• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catastrofale: entro il 31 marzo, vediamo per quali imprese

    Il Decreto Milleproroghe 2026 convertito in Legge n 26/2026 è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.

    Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:

    • entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuni,
    • entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
    • l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

    In particolare, il Milleproroghe interviene spostando al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

    Più nel dettaglio, l'articolo prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, debbano stipulare entro il 31 marzo 2026 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, nonché successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202) un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità

    naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

    La proroga del suddetto termine, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, è necessaria per offrire alle imprese del settore un periodo più lungo per conformarsi agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa, tenendo conto delle specificità del comparto e delle eventuali difficoltà operative legate a scadenze più ravvicinate.

    Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

    Inoltre si proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • imprese turistico-ricettive.

    Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

    Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula

    L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

    Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

    Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

    Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT. 

    In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.     

    Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

    Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:

    • terreni e fabbricati,
    • impianti e macchinario,
    • attrezzature industriali e commerciali.

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    Finanziamenti PMI per mancati pagamenti: nuove modalita di domanda

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare direttoriale 544 del 24 febbraio 2026 pubblicata in Gazzetta il 18 marzo , interviene sulla disciplina dei finanziamenti agevolati destinati alle PMI vittime di mancati pagamenti, introducendo modifiche operative rilevanti rispetto alla precedente circolare del 7 agosto 2019.

    L’aggiornamento si rende necessario sia per adeguare il quadro normativo europeo in materia di aiuti “de minimis”, sia per gestire la cessazione della piattaforma informatica precedentemente utilizzata per l’invio delle domande. Le nuove disposizioni incidono in modo diretto sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli adempimenti richiesti a imprese e professionisti, imponendo un approccio più strutturato e formale.

     Giova sottolineare subito  che i fondi  disponibili al 1 gennaio 2026 erano pari a circa 22 milioni di euro e che le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione.

    Il quadro normativo e i soggetti beneficiari

    Le norme sui finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti sono disciplinate dal Fondo per il credito alle PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Il fondo sostiene PMI e professionisti in crisi di liquidità per crediti non pagati da debitori imputati di reati specifici come estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e vari reati fallimentari (artt. 216-225 legge fallimentare).

    I criteri operativi sono  stati definiti dal Decreto ministeriale 17 ottobre 2016, modificato dall'art. 19-ter della Legge n. 58/2019.

    Soggetti beneficiari

    Possono accedere PMI iscritte al Registro imprese (non in liquidazione o procedure concorsuali, eccetto concordato in continuità) e professionisti iscritti a ordini o associazioni ex L. 4/2013, che siano parti offese in procedimento penale anteriore alla domanda, con crediti non incassati ≥20% del totale verso clienti e capacità di rimborso.

    Il debitore deve essere imputato o condannato per i reati indicati; per società, il procedimento è a carico del legale rappresentante.

    Caratteristiche  dell' agevolazione

    Si ricorda che  l'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, fino a €500.000 (limite crediti documentati nel procedimento penale),  con durata da 3 a 10 anni (preammortamento max 2 anni), nei limiti dei regolamenti de minimis UE (nn. 2831/2023, 1408/2013, 717/2014).

    Ora con la circolare 244 2026  viene recepita la sostituzione del precedente regolamento (UE) n. 1407/2013 con il nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831, che ridefinisce i limiti e le condizioni degli aiuti “de minimis”. Restano inoltre applicabili le discipline specifiche per i settori della pesca e dell’agricoltura, con i relativi regolamenti europei.

    Le agevolazioni continuano a essere concesse nel rispetto dei massimali di aiuto espressi in equivalente sovvenzione lordo (ESL), differenziati per settore di attività.

    Istruzioni passo passo sulla nuova procedura di domanda

    La nuova procedura definisce in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.

    I passi per la domanda

    • Scaricare lo schema di domanda dal sito MiMIT 
    • Compilare in formato digitale come Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN, DPR 445/2000).
    • Firma digitalmente il documento e allega: atti del procedimento penale/concorsuale, dichiarazione de minimis (Reg. UE 2023/2831 ecc.), prove capacità rimborso.
    • Inviare tutto via PEC a [email protected].it dal legale rappresentante; le domande sono gestite in  ordine cronologico.
    • Il MiMIT verifica requisiti e notifica esito; è possibile l' anticipo del  50% dopo conferma  da parte degli uffici giudiziari.

    Per assistenza  fare riferimento alla  Divisione V MiMIT, tel. 06 5492 7834 o alle PEC dedicate.

    Elemento Nuova regola operativa
    Modalità di invio Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected]
    Formato domanda Digitale, secondo modello ufficiale disponibile sul sito MIMIT
    Firma Firma digitale obbligatoria, pena improcedibilità
    PEC impresa Deve essere attiva e registrata nel Registro imprese
    Numero domande Una sola domanda per soggetto beneficiario
    Professionisti Obbligo di allegare attestazione di iscrizione o certificazione ex legge n. 4/2013
    Obblighi informativi Comunicazione di eventuali ulteriori aiuti “de minimis” prima dell’ammissione

    La circolare precisa che la  circolare del 2019v continua a rappresentare il riferimento operativo per gli aspetti non aggiornati.

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    Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

    Con Avviso del del 2 marzo il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

    In particolare il contributo è volto a sostenere:

    • imprese editrici, 
    • enti e associazioni,

    che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

    Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2025

    Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

    Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2025

    Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

    Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

    Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Dipartimento per l’informazione e l’editoria
    Ufficio per il sostegno all'editoria
    Servizio per il sostegno diretto alla stampa
    UFFICIO ACCETTAZIONE
    Via dell’Impresa 90
    00187 – Roma

    Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

    Accedi al sito del dipartimento per l'editoria per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento.

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    Decreto bollette: gli aiuti per le imprese

    Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.

    Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.

    Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta

    Decreto Bollette: le misure per le imprese

    Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:

    • Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
    • Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
    • Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
    • Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
    • Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
    • Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
    • Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
    • Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
    • Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
    • Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.

    Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico

    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
    • Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
    • Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.

    Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas 

    • Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.

    Data center

    • Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).

    Saturazione virtuale della rete

    • Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.

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    Transizione 5.0: dal 30 gennaio comunicazioni di conferma al GSE

    Viene pubblicata in GU n 15 del 20 gennaio la Legge n 4/2026  di conversione con modificazioni, del  decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti  in  materia di  Piano Transizione 5.0 e di produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili. 

    Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, sono intervenute in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

    Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Il GSE pubblica un nuovo annuncio icon oggetto "Transizione 5.0, dal 30 gennaio abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili"

    Transizione 5.0 o 4.0: scelta chiusa al 27 novembre scorso

    La legge  n 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta. 

    Si è consentita anche la possibilità di integrare entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.

    Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
    Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    Ricordiamo che per tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore, accedi qui al sito MIMIT, per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.

    Il GSE in data 28 gennio ha pubblicato il seguente avviso:

    A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto "Transizione 5.0", di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE. L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione. Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall'art 12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. "

    Transizione 5.0 e 4.0: imprese tenute a scegliere

    Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che “Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

    Pertanto, con avviso del 25 novembre il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.

    Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

    Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.

    Il soggetto beneficiario ha dovuto:

    • Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
    • Firmarlo digitalmente.
    • Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate."

    Il modello andrà compilato, firmato e inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo [email protected].

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    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    La Direzione generale cinema e audiovisivo, con il decreto del 16 gennaio 2026 n. 22, ha previsto che dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026, fino alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d’imposta per le sale cinematografiche ex art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    A partire dal 28 gennaio 2026, dalle ore 12.00, fino al 23 febbraio 2026, alle ore 23.59, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 220 del 2016.

    Le domande possono essere presentate per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

    La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

    Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse e garantito attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.

    Attenzione al fatto che a pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

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    Codice incentivi 2026 in Gazzetta: tutte le novità

    Il nuovo Codice degli Incentivi approvato con decreto legislativo dal Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025   ed è' stato predisposto in attuazione della legge delega n. 160/2023, su proposta del ministero delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

    CoMe affermato dal ministro in conferenza stampa. Il provvedimento si fonda su tre pilastri fondamentali:

    • digitalizzazione,
    • semplificazione,
    • trasparenza.

    e per la prima volta  disciplina in modo organico tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, pubblicità e valutazione dei risultati,  con l'intento di superare anni di frammentazione normativa e procedurale.

    Un aspetto centrale è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la piattaforma Incentivi.gov.it e il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) costituiranno il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, previsto dagli artt. 3 e seguenti della bozza 

    Il testo del decreto è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale che ha coinvolto amministrazioni centrali, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. L’obiettivo è garantire una gestione unitaria, tracciabile e valutabile degli incentivi, aumentando l’efficacia delle politiche industriali e riducendo tempi e oneri per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.

    La ministra del lavoro Calderone ha sottolineato in particolare l'importanza del principio di parita di accesso alle agevolazioni per imprese e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.

    Vediamo in dettaglio l'elenco delle misure nei prossimi paragrafi.

    Struttura e contenuti del Codice

    Il decreto si articola in 28 articoli, organizzati in cinque Capi, che ridisegnano l'intero ecosistema italiano delle agevolazioni.

    Da segnalare in particolare 

    • L’art. 6 introduce il bando-tipo, che uniforma requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, rendicontazione e revoca. Questa standardizzazione riduce la variabilità tra misure e rende più prevedibile il quadro regolatorio per imprese e consulenti.

    Il Codice introduce anche  un sistema rafforzato di controlli (art. 18), una disciplina rigorosa sul contrasto alla delocalizzazione (art. 16) e un quadro uniforme per le revoche (art. 17)

    Gli artt. 20 e 21 stabiliscono un sistema strutturato di monitoraggio basato sul CUP e una valutazione continua — ex ante, in itinere ed ex post — per misurare l'efficacia delle misure di sostegno.

    Sono espressamente previsti più decreti attuativi, direttoriali e linee guida.

    In particolare  un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni  avrà ad Oggetto:

    • il modello di Programma degli incentivi;
    • le tempistiche per l’adozione;
    • modalità di aggiornamento;
    • format per la ricognizione degli incentivi regionali. 

    da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Se il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026 (art. 28), il termine cade indicativamente entro fine aprile 2026.

    Digitalizzazione e premialità

    il Codice introduce , oltre alla razionalizzazione normativa, importanti innovazioni operative.

    La riforma rende obbligatori:

    • processi digitali, affidati a piattaforme interoperabili;
    • semplificazione delle procedure, limitando la documentazione  richiesta, fornendo il bando tipo per tutte le agevolazioni e automatizzando i controlli;
    • trasparenza, con obblighi di pubblicazione, CUP univoci e tracciamento completo degli incentivi.
    • Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:
    • consultare gli incentivi;
    • verificare requisiti;
    • presentare le istanze;
    • monitorare l’avanzamento;
    • consultare valutazioni e risultati.

    Vengono definite come nella tabella seguente le premialità e riserve per PMI, microimprese e categorie prioritarie

    Categoria Premialità/Riserva
    PMI ≥ 60% delle risorse
    Microimprese / lavoratori autonomi ≥ 25% delle risorse
    Rating di legalità Punteggio aggiuntivo o maggiorazione
    Parità di genere Premialità dedicata

    Parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi (Art. 10)

    Una delle novità più attese , salutata con particolare soddisfazione dal Ministro del lavoro Calderone che come ex presidente dei consulenti del lavoro si era spesa molto sul tema, riguarda i lavoratori autonomi, finalmente equiparati alle PMI per l’accesso agli incentivi.

    L’art. 10,  stabilisce che gli autonomi potranno di regola partecipare alle stesse condizioni delle PMI e  saranno esclusi solo i requisiti non pertinenti alla loro attività.

    Inoltre, i bandi dovranno garantire disposizioni specifiche per un accesso effettivo e non discriminatorio.

    Si tratta del completamento di un percorso iniziato con la legge 81/2017, più volte rilanciato nei tavoli ministeriali con le categorie professionali.

    Tabella riepilogo degli articoli del Codice incentivi

    Articolo Titolo Contenuto sintetico
    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Definisce finalità del Codice, ambito soggettivo e oggettivo, incentivi esclusi (es. agevolazioni fiscali automatiche, accise, incentivi contributivi salvo rinvii) e coordinamento con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
    Art. 2 Definizioni Introduce le definizioni unitarie (agevolazione, impresa, lavoratore autonomo, PMI, forme di contributo e finanziamento, capitale di rischio), che diventano riferimento per tutti i bandi futuri.
    Art. 3 Servizi per la semplificazione degli incentivi Individua nel sistema “Incentivi Italia” (Incentivi.gov.it, RNA e altre piattaforme) l’infrastruttura per progettazione, gestione digitale, controlli, monitoraggio e valutazione delle misure.
    Art. 4 Programma degli incentivi Obbliga le amministrazioni centrali a predisporre un Programma degli incentivi con obiettivi, elenco delle misure, cronoprogramma orientativo e quadro finanziario, privilegiando la continuità delle misure efficaci.
    Art. 5 Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali Istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT per informazione reciproca, coordinamento tra Stato e Regioni e riduzione di sovrapposizioni tra misure nazionali e territoriali.
    Art. 6 Bando-tipo Stabilisce il contenuto minimo dei bandi (finalità, risorse, soggetti ammissibili, interventi e spese, forme di agevolazione, cumulo, procedure, controlli, revoche) e rinvia a un bando-tipo adottato dal MIMIT.
    Art. 7 Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo Disciplina l’affidamento a soggetti terzi o in house di progettazione, istruttorie, controlli e altre attività, definendo criteri generali e modalità di copertura degli oneri a carico delle risorse disponibili.
    Art. 8 Elementi premianti e riserve specifiche Elenca gli elementi premianti (rating di legalità, certificazione parità di genere, occupazione giovani, donne, persone con disabilità, misure per natalità e conciliazione) e introduce riserve minime di risorse per PMI, microimprese e lavoratori autonomi.
    Art. 9 Motivi di esclusione Definisce le cause ostative all’accesso (es. antimafia, sanzioni interdittive 231, gravi illeciti, irregolarità contributiva per incentivi agli investimenti, delocalizzazioni e cessazioni vietate, obblighi assicurativi non adempiuti).
    Art. 10 Partecipazione del lavoratore autonomo Consente, ove previsto dai bandi, la partecipazione dei lavoratori autonomi alle misure alle stesse condizioni delle PMI, con adattamento dei requisiti non compatibili con la natura professionale dell’attività.
    Art. 11 Operazioni agevolabili e spese ammissibili Indica che i bandi devono individuare con chiarezza le operazioni ammissibili e le spese finanziabili, prevedendo condizioni di ammissibilità, tracciabilità e l’uso del CUP nella documentazione di spesa.
    Art. 12 Agevolazioni concedibili Elenca le forme di agevolazione (contributi, garanzie, finanziamenti agevolati, strumenti rimborsabili, interventi nel capitale, agevolazioni fiscali e contributive) e richiama i limiti di cumulo nel rispetto della normativa UE.
    Art. 13 Procedure e modalità di accesso Regola modalità di presentazione delle domande, contenuti dell’istruttoria e criteri di selezione, prevedendo procedure a sportello cronologico, graduatorie con punteggio o procedure negoziali per progetti complessi.
    Art. 14 Soccorso istruttorio Consente la richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle domande, con sospensione dei termini, escludendo però la sanatoria delle irregolarità essenziali che comportano l’inammissibilità.
    Art. 15 Procedure e modalità di erogazione Disciplina erogazioni in acconto e a saldo, possibilità di anticipazioni assistite da garanzie, rendicontazione delle spese e utilizzo di opzioni semplificate di costo, ove compatibili con la disciplina UE.
    Art. 16 Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali Introduce vincoli contro la delocalizzazione delle attività incentivate, obblighi di comunicazione preventiva, ipotesi di decadenza e restituzione (anche con sanzioni), nonché tutele per i livelli occupazionali e periodi di esclusione da nuovi incentivi.
    Art. 17 Revoche Individua le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni (mancanza requisiti, inadempimenti, mancata realizzazione progetti, delocalizzazioni, ecc.) e disciplina il recupero delle somme con interessi e maggiorazioni.
    Art. 18 Controlli Prevede controlli documentali e in loco, l’utilizzo di banche dati e sistemi informativi, la verifica di regolarità contributiva, antimafia e posizione nel Registro nazionale aiuti prima della concessione ed erogazione.
    Art. 19 Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi Stabilisce le regole procedurali per incentivi fiscali con istruttoria valutativa e, per i crediti d’imposta automatici, l’obbligo di comunicazioni per il monitoraggio; disciplina il coordinamento con gli incentivi contributivi, lasciando ferma la normativa di settore.
    Art. 20 Monitoraggio degli incentivi Introducendo l’uso sistematico del CUP, impone alle amministrazioni sistemi di raccolta e gestione dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure agevolative.
    Art. 21 Valutazione degli incentivi Prevede la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli incentivi, anche con il supporto di soggetti specializzati, per misurare l’efficacia delle misure e orientare eventuali revisioni della politica di sostegno.
    Art. 22 Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, attribuendo a Incentivi.gov.it il ruolo di punto di accesso unico per bandi, Programmi degli incentivi, informazioni sulle misure e sui beneficiari.
    Art. 23 Ulteriori disposizioni Introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti (in particolare collegate al PNRR e alla disciplina sugli incentivi) per allinearle al Codice, anche rafforzando il ruolo del sistema Incentivi Italia e i presìdi istruttori.
    Art. 24 Abrogazioni Elenca le disposizioni abrogate, tra cui il d.lgs. 123/1998 e altre norme incompatibili, consolidando nel Codice la disciplina generale degli incentivi alle imprese.
    Art. 25 Disposizioni transitorie e di coordinamento Regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, specificando l’applicazione del Codice ai bandi non ancora pubblicati e agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo l’entrata in vigore.
    Art. 26 Aggiornamenti Stabilisce che ogni futura normativa incidente sul Codice debba intervenire con esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle singole disposizioni, per garantire certezza e leggibilità del quadro.
    Art. 27 Clausola di invarianza finanziaria Prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal Codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Art. 28 Entrata in vigore Stabilisce l’entrata in vigore del Codice degli incentivi al 1° gennaio 2026.

    Polizze catastrofali ed esclusione dagli incentivi

    Il nuovo Codice  chiarisce con l'art. 9  anche  l’impatto dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali sulle agevolazioni pubbliche alle imprese, distinguendo tra misure accessibili e misure precluse in assenza di polizza. In particolare, viene precisato che la mancata stipula della copertura comporta, di regola, l’esclusione dagli incentivi che prevedono una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti, mentre restano fruibili gli strumenti “automatici”. In estrema sintesi

    • accesso confermato agli incentivi fiscali automatici, compresi quelli in materia di accise, soggetti a semplici verifiche formali e di capienza delle risorse;
    • esclusione, invece, dalle misure fondate su istruttoria valutativa (bandi, graduatorie, selezioni); 
    • mantenimento degli incentivi contributivi anche in assenza di polizza .