• CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • INAIL – istanza di riduzione del tasso medio

    SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro soggetti INAIL che , nel corso dell’anno precedente , hanno adottato nelle loro aziende interventi migliorativi delle condizioni di salute, sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) A norma del decreto interministeriale 27.2.2019 l'anzianità della attività non è piu rilevante . 

    ADEMPIMENTO: Richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione 

    MODALITA': In modalità esclusivamente telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito dell’Istituto (www.inail.it) e utilizzando il nuovo modello OT23 che ha sostituito i precedenti OT20 e OT24 

    La scadenza ordinaria in caso di giorno festivo slitta al giorno successivo 

  • FASI Versamento contributi dirigenti

    SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali

    ADEMPIMENTO: Versamento contributi integrativi  per il Fondo Dirigenti di azienda industriale.

    MODALITA': 

    Le modalità di versamento previste sono:

    • l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
    • il bollettino bancario denominato “bollettino freccia”;
    • il bonifico bancario con causale di versamento generata nell’Area riservata.

    In caso di ritardato versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni ai Dirigenti è automaticamente sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora, secondo l’articolo I del Regolamento del Fondo.

    I contributi dovuti dai Dirigenti in servizio, o in indennità sostitutiva del preavviso, presso imprese aderenti al Fasi, devono essere trattenuti dalle competenze individuali e versati direttamente dalle imprese, utilizzando le modalità ad esse dedicate.

    Il versamento dei contributi dovrà avvenire utilizzando le procedure bancarie previste all’interno della funzione online “Versamento importi dovuti” all’interno dell’Area Riservata Aziende.

    Pertanto, dopo aver utilizzato la procedura per comunicare eventuali variazioni, come descritto in “ Come comunicare le variazioni”, si otterrà l’immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi e si potranno utilizzare sistemi bancari, anche online, per il versamento di quanto dovuto.

    ATTENZIONE 

    • i  contributi trimestrali sono sempre dovuti interamente, anche quando intercorra una cessazione del rapporto o dell’iscrizione nel corso del trimestre;
    • solo in caso di iscrizione nel corso del trimestre, il contributo relativo dovuto è calcolato in ratei mensili;
    • solo all’atto della prima iscrizione al Fondo, insieme al primo versamento, è dovuta, se ricorrono le condizioni, una quota d’ingresso una tantum;
    • l’ammontare del contributo è indipendente dalla composizione del nucleo familiare assistito con eccezione per eventuali genitori iscritti, per ognuno dei quali è dovuto un contributo trimestrale aggiuntivo;
    • L’entità di tutti i contributi dovuti è  pubblicata annualmente nella Circolare Aziende sul portale FASI.
  • ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata

    Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento dell'undicesima rata.
    I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento dell'11° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

    Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
      Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

  • ENASARCO | Versamento contributi aziende preponenti

    SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

    ADEMPIMENTO: Per i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento (il precedente rispetto alla data).

    MODALITA': Nella propria area riservata inEnasarco, la ditta mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. 

    Il pagamento può essere effettuato:

    • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
    • tramite il sistema PagoPA (attivo dal  2 trimestre  2022) online o presso i soggetti abilitati. 

    Si ricorda il pagamento va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.

  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").

    ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.

  • 770/2026 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute

    I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.

  • INAIL AUTOLIQUIDAZIONE | Versamento rata

    I datori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL sono tenuti al versamento del premio assicurativo calcolato in sede di autoliquidazione.

    Il premio di autoliquidazione può essere versato in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo annuale dovuto. La scelta per il pagamento rateale deve essere comunicata direttamente tramite i servizi telematici utilizzati per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

    Nel caso di pagamento in quattro rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, determinati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. I datori di lavoro che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” e che, per l’autoliquidazione in corso, non intendono più avvalersi della rateizzazione adottata nell’anno precedente, devono comunicare espressamente tale scelta attraverso lo stesso servizio.

    Le scadenze delle quattro rate del premio INAIL sono fissate in modo predeterminato:

    • la prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio;
    • la seconda rata entro il 16 maggio;
    • la terza rata entro il 16 agosto, termine che è differito al 20 agosto ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012;
    • la quarta rata entro il 16 novembre.

    Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo, come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA | Versamento imposta sostitutiva su TFR

    I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025, al netto dell’acconto eventualmente già versato.

    Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 in modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite intermediario abilitato. In caso di compensazione di crediti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110/2019) o di modello F24 a saldo zero, la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate (canali Fisconline o Entratel). Negli altri casi è ammesso anche l’utilizzo dei servizi di Internet banking di banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati.

    Nel modello F24 va indicato il codice tributo:

    • 1713 – saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR, versata dal sostituto d’imposta.

    Per i sostituti d’imposta pubblici, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP, indicando il codice tributo:

    120E – saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR, versata dal sostituto d’imposta.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)

  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6001 – Versamento Iva mensile gennaio.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva trimestrale Contribuenti speciali

    Il 16 febbraio, i contribuenti trimestrali speciali (naturali) devono provvedere al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre (ottobre–dicembre) dell’anno precedente, e senza l’applicazione degli interessi dell’1%, al netto dell'acconto versato. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6034 – Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre.

    Ricordiamo infatti che, per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. I principali sono:

    • Autotrasportatori di merci per conto terzi
    • Distributori di carburante
    • Imprese di servizi pubblici (acqua, gas, energia, rifiuti ecc.)
    • Esercenti arti e professioni sanitarie (per le operazioni imponibili)
    • Agenzie di viaggio e turismo
    • Esercenti spettacoli e intrattenimenti
    • Rivenditori di beni usati (regime del margine, se applicabile)

    I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

    Rientrano tra i soggetti tenuti al versamento dell’IVA entro il 16 febbraio anche i contribuenti che operano in regime di subfornitura, i quali applicano la liquidazione trimestrale per natura ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/1972, senza applicazione della maggiorazione dell’1%. Il versamento è effettuato, utilizzando i seguenti codici:

    • 6723 va utilizzato da chi ha operazioni in subfornitura e normalmente effettua liquidazioni mensili, ma per la cadenza trimestrale del 4° trimestre versa l’IVA in un’unica soluzione. 
    • 6727 va utilizzato da chi è trimestrale “di natura” in subfornitura (art. 74 DPR 633/1972, comma 5), quindi è già nel regime trimestrale.
  • INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI | Versamento contributi minimi

    Versamento della quarta rata trimestrale della quota fissa di contributi sul minimale di reddito per l’anno 2025.

    Ricordiamo che i contributi IVS sul minimale di reddito dovuti alla gestione artigiani e commercianti, devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24: 

    •  per i contributi dovuti sul minimale di reddito per il 2025 alle seguenti scadenze:
      • 16 maggio 2025, 
      • 20 agosto 2025, 
      • 17 novembre 2025 e 
      • 16 febbraio 2026.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Per ulteriori chiarimenti su aliquote e minimali aggiornati si  rinvia alla circolare 38 del 7 febbraio 2025

  • IVA – ASD | Liquidazione e versamento Iva trimestrale

    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2025, tramite modello F24, senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

  • INPS Contributi Gestione Separata collaboratori

    SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi  per 

    • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, 
    • venditori porta a porta , 
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • assegnisti e dottorandi di ricerca, 
    • soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

     MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. 

    CAUSALE CONTRIBUTO: 

    CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 

    C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

    MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.

    La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.

    Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6001 – Versamento Iva mensile gennaio.

  • BONUS PUBBLICITÀ | Invio dichiarazione sostitutiva

    Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che nel 2025 avevano “prenotato” l’accesso all’agevolazione inviando nei tempi previsti la comunicazione con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso del 2025, devono effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.

  • GESTORI DI PIATTAFORME ONLINE (DAC7) – Comunicazione informazioni relative al 2025

    Entro tale data i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2025 dagli utenti attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”).

    La comunicazione delle informazioni dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione, in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Con riferimento ai dati relativi al 2025, il termine di invio slitta al 2 febbraio 2026, poiché la scadenza ordinaria del 31 gennaio cade di sabato.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2026 – Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS

    Le strutture sanitarie pubbliche e private, le farmacie e parafarmacie, nonché i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi Albi (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia, ottici), sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel corso del 2025. La comunicazione riguarda gli importi indicati nei documenti fiscali emessi, comprensivi del codice fiscale dell’assistito ed eventuali rimborsi, ed è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’invio deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

    Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie  sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2025) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello anche in versione editabile – pdf. La comunicazione può essere effettuata:

    • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected] 
    • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0697617689 da cellulare, +39 0645470468 dall’estero).

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Ricordiamo che, per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata anche seguendo anche un’altra modalità:

    • dal 9 febbraio 2026 al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
  • OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • EROGAZIONI LIBERALI PER PROGETTI CULTURALI | Comunicazione

    I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione, al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate, delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2025 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L’invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

  • CONCESSIONI GOVERNATIVE | Versamento

    I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative, utilizzando i seguenti codici Tributo:

    • 711T – Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi
    • 742T – Tasse CC.GG. per porto d'armi
    • 746T – Tasse CC.GG. per porto d'armi – Addizionale
  • CANONE RAI | Versamento

    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento dell’unica rata, o della prima rata trimestrale o semestrale, del canone RAI. È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

    • in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
    • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
    • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

    • TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
    • o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

    N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

  • IMPOSTA DI BOLLO – Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale

    I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2025, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

  • DICHIARAZIONE 730/2025 | Versamento imposte non trattenute per insufficienza retribuzioni

    I titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio.

    Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2025 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%

    Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
    • le Delegazioni ACI
    • i Punti vendita Mooney
    • Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
    • i punti vendita Lottomatica
    • le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

    L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.

  • ACCISE – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2025

    Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del d.lgs. n.504/95 entro il 2 febbraio 2026, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel quarto trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2025), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo https://www.adm.gov.it

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 11° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

    Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024):

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
      • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
       “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti:

    • “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, 
    • e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • CANONE RAI | Dichiarazione di non detenzione

    I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

    N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

    Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”. 

    La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

    La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

    • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
    • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
    • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
    • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).