• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Omnibus 2025: novità per i lavoratori del turismo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge del 20 giugno 2025 contenente una serie di interventi urgenti in materia economica, sociale e infrastrutturale. 

    Tra le misure più significative figurano in tema di lavoro,  per il Terzo settore ed il  turismo,   fondi dedicati al sostegno  contro i  cambiamenti del mercato e dai costi della vita per  l’accesso a servizi essenziali e strumenti di welfare abitativo. Vediamo piu in dettaglio.

    Misure per il lavoro e per il Terzo settore

    In tema di lavoro e coesione sociale, il decreto introduce nuove risorse per la sanità, il volontariato e le fasce vulnerabili, intervenendo su più livelli

    Si potenzia l’assistenza sanitaria attraverso uno stanziamento triennale a favore degli IRCCS specializzati in dermatologia, finalizzato al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. Contestualmente, si rafforza il sostegno alle organizzazioni del Terzo settore, con contributi aggiuntivi sia per le attività generali che per la tenuta operativa degli enti.

    Di seguito, la tabella riassuntiva con le principali voci di spesa:

    Ambito Beneficiari Risorse stanziate
    Sanità IRCCS dermatologici 5 mln €/anno (2025–2027)
    Assistenza sociale Interventi vari (ex art. 1, c. 186 L. 232/2016) 250 mln € (2025–2028)
    Terzo settore ODV, APS, Fondazioni 10 mln € (2025)
    Fondo garanzia Credito enti Terzo settore 10 mln € (2025)

    Turismo: alloggi agevolati per i lavoratori stagionali

    Una delle misure più  importanti per i datori di lavoro riguarda il settore turistico-ricettivo, che beneficia di un intervento articolato volto a migliorare il benessere abitativo dei lavoratori del settore, cercando di migliorare il reperimento del personale.

     Il decreto prevede lo stanziamento di 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare:

    • Investimenti nella riqualificazione energetica e sostenibile di immobili destinati ai lavoratori del comparto.
    • Contributi per sostenere i costi di locazione agevolata degli alloggi, con affitti ridotti di almeno il 30% rispetto al mercato.

    I beneficiari sono i soggetti (aziende o enti) che gestiscono alloggi o strutture per personale turistico.

     Il contributo è subordinato alla garanzia che l’alloggio venga messo a disposizione per almeno 5 anni a condizioni agevolate. 

    Il beneficio riguarda imprese che gestiscono alloggi, strutture ricettive o esercizi di somministrazione. Gli immobili dovranno essere destinati ai lavoratori per almeno 5 anni, con contratto agevolato. Il contributo è concesso previa verifica dei requisiti da parte del Ministero del Turismo.

    Si tratta di un intervento di portata nazionale che mira a ridurre il disagio abitativo, aumentare la stabilità lavorativa stagionale e valorizzare i territori a forte vocazione turistica.

    Per l'operatività è espressamente previsto un decreto attuativo  da emanarsi entro 30 giorni  dall'entrata in vigore del DL,   che specificherà:

    • l’entità del contributo per singolo progetto;
    • le condizioni minime contrattuali (es. canone ribassato del 30%);
    • i criteri di priorità e selezione;
    • le modalità di controllo e la revoca delle somme in caso di inadempienze.

    I soggetti interessati (imprese ricettive, gestori di alloggi per dipendenti) dovranno quindi attendere l’apertura della piattaforma o delle modalità di domanda che saranno indicate nel decreto attuativo.

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    Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole

    Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
    Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore

    Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
    L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
    L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
    L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)

    Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi

    Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

    • a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
    • b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
      territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
    • c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.

    Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di

    interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione

    L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
    contenere le seguenti informazioni:

    • a) i dati e la qualifica del richiedente;
    • b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
    • c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
    • d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
    • e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
    • f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
      • contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
      • valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
    • g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
    • h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
    • i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
      e del paesaggio).

    Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:

    • a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
    • b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
    • c) il Soggetto conservatore;
    • d) il Soggetto proprietario o detentore;
    • e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.

    L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.

    Allegati:
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    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Durante il Cdm di fine maggio il Governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea, modificando alcuni degli obiettivi.

    Alcuni bandi, ad esempio quello per le colonnine, sono andati quasi deserti con residuo di risorse da convogliare ad altri incentivi.

    Per questo motivo ci saranno circa 600 milioni di euro da destinare alle auto con un nuovo bonus per il 2025.

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Secondo quanto indicato nella proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo in data 19 maggio, il nuovo programma di incentivazione prevederebbe la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche. 

    Secondo le anticipazioni alla stampa, la modulazione dell'ecobonus, dovrebbe contenere limiti legati all'Isee del richiedente e al prezzo di listino. 

    Il contributo potrebbe arrivare a:

    • 11.000 euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro 
    • 9.000 per chi arriva a 40 mila

    Dovrebbe essere un bonus accessibile anche alle piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro con parametri differenti quali:

    • bonus fino al 30% del listino
    • fino a un massimo di 20.000 euro.  

    A margine è utile evidenziare il commento della Associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica che ha commentato la novità come segue: "grande soddisfazione per la decisione del governo e in particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica do convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici un’importante quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr". 

    Il Presidente della Associaizone Fabio Pressi ha commentato: "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato"

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    Legge annuale sulle PMI: il testo del ddl presentato al Senato

    Il 12 maggio 2025 è stato presentato al Senato il Disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (A.S. 1484), attualmente all’esame della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. 

    Il testo, accompagnato da un ampio dossier illustrativo, contiene numerose proposte di intervento per rafforzare il tessuto produttivo nazionale.

    Ecco una panoramica delle disposizioni più rilevanti per imprenditori e professionisti.

    Aggregazione tra imprese e rafforzamento delle reti

    Il Capo I del DDL incentiva le forme di collaborazione tra PMI, in particolare si prevedono:

    • incentivi fiscali per i contratti di rete (art. 1): prevista la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata agli investimenti del programma comune di rete, valida per gli esercizi 2026-2028. Il beneficio si applica entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per impresa e viene fruito in sede di saldo delle imposte sui redditi.
    • misure a sostegno al settore della moda (art. 2): stanziati fino a 100 milioni di euro nel Fondo per la crescita sostenibile per programmi di riconversione e digitalizzazione delle imprese della filiera tessile-moda, anche in forma aggregata.
    • centrali consortili (art. 3): introdotta la figura dell’ente mutualistico di sistema per aggregazioni interregionali, con delega al Governo per la definizione della disciplina su occupazione, sicurezza e formazione.
    • part-time pensionistico e ricambio generazionale (art. 4): sperimentazione nel biennio 2026-2027 per 1.000 lavoratori senior, con esonero contributivo e obbligo di assunzione contestuale di un under 35.

    Proposte per il ricambio generazionale e la staffetta generazionale

    L’art. 4, in particolare, introduce una misura sperimentale di part-time incentivato (2026-2027) per lavoratori a tempo indeterminato prossimi alla pensione. La proposta prevede:

    • Riduzione volontaria dell’orario (25%-50%) per lavoratori in aziende fino a 50 dipendenti.
    • Integrazione contributiva, copertura figurativa e agevolazioni fiscali.
    • Condizione vincolante: assunzione contestuale di un giovane under 35 a tempo pieno e indeterminato.

    Il beneficio sarebbe limitato a un massimo di 1.000 lavoratori e subordinato a specifici limiti di spesa.

    Semplificazioni per PMI e salute e sicurezza sul lavoro

    Il Capo III riduce il carico burocratico su imprese minori, ovvero:

    • esonero assicurativo (art. 7): esclusione dall’obbligo RC auto per carrelli elevatori e veicoli non circolanti su strade pubbliche, già coperti da altre forme di assicurazione.
    • modelli semplificati sicurezza (art. 8): l’INAIL predisporrà modelli di gestione della sicurezza per PMI; è ammessa la formazione dei lavoratori anche durante la CIG.
    • smart working e sicurezza (art. 9): obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente informative sui rischi anche per le attività svolte in modalità agile.
    • settore Ho.Re.Ca. (art. 10): vengono definiti gli operatori economici della distribuzione nel settore Horeca (Hotel, Ristoranti e Catering) con la determinazione della percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering), con effetti semplificativi per accesso a bandi e agevolazioni.

    Stop alle recensioni false: trasparenza digitale garantita per imprese e consumatori

    Il Capo IV (artt. 12-17) introduce un corpus organico per contrastare il fenomeno delle fake reviews, soprattutto nel settore turistico:

    • Obbligo di identificazione dell’autore della recensione.
    • Facoltà per le strutture recensite di chiedere la cancellazione in caso di recensione non veritiera.
    • Divieto di compravendita e incentivazione di recensioni false (art. 14).
    • Introduzione di codici di condotta vincolanti per le piattaforme digitali e sanzioni in caso di inadempienza.
    • L’AGCM è investita di poteri investigativi e sanzionatori specifici per garantire trasparenza e correttezza nelle recensioni pubblicate online.

    Allegati:
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    Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021

    Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente

    Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
    Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

    Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
    entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    I dati di cui si tratta sono:

    • a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    • c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
    • d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
    • e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
    • f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    • g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.

    Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.

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    Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno

    Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.

    A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:

    • imprese, 
    • cooperative e consorzi 

    del settore trasporto merci. 

    Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito

    La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.

    Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi

    La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. 

    Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati. 

    La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo. 

    Sono ammessi:

    • Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
    • Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
    • Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).

    È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.

    Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari

    Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:

    • Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
    • Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
    • Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
    • Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica

    Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto

    Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024. 

    L’importo rimborsabile è calcolato:

    • In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
    • Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
    • Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.

    In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno

    La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:

    1. Prenotazione della domandadal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
    2. Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00

    Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).

    La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.

    Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider. 

    Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
     È obbligatorio:

    • Dotarsi di firma digitale qualificata,
    • Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
    • Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,

    Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.

    Allegati:
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    Incentivi alle PMI per l’intelligenza artificiale: nuovo disegno di legge

    L’intelligenza artificiale (IA), soprattutto nelle sue applicazioni generative e predittive, sta trasformando radicalmente i modelli di produzione, distribuzione e gestione nelle imprese di tutto il mondo. Automatizzazione dei processi, ottimizzazione delle filiere, personalizzazione dell’offerta, cybersecurity e capacità di analisi predittiva sono solo alcune delle aree in cui l’IA sta già ridefinendo le regole della competitività.

    Per le piccole e medie imprese italiane, che rappresentano la spina dorsale dell’economia nazionale, adeguarsi rapidamente a questi cambiamenti non è più un’opzione ma una necessità. Il rischio, altrimenti, è quello di un crescente divario tecnologico rispetto ai concorrenti internazionali e alle grandi aziende già dotate di strumenti avanzati.

     In questo contesto si inserisce il nuovo disegno di legge presentato al Senato, che mira a colmare le lacune normative e operative attualmente esistenti nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle PMI.

    DDL AI nelle PMI Obiettivi e ambito di applicazione

    Il disegno di legge n. 494, presentato al Senato il 15 maggio 2025 su iniziativa del senatore Gelmetti, punta a colmare un vuoto normativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane. La proposta si inserisce nel solco dei precedenti strumenti di politica industriale (Piano Industria 4.0, PNRR, Transizione 5.0), ma con un focus specifico sulle tecnologie di IA, comprese quelle generative.

    La legge è destinata alle PMI con sede operativa in Italia, attive in settori strategici come il manifatturiero, la logistica, l’agroalimentare, il sanitario e il turistico.

     Per accedere alle misure, le imprese dovranno dimostrare di non aver effettuato investimenti significativi in IA o di voler ampliare l’uso di tali tecnologie nei propri processi.

     Il provvedimento mira, quindi, a favorire l’introduzione di soluzioni basate sull’IA nei processi decisionali e operativi, sostenendo l’innovazione e la competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni.

    Qui il testo del disegno di legge

    Interventi ammissibili e tecnologie coperte

    Le misure di sostegno riguardano interventi pratici e differenziati. Tra questi: l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a servizi di consulenza tecnica, la realizzazione di progetti pilota e attività di formazione per il personale. Le tecnologie ammesse spaziano dall’ottimizzazione dei processi produttivi all’automazione, fino alla personalizzazione dei servizi tramite IA generativa e alla protezione dei dati aziendali tramite strumenti di cybersecurity.

    L’intento del legislatore è quindi quello di fornire un quadro di supporto modulare e concreto che possa adattarsi sia alle imprese già orientate all’innovazione, sia a quelle che si avvicinano per la prima volta a queste tecnologie. Inoltre, si vuole favorire l’adozione di soluzioni che generino benefici ambientali ed energetici misurabili, premiando i progetti più virtuosi con incentivi maggiorati

    DDL IA nelle PMI: misure economiche e attuazione

    Sul piano economico, il disegno di legge prevede quattro principali forme di sostegno:

    • Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 200.000 euro;
    • Crediti d’imposta fino al 20% delle spese per l’integrazione dell’IA nei processi aziendali;
    • Contributi specifici per consulenza e formazione fino a 10.000 euro;
    • Premialità aggiuntiva fino al 10% per progetti che migliorano la sostenibilità ambientale o l’efficienza energetica.

    L’attuazione sarà regolata da un decreto interministeriale che definirà criteri, modalità operative, sistemi di monitoraggio e risorse annuali disponibili, in coerenza con i fondi stanziati per l’innovazione tecnologica. Le risorse proverranno principalmente dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con possibile cofinanziamento europeo.