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Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo
Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.
Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo
Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:- “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Allegati: - “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
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Avvisi bonari agricoltura contributi 2024 in arrivo
INPS comunica con il messaggio 2955 del 6 ottobre 2025 che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola. relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2023 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo.
Sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce:
“Lista Av. Bonari AZ AGRI” e
“Lista Avvisi Bonari AUT” gli Avvisi Bonari
Avvisi bonari agricoltura: modalità di pagamento
I contribuenti troveranno nella comunicazione anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.
Se nel frattempo il pagamento fosse già stato effettuato si potrà allegare la copia del versamento o indicare gli estremi dello stesso utilizzando l’apposito modello, reperibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Comunicazione bidirezionale ”.
L'istituto ricorda che, invece, in caso di mancato pagamento, verrà emesso l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
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Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100%
E' scaduto il 24 settembre il termine per l'invio delle domande per il bonus formazione giovani agricoltori.
Lo sportello aperto il 25 agosto scorso è stato regolamentato con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, delle Entrate che hanno pubblicato il modello e istruzioni per le richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni.
Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario: scarica qui il Modello con le istruzioni
Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 andava appunto inviata entro ill 24 settembre in via telematica.
Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione Provvedimento n 364506 del 3 ottobre che ha reso nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto ovvero il 100%.
L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Le Entrate pubblicheranno inoltre il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.
Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:
- età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
- che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.
Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:
- a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
- b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.
L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.
Bonus giovani agricoltori: domande entro il 24 settembre
Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.
La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.
Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.
Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.
Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.
L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.
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Legge sulla Montagna: le agevolazioni per l’agricoltura
La Legge n 131/2025 che ha tra gli altri come obiettivo quello di ripopolare le montagne italiane, tra le agevolazioni ne prevede una per l'agricoltura.
In particolare, con l'articolo 19 si istituisce un credito d'imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna.
Vediamo i beneficiari e come funziona la misura agevolativa.
Credito d’imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna
Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, anche partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.
Pertanto, non si applicano i limiti annuali di 250mila euro, per ciascun avente diritto, stabilito, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dall'art 1 comma 53 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), e di 2 milioni di euro, complessivi, fissato dall'art 34 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000).
Attenzione al fatto che per poter beneficiare dell’incentivo, gli imprenditori interessati devono:
- avere la sede ed esercitare prevalentemente la propria attività nei comuni montani individuati dalla legge in esame
- effettuare determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.
Le tipologie di servizi agevolabili saranno messe a punto con un successivo decreto ministeriale.
Si prevede che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti).
L’incentivo, alle stesse condizioni e limiti, è più sostanzioso e diventa pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei territori dei comuni montani individuati dalla legge, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n 482/1999 quali ad esempio:
- albanesi,
- catalane,
- germaniche,
- greche,
- slovene e croate, ecc
i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.
I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno definiti con un apposito decreto ministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131
Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in vigore dal 20 settembre.
Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.
Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025
In particolare, l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.
Aalle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Con decreto del Miistro delle imprese e del made in Italy, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
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Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre
Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.
In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie.
Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023.
Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.
Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025
Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.
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Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione
L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025 precisa i criteri per definire lavoro subordinato e lavoro familiare gratuit), e trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.
Riepiloghiamo i gradi di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare
Il caso: lavoro subordinato e retribuzione
In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso.
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.
Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione
L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.
La motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.
Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità.
È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:
- continuità della prestazione,
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore,
- osservanza di un orario di lavoro,
- effettivo pagamento della retribuzione.
Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario
La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata
Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI
Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).
Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.Elementi da dimostrare:
- continuità della prestazione;
- osservanza di orario e direttive;
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
- effettivo pagamento della retribuzione.
Riferimenti normativi
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)
Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)
Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)