• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese economia sociale: le domande dal 13 ottobre

    Dal 13 ottobre si darà il via alle domande per agevolazione per il rafforzamento dell'economia sociale.

    In particolare, è stato pubblicato sul GURI del 22 agosto il Decreto direttoriale 8 agosto 2022 recante norme per la diffusione e rafforzamento dell’economia sociale che stabilisce che:

    • a partire dalle ore 12 del 13 ottobre 
    • le imprese della economia sociale

    potranno presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa.

    Con l'incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: 

    • dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, 
    • nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali 
    • o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale.

    Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.

    Si specifica che la misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia. 

    Le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori – relative al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile – devono essere presentate al Soggetto gestore, a mezzo PEC all’indirizzo; [email protected]

    Incentivi economia sociale: i beneficiari

    La misura si rivolge alle:

    • imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese; 
    • cooperative sociali e i loro consorzi, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese
    • società cooperative aventi qualifica di ONLUS, 
    • le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022; 
    • che alla data di presentazione della domanda devono: 
      • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 
      • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
      • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; essere in regime di contabilità ordinaria; 
      • aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto; 
      • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso 

    Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti. 

    Incentivi economia sociale: le agevolazioni

    La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia: 

    • incremento occupazionale di categorie svantaggiate; 
    • inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 
    • raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi; 
    • raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

    Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso: 

    • suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile; 
    • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile; 
    • infrastrutture specifiche aziendali; 
    • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
    • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

    Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. 

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    Fondo filiera apistica: pronti modello e istruzioni per le domande

    Pubblicate le istruzioni operative per le domande al fondo a sostegno della filiera apistica: SCARICA QUI IL FILE.

    Con riferimento al Decreto del 20 luglio del Ministero delle politiche agricole e forestali pubblicato in GU n 210 dell'8 settembre 2022 con i criteri e  le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, pari ad  euro 7,75 milioni per  l'anno  2022 "previste dall'art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) con  la finalità di attuare gli interventi di cui all'articolo 5,  comma  1, lettere d), i) ed l) della legge 24 dicembre 2004,  n.  313, recante «Disciplina dell'apicoltura»,

    vengono pubblicate le istruzioni riportano termini e modalità di presentazione delle domande.

    Fondo filiera apistica: i beneficiari

    I beneficiari degli interventi sono:
    a) gli apicoltori, in forma singola o associata che,  alla  data del  31  dicembre  2021,  sono  in  regola  con   gli   obblighi   di identificazione  degli  alveari  e  sono  registrati  in  Banca  dati nazionale  apistica  (BDN)  come   apicoltori   professionisti, che producono per la commercializzazione ed esercitano l'apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini dell'attività di impollinazione;
    b) i Centri di riferimento tecnico (CRT) di cui  allo  schema  di riferimento  per  la  programmazione  delle  iniziative  nel  settore apistico pubblicato dalla Rete rurale nazionale nel dicembre 2009.

    Fondo filiera apistica: gli interventi ammessi

    Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), della  legge  24  dicembre 2004, n. 313, di seguito elencati:

    a) sostegno delle forme  associative  di  livello  nazionale  tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

    b) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

    c) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo.

    Per gli interventi di cui di cui alla lettera b), si  intendono le prestazioni rese dall'apicoltore che trasporta  i  propri  alveari presso agricoltori che ne richiedono il servizio di impollinazione di colture arboree o erbacee, anche da seme, in pieno campo o in coltura protetta.

    Per quanto concerne l'attività di nomadismo di cui alla lettera c), si intende l'allevamento apistico non stanziale  che  prevede  lo spostamento degli alveari al fine di seguire le diverse fioriture che si succedono nel corso della stagione produttiva  anche  in  funzione delle  mutevoli  condizioni  climatiche  e  orografiche  dei  diversi territori. 

    Fondo filiera apistica: presenta la domanda

    Il Soggetto gestore AGEA eroga le risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) ripartendole tra i  soggetti  eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN.
    La domanda di finanziamento è indirizzata al Soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite nel bando e nelle istruzioni operative dallo stesso redatte. 

    In particolare, in considerazione della specifica natura dell’intervento, ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese zootecniche, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e nella BDN. 

    Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac–simile allegato (scarica qui il file)

    L’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto. 

    Attenzione al fatto che la domanda di aiuto può essere presentata dal 31 ottobre 2022 entro e non oltre il 14 novembre 2022.

    AGEA provvede alla:

    a)  predisposizione della modulistica e all'emanazione delle istruzioni operative per  la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione dei  fondi  straordinari  per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 comma 1, lettere  b) e c) e per le procedure istruttorie e dei controlli;

    b) ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente  nella domanda di finanziamento;

    c) istruttoria e al controllo della conformità delle domande;

    d) preparazione degli elenchi di liquidazione;

    e) predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione del finanziamento entro il 28 febbraio 2023. 

    Allegati:
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    Buono fiere: pubblicato l’elenco dei beneficiari

    Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre vengono approvati gli elenchi dei beneficiari del buono fiere.

    In particolare, è approvato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 25- bis del decreto-legge n. 50 del 2022 con indicazione del relativo importo. 

    Nell’allegato 2 è riportato l’elenco dei soggetti che, tenuto conto delle risorse disponibili per l’intervento, non risultano finanziabili. 

    Accedi al sito MISE per scaricare gli allegati

    Ricordiamo che con decreto direttoriale MISE del 9 settembre, visto l'esaurimento delle risorse era disposta con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, noto come buono fiere.  Le domande si potevano presentare a partire dalle ore 10 del 9 settembre 2022. 

    In particolare, le imprese con sede sul territorio nazionale hanno potuto prenotare il buono fiere, l'incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia: SCARICA QUI IL Decreto 4 agosto 2022.

    Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro.

    Ricordiamo come funziona l'agevolazione.

    Buono fiere: che cosa è

    Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis ha disposto che alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. 

    Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.

    Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, previa presentazione di una richiesta, anche essa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economicoovvero dal soggetto attuatore. 

    Per sciogliere eventuali dubbi clicca qui per la sezione delle FAQ sul Buono fiere

    Buono fiere: le spese ammissibili

    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

    spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;

    • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

    Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Buono fiere: presenta la domanda

    Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese aventi i requisiti hanno presentato domanda per il Buono fiere.

    SCARICA QUI IL FAC SIMILE 

    Si precisa che all’atto della presentazione della richiesta ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. 

    Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma in cui attesta: 

    a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 

    b) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 

    c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 

    d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

    e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

    f) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

    g) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo; 

    h) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo. 

    i) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo. 

    Visita qui il sito MISE alla pagina dedicata al Buono Fiere per ulteriori informazioni

    Buono fiere: come viene erogato

    A seguito della ricezione della richiesta il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore secondo periodo, rilascia il buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente. 

    Entro la data di scadenza del buono ossia il 30 novembre 2022, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

    Scarica qui l'elenco dei beneficiari con i relativi importi

    Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

    All’istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi.

    In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso. 

    Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste entro il 31 dicembre 2022 sul conto corrente comunicato dal beneficiario.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autoimprenditorialità donne nell’editoria: domande di incentivi entro il 30.09

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato nel mese di agosto un Bando per l'imprenditoria al femminile con le regole per l'erogazione di contributi per progetti finalizzati ad incentivare l’occupabilità e autoimprenditorialità delle donne e il contrasto a stili di comportamento lesivi dell’identità femminile.

    Autoimprenditorialità delle donne nell'editoria: gli incentivi

    L'avviso è volto a rendere noti i criteri e le modalità individuati per l’attribuzione dei finanziamenti previsti dall’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria per l’anno 2022, emanata in data 5 aprile 2022. 

    In particolare, il finanziamento, sotto forma di rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate è riconosciuto a fronte della presentazione di progetti editoriali finalizzati ad incentivare:

    • l’occupabilità e autoimprenditorialità delle donne in un’ottica di empowerment femminile, 
    • a contrastare stereotipi e discriminazioni verso il genere femminile, 
    • a rimuovere stili di comportamento e di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, 
    • nonché a promuovere la parità di genere.

    Autoimprenditorialità delle donne nell'editoria: beneficiari e spese ammissibili

    Possono presentare richiesta per la concessione del contributo: 

    a) le imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, che abbiano almeno una figura femminile assunta alle proprie dipendenze e un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio, non superiore a 250.000 euro

    b) le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e gli Enti del Terzo Settore, sia in forma singola che in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

    Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti macro voci: 

    a) coordinamento scientifico e progettazione, nella misura massima del 10% dell’ammontare del finanziamento concesso; 

    b) costi del personale, interno ed esterno, impiegato nella realizzazione del progetto; 

    c) acquisto beni e servizi funzionali alla realizzazione del progetto; 

    d) spese di informazione, pubblicizzazione e comunicazione del progetto; 

    e) spese generali inerenti al progetto (costi di gestione e rendicontazione, consumi, contributi assicurativi, etc.), nella misura massima del 10% dell’ammontare del finanziamento concesso.

    Autoimprenditorialità delle donne nell'editoria: presenta la domanda

    Le domande di richiesta del contributo, firmate dal legale rappresentante, devono pervenire al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 30 settembre 2022, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [email protected]

    SCARICA  QUI LA MODULISTICA

    Attenzione al fatto che nell’oggetto della pec deve necessariamente essere indicata la denominazione del soggetto proponente e la seguente dicitura:

    • “Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati ad incentivare l’occupabilità e autoimprenditorialità delle donne e il contrasto a stili di comportamento lesivi dell’identità femminile”. 

    Alla domanda dovrà essere allegata, in formato elettronico, la documentazione pubblicata nella sezione dedicata nel sito del Dipartimento https://www.informazioneeditoria.gov.it/it, come da allegati al presente avviso.

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    Fondi alle ASD che gestiscono impianti sportivi: 50 ML dal MISE

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022.

    Le disposizione sono in vigore dal 22 settembre: Scarica il testo del Decreto Aiuti bis coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Tra le novità un fondo per le sport, vediamo i dettagli

    Fondo perduto associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

    L’articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022 da destinare a contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. 

    Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. 

    Il diretto precedente della disposizione in commento – di cui viene qui sostanzialmente riproposto, pur con alcune differenze, il nucleo essenziale – è rappresentato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 4/2022. Questo ha previsto che le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’art. 1, comma 369, della L. 205/2017 possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalle restrizioni. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. 

    Rispetto alla misura precedentemente prevista, la novità contenuta nella conversione del DL Aiuti bis, si ricalca la platea dei destinatari, cioè le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, e la riserva di una quota a beneficio dei soggetti gestori d’impianti per l’attività natatoria; tale riserva è però più alta, passando da fino al 30% a fino al 50% delle risorse. 

    Si specifica che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione.

     

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    Fondo siti UNESCO: elenco dei progetti beneficiari

    Viene pubblicato il decreto del 13 aprile del Turismo con l'elenco dei nuovi ammessi al fondo per i comuni a vocazione turistica ubicati dei territori UNESCO.

    In particolare, si comunica che sono stati ammessi a finanziamento i Progetti di cui alle domande relative all’ “Avviso pubblico riguardante l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCOcome da decreto:

    • progetto denominato “Napoli CultourTech 2022” presentato dal Comune di Napoli, per il sito UNESCO Centro storico di Napoli, CUP B69I22001110001. Importo complessivo euro 2.027.884,87; 
    • progetto denominato “Progetto valorizzazione e promozione turistica digitale, di marketing strategico, immagine e comunicazione Pesaro Città UNESCO” presentato dal Comune di Pesaro, in qualità di Città creativa della musica, CUP D71C22000640005. Importo complessivo euro 164.700,00; 
    • progetto denominato “UNESCOast – Amalfi Coast UNESCO Heritage” presentato dal Comune di Positano, quale Capofila dell’aggregazione dei Comuni di Positano, Furore, Maiori, Cetara, Ravello, Vietri sul Mare, Cava de' Tirreni, Conca dei Marini, Minori, Amalfi, Scala, Praiano e Atrani, per il sito UNESCO Costiera Amalfitana, CUP D61J22000100001. Importo complessivo euro 1.140.238,00; 

    Le domande era state presentare relativamente all'avviso del 2 settembre con il quale il Ministero del Turismo riapriva dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per i comuni a vocazione turistica ubicati nei territori UNESCO.

    Ricordiamo che il fondo ha l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale. Tutte le regole della agevolazione nell'avviso pubblico del 4 marzo 2022.

    Fondo in favore dei Comuni a vocazione turistica: riepilogo delle regole

    I comuni destinatari possono presentare i progetti e le idee progetto tramite la piattaforma informatica dedicata:

    Il "Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità”, noto come “Fondo siti UNESCO e città creative”  ha una dotazione finanziaria complessiva di 75 milioni di euro.

    È necessario che i comuni siano classificati in base alla “vocazione turistica” attraverso i codici letterali e le definizioni stabilite dall’ISTAT e riportate sul portale dell’ente.

    I comuni devono anche aver subìto una riduzione delle presenze turistiche nell’anno 2020, rispetto al 2019, certificata dalle statistiche ISTAT sugli arrivi e le presenze turistiche nei comuni italiani.

    Fondo in favore dei Comuni a vocazione turistica: i progetti ammissibili

    Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere finalizzati alla valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento, in coerenza con la relativa programmazione regionale. 

    Per “interventi di valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento” devono intendersi:

    • siti turistici: 
      • i) infrastrutture dedicate all’accoglienza turistica (infopoint, centro visita, ecc.); 
      • ii) sentieri, ciclabili, ecc. 
      • iii) spazi e luoghi che danno visibilità alle risorse del territorio; si intendono ricompresi nei siti ammissibili: 
      • iv) monumenti naturali; 
      • v) aree che ricadono in parchi, riserve, aree protette, siti della Rete natura 2000 (SIC e ZPS); 
      • vi) oasi di associazioni ambientaliste;
    • interventi materiali e immateriali, di cui al successivo comma 2, realizzati nei centri storici, turistici e naturalistici. A favore del medesimo sito possono essere realizzati più interventi purché distinti e dotati di un’autonomia funzionale (es. realizzazione di una attività di riqualificazione di un bene per finalità turistiche relative al sito; iniziativa promozionale di marketing per la diffusione della conoscenza del “sito”, ecc. Nella definizione di “sito culturale, turistico o naturalistico” possono rientrare anche quei luoghi/spazi ove le attività/funzioni sopra elencate vengano attivate o acquisite attraverso il progetto sostenuto. 

    Le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono pertanto avere ad oggetto le seguenti tipologie di interventi: 

    a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale; 

    b) Realizzazione di itinerari turistici; 

    c) Progetti di marketing ed eventi;

    d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere: quali sono le spese ammissibili all’agevolazione?

    Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis ha previsto un nuovo incentivo, il bonus fiere, prenotabile dal 9 settembre 2022 e riservato:

    • alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale
    • che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, 
    • partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, 
    • di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
    • è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro noto come bonus fiere

    Il MISE,  in risposta ai dubbi dei beneficiarie in data 31 agosto ha pubblicato una serie di FAQ. Vediamo un chiarimento sulle spese ammissibili al bonus

    Quali sono le spese ammissibili all’agevolazione?

    Come previsto dall’articolo 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2022, sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

    1. spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
    2. spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    3. spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    4. spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    5. spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    6. spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    7. spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    8. spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    9. spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

    Si chiarisce, in ultimo, che non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

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