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INAIL – istanza di riduzione del tasso medio
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro soggetti INAIL che , nel corso dell’anno precedente , hanno adottato nelle loro aziende interventi migliorativi delle condizioni di salute, sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) A norma del decreto interministeriale 27.2.2019 l'anzianità della attività non è piu rilevante .
ADEMPIMENTO: Richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione
MODALITA': In modalità esclusivamente telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito dell’Istituto (www.inail.it) e utilizzando il nuovo modello OT23 che ha sostituito i precedenti OT20 e OT24
La scadenza ordinaria in caso di giorno festivo slitta al giorno successivo
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FASI Versamento contributi dirigenti
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali
ADEMPIMENTO: Versamento contributi integrativi per il Fondo Dirigenti di azienda industriale.
MODALITA':
Le modalità di versamento previste sono:
- l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
- il bollettino bancario denominato “bollettino freccia”;
- il bonifico bancario con causale di versamento generata nell’Area riservata.
In caso di ritardato versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni ai Dirigenti è automaticamente sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora, secondo l’articolo I del Regolamento del Fondo.
I contributi dovuti dai Dirigenti in servizio, o in indennità sostitutiva del preavviso, presso imprese aderenti al Fasi, devono essere trattenuti dalle competenze individuali e versati direttamente dalle imprese, utilizzando le modalità ad esse dedicate.
Il versamento dei contributi dovrà avvenire utilizzando le procedure bancarie previste all’interno della funzione online “Versamento importi dovuti” all’interno dell’Area Riservata Aziende.
Pertanto, dopo aver utilizzato la procedura per comunicare eventuali variazioni, come descritto in “ Come comunicare le variazioni”, si otterrà l’immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi e si potranno utilizzare sistemi bancari, anche online, per il versamento di quanto dovuto.
ATTENZIONE
- i contributi trimestrali sono sempre dovuti interamente, anche quando intercorra una cessazione del rapporto o dell’iscrizione nel corso del trimestre;
- solo in caso di iscrizione nel corso del trimestre, il contributo relativo dovuto è calcolato in ratei mensili;
- solo all’atto della prima iscrizione al Fondo, insieme al primo versamento, è dovuta, se ricorrono le condizioni, una quota d’ingresso una tantum;
- l’ammontare del contributo è indipendente dalla composizione del nucleo familiare assistito con eccezione per eventuali genitori iscritti, per ognuno dei quali è dovuto un contributo trimestrale aggiuntivo;
- L’entità di tutti i contributi dovuti è pubblicata annualmente nella Circolare Aziende sul portale FASI.
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ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento dell'undicesima rata.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento dell'11° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.
Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
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LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
- su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
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CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente
SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .
MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento