• Agricoltura

    Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

    Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.

    Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
    L’obiettivo è duplice:

    • tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
    • regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.

    Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.

    Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria

    Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.

    Prosciutto cotto

    La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
    Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
    Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.

    Prosciutto crudo stagionato

    Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
    Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
    Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.

    Salame

    Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
    Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
    Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Culatello

    Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
    Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
    Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.

    Bresaola

    Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
    Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
    Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.

    Speck

    Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
    Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
    Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
    Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).

    Controlli, sanzioni e decorrenza

    Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
    Entrata in vigore:

    • dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
    • dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).

    È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Come si determina il reddito agrario e domenicale dei terreni?

    I redditi riconducibili alle attività agricole si distinguono in redditi agrari e redditi dominicali

    Aggiornato al D.lgs. 192/2024 e alla Circolare AE 12/E del 8 agosto 2025. Le modifiche si applicano ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (per i contribuenti con anno solare, dal 2024).

    Il reddito dominicale

    È definito come “la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole” (art. 27 TUIR) ed è determinato sulla base delle tariffe d’estimo catastali, più volte rivalutate nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28 TUIR).

    Il reddito dominicale attualmente è rivalutato dell’80% e ulteriormente del 30%. Quest’ultima rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le tariffe variano in funzione delle colture effettivamente praticate e possono ridursi o aumentare a seguito di fattori naturali (calamità, fitopatie, eventi eccezionali).

    In tali casi, ai sensi dell’art. 30 TUIR, occorre una denuncia di variazione colturale all’Agenzia delle Entrate–Territorio:

    • variazioni in diminuzione → effetti nello stesso anno della perdita, se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
    • variazioni in aumento → stessa scadenza, ma gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Novità dal 2025: per i terreni soggetti al monitoraggio AGEA (PAC), la denuncia non è più richiesta al contribuente, in quanto i dati colturali vengono trasmessi direttamente da AGEA all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione entro il 31 gennaio rimane invece per i terreni non monitorati.

    Infine, se la perdita di reddito supera il 30%, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    Il reddito agrario

    Il reddito agrario è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’attività agricola, come definita dall’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse).

    Novità dal 2025
    Con il D.lgs. 192/2024 è stata modificata la definizione di reddito agrario nell’art. 32 TUIR:

    • prima era calcolato come la parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale e al lavoro “impiegati nei limiti della potenzialità del terreno”;
    • ora, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il reddito agrario è riferito alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

    In altre parole, sparisce il criterio della “potenzialità del terreno” e la disciplina viene pienamente allineata alla nozione civilistica di attività agricola, rendendo più chiara la distinzione con il reddito d’impresa.

    Anche il reddito agrario, come il reddito dominicale, è calcolato sulla base di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale, più volte rivalutate (art. 34 TUIR), ed è considerato inesistente se l’attività agricola non è svolta per cause naturali o per semplice mancata coltivazione.

    Attualmente il reddito agrario è rivalutato del 70% e ulteriormente del 30%. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le attività produttive di reddito agrario sono definite dall’articolo 32 del TUIR e da altre disposizioni normative specifiche (ad esempio, l’acquacoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 102 del 1992, o la produzione di energia elettrica da biocombustibili di origine forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005).

    Elemento caratterizzante del reddito agrario è che deriva dall’esercizio normale delle attività agricole. Tale principio segna il discrimine tra attività produttiva di reddito agrario e quella che genera reddito d’impresa, ed è precisato in varie disposizioni volte a individuare la linea di confine tra le due tipologie di reddito.

    Ad esempio:

    • per l’allevamento di animali, l’attività è considerata agricola se almeno un quarto dei mangimi deriva dai terreni utilizzati,
    • per la produzione di vegetali in serre o strutture fisse o mobili, anche provvisorie, la superficie destinata non può eccedere il doppio di quella del terreno su cui insistono,
    • dal 2025, con le nuove lettere b-bis e b-ter dell’art. 32 TUIR, rientrano nel reddito agrario anche:
      • la produzione di vegetali in immobili accatastati (colture “indoor”), entro i limiti fissati dal decreto MEF–MASAF e con criteri transitori già previsti;
      • i proventi da beni, anche immateriali, ottenuti da attività agricole “green” (es. crediti di carbonio certificati), nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli ex art. 2135 c.c.

    Oltre tali limiti, i redditi eccedenti concorrono come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56-bis TUIR.

  • Agricoltura

    Reddito agrario e dominicale per le coltivazioni innovative: le nuove regole fiscali

    Con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi sulle modalità di tassazione del reddito agrario e dominicale per le attività agricole innovative realizzate all’interno di immobili accatastati, come le vertical farm, le colture idroponiche e altre tecniche evolute di produzione vegetale.

    Le nuove disposizioni, contenute nella lettera b-bis dell’art. 32 TUIR, estendono il regime catastale anche a queste attività, finora escluse, con regole precise su calcolo, limiti e rivalutazioni.

    Calcolo del reddito agrario

    A regime, il reddito agrario derivante da coltivazioni evolute in fabbricati accatastati si determina catastalmente se la superficie produttiva non supera il doppio della “superficie agraria di riferimento”, che sarà stabilita da un decreto interministeriale. L’eventuale produzione oltre tale limite è tassata come reddito d’impresa, calcolato in proporzione alla superficie eccedente.

    In attesa del decreto, vige una disciplina transitoria: si applica alla superficie della particella catastale su cui sorge l’immobile la tariffa d’estimo agrario più alta della provincia, incrementata del 400%.

    Questa maggiorazione riflette la maggiore produttività delle coltivazioni fuori suolo condotte in ambienti chiusi e protetti. Nel periodo transitorio, il limite oltre il quale scatta il reddito d’impresa è pari al doppio della superficie della particella catastale.

    Calcolo del reddito dominicale

    Per il reddito dominicale, il sistema è analogo: a regime, i criteri saranno fissati dal decreto interministeriale; in via transitoria, si usa la tariffa d’estimo dominicale più alta della provincia, aumentata del 400% e moltiplicata per la superficie della particella catastale.

    È prevista una clausola di salvaguardia: il reddito dominicale, una volta rivalutato dell’80% e del 30%, non può essere inferiore alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Si effettua quindi un confronto tra i due valori e si assume il maggiore.

    La circolare illustra anche come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2024 in base a questa regola, distinguendo i casi in cui prevale la rendita catastale o il reddito dominicale. Gli immobili usati per queste coltivazioni non sono tassati come redditi dei fabbricati, se non locati, ma come redditi dominicali.

    Rivalutazione dei redditi

    Sia il reddito agrario sia il reddito dominicale calcolati con le nuove modalità sono soggetti alle rivalutazioni ordinarie:

    • +80% e poi +30% per il reddito dominicale;
    • +70% e poi +30% per il reddito agrario.

    Restano escluse da queste regole le agevolazioni specifiche per i terreni concessi a giovani agricoltori o per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, poiché riferite esclusivamente ai “terreni” e non agli immobili destinati a coltivazioni fuori suolo.

    Esempio di determinazione dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio

    Qui di seguito l'esempio di calcolo dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

    Si supponga la seguente situazione, nella quale, per ragioni di semplicità espositiva, si esprimono tutte le superfici in metri quadri e si fa riferimento a soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali:

    • rendita catastale dell’immobile censito al catasto dei fabbricati utilizzato per attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti: 12.000 euro;
    • superficie della particella catastale del terreno su cui insiste il predetto immobile: 1.000 mq;
    • tariffa di reddito dominicale più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 1 euro al mq;
    • tariffa di reddito agrario più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 2 euro al mq;

    Sulla base dei predetti dati, il reddito dominicale nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [1 + (1 x 400%)] x 1.000 = 5.000 euro.

    A tale valore si applica la rivalutazione dell’80 per cento e del 30 per cento, di conseguenza il reddito dominicale rivalutato è pari a 5.000 x 1,80 x 1,30 = 11.700 euro.

    Il reddito dominicale così determinato deve poi essere confrontato con la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 per cento, che è pari a 12.600 euro (ossia 12.000 x 1,05).

    Nel caso in esame, visto che il reddito dominicale rivalutato (11.700 euro) è inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile (12.600 euro), il reddito dominicale imponibile è pari a 12.600 euro.

    Il reddito agrario nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [2 + (2 x 400%)] x 1.000 = 10.000 euro.

    Il reddito agrario da assoggettare alla rivalutazione del 70 per cento e del 30 per cento è pari a 10.000 euro; il reddito agrario imponibile, di conseguenza, è pari a 10.000 x 1,70 x 1,30 = 22.100 euro.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Nuovo disegno di legge Semplificazioni 2025: cosa contiene

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato il 4 agosto 2025, con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce misure di semplificazione per le imprese.

    Vediamo  sinteticamente le novità previste,  suddivise per settore. Il provvedimento sarà incardinato alle Camere  per la discussione e l'approvazione  dopo la pausa estiva.

    Qui la bozza del disegno di legge diffusa ufficiosamente

    Semplificazioni in materia fiscale

    In ambito tributario sono previste le seguenti misure

    • Fatture Transizione 4.0 e 5.0: sostituzione dei riferimenti normativi in fattura con un codice identificativo stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
    • Ritrasmissione dichiarazioni scartate: esclusione delle sanzioni se la dichiarazione telematica è correttamente ritrasmessa entro i termini stabiliti.
    • Imposta sostitutiva su premi: versamento entro il 16 del mese successivo al pagamento o alla fattura.
    • Acquiescenza: riduzione a un terzo delle sanzioni per chi rinuncia a impugnare l’atto e paga entro i termini.

    Semplificazioni in materia di lavoro

    Nuove norme sono previste sui seguenti ambiti:

    • Strumenti per la sicurezza: estensione dell’uso di strumenti e attrezzature anche senza restrizioni precedenti.
    • Comunicazioni CIG: obbligo di comunicare tempestivamente altra attività lavorativa durante la CIG.
    • ITS Academy: possibilità di coinvolgere esperti aziendali nei percorsi formativi.
    • Formazione in azienda: collaborazione di infermieri e altri esperti anche per la formazione teorica; stop a richieste di documenti già detenuti da PA.

    Semplificazioni ambientali

    Il testo contiene le seguenti novità in materia ambientale :

    • Bonifiche ambientali: chiarita la durata di efficacia di permessi e semplificazioni per progetti PNRR.
    • Materie prime critiche: viene incluso il calcare industriale tra le materie prime strategiche nazionali.
    • Industrie insalubri: esclusione per chi ha autorizzazioni ambientali valide.
    • Riutilizzo acque industriali: consentito all’interno del sito produttivo anche in assenza di regolamenti attuativi.
    • Rifiuti non pericolosi: aggiornamento alla normativa UE 2024 per la classificazione.
    • Trasporto rifiuti via mare: assimilazione a merci (anche pericolose) ai fini della normativa di trasporto.

    Semplificazioni amministrative per le attività economiche

    Piu in generale dal punto di vista amministrativo il ddl contiene norme che intervengono su:

    • Contratti di sviluppo: protocolli con associazioni di categoria per semplificare accesso e procedura.
    • Insegne di esercizio: SCIA obbligatoria con asseverazione tecnica e modulistica unica nazionale.
    • Regimi amministrativi: conferenza di servizi accelerata e semplificazioni per le  installazioni automatiche e attività “meccatroniche”.
    • Costruzioni in prossimità doganale: silenzio-assenso sull’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Dogane.
    • Microimprese: procedura semplificata per la notifica di data breach; possibilità di nomina temporanea di un sostituto tecnico per motivi di salute.

    Altre misure settoriali: strada, navigazione. agricoltura

    Infine  il nuovo ddl Semplificazioni interviene sui seguenti ambiti:

    • Circolazione stradale: sedi più flessibili per esami professionali; bonifiche stradali a carico dei responsabili; proroga per medici in quiescenza nelle commissioni patenti.
    • Codice della navigazione: il trasbordo di personale tra navi dello stesso armatore non comporta disarmo.
    • Impianti e reti: corsi FER di almeno 24 ore, tracciabilità nazionale degli attestati.
    • Imprenditori agricoli: per i primi 5 anni non è richiesto il requisito di reddito da attività agricola.
  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola: non si perde con la riclassificazione dell’impresa

    Con il messaggio  2425 del 1°  agosto 2025 INPS fornisce indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente,  e viceversa.

    Il caso tipico è quello della modifica  dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli.

    L'istituto informa innanzitutto che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori.  Di seguito le istruzioni per  le diverse situazioni.

    Chiarimenti e adempimenti nei diversi casi di riclassificazione

    Il messaggio  precisa dunque che, posto che i lavoratori non sono responsabili degli errori del datore di lavoro e che la retroattività della riclassificazione ( potrebbe danneggiarli, privandoli della tutela prevista in caso di disoccupazione dalla Costituzione (art. 38) 

    • In caso di riclassificazione da agricolo a non agricolo, se i lavoratori non hanno potuto fare domanda NASpI nei tempi previsti, non devono restituire l’indennità agricola che avevano già ricevuto.
    • In caso di riclassificazione da non agricolo ad agricolo:
      •  se i termini per presentare la domanda di disoccupazione agricola sono già scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alla NASpI ricevuta. L’INPS non chiederà la restituzione delle somme.
      • se i termini per fare domanda non sono scaduti, il lavoratore può presentare una nuova domanda per il settore corretto (NASpI o disoccupazione agricola).

    Inoltre, se ha già ricevuto un’indennità per il settore sbagliato, è possibile la compensazione: la nuova prestazione verrà ridotta dell’importo già ricevuto. 

    Ricorsi e contestazioni:   Per le situazioni in cui i lavoratori avevano ricevuto una richiesta di restituzione (indebito) e avevano fatto ricorso, l’INPS potrà chiudere il caso in autotutela, applicando le regole  sopracitate

  • Agricoltura

    Coltivaitalia: risorse per rafforzare l’Agricoltura

    Con un comunicato del 24 luglio il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, presenta Coltivaitalia con cui si ntende porre le basi per un modello produttivo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico in Agricoltura: "Vogliamo mettere chi lavora la terra nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia, investendo in strumenti moderni e in una visione strategica di lungo periodo".
    Il Piano Coltivaitalia con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro, distribuito nel periodo 2026-2028, mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese.

    Coltivaitalia: strategia per la Sovranità alimentare con 900 milioni di euro

    Nella strategia per la sovranità alimentare, i fondi verrano ripartiti come segue:

    • fondo Sovranità alimentare: 300 milioni di euro per rafforzare la coltivazione di frumento, soia e altri settori strategici, ma deficitari.
    • allevamento Italia: 300 milioni di euro per l'allevamento italiano, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare la produzione di carne bovina nazionale e la linea vacca-vitello.
    • piano Olivicolo Nazionale: 300 milioni di euro per il reimpianto di oliveti con varietà resistenti e al ripristino della capacità produttiva delle aziende.

    Coltivaitalia: stabilizzazione dei Mercati con 10 milioni di euro

    Per garantire prezzi certi e stabilizzare i mercati, sono stanziati 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera per il frumento, che prevedono un credito d'imposta dal 20% al 40% a seconda della durata degli accordi (da 3 a 5 anni), con il prezzo stabilito per l'intera durata del contratto per mitigare le oscillazioni del mercato e assicurare al contempo un reddito stabile agli agricoltori.
    Inoltre previsti anche per il ricambio generazionale 150 milioni di euro con accesso al credito per giovani e donne.
    Al fine di favorire il ricambio generazionale e promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, il piano mette a disposizione 150 milioni di euro per facilitare l'accesso al credito per le imprenditrici e dei giovani  imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni.

    Coltivaitalia: terre ai giovani, terre abbandonate e silenti

    Nell'ambito di Coltivaitalia, ISMEA metterà a bando 8.417 ettari che potranno essere assegnati in comodato d'uso gratuito per 10 anni a persone tra i 18 e i 41 anni, con la possibilità di riscatto al 50% del valore iniziale al termine del contratto.
    I comuni mapperanno le terre abbandonate o silenti e potranno metterli a disposizione, in concessione o affitto, per ridurre la parcellizzazione fondiaria e restituire i terreni alla coltivazione. In questo modo si potrà aumentare la produzione agricola, garantire il contrasto allo spopolamento delle aree interne e contrastare il dissesto idrogeologico.

    Coltivaitalia: ricerca e innovazione

    Per la ricerca e innovazione 13, 5 milioni di euro per  rafforzare ricerca e digitalizzazione. Il CREA assumerà 45 nuove unità di personale dedicate alla ricerca. Verranno supportate le aziende agricole sperimentali del Crea e degli istituti agrari con investimenti in agromeccanica di precisione, intelligenza artificiale, sensoristica all'avanguardia e meccatronica.
    Agea si trasformerà in AGEAIT – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Innovazione e Tecnologia – per valorizzare il patrimonio informativo del SIAN e guidare l'innovazione nel settore agricolo e della pesca.
    Il disegno di legge prevede un pacchetto di semplificazione amministrativa volto a ridurre i tempi burocratici e ad agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In quest'ottica, le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali, garantendo una attuazione più rapida ed efficiente degli interventi.

    Coltivaitalia: sostegno alle imprese colpite da epizoozie

    Il disegno di legge introduce una misura concreta a favore della sostenibilità economica delle imprese agricole colpite da epizoozie nel corso del 2025. Tali imprese potranno beneficiare di una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati alla concessione del credito.
    Per accedere alla sospensione, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti una delle seguenti condizioni riferite al confronto con l'anno precedente:

    • una riduzione del volume d'affari di almeno il 20%;
    • una diminuzione della produzione di almeno il 30%.

    Nel caso di cooperative agricole, vale anche – come condizione – la riduzione di almeno il 20% delle quantità conferite, o della produzione primaria, sull'anno precedente.

  • Agricoltura

    Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025

    Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:

    •  dei piccoli coloni e 
    • dei compartecipanti familiari. 

    Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.

    È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri. 

    Questi valori, elencati nell’allegato  della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.

    Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione

    I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.

    Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.

    Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:

    Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte
    Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025
    Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025

    I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .