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Bando Marchi+: domande dal 4 dicembre
Il MIMIT ha publbicato le regole per le misure agevolative Bando Marchi+
Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.
Vediamo come presentare domande dal 4 dicembre.
Ti consigliamo: Registrazione del marchio e tutela del Brand | Webinar Bando Marchi+: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
k) per la Misura A:- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
l) per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato alivello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Marchi+: presenta la domanda dal 4 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Allegati: -
Fondo perduto impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12
Con il Decreto Direttoriale n 468/2025 il MASE dà attuazione alla misura destinata alle imprese delle regioni meno sviluppate.
Vengono pubblicate le regole operative della misura “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”, parte del Programma Nazionale Ricerca Innovazione e Competitività 2021‑2027 (PN RIC).
Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari completa quanto già introdotto dall’Avviso pubblico n. 424/2025 del 30 ottobre.
Le regole appena approvate definiscono criteri, requisiti e modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo.
Scarica qui l'Allegato 1 con tutti i dettagli.
Autoproduzione energia fonti rinnovabili: obiettivo delle agevolazioni
Con questa agevolazione si vuole potenziare la capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili, in linea con la Direttiva (UE) 2018/2001, incentivando le imprese a produrre autonomamente energia elettrica da FER, riducendo costi operativi, dipendenza energetica e impatto ambientale, con un’attenzione specifica al rilancio produttivo del Sud Italia.
La dotazione complessiva è di 262 milioni di euro, destinati a finanziare progetti di installazione di:
- impianti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici,
- termo-fotovoltaici
- e sistemi di accumulo.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: i beneficiari
Possono partecipare all’agevolazione:
- imprese di tutte le dimensioni, incluse reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
- con unità produttive situate in aree industriali, produttive o artigianali;
- ubicate nei Comuni con più di 5.000 abitanti in regioni meno sviluppate:Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Ogni domanda deve riferirsi a una singola unità produttiva, ma un’impresa può presentare fino a tre richieste per siti diversi.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa finanzia
Gli incentivi coprono i costi per:
- impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo;
- impianti termo-fotovoltaici;
- sistemi di accumulo elettrochimico, per autoconsumo differito (tecnologia “behind-the-meter”).
Tra le spese ammissibili rientrano:
- acquisto e trasporto dei componenti;
- installazione, messa in esercizio e connessione alla rete;
- opere civili indispensabili alla realizzazione dell’impianto.
Non sono invece agevolabili:
- spese per leasing (locazione finanziaria);
- acquisto di beni usati.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: cosa copre
Il contributo è erogato a fondo perduto, come contributo in conto impianti.
L’intensità dell’aiuto varia in base a:
- dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
- tipologia di impianto installato.
Sono previste premialità aggiuntive per:
- utilizzo di moduli fotovoltaici certificati (es. CAM);
- possesso di certificazioni energetiche (es. ISO 50001).
Il meccanismo rende l’iniziativa particolarmente vantaggiosa anche per le PMI e microimprese, che possono così avviare un processo di transizione energetica sostenibile.
Fondo perduto realizzazione impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo: domande dal 3.12
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma GSE dal 3 dicembre 2025 ore 10:00 al 3 marzo 2026 ore 10:00
Le domande saranno valutate sulla base dei criteri fissati nell’Allegato 3 all’Avviso pubblico, tra cui:
- qualità tecnica del progetto;
- sostenibilità ambientale ed economica;
- ordine di arrivo, con redazione di una graduatoria decrescente.
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Bonus fiere e mercati: pubblicato il primo elenco dei beneficiari
Con il Decreto 27 novembre del MIMIT è approvato l’elenco, riportato nell’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 33 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 con indicazione del relativo importo, il buono noto come bonus fiere, per l'agevolazione del Capo II del decreto di riferimento.
Ricordiamo che il MIMIT con il Decreto dell'11 agosto aveva pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.
In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
- uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.
In sintesi sono previste
- per le Fiere:
- Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
- Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
- per i mercati rionali:
- Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)
Vediamo tutte le regole.
Sostegno 2025 alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche: Linea 1
L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari pubblicato con Decreto del 27 novembre.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:- spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.
Organizzatori fiere: siuti per il coordinament, linea 2
L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.
Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.
Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.
Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.
Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:
- spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
- spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
- spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sostegno ai mercati rionali: linea 3
La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.
Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025 una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: [email protected]
Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.
Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
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Semplificazione attività economiche: il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".
La legge introduce un pacchetto di misure volte a snellire i procedimenti amministrativi, digitalizzare gli adempimenti e favorire lo sviluppo delle attività economiche. Gli interventi riguardano, tra l’altro, imprese e logistica (interscambio pallet), turismo e attività ricettive, trasporti e navigazione, oltre alla proroga della delega per il riordino della disciplina dei dehors.
Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.
Semplificazioni per le imprese e le attività economiche
Riduzione dei termini per l’autotutela amministrativa
L’articolo 1 modifica l’art. 21-nonies della legge 241/1990, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui la PA può procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi.
Una misura che accelera la definizione dei procedimenti e riduce l’incertezza per imprese e contribuenti.
Riforma del sistema di interscambio dei pallet
L'articolo 2 riscrive l’intera disciplina introdotta nel 2022, definendo:
- ambito di applicazione limitato ai pallet standardizzati e interscambiabili;
- obbligo di restituzione dei pallet ricevuti, salvo vendita o cessione gratuita esplicitata nei documenti di trasporto;
- possibilità di utilizzare buoni pallet digitali, che diventeranno obbligatori dopo 24 mesi. Decorso tale termine “resta valido solo” il buono pallet in formato digitale;
- obbligo di pagamento, dopo 6 mesi, del valore medio di mercato dei pallet non restituiti;
- predisposizione di linee guida operative da parte delle associazioni di categoria, entro 6 mesi, d’intesa con i Sistemi-pallet.
La norma mira a favorire un sistema omogeneo e trasparente di scambio, con riduzione di contenziosi e inefficienze.
Altre semplificazioni “impresa/lavoro” introdotte nel Titolo I
Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oltre alle misure “portanti” del provvedimento, il Titolo I introduce anche una serie di ulteriori semplificazioni operative che incidono su adempimenti e tempistiche per imprese e datori di lavoro.
In primo luogo, sul fronte degli apparecchi di accensione (accendini e dispositivi analoghi) la legge interviene sulla disciplina del DL 163/1971, sopprimendo alcuni periodi dell’art. 3, settimo comma, con l’obiettivo di snellire un quadro normativo datato eliminando previsioni ormai superate.
In materia di immigrazione e lavoro, viene chiarito e reso più “standard” il riferimento ai requisiti minimi di abitabilità, richiamando espressamente il DM Sanità 5 luglio 1975 ai fini dell’idoneità alloggiativa che il datore deve garantire nel contratto di soggiorno; inoltre, per rendere più agevole la dimostrazione dell’alloggio, nei dormitori stabili di cantiere è ammessa un’autocertificazione del datore sul rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall’allegato XIII del d.lgs. 81/2008, mentre in caso di sistemazione presso strutture alberghiere/ricettive è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante (restando ferme le responsabilità proprie della struttura).
Sempre sul versante immigrazione, per alcune fattispecie connesse a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni, con l’intento di velocizzare l’ingresso dei lavoratori e ridurre i tempi di attesa per le imprese.
Un altro intervento di rilievo riguarda l’agricoltura di precisione: la legge ammette, in deroga e in via sperimentale per tre anni, l’irrorazione aerea con UAS/droni su terreni agricoli, subordinandola però a un impianto procedurale controllato (presentazione di SCIA al servizio fitosanitario regionale e relazione agronomica asseverata sulle condizioni di sicurezza e conformità), oltre all’emanazione di un decreto attuativo entro 90 giorni per definire in modo puntuale colture, contesti di utilizzo, prodotti impiegabili e modalità tecniche.
Sul piano delle attività artigiane e dei requisiti professionali, per l’autoriparazione viene esplicitato che, dopo la frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento, l’impresa deve trasmettere una comunicazione alla Camera di commercio, rendendo più lineare e uniforme l’adempimento successivo alla formazione.
Infine, sul versante dei tributi locali, la legge prevede un alleggerimento del canone patrimoniale stabilendo l’esenzione per insegne e targhe che identificano la sede o il cantiere dell’attività fino a 5 metri quadrati complessivi, con potenziale riduzione dei costi soprattutto per le piccole attività e per le imprese operanti in cantiere.
Misure di semplificazione per il turismo e le attività ricettive
Professione di guida alpina
L’articolo 10 interviene sulla legge n. 6/1989, prevedendo:- l’obbligo per chi si trasferisce in altra regione di integrare la formazione secondo la disciplina locale;
- formazione aggiuntiva obbligatoria per gli accompagnatori di media montagna che operano su terreni innevati.
Parcheggi a servizio delle strutture alberghiere
Con l’articolo 11, si facilita l’utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico come aree di parcheggio o zone carico/scarico bagagli.Agevolazioni edilizie per il comparto turistico-ricettivo
L’articolo 12 prevede, per interventi avviati entro il 31 dicembre 2026, l’applicazione di regole richiamate dalla norma e introduce:- vincolo decennale di destinazione d’uso;
- previsioni sul mutamento di destinazione;
- possibilità di convenzioni con gestori di parcheggi per mitigare l’impatto urbanistico.
Trasporti e servizi pubblici locali
Liberalizzazione dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio
L’articolo 13 stabilisce che i servizi di trasporto pubblico di linea non rientranti nel regolamento europeo 1370/2007 siano svolti in regime di libera iniziativa privata, previa autorizzazione dell’ente competente.Necessaria l’iscrizione al Registro elettronico nazionale degli operatori e il rispetto delle norme di sicurezza dei percorsi.
Navigazione: nuove competenze, digitalizzazione e riordino
Il capo III del disegno di legge introduce numerose innovazioni nel settore marittimo.
Competenze del comandante del porto
L’articolo 14 aggiorna le funzioni in materia di sicurezza della navigazione, degli ormeggi e della polizia del porto.Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco
L’articolo 15 consente, in determinati casi, l’esonero dall’annotazione di imbarco/sbarco del personale che opera su navi dello stesso armatore, introducendo l’uso digitale delle comunicazioni.Riforma del contratto di arruolamento
L’articolo 16 digitalizza e chiarisce le modalità di stipula e annotazione dei contratti, abrogando l’art. 329 e modificando l’art. 103-bis del DL 18/2020.Contratto del comandante anche da remoto
L’articolo 17 consente forme digitali per l’arruolamento quando l’armatore non è presente.Riordino del servizio sanitario a bordo
L’articolo 18 delega al Governo l’adozione di un regolamento per definire:- requisiti di medici e infermieri a bordo delle navi mercantili;
- caratteristiche dei locali sanitari, delle cabine di isolamento e degli ospedali di bordo.
Istituzione del consulente chimico di porto
Il nuovo art. 116-bis del Codice della Navigazione delinea un profilo professionale specifico, con:- laurea magistrale in chimica, ingegneria chimica o discipline affini;
- iscrizione all’albo;
- tirocinio pratico annuale e prova finale.
Semplificazione e riordino della disciplina dei dehors
La legge interviene in modo significativo anche sulla disciplina dei dehors (strutture amovibili installate da bar, ristoranti e imprese commerciali per ampliare la superficie di somministrazione), prorogando ed estendendo la delega al Governo per il riordino organico delle norme riguardanti l’installazione di strutture amovibili su suolo pubblico da parte di imprese di somministrazione e attività ricettive.
In particolare, l’articolo 50 modifica l’articolo 26 della legge n. 193/2024, spostando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto legislativo volto a uniformare i criteri autorizzatori, paesaggistici ed edilizi per dehors e strutture analoghe.
La delega viene inoltre estesa alle imprese alberghiere, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo omogeneo per tutte le attività che installano spazi esterni funzionali alla somministrazione o accoglienza.
Si stabilisce inoltre che i titoli già rilasciati per l’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili restano validi fino all’entrata in vigore del decreto di riordino e comunque non oltre il 30 giugno 2027, superando la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Questa estensione garantisce una continuità operativa alle imprese, evitando soluzioni di discontinuità prima della definizione del nuovo quadro normativo.
Un’ulteriore modifica riguarda le procedure di regolarizzazione, eliminando il precedente limite di 90 giorni per la presentazione dell’istanza da parte degli operatori, e sostituito da un termine “congruo” che sarà specificato nel decreto attuativo. Infine, tra i nuovi principi direttivi della delega è inserito l’obbligo per il Governo di prevedere un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale. Tale previsione mira a evitare impatti economici e organizzativi sproporzionati per gli operatori interessati.
Allegati: -
Tax credit imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto 17.11.2025 che definisce modalità e tempistiche per accedere al credito d’imposta del 36% sugli acquisti 2024 di prodotti e imballaggi riciclati, biodegradabili o compostabili.
Ricordiamo che, con il decreto 2 aprile 2024, n. 132, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21-05-2024, n.117, MASE e MIMIT hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi ottenuti da materiali di recupero per l’accesso all’agevolazione.
Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro.Tax crediti imballaggi ecosostenibili: domande dal 1° dicembre
Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link:Come previsto dal suddetto decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail:- [email protected]
- oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30
Tax crediti imballaggi ecosostenibili: via alle domande dal 1° dicembre
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Derivazione rafforzata micro imprese: approvata nel correttivo irpef-ires
Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli altri, anche il Decreto Correttivo Irpef-ires. Il nuovo testo è stato riproposto al Governo, dopo i pareri delle Commissioni.
Relativamente al reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile.
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Derivazione rafforzata micro imprese: approvata dal Governo
La relazione illustrativa al decreto evidenzia che nell’articolo 3 in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di:
- definire gli effetti della rinuncia alle regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese;
- modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora e
- revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese.
Con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), viene integrato l’articolo 83 del TUIR per precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile.
In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata – ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile – o in forma ordinaria.
Con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-imprese “che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”.
Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria”, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.
Si evidenzia, altresì, che, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli “enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, con le modalità previste per le micro imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile.
Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è confermato il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).
Infine, l’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Riallineamento valori fiscali e contabili
Per le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024 è stato razionalizzato il regime del riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali.
Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:
- riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;
- in alternativa, se il soggetto che ha posto in essere la predetta operazione, non intende optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, resta ferma la facoltà di riallineare:
- (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
- (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).
In applicazione del criterio direttivo dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della delega fiscale sulla “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”, con le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.
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ZLS: entrano anche Marche e Umbria
Dal 20 novembre 2025 Marche e Umbria entrano in ZES unica. A stabilirlo è la legge n 171/2025 pubblicata in GU n 269 del 19 novembre.
Vediamo i dettagli dalle norme in gazzetta ufficiale.
Leggi anche Credito d'imposta ZLS: nuovo modello per l'integrativa per Marche e Umbria.
ZLS: entrano anche Marche e Umbria
In particolare, a decorrere dal 20 novembre 2025, si prevede l'ampliamento della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, che gode di specifiche agevolazioni, includendovi anche la Regione Marche e la Regione Umbria.
Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Per le finalità suddette e a decorrere dal 20 novembre:- a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
- b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche' quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacita' per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.
L'art. 3 della Legge n. 171/2025, prevede che gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle Regioni Marche e Umbria, in presenza dei requisiti normativamente previsti, sono agevolabili con il credito d'imposta ZLS di cui all'articolo 3, D.L. n. 202/2024.
A tal fine, i soggetti interessati per ottenere detta agevolazione sono tenuti esclusivamente a presentare la comunicazione integrativa di cui all'art. 3, comma 14-novies, secondo periodo, D.L. n. 202/2024.
Le modifiche sono state recepite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 19 novembre 2025, n. 503079 e conseguente aggiornamento del modello utile.