• Agricoltura

    Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni

    Con decreto 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura pubblica Criteri e  modalita'  di  attuazione  del  Fondo  per  la  sovranita' alimentare. Annualita' 2025 e 2026.

    In particolare, il decreto concede un aiuto a sostegno  delle  filiere del mais, delle proteine  vegetali  (legumi  e  soia)  del frumento tenero,  dell'orzo,  delle  carni   bovine   collegate   alla   linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  il perseguimento delle seguenti finalità:

    a) sostenere le produzioni di alcuni cereali  e  proteaginose  di base per rafforzare il sistema agricolo  a  fronte  dell'aumento  dei costi;

    b) valorizzare i contratti  di  filiera,  anche  con  i  soggetti attivi nel settore  del  commercio,  nei  comparti  maidicolo,  delle proteine vegetali (legumi e soia)  del  frumento  tenero,  dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;
    Si definiscono:

    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entita';

    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

    c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

    Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni

    Il decreto contiene per gli anni 2025 e 2026 risorse pari a euro 23.750.000  per  ciascuna  annualità,  nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per  la sovranita' alimentare».

    Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è cosi' determinato:
    a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;
    b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75  milioni di euro;

    c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;

    d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;

    e) filiera carni bovine collegate alla  linea  «vacca-vitello»  e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.

    Fondo sovranità alimentare 2025-2026: criteri degli aiuti

    Ai soggetti  beneficiari,  aderenti  da  almeno  un  triennio  a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla  data  di  apertura  della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative,  consorzi,  contratti  di  filiera  di   durata   almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
    Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine  vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto  deve  essere  incrementale  rispetto  alla   media   delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di  coltivazione  grafici  utilizzati  per  la  domanda  unica, presentata negli  ultimi  tre  anni  antecedenti.  Sono  esclusi  dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario  non  ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
    Il  massimale  dell'aiuto  per  ettaro  incrementale  è cosi' determinato:
    a) mais: 400 euro/ettaro;
    b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
    c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
    d) orzo: 200 euro/ettaro.
    L'aiuto spettante  a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla  superficie  agricola,  espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
    La superficie indicata nell'impegno di  coltivazione  annuale  o nel  contratto  deve  essere  coerente  in  termini  di  ettari  alla superficie  delle  colture  corrispondenti  riportata  nel  piano  di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
    Alle imprese di allevamento di  bovini  aderenti  da  almeno  un triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un consorzio di tutela riconosciuto o che si  impegnano,  attraverso  il contratto di filiera, di durata  almeno  triennale,  ad  allevare  in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice  attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta'  compresa  tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della  presentazione delle domande di contributo.
    Alle imprese di allevamento di bovini,  aderenti  da  almeno  un triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano,  attraverso,  il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad  allevare  bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in  Italia,  anche  in relazione  a  codici  allevamento  diversi,   purche'   riferiti   ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento  con  un  eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi,  alla  data  del  termine  di presentazione delle domande.
    erma restando il massimale degli aiuti  determinati  nei  commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate,  l'importo unitario  dell'aiuto  e'  determinato  in  base   al   rapporto   tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
    Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
    Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque  nei  limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione   vigente   al   momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

    L'aiuto è concesso al soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel  settore agricolo».

    Fondo sovranità alimentare: domande 2025-2026

    Per accedere il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore  apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
    Alla domanda è allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera  se  sottoscritto  direttamente  dal beneficiario; nel caso  in cui  il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa  agricola socia, contenente  l'indicazione  dell'impresa di  trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Più Impresa ISMEA: tutte le regole per l’agevolazione

    Con un avviso di dicembre scorso, ISMEA comunicava l'apertura della piattaforma per presentare le domande per la misua agevolativa Più Impresa rivolta ai giovani e alle donne:

    • imprenditori da meno di sei mesi, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola 
    • o attivi in agricoltura da almeno due anni che intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività

    con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    Vediamo tutte le regole.

    Più Impresa agevolazione ISMEA: domande entro il 27 febbraio

    ISME comunica l'apertura del portale Più Impresa 2025 (Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2024). Viene precisato che con riferimento alle domande per la misura Più Impresa sono stabiliti:

    • un periodo di preconvalida: dal 19 dicembre 2025, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, e
    • un periodo di convalida: dal 17 febbraio 2026, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00.

    Inoltre, si presicsa che ad eccezione del giorno di apertura (il 19 dicembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 18:00) e di quello di chiusura (il 27 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

    Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. 

    Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

    La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa. 

    La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da appore esclusivamente in modalità PAdES.

    Più Impresa ISMEA: i beneficiari

    Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, come individuate all’art. 2 del Decreto, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
    Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. 

    Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa. 

    In seguito all’intervento, l’attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.
    Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

    Scarica qui il manuale operativo con tutte le regole per requisiti e domande.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novità 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

    Con la circolare INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 l’Istituto fornisce istruzioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025, tenendo conto della disciplina speciale introdotta  a regime nel 2025 per fronteggiare le emergenze climatiche.

    Il punto chiave è l’equiparazione al lavoro – ai fini del calolo della  indennità di disoccupazione agricola – dei periodi di CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) fruiti nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, ma solo quando l’evento comporta la sospensione dell’attività per l’intera giornata. 

    L’indicazione è particolarmente rilevante  perché incide sia sul requisito contributivo di accesso sia sulle giornate indennizzabili e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare nel calcolo, con effetti diretti sugli importi liquidati e sulle verifiche preliminari da svolgere in istruttoria.

    Quadro normativo (con cosa cambia e per chi)

    La  novità discende dall’art. 10-bis, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2025, n. 113 e dalla disciplina sulla CISOA prevista dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (intemperie stagionali),  per la quale in caso di  sospensioni o riduzioni dell’attività nel periodo 1° luglio–31 dicembre 2025, la CISOA è riconosciuta :

    • sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) 
    • sia agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), 
    •  a prescindere dal requisito delle 181 giornate previsto dalla disciplina ordinaria.

    Tali  periodi CISOA  non concorrono al raggiungimento della durata massima annua di 90 giornate e, soprattutto, sono equiparati al lavoro ai fini della disoccupazione agricola (calcolo e – come chiarito dall’Istituto – anche accesso). 

    La circolare precisa però un passaggio operativo essenziale: l’equiparazione opera esclusivamente nei casi di sospensione per l’intera giornata, mentre non si applica alle ipotesi di riduzione oraria, perché in tali casi le giornate risultano già utili (per gli OTD tramite elenchi annuali; per gli OTI tramite accredito contributivo). 

    Da ultimo, in deroga all’art. 14 della L. 457/1972, la CISOA per eventi meteo estremi  viene concessa dalla Struttura INPS territorialmente competente ed è erogata direttamente dall’Istituto.

    Istruzioni operative check list per i datori di lavvoro

    Platea interessata

     Per l’equiparazione al lavoro dei periodi CISOA (eventi climatici) sono destinatari:

    • OTI assunti o licenziati nel 2025, purché nel 2025 abbiano svolto almeno 1 giorno di lavoro effettivo;
    • OTD, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno 1 giorno di effettivo lavoro.

    Esclusioni. Gli OTI dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano/manipolano/commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (L. 240/1984) sono fuori dalla disoccupazione agricola perché, per eventi dal 1° gennaio 2022, accedono a NASpI.

    Requisito contributivo (102 giornate nel biennio)

     In via letterale, l’equiparazione “ai fini del calcolo” non avrebbe inciso sul requisito di 102 giornate nel biennio (anno di competenza + anno precedente). Tuttavia INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, applica l’equiparazione anche per perfezionare il requisito contributivo, evitando penalizzazioni legate alle riduzioni di attività dovute al clima. Anche qui vale la regola pratica: rilevano solo i periodi CISOA per emergenze climatiche con sospensione per intera giornata; restano fuori le riduzioni orarie (già utili).

    Indicazioni per la gestione aziendale (operatività):

    • Classificare correttamente gli eventi CISOA 1/7–31/12/2025 distinguendo intera giornata vs riduzione oraria (la differenza decide l’equiparazione).
    • Verificare l’anzianità utile: OTI/OTD devono avere almeno 1 giorno effettivo nel 2025.
    • Controllare il biennio 2024–2025: ai fini delle 102 giornate, sommare lavoro effettivo + (solo) CISOA equiparabile per intere giornate.

    Giornate indennizzabili e alcolo

    La disoccupazione agricola, se sussistono i requisiti, è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza entro il limite annuo di 365 (o 366 negli anni bisestili), dal quale vanno detratti: periodi di lavoro agricolo e non agricolo (dipendente e autonomo), giornate già indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità, infortunio), giornate non indennizzabili. 

    Per il 2025, alle giornate di lavoro effettivo si aggiungono i periodi di CISOA (1/7–31/12/2025) equiparati al lavoro. Attenzione al punto operativo evidenziato dall’INPS: il “guadagno” in termini di giornate indennizzabili si realizza solo se la somma giornate lavoro effettivo + giornate CISOA equiparabili non supera 182 nel 2025; oltre tale soglia, il beneficio è neutralizzato perché la combinazione di giornate lavorate + giornate indennizzate (varie causali, inclusa disoccupazione agricola) non può superare il tetto di capienza 365 riferito al 2025. 

    Misura della prestazione e trattenute. 

    vedi tabella seguente

     Per calcolare la quota di disoccupazione agricola riferita ai periodi CISOA fruiti in base all’art. 10-bis, comma 2, INPS utilizza come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento CISOA. 

    L’importo complessivo 2025 è quindi determinato applicando 40% (OTD) o 30% (OTI) a una media ponderata tra: 

    • retribuzione dei giorni di lavoro effettivo; 
    • retribuzione percepita per i periodi di CISOA equiparati.
    Voce Valore/Regola Nota operativa (INPS)
    Periodo CISOA “climatica” rilevante 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 Equiparazione al lavoro solo per sospensione intera giornata
    Equiparazione al lavoro Sì, solo “intera giornata” Esclusa per riduzione oraria
    Requisito per accesso Disoccupazione agricola (biennio) 102 giornate (2024–2025) INPS applica equiparazione anche al requisito (solo intera giornata)
    Requisito minimo 2025 Almeno 1 giorno di lavoro effettivo Per OTI e OTD (OTD: presenza in elenchi 2025)
    Beneficio sulle giornate indennizzabili Solo se (lavoro + CISOA) ≤ 182 nel 2025 Oltre 182, beneficio neutralizzato (capienza annua 365)
    Aliquota indennità OTD 40% retribuzione di riferimento Trattenuta 9% fino a max 150 giorni
    Aliquota indennità OTI 30% retribuzione effettiva Nessuna trattenuta di solidarietà
    Retribuzione per giornate CISOA Importo giornaliero CISOA Calcolo su media ponderata con retribuzione dei giorni lavorati

  • Agricoltura

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Nella Legge di Bilancio 2026 con emendamente si stanno introducendo altre novità rispetto a quelle previste nel testo approvato in principio dal Governo.

    Tra questi ve n'è uno che prevede l'accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di ISMEA, vediamo di che si tratta.

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Con l'art 16-bis rubricato Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA si prevede una agevolazione per i giovani in agricoltura.
    ISMEA nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.

    Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica. 

    All'esito della procedura l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto. 

    Possono partecipare alle procedure:

    • i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
    • di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.

    Attenzione al fatto che hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. 

    I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti. 

    La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. 

    Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. 

    Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di:

    • attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo,
    • visite nei luoghi di coltura e di produzione, 
    • esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, 
    • degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, 
    • iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.

    In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni.

    L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.
    Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per
    una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. 

    Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. 

    I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."

  • Agricoltura

    Retribuzioni agricoltura tabelle in vigore – al via la rilevazione 2025

    L’INPS, con la Circolare n. 146 del 26 novembre 2025, ha avviato la nuova procedura annuale di rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli – sia a tempo determinato (OTD), sia a tempo indeterminato (OTI) – in vigore alla data del 30 ottobre 2025.

    Si tratta di un adempimento previsto ogni anno e necessario per la determinazione delle retribuzioni medie salariali, utilizzate per:

    1. calcolare contributi e prestazioni previdenziali;
    2. aggiornare i valori di riferimento per coloni, mezzadri e iscritti alla Gestione speciale;
    3. predisporre il decreto annuale del Ministero del Lavoro.

    La rilevazione avviene con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, delle Sedi territoriali INPS e dell’INAIL. 

    Le scadenze sono già fissate: entro il 30 gennaio 2026 le Strutture provinciali devono trasmettere i dati alle Direzioni regionali, che a loro volta li inoltreranno agli uffici centrali entro il 10 febbraio 2026.

    Qui le tabelle dei salari in vigore 

    Il quadro normAtivo

    La procedura discende dagli obblighi contenuti in:

    • Art. 28 del D.P.R. 488/1968: disciplina la determinazione della retribuzione convenzionale utile per contributi e prestazioni.
    • Art. 7 della legge 233/1990: applicazione per coloni, mezzadri, coltivatori diretti e compartecipanti familiari.
    • Art. 9-sexies del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996: istituzione della Commissione centrale per la rilevazione delle retribuzioni agricole.

    Le Strutture territoriali INPS devono rilevare le retribuzioni effettivamente vigenti per provincia, settore e qualifica, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, che stabilisce minimi e massimi;

    integrativa regionale o provinciale, da verificare in relazione alla sua vigenza al 30 ottobre 2025.

    La Circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 190/2002, che rimane riferimento tecnico per le modalità di calcolo.

    Le Direzioni regionali svolgono un ruolo di coordinamento e controllo,  verificando uniformità di rilevazione su tutto il territori e controllando  i dati trasmessi dalle Strutture provinciali   cosi da assicurare la corretta individuazione dei salari effettivi nei settori con caratteristiche particolari (es. idraulico-forestale, cooperative agricole).

    Istruzioni operative e link per scaricare i file

    Per effettuare correttamente la rilevazione, l’INPS rende disponibili i file Excel nei quali inserire i dati provinciali relativi a OTD e OTI. Ecco cosa devono fare le Strutture territoriali:

    I file sono disponibili alla directory FTP dell’INPS: ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/    (da aprire tramite Internet Explorer o Microsoft Edge)

    I modelli da utilizzare sono:

    • A.ProvinciaGenerico – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls
    • A.ProvinciaGenerico – RM2 OTI 30 ottobre 2025.xls

    Una volta scaricati, devono essere salvati in locale e rinominati indicando la provincia competente

    (es.: Agrigento – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls).

    La stessa directory contiene file specifici per territori con caratteristiche particolari (Toscana, Aosta, Arezzo, Bolzano, Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento).

    Funzionamento delle tabelle

    Le tabelle Excel sono impostate per calcolare automaticamente:

    Riga A: valori delle retribuzioni dei vari settori/qualifiche;

    Riga B: % di incidenza dei settori;

    Riga C: retribuzione media giornaliera.

    Sono presenti formule di controllo che verificano la coerenza delle percentuali inserite, evitando errori nella successiva elaborazione dei dati.

     Trasmissione dei file e gestione documentale

    Entro il 30 gennaio 2026, le Strutture provinciali devono completare l’inserimento dei dati;  predisporre la documentazione relativa alla contrattazione provinciale/regionale vigente e  trasmettere tutto alla Direzione regionale.

    Le Direzioni regionali, dopo verifica, devono caricare i file nelle cartelle condivise interne, accessibili ai soli referenti autorizzati utilizzando i link seguenti:

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAAbruzzo

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURABasilicata

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACalabria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACampania

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAEmilia Romagna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAFriuli

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALazio

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALiguria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALombardia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMarche

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMolise

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPiemonte

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPuglia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASardegna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASicilia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAToscana

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURATrentino

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAUmbria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGrppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAV.Aosta

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAVeneto

    Le Direzioni che abbiano nominato nuovi referenti devono comunicarli alla Direzione centrale Entrate per l’abilitazione all’accesso.

  • Agricoltura

    Quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro: decisione ai giudici

    Con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4/2019, che disciplina la pensione anticipata “Quota 100”. La decisione — che segue di pochi mesi la controversa pronuncia della Cassazione n. 30994 del 2024 — consolida di fatto l’orientamento più rigoroso sull’incumulabilità totale tra il trattamento pensionistico anticipato e i redditi da lavoro dipendente o autonomo (escluso quello occasionale entro 5.000 euro annui).

    La Consulta è intervenuta su un caso concreto: un pensionato “quota 100” che aveva lavorato una sola giornata come bracciante agricolo percependo 83,91 euro lordi, e al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione di 23.949 euro, equivalenti all’intera annualità 2020 di pensione . 

    Il giudice di Ravenna aveva rimesso la questione alla Corte, ritenendo sproporzionata e irragionevole una misura che priva dell’intero trattamento pensionistico anche chi svolge un’attività lavorativa minima e temporanea.

    La Corte, tuttavia, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per pronunciarsi nel merito: la disposizione non indica espressamente la sanzione della sospensione annuale, e la lettura estensiva della Cassazione del 2024, richiamata dal giudice rimettente, non è ancora “diritto vivente”.

     In sostanza, secondo i giudici costituzionali, il Tribunale avrebbe potuto  adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, limitando la sospensione della pensione ai soli mesi di effettivo cumulo. L’interpretazione della Cassazione, infatti, non ha ancora raggiunto la stabilità necessaria per essere considerata vincolante o consolidata, essendo stata contestata da diversi giudici di merito.

    Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, lasciando formalmente intatto il quadro normativo ma anche la sua incertezza interpretativa. Una decisione che mantiene in vita il contrasto tra l’approccio rigido dell’INPS e quello più proporzionato auspicato da parte della dottrina e della magistratura del lavoro

    La Cassazione del 2024 e il principio della “incumulabilità assoluta”

    La sentenza della Cassazione n. 30994 del 4 dicembre 2024 rappresenta il punto di svolta da cui origina il conflitto di interpretazioni. Con quella pronuncia, la Suprema Corte aveva chiarito che la pensione “Quota 100” — misura introdotta in via straordinaria e con requisiti di favore rispetto al sistema ordinario — è totalmente incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quello occasionale nei limiti previsti).

    Secondo i giudici di legittimità, la “ratio” della norma è chiaramente solidaristica: chi sceglie di accedere a un trattamento anticipato deve uscire realmente dal mercato del lavoro, liberando posizioni per le nuove generazioni. La percezione di redditi, anche minimi o di breve durata, contraddice il presupposto stesso della misura, che si configura come un privilegio pensionistico rispetto ai canali ordinari.

    Per la Cassazione, dunque, il cumulo con redditi di lavoro comporta la sospensione integrale della pensione per l’intero anno solare, non limitatamente ai mesi lavorati. Tale conseguenza, sebbene severa, viene giustificata come coerente con l’obiettivo di “favorire il ricambio generazionale e la sostenibilità del sistema previdenziale”.

    Né la misura, secondo i giudici, può dirsi in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, poiché il diritto alla pensione anticipata “Quota 100” non rientra nella sfera dei diritti previdenziali fondamentali, ma in quella delle facoltà discrezionali del legislatore.

    La pronuncia del 2024 — poi richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza odierna — ha dunque imposto una linea di rigido disincentivo verso ogni forma di prosecuzione o ripresa dell’attività lavorativa, anche marginale, da parte dei pensionati “quota 100”. 

    Una posizione che l’INPS aveva già anticipato nella circolare 117/2019, stabilendo la sospensione del trattamento per tutto l’anno in caso di percezione di redditi da lavoro, e che la Cassazione ha pienamente avallato.

    Le implicazioni della Consulta 2025: tra incertezza applicativa e principio di proporzionalità

    La sentenza n. 162/2025 non ribalta la posizione della Cassazione, ma la rimette in discussione sotto il profilo dell’applicazione uniforme della norma

    Secondo la Corte, l’orientamento del 2024 non ha ancora la stabilità interpretativa per costituire diritto vivente, e pertanto i giudici di merito possono (devono?) adottare una lettura più equilibrata e coerente con i principi costituzionali.

    Questo significa che il giudice del lavoro potrà considerare proporzionata la sospensione della pensione solo per i mesi di effettivo lavoro e non per l’intera annualità, soprattutto nei casi di attività episodiche o di importo minimo. La Consulta, pur senza entrare nel merito, apre  la strada a una possibile evoluzione della giurisprudenza verso un’interpretazione più rispettosa del principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

    Tuttavia, sul piano pratico, la decisione lascia ampie zone d’ombra. L’INPS, forte della circolare e della Cassazione 2024, continuerà probabilmente a sostenere la linea dell’incumulabilità assoluta, imponendo il recupero integrale dei ratei. I lavoratori coinvolti dovranno quindi rivolgersi ai tribunali per chiedere la restituzione delle somme trattenute, con esiti che potranno variare da caso a caso.

    Per gli operatori e i consulenti del lavoro, la sentenza della Consulta impone di valutare con attenzione le situazioni individuali, distinguendo tra cumuli occasionali e sistematici, e tenendo conto della possibile evoluzione normativa o di un eventuale intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.

    In conclusione, la Consulta non ha demolito la linea della “incumulabilità totale”, ma ha segnalato che la severità non può sostituire la proporzionalità. Finché non interverrà una nuova norma o una pronuncia unificatrice della Suprema Corte, il sistema rimane sospeso tra due visioni: quella del rigore solidaristico e quella del bilanciamento tra diritto al sostentamento e finalità di politica del lavoro.