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Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia
Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
La Legge è composta da:
- Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI
- Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
- Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
- Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
- Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE
- Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
- Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
- Capo II Nuove tecnologie
- Capo III Lotta alla contraffazione
- Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024
Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è
Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy
In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
I requisiti di accesso al Fondo le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi
Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile
Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Allegati: -
La tutela del Made in Italy diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 la Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, che reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.
Scarica il testo della Legge del 27.12.2023 n. 206
Il provvedimento contiene una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l’obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.
Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.
Fondo nazionale del made in Italy
Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.
Imprese culturali e creative di interesse nazionale
Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui iscrizione importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Viene inoltre previsto che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere
maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative, a tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033. -
Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.
Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.
Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta.
Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative
Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi.
La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:
- Inquadramento e finalità
- Esecuzione delle iniziative
- Spese e costi ammissibili
- Rendicontazione dei costi
- Disposizioni finali
Scarica qui la circolare e gli allegati
Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi.
I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.
Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione.
La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.
Ricordiamo le regole della misura.
Beneficiari del Fondo IPCEI
Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).
Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI i soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:
- a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà cosi' come individuata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», come successivamente modificati od integrati. Gli aiuti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
- d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il decreto di attivazione può prevedere l'ammissione al sostegno del Fondo IPCEI anche di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione.
Progetti ammissibili al Fondo IPCEI
Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane e in particolare:
- i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell'arte nel settore interessato.
Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformità ai project portfolio approvati dalla Commissione europea.
Le spese e i costi ammissibili sono:
- a) le spese relative a studi di fattibilità compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi relativi all'acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
- d) i costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto;
- e) i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- f) le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese quelle connesse alla prima applicazione industriale;
- g) per la prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), finché l'applicazione industriale deriva da un'attività di ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per se una componente molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento integrante e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
- h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).
Attenzione va prestata al fatto che non possono essere previste, per l'accesso al Fondo IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.
La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.
Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse
Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE
Allegati: -
Tax credit videogiochi: domande entro il 22 dicembre
Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura si informa che, a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023 potranno essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL, le richieste preventive di Tax Credit Videogiochi per l'anno 2023 (codice domanda: DOM – TCVG).
Leggi anche: Crediti imposta per cinema, musica e videogiochi
Tax credit videogiochi: i beneficiari
Come specificato nel DM 14/05/2021 sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
- a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
- b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
- c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.
Tax credit videogiochi: tutte le regole
L'avviso precisa che, il plafond delle risorse disponibili per il credito d'imposta spettante ai produttori di videogiochi di nazionalità italiana è di euro 12.000.000.
Attenzione al fatto che, preliminarmente alla compilazione della richiesta di Tax Credit, è necessario:
- effettuare l'iscrizione al portale DGCOL;
- registrare l'anagrafica del soggetto richiedente (NB: l'iscrizione è relativa all'impresa richiedente e deve essere effettuata selezionando l'opzione "Persona giuridica");
- registrare l'opera identificandola quale "Opera a contenuto videoludico" dalla sezione "Crea nuova domanda" (codice domanda: DOM – AOVG);
- effettuare la richiesta della Nazionalità Italiana Provvisoria per l'opera ai sensi del DPCM 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (qui il link al testo consolidato del decreto e delle successive modificazioni). Si ricorda che la richiesta di Nazionalità Italiana Provvisoria può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio della lavorazione sul videogioco.
I produttori di videogiochi la cui lavorazione, ad oggi, non è ancora iniziata potranno richiedere la "Nazionalità Italiana Provvisoria" (DOM – NIVG) a cui dovrà fare seguito, successivamente (dopo l'ottenimento della nazionalità italiana provvisoria e dopo il completamento dell'opera), la "Nazionalità Italiana Definitiva" (CONS – NIVG).
I produttori di videogiochi la cui lavorazione è, ad oggi, già ultimata (e che pertanto non sono ammessi a presentare la domanda di Nazionalità Italiana Provvisoria) potranno compilare specificamente la domanda di "Nazionalità Italiana Definitiva in assenza di riconoscimento provvisorio" (DOM – NIDVG).
Alla pagina Materiali utili DGCOL sono disponibili i seguenti manuali:
- il vademecum di benvenuto, per approfondimenti sul funzionamento della piattaforma DGCOL;
- il vademecum per la compilazione dell'anagrafica del soggetto;
- il vademecum per la compilazione della registrazione (anagrafica) dell'opera a contenuto videoludico;
- il vademecum per la compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera a contenuto videoludico;
- Il vademecum per la compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi;
Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto, clicca qui, e per eventuali necessità di chiarimenti sull'istruttoria è possibile scrivere all' indirizzo sotto riportato: [email protected]
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Nuovo DL Energia: investimenti su rinnovabili e sostegno a imprese gasivore-energivore
Pubblicato in GU del n. 287 del 09.12.2023 il nuovo Decreto Energia (Decreto legge del 09.12.2023 n. 181) approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, lo scorso 27 novembre, un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti per:
- la sicurezza energetica del Paese,
- la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,
- il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.
Scarica il testo del Decreto Legge del 09.12.2023 n. 181
Il testo opera una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste a sostegno delle imprese così come esposte nelle Slide di presentazione del MASE.
Sostegno alle imprese gasivore ed energivore
Nuovi incentivi alle aziende energivore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Le imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile (circa 3.800) vengono incentivate a installare impianti a fonti rinnovabili: il GSE potrà, per i primi tre anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia: l’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi 20 anni.Gas a prezzo vantaggioso per le aziende gasivore e nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi
Per realtà come quelle della siderurgia, della carta e del vetro (circa 1000), sarà possibile acquistare gas a un prezzo vantaggioso, da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale, grazie alla coltivazione di nuove concessioni. Verranno rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a fronte dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE, che lo fornirà prioritariamente alle imprese gasivore. -
Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento
Un emendamento al DL Anticipi, approvato il 1 dicembre in Commissione Finanza al Senato, prevede che, per i crediti ricerca e sviluppo, si possa far slittare al 30 luglio 2024 la sanatoria per il riversamento. Vediamo le novità.
Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento
Ricordiamo innanzitutto che il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 del 18 ottobre 2023 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma si attende l'aggiornamento del relativo modulo di istanza e le istruzioni.
Sinteticamente, si prevede che:
- la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria sia prorogata dal 30 novembre al 30 giugno 2024;
- la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.
L'emendamento approvato, fa slittare al 30 luglio 2024 la data per la presentazione della domanda.
Si precisa che l’allungamento del periodo a disposizione dei contribuenti è opportuno poiché la decisione di avvalersi di questa misura dipenderà dalla possibilità di ottenere la certificazione della conformità delle attività svolte, che preclude gli accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione per la costituzione appunto dell'elenco dei certificatori.
In proposito leggi anche Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole.
Occorre precisare però che, si attende un ulteriore decreto del MIMIT per le regole operative per iscriversi a tale elenco per i certificatori
Infine un altro emendamento al decreto Anticipi stabilisce la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non si sia ancora effettuato il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.
Si attendono ulteriori dati per avere certezze di tali novità annunciate.