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Tecnologia 5G: bando per progetti sperimentali. Domande entro il 19 maggio
Con un comunicato di ieri 20 marzo il MIMIT informa di nuove risorse per promuovere il miglioramento dei servizi attraverso l’adozione di nuove tecnologie quali:
- Blockchain,
- Intelligenza Artificiale,
- Internet delle cose (IoT),
- Edge computing
- e Tecnologie quantistiche,
attraverso centri di trasferimento tecnologico, noti come le "Case delle tecnologie emergenti" per far confluire le competenze delle università con le richieste del mercato.
In particolare si tratta del Programma di supporto alle tecnologie 5G attuato con Decreto MIMIT 21 novembre 2022 sul territorio nazionale con progetti di sperimentazione, in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 26 marzo 2019, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi realizzati attraverso le tecnologie emergenti, grazie all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).
Progetto Tecnologia 5G: agevolazioni per imprese con enti pubblici capofila
Gli interventi sono rivolti:
- agli Enti Pubblici, in qualità di capofila
- ma è indispensabile la partecipazione al di almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:
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- Università pubblica o privata e/o Ente e Centro di Ricerca pubblico o privato;
- Impresa, PMI e/o start up costituite, italiane o estere, con una sede operativa sul territorio italiano.
Attenzione al fatto che non potranno partecipare alla selezione gli aggiudicatari già beneficiari dei precedenti bandi di cui ai decreti 26 marzo 2019 e 17 ottobre 2022.
Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 di cui alla Delibera CIPESS n.9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.
Tecnologia 5G: domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previse nell’ Avviso pubblico del 17 marzo 2023 utilizzando il format “Domanda di partecipazione" e corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
- [email protected]
- entro le ore 12 del 19 maggio 2023.
Accedi qui per tutta la documentazione
Qualora la domanda dovesse risultare di peso considerevole da non permettere l’invio tramite PEC, può essere inviata:
- in formato cartaceo oppure su supporto digitale, tramite posta o corriere, all’indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione I Viale America 201, 00144 Roma
- consegnata a mano presso il Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusioni e Postali, Viale America 201 – Roma, Divisione I, quinto piano, stanza A537.
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PMI e startup innovative: agevolazioni con domande entro il 13.04
Viene pubblicato il Decreto attuativo MIMIT del 3 marzo con termini e modalità per richiedere le agevolazioni previste per PMI e Start up innovative selezionate dal Bando Eurostars 3 CoD4.
Di seguito i dettagli per presentare le domande entro il 13 aprile prossimo
PMI e startup innovative: agevolazioni dal Bando Eurostars 3 CoD3
Ricordiamo che, con decreto del 19 settembre 2022 il MIMIT destina 7ML di euro al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando "Eurostars 3 CoD 3" nell'ambito della iniziativa europea Innovative SMEs
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le PMI, le PMI Innovative e le Start-up Innovative come definite all’art. 1, comma 1;
b) gli Organismi di ricerca, come definiti all’art. 1, comma 1, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punti a); c) le grandi imprese, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a).
In caso di coinvolgimento di più soggetti tra quelli indicati i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione, che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1 lettere a) e c), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
d) gli obblighi e gli impegni delle parti.
Agevolazioni dal Bando Eurostars 3 CoD3: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi:
a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto
e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25, dall’articolo 25-bis, dall’articolo 25-quater e dall’articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
a) 50% per i costi inerenti le attività di ricerca industriale;
b) 25% per i costi inerenti le attività di sviluppo sperimentale; fino a un massimo di euro 500.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.
Agevolazioni PMI e start up dal Bando Eurostars 3 CoD3: le domande
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie, i soggetti proponenti, partecipanti al bando “Eurostars 3 CoD 4” lanciato nell'ambito dell’iniziativa Europea Innovative SMEs, sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2 in via esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata:
- [email protected]
- entro le ore 14.00 del giorno 13 aprile 2023,
- pena l’irricevibilità.
Scarica qui l'allegato 1 per la domanda
Scarica qui l'allegato 2 con l'elenco dei documenti da allegare
Per tutti gli altri dettagli visita la sezione apposita del sito istituzionale del MIMIT.
Allegati: -
Esonero addizionale CIG 2022: ok al recupero
Nel messaggio 1022 del 14 marzo 2023 Inps fornisce nuove indicazioni in materia di esonero dal contributo addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina) nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero stesso e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022.
Si tratta ricordiamo degli esoneri dal contributo addizionale per CIG e CIGS riferiti a periodi compresi tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.
Il messaggio completa quanto indicato con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022 precisando che l'esonero avendo carattere selettivo era sottoposto alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Infatti :
- l’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, mentre
- l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, è stato autorizzato con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della “Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina”, c.d. Temporary Crisis Framework (TCF),
Per avere diritto all'esonero l'istituto precisa che:
- – gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- – gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi.
Per i datori di lavoro che avrebbero avuto diritto all'esonero e hanno già versato il contributo, è possibile inviare i flussi di regolarizzazione per il recupero.
Il messaggio precisa inoltre che l’Istituto provvede alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 e ne specifica i criteri .
Attenzione al fatto che, in considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l’INPS provvederà
- a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) gestito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e che,
- qualora all’esito delle verifiche, contestuali alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti.
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Bonus energia: cosa fare per scarto comunicazione
Con una FAQ del 10 marzo 2023 le Entrate aggiornano la sezione delle risposte alle domande frequenti in merito ai bonus energia e le relative comunicazioni da inviare entro il prossimo 16 marzo.
In particolare veniva domandato cosa fare nel caso in cui " le comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023 siano scartate:
- una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito,
- l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022."
Bonus energia: cosa fare per scarto comunicazione
Le Entrate con pubblicazione di una specifica replica datata 10 marzo chiariscono che:
- se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:
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- la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
- l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
- il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia;
in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo:
anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023:
La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere:
- sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito
- il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici”
- il codice fiscale dello stesso beneficiario.
In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.
Viene infine precisato che, se la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.
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Imprese elettronica innovativa: domande di agevolazione dal 3 maggio
Viene pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT, Ministero delle imprese e made in Italy, il decreto Direttoriale del 28 febbraio 2023 con le regole per partecipare al bando nazionale KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking) partnership che supporta ricerca e innovazione nella progettazione di componenti elettronici, nonché la loro produzione e integrazione in sistemi intelligenti.
Le relative domande vanno presentate entro:
- il 3 maggio 2023 (pre proposal)
- e il 19 settembre 2023 (full proposal), sia in relazione al bando europeo che a quello nazionale.
Imprese elettronica innovativa: agevolazioni dall'Europa
L'iniziativa KDT JU si rivolge a:
- imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti
- imprese artigiane
- imprese agro-industriali
- Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.
Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale. Per entrambi i bandi i termini per la partecipazione sono:
- entro il 3 maggio 2023 per la pre proposal
- entro il 19 settembre 2023 per la full proposal.
Imprese elettronica innovativa: le regole del KDT JU
L’impresa comune KDT JU, istituita con il Regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio, ha come obiettivi generali:
- sostenere l'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici all'avanguardia tecnologica
- rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie e dell'economia in generale
- contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell'Unione in prodotti e servizi.
La KDT JU rappresenta il successore della ECSEL JU alla quale il Ministero partecipa dal 2016.
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Credito imprese agricole e pesca III Trim: stesse regole dei Tax credit energia 2022
Con Provvedimento n 56785 del 1 marzo le Entrate estendono al credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativamente al III trimestre 2022, le modalità attuative fissate per i crediti energia e gas maturati nel 2022.
In particolare, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023 si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, (articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115) in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.
Di conseguenza, per la comunicazione alla agenzia sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione, allegate al provvedimento.
Scarica qui il nuovo Modello con le relative istruzioni
Ricordiamo che con il Provvedimento n. 44905 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 con relativi modello e istruzioni.
Leggi anche Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate
Per il tax credit carburante III trimestre 2022, l'art 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, modificando l’art 7 del DL 115/2022, ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 per l’utilizzo in compensazione mediante F24, o per la cessione, del credito e ha stabilito che i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto.
Considerata la disposizione, e considerata la sostanziale analogia delle norme di riferimento, come anticipato con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia estende le disposizioni attuative del precedente provvedimento del 16 febbraio al credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il III trimestre 2022.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta richiamato, con il provvedimento sono state approvate anche le nuove versioni del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate in precedenza.
In particolare, si segnala che è stato aggiornato il quadro B del modello di comunicazione dove sono indicati i crediti di imposta e i relativi requisiti.
Allegati: -
Credito d’imposta IMU Turismo: cosa fare per scarto autodichiarazione
Entro il 28 febbraio andava inviata l'autodichiarazione per beneficiare del credito d'imposta IMU imprese turistiche.
In proposito leggi Credito d'imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio
Lo stesso giorno, le Entrate hanno pubblicato una FAQ di chiarimento per i casi di spettanza del credito ma scarto dell'invio dell'autodichiarazione effettuata entro il termine previsto del 28.02.
La Entrate rispondono a chi domandava quanto segue:
"Alcune società sono state costituite nei primi mesi del 2022 a seguito di operazione straordinaria, poiché il credito di imposta Imu per il turismo previsto dall'articolo 22 del decreto legge 21 Marzo 2022 numero 21 spetta al soggetto avente causa che sorge a seguito dell'operazione straordinaria che comporti la confluenza della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite ricorrendo le altre condizioni previste per l'accesso al credito hanno trasmesso all'agenzia delle entrate entro il 28 Febbraio 2023 l'autodichiarazione per l'ottenimento del credito d'imposta, ma il sistema ha rilasciato una ricevuta di diniego, come si può presentare l'auto in dichiarazione in questo caso particolare?"
Si precisa che, in presenza della particolare situazione descritta, le imprese, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’autodichiarazione tramite PEC all’indirizzo:
compilando lo stesso modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 356194 del 16 settembre 2022.
La stessa modalità di presentazione dell’autodichiarazione può essere utilizzata, in presenza dei requisiti per l’accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata una ricevuta di diniego, anche in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti:
- imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
- possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria;
- versamento a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU dopo il termine di scadenza, mediante ravvedimento operoso;
- incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria (es. mancato aggiornamento di una variazione catastale).
L’autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili” e il codice fiscale del beneficiario del credito.
Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve inoltre essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La Comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.