• Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

    Con la circolare INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 l’Istituto fornisce istruzioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025, tenendo conto della disciplina speciale introdotta  a regime nel 2025 per fronteggiare le emergenze climatiche.

    Il punto chiave è l’equiparazione al lavoro – ai fini del calolo della  indennità di disoccupazione agricola – dei periodi di CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) fruiti nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, ma solo quando l’evento comporta la sospensione dell’attività per l’intera giornata. 

    L’indicazione è particolarmente rilevante  perché incide sia sul requisito contributivo di accesso sia sulle giornate indennizzabili e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare nel calcolo, con effetti diretti sugli importi liquidati e sulle verifiche preliminari da svolgere in istruttoria.

    Quadro normativo (con cosa cambia e per chi)

    La  novità discende dall’art. 10-bis, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2025, n. 113 e dalla disciplina sulla CISOA prevista dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (intemperie stagionali),  per la quale in caso di  sospensioni o riduzioni dell’attività nel periodo 1° luglio–31 dicembre 2025, la CISOA è riconosciuta :

    • sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) 
    • sia agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), 
    •  a prescindere dal requisito delle 181 giornate previsto dalla disciplina ordinaria.

    Tali  periodi CISOA  non concorrono al raggiungimento della durata massima annua di 90 giornate e, soprattutto, sono equiparati al lavoro ai fini della disoccupazione agricola (calcolo e – come chiarito dall’Istituto – anche accesso). 

    La circolare precisa però un passaggio operativo essenziale: l’equiparazione opera esclusivamente nei casi di sospensione per l’intera giornata, mentre non si applica alle ipotesi di riduzione oraria, perché in tali casi le giornate risultano già utili (per gli OTD tramite elenchi annuali; per gli OTI tramite accredito contributivo). 

    Da ultimo, in deroga all’art. 14 della L. 457/1972, la CISOA per eventi meteo estremi  viene concessa dalla Struttura INPS territorialmente competente ed è erogata direttamente dall’Istituto.

    Istruzioni operative check list per i datori di lavvoro

    Platea interessata

     Per l’equiparazione al lavoro dei periodi CISOA (eventi climatici) sono destinatari:

    • OTI assunti o licenziati nel 2025, purché nel 2025 abbiano svolto almeno 1 giorno di lavoro effettivo;
    • OTD, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno 1 giorno di effettivo lavoro.

    Esclusioni. Gli OTI dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano/manipolano/commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (L. 240/1984) sono fuori dalla disoccupazione agricola perché, per eventi dal 1° gennaio 2022, accedono a NASpI.

    Requisito contributivo (102 giornate nel biennio)

     In via letterale, l’equiparazione “ai fini del calcolo” non avrebbe inciso sul requisito di 102 giornate nel biennio (anno di competenza + anno precedente). Tuttavia INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, applica l’equiparazione anche per perfezionare il requisito contributivo, evitando penalizzazioni legate alle riduzioni di attività dovute al clima. Anche qui vale la regola pratica: rilevano solo i periodi CISOA per emergenze climatiche con sospensione per intera giornata; restano fuori le riduzioni orarie (già utili).

    Indicazioni per la gestione aziendale (operatività):

    • Classificare correttamente gli eventi CISOA 1/7–31/12/2025 distinguendo intera giornata vs riduzione oraria (la differenza decide l’equiparazione).
    • Verificare l’anzianità utile: OTI/OTD devono avere almeno 1 giorno effettivo nel 2025.
    • Controllare il biennio 2024–2025: ai fini delle 102 giornate, sommare lavoro effettivo + (solo) CISOA equiparabile per intere giornate.

    Giornate indennizzabili e alcolo

    La disoccupazione agricola, se sussistono i requisiti, è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza entro il limite annuo di 365 (o 366 negli anni bisestili), dal quale vanno detratti: periodi di lavoro agricolo e non agricolo (dipendente e autonomo), giornate già indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità, infortunio), giornate non indennizzabili. 

    Per il 2025, alle giornate di lavoro effettivo si aggiungono i periodi di CISOA (1/7–31/12/2025) equiparati al lavoro. Attenzione al punto operativo evidenziato dall’INPS: il “guadagno” in termini di giornate indennizzabili si realizza solo se la somma giornate lavoro effettivo + giornate CISOA equiparabili non supera 182 nel 2025; oltre tale soglia, il beneficio è neutralizzato perché la combinazione di giornate lavorate + giornate indennizzate (varie causali, inclusa disoccupazione agricola) non può superare il tetto di capienza 365 riferito al 2025. 

    Misura della prestazione e trattenute. 

    vedi tabella seguente

     Per calcolare la quota di disoccupazione agricola riferita ai periodi CISOA fruiti in base all’art. 10-bis, comma 2, INPS utilizza come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento CISOA. 

    L’importo complessivo 2025 è quindi determinato applicando 40% (OTD) o 30% (OTI) a una media ponderata tra: 

    • retribuzione dei giorni di lavoro effettivo; 
    • retribuzione percepita per i periodi di CISOA equiparati.
    Voce Valore/Regola Nota operativa (INPS)
    Periodo CISOA “climatica” rilevante 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 Equiparazione al lavoro solo per sospensione intera giornata
    Equiparazione al lavoro Sì, solo “intera giornata” Esclusa per riduzione oraria
    Requisito per accesso Disoccupazione agricola (biennio) 102 giornate (2024–2025) INPS applica equiparazione anche al requisito (solo intera giornata)
    Requisito minimo 2025 Almeno 1 giorno di lavoro effettivo Per OTI e OTD (OTD: presenza in elenchi 2025)
    Beneficio sulle giornate indennizzabili Solo se (lavoro + CISOA) ≤ 182 nel 2025 Oltre 182, beneficio neutralizzato (capienza annua 365)
    Aliquota indennità OTD 40% retribuzione di riferimento Trattenuta 9% fino a max 150 giorni
    Aliquota indennità OTI 30% retribuzione effettiva Nessuna trattenuta di solidarietà
    Retribuzione per giornate CISOA Importo giornaliero CISOA Calcolo su media ponderata con retribuzione dei giorni lavorati

  • Agricoltura

    Retribuzioni agricoltura tabelle in vigore – al via la rilevazione 2025

    L’INPS, con la Circolare n. 146 del 26 novembre 2025, ha avviato la nuova procedura annuale di rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli – sia a tempo determinato (OTD), sia a tempo indeterminato (OTI) – in vigore alla data del 30 ottobre 2025.

    Si tratta di un adempimento previsto ogni anno e necessario per la determinazione delle retribuzioni medie salariali, utilizzate per:

    1. calcolare contributi e prestazioni previdenziali;
    2. aggiornare i valori di riferimento per coloni, mezzadri e iscritti alla Gestione speciale;
    3. predisporre il decreto annuale del Ministero del Lavoro.

    La rilevazione avviene con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, delle Sedi territoriali INPS e dell’INAIL. 

    Le scadenze sono già fissate: entro il 30 gennaio 2026 le Strutture provinciali devono trasmettere i dati alle Direzioni regionali, che a loro volta li inoltreranno agli uffici centrali entro il 10 febbraio 2026.

    Qui le tabelle dei salari in vigore 

    Il quadro normAtivo

    La procedura discende dagli obblighi contenuti in:

    • Art. 28 del D.P.R. 488/1968: disciplina la determinazione della retribuzione convenzionale utile per contributi e prestazioni.
    • Art. 7 della legge 233/1990: applicazione per coloni, mezzadri, coltivatori diretti e compartecipanti familiari.
    • Art. 9-sexies del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996: istituzione della Commissione centrale per la rilevazione delle retribuzioni agricole.

    Le Strutture territoriali INPS devono rilevare le retribuzioni effettivamente vigenti per provincia, settore e qualifica, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, che stabilisce minimi e massimi;

    integrativa regionale o provinciale, da verificare in relazione alla sua vigenza al 30 ottobre 2025.

    La Circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 190/2002, che rimane riferimento tecnico per le modalità di calcolo.

    Le Direzioni regionali svolgono un ruolo di coordinamento e controllo,  verificando uniformità di rilevazione su tutto il territori e controllando  i dati trasmessi dalle Strutture provinciali   cosi da assicurare la corretta individuazione dei salari effettivi nei settori con caratteristiche particolari (es. idraulico-forestale, cooperative agricole).

    Istruzioni operative e link per scaricare i file

    Per effettuare correttamente la rilevazione, l’INPS rende disponibili i file Excel nei quali inserire i dati provinciali relativi a OTD e OTI. Ecco cosa devono fare le Strutture territoriali:

    I file sono disponibili alla directory FTP dell’INPS: ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/    (da aprire tramite Internet Explorer o Microsoft Edge)

    I modelli da utilizzare sono:

    • A.ProvinciaGenerico – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls
    • A.ProvinciaGenerico – RM2 OTI 30 ottobre 2025.xls

    Una volta scaricati, devono essere salvati in locale e rinominati indicando la provincia competente

    (es.: Agrigento – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls).

    La stessa directory contiene file specifici per territori con caratteristiche particolari (Toscana, Aosta, Arezzo, Bolzano, Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento).

    Funzionamento delle tabelle

    Le tabelle Excel sono impostate per calcolare automaticamente:

    Riga A: valori delle retribuzioni dei vari settori/qualifiche;

    Riga B: % di incidenza dei settori;

    Riga C: retribuzione media giornaliera.

    Sono presenti formule di controllo che verificano la coerenza delle percentuali inserite, evitando errori nella successiva elaborazione dei dati.

     Trasmissione dei file e gestione documentale

    Entro il 30 gennaio 2026, le Strutture provinciali devono completare l’inserimento dei dati;  predisporre la documentazione relativa alla contrattazione provinciale/regionale vigente e  trasmettere tutto alla Direzione regionale.

    Le Direzioni regionali, dopo verifica, devono caricare i file nelle cartelle condivise interne, accessibili ai soli referenti autorizzati utilizzando i link seguenti:

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAAbruzzo

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURABasilicata

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACalabria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACampania

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAEmilia Romagna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAFriuli

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALazio

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALiguria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALombardia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMarche

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMolise

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPiemonte

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPuglia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASardegna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASicilia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAToscana

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURATrentino

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAUmbria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGrppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAV.Aosta

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAVeneto

    Le Direzioni che abbiano nominato nuovi referenti devono comunicarli alla Direzione centrale Entrate per l’abilitazione all’accesso.

  • Agricoltura

    Quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro: decisione ai giudici

    Con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4/2019, che disciplina la pensione anticipata “Quota 100”. La decisione — che segue di pochi mesi la controversa pronuncia della Cassazione n. 30994 del 2024 — consolida di fatto l’orientamento più rigoroso sull’incumulabilità totale tra il trattamento pensionistico anticipato e i redditi da lavoro dipendente o autonomo (escluso quello occasionale entro 5.000 euro annui).

    La Consulta è intervenuta su un caso concreto: un pensionato “quota 100” che aveva lavorato una sola giornata come bracciante agricolo percependo 83,91 euro lordi, e al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione di 23.949 euro, equivalenti all’intera annualità 2020 di pensione . 

    Il giudice di Ravenna aveva rimesso la questione alla Corte, ritenendo sproporzionata e irragionevole una misura che priva dell’intero trattamento pensionistico anche chi svolge un’attività lavorativa minima e temporanea.

    La Corte, tuttavia, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per pronunciarsi nel merito: la disposizione non indica espressamente la sanzione della sospensione annuale, e la lettura estensiva della Cassazione del 2024, richiamata dal giudice rimettente, non è ancora “diritto vivente”.

     In sostanza, secondo i giudici costituzionali, il Tribunale avrebbe potuto  adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, limitando la sospensione della pensione ai soli mesi di effettivo cumulo. L’interpretazione della Cassazione, infatti, non ha ancora raggiunto la stabilità necessaria per essere considerata vincolante o consolidata, essendo stata contestata da diversi giudici di merito.

    Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, lasciando formalmente intatto il quadro normativo ma anche la sua incertezza interpretativa. Una decisione che mantiene in vita il contrasto tra l’approccio rigido dell’INPS e quello più proporzionato auspicato da parte della dottrina e della magistratura del lavoro

    La Cassazione del 2024 e il principio della “incumulabilità assoluta”

    La sentenza della Cassazione n. 30994 del 4 dicembre 2024 rappresenta il punto di svolta da cui origina il conflitto di interpretazioni. Con quella pronuncia, la Suprema Corte aveva chiarito che la pensione “Quota 100” — misura introdotta in via straordinaria e con requisiti di favore rispetto al sistema ordinario — è totalmente incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quello occasionale nei limiti previsti).

    Secondo i giudici di legittimità, la “ratio” della norma è chiaramente solidaristica: chi sceglie di accedere a un trattamento anticipato deve uscire realmente dal mercato del lavoro, liberando posizioni per le nuove generazioni. La percezione di redditi, anche minimi o di breve durata, contraddice il presupposto stesso della misura, che si configura come un privilegio pensionistico rispetto ai canali ordinari.

    Per la Cassazione, dunque, il cumulo con redditi di lavoro comporta la sospensione integrale della pensione per l’intero anno solare, non limitatamente ai mesi lavorati. Tale conseguenza, sebbene severa, viene giustificata come coerente con l’obiettivo di “favorire il ricambio generazionale e la sostenibilità del sistema previdenziale”.

    Né la misura, secondo i giudici, può dirsi in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, poiché il diritto alla pensione anticipata “Quota 100” non rientra nella sfera dei diritti previdenziali fondamentali, ma in quella delle facoltà discrezionali del legislatore.

    La pronuncia del 2024 — poi richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza odierna — ha dunque imposto una linea di rigido disincentivo verso ogni forma di prosecuzione o ripresa dell’attività lavorativa, anche marginale, da parte dei pensionati “quota 100”. 

    Una posizione che l’INPS aveva già anticipato nella circolare 117/2019, stabilendo la sospensione del trattamento per tutto l’anno in caso di percezione di redditi da lavoro, e che la Cassazione ha pienamente avallato.

    Le implicazioni della Consulta 2025: tra incertezza applicativa e principio di proporzionalità

    La sentenza n. 162/2025 non ribalta la posizione della Cassazione, ma la rimette in discussione sotto il profilo dell’applicazione uniforme della norma

    Secondo la Corte, l’orientamento del 2024 non ha ancora la stabilità interpretativa per costituire diritto vivente, e pertanto i giudici di merito possono (devono?) adottare una lettura più equilibrata e coerente con i principi costituzionali.

    Questo significa che il giudice del lavoro potrà considerare proporzionata la sospensione della pensione solo per i mesi di effettivo lavoro e non per l’intera annualità, soprattutto nei casi di attività episodiche o di importo minimo. La Consulta, pur senza entrare nel merito, apre  la strada a una possibile evoluzione della giurisprudenza verso un’interpretazione più rispettosa del principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

    Tuttavia, sul piano pratico, la decisione lascia ampie zone d’ombra. L’INPS, forte della circolare e della Cassazione 2024, continuerà probabilmente a sostenere la linea dell’incumulabilità assoluta, imponendo il recupero integrale dei ratei. I lavoratori coinvolti dovranno quindi rivolgersi ai tribunali per chiedere la restituzione delle somme trattenute, con esiti che potranno variare da caso a caso.

    Per gli operatori e i consulenti del lavoro, la sentenza della Consulta impone di valutare con attenzione le situazioni individuali, distinguendo tra cumuli occasionali e sistematici, e tenendo conto della possibile evoluzione normativa o di un eventuale intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.

    In conclusione, la Consulta non ha demolito la linea della “incumulabilità totale”, ma ha segnalato che la severità non può sostituire la proporzionalità. Finché non interverrà una nuova norma o una pronuncia unificatrice della Suprema Corte, il sistema rimane sospeso tra due visioni: quella del rigore solidaristico e quella del bilanciamento tra diritto al sostentamento e finalità di politica del lavoro.

  • Agricoltura

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 estende al 2026 le agevolazioni per il settore agricolo anche al 2026.

    Riepiloghiamo la norma originaria che con l'art 6 della bozza di legge di bilancio viene ulteriormente ampliata.

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    L'articolo 3 in bozza prevede che all'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

    In particolare si tratta della norma che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'arti 1 del Dlgs n 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. 

    Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto  articolo 1 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 1093 della Legge n 296/2006 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento. 

    La legge di bilancio 2026 ancora in bozza prevede di ampliare al 2026 la misura.

  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
    a quarantuno anni compiuti, 
    che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
      comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Avvisi bonari agricoltura contributi 2024 in arrivo

    INPS comunica con il messaggio 2955 del 6 ottobre 2025  che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.  relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2023 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo.

    Sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce:

     “Lista Av. Bonari AZ AGRI” e

     “Lista Avvisi Bonari AUT” gli Avvisi Bonari 

    Avvisi bonari agricoltura: modalità di pagamento

    I contribuenti troveranno nella comunicazione  anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.

    Se nel frattempo il pagamento fosse già stato effettuato  si  potrà allegare la copia del versamento o indicare gli estremi dello stesso utilizzando l’apposito modello, reperibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Comunicazione bidirezionale ”.

    L'istituto ricorda che, invece,  in caso di mancato pagamento,  verrà emesso l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

  • Agricoltura

    Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131

    Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni  per  il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone montane, in vigore dal 20 settembre.

    Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.

    Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei ministri, sulla  base dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.   281,  sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai  quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. 

    Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025

    In particolare,  l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.

    Aalle  piccole  imprese  e  microimprese,  come  definite  dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le quali, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, abbiano intrapreso una  nuova  attività  nei  comuni  di  cui all'articolo 2,  comma  2,  il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo  anno  di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel  medesimo periodo una nuova attività  nei comuni  di   cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di  avvio  dell'attivita'  non abbiano compiuto il quarantunesimo  anno  di  età  ovvero  il  cui  capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la  nuova  attivita'  e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e'  concesso,  a condizione che l'attivita' di  impresa sia  svolta  per  un  periodo minimo di otto mesi, anche  non  continuativi,  nel  corso  dell'anno solare  di  riferimento,  un  contributo,  sotto forma  di  credito d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.   241,  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote ordinarie  al  reddito  derivante  dallo  svolgimento  della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino  a  concorrenza  dell'importo  di  100.000  euro,  e   l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. 

    Il credito d'imposta è concesso  nel  limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2025.

    Nei casi  in  cui  nei  territori  dei  comuni  montani  con  popolazione  non  superiore  a  5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche di cui alla  legge  15  dicembre  1999,  n.    482,  i   cui   appartenenti rappresentino almeno il  15  per  cento  dei  residenti,  il  credito d'imposta è riconosciuto  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote   ordinarie   al   reddito   derivante   dallo   svolgimento dell'attività nei  citati  comuni, determinato nei modi ordinari e fino a  concorrenza  dell'importo  di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando  al  medesimo  reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.

    L'agevolazione si  applica  nel rispetto dei limiti e delle condizioni di  cui  al  regolamento  (UE) 2023/2831  della  Commissione,  del  13   dicembre   2023,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato  sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al regolamento (UE) n.  1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel settore  agricolo,  e  al  regolamento  (UE)   n.    717/2014   della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    Con decreto del Miistro delle imprese e del made in  Italy,  sono determinati i criteri e  le  modalità di concessione del  credito d'imposta anche   con   riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto  del limite di spesa ivi previsti, nonche'  le  disposizioni  relative  ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.