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Selfiemployment: scade il 10.11 il termine per il Microcredito e Piccoli prestiti
Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Invitalia in data 26 ottobre 2022, Invitalia, comunica che in osservanza della normativa comunitaria di riferimento, a partire dalle ore 17:00 del 10 novembre 2022 NON sarà più possibile presentare domanda per:
- le sotto-misure "Microcredito esteso" (tra 25.001 e 35.000 euro)
- "Piccoli prestiti" (tra 35.001 e 50.000 euro).
Resta invariata la possibilità di presentare domanda di agevolazioni sulla linea di intervento "Microcredito" (programmi di spesa di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro).
Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
Selfiemployment: presenta la domanda (entro il 10.11.2022 in alcuni ambiti)
Dal 22 febbraio 2021 è possibile presentare domanda per i finanziamenti di "Selfiemployment" per avviare una piccola attività imprenditoriale in tutti i settori, senza limiti di età, anche per:
- donne inattive (vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere occupate in altre attività lavorative)
- disoccupati di lunga durata (vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere occupati in altre attività lavorative, hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID))
- Neet iscritti al programma Garanzia Giovani (Not in Education, Employment or Training vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda: si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età e non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale)
SCARICA QUI IL FAC SIMILE PER LA DOMANDA E LE ISTRUZIONI
Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle ore 12 del 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia.
Le richieste di finanziamento sono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo e la chiusura dei bandi è determinata dall'eventuale esaurimento delle risorse disponibili.
Si sottolinea che le richieste potranno essere presentate a Invitalia anche prima di costituire la società, sottoponendo solo l'idea da sviluppare e indicando i costi previsti come da preventivi.
Vediamo le Iniziative ammesse:
- imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci:
- costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
- non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
- associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
Come funziona Selfiemployment:
- è previsto un finanziamento agevolato senza interessi, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo 12 mesi dall'erogazione del prestito
- il finanziamento è concesso senza garanzie
- l'intervento copre al 100% i progetti di investimento con un importo compreso tra 5 mila e 50 mila euro
- le neo imprese possono richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti:
- “Micro-credito” che permette di agevolare progetti da 5 mila a 25mila euro,
- “micro-credito esteso” adatto a importi da 25.001 a 35 mila euro,
- “piccoli prestiti” per progetti da 35.001 a 50 mila euro
- possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising
- sono agevolabili le spese relative a strumenti, attrezzature e macchinari, hardware e software
- sono rendicontabili anche i costi per opere murarie, ma nel limite del 10% del totale dell' investimento
- sono ammesse le spese di gestione relative a locazione di beni immobili e canoni di leasing, utenze, servizi informatici, di comunicazione e di promozione.
- rientrano anche le spese per premi assicurativi, materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, salari e stipendi
Selfiemployment e i settori finanziati:
- turismo
- servizi
- produttivo
- commercio.
Per il settori del turismo è possibile agevolare progetti per alloggi, ristorazione e servizi. Sono ammessi i servizi culturali e ricreativi, quelli relativi alla persona e alle imprese, i servizi per l'ambiente e quelli Ict. Possono essere agevolati i progetti inerenti il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Sono finanziabili i progetti in ambito manifatturiero e artigiano, quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e quelli inerenti al commercio al dettaglio e all'ingrosso.
Riepilogando il Nuovo Selfiemployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale
Per informazioni è disponibile il seguente numero: 848.886.886 , attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
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Dichiarazione Aiuti di Stato: modello semplificato dal 27 ottobre senza il dettaglio aiuti
Con Provvedimento n 398976 del 25 ottobre le Entrate modificano il modello di autodichiarazione degli aiuti di stato approvato con il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, concernente, tra l’altro, l’approvazione del modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Viene specificato che per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Dichiarazione Aiuti di stato: prevista una modalità di compilazione semplificata
Con il provvedimento di ieri si apportano modifiche al precedente modello e in particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
SCARICA QUI IL NUOVO MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI
Attenzione al fatto che, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo:
- 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021
- e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021
compilando l'apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Se si sceglie questa opzione andrà sempre compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Il Provvedimento specifica che la casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente modello a partire dal 27 ottobre 2022.
Si evidenzia che a decorrere dal 27 ottobre, va utilizzata la versione aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata è facoltativa.
Pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). In proposito leggi Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti.
Il provvedimento di ieri specifica che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.
Viene sottolineato che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.
In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI 2022.
Ricordiamo infine che l'agenzia delle Entrate con Provvedimento n 233822 del 22 giugno 2022 ha disposto ufficialmente la proroga dal 30 giugno al 30 novembre della dichiarazione da presentare per gli aiuti di stato.
In proposito leggi Dichiarazione Aiuti di Stato: prorogata al 30 novembre.
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Bando Marchi 2022: le domande dal 25 ottobre
Dalle ora 9.30 del giorno 25 ottobre è possibile presentare le domande per il Bando marchi 2022 secondo le modalità riportate sul sito: www.marchipiu2022.it
In particolare, le principali novità rispetto al bando precedente riguardano:
- Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. La domanda generata dalla piattaforma informatica, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale, art. 3 del Bando;
- Deposito del marchio a partire dal 1° giugno 2019, art. 3 del Bando;
- Aumento all’80% dell'agevolazione per le tasse di deposito per la Misura A, art. 6 del Bando;
- Aumento al 90% dell'agevolazione per le tasse di registrazione per la Misura B, art. 6 del Bando;
- Aumento dei massimali e dell’intensità di agevolazione (90%) dei servizi specialistici per la Misura B, art. 6 del Bando;
- Aumento dell'importo massimo complessivo concedibile per marchio (euro 9.000,00) per la Misura B, art. 6 del Bando;
- Aumento dell'importo massimo complessivo concedibile per impresa (euro 25.000,00), art. 6 del Bando.
Ricordiamo che il bando marchi 2022 con le regole per presentare domanda per agevolazioni per le PMI, piccole e medie imprese è stato pubblicato dal MISE in data 27 luglio scorso.
Con il bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate dal sito www.marchipiu2022.it a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Bando marchi 2022: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
- h. per la misura A:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché –
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
- i. per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- nonché –
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:
Bando marchi 2022: entità della agevolazione
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.
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Autobus elettrici turistici: fino a 70mila euro per le imprese
Viene Pubblicato in GU n 246 del 20 ottobre 2022 il Decreto MIT del 15 luglio con le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E. Già con un comunicato stampa del 18 luglio 2022 il MIT Ministero della transizione ecologica informava le imprese interessate di nuovi incentivi, pari a 50 milioni di euro totali, per l’acquisto di autobus ecologici di ultima generazione da destinare ai servizi di lunga percorrenza e turistici.
Nello specifico, gli incentivi sono rivolti alle imprese di trasporto passeggeri per l’acquisto di:
- autobus nuovi di fabbrica ad elevata sostenibilità ecologica,
- con eventuale e contestuale rottamazione di mezzi obsoleti.
Autobus ecologici turistici: nuovi incentivi fino a 70mila euro per le imprese
Il fondo di cui al capitolo 7251, piano gestionale 5, salvo quanto previsto al comma 2 e all'art. 1, comma 1, per finanziare i seguenti investimenti relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria e patto di riservato dominio, è così ripartito:
a) 20.000.000 euro per autobus M2 ed M3 di classe B, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a euro 50.000;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a euro 40.000;
3) CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a euro 30.000;
b) 5.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a euro 70.000;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a euro 60.000;
3) CNG e LNG, per un incentivo pari a euro 50.000
c) 5.000.000 euro per autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore:
1) M2 di classe B con un incentivo pari 20.000;
2) M3 di classe B con un incentivo pari euro 30.000;
d) 20.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore con un incentivo pari ad euro 40.000.
Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un autobus di cui al comma 1, lettere a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI, viene riconosciuto un aumento dell'incentivo pari ad euro5.000 qualora quest'ultimo, a pena di inammissibilità sia stato in disponibilità per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Non sono cumulabili gli incentivi relativi ad un medesimo autobus, erogabili ai sensi di differenti misure d'incentivazione, allorché i costi ammissibili siano i medesimi.
Come specificato nel comunicato del MIT gli incentivi vanno:
- da 70.000 euro per l’acquisto di autobus elettrici con oltre ventidue posti (quelli per i servizi turistici)
- a 50.000 euro per gli autobus elettrici con un numero di posti fino a ventidue e per quelli a Cng e Lng oltre ventidue posti,
- a 40.000 euro per gli autobus alimentati a gasolio con più di ventidue posti,
- a 20.000 euro per i mezzi sempre a gasolio fino a ventidue posti di massa non superiore a cinque tonnellate.
A queste cifre si aggiunge la maggiorazione di 5.000 euro per ogni veicolo rottamato di classe inferiore a euro VI.
Attenzione al fatto che con successivo decreto direttoriale saranno emanate le disposizioni per presentare la domanda.
Di seguito le tabelle allegate al comunicato del MIT
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Bando Disegni 2022: sospese le domande per esaurimento fondi
Con il bando del 15 giugno, pubblicato il 27 luglio 2022 relativo ai Disegni (scarica qui il pdf) il MISE prevede di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Le regole della misura agevolativa
Bando Disegni: le domande dall'11 ottobre
Dalle ore 9.30 del giorno 11 ottobre era possibile presentare le domande per il Bando Disegni. Per l'attuazione della misura agevolativa sono stati stanziati complessivamente 14 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto riportato nel bando all'art 7 cui si rimanda.
Attenzione. Viene pubblicato sulla GU n 243 del 17 ottobre il seguente avviso relativo all'esaurimento dei fondi del bando in oggetto: "in conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, dalle ore 10.22.56 dell'11 ottobre 2022 è stata sospesa, con decreto direttoriale n. 302928 dell'11 ottobre 2022, l'acquisizione del protocollo on-line dell'ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura denominata Disegni+, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 182 del 5 agosto 2022. La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.mise.gov.it del soggetto gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.disegnipiu2022.it"
Bando Disegni: oggetto della agevolazione
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello – singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo – che presenti i requisiti del bando
Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, come recita l’art. 31 sopra citato, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello.
Non è oggetto di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).
Bando Disegni: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.
Attenzione al fatto che il disegno/modello deve essere registrato presso:
- l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
- o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)
- o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).
In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
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Buono patente autotrasporto: il testo del decreto con le modalità di erogazione
Pubblicato in GU del 18.10.2022 n. 244, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30.06.2022 che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del "buono patente autotrasporto", di cui al Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge n. 156/2021.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci.
Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata "Buono patenti", accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento delle autoscuole accreditate.
Beneficiari del buono patente
Il Buono è destinato a cittadini italiani ed europei, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, ovvero che intendano conseguire, anche cumulativamente, uno dei seguenti titoli:
- di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
- della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada,
e consiste in un voucher patente autotrasporto, pari all'80% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 2.500 euro.
Modalità di accreditamento delle autoscuole
Le autoscuole potranno accreditarsi registrandosi sulla piattaforma informatica "Buono patenti", indicando:
- la partita I.V.A.,
- il codice ATECO relativamente all'attività svolta ai fini del presente decreto,
- la denominazione
- e i luoghi dove viene svolta l'attività,
- la tipologia di servizi offerti,
e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come autoscuole accreditate, nonchè la dichiarazione che i buoni sono accettati esclusivamente per le finalità previste dal presente decreto.
Le autoscuole accreditate saranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la piattaforma informatica.
L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte delle autoscuole, di accettazione dei buoni.
Allegati: -
Fondo di Garanzia PMI Turismo: dal 10 ottobre domande di agevolazioni
In data 7 ottobre viene pubblicata la Circolare n 7 di Invitalia con le regole per presentare le domande al Fondo di garanzia sezione speciale Turismo.
Già con avviso del Ministero del Turismo si informava che, in attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo” del PNRR, dal 10 ottobre 2022 è possibile presentare le richieste di ammissione alla garanzia su singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti, a valere sulla Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia delle PMI per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di settore.
La Circolare n 7 specifica che le garanzie sono rilasciate per:
- interventi di riqualificazione energetica
- innovazione digitale
- per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti
Fondo di Garanzia Turismo: la sezione speciale del MISE per le garanzie di settore
La descrizione della misura e la relativa documentazione per accedere alle agevolazioni, sono disponibili sulla pagina del sito del Fondo di Garanzia Turismo.
Che cosa è il fondo di garanzia turismo?
In attuazione del decreto-legge n. 152/2021 è istituita la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.
La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte
- delle imprese alberghiere,
- delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta,
- delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
E' bene specificare che la Sezione Speciale Turismo ha una dotazione di 358 milioni di cui:
- 100 milioni di euro per l'anno 2021,
- 58 milioni di euro per l'anno 2022,
- 100 milioni di euro per l'anno 2023
- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Una riserva del 50% è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Fondo di Garanzia: che cosa è
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Si sottolinea che la garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da:
- banche,
- società di leasing
- e altri intermediari finanziari.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.