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Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
Viene pubblicata in GU n 228 la Circolare n 37/2025 della Presidenza del Consiglio, con la chiusura dello sportello della Miusra Resto al Sud.
L'agevolazione ricordiamolo proviene dal 2017 con anche delle proroghe e intergrazioni.
Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
In particolare, la Circolare n 37/2025 specifca che:
- visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 con Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
- visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 91/2017 che prevede che, per il finanziamento della misura, sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a:
- 36 milioni di euro per l'anno 2017;
- 280 milioni di euro per l'anno 2018;
- 462 milioni di euro per l'anno 2019;
- 308,5 milioni di euro per l'anno 2020;
- 92 milioni di euro per l'anno 2021;
- 22,5 milioni di euro per l'anno 2022;
- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 14 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17 milioni di euro per l'anno 2025;
e successive modifiche e integrazione, dovendo il soggetto competente comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle isorse disponibili e restituire agli istanti, le cui richieste non sianostate soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese, e vista la nota di Invitalia del 19 settembre 2025, con la quale, facendo seguito a precedenti comunicazioni della medesima società sull'imminente esaurimento dei fondi disponibili, è stata comunicata l'esigenza di procedere alla chiusura dello sportello agevolativo «Resto al Sud» a far data dal 15 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, al contempo, che, a decorrere dalla medesima data del 15 ottobre 2025, sarà operativo lo sportello per la ricezione delle domande relative alle misure «ACN» e «Resto al Sud 2.0», istituite dal decreto-legge n. 60/2024, si dispone quanto segue.
A partire dal 15 ottobre 2025 non è consentita la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo.
I soggetti proponenti, ivi inclusi coloro che presentano domanda nelle more della chiusura dello sportello, hanno diritto alle agevolazioni – ai sensi del gia' menzionato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 – esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 91/2017, tenuto conto delle percentuali di riparto per i contributi previste al punto 2 della delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017.
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Bonus acquisto carta imprese editrici: domande dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre è possibile presentare le domande per il bonus acquisto carta imprese editrici anno 2025.
Ricordiamo che con il Decreto del 9 luglio 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stato approvato l’elenco dei beneficiari 2024 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione), per l’acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate edite nel 2023. L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo inoltre che si tratta del bonus riconosciuto in base alla Circolare n 2/2024 del Dipartimento per l'Editoria.
L’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, pronunciandosi sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.
Con la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 si disciplinano le modalità attuative del suddetto credito d'imposta.
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: i beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti:
- a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
- 58.13 (edizione di quotidiani)
- 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: spese ammesse
Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 , e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati sopracitati, deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata, rispettivamente, nei medesimi anni, per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: elenco beneficiari delle domane 2024
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di cui al punto 7. entro i seguenti termini:
- per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024 (pubblicato l'elenco dei beneficiari che potranno beneficiare del credito in F24 utilizzando il codice tributo “6974”, istituito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n 19/2022)
- per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.
La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” – “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”
Allegati: -
Polizza catastrofale medie imprese: entro il 1° ottobre
Secondo il calendario ridisegnato dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo scorso, le date del nuovo adempimento per le imprese relativo alla polizza catastrofale è stato spalmato nel corso del 2025.
In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:
- entro il 1° gennaio 2026, per le micro e piccole imprese,
- entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
- l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo scorso ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT.
In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.
Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.
Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinario,
- attrezzature industriali e commerciali.
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Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre
Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.
Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.
Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.
Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi
La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).
Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
L’accesso alla piattaforma informatica:- a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.
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Fondo Transizione industriale: nuovo sportello dal 17 settembre
Con decreto direttoriale MIMIT del 18 luglio, si attiva il nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.
Le risorse disponibili ammontano a circa 135 milioni, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (decreto direttoriale 23 dicembre 2024), a valere sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Tale importo potrà essere eventualmente incrementato con ulteriori risorse, anche di provenienza comunitaria.
Fondo Transizione industriale: riepilogo delle regole
Il MIMIT ricorda che gli investimenti oggetto di agevolazione devono prevedere costi ammissibili compresi tra 3 e 20 milioni di euro e riguardare interventi finalizzati a:
- efficientamento energetico,
- produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo,
- riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica.
L’intensità dell’aiuto sarà modulata in funzione della natura e della localizzazione dell’investimento, oltre che della tipologia dei costi.
Sono previste due riserve specifiche in favore dei progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (il 40% delle risorse stanziate) e delle imprese energivore (il 50% delle risorse stanziate).
Ai fini dell’ammissibilità, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica in forma di perizia asseverata, redatta secondo lo schema disponibile sul sito di Invitalia e potrà essere predisposta da:
- geologi,
- ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento;
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo.
Al momento della presentazione della domanda, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Attenzione al fatto che a differenza del precedente bando, non è più concessa la possibilità di richiedere l’attivazione nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Ucraina, regime ormai prossimo alla scadenza (31/12/2025).
Al termine dell'attività istruttoria, e tenuto conto delle risorse disponibili, Invitalia redigerà una graduatoria entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.
La graduatoria indicherà le domande ammissibili e finanziabili, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, nonché le domande non ammissibili
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Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula
Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.
Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:
- per le PMI al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- al 31 marzo 2025 la stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni. Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata.
In data 5 agosto il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.
Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy.
L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza dalla DGIAI – definita di concerto con altri Ministeri.
Vediamo ora il contenuto del decreto di giugno.
Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula
Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:- a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
- c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.
Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:
- a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
- d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
- f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
- h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
- i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
- l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
- m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
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Bonus fiere e mercati: tutte le regole e il calendario delle domande
Il MIMIT ha pubblicato con Decreto dell'11 agosto le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.
In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.
In sintesi sono previste
- per le Fiere:
- Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
- Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
- per i mercati rionali:
- Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)
Vediamo tutte le regole.
Sostegno 2025 alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche: Linea 1
L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:- spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.
Organizzatori fiere: siuti per il coordinament, linea 2
L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.
Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.
Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.
Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:
- spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
- spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
- spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sostegno ai mercati rionali: linea 3
La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.
Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025 una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: [email protected]
Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.
Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.