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Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo
E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).
La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate da un tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato
La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Vediamo di seguito i dettagli sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .
Tirocinio laurea in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto
- area agraria;
- area zootecnica;
- area alimentare;
- area forestale.
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02 (tecniche agrarie, alimentari e forestali) sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e verranno ulteriormente specificate nei regolamenti didattici definiti da decreti rettorali di ciascun ateneo e si applicheranno dall'anno accademico successivo .
In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti
- “Fondamenti di produzioni vegetali”
- “Fondamenti di produzioni animali”
- “Fondamenti di tecnologia alimentare”
- “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”
Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa
Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».
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Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti
Facendo seguito alla circolare n. 69 2023 , sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 72 del 1 agosto 2023 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
dettagliate nella tabella allegata QUI,
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 61,98 .
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Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale
Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.
Viene in particolare previsto.
Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura
Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.
Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico
Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.
Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali
Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.
Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole
Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.
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Contributi volontari agricoltura 2023: le istruzioni
Con la Circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2023.
Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che i lavoratori interessati sono.
- lavoratori agricoli dipendenti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Aliquote lavoratori dipendenti agricoltura
Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono determinate come segue:
Autorizzati entro il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
0,003679
Quota Pensione
29,79%
0,996321
Totale IVS
29,90%
1,000000
Autorizzati dal
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
0,11%
0,003679
29,59%
0,996321
29,90%
1,000000
Contributi volontari lavoro autonomo agricoltura
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale, come segue:
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
22,00% RM
Addizionale
legge n. 233/90
2,00% RM
Addizionale
legge n. 160/75
(€ 0,69 x 3)
Contributo
Totale
1°
Fino a
€ 254,16
€ 235,11
€ 55,92
€ 5,09
€ 2,25
€63,26 *
2°
Oltre
€ 235,11
Fino a
€ 313,48
€ 296,52
€ 65,24
€ 5,94
€ 2,25
€ 73,43 *
3°
Oltre
€ 313,48
Fino a
€ 391,85
€ 381,24
€ 83,88
€ 7,63
€ 2,25
€93,76
4°
Oltre € 391,85
€ 465,96
€ 102,52
€ 9,32
€ 2,25
€104,09
*L'istituto ricorda che la contribuzione minima è fissata a
- € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi volontari OTI
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente, pari a 29,70%.
PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le aliquote contributive riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.
Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2023)
Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).
La circolare precisa in questo caso che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ).
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Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese
Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:
- consumatore finale,
- ristoranti, mense e collettività simili.
Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute.
La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:
- una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta,
- una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta.
In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.
Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese
La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti:
- a) la denominazione di vendita
- b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
- c) l’informazione sulla categoria di olio
- d) la quantità netta
- e) il termine minimo di conservazione
- g) le condizioni particolari di conservazione
- h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
- i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale
- m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11)
- n) la sede dello stabilimento di confezionamento
- o) l’etichettatura ambientale.
In merito all'olio destinato al consumatore finale:
- l’«olio extra vergine di oliva»,
- l’«olio di oliva vergine»,
- l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
- l’«olio di sansa di oliva»
essi devono essere presentati al consumatore finale:
- in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri,
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione
- e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.
Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.
In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:
- per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
- non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
- per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
- qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».
Riepilogando:
- per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
- per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente
- di capacità massima 5 litri
- forniti di tappo antirabbocco
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.
Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.