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Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre
Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
La dotazione finanziaria ancora disponibile per “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.
Ricordiamo tutte le regole di questa misura.
Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è
Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie
Le agevolazioni sono rivolte a:
- imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
- imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo
Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo
Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
- non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).
Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre
Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.
Accedi qui per tutte la modulistica.
Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe. -
Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus
Il MIMIT ha pubblicato una Circolare del 24 settembre con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit.
Prima dei dettagli ricordiamo che le prenotazioni del bonus sono state attivate lo scorso 1° luglio e riguardano contributi per l’acquisto e l’installazione – su veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4 – di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.
Le nuove agevolazioni sono disponibili per ordini e installazioni di impianti effettuati dopo l’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.
Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto, vediamo tutte le regole.
Leggi anche Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24
Ecobonus Retrofit: dal 1 luglio le domande per il GPL
Con il Decreto Retrofit del 3 giugno vengono stabilite le regole per la novità che riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit”, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1.
La prenotazione dei contributi “Ecobonus – Retrofit” è partita dal 1 luglio scorso.
Il decreto 3 giugno prevede che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del DPCM 20 maggio 2024 si individuano le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell’articolo 5, del DPCM 20 maggio 2024.
In particolare, alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione, nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:
- a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL;
- b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano.
Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024.
I contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:
- a) che, alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
- b) che l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
- c) che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
In data 24 settembre il MIMIT ha pubblicato una circolare di chiarimento della misura precisando quanto di seguito dettagliato.
Leggi Ecobonus Taxi: il via da oggi 17 giugno per le novità su questa misura.
Econobus Retrofit: la ripartizione delle risorse residue
L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, dispone che sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, il Ministero ha facoltà in corso d’anno di modificare, tramite apposito decreto direttoriale, la ripartizione, di cui all’articolo 4, comma 2, delle risorse residue disponibili, riservando comunque una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse originarie alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano”.
Il monitoraggio delle prenotazioni al 15 settembre 2024 ha dato i seguenti esiti:- n. 16 contributi prenotati per impianti di alimentazione a metano, per un importo complessivo pari a euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00), corrispondente allo 0,21% degli stanziamenti dedicati e al 0,13% delle risorse complessive;
- n. 5.820 contributi prenotati per impianti di alimentazione a GPL, per un importo complessivo pari a euro 2.328.000,00 (duemilionitrecentoventottomila/00) corrispondente allo 58,2% degli stanziamenti dedicati e al 23,3% delle risorse complessive;
Tenuto conto, pertanto, degli esiti del monitoraggio, si comunica che le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, con il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 sono state rimodulate nel modo seguente:
- a) una quota pari al 30% (trenta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;
- b) una quota pari al 70% (settanta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.
Si precisa che, dalle risorse ripartite, vengono sottratte le risorse già prenotate alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 23 settembre 2024.
Ecobonus Retrofit: chiarimenti del MIMIT su ritardi dei collaudi e prenotazione bonus
La circolare precisa inoltre quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, in merito al termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi entro cui “gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”.
A tal proposito, occorre rilevare che a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo.
Pertanto, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, di cui al sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal MIMIT, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori. -
Credito transizione 5.0: Faq GSE per i veicoli agricoli e forestali
Il MIMIT ha aggiornato la pagina relativa alla misura Transizione 5.0 con un avviso relativo alla sezione FAQ del GSE.
In particolare, si informa che dal 26 settembre sul sito del GSE è pubblicata una prima parte di risposte a dubbi frequenti.
Tra questi figura un chiarimento in merito ai veicoli agricoli e forestali per i quali già lo stesso MIMIT aveva provveduto ad integrare e correggere la Circolare 16 agosto con tutti i chiarimenti sul bonus, vediamo i dettagli.
Transizione 5.0: credito possibile per i veicoli agricoli e forestali
Il Mimit con un errata corrige al documento del 16 agosto 2024 ha evidenziato che il bonus transizione 5.0 spetta anche per i veicoli agricoli e forestali a certe condizioni.
Relativamente agli stessi veicoli il GSE con FAQ del 26 settembre ha chiarito quanto segue.
I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
- L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Leggi: Transizione 5.0: gli esclusi dall'agevolazione e relative deroghe
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Contributi imprese editrici per l’anno 2023: domande entro il 30.09
In scadenza al 30 settembre le domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
In data 11 settembre, con avviso del dipartimento per l'editoria, viene specificato che, è stata modificata la dichiarazione sostitutiva, generata dalla piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023, relativa alle altre agevolazioni eventualmente percepite dalle imprese richiedenti il contributo.
Attenzione al fatto che le imprese che avessero già completato l’invio della documentazione, dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo [email protected], il nuovo modello:
debitamente compilato, entro il 30 settembre 2024.
Imprese editrici: contributi diretti anno 2023 domande entro il 30.09
Entro il 30 settembre 2024 le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista
- dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e
- dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero)
- ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.
Dal sito raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, gli editori possono accedere alla piattaforma mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.
Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.
Per quanto riguarda la modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente
- alle relazioni di certificazione e
- al bilancio di esercizio per il successivo invio.
Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica [email protected].
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Credito Transizione 5.0: tra gli allegati i dati del Titolare Effettivo
Il credito transizone 5.0 istituito dal DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
La misura scade il 31 dicembre 2025, salvo proroghe, che al momento non sono previste.
Lo ha confermato anche Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del MIMIT, intervenuto ieri 24 settembre ad un convegno intitolato “Linee Guida alle Agevolazioni relative al Patent Box e al Credito d’imposta R&S” che in risposta alla stampa ha confermato che il Piano Transizione 5.0 si affianca al 4.0 stanziando quasi 13 miliardi di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Nella documentazione prevista per il credito in oggetto, vi è anche la dichiarazione del titolare effettivo, vediamo maggiori dettagli.
Credito Transizione 5.0: tra i documenti anche la dichiarazione del Titolare Effettivo
La Circolare MIMIT con tutte le indicazioni applicative per il piano transizione 5.0, tra gli altri allegati contiene anche la una autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.
Il fac simile allegato II alla circolare si presenta come segue e va inserito nella documentazione.
Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
Dichiarazione relativa al titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15
Transizione 5.0
Ai sensi del Decreto Ministeriale attuativo “Transizione 5.0” del Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a………………….…………………(…..) in data …………………………………..,codice fiscale …………………………………………………………, partita IVA ………………………………….………, residente a ………………………………………………………………..…, (……)
domiciliato/a a ……………………………………………….(…..), documento d’identità n………………………
rilasciato da……………………………………………………. in data ………………..………
in qualità di
Legale Rappresentante / titolare della ditta individuale: ……………………………………………………………
C.F. ………………………….….……………..……………
P.IVA ………………………….….……………..……………
Indirizzo ………………………….….……………..……………DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,
- di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall’art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
- di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.
[ ] di essere l’unico titolare effettivo della ditta/società
[ ] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a:
[ ] ___________________________
[ ] ___________________________
[ ] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:
[ ] ___________________________
[ ] ___________________________
Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale):
Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Tipo e n. del documento di identità
Luogo e data del rilascio
Autorità competente al rilascio
Nel caso in cui il soggetto sia diverso dal Titolare Effettivo, dichiara che la persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti per la misura è:
Cognome _________________________________________ Nome _____________________________________
C.F._____________________, tel./cell. _______________________, e-mail ______________________________
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
- Di essere a conoscenza dei contenuti della Circolare e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore;
- Di aver preso visione delle regole di compilazione della comunicazione;
Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:
- copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.
Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni , nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Data Firma (*)
__________________________
__________________________Il Ministero per le Imprese e il made in Italy si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.
Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell’invio telematico.
(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
Scarica qui il word Della dihiarazione dei dati del titolare effettivo.
Leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
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Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse 2024 destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto da realizzare nel 2025 .
L'obiettivo ormai consueto è quello di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro.
Le risorse anche quest'anno ammontano a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.
Di seguito vediamo piu in dettaglio i beneficiari e le modalità per le domande e l'erogazione dei contributi.
Contributi formazione per l’autotrasporto nel 2025
L'incentivo è rivolto alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Logistica, Trasporto e Spedizioni, possono partecipare alle attività di formazione.
Le attività formative mirano a migliorare la gestione dell’impresa, l’adozione di nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza, sia stradale che sul lavoro.
Sono esclusi i corsi necessari per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per l’ottenimento e il rinnovo delle patenti e di altri titoli obbligatori.
Le iniziative di formazione possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
Le imprese interessate devono specificare la loro volontà di partecipare al piano formativo, indicando l'articolazione del progetto e garantendo il rispetto dei requisiti.
Formazione autotrasporto 2025: durata corsi e contributo massimo
Le attività formative devono essere avviate a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.
Sono ammissibili anche costi di preparazione antecedenti l’inizio delle attività, purché successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 settembre 2024).
Il contributo massimo che si può ottenere è differenziato sulla base della dimensione dell' impresa, come segue
- Microimprese: fino a 15.000 euro;
- Piccole imprese: fino a 50.000 euro;
- Medie imprese: fino a 100.000 euro;
- Grandi imprese: fino a 150.000 euro.
Le forme associate di imprese possono ottenere contributi fino a un massimo di 300.000 euro.
I costi ammissibili riguardano principalmente la docenza, i tutor, le spese di consulenza e altre spese correlate.
Formazione autotrasporto 2025: erogazione, rendicontazione e controlli
L'erogazione del contributo avviene al termine dei progetti formativi, che, come detto, devono essere completati entro il 1° agosto 2025.
Le imprese devono inviare una rendicontazione dei costi sostenuti entro il 26 settembre 2025, corredata da fatture e documentazione contabile certificata da un revisore legale.
La rendicontazione deve includere:
- Elenco dei partecipanti e dettagli dei costi;
- Documentazione comprovante la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- Registrazioni dei corsi a distanza, se applicabile.
- Le imprese devono dimostrare che il progetto formativo corrisponde a quanto dichiarato nella domanda e che i costi preventivati siano conformi alla realtà.
Verifiche e controlli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva il diritto di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante che dopo la loro esecuzione.
In caso di irregolarità gravi o dichiarazioni mendaci, l’impresa sarà esclusa dal contributo e obbligata alla restituzione delle somme già erogate.
Formazione autotrasporto 2025: presentazione delle domande
Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [email protected] :
- dal 10 dicembre 2024 al
- al 23 gennaio 2025.
Devono essere sottoscritte digitalmente e accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di eventuali domande duplicate, sia come impresa singola che come parte di un consorzio o cooperativa.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande duplicate saranno escluse.
ATTENZIONE in caso di controlli con esito negativo in edizioni precedenti, le domande delle imprese coinvolte saranno automaticamente escluse dal contributo.
Per ulteriori dettagli consulta qui il testo del decreto .
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IGP non alimentari: domande dal 16 settembre
Con Decreto Direttoriale il MIMIT ha stabilito i requisiti, le spese ammissibili, l’entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.
Il bando intende favorire l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
I dettagli
IGP non alimentari: domande dal 16 settembre
A partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2024 le associazioni di produttori potranno presentare la propria domanda.
Le richieste dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: [email protected].
Scarica qui: Modulo di domanda
Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00) per ciascun soggetto beneficiario.
La misura favorirà l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
A partire dal 1° dicembre 2025, infatti, la predisposizione del suddetto disciplinare sarà condizione necessaria per presentare la domanda di registrazione di un’IGP per prodotti artigianali e industriali.
Ciò permetterà di estendere alle produzioni non agroalimentari le stesse tutele previste a oggi per il settore agroalimentare, consentendo di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.