• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    Il Ministero della Cultura comunica che è pubblicato il Decreto Direttoriale 1244, del 19 maggio 2026, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi – anno 2026” di cui all’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con il quale è prevista la data di apertura e chiusura della sessione e le ulteriori disposizioni applicative, ivi comprese le modalità relative all’ordine di lavorazione delle domande.

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    A decorrere dal 3 giugno è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:

    • a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
    • b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).

    Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.

    Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
    Le domande possono essere inviate:
    a) presentando la “richiesta definitiva in assenza di preventiva”, successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”;
    b) presentando la “richiesta preventiva” non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale” e, in seguito, la “richiesta definitiva” successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”.

    Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l’impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell’approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall’impresa tramite la propria area riservata
    della piattaforma DGCOL.
    I crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
    a) per il 70 per cento, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
    b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell’importo approvato.

    Tax crediti cinema: richiesta di assistenza

    Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono disponibili:

    • il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit;
    • il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.

    Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

    • consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
    • attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Si specifica che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.

    Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.

    Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra descritte.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.

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    Dati ISTAT economia e produzione industriale 2026

    ISTAT ha pubblicato nei giorni scorsi due note sulla situazione dell'economia Italiana  (maggio 2026)  e delle produzione industriale a marzo 2026 . I dati confermano una congiuntura stagnante a causa delle crisi mondiali ma con qualche nota positiva in alcuni settori produttivi e un miglioramento della pressione fiscale . 

    Di seguito una sintesi e i documenti integrali dell'istituto.

    Produzione industriale a marzo 2026 lieve progresso

    L'indice destagionalizzato cresce dello 0,7% rispetto a febbraio, secondo incremento mensile consecutivo, trainato dai beni strumentali (+2,1%). 

    Nel complesso del primo trimestre, tuttavia, la produzione flette lievemente (−0,2%).

     In termini tendenziali l'indice sale dell'1,5%, con punte molto elevate nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,2%), mentre i prodotti chimici (−7,8%) e l'energia (−4,0%) restano in territorio negativo.

    Congiuntura italiana: cuneo fiscale in miglioramento – Tabella di riepilogo

    Il PIL del primo trimestre cresce dello 0,2% su base congiunturale, ma il contesto internazionale è deteriorato dal conflitto in Medio Oriente, che ha spinto il Brent oltre i 120 $/barile e riacceso l'inflazione.

     L'IPCA ad aprile balza al 2,9% annuo (dall'1,6% di marzo). L'occupazione segna una lieve flessione a marzo (−12 mila unità), con il tasso di disoccupazione al 5,2%. Le esportazioni si contraggono, con crolli vistosi verso il Medio Oriente (−52,5%).

     Il focus Istat sul drenaggio fiscale evidenzia che le riforme 2021–2026 hanno più che compensato gli effetti dell'inflazione sui contribuenti, con un vantaggio medio di circa 40 euro.

     TABELLA 1. Principali indicatori congiunturali per l’Italia e l’Area euro. Variazioni congiunturali % 
    Indicatori Italia Area euro Periodo Italia periodo precedente Area euro periodo precedente
    Pil 0,2 0,1 T1 2026 0,3 0,2
    Produzione industriale 0,7 0,4 (feb) Mar. 2026 0,2 -0,8
    Produzione nelle costruzioni 0,5 -0,2 Feb. 2026 -1,1 -1,3
    Vendite al dettaglio (volume) 0,7 -0,1 Mar. 2026 -0,2 -0,3
    Prezzi alla produzione dell’industria – mercato interno 5,9 3,4 Mar. 2026 -0,8 -0,6
    Prezzi al consumo (IPCA)* 2,9 3,0 Apr. 2026 1,6 2,6
    Tasso di disoccupazione 5,2 6,2 Mar. 2026 5,4 6,3
    Economic Sentiment Indicator** -2,8 -3,2 Apr. 2026 -1,3 -1,6

    * Variazioni tendenziali
    ** Differenze assolute rispetto al mese precedente
    Fonte: Eurostat, Commissione europea, Istat

    Scarica le note ISTAT 2026

    Nota produzione  industriale italiana

    Nota ISTAT  economia italiana 

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    Transizione 5.0: codice tributo per il credito ridenominato

    Con la Risoluzione n 14 del 16 aprile viene pubblicato il codice tributario necessario per beneficiare in F24 del credito di imposta approvato dal DL n 38/2026 per le imprese che investono in beni nuovi per le proprie strutture aziendali.

    In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall’articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, introduce per l’anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 –
    “Transizione 5.0”, per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

    Credito transizione 5.0: codice tributo per F24

    Il credito d’imposta transizione 5.0  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
    Il GSE, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto attuativo, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

    In data 23 aprile viene pubblicata la risoluzione n 16 che ridenomina il codice tributo come segue:

    • Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

    Praticamente, all'atto della compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fornitori cloud e cyber security: come iscriversi al MIMIT

    Con il DD 22 aprile il MIMIT ha prorogato la data del 23 aprile, termine ultimo per iscriversi all'elenco dei fornitori per servizi di digitalizzazione, al giorno 27 maggio prossimo.

    Ricordiamo che questo elenco è istituito per fornire servizi alle PMI che a tal fine riceveranno secondo le regole del bonus digitalizzazione un contributo fino a 20mila euro.

    Leggi qui le regole generali Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori.    

    Fornitori servizi cloud computing e cyber security: iscriversi all’elenco MIMIT

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso. 

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. 

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

     Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    I termini per la presentazione delle predette istanze, inizialmente previsti dal 4 marzo al 23 aprile 2026, sono stati prorogati fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026.

    Il MIMIT precisa che le imprese italiane iscritta al Registro Imprese prima di inviare la domanda registra i tuoi dati nella sezione Anagrafica e deleghe

    Successivamente possono fare l'accesso alla registrazione esclusivamente sulla piattaforma di Invitalia entrando nell’area riservata 

    Ricordiamo che l'area fornitori permette l’accreditamento delle imprese interessate a offrire servizi e prodotti finanziabili nell’ambito della misura “Voucher Cloud e Cybersecurity”

    Elenco fornitori servizi cloud e cyber security: requisiti di iscrizione al MIMIT

    Il MIMIT tramite FAQ ha chiarito che possono essere fornitori: 

    (i) i soggetti abilitati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi qualificati almeno di livello QC1; 

    (ii) in alternativa, i soggetti non qualificati ACN che dimostrano il possesso delle certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, in relazione alla categoria di servizi offerti.
    Inotre ha specificato che l’iscrizione all’elenco istituito dal Ministero è consentita sia ai fornitori che offrono, nell’ambito del presente intervento agevolativo, servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sia ai fornitori che non presentano servizi con la predetta qualifica ma che risultano in possesso delle certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025, relative alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato.
    Uno stesso fornitore può offrire, pertanto, sia servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), sia servizi agevolabili sprovvisti di tale qualifica. In relazione a questi ultimi, è tenuto tuttavia a dimostrare il possesso delle relative certificazioni individuate nell’allegato 1.
     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Bollette 2026: tutti gli sconti su luce e gas per famiglie e imprese

    Il decreto legge del 20.02.2026 n. 21, recante Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, è stato convertito nella Legge del 10.04.2026 n. 49 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026

    Il testo, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati (approvazione del 31 marzo 2026) e successivamente approvato in via definitiva dal Senato l'8 aprile 2026 (A.S. n. 1857), è in vigore dal 19 aprile 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dalla medesima data.

    Scarica il testo del Decreto legge del 20.02.2026 n. 21 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Il provvedimento, nella versione definitiva, interviene su:

    • bonus elettrico per le famiglie e tutela dei clienti domestici;
    • divieto di telemarketing aggressivo per forniture energia e gas;
    • compensazione per il teleriscaldamento;
    • trasparenza nelle bollette e nel processo di cambio fornitore;
    • riduzione degli oneri ASOS per le imprese;
    • aumento IRAP per il comparto energetico;
    • proroga del regime delle cooperative elettriche storiche;
    • gas per imprese e clienti gasivori;
    • contratti di lungo termine (PPA);
    • impianti fotovoltaici incentivati e phase-out dal carbone entro il 2038;
    • comunità energetiche rinnovabili, anche condominiali;
    • data center e reti elettriche;
    • saturazione virtuale delle reti e connessioni alle FER.

    Di seguito un’analisi sistematica delle principali disposizioni.

    Bonus luce 2026: contributi rafforzati per le famiglie

    Il Decreto Bollette 2026 potenzia le misure di sostegno per i nuclei domestici, introducendo un contributo straordinario destinato ai beneficiari del bonus sociale elettrico e un'ulteriore agevolazione per le famiglie con ISEE medio-basso.

    In sede di conversione, è stato ampliato il perimetro delle tutele, aggiungendo nuove misure contro il telemarketing aggressivo e la compensazione per il teleriscaldamento.

    115 euro aggiuntivi per chi già percepisce il bonus sociale

    Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto. La Camera ha precisato che il contributo deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita da ARERA.

    L’intervento interessa circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili e si aggiunge al bonus ordinario (mediamente pari a circa 200 euro annui), portando il beneficio complessivo potenziale a circa 315 euro l’anno.

    Il contributo:

    • sarà erogato secondo modalità definite da ARERA;
    • dovrà essere riportato in fattura con una dicitura univoca e standardizzata definita dalla stessa ARERA;
    • è finanziato con uno stanziamento di 315 milioni di euro per il 2026.

    Contributo volontario per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro

    Per il biennio 2026-2027, il decreto consente ai venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti:

    • con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro;
    • che non siano titolari del bonus sociale.

    L’agevolazione è pari alla componente “prezzo dell’energia” (PE) applicata:

    • ai consumi del primo bimestre dell’anno, per le forniture attive al 1° gennaio;
    • oppure ai consumi del primo bimestre di fornitura, se il contratto è attivato successivamente (entro il 31 maggio).

    Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

    • i consumi del bimestre non superino 0,5 MWh;
    • i consumi registrati nei dodici mesi precedenti siano inferiori a 3 MWh.

    Lo sconto viene applicato in fattura nel quinto mese successivo al bimestre di riferimento.

    L’adesione alla misura resta volontaria per i venditori, ma con una novità rilevante introdotta in conversione: il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all’adesione a servizi o prodotti accessori né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. 

    ARERA definirà le modalità operative e rilascerà un'attestazione ai soggetti aderenti, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, utilizzabile anche a fini commerciali.

    Nuove tutele contro il telemarketing aggressivo

    La Camera ha introdotto, all'articolo 1 del decreto, il nuovo comma 5-bis che modifica il Codice del Consumo vietando, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste per la proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore solo se questi ha fatto una richiesta diretta o se si tratta di clienti già acquisiti che hanno espresso specifico consenso. I contratti stipulati in violazione sono nulli e le violazioni possono essere segnalate al Garante Privacy e all'AGCOM.

    Imprese: riduzione ASOS e aumento IRAP per il comparto energetico

    Uno dei pilastri del decreto è la riduzione della componente ASOS (oneri generali per il sostegno alle rinnovabili) applicata alle utenze non domestiche. La riduzione riguarda:

    • utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi;
    • utenze in media, alta e altissima tensione;

    con esclusione:

    • dell’illuminazione pubblica;
    • delle imprese energivore già iscritte negli elenchi CSEA;
    • dei soggetti con regimi tariffari speciali.

    Le modalità di riduzione saranno definite da ARERA.

    Aumento IRAP per imprese energetiche

    Per finanziare il taglio degli oneri in bolletta, viene previsto un aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per le imprese operanti in specifici codici ATECO del settore energetico.

    L’aumento si applica:

    • dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per il periodo d’imposta successivo,
    • ai soggetti individuati nella Tabella 1 allegata al decreto (estrazione, raffinazione, produzione e distribuzione energia e gas).

    Le maggiori entrate, stimate in:

    • 469,6 milioni nel 2026
    • 545,4 milioni nel 2027
    • 74,5 milioni nel 2028

    saranno destinate alla riduzione degli oneri ASOS per le utenze non domestiche.

    Cooperative elettriche storiche

    La Camera ha inserito un nuovo articolo 3-bis che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il regime regolatorio speciale applicabile alle cooperative elettriche operanti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano che connettono alla propria rete anche clienti non soci, nelle more del rilascio delle nuove concessioni di distribuzione.

    Fotovoltaico: riduzione volontaria degli incentivi e repowering

    Per contenere il peso della componente ASOS sulle bollette elettriche, il decreto introduce un meccanismo volontario rivolto agli impianti fotovoltaici incentivati di potenza superiore a 20 kW che percepiscono tariffe premio fisse del Conto Energia.

    I titolari possono scegliere, entro il 31 maggio 2026, di aderire a una riduzione temporanea della tariffa premio nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027, optando per:

    • il riconoscimento dell'85% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 3 mesi, oppure
    • il riconoscimento del 70% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 6 mesi.

    Accanto alla riduzione temporanea, il decreto prevede anche la possibilità di uscire anticipatamente dal regime incentivante, a decorrere dal 1° gennaio 2028, entro un limite massimo complessivo di 10 GW di potenza. In tal caso, ai soggetti aderenti è riconosciuto un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di incentivi residui, calcolato dal GSE e corrisposto in rate costanti su dieci anni.

    L'accesso al beneficio è subordinato al rifacimento integrale dell'impianto tra il 2028 e il 2030, con un incremento significativo della producibilità rispetto al periodo incentivato residuo e con l'utilizzo di moduli fotovoltaici conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa.

    La misura mira a favorire il repowering del parco fotovoltaico esistente, promuovendo impianti più efficienti e contribuendo, al contempo, alla riduzione strutturale degli oneri generali di sistema.

    In sede di conversione è stata confermata la struttura del meccanismo (85%/70% della tariffa, 3 o 6 mesi di proroga, uscita anticipata dal 2028 con corrispettivo del 90% dei flussi residui). È stata tuttavia apportata una modifica sostanziale alle soglie di incremento della producibilità richieste per accedere al corrispettivo.

    Il criterio generale prevede che il rifacimento integrale garantisca una producibilità almeno doppia rispetto a quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente. Per due categorie specifiche, la legge di conversione ha ridotto la soglia minima richiesta dal 40% al 30% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua:

    • gli impianti con moduli collocati a terra in area agricola;
    • gli impianti con moduli non collocati a terra.

    In entrambi i casi, la riduzione della soglia mira a rendere il meccanismo di uscita anticipata accessibile a un più ampio numero di impianti, pur mantenendo l'obiettivo di un significativo miglioramento delle prestazioni produttive.

    Phase-out dal carbone (novità: art. 5-bis)

    La legge di conversione ha inserito un nuovo articolo che fissa al 31 dicembre 2038 la cessazione dell'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Si tratta della prima volta che tale termine viene stabilito in via legislativa: in precedenza esistevano solo obiettivi di natura programmatica nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che prefiguravano l'uscita dal carbone entro il 2025 per il territorio continentale e il 2028 per la Sardegna, senza tuttavia avere forza cogente. La disposizione sarà comunicata alla Commissione UE tramite la relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima prevista dal regolamento (UE) 2018/1999.

    Comunità energetiche rinnovabili (novità: art. 5-ter)

    È stato inserito un nuovo articolo che chiarisce esplicitamente che le persone fisiche possono costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) anche nell'ambito del loro condominio. La modifica, apportata all'art. 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, rimuove un'ambiguità interpretativa che in alcuni casi aveva frenato la diffusione delle CER in contesti residenziali condominiali, chiarendo che la compresenza di più unità immobiliari in un unico edificio non osta alla partecipazione alla comunità energetica.

    Data center: procedimento unico autorizzativo e tempi accelerati

    Il decreto, come modificato in sede di conversione, introduce una disciplina speciale per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri di elaborazione dati (data center), prevedendo un procedimento unico autorizzativo volto a concentrare in un'unica sede tutte le valutazioni necessarie. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e comprende tutti gli atti di assenso richiesti dalla normativa di settore, inclusi quelli ambientali, paesaggistici e relativi alle reti di connessione elettrica, nonché la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.

    Una semplificazione rilevante introdotta in conversione riguarda la fase di avvio dell'iter: è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente. Questo evita che l'assenza di una soluzione di connessione definitiva blocchi l'avvio del procedimento autorizzativo.

    Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi e deve concludersi entro un termine massimo di 10 mesi dalla verifica di completezza della documentazione. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione o della portata del progetto. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), i relativi termini sono dimezzati.

    Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 104/2023 (convertito dalla legge n. 136/2023), l'autorizzazione unica è rilasciata con procedura speciale, che prevede la nomina di un commissario straordinario e lo svolgimento di una conferenza di servizi dedicata. In tal caso trovano applicazione i commi 5 e 6 del medesimo art. 13, che consentono al commissario di operare anche in deroga alla normativa ordinaria, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

    La norma è finalizzata a semplificare e accelerare gli investimenti nel settore digitale, assicurando al tempo stesso il coordinamento con le esigenze del sistema elettrico nazionale e riducendo in modo significativo i tempi autorizzativi per infrastrutture considerate strategiche per lo sviluppo tecnologico e industriale del Paese.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus moto: via alla prenotazione dal 18 marzo

    Dal 18 marzo il MIMIT avvia le prenotazioni per il bonus moto 2026accedi al portale dedicato.

    A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 marzo 2026, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria LE.

    Per l’incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

    Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro.

    Bonus moto: calcolo del contributo e obblighi del concessionario

    Il DPCM 20 maggio 2024 ha stabilito che i veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e e ai fini del bonus devono essere:

    • nuovo di fabbrica
    • elettrico o non elettrico
    • non elettrico di classe Euro non inferiore a 5

    Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base a:

     1) Presenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione, che deve essere:

    • di categoria Le,
    • intestata da minimo 12 mesi all'intestatario della nuova auto o a un familiare convivente,
    • omologata alle classi Euro da 0 a 3e provvisto della targa a 6 caratteri ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011. 

    2) Assenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione

    In questo caso, il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici

    Motocicli e ciclomotori non elettrici hanno l’obbligo di rottamazione e di uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno il 5% del prezzo del nuovo

    Le sottocategorie da L1e a L7e sono interscambiabili per la rottamazione

    Attenzione al fatto che il cliente, persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di mantenere la proprietà per minimo 12 mesi.

    Il concessionario deve:

    • nell’atto di acquisto del nuovo, indicare:
      • i dati del motociclo o del ciclomotore da rottamare
      • il contributo Ecobonus DPCM 20 maggio 2024
      • entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo:
    • consegnare l'usato a un rottamatore
    • chiedere la cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista

    Clicca qui per accedere alla sezione del MIMIT e conoscEre ulteriori dettagli sul bonus.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto bollette: gli aiuti per le imprese

    Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.

    Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.

    Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta

    Decreto Bollette: le misure per le imprese

    Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:

    • Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
    • Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
    • Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
    • Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
    • Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
    • Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
    • Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
    • Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
    • Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
    • Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.

    Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico

    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
    • Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
    • Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.

    Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas 

    • Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.

    Data center

    • Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).

    Saturazione virtuale della rete

    • Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.