• Agricoltura

    Contributi INPS e INAIL operai agricoli 2026

    Inps ha comunicato con la circolare 43 del 7 aprile 2026 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI.

    Si segnala in particolare una riduzione generalizzate della tariffa INAIL. Con DM pubblicato il 29 aprile sono stati specificati gli importi INAIL

    Di seguito un riepilogo  dei valori principali .

    Aliquote contributive INPS agricoltura, agroalimentari, coop e part time 2026

    AZIENDE AGRICOLE 

    Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32%   anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento  dello 0,20%

    Invariata invece l'aliquota contributiva a  carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

    Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva  complessiva è pari a 30,50%  di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

    AZIENDE AGROALIMENTARI

    Per le aziende agricole  di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece   l'aliquota complessiva resta fissata  nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

     COOPERATIVE E CONSORZI 

    Anche quest'anno nessuna variazione . A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22,  la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e  commercializzano prodotti agricoli e zootecnici .  Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la  disoccupazione agricola.

    Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva  per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.

    MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale  il  minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a  tempo parziale è pari a 8,94 €

    Agricoltura: aliquote INAIL 2026

    L'aliquota complessiva è fissata a 8,50% . Viene infatti abolito il vecchio sistema (10,125% + 3,1185%) ed eliminata la riduzione del 14,80%

    Il decreto ministeriale 1 aprile 20'26 ha specificato  le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 per  l'assicurazione in agricoltura  come di seguito specificato:

    Aliquote contributive lavoratori dipendenti:

    • – 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
    • – 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
    • – 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori  montani).

    Contributi unitari lavoratori autonomi:

    • – 650,00 euro per le zone ordinarie;
    • – 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

    Agevolazioni per zone tariffarie 2026

    Infine sono invariate anche  le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:

    Aliquote agevolazioni per zone tariffarie
    territori non svantaggiati  100%
    particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25%
    svantaggiati 68% 32%

    Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,  comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    Utile specificare che, come chiarito dal  messaggio INPS  n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili  anche  ai datori di lavoro  non agricoli ma che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.

    Contributi INPS INAIL agricoltura – riepilogo e scadenze di versamento

    Voce 2025 2026 Differenza
    FPLD aziende agricole 30,30% 30,50% +0,20 punti
    FPLD agroindustria 32,30% 32,30% Nessuna variazione
    Quota lavoratore 8,84% 8,84% Nessuna variazione
    Minimale orario part-time € 8,82 € 8,94 + € 0,12
    Contributi INAIL 10,125% + 3,1185% con riduzione 8,50% aliquota unica Nuovo sistema contributivo
    Riduzioni zone tariffarie 75% montani / 68% svantaggiati 75% montani / 68% svantaggiati Nessuna variazione
    LOAgri Misura sperimentale Misura strutturale Stabilizzazione normativa

    Come ogni anno, i contributi sono dovuti  con il modello F24 alle seguenti scadenze

    •  16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre 2026;
    • 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre 2026;
    • 16 marzo 2027  per la contribuzione del terzo trimestre 2026;
    • 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre 2026.

    Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI

    Da segnalare che  il regime sperimentale è stato  stabilizzato  e resta invariato il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), effettuato mediante l’applicazione,   sulle aliquote ordinarie,  della riduzione per i territori svantaggiati  (v. sopra)

    Allegati:
  • Agricoltura

    Decreto Maltempo convertito: novità su Durc e rate leasing

    Con la pubblicazione della legge 27 aprile 2026, n. 59, di conversione del decreto-legge n. 25/2026, viene potenziato  il quadro degli interventi a sostegno di lavoratori e imprese colpite dagli eventi meteorologici di gennaio 2026  (Calabria, Sardegna, Sicilia) e in particolare nei Comuni di queste regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

    Rispetto al testo originario del decreto, emergono alcune novità che ampliano la platea dei beneficiari, introducono deroghe operative e rendono più incisive le misure di sostegno al reddito.

    Vedi qui il testo coordinato del DL con la legge di conversione

    Ammortizzatori sociali precisazioni – ampliamento sospensione canoni leasing

    La disciplina degli ammortizzatori sociali (art. 5) è stata integrata e chiarita, soprattutto con riferimento alla platea dei beneficiari.

    Estensione esplicita ai lavoratori agricoli

    Nel testo convertito viene rafforzata la formulazione includendo espressamente i lavoratori agricoli tra i destinatari delle integrazioni al reddito (art. 5, comma 1, come modificato).

    La legge di conversione consolida inoltre le regole dedicate (art. 5, comma 5):

    • integrazione fino a 90 giornate anche per lavoratori con rapporto attivo;
    • calcolo per gli altri lavoratori basato sulle giornate dell’anno precedente;
    • equiparazione delle giornate indennizzate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola.

    L’art. 6, relativo all’indennità per  i lavoratori autonomi, viene confermato ma con una formulazione più chiara e ampia.

    La legge di conversione chiarisce che rientrano:

    • co.co.co.;
    • agenti e rappresentanti;
    • lavoratori autonomi e professionisti;
    • titolari di impresa iscritti a qualsiasi forma previdenziale obbligatoria.
    • e che l’attività deve essere svolta esclusivamente o prevalentemente nei territori colpiti.

    Estensione agli adempimenti  per il lavoro

    Il comma 7 prevede ora esplicitamente la sospensione degli adempimenti verso la PA connessi ai rapporti di lavoro, con  inclusione di datori, professionisti, consulenti e CAF.

    Tra le modifiche più evidenti compare il nuovo comma 10-bis dell’art. 2, che introduce  la sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) per beni immobili e strumentali all'attivita' svolta nei medesimi edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente,  nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili  strumentali "

    Deroga DURC fino a fine 2026

    Una delle innovazioni più significative è introdotta con il nuovo art. 23, comma 1-bis.

    La norma stabilisce che:

    • non si applicano le disposizioni sulla verifica della regolarità contributiva (DURC);
    • la deroga opera dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026;
    • è limitata all’erogazione degli indennizzi previsti dal decreto.

    In sostanza consente l’accesso ai benefici anche in presenza di irregolarità contributive;

    Misure per l’agricoltura eventi 2023 – Intervento AGEA

    La legge di conversione introduce all' art. 22, commi 1-ter e seguenti un nuovo esonero dai contributi previdenziali e assistenziali per imprese agricole e cooperative attive nelle zone agricole dei territori indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023 (alluvione Emilia-Romagna, Toscana, Marche 2023)

    L’esonero contributivo spetta a medie o grandi imprese (secondo raccomandazione UE 2003/361/CE e riguarda  contributi relativi all’anno 2024

    L’esonero è riconosciuto  in funzione della perdita di reddito subita (comma 1-quinquies),con obbligo di:

    • perizia asseverata;
    • calcolo analitico della perdita (produzione, costi, indennizzi).
    • fino al 100% dei costi ammissibili (comma 1-sexies)
    • entro un plafond complessivo di 40,5 milioni di euro per il 2026 (comma 1-novies)

    Inoltre viene specificato che per  assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione degli interventi  in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi  sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

    (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale  e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate

    Polizze catastrofali e altre novità

    All'ultimo articolo del decreto  con il comma 1  si introducon  deroghe temporanee all'obbligo di polizza catastrofale (art. 1, comma 102, L. 213/2023) per l'accesso a contributi pubblici specifici legati agli eventi meteorologici eccezionali dal 18 gennaio 2026 . Nello specifico i contributi pubblici oggetto del decreto   per  Micro, piccole e medie imprese (Rac. CE 2003/361) danneggiate dagli eventi dal 18/1/2026  sono fruibili anche per danni catastrofali, ignorando l'obbligo assicurativo,  a causa del breve lasso tra  le scadenze previste per la stipula della polizza (es. 31/12/2025 o 31/3/2026) e gli eventi meteo 

    ATTENZIONE La deroga di applica solo a questo decreto emergenziale; per altri aiuti pubblici vale l'obbligo pieno.Le PMI devono stipulare la polizza entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena revoca dello stesso. 

    Viene previsto infine che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del decreto, il Governo trasmetta alle Camere

    una relazione sullo stato di attuazione delle misure

    Misure Comune di Niscemi e Reggio Calabria

    Anche le misure specifiche per il Comune di Niscemi  sono ampliate : 

    il Commissario straordinario  puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma

    1, nonche' demoliti o da demolire  contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili :

    • a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonche' alla costruzione di un immobile nelle predette aree));
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello)) dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.
    • Inoltre il contributo e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana

    Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria

    E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del

    patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di garantire la sicurezza, la continuita' dei servizi essenziali, l'accessibilita' delle aree interne e la fruibilita' dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile

    della medesima regione. Ulteriori 2,5 milioni sono destinati all'area del litorale di Cannitello.

  • Agricoltura

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).

    In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

    I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
    Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
    Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
    Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. 

    Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:

    Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
    • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:

    • il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
    • l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>; 
    • la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
    • il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.

    In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.

    Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.

    La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.

    In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
    Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
    La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.

    Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

    Allegati:
  • Agricoltura

    ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

    Il credito di imposta “Zes agricola” spetta anche agli agricoltori che adottano un regime di contabilità semplificata e determinano il reddito su base catastale in base all’articolo 32 del Tuir. 

    Lo conferma la Risposta a interpello n 25 del 9 febbraio.

    ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

    In dettaglio si chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica.

    Condizione necessaria e sufficianete è che essi rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.
    Un imprenditore agricolo individuale, opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), l’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza. 

    Tali investimenti sono conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.

    L'istante ha il dubbio se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.

    L'agenzia ricorda che il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dal art 16  bis del decreto‑legge n. 124/2023.

    L'agevolazione sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue.     Il DM del ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità. 

    Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

    L’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024 stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. 

    Quindi, non vi è alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili.

    L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto:

    a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Tfue,

    b) imprese attive nel settore forestale,

    c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

    Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Più Impresa ISMEA: tutte le regole per l’agevolazione

    Con un avviso di dicembre scorso, ISMEA comunicava l'apertura della piattaforma per presentare le domande per la misua agevolativa Più Impresa rivolta ai giovani e alle donne:

    • imprenditori da meno di sei mesi, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola 
    • o attivi in agricoltura da almeno due anni che intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività

    con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    Vediamo tutte le regole.

    Più Impresa agevolazione ISMEA: domande entro il 27 febbraio

    ISME comunica l'apertura del portale Più Impresa 2025 (Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2024). Viene precisato che con riferimento alle domande per la misura Più Impresa sono stabiliti:

    • un periodo di preconvalida: dal 19 dicembre 2025, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, e
    • un periodo di convalida: dal 17 febbraio 2026, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00.

    Inoltre, si presicsa che ad eccezione del giorno di apertura (il 19 dicembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 18:00) e di quello di chiusura (il 27 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

    Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. 

    Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

    La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa. 

    La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da appore esclusivamente in modalità PAdES.

    Più Impresa ISMEA: i beneficiari

    Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, come individuate all’art. 2 del Decreto, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
    Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. 

    Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa. 

    In seguito all’intervento, l’attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.
    Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

    Scarica qui il manuale operativo con tutte le regole per requisiti e domande.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novità 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.