• Agricoltura

    Nuovo decreto flussi: ok ad altri 40 mila ingressi stagionali

    Il Consiglio dei Ministri   aveva approvato giovedì 6 luglio 2023,   ha approvato due  DPCM,  in esame preliminare per  l' incremento le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro per un totale di oltre 450 mila nuovi ingressi  da qui al 2025, con  estensione delle  categorie professionali e i settori produttivi coinvolti. 

    Il 14 agosto è stato pubblicato , dopo il parere positivo della conferenza Stato regioni e la firma del 19 luglio 2023, il primo decreto che integra le quote previste dal precedente decreto flussi 2022 (circa 82mila(  con nuovi 40 mila ingressi. QUI IL TESTO

     Di seguito maggiori dettagli e la bozza del DPCM di programmazione triennale.

    Decreto flussi integrativo  2023 

    Come detto il Consiglio dei Ministri ha approvato un  decreto flussi integrativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l’anno 2022, avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate.

    Nel decreto integrativo si prevede una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori 

    • agricoltura e 
    • settore  turistico-alberghiero,

     a valere sulle domande già presentate nel click-day di marzo 2023. Si presume saranno quindi ripescate domande già presentate e respinte o ancora in stand by.

    Decreto flussi programmazione 2023-2025: tecnici, badanti  e agricoltura

    Con un unico atto con valore triennale (Qui il testo provvisorio) vengono definiti 

    • i criteri dei flussi
    • la programmazione delle quote massime d’ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023-2025,.

    In questo modo si pone fine fine all’uso dei provvedimenti transitori.

    Inoltre,  viste le ultime ’analisi dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali, si introduce la logica incrementale delle quote  per ridurre progressivamente il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d’inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.

    Per il triennio 2023 – 2025 il Governo prevede complessivamente 452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità, come riportato nella tabella che segue.

    PROVVEDIMENTO

    INGRESSI PROGRAMMATI

    FABBISOGNO RILEVATO

    Decreto
     2023-2025

    2023 – 136.000
     2024 – 151.000
     2025 – 165.000

    2023 – 274.800
     2024 – 277.600
     2025 – 280.600

    Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria quindi operatori sociosanitari

    1. colf 
    2. badanti

     Inoltre, si è rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che vengono aggiunti.

    Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori 

    • dell'autotrasporto merci per conto terzi,
    •  dell'edilizia,
    • settore  turistico-alberghiero, 
    • della meccanica, 
    • delle telecomunicazioni, 
    • dell'alimentare, 
    • della cantieristica navale; 

    Invece per il lavoro subordinato  stagionale sono previsti ingressi per  i settori 

    1. agricolo e 
    2. turistico-alberghiero.

    In questo ambito sono riservate specifiche quote per i lavoratori provenienti da Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.

    La bozza del decreto approvato dal CDM è stata inviata alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Provincie autonome per l'approvazione. 

  • Agricoltura

    Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale

    Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.

    Viene in particolare previsto.

    Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura

    Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.

    Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico

    Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

    Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali

    Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

    Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole

    Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

  • Agricoltura

    Reddito imprenditore agricolo: come si determina e come si dichiara

    Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi. I redditi dei terreni si dividono tra:

    • il reddito dominicale: si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir
    • il reddito agrario che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.

    Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale):

    • svolge direttamente l’attività agricola: gli spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario,
    • non svolge l’attività agricola perché è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

    I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi che devono essere presentati da:

    • chi è proprietario o possiede con enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
    • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. Il reddito agrario in questo caso è dichiarato dall’affittuario dalla data di efficacia del contratto di affitto.
    • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.

    Si precisa che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà in caso di usufrutto o altro diritto reale.

    Come si calcola il reddito dei terreni

    Il reddito dei terreni ha come base il reddito dominicale e agrario risultante dal catasto, rivalutato da appositi coefficienti.:

    • Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento,
    • il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
    • I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

    L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola-

    Per gli anni  dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

    Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

    La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori, in presenza delle seguenti condizioni:

    • età inferiore di 40 anni
    • qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti o IAP). La qualifica di coltivatore diretto o IAP può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.

    Attenzione: Per non avere la rivalutazione del reddito dominicale il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di IAP dell’affittuario, altrimenti perde il diritto del beneficio stesso.

  • Agricoltura

    Chi è l’imprenditore agricolo?

    Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile è “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

    • coltivazione del fondo
    • selvicoltura
    • allevamento di animali e attività connesse.

    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

  • Agricoltura

    Aziende agricole: contributi 2023 per piccoli coloni e compartecipanti

    Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.

    Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:

    •  17 luglio 2023 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di domenica),
    • 18 settembre 2023, 
    • 16 novembre 2023 e 
    •  16 gennaio 2024.

    Il concedente  può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino,  la lettera con i dettagli  e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

    Aziende agricole: aliquote  e riduzioni contributive 2023

    L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) :

    Totale dovuto 29,79% di cui

    •  20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%)  a carico del concedente
    • 8,84% a carico del cessionario 

    Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono  i seguenti:

    • Assegni familiari: 0,43%
    • Tutela maternità: 0,03%
    • Disoccupazione: 0,34%

    Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005   in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, e la  riduzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :

    • Aliquota disoccupazione: 2,75%
    • Esonero  1,00%

    Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:

    • Comuni montani riduzione del 75%
    • Comuni  svantaggiati riduzione del 68%.

     Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti

    I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:

    • Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,125%
    • Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

    Va applicata la riduzione prevista dal decreto  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  per il 2023  nella misura pari al 15,77%  alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.

    QUI LA  TABELLA RIEPILOGATIVA

     La circolare ricorda infine che   la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale determinato annualmente dal  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 . Qui il testo 

  • Agricoltura

    Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%

    Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.

    Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.

    L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.

    Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere  stato incaricato della stipula di  «un  atto di costituzione di  diritto  di superficie  a termine e conseguenti  servitù» definitivo, facendo seguito ad  un contratto  preliminare  tra  le  medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in  relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad  esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili  agevolazioni,  ai fini  dell'imposta di  registro si applica l'aliquota ordinaria del 9  per cento, in luogo di quella del 15 per  cento, prevista nel caso in  cui il trasferimento abbia ad  oggetto  terreni  agricoli e  relative pertinenze a  favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale,  secondo  quanto previsto  dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

    Al  riguardo, l'Istante  rileva  che,  alla luce  della  citata  sentenza, la  costituzione  di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà  (a  seguito  della  rinuncia  ad  esercitare  il  suo  pieno  potere  di  disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale  fine ultimo quello di  mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice  civile. 

    In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.

    A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto». 

    Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:

    • ­ «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; ­ imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; ­ imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00» 

    Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche  in caso di costituzione di  un diritto di  superficie su  terreni agricoli non agevolabili in  base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai  fini  dell'imposta  di registro, resi con la  citata  circolare  n. 18/E  del  2013.  

    Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte  ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna. 

    Per  quanto  concerne la  base imponibile, si  rileva che ai  sensi  dell'articolo  43,  lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi  di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto. 

    Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato  dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma  1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per  valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2). 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio

    Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023   nella circolare 59 2023  gli importi e le istruzioni per i versamenti dei  contributi  IVS dovuti dai

    •  coltivatori diretti, 
    • coloni, mezzadri 
    • e imprenditori agricoli professionali IAP

    definiti  applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.

    Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023

    Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a €  61,98

    Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono  pari alla misura del 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

    Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

    I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi

    La contribuzione di maternità per  l’anno 2023  resta fissata nella misura di € 7,49 . 

    Confermata anche la  contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:

    • € 768,50 (per le zone normali);
    • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

    Il decreto del 20 settembre 2022  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17%  , che  sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

    Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

    ATTENZIONE  Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:

    •   17 luglio 2023
    •  18 settembre 2023, 
    • 16 novembre 2023 e
    •  16 gennaio 2024.

     Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40

    L’Istituto  annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.