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    Nuovo patent box: circolare e provvedimento delle Entrate

    L'agenzia delle entrate in data 24 febbraio pubblica le nuove regole sul Patent Box.

    In particolare, vengono pubblicati:

    • il Provvedimento n 52642 con Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 
    • la Circolare n 5 con chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box 

    Terminata la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021. 

    Il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 si allena all’attuale quadro normativo.

    Vediamo dal Comunicato stampa della stessa agenzia le principali novità.

    Nuovo patent box: sintesi delle novità

    L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. 

    Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). 

    Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime. 

    Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. 

    Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.

    La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021. 

    A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. 

    Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare cosiddetto periodo d’imposta ‘a cavallo’ potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. 

    Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

    Nuovo patent box: il periodo transitorio

    La Circolare n 5 fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio. 

    In particolare, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.

    La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. 

    I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.

    In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

    Allegati:
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    Codice degli incentivi: il Governo approva il disegno di legge

    Con comunicato stampa del 23 febbraio il Governo annuncia l'approvazione di un Disegno di legge di revisione al sistema degli incentivi alle imprese 

    In particolare, il Consiglio dei Ministri n 22 tenutosi ieri 23 febbraio su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di revisione del sistema degli incentivi alle imprese il cui testo:

    • delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, 
    • uno o più decreti legislativi 
    • per la definizione di un quadro organico per l’attivazione del sostegno pubblico
    • attraverso incentivi alle imprese, in modo da:
      • razionalizzare e semplificare gli incentivi
      • ridurre i tempi e i costi delle relative richieste.

    Sinteticamente, il Decreto è improntato sui seguenti principi guida degli interventi di incentivazione:

    • programmazione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale, anche pluriennale, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e adeguato alle finalità stabilite;
    • misurabilità dell’impatto nell’ambito economico oggetto degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;
    • rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche d’incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
    • valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.

    Gli interventi normativi si svilupperanno in una duplice direttrice, dovendo consentire:

    • la “razionalizzazione dell’offerta di incentivi”, attraverso l’individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi;
    • la “codificazione” delle regole procedurali concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, che saranno armonizzate e coordinate in un “codice degli incentivi”.

    Infine, il testo (la cui bozza è attesa) promuove la digitalizzazione e la semplicità delle procedure d’incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti, come:

    • il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) 
    • la piattaforma telematica “incentivi.gov.it”.

    Ti consigliamo anche: Incentivi imprese e professionisti: dal 2 giugno apre lo sportello dedicato con ulteriori approfondimenti

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    Bonus Pubblicità 2022: c’è tempo fino al 9 febbraio per le sostitutive

    Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con avviso del 21 dicembre comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

    Si precisa che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2022 (da inviare tra il 1 e il 31 marzo del 2022, termine prorogato all'8 aprile 2022), per confermare la "prenotazione" devono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

    Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    Scarica qui:

    aggiornati al 21 dicembre 2022

    Bonus pubblicità: che cosa è

    Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per :

    • le imprese, 
    • i lavoratori autonomi 
    • e gli enti non commerciali

    in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
    Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

    Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

    Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

    L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso: nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

    Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

    Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

    Con avviso del 21 dicembre il dipartimento per l'editoria ha comunicato che, il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva previsto dal 1 al 31 gennaio 2023, è modificato con un intervallo temporale dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

    Durante tale periodo i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati nel 2022 con dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

    Per sapere come sarà il bonus pubblicità per il 2023 leggi Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

    Visita qui la sezione del Dipartimento per l'editoria e l'informazione con tutte le regole per il bonus pubblicità

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    Bonus export digitale: esteso alle PMI manifatturiere

    Con un avviso del 20 gennaio 2023, INVITALIA soggetto gestore della misura Bonus export Digitale informa del fatto che, anche le piccole imprese manifatturiere possono accedere alla misura agevolativa in oggetto a seguito del Provvedimento del 14.12.2022.

    Si ricorda che il bonus è una misura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE.

    Si tratta di un contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro attività di internazionalizzazione.

    La Convenzione MAECI-ICE per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export e di internazionalizzazione nell’ambito della strategia delineata dal Patto per l’Export.

    Inizialmente potevano richiedere il contributo:

    • le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia, 
    • anche costituite in forma di reti o consorzi 
    • ora si aggiunge la categoria delle PMI manifatturiere e in particolare
      • alle società con un numero di dipendenti inferiori a 50
      • con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

    Attenzione al fatto che, il termine utile per la compilazione e la trasmissione delle domande di accesso al contributo (previsto per il 15.07.2022), è stato prorogato per disponibilità di fondi residui.

    Bonus export digitale: che cos'è

    Il Bonus per l’Export Digitale, progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE a sostegno dell’internazionalizzazione, è un contributo a fondo perduto 

    • di 4.000 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro per l’acquisto di soluzioni digitali 
    • o di 22.500 euro, nel caso di reti e consorzi, a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro.

    La misura ha l’obiettivo di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:

    • realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
    • realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
    • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
    • iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing

    Bonus export digitale: presenta la domanda

    Al fine di richiedere l'agevolazione, una volta effettuato l’accesso con SPID, selezionata la misura Bonus per l’Export Digitale, nella sezione “Presenta la domanda”, è possibile accedere per finalizzare la richiesta.

    Importante segnalare che, per presentare domanda di accesso al contributo ICE Bonus Export l’utente deve indicare il soggetto per conto del quale intende operare, inserendo il Codice Fiscale dell’impresa che intende rappresentare. Non è possibile presentare domanda come persona fisica. Clicca qui per accedere al sito

    Si segnala infine che, sono disponibili i manuali guida per la compilazione e trasmissione della domanda.

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    Crediti energia e gas mese dicembre 2022: codici tributo per i cessionari

    Con Risoluzione n 2 del 30 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022

    Ricordiamo che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. 

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. 

    Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7742” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “7743” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “7744” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “7745” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; 

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

    Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo

    Ricordiamo che con la Risoluzione n 72/2022 sono stati istituiti i codici tributo per l'uso in F24 dei suddetti crediti da parte dei diretti beneficiari.

    Allegati:
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    Autodichiarazione aiuti di stato: c’è tempo fino al 31 gennaio

    A ridosso della scadenza del 31 gennaio le Entrate, il giorno 27 hanno pubblicato un nuovo chiarimento sull'autodichiarazione aiuti di stato. In particolare viene chiarito che la società di partecipazione la quale, al tempo di fruizione degli aiuti, non lo era, è comunque tenuta a inviare l’autodichiarazione, in quanto la stessa si riferisce alla data in cui gli aiuti sono concessi. Clicca qui per la sezione FAQ

    Ricordiamo inoltre, che con avviso del 16.01 si informava di un aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)

    In particolare, veniva specificato che:

    a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;

    b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO 

    Inoltre, qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri: 

    • Dichiarante; 
    • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede); 
    • Sottoscrizione; 
    • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

    Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.

    SCARICA QUI IL NUOVO MODELLO

    Infine, ricordiamo che in data 29 novembre con Provvedimento n 439400 le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato covid, al 31 gennaio 2023.

    Di seguito alcuni dei chiarimenti delle Entrate, che nel dettaglio sono disponibili nella sezione delle FAQ clicca qui per accedervi.

    Scomputo aiuti successivi: le istruzioni delle Entrate

    Le Entrate ricordano che, il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
    In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
    Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

    • Bonus tessile;
    • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
    • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
    • CFP servizi di ristorazione collettiva;
    • CFP discoteche e sale da ballo;
    • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
    • Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
    • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

    Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). 

    Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

    • indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
    • compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
    • indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

    Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:

    • nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
    • nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
    • nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
    • nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

    Autodichiarazione aiuti di stato: istruzuoni per impresa unica che eccede i massimali

    Nel caso di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:

    • abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
    • non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
    • decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.

    Si chiede se la società B, all’interno della propria autodichiarazione, debba:

    • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i limiti di cui alla sezione 3.1;
    • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
    • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando l’eccedenza che verrà riversata da società A;
    • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

    Le Entrate hanno replicato quanto segue.

    Nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:

    • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
    • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
    • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
    • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

    Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.

    Autodichiarazione aiuti di stato: attività cessate prima del termine di invio

    Le Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. 

    Quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.

    In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.

    Attenzione al fatto che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:

    1. illimitatamente, se trattasi di società di persone, 
    2. ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).

    Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»

    Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).

    Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

    Autodichiarazione aiuti di stato: mancata compilazione del modello redditi 2021

    Le Entrate hanno chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

    Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuovo Patent box: aperta la consultazione pubblica delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate con notizia pubblicata sul proprio sito internet informa del fatto che sono disponibili in consultazione:

    • una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 
    • uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022, che la bozza di circolare già recepisce.

    I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione possono procedere entro il 3 febbraio al seguente indirizzo:

    Viene precisato che lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

    Accedi qui alle bozze:

    Viene specificato che, per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:

    • Tematica
    • Paragrafo della circolare
    • Osservazione
    • Contributo
    • Finalità.

    Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

    Sinteticamente la circolare, in una prima parte, illustra l’istituto del Patent box soffermandosi sui requisiti soggettivi, oggettivi e sulle modalità di accesso al regime opzionale. 

    Si chiarisce ulteriormente il concetto di investitore e fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione, irrevocabile e rinnovabile e di durata pari a cinque periodi d’imposta ammettendo, inoltre, come avveniva anche con il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”.
    Vengono fornite delle indicazioni sul regime transitorio dal precedente regime al nuovo, in particolare sulla tipologia di contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime e sui contribuenti che permangono nel vecchio regime o per scelta o perché previsto dalla norma primaria.
    Nella seconda parte ci si dedica all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione. Viene confermato che rientrano fra i beni agevolabili i brevetti industriali, software coperto da copyright e disegni e modelli giuridicamente tutelati, mentre, a differenza del precedente regime Patent box, sono esclusi i brevetti in corso di concessione e il know how.

    Si rimanda al sito delle entrate per la consultazione delle bozze