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Codice degli incentivi: il Governo approva il disegno di legge
Con comunicato stampa del 23 febbraio il Governo annuncia l'approvazione di un Disegno di legge di revisione al sistema degli incentivi alle imprese
In particolare, il Consiglio dei Ministri n 22 tenutosi ieri 23 febbraio su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi alle imprese il cui testo:
- delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
- uno o più decreti legislativi
- per la definizione di un quadro organico per l’attivazione del sostegno pubblico
- attraverso incentivi alle imprese, in modo da:
- razionalizzare e semplificare gli incentivi
- ridurre i tempi e i costi delle relative richieste.
Sinteticamente, il Decreto è improntato sui seguenti principi guida degli interventi di incentivazione:
- programmazione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale, anche pluriennale, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e adeguato alle finalità stabilite;
- misurabilità dell’impatto nell’ambito economico oggetto degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;
- rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche d’incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.
Gli interventi normativi si svilupperanno in una duplice direttrice, dovendo consentire:
- la “razionalizzazione dell’offerta di incentivi”, attraverso l’individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi;
- la “codificazione” delle regole procedurali concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, che saranno armonizzate e coordinate in un “codice degli incentivi”.
Infine, il testo (la cui bozza è attesa) promuove la digitalizzazione e la semplicità delle procedure d’incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti, come:
- il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
- la piattaforma telematica “incentivi.gov.it”.
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Fondo contrasto deindustrializzazione: domande entro il 24.03
Con un comunicato stampa Invitalia, informa del fatto che dalle 12.00 del 24 gennaio 2023, fino alle 12.00 del 24 marzo 2023 è possibile presentare la domanda per chiedere gli incentivi del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC), il nuovo incentivo gestito da Invitalia per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che punta a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale di alcuni territori di Lazio e Marche.
Attenzione al fatto che, le domande si presentano esclusivamente online utilizzando la piattaforma informatica dedicata.
E’ necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE), di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC): i beneficiari
Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva che ammonta a 136 milioni di euro per il triennio 2021-2023 e prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese del settore manifatturiero che realizzano investimenti per il potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti nei territori comunali di competenza di alcuni consorzi industriali, o che prevedono di insediare nuove unità produttive negli stessi territori.
Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere (Con codice Ateco: C) che alla data di presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e che non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedura di fallimento o di concordato preventivo.
Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC): le spese ammesse
Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute esclusivamente nel periodo compreso tra il 30 novembre 2021 e il 31 dicembre 2023 relative ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:
- ristrutturazione o realizzazione dell’immobile ove l’attività manifatturiera è svolta;
- ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali;
- investimenti immateriali;
- conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale;
- avvio di nuove unità produttive.
Inoltre, le spese devono riguardare:
- macchinari
- Impianti
- Arredi
- Attrezzature e beni (anche immateriali)
- Opere murarie
- Opere impiantistiche e strumentali
Nei limiti del regolamento de minimis, alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in conto capitale di importo non superiore al 100% delle spese ammesse e di 200.000 euro per impresa.
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Bonus export digitale: esteso alle PMI manifatturiere
Con un avviso del 20 gennaio 2023, INVITALIA soggetto gestore della misura Bonus export Digitale informa del fatto che, anche le piccole imprese manifatturiere possono accedere alla misura agevolativa in oggetto a seguito del Provvedimento del 14.12.2022.
Si ricorda che il bonus è una misura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE.
Si tratta di un contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro attività di internazionalizzazione.
La Convenzione MAECI-ICE per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export e di internazionalizzazione nell’ambito della strategia delineata dal Patto per l’Export.
Inizialmente potevano richiedere il contributo:
- le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia,
- anche costituite in forma di reti o consorzi
- ora si aggiunge la categoria delle PMI manifatturiere e in particolare
- alle società con un numero di dipendenti inferiori a 50
- con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Attenzione al fatto che, il termine utile per la compilazione e la trasmissione delle domande di accesso al contributo (previsto per il 15.07.2022), è stato prorogato per disponibilità di fondi residui.
Bonus export digitale: che cos'è
Il Bonus per l’Export Digitale, progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE a sostegno dell’internazionalizzazione, è un contributo a fondo perduto
- di 4.000 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro per l’acquisto di soluzioni digitali
- o di 22.500 euro, nel caso di reti e consorzi, a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro.
La misura ha l’obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:
- realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
- realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
- iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
Bonus export digitale: presenta la domanda
Al fine di richiedere l'agevolazione, una volta effettuato l’accesso con SPID, selezionata la misura Bonus per l’Export Digitale, nella sezione “Presenta la domanda”, è possibile accedere per finalizzare la richiesta.
Importante segnalare che, per presentare domanda di accesso al contributo ICE Bonus Export l’utente deve indicare il soggetto per conto del quale intende operare, inserendo il Codice Fiscale dell’impresa che intende rappresentare. Non è possibile presentare domanda come persona fisica. Clicca qui per accedere al sito
Si segnala infine che, sono disponibili i manuali guida per la compilazione e trasmissione della domanda.
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Crediti energia e gas mese dicembre 2022: codici tributo per i cessionari
Con Risoluzione n 2 del 30 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022
Ricordiamo che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7742” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7743” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7744” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7745” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo
Ricordiamo che con la Risoluzione n 72/2022 sono stati istituiti i codici tributo per l'uso in F24 dei suddetti crediti da parte dei diretti beneficiari.
Allegati: -
Autodichiarazione aiuti di stato: c’è tempo fino al 31 gennaio
A ridosso della scadenza del 31 gennaio le Entrate, il giorno 27 hanno pubblicato un nuovo chiarimento sull'autodichiarazione aiuti di stato. In particolare viene chiarito che la società di partecipazione la quale, al tempo di fruizione degli aiuti, non lo era, è comunque tenuta a inviare l’autodichiarazione, in quanto la stessa si riferisce alla data in cui gli aiuti sono concessi. Clicca qui per la sezione FAQ
Ricordiamo inoltre, che con avviso del 16.01 si informava di un aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)
In particolare, veniva specificato che:
a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO
Inoltre, qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
- Dichiarante;
- Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
- Sottoscrizione;
- Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.
Infine, ricordiamo che in data 29 novembre con Provvedimento n 439400 le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato covid, al 31 gennaio 2023.
Di seguito alcuni dei chiarimenti delle Entrate, che nel dettaglio sono disponibili nella sezione delle FAQ clicca qui per accedervi.
Scomputo aiuti successivi: le istruzioni delle Entrate
Le Entrate ricordano che, il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:- Bonus tessile;
- Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- CFP wedding, intrattenimento, horeca;
- CFP servizi di ristorazione collettiva;
- CFP discoteche e sale da ballo;
- Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
- Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
- Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).
Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
- indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
- compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
- indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
- nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
- nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
- nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
- nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.
Autodichiarazione aiuti di stato: istruzuoni per impresa unica che eccede i massimali
Nel caso di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:
- abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
- non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
- decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.
Si chiede se la società B, all’interno della propria autodichiarazione, debba:
- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i limiti di cui alla sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
- compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando l’eccedenza che verrà riversata da società A;
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Le Entrate hanno replicato quanto segue.
Nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:
- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
- compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.
Autodichiarazione aiuti di stato: attività cessate prima del termine di invio
Le Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione.
Quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
Attenzione al fatto che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:
- illimitatamente, se trattasi di società di persone,
- ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.
Autodichiarazione aiuti di stato: mancata compilazione del modello redditi 2021
Le Entrate hanno chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.
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Bonus Mezzogiorno: chiarimenti MEF del 18 gennaio
Con una interrogazione parlamentare n 5-00247 del 17 gennaio (risposta pubblicata il 18) rivolta al MEF veniva formulata una richiesta di chiarimenti sulla proroga prevista dalla legge di Bilancio 2023 sul Bonus Mezzogiorno
In particolare, viene ricordato come la stessa legge di bilancio per il 2023, ha previsto significative misure fiscali in favore del Mezzogiorno, quali la proroga del credito d'imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) e l'incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES, al 31 dicembre 2023 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, sempre attraverso il credito d'imposta.
Dato che, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ha rappresentato uno strumento agevolativo di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle Pmi localizzate in tutto il territorio nazionale, il cui impatto sull'economia meridionale ha confermato un trend in crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone del Mezzogiorno, gli onorevoli interpellanti domandano se si intenda rendere tale misura strutturale.
Ad avviso dei sottoscrittori della interrogazione (On. Congedo, De bertoldi, Filini, Matera, Matteoni e Testa) ciò consentirebbe di determinare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il Mezzogiorno, in grado di consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove aziende nelle medesime aree interessate.
Si chiede se il Ministro interrogato condivida le osservazioni in premessa citate e se al riguardo non ritenga opportuno adottare iniziative per l'introduzione nel corso della legislatura, una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, il MEF ha replicato quanto segue.
Sul piano normativo si segnala che la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 107, paragrafo 1), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede infatti che «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in citi incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
In tal senso il riconoscimento della misura di cui si discute è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
Va considerato che lo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
Attualmente risulta conclusa la procedura di consultazione, avviata dalla Commissione europea per la modifica del citato regolamento, le cui risultanze potrebbero influire, a decorrere dal 2024, sulla disciplina relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti come finora attuata, in corrispondenza, nell'ordinamento nazionale.
Alla luce di quanto detto, visto che le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste, ugualmente soggette a revisioni e aggiornamenti, l'introduzione di una misura «a regime» potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l'intervento.
In ultimo, sotto il profilo finanziario, si segnala che la proroga del beneficio in argomento comporta un onere in termini di perdita di gettito quantificato in 1.467 milioni di euro e pertanto, l'introduzione di una norma finalizzata a rendere strutturale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno determinerebbe un onere pari a 1.467 milioni di euro su base annua per il quale occorrerebbe trovare, a regime, idonei mezzi di copertura finanziaria. -
Credito d’imposta testate edite: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 79 del 22 dicembre, le Entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in F24 del credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite.
Ricordiamo che l’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, il riconoscimento di un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, alle condizioni ivi indicate. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 ottobre 2021 sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6998” – denominato “credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici – articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In merito alle istruzioni operative, si specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Credito d'imposta distribuzione editoriale: i beneficiari
Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio per l’anno 2021 hanno presentato domanda nel rispetto delle condizioni seguenti:
- la sede legale nello spazio UE
- la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio italiano
- l’attribuzione del codice Ateco 58 attività editoriali:
- 5813 editoria di quotidiani
- 5814 editoria di riviste e periodici
- aver stipulato accordi di filiera con associazioni rappresentative
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2020 per distribuzione e trasporto ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli ai punti vendita dei giornali editi dalle imprese
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Ricordiamo che il termine per le domande scadeva alle ore 23.59 di oggi 14 novembre 2022 e che ill Dipartimento per l'informazione e l'editoria rendeva noto che la Commissione Europea, con la decisione n. C(2022) 4898 final si è pronunciata positivamente sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
Con DPCM 26 ottobre 2021 sono state definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito e a seguito della decisione positiva n. c/2022 4898 della Commissione UE pubblicata in data 13 luglio 2022 con Decreto del capo del dipartimento del 2 agosto 2022, sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande.
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