• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Cinema investitori esterni: domande dall’8 luglio

    Il Dg Cinema ha pubblicato il Decreto datato 27 giugno con le regole per richiedere il credito d’imposta previsto per le imprese esterne al settore cinematografico (investitori esterni).

    Attenzione al fatto che le domande che partono dall'8 luglio riguardano i contratti di associazione in partecipazione registrati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per opere cinematografiche per le quali il produttore di riferimento ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (Apc), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione dell’importo investito.

    Bonus Cinema investitori esterni: domane dall’8 luglio

    Il Decreto specifica che a decorrere dall'8 luglio è aperta una sessione straordinaria per l’anno 2022, relativa ai contratti registrati nelle annualità 2021-2022, per la  presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli investitori esterni, ai sensi degli artt. 24 e ss.  del D.M. “altri tax credit 2021”. 

    Con riferimento alle richieste di credito di imposta gli investitori esterni possono presentare le domande  per i contratti di associazione in partecipazione registrati in data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, per opere cinematografiche per le quali il produttore: 

    • ha già presentato domanda di credito d’imposta alla produzione; ha aggiornato l’anagrafica dell’opera (APC), inserendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con indicazione, tra le altre cose, dell’importo investito. 

    Ai fini dell’ammissibilità delle richieste del presente credito di imposta  è necessario che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti al comma 1 del presente decreto nonché i requisiti prescritti dagli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”. 

    Le richieste di accesso al credito d’imposta possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 9 agosto 2024. 

    Le richieste sono istruite in base all’ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203. 

    Allegati:
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    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Pubblicato in GU n 151 il Decreto n 89/2024 con Disposizioni urgenti per le  infrastrutture  e  gli  investimenti  di interesse strategico, per il processo penale e in materia di  sport.

    Tra le altre norme se ne prevede una per destinare risorse alle imprese che operano nel territorio africano.

    Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

    Nel dettaglio l'art 10 prevede Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel  continente africano e per  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane

    Viene evidenziato che le disponibilità del fondo  rotativo  (di  cui  all'articolo  2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)  nel limite  di euro  200  milioni,   possono  essere  utilizzate  per  concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:

    • stabilmente  sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente  africano,  
    • ovvero  che sono stabilmente  fornitrici  delle  predette  imprese,  al  fine  di sostenerne spese di investimento per il  rafforzamento  patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o  commerciali. 

    E' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per  cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
    Possono accedere alla misura le  imprese  con sede legale in Italia che, alternativamente

    • a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno realizzato esportazioni verso  i  mercati  africani  o importazioni dai mercati africani in misura non  inferiore  a  soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
    •  b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione  esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate  operazioni  di fornitura a beneficio di imprese che:
      • 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
      • 2) hanno  realizzato  esportazioni  verso  i  mercati  africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non  inferiore  a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

    Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo riguardanti  il continente africano  proposte  da  imprese localizzate nelle regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venti per cento.

    Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi  nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel  limite massimo  di  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  a  concedere finanziamenti sotto qualsiasi  forma  anche  mediante  strumenti  di debito  subordinato.

    I  finanziamenti  di  cui  al  presente  comma  sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o  di  altre istituzioni  finanziarie,  prioritariamente  a  favore   di   imprese stabilmente operative  in  Stati  del  continente  africano,  per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con  le finalita'  del  richiamato  Piano  Mattei:  

    • infrastrutture;  
    • tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento  sostenibile  delle risorse naturali, incluse  quelle  idriche  ed energetiche; 
    • salute;
    • agricoltura e sicurezza alimentare;
    • manifatturiero.

    Allegati:
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    Crediti 4.0: modelli da presentare al GSE per compensare i crediti

    La comunicazione per il bonus investimenti 4.0 inviata via PEC non va ripresentata.

    E' quanto chiarisce il GSE tramite FAQ pubblicata sul proprio sito, con anche altri chiarimenti che di seguito si dettagliano.

    Inoltre, le Entrate con faq del 19 gugno affiancano chirimenti sulle ricevute relative agli invii degli F24 di comopensazione dei crediti in oggetto.

    Crediti 4.0: quali sono i modelli da comunicare al GSE per compensare i crediti?

    Il GSE Gestore Servizi Energetici ha pubblicato una serie di faq con chiarimenti sui crediti di imposta 4.0

    In particolare, tra gli altri chiarimenti si replica alla seguente domanda:

    • Quali sono i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 e come vanno trasmessi?

    Viene specificato che i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0, sono:

    • Modulo 1- Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
      • Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
      • Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
    • Modulo 2 – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
      • Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
      • Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

    Si rimanda al sito del GSE per gli altri chiarimenti.

    Leggi anche: Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole.

    Ricevute F24 compensazione crediti 4.0: sospese dal 17 giugno

    In risposta ad un quesito che chiedeva: " perché, a seguito della presentazione, dal 17 giugno 2024, del modello F24 per la compensazione dei crediti 4.0, non è ancora disponibile la ricevuta definitiva del versamento"

    Le Entrate hanno specificato quanto segue.

    L'articolo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
    Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
    Tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso. 

    In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

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    Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

    Il MIMIT ha pubblicato il DD del 5 giugno con il modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (ai sensi dell’art. 23, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022 nonché del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).

    Vediamo come è composto.

    Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

    Il modello di certificazione crediti allegato al DD 5 giugno appare molto lineare. 

    Esso, risulta diviso con una parte iniziale di sintesi con la richieste dei seguenti dati:

    • dati del certificatore,
    • dati dell'impresa richiedente,
    • dati del progetto,
    • data di rilascio della certificazione

    Successivamente vi si trova:

    • la certificazione dell'iscritto all'albo di aver ricevuto incarico dall’impresa;
    • l'iscrizione all’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2, comma 1, del Dpcm del 15 settembre 2023;
    • e l'assenza di conflitto di interesse.

    La parte più ricca del Modello di certificazione dei crediti, che in totale è composto da 28 pagine, è quella descrittiva del progetto da certificare, ripartita come segue:

    1. Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
    2. Descrizione del progetto o del sotto progetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sotto progetto da iniziare (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
    3. Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
    4. Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023). 

    Rimandando alla consultazione completa del Modello di Certificazione crediti si evidenzia che deve essere inviato tramite l'apposita piattaforma, raggiungibile al seguente link:

    dove poter accedere come certificatore.

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    Bonus auto ecologiche 2024: via alle prenotazioni

    Via alle prenotazioni dalle 10 di oggi alle prenotazioni degli incentivi per le auto e le moto 2024.

    Accedi al portale dedicato.

    Ricordiamo che il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 27 maggio esplicativa delle regole per gli incentivi auto 2024.

    Il documento costituisce il regolamento operativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 recante “Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 121 del 25 maggio 2024.

    Bonus auto ecologiche 2024: regole dal Ministero

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l’acquisto dei veicoli di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, effettuati a decorrere dal 25 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

    Alla luce delle nuove previsioni, vengono fornite indicazioni operative di seguito specificate.   

    Le prenotazioni dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM possono essere inserite sulla piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a far data dal 3 giugno 2024, ore 10

    Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 2, del DPCM (Allegato 1);
    • relativamente agli acquisti effettuati da persone giuridiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 3, del DPCM (Allegato 2);
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 3), nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 4);
    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche ai sensi dell’articolo 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del DPCM (Allegato 5). 

    Attenzione al fatto che i moduli per le dichiarazioni saranno resi disponibili sul sito istituzionale:

    • http://ecobonus.mise.gov.it
    • e, dopo essere stati debitamente compilati e firmati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.  

    I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023 ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.   

    Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.  

    In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca. 

    Le date di apertura della piattaforma informatica per la prenotazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM, riguardanti – rispettivamente – gli acquisti effettuati da titolari di licenze di taxi/soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente e l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, saranno comunicate sui siti istituzionali:

    con avviso successivo alla presente circolare.

    Leggi anche: Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi per tutti dettagli sui bonus e le categorie ammesse.

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    Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni

    Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.

    Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.

    Di seguito tutte le regole.

    Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio

    Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

    Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)

    Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti: 

    1. gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; 
    2. gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

    I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

    Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.

    Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.

    Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati. 

    Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

    Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

    Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

    Allegati:
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    ZES Mezzogiorno: le misure in arrivo dal DL Coesione

    Nel Decreto Coesione approvato il 30 aprile il Governo introduce varie misure volte ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno nelle zone ZES.

    Nel dettaglio, il decreto appena approvato contiene:

    • il Fondo Ricerca Sud da 1,2 miliardi con il quale si prevede di incentivare l'operatività della Zona economica speciale (Zes) del Mezzogiorno con il rafforzamento del capitale umano a disposizione.  Il fondo “Ricerca Sud” dovrà favorire il rientro di cervelli o la creazione di spin-off per supportare il rilancio delle Regioni meridionali.  Le risorse saranno prelevabili dai plafond dei nuovi Pn Ric 2021-27 e Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-27 oltre che dagli avanzi dell’ormai vecchio Piano Sviluppo e coesione 2014-20.  Oltre alla mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari) si punta a rafforzare il capitale umano nelle infrastrutture di ricerca del sud e sostenere la nascita di spin-off nel nome del trasferimento tecnologico e di una nuova politica industriale;
    • l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
    • con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

    Si attende il testo definitivo del DL Coesione per tutte le misure rivolte al sud.