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Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda
Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.
Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (
La costituzione dell'elenco è realizzata mediante l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati.
Al riguardo viene evidenziato che nel Regolamento, l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5 dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo».
Premesso quanto sopra, l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta».
Le entrate con riferimento al caso rappresentato, osservano che la legge regionale istituisce l'Agenzia istante «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti».
In base all'articolo 2 dello statuto, l'Agenzia ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale».
Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.
Nell'ambito delle proprie attività istituzionale, l'Istante, con determinazione ha adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1).
Detto Regolamento all'articolo 2 stabilisce che: «Non disponendo l'[Istante] di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).
Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000».
L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 dispone che «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.
Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo.
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Pagamenti ai tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali
Le Dogane con determina n 484555 del 24 ottobre con l'unico articolo 1 chiariscono che:
"I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".
Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che NON accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.
La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.
Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, sono obbligati ad avere il Pos e accettare pagamenti elettronici.
In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Secondo il provvedimento delle Dogane sono ora esclusi da tale obbligo, i tabaccai, vediamo il perché.
Le Dogane, partendo dalla considerazione che il rivenditore su questi beni percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, escludono tali soggetti dall'obbligo in questione, poiché l’aggio percepito dal rivenditore per i beni indicati, "verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico", e il costo della transazione con moneta digitale non può essere traslato sull’acquirente.
Ricordiamo infatti che il prezzo di tali beni è determinato per legge o tramite convenzione.
Secondo ADM, «in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo» e quindi «risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato».