-
Alluvione Emilia: fondo perduto e sospensione pagamenti da SIMEST
In vigore dal 1 agosto la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.
Tra le misure previste dalla legge di conversione quella per le imprese esportatrici.
Alluvione Emilia: a chi spettano i fondi di SIMEST
SIMEST comunica che è attivo a partire da questa mattina alle ore 9:00 il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi.
Le risorse destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) ammontano a €300 milioni, fondi gestiti da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Le domande possono essere presentate direttamente sul portale disponibile all’indirizzo simest.it.
Possono accedere alle risorse micro, piccole e medie imprese nonché le Mid-Cap che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall’alluvione e che abbiano registrato nell’ultimo esercizio disponibile un fatturato export del 10%.
In particolare:
- una quota fino a 30 milioni di euro è riservata alle Micro e Piccole imprese
- una quota fino a 180 milioni di euro è riservata alle PMI (incluse le Micro e Piccole imprese)
- una quota fino a 90 milioni di euro è invece riservata alle Mid Cap (un numero di dipendenti oltre le 250 unità e fino a 1.500).
Ciascuna impresa potrà richiedere un importo massimo fino a 1,5 milioni di euro.
La concessione dei Contributi sarà disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Ti consigliamo anche: Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese in vigore dal 1 agosto
Alluvione Emilia: sospensione pagamenti SIMEST
SIMEST dà avvio, per le imprese dei territori colpiti, a una sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR-Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento originariamente concesso.
Per accedere alla sospensione è necessario inviare a SIMEST il modulo presente sul sito entro l’8 agosto 2023.
È inoltre attiva per le imprese colpite la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio o successivi a tale data.
Alluvione Emilia: recapiti SIMEST per le imprese interessate ai sostegni
Per info e contatti SIMEST mette a disposizione delle imprese i seguenti recapiti:
- Tel. 800.020.030
- [email protected]
- [email protected]
-
Digitalizzazione agenzie e tour operator: il codice tributo per F24
Viene pubblicata la Risoluzione n 47 del 31 luglio con l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo del bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.
Nel dettaglio per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: che cosa è
Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:
- Codice ATECO 79.1
- Codice ATECO 79.11
- Codice ATECO 79.12
è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: la domanda
Le domande per il credito d’imposta possono essere presentate con le seguenti modalità:
- 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
- 5) invio della domanda;
- 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo
La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Per ulteriori info su DIGITOUR clicca qui e accedi al sito di Invitalia
Credito d'imposta digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: la normativa
Dal 12 ottobre 2022 era possibile l'invio delle domande per il credito di imposta digitalizzazione delle agenzia di viaggio e tour operator.
Ricordiamo che con avviso del 23 settembre il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 11, dell’Avviso pubblico prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, comunicava le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:
- a partire dalle ore 12:00 del 05/10/2022 sul sito di Invitalia possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- dalle ore 12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda. Clicca qui per accedere
Ricordiamo inoltre che l'avviso n 11677 del 14 settembre 2022 ha previsto la possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator. Accedi al sito per tutta la modulistica
Tra le misure rivolte al settore del turismo previste dal DL n 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è questo credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
La misura nota oramai come DIGITOUR è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022
La dote stanziata per il 2022 era di 18 milioni di euro e ne sono stati assegnati 15, pertanto, dopo l'assegnazione disposta in data 29 giugno con il Decreto 28 giugno 2022 della agevolazione con il relativo Allegato A con l'elenco dei beneficiari., il ministero del Turismo con Decreto del 10 agosto 2022 ha modificato il precedente provvedimento per riaprire i termini per le domande per risorse ancora disponibili.
In base alle novità ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
Inoltre, si prevede l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all'avviso n 2613/22 del 18 febbraio recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.Riepiloghiamo le regole della misura agevolativa.
Allegati: -
Detassazione Cassa Covid: chiarimenti dall’Agenzia
Nella risposta a Interpello n. 366 del 4 luglio 2023 l'agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti della detassazione dei contributi e trattamenti di integrazione guadagni erogati a seguito dell'emergenza COVID 19.
Nell'interpello l'impresa istante chiedeva di valutare se le due misure agevolative (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato), fruite a seguito dello stato di emergenza pandemica, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del regime di detassazione. generale COVID19 introdotta dall'articolo 10bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 .
In particolare osservava che la norma è applicabile indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, quindi anche nel caso in cui il costo e/o il debito ridotto (o azzerato), e il corrispondente contributo in conto esercizio, non siano stati rilevati in contabilità;
Sosteneva inoltre che la CIG straordinaria COVID19, rappresenta un aiuto, oltre che per i dipendenti, anche per le imprese, dunque idoneo a soddisfare i requisiti del citato articolo 10bis in quanto ha «consentito al datore di lavoro di poter estinguere in maniera satisfattiva l'obbligazione del pagamento
dei salari nei confronti dei dipendenti, facendo venir meno la necessità di rilevare un debito correlato al pagamento dei salari e degli stipendi dei dipendenti nel corso del periodo emergenziale».
ln conclusione considerava che gli aiuti fruiti, entrambi erogati attraverso ''la riduzione di un costo'', grazie all'intervento statale, possano essere oggetto di detassazione ai fini IRES e IRAP, da attuare indicando di un importo corrispondente al valore dei rispettivi aiuti , nonostante gli stessi non siano stati erogati mediante accredito su conto corrente e non siano stati contabilizzati a conto economico.
Detassazione risparmi per Cassa COVID e finanziamenti agevolati
Il parere dell'Agenzia sulla soluzione proposta è negativo .
Viene precisato che l'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte suir edditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Si tratta dunque, per i ''contributi'' e ''indennità'' di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale , di un regime generalizzato di irrilevanza fiscale ai fini delle imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché dei lavoratori autonomi.
L'agenzia sottolinea che nel rispetto dello spirito della norma, deve trattarsi in ogni caso di sostegni economici strettamente connessi all'emergenza e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Inoltre la ratio della detassazione secondo le Entrate era di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei contributi COVID19 venissero depotenziati dall'incidenza della tassazione.
Quindi è presupposto imprescindibile, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un beneficio che comporti :
- un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'' , come ad esempio una integrazione di ricavi oppure
- in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi , purché rimasti ''a carico'' dal soggetto beneficiario.
Nel caso di specie invece il fatto che la Cassa integrazione ponesse a carico dell'INPS la retribuzione del lavoratore non rappresenta un ''contributo in conto esercizio'' dell'impresa inteso in senso tecnico come ''ristoro'' di costi sostenuti ma un mancato costo sul quale l'applicazione dell'articolo 10bis genererebbe un effetto agevolativo ''ulteriore'' rispetto a quello alla base della ratio della norma
Analoghe considerazioni possono essere svolta sulla seconda misura agevolativa oggetto del quesito , l'articolo 1 del decreto legge n. 23 del 2020, finalizzata ad agevolare l'accesso a finanziamenti, garantitoial 100 per cento dallo Stato: in questo caso l'imprenditore interessato deve sostenere un costo comprensivo di interessi, commissioni ecc., che già nasce decurtato dagli oneri che ordinariamente sarebbero sostenuti dall'imprenditore.
Di conseguenza, l'applicazione anche dell'articolo 10bis genererebbe a beneficio dell'impresa un effetto agevolativo ulteriore .
Nessuna delle due misure agevolative sopra descritte, dunque rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei ''contributi Covid19'', in quanto manca il presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un ''contributo'' a riduzione del ''costo sostenuto'' dalla società.
-
Crediti energia e gas II trim 2023: i codici tributo per i cessionari
Con Risoluzione n 41 del 7 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessisonari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.
Ricordiamo che, l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Inoltre, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i necessari codici tributo.Ricordiamo inoltre che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Per gli approfondimenti in merito leggi: Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio.
Tanto premesso e riepilogato, con la risoluzione in oggetto per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:- “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
-
Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio
Con provvedimento n 237453 del 27 giugno le entrate estendono ai crediti energia e gas del II trimestre 2023 le modalità di cessione previste per i precedenti crediti e dettate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Inoltre, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni:
- del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”,
- delle istruzioni di compilazione,
- delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 3 aprile 2023.
Attenzione al fatto che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.
Ricordiamo che l’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas e in particolare:
- a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
- b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute;
- c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute;
- d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute.
I crediti d’imposta sono utilizzabili:
- in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023 (Leggi anche Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24).
- in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
-
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:
- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Allegati: -
Credito d’imposta Zone ZFU: istituito il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 31 del22 giugno viene istituito il codice tributo per l'uso in F24 del credito di imposte zone ZFU 2023.
L’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana (istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016) prevedendo la proroga per l’anno 2023 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi.
In proposito, con decreto direttoriale del 19 giugno 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 747, della citata legge n. 197 del 2022.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali e ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “Z166” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Viena precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA
Elenco ammessi credito Zone ZES 2023: decreto MIMIT con elenco
Con decreto del 19 giugno 2023 il MIMIT approva l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Nell’allegato 2 è indicato il soggetto in favore del quale le agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 saranno concesse successivamente al completamento della procedura di richiesta di informativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini degli adempimenti il soggetto deve trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro e non oltre il 30 settembre 2023, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia (accedi da qui agli elenchi e alla modulistica) mediante consultazione della banca dati nazionale unica.
Allegati: -
Bonus investimenti 4.0: chiarimenti per indicazione nel Modello Redditi 2023
Le Entrate in data 5 giugno pubblicano due chiarimenti, tramite faq, sul tax credit beni strumentali 4.0.
Nel dettaglio si replica a due quesiti che chiedono chiarimenti sulla indicazione del bonus in dichiarazione dei redditi 2023 nel caso di:
- investimento prenotato nel 2021 e ultimato nel 2022,
- investimenti effettuati nel 2020 ma interconnesso nel 2022.
Nel dettaglio, le risposte della agenzia datate 5 giugno chiariscono come tali investimenti vadano indicati nella Dichiarazione dei Redditi 2023 e se andavano indicati anche precedentemente con la necessità di una eventuale integrativa.
Bonus investimenti 4.0: investimento prenotato e investimento ultimato, come indicarli
Un’impresa nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 di cui alla legge n. 232 del 2016 per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente 2021.
La stessa impresa ha:
- indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022
- riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
Si domandava se debba indicare nuovamente i medesimi dati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Le Entrate sottolineano che le istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 specificano che andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%.
Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione )(2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022.
Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta
Bonus investimenti 4.0: come indicare gli investimenti 2020 interconnessi nel 2022
Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Veniva domandato se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.Le Entrate specificano che, con riferimento alla fattispecie esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021.
Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.