• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Commercio equo e solidale: riaperti i termini, domande entro il 30.09

    Con Decreto del 19 settembre viene prorogato il termine per le domande al Fondo per il commercio equo e solidale 

    Il decreto riapre dalle ore 12:00 del 20 settembre e sino alle ore 12:00 del 30 settembre 2023 i termini di presentazione delle domande di concessione ed erogazione per accedere al rimborso previsto dal Fondo.

    Ricordiamo che il Decreto 31 luglio sul commercio equo e solidale che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto 23/8/2022, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle imprese beneficiarie del Fondo per il commercio equo e solidale istituito nello stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

    Lo stesso MIMIT ha annunciato il decreto con un avviso del 2 agosto dove si specificano sinteticamente i requisiti della misura:

    il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 800 mila euro per sostenere le imprese che, nell'ambito di appalti di fornitura alle pubbliche amministrazioni, utilizzano prodotti del commercio equo e solidale.
    Le agevolazioni, che saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, consistono in un rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Il contributo, a fondo perduto, non potrà comunque essere superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario.
    Attenzione al fatto che le domande potranno essere presentate dal 4 all'11 settembre 2023 dalle imprese aggiudicatarie di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.

    Commercio equo e solidale: che cos'è

    Il decreto stesso definisce “prodotti del commercio equo e solidale”: 

    • i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità: 
      • i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del Lavoro; 
      • ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine; 
      • iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; 
      • iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale; 
      • v. il rispetto dell'ambiente; 
      • vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi; 
      • vii. la trasparenza delle strutture organizzative; 
      • viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell’accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.

    Fondo Commercio equo e solidale: presenta la domanda dal 4 settembre

    Possono presentare l’istanza di rimborso di cui al Decreto 23/8/2022, le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a  quanto previsto nei relativi capitolati  di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.

    Esse possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando. 

    A decorrere dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 del 30 settembre ( termine prorogato con decreto del 19 settembre) le imprese beneficiari possono inoltrare la domanda a patto siano in possesso dei seguenti requisiti: 

    • a) siano aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del presente decreto, prodotti del commercio equo e solidale; 
    • b) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 
    • c) risultino in attività; 
    • d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 
    • e) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
    • f) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 
    • g) siano in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • h) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo; i) siano iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    Fondo Commercio equo e solidale: spese ammissibili

    Sono ammissibili alla agevolazione esclusivamente le spese riguardanti i prodotti del commercio equo e solidale inerenti l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura. 

    La fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica: elenco dei beneficiari opere commercializzate 2022

    Con avviso pubblicato sul sito dl MIC, si informa che, ai sensi dell’art. 5 del D.I. 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. 147 del 30 marzo 2023, con il decreto direttoriale 2991 dell’11 settembre 2023 è stato riconosciuto il credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021, per le opere commercializzate nell’anno 2022, alle imprese inserite nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del citato decreto.

    Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

    Consulta qui l'elenco.

    Tax credit musica 2022: che cos'è

    Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • nella misura del trenta per cento,
    • dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

    Tax credit musica : come fare domanda

    In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del  D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, con Decreto del Ministro della cultura del 1 dicembre 2021 si stabilisce che le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di pubblicazione dell’opera digitale, presentano la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica. 

    SCARICA QUI LA GUIDA AL TAX CREDIT MUSICA

    Attenzione al fatto che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di:

    • un indirizzo di posta elettronica certificata 
    • di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

    Nel dettaglio, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere: 

    • a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo www.doc.beniculturali.it “piattaforma DGCOL”;
    • b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID; 
    • c) completa della documentazione prevista nel D.I. 312/2021 – Tax credit musica e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma. In particolare, nell'istanza dovrà essere specificato, per la singola opera: 
      • a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, ai sensi del comma 1; 
      • b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; 
      • c) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 5; 
      • d) il credito d'imposta spettante.
    • d) presentata nei termini previsti all’articolo 1 del presente decreto.

    All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand 

     Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line. 

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla

    • D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, 
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 312/2021.

    Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza.

    Per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]t

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Accordi Innovazione: secondo sportello domande dal 18.09

    Il MIMIT informa del fatto che, con il Decreto direttoriale 11 agosto 2023 sono stati definite le ulteriori modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione al sostegno dei progetti presentati sul secondo sportello agevolativo, non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17/02/2023.

    I soggetti proponenti/capofila interessati potranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato al decreto direttoriale 11 agosto 2023.

    Ricordiamo che il MIMIT ha destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati al secondo sportello agevolativo e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse.
    In particolare nella GU n 159 del 10 luglio veniva pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 2023 con i dettagli ai fini dell’accesso ai finanziamenti.  

    Accordi per l'innovazione: le regole

    Ricordiamo che con il Decreto direttoriale del 14 novembre 2022  sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione relative agli accordi di innovazione.

    In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva sbloccato 500 milioni di euro, a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR, per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del secondo sportello dedicato agli Accordi per l’innovazione, aperto lo scorso il 31 gennaio 2023.

    Veniva già allora specificato che a questo intervento, previsto dal decreto 14 novembre 2022, si sarebbero potute aggiungere ulteriori risorse.

    Beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.

    Tra i criteri di approvazione delle domande vi sono:

    • la novità dell’introduzione del divieto per un soggetto proponente di presentare più istanze in qualità di mono proponente o di soggetto capofila di un partenariato 
    • e l’ammissione in istruttoria delle domande non in ordine cronologico bensì in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non consentano l’accoglimento di tutte le domande presentate nello stesso giorno.

    Accedi qui alla pagina MIMIT per restare aggiornato 

    Accordi per l'innovazione: i beneficiari 2023

    Secondo le regole generali, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

    Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

    Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

    Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.

    Accordi per l'innovazione: cosa finanzia

    Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

    • Tecnologie di fabbricazione
    • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
    • Tecnologie abilitanti emergenti
    • Materiali avanzati
    • Intelligenza artificiale e robotica
    • Industrie circolari
    • Industria pulita a basse emissioni di carbonio
    • Malattie rare e non trasmissibili
    • Impianti industriali nella transizione energetica
    • Competitività industriale nel settore dei trasporti
    • Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
    • Mobilità intelligente
    • Stoccaggio dell’energia
    • Sistemi alimentari
    • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
    • Sistemi circolari

    I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.

    Accedi qui alla pagina MIMIT per tutti i dettagli

    Accordi per l'innovazione: le agevolazioni concedibili

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

    • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari:
      • al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale 
      • al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
    • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

    Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

    Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

    Allegati:
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    Restauro di una fontana pubblica: spetta l’art bonus

    Con Risposta a interpello n 414 del 3 agosto l'Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nell'art bonus le erogazioni liberali al Comune per la manutenzione di una fontana di interesse storico e artistico "bene culturale pubblico".

    Nel patrimonio immobiliare del Comune istante rientra appunto una ''Fontana'', monumento pubblico.

    Tale monumento, soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, si trova in cattivo stato conservativo. 

    Vista la necessità di un intervento di restauro completo ed accurato sulla scultura e il suo basamento e uno di tipo manutentivo sulla vasca della Fontana, l'Ente intende  promuovere l'intervento stesso presso mecenati. 

    Considerato che i predetti contributi sono destinati a specifico sostegno dell'attività di manutenzione e restauro del monumento, l'Istante chiede se può fruire del  credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. 

    Le Entrate  dopo aver riepilogato i requisiti della agevolazione, con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, sottolinea che è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della Cultura. 

    Il Ministero ha affermato che, in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno del progetto di restauro e manutenzione della Fontana «in forza del dato normativo, possono accedere al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, soltanto le erogazioni liberali in denaro effettuate «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (…)»

    Ne risulta che, in ragione del riscontro in concreto del requisito dell'appartenenza pubblica del monumento, sembra potersi concludere nel senso della ammissibilità all'agevolazione fiscale c.d. Art bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere le relative attività di manutenzione e restauro»

    In riferimento alla possibilità di perseguire i propri fini istituzionali approntando un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali ricevute con finalità esclusiva di  restauro e  manutenzione  della  Fontana, a  garanzia dei benefattori mecenati, si evidenzia che, come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2014 (cfr. paragrafo 6), l'articolo 1,  comma  5,  della legge  29 luglio  2014,  n.  106, prevede che i soggetti  beneficiari delle erogazioni liberali comunichino,  mensilmente, al Ministero  della  cultura  l'ammontare delle erogazioni ricevute nel  mese  di  riferimento,  provvedendo, inoltre, a  dare pubblica comunicazione  di tale ammontare, nonché  della destinazione  e l'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente  individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.

    Sulla base del  richiesto  parere  del  Ministero della  Cultura  si ritengono, pertanto, ammissibili all'Art bonus i contributi a sostegno  dell'attività di manutenzione e restauro della Fontana da parte del Comune istante, nel  rispetto delle illustrate valutazioni.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas 2023 I e II trim: utilizzabili entro il 31.12

    Con Circolare n 24 del 2 agosto le Entrate  forniscono chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, nonché all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione. 

    Come specificato dall'indice si tratta di chiarimenti su:

    • Crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023,
    • Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022,
    • Riduzione aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione – terzo trimestre 2023,
    • Riduzione dell’IVA per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – terzo trimestre 2023.

    Vediamo una sintesi di quanto viene riepilogato dalle Entrate tra rimandi a documenti precedenti e conferme.

    Crediti energia e gas 2023: ulteriori chiarimenti sulle proroghe

    Con la Circolare 24 l'agenzia delle Entrate offre un quadro aggiornato delle disposizioni in materia di crediti di imposta per le imprese che consumano energia elettrica e gas, già oggetto di numerosi chiarimenti attraverso risoluzioni e risposte ad interpello. 

    Nel dettaglio, per i crediti riguardanti il primo e il secondo trimestre 2023, viene ricordata la scadenza del 31 dicembre prossimo per il loro utilizzo in compensazione.

    Scade invece il 30 settembre la possibilità di compensare i crediti residui del terzo e quarto trimestre 2022, con data ultima al 18 dicembre 2023 per operare la cessione, mediante comunicazione telematica.

    La circolare, inoltre, ribadisce il chiarimento fornito nella Risposta 355/2023secondo cui il credito di imposta di un trimestre non costituisce sussidio e non influisce sui calcoli per la verifica dei requisiti per la spettanza dello stersso credito del trimestre successivo.

    Inoltre, si ricorda che, per i crediti del terzo e quarto trimestre, che dovevano essere comunicati, a pena di decadenza entro il 16 marzo 2023, vi è la possibilità della remissione in bonis inviando il modello entro il 30 settembre (In proposito leggi anche: Crediti energia e gas: possibile la remissione in bonis.)

    L’Agenzia evidenzia l'ulteriore spettanza della riduzione al 5% dell’aliquota Iva sulle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali disposta dal Dl 57/2023 e riguardante gli importi contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del trimestre da luglio a settembre 2023.

    Si sttoliena che, qualora le fatture riportino consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche sui successivi conguagli determinati sulla base dei consumi effettivi riferiti ai tre mesi agevolati, a prescindere dalla data di emissione della fattura.  

    Invece, non beneficiano dell agevolazione Iva le somministrazioni di gas utilizzato per produrre elettricità. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Emittenti locali: rimborso 2023 per messaggi campagne elettorali

    In data 10 luglio viene pubblicato in GU n 159 il Decreto 22 maggio 2023 MIMIT- MEF che definisce il riparto regionale dello stanziamento 2023 riconosciuto alle:

    • emittenti radiofoniche 
    • emittenti televisive

    a carattere locale, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti, a titolo gratuito, nelle campagne elettorali o referendarie e per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 4 comma 5, legge 22 febbraio 2020, n. 28.

    Si precisa che, dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00 in favore dell’emittenza locale le risorse sono così ripartite:

    • euro 477.264,34 vengono destinati alle emittenti radiofoniche,
    • euro 954.528,66 alle emittenti televisive,

    In proporzione al numero dei cittadini  iscritti  nelle  liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si  provvede  al riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:Il decreto stabilsce che alle emittenti  radiofoniche e televisive  che accettano  di trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito nelle campagne elettorali o  referendarie è riconosciuto,  per  l'anno  2023, il rimborso rispettivamente di:

    • euro 11,58,
    • ed euro  31,38,  

    per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

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    Decreto rigassificatori approvato: il testo con le misure per il settore energetico

    Nella seduta del 17 luglio, con 168 voti favorevoli, la Camera ha approvato e trasmesso al Senato, il disegno di legge di conversione (A.S. 803), con modificazioni, del decreto legge del 29 maggio 2023, n. 57 (decreto Rigassificatori), recante misure urgenti per il settore energetico

    Si fa presente che nel testo del decreto, sono confluite le misure per ridurre i costi dell'energia elettrica, del gas e dei servizi di teleriscaldamento a carico dei clienti finali, disposte in origine con il D.L. n. 79/2023, in particolare:

    • il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per disagio economico e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute, nonché riduzione oneri sistema gas per il III trimestre 2023,
    • l'IVA agevolata su consumi gas metano per usi civili e industriali, III trimestre

    Tra le misure si prevede la riapertura fino al 29 luglio 2023 dei termini per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari sotrardinari del Governo già nominati.  

    Tra le misure introdotte in sede referente si segnalano:

    • la previsione di una procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione,
    • il riconoscimento di maggiori incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
    • la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico,
    • la qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali, la produzione e l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199 (integrando il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112).

    Allegati: