• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Adblue imprese di trasporto merci: ecco il codice tributo

    Con Risoluzione ADE n 49 del 31 luglio si istituitsce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 del bonus ADBlue spettante alle imprese del settore trasporto merci per conto terzi.

    Nel dettaglio, è istituito il seguente codice tributo: 

    •  “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

    Prima di ripilogare tutte le regole, ricordiamo che in attuazione del decreto direttoriale MIT n. 446 del 25 ottobre 2022, come integrato con decreto direttoriale MIT n.192 del 11 maggio 2023, il ministero informava della possibilità per tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di presentare istanza di ristoro a valere su tale misura, nella piattaforma dedicata, per le spese effettuate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022 entro il 7 giugno, per un ristoro per le spese sostenute nell’intero anno 2022 per l’acquisto del componente AD Blue.

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue: che cos'é

    Il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2022 del Ministero delle Infrastrutture disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 29.600.000,00, destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto del componente Ad blue nell’anno 2022, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute, al netto dell'IVA.

    Con successivo decreto direttoriale n. 460 del 27 ottobre 2022 sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto per consentire la preliminare iscrizione alla piattaforma delle imprese che non lo avessero già fatto per la misura relativa al contributo gasolio.

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: i beneficiari

    I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.17 del 1 marzo 2022 sono:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
    • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 
    • che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. 

    Le risorse sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 15 % della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente Ad blue, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

    Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: presenta la domanda

    La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta è avvenuta con una prima fascia temporale, attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre 2022 e fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022.

    Successivamente vi è stata una riapertura della piattaforma con la possibilità di presentare domanda entro il 7 giugno 2023.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Alluvione Emilia Romagna diventa legge: ecco il testo coordinato

    Pubblicata in GU del 31.07.2023 n. 177, la Legge del 31 luglio 2023 n. 100 di conversione del decreto 1° giugno 2023, n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

    Scarica qui il testo del decreto n. 61/2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Nel provvedimento sono contenuti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.

    Brevemente vediamone alcuni.

    Sospensione termini versamenti e adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023      

    Si prevede la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.
    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Bonus fino a 3.000 euro per lavoratori autonomi

    Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, a favore dei:

    • collaboratori coordinati e continuativi
    • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
    • lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,

    che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Proroga superbonus 110% villette

    Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari ubicati nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023..

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Alluvione: confermata la sospensione rate mutui per le imprese

    La legge n 100/2023 di conversione del Dl n 11/2023 (Decreto Alluvione) pubblicata in GU n 177 del 31 luglio conferma, tra le altre, la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali degli ultimi mesi.

    Nel dettaglio, l'art 11 comma 1 lette c) prevede che per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede legale od operativa o  unita'  locali  nei  territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

    • il pagamento delle rate dei  mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre 1993,  n. 385.
    • analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi per  oggetto beni mobili strumentali  all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

    Inoltre, con il comma 1-bis. si prevede che il comma 1, lettera c), si applica  anche  alle  societa'  e alle imprese che, alla data del  1°  maggio  2023,  avevano  la  sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia,  di  Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini,  per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di   emergenza   con   le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023. 

    Legge anche Caro Mutui: istruzioni di ABI per affrontarlo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero

    Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.

    Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

    Il decreto, adottato  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere  sul Fondo 394/81 a sostegno  delle  iniziative  delle  imprese  italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui  mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e  le funzioni di controllo del  Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

    Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in materia di aiuti di importanza minore (de  minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

    Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari

    Per beneficiare degli interventi agevolativi le  imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) avere sede legale in Italia;

    b) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle imprese e in stato di attivita';

    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte  a  procedura concorsuale e non trovarsi in stato di  fallimento,  di  liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria,  di concordato preventivo o in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente secondo la normativa vigente;
    d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa del lavoro e di  prevenzione  degli  infortuni  e  con  gli obblighi contributivi;
    e) non essere un'impresa in difficolta' come  definita  dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del Trattato;
    f) non  avere  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea;
    g) avere integralmente  restituito  gli  importi  oggetto  di  un provvedimento di revoca, totale o parziale,  o  di  restituzione  dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81  o  di  un cofinanziamento.
    Sono, in ogni caso, escluse  dagli  interventi agevolativi, le imprese:

    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda,  sono  stati  condannati,  con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

    b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231;

    c) che  controllano  direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un  Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,  ovvero  che  sono controllate direttamente o indirettamente, ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile, da una societa' residente in  un  Paese  o  in  un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a fini fiscali, adottata  con  conclusioni del  Consiglio  dell'Unione europea;

    d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge  quali cause di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o comunque a cio' ostative.
    I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma  singola oppure  associata  mediante un'aggregazione  di  micro, piccole e medie  imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica  e iscritta  nel registro delle imprese.

    Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
    Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere,  ulteriori  requisiti  che  le  imprese   italiane   devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi. 

    Fondo 394 di SIMEST: le risorse

    Per le finalità del decreto sono  utilizzate  le disponibilità del  Fondo  394/81,  attualmente costituite   dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
    La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:

    • a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli  impieghi  della liquidita' del Fondo 394/81;
    • b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi  natura  spettanti  al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
    • c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.

    Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato  agevolazioni.  

    Fondo 394 di SIMEST: gli interventi

    Nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con  la  normativa europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  sono  ammessi  interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
        a) inserimento mercati;
        b) transizione digitale o ecologica;
        c) fiere ed eventi;
        d) E-commerce;
        e) certificazioni e consulenze;
        f) Temporary manager. 

    Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.

    Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda

    Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.

    Inoltre, si specifica che il Comitato  agevolazioni  ha altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del  27  luglio 2023  delle attività  di ricezione da parte di  Simest  S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del  Fondo  per  la  promozione integrata,  a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023. 

    Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli  interventi  agevolativi  sono  concessi  nei  limiti  delle risorse  finanziarie  disponibili, sulla  base  di   una   procedura valutativa a sportello.
    SIMEST  effettua  l'istruttoria  delle  domande  di  ammissione all'intervento  agevolativo,  mediante  valutazione   amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance  svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto  dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande,  e  le  sottopone  alle determinazioni  del  Comitato  agevolazioni,  secondo   l'ordine   di conclusione dell'istruttoria stessa.

    Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:

    • a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
    • b) gli aspetti operativi e  procedurali  connessi  alla  gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche  dei  singoli  interventi  agevolativi  e  alla rendicontazione;
    • c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi  e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le  singole voci  di spesa  ammissibili  e  la  misura  massima  di  esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
    • d)  eventuali  ulteriori  indicazioni  ai  fini  della   corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Emittenti locali: rimborso 2023 per messaggi campagne elettorali

    In data 10 luglio viene pubblicato in GU n 159 il Decreto 22 maggio 2023 MIMIT- MEF che definisce il riparto regionale dello stanziamento 2023 riconosciuto alle:

    • emittenti radiofoniche 
    • emittenti televisive

    a carattere locale, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti, a titolo gratuito, nelle campagne elettorali o referendarie e per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 4 comma 5, legge 22 febbraio 2020, n. 28.

    Si precisa che, dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00 in favore dell’emittenza locale le risorse sono così ripartite:

    • euro 477.264,34 vengono destinati alle emittenti radiofoniche,
    • euro 954.528,66 alle emittenti televisive,

    In proporzione al numero dei cittadini  iscritti  nelle  liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si  provvede  al riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:Il decreto stabilsce che alle emittenti  radiofoniche e televisive  che accettano  di trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito nelle campagne elettorali o  referendarie è riconosciuto,  per  l'anno  2023, il rimborso rispettivamente di:

    • euro 11,58,
    • ed euro  31,38,  

    per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Detassazione Cassa Covid: chiarimenti dall’Agenzia

    Nella risposta a Interpello n. 366 del 4 luglio 2023 l'agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti della detassazione dei  contributi e trattamenti di integrazione guadagni  erogati a seguito dell'emergenza COVID 19.

    Nell'interpello l'impresa istante  chiedeva di valutare  se le due misure agevolative (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga  e  finanziamenti  bancari  assistiti  da  garanzia  dello  Stato),  fruite  a  seguito  dello  stato di emergenza pandemica, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del  regime di detassazione. generale COVID­19 introdotta dall'articolo 10­bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 .

    In particolare osservava che  la norma è applicabile indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, quindi anche nel caso in cui il costo e/o il debito ridotto (o azzerato), e il corrispondente   contributo in conto esercizio, non siano stati rilevati in contabilità;

    Sosteneva inoltre che la CIG straordinaria COVID­19,  rappresenta un aiuto, oltre che   per i dipendenti, anche per le imprese, dunque idoneo a soddisfare i requisiti del citato  articolo 10­bis in quanto ha «consentito al   datore di lavoro di poter estinguere in maniera satisfattiva l'obbligazione del pagamento

    dei salari nei confronti dei dipendenti, facendo venir meno la necessità di rilevare un  debito correlato al pagamento dei salari e degli stipendi dei dipendenti nel corso del  periodo emergenziale».

    ln conclusione  considerava che  gli  aiuti  fruiti,  entrambi  erogati  attraverso  ''la  riduzione  di  un  costo'', grazie all'intervento statale,  possano  essere  oggetto  di detassazione ai fini IRES e IRAP, da attuare  indicando di un importo corrispondente al valore dei rispettivi aiuti , nonostante  gli  stessi  non  siano  stati  erogati  mediante  accredito  su  conto corrente  e non siano stati contabilizzati a conto economico. 

    Detassazione risparmi per Cassa COVID e finanziamenti agevolati 

    Il parere dell'Agenzia sulla soluzione proposta è negativo

    Viene precisato che   l'articolo 10­bis del decreto ­legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori),  convertito, con modificazioni,  dalla legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  ha  previsto che  «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito  dell'emergenza epidemiologica da COVID­19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile  ai fini delle imposte suir edditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale    sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

    Si tratta dunque,  per i ''contributi'' e ''indennità'' di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale ,  di un regime generalizzato di irrilevanza  fiscale ai fini delle  imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o   professione, nonché dei lavoratori autonomi.

    L'agenzia sottolinea che nel  rispetto  dello  spirito  della  norma,  deve  trattarsi  in  ogni  caso  di   sostegni economici strettamente connessi all'emergenza  e, come richiesto  espressamente dal citato articolo 10bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima   emergenza».

    Inoltre la ratio della detassazione secondo le Entrate era di evitare in via generalizzata che gli  effetti positivi derivanti dall'erogazione dei contributi  COVID­19  ­  venissero  depotenziati dall'incidenza della   tassazione.   

    Quindi  è  presupposto imprescindibile, la circostanza che  al soggetto  destinatario sia assegnato un beneficio che comporti :

    • un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile ­ che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità''  ­ , come ad esempio  una integrazione di ricavi oppure
    •  in una partecipazione (totale  o  parziale)  al  sostenimento  di  determinati  costi ,  purché  rimasti  ''a  carico''  dal soggetto beneficiario.

    Nel caso di specie invece   il fatto che la Cassa integrazione  ­ ponesse  a  carico  dell'INPS la  retribuzione  del lavoratore   non  rappresenta un ''contributo in conto esercizio'' dell'impresa inteso in senso tecnico come   ''ristoro'' di costi sostenuti ma un mancato costo sul quale l'applicazione dell'articolo 10­bis genererebbe un effetto  agevolativo ''ulteriore'' rispetto a quello alla base della ratio della norma 

    Analoghe  considerazioni  possono  essere  svolta sulla   seconda   misura agevolativa oggetto del quesito , l'articolo 1 del decreto legge n. 23 del   2020,  finalizzata ad agevolare l'accesso a finanziamenti,  garantitoial 100 per cento dallo Stato:  in questo caso  l'imprenditore  interessato deve sostenere un costo comprensivo di interessi, commissioni   ecc.,   che  già  nasce  decurtato  dagli  oneri   che ordinariamente  sarebbero sostenuti dall'imprenditore.

    Di conseguenza,  l'applicazione  anche dell'articolo  10­bis  genererebbe  a  beneficio dell'impresa un effetto agevolativo  ulteriore .

    Nessuna  delle due misure agevolative sopra descritte,  dunque  rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei ''contributi  Covid­19'', in quanto manca il presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un ''contributo'' a  riduzione del ''costo sostenuto'' dalla società.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Energia in vetta: domande d’agevolazione dal 3 luglio per le imprese montane

    Dalle ore 12 del 3 luglio le imprese della montagna possono presentare domanda di fondo perduto per le maggiori spese sostenute nella stagiona invernale 2022/2023 (Accedi qui al sito del soggetto gestore Invitalia)

    Ricordiamo che con il DPCM del 24 maggio si pubblicava un avviso con le regole per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche.

    In paricolare, l'avviso si rivolge ai soggetti di seguito specificati di cui all’articolo 4 per il sostengo nella gestione e nell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale, con l’esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

    L’assegnazione delle agevolazioni ha la finalità di sostenere il funzionamento delle infrastrutture sportive per i maggiori costi sostenuti nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente. 

    Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 10.802.533,87 a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

    Il contributo a fondo perduto è concesso:

    • nella percentuale massima dell’80% delle spese ammissibili
    • per un importo non superiore a 70.000,00 euro.

    Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti e nelle disponibilità possono essere concessi a ciascuna soggetto proponente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013) e al Regolamento GBER (Regolamento UE n. 651/2014

    Bando Energia in vetta: le imprese beneficiarie

    L'avviso definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno alle imprese di ogni dimensione, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti: 

    • a) essere gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo), aventi rilevanza locale e non, dotate di impianti di produzione di neve programmata; 
    • b) nel caso di imprese, essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
    • c) avere sede operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto previsto dal comma 4; 
    • d) esercitare, in misura anche non prevalente, l’attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano); 
    • e) essere iscritte, nel caso di ASD/SSD senza scopo di lucro, al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) oppure Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (ETS), iscritte al Registro CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; 
    • f) avere sede operativa attiva al momento della presentazione della domanda e nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023; 
    • g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; 
    • h) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa

    Bando Energia in vetta: spese ammissibili

    Sono considerate ammissibili, le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023 rispetto al periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022, relativamente alle seguenti tipologie di costi di funzionamento:

    • a) energia elettrica; 
    • b) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata (ad esclusione del canone di concessione per l’utilizzo dell’acqua, ove dovuto)

    Le spese ammissibili devono essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono essere: 

    • a) reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
    • b) fatturate al soggetto beneficiario entro e non oltre la data di presentazione della domanda e, chiaramente, attribuibili alle tipologie di spesa sopra richiamate e sostenute nella stagione sciistica 2022/2023;
    • c) imputate al netto dell’IVA salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. 

    Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di partecipazione. 

    Bando Energia in vetta: presenta la domanda dal 3 luglio

    Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

    La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2023 (termine prorogato al 3 luglio) deve essere redatta in lingua italiana, e compilata e trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Invitalia sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla misura.

    La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati

    La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente, la quale deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

    La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata mediante: 

    • a. accesso alla piattaforma informatica dell’Agenzia tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS); 
    • b. inserimento delle informazioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto; 
    • c. generazione della domanda di cui al precedente punto b), in formato .pdf, contenente le informazioni e i dati forniti e successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale dell’impresa; 
    • d. trasmissione della domanda attraverso il caricamento in piattaforma del relativo modulo di cui al precedente punto c), unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso.