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.
In sintesi il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico con una tariffa fissa per ogni kWh generato.
A differenza dello scambio sul posto o del Ritiro Dedicato, che compensano o pagano solo l’energia immessa in rete, il Conto Energia premia la produzione stessa, indipendentemente da come viene utilizzata.
Il programma è stato articolato in cinque edizioni successive, ciascuna con tariffe e regole diverse, fino al raggiungimento del tetto di costo cumulato di 6,7 miliardi di euro fissato per legge.
Nel dettaglio con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.
È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.
Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.
Con la Legge n. 129/2010 sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.
Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro.
Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.
Il Decreto Legge 21/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2026, ha introdotto un meccanismo volontario di spalmaincentivi che riguarda una parte degli impianti in Conto Energia.
Leggi anche Conto energia imprese 2026: tutte le novità
Conto Energia: come estenderlo entro il 31 maggio
Attraverso il portale dedicato Estendi Convenzione CE, accessibile dall’Area Clienti da oggi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, sarà possibile estendere la durata della convenzione attraverso due opzioni:
- proroga di 3 mesi (90 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 15% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027;
- proroga di 6 mesi (180 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 30% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.
Il GSE precisa che la proroga della convenzione conferisce diritto di precedenza per richiedere l’accesso, sempre su base volontaria ed entro il 30 settembre 2026, al meccanismo di phase out, previsto dall’art.2, comma 4 del DL Bollette e disciplinato da specifiche istruzioni che il GSE pubblicherà nei prossimi mesi.
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Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio
Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.
In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che:-
- i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
- ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);
b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;
c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.
Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cinetecheBando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti
Le richieste di contributo possono essere presentate da:
- enti pubblici e privati,
- fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria
aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVAd) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio
La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
2026 ore 23:59; ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online. -
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Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande entro il 15 maggio
Entro il 15 maggio è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica.
Ricordiamo che co il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruzioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo
Dal 15 aprile le imprese possono inviare la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per chi ha validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.
Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)
Allegati: