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Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05
Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.
Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.
Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.
Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021.
Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole
Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:
- soggetti beneficiari,
- tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime
- nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.
Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.
Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:
a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;
b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici;
c) incremento dell’efficienza energetica;
d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR;
e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:
- sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica;
- il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;
f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali);
g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).
h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.
Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)
LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:
- strutture alberghiere,
- agriturismi,
- servizi termali,
- strutture ricettive all’aria aperta
- per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
- per la relativa riqualificazione e accessibilità
Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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Agevolazioni PMI Mezzogiorno: 400 ML in arrivo
Con un avviso del 19 maggio il MIMIT informa della firma da parte del Ministro Adolfo Urso del decreto che istituisce un nuovo bando per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI dei territori delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Dalle parole dello stesso Ministro si evince l'obiettivo dello stanziamento: “Con lo stanziamento di questi nuovi fondi intendiamo sostenere gli investimenti, realizzati dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, in progetti innovativi in grado di assicurare una crescita sostenibile e un più forte risparmio energetico. Temi sempre più urgenti anche alla luce del raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali non più rinviabili.”
Il decreto prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027).
Viene specificato che, obiettivo della misura è sostenere il processo di transizione delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, secondo il Piano Transizione 4.0.
Agevolazioni PMI Mezzogiorno: i progetti finanziabili con 400 ML
Il Ministero anticipa che, per avere accesso all’incentivo i progetti presentati dovranno prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti (per esempio cloud, realtà virtuale) destinati:
- all’ampliamento della capacità produttiva,
- alla diversificazione della produzione,
- alla realizzazione di nuovi prodotti,
- o alla modifica del processo di produzione già esistente o alla realizzazione una nuova unità produttiva.
Ai fini della valutazione della finanziabilità, sono riconosciuti significativi anche i punteggi premiali per:
- i progetti aventi ad oggetto l’efficientamento energetico dell’impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all’economia circolare.
- i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
- ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
Nuovo bando per PMI Mezzogiorno: requisiti dei progetti
Si sottolinea che, i progetti dovranno prevedere spese ammissibili
- non inferiori complessivamente a euro 750.000,00,
- non superiori a euro 5.000.000,00,
- ed essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.
L’incentivo pubblico potrà coprire fino al 75% dalle spese ritenute ammissibili con un’agevolazione articolata in un contributo e in un finanziamento agevolato. A breve le regole attuative.
Leggi anche: Agevolazioni PMI: investimenti sostenibili 4.0
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Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24
Con risoluzione n 20 del 10 maggio le Entrate istituiscono dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023 riconosciuti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023.
L'agevolazione prevede un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo),
- 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,
- 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale
- e 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione odierna ha istituito i seguenti codici tributo:
- “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”
- “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023 sullo stesso argomento
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Credito ZES: non spetta agli immobili già usati
Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 le entrate chiariscono che il credito d'imposta ZES si applica agli immobili nuovi e non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda. Vediamo i dettagli.
L'istante, con riguardo al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ''credito d'imposta ZES'', riferisce di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di una S.r.l., tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società.
L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa.
La parte che compone il compendio, acquistato e adibito all'attività industriale, consta delle seguenti porzioni immobiliari:
- 1) capannone industriale destinato ad area lavorazione a piano terra;
- 2) palazzina destinata a uffici e servizi (bagni e spogliatoi);
- 3) area pertinenziale scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.
- «Il compendio industriale e immobiliare acquistato» riferisce l'Istante «è sito nel territorio in parte rientrante in area ZES …».
La Società, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone come di seguito specificati:
- 1) riparazione e impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia (periodo luglio agosto 2021) con acquisto di lamiere;
- 2) scavi per interramento;
- 3) rifacimento dei piani calpestio;
- 4) scavi;
- 5) scavi per strutture per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi;
- 6) scavi per rifacimento della rete elettrica
L'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità'', come previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente «in quanto compatibili».
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015
Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/2016 l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.
In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, chiarisce l'agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
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Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie sui dichiarativi
Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:
- Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
- Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
- Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),
degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.
Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:- “Codice attività ATECO”,
- “Settore”,
- “Codice Regione”,
- “Codice Comune”,
- “Dimensione impresa”
- “Tipologia costi”
del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate.
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Fondo rotativo Turismo: domande in scadenza domani 20 aprile
Con un comunicato stampa, Invitalia in data 24 febbraio, informa del fatto che slitta in avanti dal data di partenza della agevolazione FRI Tur per il turismo.
In particolare, la data di invio delle domande inizialmente prevista per il 1 marzo, slitta in avanti al 20 marzo data in cui dalle ore 12.00 sarà possibile accedere sulla piattaforma per la presentazione della domanda per il Fondo Rotativo Turismo FRI-TUR.
La misura agevolativa ha una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni di euro ed è volta a favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane.
FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), è promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia.
Dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia è accessibile per scaricare la documentazione.
L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del Turismo.
L'incentivo FRI TUR fruibile entro il 31 dicembre 2023 si rivolge, tra gli altri a:
- alberghi,
- agriturismi,
- stabilimenti balneari e termali,
- strutture ricettive all’aria aperta,
- porti turistici,
- imprese del settore fieristico e congressuale.
Fondo rotativo imprese Turismo: le agevolazioni
Viene specificato che, le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.
FRI TUR prevede due forme di incentivo:
- contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Elenco delle banche aderenti
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014).
La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile.
Attenzione al fatto che l’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Fondo rotativo imprese Turismo: presenta la domanda
La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 20 marzo (termine inizialmente previsto 1 marzo 2023) fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2023 (termine inizialmente previsto il 31 marzo).
Dal 30 gennaio 2023 è possibile collegarsi alla piattaforma web per scaricare la documentazione.
Per inviare la domanda è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda
Inoltre, bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.
Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
Accedi qui al sito di Invitalia per tutte le ulteriori info e la modulistica.
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Rateizzazione bollette energia e gas delle imprese: come fare per richiederla
Pronte le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il
30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).Le ha definite il decreto del MiMit del 3 marzo 2023 pubblicato in GU n. 85 dell'11.04.2023.
Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette
I fornitori di energia elettrica e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 sono tenuti a:
- rateizzare, qualora richiesto dalle imprese, l’importo eccedente della bolletta (ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo);
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
L’impresa, per ottenere la rateizzazione delle bollette, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dall'11 aprile 2023.
In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
Documenti da allegare all'istanza
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni all’accoglimento dell’istanza.