• Agricoltura

    Quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro: decisione ai giudici

    Con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4/2019, che disciplina la pensione anticipata “Quota 100”. La decisione — che segue di pochi mesi la controversa pronuncia della Cassazione n. 30994 del 2024 — consolida di fatto l’orientamento più rigoroso sull’incumulabilità totale tra il trattamento pensionistico anticipato e i redditi da lavoro dipendente o autonomo (escluso quello occasionale entro 5.000 euro annui).

    La Consulta è intervenuta su un caso concreto: un pensionato “quota 100” che aveva lavorato una sola giornata come bracciante agricolo percependo 83,91 euro lordi, e al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione di 23.949 euro, equivalenti all’intera annualità 2020 di pensione . 

    Il giudice di Ravenna aveva rimesso la questione alla Corte, ritenendo sproporzionata e irragionevole una misura che priva dell’intero trattamento pensionistico anche chi svolge un’attività lavorativa minima e temporanea.

    La Corte, tuttavia, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per pronunciarsi nel merito: la disposizione non indica espressamente la sanzione della sospensione annuale, e la lettura estensiva della Cassazione del 2024, richiamata dal giudice rimettente, non è ancora “diritto vivente”.

     In sostanza, secondo i giudici costituzionali, il Tribunale avrebbe potuto  adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, limitando la sospensione della pensione ai soli mesi di effettivo cumulo. L’interpretazione della Cassazione, infatti, non ha ancora raggiunto la stabilità necessaria per essere considerata vincolante o consolidata, essendo stata contestata da diversi giudici di merito.

    Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, lasciando formalmente intatto il quadro normativo ma anche la sua incertezza interpretativa. Una decisione che mantiene in vita il contrasto tra l’approccio rigido dell’INPS e quello più proporzionato auspicato da parte della dottrina e della magistratura del lavoro

    La Cassazione del 2024 e il principio della “incumulabilità assoluta”

    La sentenza della Cassazione n. 30994 del 4 dicembre 2024 rappresenta il punto di svolta da cui origina il conflitto di interpretazioni. Con quella pronuncia, la Suprema Corte aveva chiarito che la pensione “Quota 100” — misura introdotta in via straordinaria e con requisiti di favore rispetto al sistema ordinario — è totalmente incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quello occasionale nei limiti previsti).

    Secondo i giudici di legittimità, la “ratio” della norma è chiaramente solidaristica: chi sceglie di accedere a un trattamento anticipato deve uscire realmente dal mercato del lavoro, liberando posizioni per le nuove generazioni. La percezione di redditi, anche minimi o di breve durata, contraddice il presupposto stesso della misura, che si configura come un privilegio pensionistico rispetto ai canali ordinari.

    Per la Cassazione, dunque, il cumulo con redditi di lavoro comporta la sospensione integrale della pensione per l’intero anno solare, non limitatamente ai mesi lavorati. Tale conseguenza, sebbene severa, viene giustificata come coerente con l’obiettivo di “favorire il ricambio generazionale e la sostenibilità del sistema previdenziale”.

    Né la misura, secondo i giudici, può dirsi in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, poiché il diritto alla pensione anticipata “Quota 100” non rientra nella sfera dei diritti previdenziali fondamentali, ma in quella delle facoltà discrezionali del legislatore.

    La pronuncia del 2024 — poi richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza odierna — ha dunque imposto una linea di rigido disincentivo verso ogni forma di prosecuzione o ripresa dell’attività lavorativa, anche marginale, da parte dei pensionati “quota 100”. 

    Una posizione che l’INPS aveva già anticipato nella circolare 117/2019, stabilendo la sospensione del trattamento per tutto l’anno in caso di percezione di redditi da lavoro, e che la Cassazione ha pienamente avallato.

    Le implicazioni della Consulta 2025: tra incertezza applicativa e principio di proporzionalità

    La sentenza n. 162/2025 non ribalta la posizione della Cassazione, ma la rimette in discussione sotto il profilo dell’applicazione uniforme della norma

    Secondo la Corte, l’orientamento del 2024 non ha ancora la stabilità interpretativa per costituire diritto vivente, e pertanto i giudici di merito possono (devono?) adottare una lettura più equilibrata e coerente con i principi costituzionali.

    Questo significa che il giudice del lavoro potrà considerare proporzionata la sospensione della pensione solo per i mesi di effettivo lavoro e non per l’intera annualità, soprattutto nei casi di attività episodiche o di importo minimo. La Consulta, pur senza entrare nel merito, apre  la strada a una possibile evoluzione della giurisprudenza verso un’interpretazione più rispettosa del principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

    Tuttavia, sul piano pratico, la decisione lascia ampie zone d’ombra. L’INPS, forte della circolare e della Cassazione 2024, continuerà probabilmente a sostenere la linea dell’incumulabilità assoluta, imponendo il recupero integrale dei ratei. I lavoratori coinvolti dovranno quindi rivolgersi ai tribunali per chiedere la restituzione delle somme trattenute, con esiti che potranno variare da caso a caso.

    Per gli operatori e i consulenti del lavoro, la sentenza della Consulta impone di valutare con attenzione le situazioni individuali, distinguendo tra cumuli occasionali e sistematici, e tenendo conto della possibile evoluzione normativa o di un eventuale intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.

    In conclusione, la Consulta non ha demolito la linea della “incumulabilità totale”, ma ha segnalato che la severità non può sostituire la proporzionalità. Finché non interverrà una nuova norma o una pronuncia unificatrice della Suprema Corte, il sistema rimane sospeso tra due visioni: quella del rigore solidaristico e quella del bilanciamento tra diritto al sostentamento e finalità di politica del lavoro.

  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
    a quarantuno anni compiuti, 
    che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
      comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100%

    E' scaduto il 24 settembre il termine per l'invio delle domande per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Lo sportello aperto il 25 agosto scorso è stato regolamentato con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, delle Entrate che hanno pubblicato il modello e istruzioni per le richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. 

    Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario: scarica qui il Modello con le istruzioni

    Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 andava appunto inviata entro ill 24 settembre in via telematica.

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione Provvedimento n 364506 del 3 ottobre che ha reso nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto ovvero il 100%.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

    Le Entrate pubblicheranno inoltre il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.

    Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

    • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
    • che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.

    Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:

    • a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
    • b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

    L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.

    Bonus giovani agricoltori: domande entro il 24 settembre

    Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

    Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.

    La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

    Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.

    Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.

    Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.

    Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Compensazione IVA settore legno: ecco le % 2024-2025

    Pubblicato in GU n 215 del 16 settembre il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura con l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere anni 2024 e 2025.

    Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 34 del DPR 633/72 prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

    L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 

    Vediamo le percentuali fissate per il comparto del legno.

    Regime produttori agricoli: fissate le % per il settore legno

    Il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura, considerato che,  per  l'anno  2023  non è stato  emanato  alcun decreto; e  considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024  e  2025, il limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro  annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il  legno  e la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui all'art. 34  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti  elencati nei punti 43) e 45) della  tabella  A,  parte  prima,  allegata  allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti  misure per gli anni 2024 e 2025:

    • n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi,  ramaglie  o  fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) … 6,4 per cento;
    • n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno  tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento

  • Agricoltura

    Bando pratiche ecologiche: domande entro il 26 settembre

    Il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 che approva un Avviso pubblico per disciplinare la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare" Misura "Pratiche Ecologichedi cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 193 milioni di euro.

    Attenzione al fatto che lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 con domande da trasmettere esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE.

    Vediamo quali sono i beneficiari e le regole per le domande.

    Bando pratiche ecologiche: circa 193 milioni di risorse per i contributi alle imprese

    L'investimento si propone di:

    • sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano,
    • riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
    • sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
    • promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

    Bando pratiche ecologiche: beneficiari e costi ammessi al contributo 2025

    Sono beneficiari del Bando “Pratiche ecologiche” le imprese e aziende agricole, consorzi e ATI.
    Ricordiamo che le modalità di attuazione dell'intervento sono state individuate con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 marzo 2024, n. 99 mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto n. 235 del 21 luglio 2025.
    Gli investimenti devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento:

    • 1) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
      • 1.a) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
      • 1.b) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica. Per tale categoria di intervento, sono ammissibili le seguenti spese:
        • creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
        • diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
    • 2) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’
      allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine. Per tale tipologia di interventi sono agevolati i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione
    • 3) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza. Per tali interventi, sono ammissibili:
      • i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
      • i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili.

    Per gli interventi di cui ai punti 1) e 3) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
    L’avvio dei lavori dovrà essere successivo alla data di presentazione dell’istanza di contributo.
    Per gli interventi di cui di cui ai punti 1) e 3), le attività e le opere a essi relativi dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre per gli interventi di cui al punto 2), la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore dovranno avvenire entrambi entro il 30 giugno 2026.
    Attenzione al fatto che ill contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun investimento ed:

    • è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale che si configurano come aiuti di Stato destinati ai medesimi costi ammissibili, entro il predetto tetto massimo di 600.000 euro e nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
    • non è cumulabile con incentivi o regimi di sostegno derivanti da fondi comunitari.

  • Agricoltura

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
    Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.

    Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.

    Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.

    Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.

    Vediamo come richiederlo.

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: [email protected]

    È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda

  • Agricoltura

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il Decreto 8 agosto del MIMIT, già anticipato sulla sua pagina istituzionale la scorsa settimana, con le regole per chi produce e vende prodotti di salumeria.

    Le novità sono in vigore dal 24 agosto e riguardano salumi di largo consumo abrogando e sostituendo la precedente disciplina aggiornata nel 2016.

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Tra gli altri prodotti il decreto ridisegna la denominazione di:

    • prosciutto cotto: la denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita). Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD). Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.
    • prosciutto crudo stagionato: ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
      Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
      Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.
    • salame: definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
      Vietato l’uso di carni separate meccanicamente. Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Prodotti salumeria: i controlli nella produzione

    Relativamente ai controlli il Capo VII del decreto  con gli articoli 46 e 47 evidenzia rispettivamente che:

    • le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che e' parte integrante del decreto.
    • l'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    L'allegato A evidenzia che i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.
    Con riferimento alle caratteristiche e modalita' di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalita' riportate di seguito per ciascun prodotto.

    I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.