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Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio
Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sugli sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:
- sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021 per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020
- e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021).
Con il messaggio n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile, che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura. il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022.
Viene anche specificato che qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione, la domanda dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.
Inoltre se alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo una volta estinta anticipatamente la rateazione principale .
In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].
Le altre indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :
- Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio ( 5 MAGGIO 2022) alla Struttura territoriale Inps a mezzo PEC con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. ( nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (Cpdice fiscale del soggetto deceduto) con gli allegati indicati nel messaggio.
- Per datori di lavoro agricolo che accedono anche all’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , in attesa delle presentazione o definizione delle istanze prevista dal 4 aprile al 4 maggio 2022 è differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento del primo trimestre 2021
- è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021)
- In entrambi i casi sopracitati il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero , mediante rateazione entro il 27 aprile 2022 e saranno dovuti i soli interessi di dilazione sulla rateazione richiesta
- Per l'esposizione nel flusso Uniemens del recupero dell’esonero spettante per novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
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Revisione macchine agricole: nuove scadenze
Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge n. 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale, prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla base delle date di immatricolazione.
. In particolare l' art.11 comma 5-ter "al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali" sposta i termini di revisione per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.
Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5° anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole piu datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue:
DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE entro il 31.12.1983 31.12.2022 dal 01.01.1984 al 31.12.1996 31.12.2023 dal 01.01.1997 al 31.12.2019 31.12.2024 Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell'art.articolo 111 del D. Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari:
- trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza
Revisione macchine agricole esito e sanzioni
Il decreto mit 20.5.2015 prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111." Si tratta in particolare :
- della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
- sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica,
Inoltre è previsto che "Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta effi cienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti."