• Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
    a quarantuno anni compiuti, 
    che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
      comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Avvisi bonari agricoltura contributi 2024 in arrivo

    INPS comunica con il messaggio 2955 del 6 ottobre 2025  che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.  relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2023 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo.

    Sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce:

     “Lista Av. Bonari AZ AGRI” e

     “Lista Avvisi Bonari AUT” gli Avvisi Bonari 

    Avvisi bonari agricoltura: modalità di pagamento

    I contribuenti troveranno nella comunicazione  anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.

    Se nel frattempo il pagamento fosse già stato effettuato  si  potrà allegare la copia del versamento o indicare gli estremi dello stesso utilizzando l’apposito modello, reperibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Comunicazione bidirezionale ”.

    L'istituto ricorda che, invece,  in caso di mancato pagamento,  verrà emesso l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100%

    E' scaduto il 24 settembre il termine per l'invio delle domande per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Lo sportello aperto il 25 agosto scorso è stato regolamentato con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, delle Entrate che hanno pubblicato il modello e istruzioni per le richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. 

    Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario: scarica qui il Modello con le istruzioni

    Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 andava appunto inviata entro ill 24 settembre in via telematica.

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione Provvedimento n 364506 del 3 ottobre che ha reso nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto ovvero il 100%.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

    Le Entrate pubblicheranno inoltre il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.

    Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

    • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
    • che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.

    Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:

    • a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
    • b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

    L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.

    Bonus giovani agricoltori: domande entro il 24 settembre

    Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

    Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.

    La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

    Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.

    Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.

    Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.

    Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Legge sulla Montagna: le agevolazioni per l’agricoltura

    La Legge n 131/2025 che ha tra gli altri come obiettivo quello di ripopolare le montagne italiane, tra le agevolazioni ne prevede una per l'agricoltura.

    In particolare, con l'articolo 19 si istituisce un credito d'imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna.

    Vediamo i beneficiari e come funziona la misura agevolativa.

    Credito d’imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna

    Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, anche partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.

    Pertanto, non si applicano i limiti annuali di 250mila euro, per ciascun avente diritto, stabilito, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dall'art 1 comma 53 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), e di 2 milioni di euro, complessivi, fissato dall'art 34 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000).

    Attenzione al fatto che per poter beneficiare dell’incentivo, gli imprenditori interessati devono:

    • avere la sede ed esercitare prevalentemente la propria attività nei comuni montani individuati dalla legge in esame
    • effettuare determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.

    Le tipologie di servizi agevolabili saranno messe a punto con un successivo decreto ministeriale.

    Si prevede che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti).

    L’incentivo, alle stesse condizioni e limiti, è più sostanzioso e diventa pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei territori dei comuni montani individuati dalla legge, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n 482/1999 quali ad esempio:

    • albanesi, 
    • catalane, 
    • germaniche, 
    • greche, 
    • slovene e croate, ecc

    i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

    I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno definiti con un apposito decreto ministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

  • Agricoltura

    Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131

    Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni  per  il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone montane, in vigore dal 20 settembre.

    Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.

    Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei ministri, sulla  base dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.   281,  sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai  quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. 

    Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025

    In particolare,  l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.

    Aalle  piccole  imprese  e  microimprese,  come  definite  dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le quali, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, abbiano intrapreso una  nuova  attività  nei  comuni  di  cui all'articolo 2,  comma  2,  il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo  anno  di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel  medesimo periodo una nuova attività  nei comuni  di   cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di  avvio  dell'attivita'  non abbiano compiuto il quarantunesimo  anno  di  età  ovvero  il  cui  capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la  nuova  attivita'  e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e'  concesso,  a condizione che l'attivita' di  impresa sia  svolta  per  un  periodo minimo di otto mesi, anche  non  continuativi,  nel  corso  dell'anno solare  di  riferimento,  un  contributo,  sotto forma  di  credito d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.   241,  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote ordinarie  al  reddito  derivante  dallo  svolgimento  della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino  a  concorrenza  dell'importo  di  100.000  euro,  e   l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. 

    Il credito d'imposta è concesso  nel  limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2025.

    Nei casi  in  cui  nei  territori  dei  comuni  montani  con  popolazione  non  superiore  a  5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche di cui alla  legge  15  dicembre  1999,  n.    482,  i   cui   appartenenti rappresentino almeno il  15  per  cento  dei  residenti,  il  credito d'imposta è riconosciuto  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote   ordinarie   al   reddito   derivante   dallo   svolgimento dell'attività nei  citati  comuni, determinato nei modi ordinari e fino a  concorrenza  dell'importo  di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando  al  medesimo  reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.

    L'agevolazione si  applica  nel rispetto dei limiti e delle condizioni di  cui  al  regolamento  (UE) 2023/2831  della  Commissione,  del  13   dicembre   2023,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato  sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al regolamento (UE) n.  1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel settore  agricolo,  e  al  regolamento  (UE)   n.    717/2014   della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    Con decreto del Miistro delle imprese e del made in  Italy,  sono determinati i criteri e  le  modalità di concessione del  credito d'imposta anche   con   riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto  del limite di spesa ivi previsti, nonche'  le  disposizioni  relative  ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre

    Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.

    In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. 

    Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023. 

    Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.

    Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025

    Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. 

    Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.

  • Agricoltura

    Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione

    L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025  precisa i criteri per definire  lavoro subordinato e lavoro familiare  gratuit), e  trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.

    Riepiloghiamo i gradi  di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare 

    Il caso: lavoro subordinato e retribuzione

    In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso. 

    La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.  

    Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione

    L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.

     La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.

    La motivazioni della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti  la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.

    Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che  anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità. 

    È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:

    •  continuità della prestazione,
    •  vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore, 
    • osservanza di un orario di lavoro, 
    • effettivo pagamento della retribuzione.

    Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario

    La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.

     La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata

    Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI

    Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).

    Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
    Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
    Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.

    Elementi da dimostrare:

    • continuità della prestazione;
    • osservanza di orario e direttive;
    • vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
    • effettivo pagamento della retribuzione.

    Riferimenti normativi

    Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)

    Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)

    Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)

    Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)