• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Caro materiali: domande al fondo adeguamento prezzi entro il 31 agosto

    Con il Decreto 27 luglio 2022 del ministero delle infrastrutture pubblicato in GU n 196 del 23 agosto, si rendono note le regole per accedere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022

    In particolare, per l'accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, a partire dal 1° agosto 2022 ed entro il termine del 31 agosto 2022, i soggetti di cui al comma 1 inviano apposita richiesta utilizzando la  piattaforma raggiungibile al link: https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/  compilando, per ciascun  intervento,  un  modulo  informativo  da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma.

    Caro materiali: i beneficiari del fondo adeguamento prezzi e la ripartizione risorse

    Il Fondo  avente  una  dotazione  complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022,è così ripartito:

    a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai  fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in  possesso  dei requisiti di  cui  all'art.  90  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in  possesso  della  qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

    b) il 33 per cento alla categoria «media impresa»  che,  ai  fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui  all'art.  61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

    c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che,  ai  fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui  all'art.  61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

    Caro materiali: cosa contiene l'istanza

    Il modulo di domanda contiene le  seguenti  informazioni, fornite ed attestate dai soggetti richiedenti sotto la  propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a) dati   principali   del   contratto   d'appalto,   quali   la denominazione della stazione appaltante, la denominazione  o  ragione sociale  dell'impresa  appaltatrice,  il  codice  CIG,  la  data   di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna  dei  lavori  in  via d'urgenza;

    b) data di  presentazione  dell'offerta, fermo restando quanto previsto al comma 1 del decreto;
    c)  categoria   di   appartenenza   dell'impresa   appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3;
    d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e  vistata  dal responsabile unico del procedimento, dell'entità  delle  lavorazioni effettuate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1;
     e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
     f) prospetto di calcolo  del  maggiore  importo  dello  stato  di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all'importo dello  stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
     g)  entità delle  risorse  finanziarie  di  cui  al   comma   1 disponibili e  utilizzate  ai  fini  del  pagamento  dello  stato  di avanzamento  dei  lavori  in  relazione  al  quale  è  formulata  la richiesta di accesso al Fondo;
     h) l'entità del contributo richiesto;
     i) gli estremi per l'effettuazione del versamento a favore  della stazione  appaltante  del  contributo  riconosciuto  a  valere  sulle risorse del Fondo. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bollette del gas 2022: a chi spetta la riduzione IVA al 5%

    Il Decreto Aiuti bis (DL n 115) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto n 185 ha previsto ulteriori misure straordinarie volte a sostenere famiglie e imprese impregnata a fronteggiare il caro energia.

    In particolare, il decreto interviene, tra l'altro,

    1. rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas (Leggi anche Bonus sociali bollette: regole e novità per tutto il 2022)
    2. sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas,
    3. azzerando gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 
    4. riducendo l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
    5. prorogando crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022
    6. disponendo la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022

    Ricordiamo che già altri provvedimenti governativi erano intervenuti in tal senso nel corso del 2022.

    L'ultimo in ordine di tempo è il DL n 80 del 30 giugno che ha previsto la riduzione degli oneri e dell'IVA per le bollette del terzo trimestre 2022 (per approfondire leggi Caro energia: i dettagli nel Decreto 30 giugno 2022)

    Anche il 2021 era stato segnato da tali interventi e in proposito si ricorda la Circolare n 17/E del 3 dicembre con la quale le Entrate fornivano chiarimenti sul decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171. 

    Il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevedeva, in sintesi: 

    • l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
    • la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1); 
    • la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2); 
    • la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

    Con la circolare n 17/2021 si fornivano chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale (chiarimenti che dovrebbero valere, per quanto di interesse, anche per le agevolazioni del 2022)

    La circolare chiariva che l'agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. 

    Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

    La disciplina ordinariamente vigente, trova applicazione in relazione al gas metano somministrato:

    • fino al 30 settembre 2021 
    • e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

    Per la sintesi delle novità introdotte dal DL Aiuti bis leggi anche Decreto Aiuti bis 2022: guida alle novità

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Patent box: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2022

    Il nuovo Patent Box, consistente in una “Super deduzione” (pari al 110%) dei costi di R&S sostenuti in relazione a determinati beni immateriali, fa il suo ingresso nei modelli dichiarativi 2022 e nelle relative istruzioni.

    Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

    Patent box: le spese agevolabili

    Le spese cui applicare la maggiorazione del 110% risultano essere le seguenti:

    spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede

    quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle “attività rilevanti”

    spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di R&S “rilevanti”

    spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle medesime attività agevolabili

    spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi

    Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

    indicazione delle spese agevolabili nel Mod. redditi 2022-SC

    Non rilevano, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti

    Se le spese agevolabili (fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e) si riferiscono solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo. 

    Il provvedimento evidenzia che le spese agevolabili, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse. 

    Le quote di ammortamento vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’art. 110, TUIR, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale (consistente nel c.d. recapture delle spese di seguito esposto) della predetta maggiorazione.

    Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

    Il “meccanismo premiale” di c.d. recapture delle spese

    In applicazione del comma 10-bis dell’art. 6 del D.L. 146/2021, il provvedimento attuativo stabilisce che nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

    Ai fini del beneficio derivante dal “meccanismo premiale”: 

     

     

    Sono ricomprese

    Le spese: 

    a) di ricerca fondamentale indicate all’art. 2, lettera a) del decreto MISE; 

    b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright

     

     

    Non sono ricomprese

    Le spese che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“vecchio” patent box) 

    In caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportino il trasferimento dell’azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulti titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

    Il meccanismo del “recaptureopera già con riferimento alle immobilizzazioni immateriali che hanno ottenuto un titolo di privativa industriale nel 2021

    Come è stato infatti chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’incontro con la stampa specializzata del 27 gennaio 2022 (c.d. “Telefisco 2022”): “nel caso in cui, per un’immobilizzazione immateriale   agevolabile, si ottenga il titolo di privativa industriale nel 2021, ai sensi del comma 10 bis dell’art. 6 del D.L. n. 146/2021, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% delle spese sostenute in periodi d’imposta precedenti, in vista della creazione dell’immobilizzazione immateriale agevolabile, purché si tratti di spese sostenute non oltre l’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello in cui sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Pertanto, nel caso prospettato, si potrà applicare il meccanismo del recapture dei costi sostenuti a partire dal 2013”.

    Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

    indicazione del “recapture” nel Mod. redditi 2022-SC

    Ecco come indicare il recapture nel modello di dichiarazione dei redditi 2022

    Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

    Esercizio dell’opzione in dichiarazione

    L’opzione per il nuovo patent box:

    1. è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce;
    2. ha durata quinquennale;
    3. è irrevocabile;
    4. è rinnovabile

    Il provvedimento elenca, inoltre, alcune casistiche concernenti il c.d. periodo transitorio di cui al comma 10 dell’art. 6, D.L. 146/2021.

     

     

    Soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime PB, un’istanza di ruling o di rinnovo della stessa (ex art. 31-ter, DPR 600/73)

    Possono esercitare l’opzione per il nuovo PB previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime PB, manifestando in maniera irrevocabile l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. 

     

    Soggetti non rientranti nella precedente ipotesi, che, avendo esercitato l’“opzione PB”, hanno esercitato anche l’“opzione OD” (c.d. regime di autoliquidazione ex D.L. 34/2019)

    Possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali. 

     

     

     

    Soggetti non rientranti nelle precedenti ipotesi che intendono optare per il nuovo regime patent box 

     

    • Devono esprimere l’opzione per il nuovo PB nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce. 
    • A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata. 

     

    I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021 (quindi dal 2021 per i solari). 

    Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus pubblicità dal 2023: ritorno al regime “ordinario”

    Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022, convertito in legge) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando a quanto precedentemente previsto sull’approccio incrementale delle spese con esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali. 

    A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Il bonus pubblicità 2023

    Dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. “bonus pubblicità”) torna al regime “ordinario”, ossia quello applicabile prima delle modifiche applicabili per il triennio 2020-2022.

    Ed infatti, a seguito della conversione in legge del “Decreto Energia”, dopo un triennio di “regime straordinario” trova nuovamente applicazione la disciplina di cui al D.L. 50/2017 restringendosi però l’ambito oggettivo dell’agevolazione (come si vedrà in seguito).

    Restano invece invariati gli altri elementi applicativi del credito, così come disciplinati nel D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2018), che si riepilogano nella presente circolare.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Disciplina del credito d’imposta pubblicità 2023

    Come visto in precedenza, a partire dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

    Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).

    Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati su quelli iscritti: 

    • presso il competente Tribunale, ovvero 
    • presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

    Oltre a quanto visto per le spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche, non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

    • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
    • volantini cartacei periodici; 
    • pubblicità 
    • su cartellonistica
    • su vetture o apparecchiature
    • mediante affissioni e display
    • su schermi di sale cinematografiche
    • tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.

    Bisogna considerare che, ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa.

    La norma attuativa del credito prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dalla normativa sulle imposte sui redditi. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria  trova quindi applicazione il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che: 

    • i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e 
    • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute

    alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.

     Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi risultano di competenza dell’esercizio in cui le medesime sono ultimate, senza che abbia invece alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Bonus pubblicitari 2023: soggetti beneficiari

    Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari:

    le imprese

    i lavoratori autonomi

    gli enti non commerciali

    indipendentemente da

    • natura giuridica assunta
    • dimensioni aziendali, 
    • regime contabile adottato.
    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Importo dell’agevolazione bonus pubblicità 2022

    Il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti di cui sopra nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, comparando quindi innanzitutto le spese sostenute nell’anno di riferimento (2023 come primo esercizio relativo al “nuovo credito”) con quelle del periodo precedente (2022), applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza.

    Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente (c.d. meccanismo incrementale), in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità delle tipologie viste in precedenza non risultano agevolabili. 

    Va quindi notato, come peraltro sostenuto dal Consiglio di Stato, che non ci considera sussistente alcun incremento se sono state sostenute spese pari a 0 nell’anno precedente al periodo agevolato – circostanza che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all’incremento percentuale.

    Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come anche indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto anche per costoro manca il dato storico necessario per il confronto richiesto dal “meccanismo incrementale”.

    Da ultimo, ovviamente, il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che registrano un decremento degli investimenti agevolabili.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Esempio bonus pubblicità

    Esempio 1

    Un’impresa ha effettuato nel 2022 investimenti pubblicitari sulla stampa per 450.000 euro – usufruendo (in base al regime straordinario in vigore nel 2022) del credito di imposta pari al 50% dell’intero volume di investimenti (450.000 x 50% = 225.000 euro).

    La stessa impresa, nel corso del successivo 2023, effettua ulteriori investimenti pubblicitari sulla stampa per complessivi 550.000 euro

    La condizione sull’incremento delle spese per almeno l’1% risulta rispettata (1% x 450.000 = 45.000 euro). 

    Pertanto, sulla base del regime “ordinario” applicabile al beneficio fiscale in esame (tornato in vigore proprio a partire dal 2023), il credito d’imposta è pari al 75% della spesa incrementale, ossia: (550.000 – 450.000) x 75% = 100.000 x 75% = 75.000 euro

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autobus elettrici: nuove agevolazioni per le imprese dal 25 luglio

    Con avviso del 13 luglio il MISE informa che con Decreto Direttoriale del 6 luglio è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 25 luglio 2022 l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sull’intervento a sostegno della filiera degli autobus elettrici attuativo della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

    Ricordiamo che le regole della misura sono state disciplinate dal Decreto MISE del 29 aprile 2022, e le modalità di presentazione delle domande sono riportate sul sito del soggetto gestore (clicca qui per il sito di Invitalia) e scaricare tutti i format necessari.

    Beneficiarie dell'intervento sono  le imprese di tutte le dimensioni e operanti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato applicabile.

    Esse, in sede di presentazione dell’istanza di accesso, assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”).

    Acquisto autobus elettrici: 300ML per la trasformazione verde

    Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR) prevede, nell’ambito della Missione 2, Componente 2 “Transizione energetica e mobilità sostenibile”, l’Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” che, con una dotazione di 300 milioni euro, è volto a sostenere la realizzazione di investimenti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, ad esclusione degli autobus ibridi.

    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2022 è stato introdotto un nuovo strumento di incentivazione volto a sostenere lo sviluppo della filiera degli autobus elettrici che opererà in rapporto di complementarietà con i Contratti di sviluppo.

    Lo strumento sostiene la realizzazione di programmi di investimento funzionali alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida. 

    In particolare, i programmi devono riguardare investimenti produttivi finalizzati:

    1. all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
    2. alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
    3. alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico;
    4. alla standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici;
    5. alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva.

    All’investimento produttivo possono essere associati:

    1. programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, fermo restando che, nell’ambito del complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
    2. programmi di formazione del personale, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento produttivo.

    Attenzione al fatto che l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 20 milioni di euro.

    Acquisto autobus elettrici: fondo perduto e tassi agevolati dal PNRR

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.

    L’importo delle agevolazioni concedibili è determinato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione dell’iniziativa e della dimensione d’impresa.

    L’importo, in valore nominale, delle predette agevolazioni non può in ogni caso eccedere, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.

    A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuti Investments in favour of a sustainable recovery (SA.102702), le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivi possono essere richieste con l’applicazione delle disposizioni previste dalla sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

    Le agevolazioni sono erogate in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15% delle spese ammesse. 

    Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammesse alle agevolazioni. 

    Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.

    In alternativa alle predette modalità, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni spettanti da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del piano d’impresa. 

    Attenzione al fatto che l’operatività della predetta modalità di erogazione è subordinata all’adozione di uno specifico provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Garanzia SupportoItalia: da SACE gli aiuti alle imprese fino al 31 dicembre

    Da oggi 22 luglio si dà il via a Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti a sostegno delle imprese.

    Nella nota pubblicata in data 21 luglio SACE chiarisce il funzionamento della misura.

    Garanzia Supportoitalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia.

    Il quadro macroeconomico globale si ripercuote sul rallentamento dell’approvvigionamento di materie prime e sul conseguente aumento dei costi per garantire la continuità delle attività produttive, perciò, attraverso il nuovo Temporary Crisis Framework, varato dalla Commissione europea, SACE è, quindi, autorizzata

    • a sostenere le imprese italiane danneggiate dall’attuale congiuntura,
    • attraverso il rilascio di garanzie su finanziamenti fino al 31 dicembre 2022, 
    • nei limiti del plafond di 200 miliardi di euro di garanzie di Stato già stanziati dal Decreto "Liquidità" (aprile 2020)

    Garanzia SupportoItalia: i beneficiari

    In particolare,

    • le imprese italiane, 
    • indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica,
    • potranno quindi accedere ai finanziamenti garantiti da SACE, purché in linea con i requisiti stabiliti dal Decreto Aiuti.

    Si specifica che i finanziamenti dovranno, infatti, essere destinati a coprire costi del personale, investimenti, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e capitale circolante.

    Per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese nel minor tempo possibile, SACE renderà disponibile Garanzia SupportItalia sul proprio portale Export Plus, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste. 

    Attraverso la “procedura semplificata” (dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000 o, comunque, per tutti i finanziamenti di importo massimo garantito fino a 375 milioni di euro) il rilascio della garanzia avverrà entro le 48/72 ore. 

    Per importi più elevati e per imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie sopra indicate, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ossia tramite “procedura ordinaria”.

    Alessandro Ricci Amministratore delegato di SACE ha dichiarato “Con Garanzia SupportItalia rafforziamo il nostro ruolo al fianco delle imprese in Italia e nel mondo, a sostegno della competitività del Sistema Paese L’attuale scenario macroeconomico globale, profondamente mutato rispetto alle previsioni di inizio anno e dai profili incerti, lancia una nuova sfida al nostro tessuto imprenditoriale, già segnato dalla crisi pandemica.”

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Finanziamenti Turismo di montagna: nuovi fondi in arrivo per le imprese

    Con Avviso del 18 luglio, pubblicato sul proprio sito internet, e recante le regole per strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo, il Ministero del Turismo informa della possibilità di manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso:

    • adeguamenti infrastrutturali, 
    • pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità,

    a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.

    Finanziamenti Turismo montano: chi sono i beneficiari

    L'avviso è finalizzato a selezionare progetti presentati da

    • soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, 
    • per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, 
    • specie nelle Regioni del Meridione d’Italia.

    Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 26.700.000,00 a valere sulla misura “Montagna Italia”

    La quota dell’80% delle risorse disponibili di cui al punto che precede, e cioè euro 21.360.000,00 è destinata alle otto regioni del Mezzogiorno (Italia Meridionale: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Italia insulare: Sicilia e Sardegna). 

    La restante quota del 20% del finanziamento, e cioè euro 5.340.000,00 è destinata alle residue regioni del Centro Nord. 

    Nell’ambito dell’importo complessivo il finanziamento concedibile è pari al 100% del totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili.

    Rappresenta elemento di premialità la presenza di un cofinanziamento da parte del beneficiario, il quale potrà essere fornito anche in modalità diversa da quella finanziaria, attraverso apporto di mezzi e risorse umane.

    Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi nei limiti del massimale.

    Finanziamenti Turismo montano: i progetti ammessi

    I Progetti presentati dovranno essere, dunque, finalizzati a: 

    • qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi; 
    • implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente; 
    • favorire la promozione dei prodotti tipici; – promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); 
    • implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale; 
    • sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio.

    Finanziamenti Turismo montano: presenta domanda entro il 30 settembre 

    Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata. 

    La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 3, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID, che il Ministero del Turismo metterà a disposizione a partire dal mese di agosto, entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022.

    A titolo esemplificativo, viene specificato che è favorita la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato (DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso. 

    Il Ministero chiarisce che seguirà specifico avviso in cui verranno indicati il giorno a partire dal quale sarà possibile accedere alla Piattaforma e le relative modalità di accesso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.