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Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.
In particolare, il decreto disciplina le misure:
- per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022)
- per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.
Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.
Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022 sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.
Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita:
- 15 milioni per il bonus edicole,
- 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021,
- 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co
- 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.
Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità
Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:
- alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva,
- non titolari di reddito di lavoro dipendente,
un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:
- trasformazione digitale
- ammodernamento tecnologico
- fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
- attivazione di punti vendita addizionali
- realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici
Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.
Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo
Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021
Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione,
- alle imprese editoriali di giornali e periodici
- con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti,
- e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali,
- è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.
Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.
Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio
Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per
- adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi
- finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.
Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre
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Voucher connettività imprese e professionisti: prorogato al 31.12.2023
Con un avviso del 7 dicembre il MIMIT informa del fatto che, la Commissione europea, con Decisione del 6 dicembre 2022, ha autorizzato fino al 2023 la proroga della misura “Piano voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti.
Viene specificato che la proroga era stata richiesta dal governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni di euro ancora disponibili e tenuto conto dell’estensione della platea dei beneficiari ai professionisti (persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano una professione intellettuale, in proprio o in forma associata) avvenuta nel maggio scorso.
Sulla base del provvedimento emesso dalla Commissione, i voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 2023 a seguito di richiesta presentata dai beneficiari, per i quali la misura prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga.
I beneficiari possono optare per diverse tipologie di voucher, il cui costo varia da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2500 euro, che si differenziano sulla base delle prestazioni del servizio, in termini di velocità di connessione (da un minimo di 30 Mbit/s fino ad un massimo di oltre 1 Gbit/s), e della loro durata (da 18 a 24 mesi).
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 24 novembre si è variata l’allocazione finanziaria tra le tipologie di voucher connettività imprese individuate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021.
La ripartizione prevista è la seguente:
- al finanziamento dei voucher di tipologia A viene destinato il 15% delle risorse stanziate, distribuito per il 14% a favore dei voucher A1 e per l’1% a favore dei voucher A2;
- al finanziamento dei voucher di tipologia B viene destinato il 20% delle risorse stanziate;
- al finanziamento dei voucher di tipologia C viene destinato il 65% delle risorse stanziate.
Voucher connettività: i beneficiari
Il voucher è rivolto a:
- micro, piccole e medie imprese
- persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale (articolo 2229 del Codice civile) o una delle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4).
Voucher connettività: cosa finanzia
Viene specificato che gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un ammontare complessivo di circa 589 milioni di euro.
Esistono diverse tipologie di voucher, vediamole
Voucher A1: Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s.
Voucher A2: Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
Voucher B: Voucher con contributo di connettività pari a 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
(Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s).Voucher C: Voucher con contributo di connettività pari a 2.000 euro per un contratto della durata di 24 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
(Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s).Voucher connettività: presenta la domanda
I beneficiari possono richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori di telecomunicazioni accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, entro il 15 dicembre 2022.
Attenzione il voucher è stato prorogato al 2023, accedi qui al sito MIMIT per ulteriori info
La misura prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga.
L’attuazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.A., sotto la vigilanza della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero.
Al fine di consultare l'elenco degli operatori accreditati visita la sezione Documentazione – Voucher Connettività del sito Infratel.
Mentre, per eventuali richieste di chiarimenti è possibile formulare una domanda in forma scritta, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Ricordiamo che con il Decreto 27 aprile 2022 del MISE pubblicato in GU n 116 del 19 maggio, vengono apportate modifiche al precedente provvedimento del 23.12.2021 recante le modalità per richiedere il voucher connettività imprese.
In particolare, il voucher viene esteso anche ai professionisti ordinisti e non che esercitano la professioni in forma individuale o associata.
VISITA QUI IL SITO MISE ora MIMIT per ulteriori informazioni sulle norme di riferimento della misura agevolativa.
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Credito imposta energia e gas imprese 2022: i chiarimenti nelle Circolari delle Entrate
Con Circolare n. 13 del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” così come previsti dal Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) dal Decreto Energia (DL 17/2022) e dal Decreto Ucraina (DL 21/2022). Vediamo le principali indicazioni.
Attenzione in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato altri chiarimenti.
Per una sintesi e per la consultazione della Circolare n 36 del 29 novembre ti consigliamo di leggere: Crediti energia e gas imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate del 29.11
Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore).
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ;
- e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
- si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
- non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.
Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022
L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa":
In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .
Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.
Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022
L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore).
Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».
Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato
- che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia".
- pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
Cedibilità dei crediti di imposta
Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.
Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare
- la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità,
- unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Fondo industria conciaria: domande dall’8.11
Dalle ore 10.00 del giorno 8 novembre è possibile precompilare le domande per il “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”.
Ricordiamo che, il Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 MISE reca le modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.
Il decreto dà attuazione al Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 del MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario" è stato pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022.
Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies che istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario.
Le domande a partire dall'8 novembre 2022 secondo un iter prestabilito.
Fondo industria conciaria: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria.
In particolare, le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell’allegato n. 1 al decreto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche richieste devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00.
Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese alla data di presentazione della domanda, devono:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Fondo industria conciaria: presenta la domanda dal 15 novembre
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì secondo il seguente iter:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività: a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b); a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale; a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività: b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a); b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Fondo industria conciaria: progetti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma 2. I predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
a) introduzione, nell'attività dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
b) minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per il recupero dei rifiuti;c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
Fondo industria conciaria: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti:
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione
b) programmi informatici e licenze software;
c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione.
La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del progetto;
d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessiveLe agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
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Bonus investimenti pubblicitari: non agevolati i compensi dell’intermediario
Con Risposta a interpello n 548 del 4 novembre 2022 viene specificato che nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente per le spese nette sostenute per la pubblicità.
E' escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Vediamo i dettagli.
Con l'istanza di interpello una srl dichiara di essere "una qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web" che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie.
Il bonus pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., che disciplina gli «incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione».
La società istante evidenzia che intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi complementari rispetto ai servizi agevolati.
Con riferimento all'ambito oggettivo chiede di sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione di cui all'articolo 57-bis per i soli servizi agevolabili «anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing (come ad esempio la società istante) e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile».
Le Entrate ricordano che l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai «ai medesimi soggetti ivi contemplati» nel comma 1 del menzionato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con limiti e massimali differenti.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta de quo, mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
L'articolo 2 del decreto dispone che «Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi […]».
L'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto dispone che «Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa».
Con FAQ (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che: «Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria».
In considerazione di quanto descritto, dunque, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Al fine di consentire la corretta applicazione di quanto disposto i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separa indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Resta fermo che, in ogni caso, l'agevolazione qui in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, come nel caso dell'istante, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti di cui al citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
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Fondi fino a 25mila euro per le PMI: domande da oggi 7 novembre
Con un comunicato del 25 ottobre Invitalia informa della riapertura della agevolazione Cultura crea plus.
Promosso dal Ministero della cultura (Mic) e gestito da Invitalia, si tratta dell’incentivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che operano nel settore culturale, creativo e turistico.
La misura utilizza i fondi del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II).
La dotazione finanziaria è di 10 milioni di euro.
Cultura crea plus: che cosa è
L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle spese di capitale circolante nella misura massima di 25.000 euro, necessario per il riavvio e il sostegno alle imprese.
Cultura Crea Plus si rivolge
- alle micro, piccole e medie imprese e ai soggetti del terzo settore (onlus, imprese sociali, associazioni di promozione sociale) costituite alla data del 1° gennaio 2020
- ed esercitanti al 31 dicembre 2020 attività economica riconducibile all’elenco dei codici ATECO ammessi ossia:
- vedi allegati 1, 2 e 3 alla Direttiva Operativa n. 238 del 29 marzo 2021:
In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda:
- per le imprese costituite da meno di 36 mesi, la sede deve essere situata in una delle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
- per le imprese costituite da oltre 36 mesi e per i soggetti del terzo settore, la sede deve essere situata in uno dei Comuni ricadenti nelle “aree di attrazione” così come identificate dall’Allegato 4 alla Direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021.
Cultura crea plus: presenta la domanda
La domanda può essere inviata online, dalle ore 10.00 del 7 novembre 2022, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. La valutazione avviene entro 60 giorni, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Per richiedere le agevolazioni è necessario accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e caricare la documentazione da allegare.
Per concludere la presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Direttiva operativa n. 886 del 27 settembre 2022.
Scarica i moduli per presentare la domanda
Consulta e scarica qui le domande e risposte su Cultura Crea Plus
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Selfiemployment: scade il 10.11 il termine per il Microcredito e Piccoli prestiti
Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Invitalia in data 26 ottobre 2022, Invitalia, comunica che in osservanza della normativa comunitaria di riferimento, a partire dalle ore 17:00 del 10 novembre 2022 NON sarà più possibile presentare domanda per:
- le sotto-misure "Microcredito esteso" (tra 25.001 e 35.000 euro)
- "Piccoli prestiti" (tra 35.001 e 50.000 euro).
Resta invariata la possibilità di presentare domanda di agevolazioni sulla linea di intervento "Microcredito" (programmi di spesa di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro).
Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
Selfiemployment: presenta la domanda (entro il 10.11.2022 in alcuni ambiti)
Dal 22 febbraio 2021 è possibile presentare domanda per i finanziamenti di "Selfiemployment" per avviare una piccola attività imprenditoriale in tutti i settori, senza limiti di età, anche per:
- donne inattive (vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere occupate in altre attività lavorative)
- disoccupati di lunga durata (vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere occupati in altre attività lavorative, hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID))
- Neet iscritti al programma Garanzia Giovani (Not in Education, Employment or Training vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda: si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età e non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale)
SCARICA QUI IL FAC SIMILE PER LA DOMANDA E LE ISTRUZIONI
Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle ore 12 del 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia.
Le richieste di finanziamento sono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo e la chiusura dei bandi è determinata dall'eventuale esaurimento delle risorse disponibili.
Si sottolinea che le richieste potranno essere presentate a Invitalia anche prima di costituire la società, sottoponendo solo l'idea da sviluppare e indicando i costi previsti come da preventivi.
Vediamo le Iniziative ammesse:
- imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci:
- costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
- non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
- associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
Come funziona Selfiemployment:
- è previsto un finanziamento agevolato senza interessi, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo 12 mesi dall'erogazione del prestito
- il finanziamento è concesso senza garanzie
- l'intervento copre al 100% i progetti di investimento con un importo compreso tra 5 mila e 50 mila euro
- le neo imprese possono richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti:
- “Micro-credito” che permette di agevolare progetti da 5 mila a 25mila euro,
- “micro-credito esteso” adatto a importi da 25.001 a 35 mila euro,
- “piccoli prestiti” per progetti da 35.001 a 50 mila euro
- possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising
- sono agevolabili le spese relative a strumenti, attrezzature e macchinari, hardware e software
- sono rendicontabili anche i costi per opere murarie, ma nel limite del 10% del totale dell' investimento
- sono ammesse le spese di gestione relative a locazione di beni immobili e canoni di leasing, utenze, servizi informatici, di comunicazione e di promozione.
- rientrano anche le spese per premi assicurativi, materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, salari e stipendi
Selfiemployment e i settori finanziati:
- turismo
- servizi
- produttivo
- commercio.
Per il settori del turismo è possibile agevolare progetti per alloggi, ristorazione e servizi. Sono ammessi i servizi culturali e ricreativi, quelli relativi alla persona e alle imprese, i servizi per l'ambiente e quelli Ict. Possono essere agevolati i progetti inerenti il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Sono finanziabili i progetti in ambito manifatturiero e artigiano, quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e quelli inerenti al commercio al dettaglio e all'ingrosso.
Riepilogando il Nuovo Selfiemployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale
Per informazioni è disponibile il seguente numero: 848.886.886 , attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Allegati: