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SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
- F24EP (codice tributo 620E)
- e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
- 621E (per l'F24Ep) e
- 6041 (per l'F24 "ordinario").
ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.
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770/2026 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute
I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.
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INAIL AUTOLIQUIDAZIONE | Versamento rata
I datori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL sono tenuti al versamento del premio assicurativo calcolato in sede di autoliquidazione.
Il premio di autoliquidazione può essere versato in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo annuale dovuto. La scelta per il pagamento rateale deve essere comunicata direttamente tramite i servizi telematici utilizzati per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
Nel caso di pagamento in quattro rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, determinati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. I datori di lavoro che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” e che, per l’autoliquidazione in corso, non intendono più avvalersi della rateizzazione adottata nell’anno precedente, devono comunicare espressamente tale scelta attraverso lo stesso servizio.
Le scadenze delle quattro rate del premio INAIL sono fissate in modo predeterminato:
- la prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio;
- la seconda rata entro il 16 maggio;
- la terza rata entro il 16 agosto, termine che è differito al 20 agosto ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012;
- la quarta rata entro il 16 novembre.
Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo, come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA | Versamento imposta sostitutiva su TFR
I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025, al netto dell’acconto eventualmente già versato.
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 in modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite intermediario abilitato. In caso di compensazione di crediti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110/2019) o di modello F24 a saldo zero, la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate (canali Fisconline o Entratel). Negli altri casi è ammesso anche l’utilizzo dei servizi di Internet banking di banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati.
Nel modello F24 va indicato il codice tributo:
- 1713 – saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR, versata dal sostituto d’imposta.
Per i sostituti d’imposta pubblici, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP, indicando il codice tributo:
120E – saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR, versata dal sostituto d’imposta.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)
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TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare:
- 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
- 4059 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
- 4060 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
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LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
- 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
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OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
- 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
- 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
- 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
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SOSTITUTI D’IMPOSTA | Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di gennaio, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6001 – Versamento Iva mensile gennaio.
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IVA | Liquidazione e versamento Iva trimestrale Contribuenti speciali
Il 16 febbraio, i contribuenti trimestrali speciali (naturali) devono provvedere al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre (ottobre–dicembre) dell’anno precedente, e senza l’applicazione degli interessi dell’1%, al netto dell'acconto versato. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6034 – Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre.
Ricordiamo infatti che, per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. I principali sono:
- Autotrasportatori di merci per conto terzi
- Distributori di carburante
- Imprese di servizi pubblici (acqua, gas, energia, rifiuti ecc.)
- Esercenti arti e professioni sanitarie (per le operazioni imponibili)
- Agenzie di viaggio e turismo
- Esercenti spettacoli e intrattenimenti
- Rivenditori di beni usati (regime del margine, se applicabile)
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
Rientrano tra i soggetti tenuti al versamento dell’IVA entro il 16 febbraio anche i contribuenti che operano in regime di subfornitura, i quali applicano la liquidazione trimestrale per natura ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/1972, senza applicazione della maggiorazione dell’1%. Il versamento è effettuato, utilizzando i seguenti codici:
- 6723 va utilizzato da chi ha operazioni in subfornitura e normalmente effettua liquidazioni mensili, ma per la cadenza trimestrale del 4° trimestre versa l’IVA in un’unica soluzione.
- 6727 va utilizzato da chi è trimestrale “di natura” in subfornitura (art. 74 DPR 633/1972, comma 5), quindi è già nel regime trimestrale.
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INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI | Versamento contributi minimi
Versamento della quarta rata trimestrale della quota fissa di contributi sul minimale di reddito per l’anno 2025.
Ricordiamo che i contributi IVS sul minimale di reddito dovuti alla gestione artigiani e commercianti, devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24:
- per i contributi dovuti sul minimale di reddito per il 2025 alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2025,
- 20 agosto 2025,
- 17 novembre 2025 e
- 16 febbraio 2026.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti su aliquote e minimali aggiornati si rinvia alla circolare 38 del 7 febbraio 2025
- per i contributi dovuti sul minimale di reddito per il 2025 alle seguenti scadenze:
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IVA – ASD | Liquidazione e versamento Iva trimestrale
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2025, tramite modello F24, senza l'applicazione degli interessi dell'1%.
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INPS Contributi Gestione Separata collaboratori
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
- collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui,
- venditori porta a porta ,
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- assegnisti e dottorandi di ricerca,
- soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
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INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI )
ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24
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IVA – Fatturazione differita mese precedente
Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.
La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.
Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa
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IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6001 – Versamento Iva mensile gennaio.