• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio

    Con decreto del 4 aprile viene prorogato lo sportello per le domande per i mini contratti di sviluppo in scadenza il giorno 8 aprile.

    Ricordiamo che le domande sono partire dal 5 febbraio scorso e con il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2024 il MIMIT aveva pubblicato le regole per l'agevolazione rivolta alle PMI che investono in ambito tecnologico.

    Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

    Leggi anche Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI per tutti i dettagli.

    Mini contratti di sviluppo PMI: agevolazioni per investimenti tecnologici

    Con il DD 20 dicembre il MIMIT ha fissato le regole per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento UE n 795/2024 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP.

    All’attuazione dello sportello sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati: 

    • a) euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.1 “Sostegno degli investimenti produttivi” del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI; 
    • b) euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo.

    Mini contratti di sviluppo PMI: i piani di investimento ammissibili

    Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 4 del decreto, da realizzare presso un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. 

    Attenzione, non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l’implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell’ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP. 

    I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto: 

    • a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech; 
    • b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; 
    • c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici. 

    I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ossia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali: 

    • a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento); 
    • b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento); 
    • c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento). 

    Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili. 

    Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio

    La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione del sito internet dell’Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025, termine ora prorogato.

    Infatti, con Decreto MIMIT del 4 aprile viene previsto che le domande sono prorogate fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2025.

    A tal fine occorre effettuare l’accesso alla piattaforma informatica di Invitalia da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente, con identificazione e autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica. 

    La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul sito Invitali pena l’improcedibilità della stessa.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica 2025: comunicazioni entro il 30 maggio

    Dal 31 marzo è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.

    In proposito le Entrate hanno publbicato il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio con le regole per la comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica e anche per la successiva comunicazione intergrativa.

    Sul credito ZES Agricoltura leggi: Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025             

    Facciamo il punto sugli adempimenti.

    Comunicazione ZES Unica: regole e modelli

    Il 31 marzo si è aperta la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025, fiistra che si concluderà il prossimno 30 maggio 2025.

    Ricordiamo che gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.

    Con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio viene approvato il Modello di comunicazione con le relative istruzioni

    Viene specificato che gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
    Con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Come per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato.

    L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.

    Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 18 novembre

    A pena di decadenza dall’agevolazione le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025. 

    Nella comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile. 

    Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza rischi catastrofali: pubblicato il decreto con la proroga per le PMI

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.75 del 31.03.2025), è entrato in vigore il Decreto Legge 31 marzo 2025 n. 39, che ha previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

    Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).

    Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.

    Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze

    In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto interviene per posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:

    • per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
    • per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
    • per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.

    La classificazione dimensionale segue i criteri previsti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, che ha aggiornato la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci d’esercizio.

    Polizza rischi catastrofali: decorrenza sanzioni e obblighi informativi

    Per tutte le imprese, l’obbligo di adempiere agli obblighi informativi previsti dal comma 102 della L. 213/2023 decorre contestualmente alla nascita dell’obbligo assicurativo. In particolare:

    • per le grandi imprese, il termine decorre dal 31 marzo 2025, ma le disposizioni del comma 102 si applicheranno trascorsi 90 giorni da tale data,
    • per le medie imprese, la decorrenza è fissata al 1° ottobre 2025,
    • per piccole e microimprese, si partirà dal 31 dicembre 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZLS 2025: pronti modelli e istruzioni

    Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.

    ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15
    novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate
    con le relative istruzioni.

    Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio

    Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.

    La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

    Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025; 
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno,  e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre

    La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l’8 aprile

    Dal 5 febbraio 2025 e fino al giorno 8 aprile è operativo lo sportello per la presentazione delle domande per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale che si pone l'obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

    Vediamo i beneficiari e le regole per le domande.

    Leggi anche Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    Fondo sostegno transizione industriale: regole operative

    Il decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 contiene tutte le regole operative della misura.

    I fondi destinati a questa agevolazione ammontano a 400 milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, di cui il 40% verranno messe a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

    Nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.

    Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale con almeno una delle seguenti finalità: 

    • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
    • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

    Le risorse attingono ai fondi del PNRR disponibili nell’ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”.

    Soggetto gestore della misura è Invitalia che pubblicherà quanto necessario per le domande.

    Fondo sostegno transizione industriale: beneficiari

    Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

    • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
    • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
    • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
    • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
    • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

    Fondo sostegno transizione industriale: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
    • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
    • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
    • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

    La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale e in particoalre sono ammesse:

    • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
    • spese di personale relative ai formatori;
    • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

    Fondo sostegno transizione industriale: domande fino all’8 aprile

    Con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 del MIMIT sono state definite le seguenti modalità di domanda:

    • le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia
    • a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

    La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.

    Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. 

    Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    Il MIMIT ha pubblicato la Provvedimento del 19 marzo con chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l’erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione relativa al Fondo Transizione industriale le cui domande sono ancora presentabili entro il giorno 8 aprile.

    Per tutte le regole della agevolazione leggi anche: Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l'8 aprile.

    Vediamo come gestire la richiesta di anticipazione.

    Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    L'articolo 11 del Decreto 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L’importo dell’agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.
    Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l’erogazione della prima quota di agevolazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 2022, è fornito, in allegato alla presente circolare, lo schema in base al quale, dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in
    favore dell’Agenzia.

    Scarica qui la Provvedimento n 587 del 19 marzo 2025 con gli allegati necessari.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: domande entro il 31 marzo

    Il Dipartimento per l'editoria informa del fatto che dal 1° al 31 marzo 2025 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025

    Ricordiamo che il bonus è stato introdotto dall'art 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018, e consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 

    A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle  modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

    Scarica qui modello e istruzioni.

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole

    Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:

    • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
    • o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    In particolare:

    • dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
    • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

    Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta

    Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:

    • le imprese o i lavoratori autonomi,
    • e gli enti non commerciali,

    che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

    Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.