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Avvisi ai datori di lavoro su irregolarità contributive per CIG e FIS
Nel messaggio 3389-2023 INPS comunica che il Piano di evoluzione dei servizi prevede l' invio di avvisi ai datori di lavoro e agli intermediari riguardanti irregolarità contributive per dare la possibilità di sanare tempestivamente i conti individuali e regolarità contributiva del soggetto datoriale.
Le comunicazioni saranno inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) :
- al datore di lavoro e
- agli intermediari
e conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.
Su questa base gli interessati iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto potranno consultare il "Cruscotto CIG e Fondi”, per i dettagli, in particolare saranno disponibili i dati su
- il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
- Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.
L'Istituto sottolinea inoltre che nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG” (cfr. il messaggio n. 3455 del 20 settembre 2018), che fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket. e consente di
- monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG e di
- agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica
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Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge
Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili – DL 98 2023
L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre che non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.
I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.
Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione
DL 98 2023: protocollo e altre misure
L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in correlazione alle emergenze climatiche. Tali intese potranno essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
Inoltre vengono prorogati:
- dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.
- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
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Contratti di espansione: piu tempo per i prepensionamenti
Il nuovo Decreto lavoro approvato dal Governo il 1 maggio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta , garantisce più tempo per l'attuazione dei piani di riorganizzazione che consentono i pensionamenti con anticipo fino a 5 anni correlati ai Contratti di espansione (art 41 d.lgs 148 2015) .
Ma ATTENZIONE: La novità riguarda solo le aziende con più di 1.000 dipendenti che hanno già stipulato entro il 2022 il contratto di espansione con le rappresentanze sindacali. (Per le altre restano valide quindi le istruzioni già fornite dall'INPS sintetizzate nei paragrafi seguenti)
Per le grandi aziende in particolare è possibile dunque rimodulare le date di prepensionamento nell'arco di 12 mesi a partire dal termine originario.
Si ricorda che la norma istitutiva del contratto di espansione prevede :
- per i lavoratori che accettano l'esodo anticipato una indennità mensile pari alla pensione maturata
- per i datori di lavoro le seguenti agevolazioni
- versamento contributo NASPI ridotto dell'importo equivalente alla indennità e
- versamento per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata ridotto dell'importo pari alla contribuzione figurativa.
Inoltre per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori in uscita anticipata , la riduzione dei versamenti per ulteriori dodici mesi,
Le istruzioni INPS 2022 sulle date di esodo
La circolare 88 pubblicata il 26 luglio 2022 fornisce le istruzioni dettagliate per l'applicazione dei prepensionamenti previsti dal contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015) come modificato dall'ultima legge di bilancio (L. 234 2021) che ha previsto l'applicabilità per i datori di lavoro che impiegano almeno 50 dipendenti( mentre in precedenza il limite era fissato a 500, poi a 100 dipendenti).
Leggi per maggiori dettagli Contratto di espansione guida aggiornata
Nel documento di prassi in particolare si chiarisce che:
- la fattispecie prevista dalla legge di bilancio 2022 deve intendersi applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori, sempre che in possesso dei prescritti limiti dimensionali.
- il nuovo limite dimensionale non inferiore a 50 unità è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese sia di produzione che di servizi;
- l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO, gestite dall’Inps, che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre dell'anno di riferimento del piano
NON possono accedere i lavoratori che intendono chiedere
- pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante ,
- la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80 per cento.
- la pensione anticipata con opzione donna entro il 31 dicembre 2022.
La circolare precisa anche le modalità di applicazione del contratto per il tramite dei seguenti Fondi di solidarieta bilaterali (ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015)
- Imprese assicuratrici "Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza"
- Fondo di solidarietà del trasporto aereo
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
- Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
- Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimoSOLIMARE
- Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito,
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
- Gruppo Poste Italiane S.p.A. "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane"
- Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.
L'accesso all'esodo, a motivo dell'obbligo di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa è consentito in una sola data prevista dal piano per tutti i lavoratori la quale:
- per il 2022 non può essere successiva al 30 novembre 2022 , e
- per il 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.
Solo in casi particolari è prevista la presentazione di più di un piano di esodo in un anno.
(Occorre attendere la pubblicazione del nuovo decreto e le istruzioni INPS per le aziende oltre i 1000 dipendenti interessate dalla novità in materia)
Come presentare domanda, piani di esodo e fidejussione
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi, ovvero:
- versamento anticipato della provvista per la prestazione e
- per la contribuzione correlata, al netto della NASPI.
Resta escluso il caso in cui il datore di lavoro decida di effettuare il versamento in unica soluzione.
L'istituto precisa che gli importi oggetto delle obbligazioni garantite potranno variare, anche mensilmente, quindi per la fidejussione l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%.
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere alla Struttura INPS territoriale
- – copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- – la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (modulo “SC96”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”;
- – la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.
L’Inps si impegna a rilasciare una certificazione del diritto se il datore di lavoro presenta domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso alla prestazione di accompagnamento a pensione del primo lavoratore. Tale possibilità è garantita al massimo per il 20% dei lavoratori indicati nel contratto di espansione.