• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese microelettronica: domande di agevolazione dal 15.10

    Con decreto MIMIT del 4 settembre vengono definite le regole per richiedere il contributo per la misura IPCEI Microelettronica 2.  Nel dettaglio, a partire dal 15 ottobre le imprese beneficiarie della misura potranno presentare le domande.

    Si tratta di una agevolazione che sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e mira ad accelerare la trasformazione verde e digitale nei seguenti modi:

    • creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e,
    • sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse.

    IPCEI Microelettronica 2: i beneficiari

    Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari: 

    • a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2;
    • b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.

    Per l’Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell’ambito dell’IPCEI Microelettronica 2 (IPCEI ME/CT), i soggetti selezionati a seguito del primo e del secondo invito a manifestare interesse lanciati per selezione dell’iniziativa e la successiva notifica, individuati nel Decreto direttoriale 28 giugno 2023 – Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI.

    Ricordiamo che l’intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Microelettronica 2 prevede il finanziamento con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e rientra tra le iniziative attivate con il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, a norma dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    IPCEI Microelettronica 2: presenta la domanda

    L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione: 

    • a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato; 
    • b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2; 
    • c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
    • d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; 
    • e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse

    Con un Comunicato stampa del 10 ottobre Invitalia, seoggetto gestore, riepiloga le caratteristiche del Fondo transizione industriale.

    Ricordiamo che con il DD del MIMIT datato 30 agosto sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.

    e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso a tale Fondo con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici. 

    La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.   

    Invitalia sottoliena che si tratta di uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale e i progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime.

    Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale.

    Le domande si presentano online dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023 e se saranno valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

    In data 3 ottobre sono anche state pubblicate FAQ per rispondere ai dubbi frequenti delle imprese interessate.

    Fondo transizione industriale: i beneficiari

    I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:

    • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
    • operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
    • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    • non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
    • non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

    Fondo transizione industriale: gli investimenti ammessi

    Sono ammisibili all'intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

    • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa
    • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
    • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 

    I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

    Fondo transizione industriale: spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

    Dette spese riguardano:

    •  suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
    • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
    • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
    • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

    Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10

    I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

    In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. 

    Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

    Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:

    • dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
    • allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
    • indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
    • fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.

    Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

    L’impresa beneficiaria è tenuta a:

    • avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
    • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
    • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
    • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
    • adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. 
    • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
    • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
    • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

    Fondo transizione industriale: le agevolazioni

    Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

    Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:

    • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.

    Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

    Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

    Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

    Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

    Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:

    • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
    • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

    Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:

    • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

    Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

    Allegati:
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    Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari

    Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

    Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    Sport bonus 2023: la prima finestra

    Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.

    Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).

    Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il  13 settembre 2023 tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito, carte di credito e prepagate, 
    • assegni bancari e circolari 

    e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN,  a mezzo posta elettronica a: [email protected] inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.

    Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

    Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.

    Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

    Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614)  ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:

    • i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
    • ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
    • il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), 
    • mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

    Sport bonus 2023: come richiederlo

    Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: 

    All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

    Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:

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    Contributi per energia PMI Regione Calabria: domande entro il 20 ottobre

    il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria  con Decreto Dirigenziale n. 13928 del 2 ottobre 2023 ha provveduto a riaprire i termini dell’Avviso SAFE che  interviene a sostegno delle PMI operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti della crisi internazionale in corso, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico

    In particolare il nuovo decreto stabilisce  la riapertura dei termini per cui  le domande e i relativi allegati potranno 

    • essere inseriti nella piattaforma dal giorno 10 ottobre 2023, dalle ore 10:00 e 
    • fino alle ore 16:00 del giorno 19 ottobre 2023,

    fermo restando tutto quanto previsto dal Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, fatta eccezione esclusivamente per il termine fissato per la presentazione delle domande.

    L’invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è fissato per il giorno 20 ottobre 2023 dalle ore 10:00 fino alle 16:00.

     Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida rese pubbliche sul portale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra SpA.

    Si precisa, inoltre, che possono presentare domanda tutti i Soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, con esclusione dei Soggetti che risultano già aver predisposto ed inviato la domanda entro il precedente termine scaduto il giorno 22 settembre 2023, ore 16.00, salvo che non abbiano preventivamente presentato la rinuncia (da effettuarsi utilizzando il fac-simile reso disponibile nella pagina dedicata dell’Avviso sul portale Calabria Europa), da comunicarsi a mezzo pec al seguente indirizzo [email protected] entro e non oltre il termine ultimo del giorno 9 ottobre 2023, ore 16.00.

    L’avviso è finanziato con risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

    Di seguito rivediamo  alcuni  dettagli della misura.

    Contributi SAFE Calabria: Beneficiari

    Possono partecipare le PMI di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nonché delle imprese operanti nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 ).

    Contributi SAFE Calabria: Spese ammissibili

    Sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico per la crisi internazionale collegata all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. In particolare, l’aiuto è calcolato come differenziale tra i costi medi ponderati per unità di misura per il consumo energetico (gas e/o elettrico) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, («periodo ammissibile») e il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (“periodo di riferimento”) e sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato nel periodo ammissibile un incremento – determinato per come in Allegato 2 al presente Avviso – pari ad almeno il 10% dei costi energetici rispetto al periodo di riferimento.

    Ai fini del calcolo del contributo concedibile, di cui all’allegato 2, l’importo imponibile Iva per le fatture dei periodi imputati include esclusivamente le seguenti voci di costo rilevabili dalle stesse fatture: spese per la materia energia, spese per il trasporto e la gestione del contatore, spese per oneri di sistema, ricalcoli di importi precedenti (i.e. modifiche prezzi, errori di lettura, malfunzionamenti del sistema di misura), ricadenti nel periodo ammissibile.

    Contributi SAFE Calabria: Agevolazione concedibile

    Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, solo a seguito di autorizzazione dell’aiuto notificato ex art. 108 (3) TFUE (clausola “stand still”) e in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 del Quadro Temporaneo di Crisi (Comunicazione Commissione n. 101/2023), nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di € 2 milioni per impresa.

     La dotazione finanziaria è pari a 60.000.000 di euro .

    L’Avviso  integrale e la documentazione correlata sono disponibili al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-safe-aiuti-a-imprese-per-il-caro-energia/

    E’ prevista una procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, secondo le modalità meglio specificate nell’Avviso.

    Per eventuali informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso, che esulino comunque dal supporto di natura tecnica inerente il funzionamento della piattaforma informati è possibile contattare gli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., al seguente indirizzo email: [email protected] oppure ai seguenti numeri telefonici: 0961.7968303 e 0961.7968302.

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    Bando Filiere produttive: domande entro il 13 ottobre

    Dalle ore 12 del 28 luglio e fino al 13 ottobe le imprese interessate possono presentare domanda per agevolazione alle filiere produttive.

    Nel dettaglio, con una dotazione di circa 392 ML di euro, è aperto uno sportello per la presentazione di domande per i Contratti di sviluppo dedicato a specifiche filiere produttive: le regole nel decreto 18 luglio MIMIT.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: le risorse

    Alla misura sono complessivamente destinati 391.817.627,41 di euro di cui:

    • 200.000.000 di euro a valere sulle risorse dell’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 389, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”);
    • 191.817.627,41 di euro quali economie derivanti dalle risorse programmate con la Direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 aprile 2020.

    Il MIMIT precisa che la misura si pone in continuità con lo sportello “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, attivato nel 2022 con risorse PNRR, disciplinata con Decreto Direttoriale del 25 marzo 2022 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pur presentando differenze rispetto al precedente bando.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino programmi industriali comprendenti progetti di investimento produttivo ed, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo, con l’esclusione, quindi, dei programmi per la tutela ambientale. 

    Gli investimenti devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle classificate quali “zone a” nell’ambito della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente.

    I programmi potranno essere attuati:

    • da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
    • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: cosa finanzia

    I progetti dovranno riguardare le seguenti filiere produttive:

    1. aerospazio e aeronautica;
    2. design, moda e arredo;
    3. metallo ed elettromeccanica;
    4. chimico e farmaceutico;
    5. gomma e plastica;
    6. alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

    Rispetto al precedente sportello, la ridefinizione delle filiere oggetto di sostegno tiene conto di specifiche dotazioni finanziarie nel tempo assegnate o in via di assegnazione ai Contratti di sviluppo e destinate a specifici settori produttivi.

    I programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi (estendibile di 18 mesi sulla base di motivata richiesta da parte del proponente) ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Soggetto Gestore – Invitalia.

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: agevolazioni concedibili

    Le agevolazioni assumono la sola forma del contributo in conto impianti (per gli investimenti produttivi) e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo), con l’esclusione, quindi, del finanziamento agevolato.

    Le agevolazioni dovranno essere concesse entro il termine finale di validità della sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (31 dicembre 2023). 

    Contratti di sviluppo Filiere produttive: come funziona

    Le imprese devono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia raggiungibile al seguente indirizzo: internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2023.

    Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

    E' il decreto direttoriale 18 luglio 2023 pubblicato sul sito del MIMIT ha definire termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
    Infine si sottoliea che per questo sportello è prevista la formazione di una graduatoria per la determinazione dell’ordine di avvio all’istruttoria, basata su specifici criteri di valutazione dei programmi, in ordine di importanza:

    • l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali coerenti con il piano Transizione 4.0, rispetto al totale degli investimenti previsti;
    • l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;
    • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

      Sui contratti di sviluppo ti consigliamo di leggere anche Investimento 5.2 e contratti di sviluppo 2022

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondi imprese comprensori sciistici Appennino: domande entro il 15.10

    Con un avviso del 2 ottobre il Ministero del turismo informa della proroga del termine per le domande per il Fondo per le imprese della montagna dell'Appennino.

    In particolare, con l‘avviso del 27.09 si proroga al 15 ottobre il termine di presentazione delle domande per il Decreto Appennini.

    Ricordiamo che ai sensi dell’ avviso integrativo all’avviso del 2 agosto 2023  il Turismo informava della apertura della piattaforma per le domande delle agevolazioni in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento

    Nel dettaglio, si comunica che è possibile presentare le domande a partire dalle ore 12 del 16 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre (termine prorogato dal 30 settembre 2023), utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link: istanze.ministeroturismo.gov.it

    Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: le regole

    In data 2 agosto sul sito del Turismo viene pubblicato l'avviso relativo alla erogazione delle risorse di cui all’art. 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore:

    • dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, 
    • dei gestori di stabilimenti termali, 
    • delle imprese turistico-ricettive, 
    • delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci 

    che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento. (Avviso integrato con ulteriore pubblicazione del 9 agosto, leggi qui)

    Ricordiamo che con Decreto Ministeriale del 6 luglio del Ministero del Turismo si recano le disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’art. 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, riguardanti la misure in oggetto.

    Viene precisato che, considerato che per i comprensori sciistici delle Regioni con la dorsale appenninica, la parte della stagione turistica invernale che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 è stata compromessa in particolare dalla mancanza di precipitazioni nevose, provocando ingenti perdite economiche ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, ai gestori di stabilimenti termali, alle imprese turistico-ricettive, alle imprese di ristorazione e alle scuole di sci, il presente decreto reca disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse stanziate per un ammontare pari a 30 milioni di euro.

    Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: a chi spettano

    Le risorse su indicate sono volte ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico. 

    Le risorse stanziate sono destinate a finanziare progetti di investimento presentati da:

    • soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale individuati al codice ATECO 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano” ovvero recanti il codice ATECO 52.21.9 “Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA”, 
    • gestori degli stabilimenti termali individuati al codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”, 
    • imprese turistico-ricettive individuate al codice ATECO 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”, 
    • codice ATECO 55.20.10 “Villaggi turistici”,
    • codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, 
    • codice ATECO 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, 
    • codice ATECO 55.20.30 “Rifugi di montagna”, 
    • codice ATECO 55.20.20 “Ostelli della gioventù”, 
    • codice ATECO 55.30.00 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”, 
    • imprese di ristorazione individuate al codice ATECO 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, 
    • codice ATECO 56.10.20 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” 
    • e alle scuole di sci che offrono corsi individuati al codice ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”, 

    che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022 

    Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: altri requisiti

    Si riepiloga che i soggetti su indicati devono essere in possesso, alla data pubblicazione del presente decreto, dei seguenti requisiti: 

    • a. svolgere almeno una delle attività individuate dall’articolo 3, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633; 
    • b. svolgere le attività di cui al punto precedente nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento; 
    • c. aver subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30% rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022; 
    • d. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa; e. non avere procedure concorsuali pendenti;
    • f. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • g. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 
    • h. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione. 

    Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: presenta la domanda

    Le domande saranno presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Energia con Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi.

    Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica si prevede quanto segue.

    Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024, accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

    • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui all'articolo  3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in conformità a  quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima. 

    Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la presentazione, da parte  delle  imprese  ovvero delle  associazioni  di  categoria interessate,  della proposta  di ammissione  del  settore  o  del sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. 

    Le imprese di cui ai commi 1  e  2 sono soggette ai  seguenti contributi a copertura degli oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a), nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b), nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c), nella misura del minor valore:
      • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa.

    L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

    L'ENEA  effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma  8, collaborando, anche  mediante  lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici –  GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8. 

    Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA). 

    In  caso  di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi medesimi  e  può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo  stesso.