• Agricoltura

    Decreto florovivaismo: nuove regole per imprese e garden center

    Nella seduta del 14 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che riordina in modo organico il settore florovivaistico, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. 

    Il provvedimento, approvato in via preliminare il 30 aprile 2026 e assistito dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata l'11 giugno 2026 (atto del Governo n. 406 – schema in versione preliminare), completa così l'iter.

    Il testo definitivo tiene conto dell'intesa in Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, che hanno introdotto modifiche rispetto alla versione preliminare.

    Il decreto dovrà ora essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Strutturato in 5 Capi e 19 articoli, il provvedimento supera la frammentazione normativa che ha finora caratterizzato un comparto strategico dell'agricoltura italiana, definendo per la prima volta l'attività agricola florovivaistica e i suoi risvolti fiscali, tipizzando il contratto di coltivazione e introducendo strumenti stabili di programmazione, formazione, logistica e governance di filiera.

    Di seguito le principali novità, con l'avvertenza che i contenuti di dettaglio andranno confrontati con il testo definitivo una volta pubblicato.

    Le principali novità del decreto florovivaismo

    Attività agricola florovivaistica e attività connesse

    L'articolo 1 definisce l'attività agricola florovivaistica come quella esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, diretta alla produzione dei vegetali in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili.

    L'attività comprende floricoltura, produzione di organi di propagazione gamica e agamica, vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, olivicolo, forestale e orticolo. 

    Sono considerate connesse, se svolte nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora, nonché le operazioni colturali per la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati.

    Centri per il giardinaggio: la qualifica di imprenditore agricolo

    L'articolo 3 introduce una definizione normativa unitaria dei centri per il giardinaggio (cd. garden center) e disciplina, con rilievo fiscale diretto, il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo. Gli imprenditori agricoli florovivaistici e le cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio, conservano la qualifica agricola a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi sia svolta con le modalità e nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

    Resta fermo, in tal caso, il principio secondo cui il regime fiscale agricolo — ivi compresi il regime speciale IVA, il reddito agrario e il reddito dominicale — è subordinato alla prevalenza dell'attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione. Non sono invece considerati imprenditori agricoli i titolari di centri dediti principalmente alla commercializzazione di prodotti ornamentali e di oggettistica non connessi all'attività agricola. Un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, individuerà le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi ammessi senza perdita della qualifica agricola.

    Il contratto di coltivazione tipizzato e gli accordi quadro

    L'articolo 7 tipizza il contratto di coltivazione, già diffuso nella prassi, quale contratto con cui l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, i prodotti vegetali secondo le indicazioni del committente e, a ciclo compiuto, a venderli al committente stesso. Sul piano della contrattualistica pubblica, la particolare natura di tali contratti rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36): le stazioni appaltanti possono quindi concludere accordi quadro di durata non superiore a sette anni, in luogo dei quattro anni ordinari, con vantaggi in termini di programmazione produttiva e certezza della vendita.

    Formazione, figure professionali e governance di filiera

    Il decreto affida a un successivo decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza, la definizione e l'armonizzazione delle figure professionali del settore, con aggiornamento della figura del manutentore del verde di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Sono valorizzati gli ITS Academy dell'area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e i percorsi universitari, entro le risorse disponibili a legislazione vigente.

    Sul piano organizzativo, viene istituito presso il MASAF il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, articolato in due sezioni (floricola e vivaistica) e con partecipazione a titolo gratuito, cui è affidata la redazione del Piano nazionale del settore, di durata quinquennale. A decorrere dal 1° gennaio 2027 ISMEA gestirà un sistema annuale di rilevazione statistica su specie coltivate, quantità prodotte e prezzi medi.

    Interventi economici e vivaismo forestale

    Il Capo II prevede la razionalizzazione della logistica tramite individuazione di mercati all'ingrosso da destinare a piattaforme logistiche, un Piano nazionale di riconversione delle strutture serricole e la facoltà per le regioni di introdurre criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale della PAC, senza incremento delle dotazioni.

    Il Capo IV disciplina il contributo del settore privato alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati e prevede, all'articolo 17, la concessione o l'affitto agevolato di terreni comunali agli operatori della filiera vivaistica: gratuità fino a un ettaro, condizioni agevolate per superfici superiori, durata da cinque a dieci anni rinnovabile. Su questo articolo, così come sulle definizioni di filiera dell'articolo 2, la Conferenza unificata aveva proposto riformulazioni: i contenuti definitivi vanno verificati sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Il quadro dei provvedimenti attuativi

    Articolo Provvedimento attuativo Termine
    Art. 3 DM MASAF-MEF su categorie di beni e servizi dei garden center 60 giorni
    Art. 4 DM interministeriale, previa intesa, su figure professionali 120 giorni
    Art. 8 Decreto direttoriale su mercati all'ingrosso e piattaforme logistiche 120 giorni
    Art. 12 DM MASAF-MASE, previa intesa, di adozione del Piano nazionale 6 mesi
    Art. 9 Decreto direttoriale sul Piano di riconversione delle strutture 180 giorni dall'adozione del Piano
    Art. 13 Decreto direttoriale MASAF su elenco specie oggetto di rilevazione ISMEA

    Clausola di invarianza finanziaria

    L'articolo 19 stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

    L'articolo 18 fa salve le discipline di attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione, organismi nocivi e prodotti sementieri, nonché le previsioni della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di canapa.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Generazione Terra 2026: arrivate 256 domande

    Chiuso il portale per le domande di Generazione Terra ISMEA comunica che sono pervenute 256 domande dai giovani agricoltori per oltre 115 milioni di euro

    Si conferma il forte l'interesse dei giovani per Generazione Terra, la misura promossa nell'ambito delle iniziative del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per favorire l'insediamento di nuovi imprenditori agricoli e sostenere l'ampliamento della base fondiaria delle aziende condotte da giovani.
    Alla chiusura dello sportello telematico, avvenuta il 19 giugno scorso, sono state presentate 256 domande, per un valore complessivo di richieste di finanziamento pari a oltre 115 milioni di euro, rispetto agli 80 milioni disponibili della scorsa edizione.
    La parte più consistente delle richieste, pari a 96,4 milioni di euro, riguarda la formula del patto di riservato dominio, che consente al giovane agricoltore di entrare subito nella disponibilità del terreno, corrispondendo il prezzo in rate periodiche, con il trasferimento definitivo della proprietà al completamento del pagamento. Ammontano invece a 18,6 milioni di euro le richieste di finanziamento tramite mutuo ipotecario.

    Ricordiamo le regole di Generazione Terra che si ripete di anno in anno.

    Generazione Terra 2026: che cos’è?

    La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:

    (i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola 

    o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.

    Generazione Terra 2026: i beneficiari

    La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a 

    • Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
      previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
      cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:
      • 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
      • 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.

    Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
    Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:

    • 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
    • 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.

    Generazione Terra 2026: sportello chiuso al 19 giugno

    La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) è stata possibile dal giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.  

    Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico è rimasto aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. 

    La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2026

    Con la Circolare INPS n. 70 del 26 giugno 2026, l’Istituto ha reso note le disposizioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF) per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e dell’art. 7 della legge 233/1990.

    Contributi 2026 piccoli coloni e compartecipanti familiari – Aliquote e agevolazioni

    Le aliquote contributive  includono le componenti previdenziali, assistenziali e assicurative, nonché le agevolazioni per territori svantaggiati. Il versamento è previsto in quattro rate, con prima scadenza fissata al 16 luglio 2026

    L’aliquota per il FPLD  aumenta  al 30,19%, così suddivisa:

    • 21,55% a carico del concedente
    • 8,84% a carico del concessionario

    Agevolazioni e riduzioni

    Per i concedenti restano in vigore i seguenti esoneri:

    • Assegni familiari: -0,43%
    • Tutela maternità: -0,03%
    • Disoccupazione: -0,34% + ulteriore -1,00%

    Contributi INAIL

    A seguito del decreto 92 2025 il contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro è modificato a  una unica “voce contributiva”  pari al 8,5%.

    Contributi 2026 Agevolazioni per zone tariffarie

    Di seguito le aliquote di riduzione per le zone  montane e svantaggiate, riconfermate:

    Territorio Agevolazione Contributo dovuto
    Non svantaggiati 100%
    Montani 75% 25%
    Svantaggiati 68% 32%

    scarica la tabella aliquote contributive 2026

    tabelle aliquote piccolo coloni e compartecipanti familiari

    Scadenze e modalità di pagamento

    Come ricordato anche nel messaggio del 20 giugno 2025 le quattro rate dovranno essere versate entro:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    L'istituto ha comunicato anche che dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione sia  per i lavoratori autonomi agricoli  che per piccoli coloni e compartecipanti non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. 

    Tutti i contribuenti  devono  fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    1. SPID (livello ≥ 2)
    2. CIE 3.0
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    La nuova procedura online dal 2025

    Con il messaggio 3930 del 24 dicembre INPS ha   comunicato che è stata rilasciata la nuova piattaforma online per la gestione degli adempimenti dichiarativi .

    I soggetti  preposti  ammessi all’accesso alla nuova applicazione sono i seguenti: 

    1. “Concedente”, “
    2. Concessionario” e
    3.  “Soggetti delegati”.

    La nuova procedura è raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare”, sempre previa  autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS).

    In merito alle deleghe si specifica che gli utenti profilati come “Cittadino” (il “Concedente” o, in sua vece, il “Concessionario”) e gli intermediari che hanno una delega attiva  possono procedere direttamente all’inserimento di una nuova denuncia.

    Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa utilizzando l’apposito servizio presente nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura”.

    Per denunciare un nuovo rapporto di lavoro da parte degli intermediari, deve essere utilizzata preliminarmente la funzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”, operando con le seguenti modalità:

    – nella pagina iniziale della nuova procedura selezionare l’opzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”;

    – inserire il codice fiscale del concessionario e del concedente, il comune in cui si svolge il rapporto di lavoro e la data di decorrenza del rapporto stesso.

    Il sistema, effettuata una verifica nei propri archivi, validerà i dati trasmessi e permetterà ai soggetti interessati di inserire la relativa delega.

  • Agricoltura

    Contributi volontari agricoltura 2026: importi e istruzioni INPS

    La Circolare INPS n. 69 del 22 giugno 2026, illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari nel settore agricolo per l'anno 2026. 

    Le regole si articolano in funzione della tipologia di lavoratore e della gestione previdenziale di appartenenza del prosecutore volontario.

    Di seguito una guida operativa ai punti salienti, con le tabelle aggiornate.

    Lavoratori agricoli dipendenti: aliquota IVS 2026

    Per i lavoratori agricoli dipendenti — sia a tempo determinato che indeterminato — autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 ovvero successivamente, l'aliquota da applicare è quella stabilita per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) con decorrenza 1° gennaio 2026, pari al 30,50%, così suddivisa:

    • Quota pensione: 30,39%
    • Aliquota base: 0,11%

    I coefficienti di riparto sono identici per entrambe le categorie di autorizzati (cfr. Circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026):

    Tipo autorizzazione Aliquota base Coeff. riparto Quota pensione Coeff. riparto Totale IVS
    Entro il 30/12/1995 0,11% 0,003607 30,39% 0,996393 30,50%
    Dal 31/12/1995 0,11% 0,003607 30,39% 0,996393 30,50%

    Nota operativa: Rispetto al 2025 (aliquota totale al 30,30%), si registra un incremento di 0,20 punti percentuali, interamente ascrivibile alla quota pensione che passa dal 30,19% al 30,39%.

    Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali 2026

    Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (IAP), i contributi volontari sono determinati per classi di reddito settimanale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 233/1990, con decorrenza 1° gennaio 2026.

    Il contributo settimanale è calcolato sommando:

    • la quota pensione (22% del reddito medio imponibile),
    • l'addizionale L. n. 233/1990 (2% del reddito medio imponibile),
    • l'addizionale L. n. 160/1975 (€ 0,80 × 3 = € 2,40 fissi).

    Importi minimi settimanali garantiti (art. 10, comma 2, L. n. 233/1990):

    € 68,21 settimanali per autorizzazioni accordate entro il 31 dicembre 1995

    € 80,77 settimanali per autorizzazioni accordate dopo il 31 dicembre 1995

    Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP – Decorrenza 1° gennaio 2026

    Classe Fascia di reddito settimanale Reddito medio imponibile Quota pensione 22% RM Addiz. L. 233/1990 2% RM Addiz. L. 160/1975 (€ 0,80 × 3) Contributo totale
    Fino a € 273,78 € 273,78 € 60,24 € 5,48 € 2,40 € 68,12 (a)
    Da € 273,79 a € 365,04 € 319,41 € 70,28 € 6,39 € 2,40 € 79,07 (a)
    Da € 365,05 a € 456,30 € 410,67 € 90,35 € 8,22 € 2,40 € 100,97
    Oltre € 456,30 € 501,93 € 110,43 € 10,04 € 2,40 € 122,87

    (a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a: € 68,21 se l'autorizzazione è stata accordata entro il 31/12/1995; € 80,77 se accordata dal 1°/01/1996.

    Attenzione: Per le classi 1ª e 2ª, verificare sempre il superamento della soglia minima garantita prima di liquidare il contributo effettivo.

    scarica le tabelle contributive 2026

    Scarica le tabelle contributi volontari in agricoltura

    Contributi integrativi volontari ex art. 4 D.P.R. n. 1432/1971

    Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

    In forza dell'art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate annue e corrisponde al contributo obbligatorio in vigore per l'anno di riferimento.

    Per il 2026 l'importo è quindi calcolato sull'imponibile contributivo (retribuzioni effettivamente percepite) applicando l'aliquota IVS del FPLD pari al 30,50%.

    Si ricorda che dall'entrata in vigore dell'art. 01, comma 4, del D.L. n. 2/2006 (conv. L. n. 81/2006) non trovano più applicazione le retribuzioni medie convenzionali ex art. 28 D.P.R. n. 488/1968 per questa categoria (cfr. Circolare INPS n. 57 del 14 aprile 2006).

     Piccoli coloni e compartecipanti familiari

    Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari , continuano invece ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali, in virtù dell'interpretazione autentica fornita dalla legge n. 296/2006.

    I salari medi convenzionali per il 2026 sono stati fissati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026

    Le aliquote applicabili sono quelle dei lavoratori dipendenti per il 2026 (30,50% totale IVS, come al paragrafo 1).

     I valori retributivi di riferimento per province sono riportati nella tabella dell'Allegato n. 1 alla circolare.

    Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

    Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 184/1997, si applicano due regimi distinti a seconda della data di autorizzazione.

    1- Autorizzati prima del 12 luglio 1997

    Per i contribuenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997, gli importi sono aggiornati all'indice del costo della vita sulla base della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originariamente assegnata. Le tabelle dettagliate sono riportate nell'Allegato n. 2 alla circolare.

    2- Autorizzati dal 12 luglio 1997

    Per le domande accolte con decorrenza 2026, il contributo volontario settimanale è la somma di due componenti:

    Contributo integrativo, dato da:

    • Importo fisso a carico del concedente in regime obbligatorio: € 23,29
    • Quota IVS sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente la domanda: aliquota 9,34% (8,84% operai agricoli + 0,50% ex art. 3 L. n. 297/1982)

    Contributo base:

    • Quota IVS sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente la domanda: aliquota 0,11%

    Coloni e mezzadri reinseriti AGO – coefficienti di ripartizione (18ª Classe)

    Componente Coefficiente
    Base IVS 0,005817
    Quota pensione 0,994183
    Totale 1,000000

    Coloni e mezzadri AGO – contributo volontario (autorizzati dal 12/07/1997)

    Componente Aliquota / importo Base di calcolo
    Importo fisso a carico del concedente (regime obbligatorio) € 23,29 Importo fisso
    Contributo integrativo – quota IVS operai agricoli 8,84% Media retribuzioni anno precedente la domanda
    Maggiorazione art. 3, L. n. 297/1982 0,50%
    Aliquota integrativa totale 9,34% Media retribuzioni anno precedente la domanda
    Contributo base – quota IVS 0,11% Media retribuzioni anno precedente la domanda
  • Agricoltura

    Fermo Pesca 2025: scadenza domande prorogata al 30 luglio 2026

    Il Decreto interministeriale n. 1603  del 19 maggio 2026  ha definito le regole per l' indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prevista come di consueto dalla legge di bilancio .

    Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 21 maggio le una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca (servizi.lavoro .gov), non essendo ammesse altre modalità di presentazione. 

    La scadenza era fissata al 30 giugno 2026   ma  il Ministero del Lavoro ha comunicato ieri la proroga di ulteriori 30 giorni  slitta  quindi al 30 luglio 2026, ore 23:59.

    Ricordiamo di seguito le istruzioni.

    Quando spetta l’indennità per fermo pesca

    L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2025. 

    Fermo obbligatorio

    I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:

    • Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
    • Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
    • Pesca dei molluschi bivalvi.
    • Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.

    Fermo non obbligatorio

    L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:

    • Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
    • Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
    • Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
    • Misure nazionali o UE per specie specifiche.
    • Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.

    A chi spetta (e a chi no ) l’indennità

    Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:

    • I dipendenti delle imprese del settore;
    • I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.

    Non hanno invece diritto all’indennità:

    • Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
    • I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
    • I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

    Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”

    Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile  dal portale Cliclavoro con autenticazione tramite SPID o CIE o CNS.

    Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:

    1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:

    • Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
    • Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
    • Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
    • La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.

    2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.

    Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” –  dal momento dell’apertura dello stesso.

    Scarica il Manuale Utente e il modello di domanda

    Scarica qui il manuale utente ufficiale del Ministero  per l'invio delle domande

    Qui il fac simile del modello di domanda 

  • Agricoltura

    Pesca a strascico 2026: nuove graduatorie contributi FEAMPA GSA 19

    Con i decreti direttoriali n. 155928 e n. 155931  del  1°  aprile  2026,  relativi al decreto direttoriale n. 319453 del  17  luglio  2024  dell Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)  , recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione  degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca, sono  state  approvate  le  sub  graduatorie   relative alla GSA 19 ,  con il sistema di pesca strascico per  lunghezza  compresa tra 18-24 e 24-40. 

    Si ricorda che  la zona GSA 19 corrisponde alle acque del Mar Ionio Occidentale, che comprendono i compartimenti marittimi lungo le coste della Puglia ionica e della Calabria ionica.

    A marzo scorso il Ministero aveva approvato due decreti direttoriali con  le sub-graduatorie relative alla GSA 16 (Stretto di Sicilia) per il sistema di pesca a strascico a marzo 2026.

    I provvedimenti rientrano nell’attuazione del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 e riguardano l’erogazione di contributi destinati alle imprese di pesca che scelgono l’arresto definitivo dell’attività, mediante disarmo delle unità navali.

     Si ricorda che l’obiettivo degli interventi è ridurre la capacità di pesca nei segmenti di flotta individuati come non in equilibrio con le risorse disponibili, nel rispetto delle politiche europee di gestione sostenibile degli stock ittici. I contributi sono concessi nell’ambito della Priorità 1 – Obiettivo specifico 1.3 del FEAMPA, dedicato al riequilibrio tra capacità di pesca e possibilità di cattura. 

    Le norme in materia di pesca a strascico

    I decreti di approvazione delle graduatorie si collocano nel quadro della normativa europea e nazionale che disciplina la gestione della flotta peschereccia e l’utilizzo dei fondi strutturali destinati alla pesca.

    Il riferimento principale è il Regolamento (UE) 2021/1139, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). In particolare, l’articolo 20 del regolamento consente agli Stati membri di concedere sostegni finanziari per l’arresto definitivo delle attività di pesca, finalizzati alla riduzione della capacità della flotta quando si registrano squilibri tra capacità e possibilità di pesca. 

    Il programma operativo italiano FEAMPA 2021-2027, adottato con decisione della Commissione europea nel novembre 2022, individua le modalità di attuazione delle misure di sostegno e le relative procedure di selezione delle operazioni. 

    In attuazione di tali disposizioni, il decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 ha definito:

    • le risorse finanziarie disponibili;
    • i criteri di ammissibilità e selezione delle domande;
    • le modalità di istruttoria e di formazione delle graduatorie.

    Lo stesso decreto stabilisce che le graduatorie siano articolate in sub-graduatorie per area di pesca (GSA), classe di lunghezza delle imbarcazioni e sistema di pesca, sulla base del piano di demolizione della flotta.

    Condizioni per l’erogazione del contributo

    L’erogazione del sostegno economico è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 10 del decreto direttoriale 319453/2024, che disciplina gli adempimenti a carico dei beneficiari. 

    In particolare:

    • l’impresa deve procedere all’arresto definitivo dell’attività di pesca;
    • deve essere rispettata la normativa comunitaria e nazionale sulla capacità della flotta;
    • devono essere superati positivamente i controlli di primo livello effettuati dall’amministrazione competente.

    Solo dopo tali verifiche potrà essere disposto il pagamento del contributo FEAMPA.

    Possibilità di ricorso

    I decreti prevedono inoltre la possibilità di tutela giurisdizionale per i soggetti interessati. In particolare:

    • è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
    • in alternativa, è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni.

  • Agricoltura

    IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista

    Il Pronto Ordini del 13 maggio pubblicato sul sito del CNDCEC affronta il tema della incompatilità tra la professione da Cammercialista e l'imprenditore agricolo.

    Vediamo l'orientamento per la professione.

    IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista

    Si chiadeva di chiarire la compatibilità tra l’esercizio della professione e la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), con particolare riferimento alla partecipazione all’assunzione di cariche in una società agricola di capitali e alla rilevanza della separazione tra attività professionale e attività agricola ai fini dell’esclusione di profili di incompatibilità.
    Con riguardo al primo quesito, concernente la compatibilità tra l’esercizio della professione di Commercialista e il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in presenza di partecipazione e assunzione di cariche in una società agricola di capitali nella quale l’attività operativa sia svolta da dipendenti, si osserva che l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 prevede l’incompatibilità con l’esercizio di attività d’impresa, anche se non prevalente né abituale.

    Le Note interpretative del CNDCEC chiariscono che l’attività agricola rientra a pieno titolo tra le attività d’impresa rilevanti ai fini dell’incompatibilità e che la stessa è compatibile solo ove assuma carattere meramente patrimoniale o conservativo; diversamente, laddove la stessa integri esercizio effettivo di impresa, si configura una causa di incompatibilità.
    La qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone, per definizione normativa, lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività agricola e un apporto personale significativo in termini di tempo e reddito, elementi che denotano un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale.
    L’incompatibilità consegue sempre all’effettivo esercizio di un’attività o professione e non alla mera qualità o qualifica assunta; di conseguenza, nel caso in esame il professionista dovrebbe dimostrare che alla qualifica di IAP non consegue anche l’effettivo esercizio dell’attività.
    La qualifica di IAP, tuttavia, consegue al riconoscimento in capo al soggetto di determinati requisiti che, da una parte, escludono l’esercizio per finalità di mera conservazione o godimento del fondo agricolo e, dall’altra, presuppongono lo svolgimento effettivo dell’attività agricola e la sua prevalenza rispetto a qualsiasi altra attività (il soggetto qualificato IAP dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro – i requisiti sono ridotti al 25% nelle aree svantaggiate).
    La dimostrazione della mancanza di esercizio effettivo dell’attività risulta, pertanto, difficile anche in presenza di esercizio dell’attività svolta attraverso lo schermo societario dovendosi dimostrare che il soggetto qualificato IAP, in presenza dei citati requisiti di tempo e reddito, non abbia un interesse economico prevalente e non gestisca l’attività con tutti o ampi poteri.
    Con riferimento al secondo quesito, relativo alla rilevanza della separazione soggettiva, organizzativa e fiscale tra attività professionale e attività agricola svolta in forma societaria, si osserva che, secondo l’impostazione delle Note interpretative, la verifica della compatibilità deve essere effettuata avendo riguardo all’attività concretamente esercitata e non alla mera configurazione formale dei rapporti.

    In tale prospettiva, la separazione tra le due attività costituisce certamente un elemento rilevante sotto il profilo
    organizzativo, ma non è di per sé sufficiente a escludere l’incompatibilità qualora, in concreto, il professionista eserciti un’attività d’impresa. In particolare, nel caso di specie, la presenza della qualifica di IAP rende tale separazione potenzialmente non idonea a superare il profilo di incompatibilità, in quanto l’attività agricola mantiene comunque carattere imprenditoriale diretto e qualificato.
    Con riferimento, infine, al terzo quesito, posto in via subordinata, si ritiene che l’attività agricola possa risultare compatibile con l’esercizio della professione laddove non sia svolta in forma professionale e non assuma carattere prevalente o imprenditoriale in senso proprio. 

    In particolare, le Note interpretative ammettono la compatibilità nei casi in cui l’attività agricola sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo, ovvero sia esercitata senza i requisiti tipici dell’imprenditore agricolo professionale.
    In tale prospettiva, può ritenersi compatibile l’esercizio dell’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo non professionale o, nei limiti sopra indicati, come coltivatore diretto, purché l’attività non assuma dimensioni tali da configurare esercizio di impresa. 

    Analogamente, la partecipazione a una società semplice agricola può ritenersi compatibile ove non si traduca in un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale e sia mantenuta una posizione analoga a quella del socio non gestore, fermo restando che ogni valutazione deve essere effettuata in concreto alla luce dei criteri della prevalenza sostanziale dell’attività e dell’assenza di un interesse economico dominante o di un’influenza gestionale rilevante.
    Concluedendo si ritiene pertanto che la fattispecie rappresentata, in presenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, sia potenzialmente idonea a configurare una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, non superabile mediante il ricorso allo schema societario né mediante la separazione formale delle attività, restando invece compatibili le ipotesi in cui l’attività agricola sia svolta in forme non professionali e prive dei requisiti tipici dell’impresa agricola in senso proprio. 

    Resta ferma la competenza degli Ordini territoriali nella valutazione delle singole fattispecie concrete.