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Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini
Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0.
Leggi anche Credito d'imposta Transizione 5.0: gli investimenti agevolabili e requisiti per fruirne.
Nuova Sabatini: riepilogo regole e cumulabilità col credito 5.0
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
La Nuova sabatini finanzia i beni nuovi, quali immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Ciò riepilogato con una FAQ datata 13 maggio, veniva chiesto se la nuova sabatini sia cumulabile con il credito 5.0 di nuova istituzione.
Il MIMIT specifica che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 38, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
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Crediti di imposta mediazione: tutti codici tributo per F24
Con due distinti documenti di prassi le Entrate pubblicano i codici tributo per usufruire dei crediti di imposta per:
- procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
- per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
Rispettivamente vengono pubblicati i seguenti documenti:
entrambe del 14 maggio.
Vediamo i dettagli di questi crediti di imposta, le norme istitutive e i codici tributo per utilizzarli.
Crediti di imposta mediazione civile e commerciale: codici tributo
L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, dei crediti di imposta ai soggetti e alle condizioni ivi indicate.
In particolare, stabilisce che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento”.
Inoltre riconosce: “un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto”.
Infine, stabilisce che “Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte 2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila”.
Con decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono state disciplinate le procedure e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in argomento e di riconoscimento di tali crediti, nonché, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca. Leggi Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
L’articolo 12 del decreto stabilisce che i crediti di imposta, riconosciuti in conformità al decreto stesso, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto, inoltre, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
- “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
- “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Credito d’imposta patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e negoziazione assistita
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta. Leggi: Crediti di imposta: mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire 2 dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
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Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: i chiarimenti MIMIT
E' attivo il servizio online del MIMIT per:
- la consultazione (servizio gratuito e non prevede autenticazione)
- la presentazione delle candidature all'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023.
Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è invece necessario:
- l'accesso al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID;
- il possesso della firma digitale intestata al richiedente;
- il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)
- il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a:
- "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", causale: "Codice 8617 – Iscrizione Albo certificatori credito R&S". La scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.
Dal 22 febbraio inoltre è attivol il servizio di FAQ con le risposte ai dubbi frequenti su regole e requisiti per iscriversi all'Albo, vediamone alcune.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: accesso al “iscrizione albo”
Il MIMIT specifica che nella sezione "Iscrizione albo" del portale è possibile:
- 1) inviare una nuova domanda per :
- "persona fisica",
- "impresa di consulenza",
- "università o altro ente";
- 2) riprendere o eliminare le domande in compilazione;
- 3) consultare le domande inviate.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il resposabile tecnico?
Viene inoltre chiarito che il responsabile tecnico è:
- il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca,
- inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: cosa inserire in Dettagli progetto?
I dati da inserire nel Dettaglio progetto sono:
- "Denominazione": indicare il nome identificativo del progetto;
- "Settore": indicare l'ambito in cui è possibile classificare le attività relative al progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);
- "Ambito": indicare uno o più ambiti della classificazione riportata nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE; "ATECO": indicare una o più divisioni codici ATECO;
- "Anno": indicare l'anno in cui il progetto è stato collegato all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (il sistema vincola il campo agli anni del triennio precedente al momento della presentazione della domanda);
- "Attività": indicare una o più attività, svolte nell'ambito del progetto, a scelta tra Presentazione, Valutazione e Rendicontazione;
- "Beneficiario contributo pubbl.": indicare la Ragione sociale e P.IVA (separate da una virgola) del beneficiario che ha maturato e/o dichiarato crediti d'imposta, contributi o altre sovvenzioni collegati al progetto.
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Policlinici non costituti in azienda: codice tributo per il credito d’imposta
Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.
Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.
Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo
Il credito di imposta spetta a:
- i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro,
- nonché i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa.
Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta.
Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.
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Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia
Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione tra debiti per contribuzione previdenziale INPS e crediti d'imposta per interventi di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.
Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione
Il caso riguardava una società estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria, costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni , che intende sottoscrivere un accordo con una societa del medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili
In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale
- ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato,
- BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)
Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione in denaro e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.
Posto che BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per interventi cd. ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi edilizi sopracitati e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
l'istante chiedeva di conoscere «se la società istante possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
L'agenzia conferma, richiamando:
- l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e
- i chiarimenti della Circolare 7 settembre 2023, n. 27, in cui è stato affermato che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.
Nella risposta si specifica :
"In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Con riferimento al caso prospettato, il comma 2 del citato articolo, elenca tra i crediti e i debiti per i quali e ammessa la compensazione quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».
L'agenzia sottolinea infine che restano salvi gli altri limiti disposti dal medesimo articolo 121 (utilizzo «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o di chiederne il rimborso).
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Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo
Con Risposta a interpello n 472 del 30 novembre le Entrate replicano ad un istante, studio di commercialisti, che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali.
L'acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore dei crediti.
Secondo le Entrate l'istante studio associato non dovrà imputare il “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.
Acquisto credito da bonus edilizi: non è reddito il differenziale positivo
Lo studio associato istante svolge attività di ''Servizi forniti da dottori commercialisti'' nella forma giuridica di associazione professionale, assoggettando i propri redditi ad imposizione fiscale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 e 5, comma 3, lett. c) del TUIR. L'Istante intende acquistare crediti d'imposta di cui al combinato disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e precisa, al riguardo, che:
- i crediti d'imposta sono riconducibili alle detrazioni disciplinate dal citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 spettanti per spese sostenute nel periodo d'imposta 2022 e saranno utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in quattro rate annuali;
- il valore nominale dei crediti differirà dal costo sostenuto per l'acquisto dei medesimi.
L'Istante ha chiarito inoltre che i predetti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti allo stesso associati.
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del ''differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.
L'Istante ritiene che «il ''ricavo'' derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. ''principio di cassa'', in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all'atto dell'utilizzo del credito d'imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta. Pertanto, ritiene che il ''ricavo'' debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all'entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d'imposta.».
L'agenzia osserva che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, costituisce presupposto di imposta, ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito, TUIR), il ''possesso di redditi'', in denaro o in natura, appartenenti ad una delle categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale delle associazioni professionali, occorre far riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, il quale assimila, ai fini della determinazione del reddito, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato il ''provento'' in questione è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cd. decreto Rilancio) e il corrispettivo pagato dallo Studio Associato, che si considera ''incassato'' al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le imposte e contributi dovuti, secondo le stesse modalità spettanti al beneficiario della detrazione
Nel caso di specie, il credito acquisito dall'Istante deriva dall'opzione esercitata da un contribuente titolare della detrazione, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute nel 2022
Va, inoltre, rilevato che il legislatore ha ''puntualmente'' disciplinato l'ipotesi della cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante nonché le modalità di utilizzo di tale credito da parte del cessionario, che come detto, può utilizzarlo in compensazione ai sensi del citato articolo 17 delle proprie imposte e dei contributi dovuti, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La norma espressamente prevede che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Anche con riferimento a tale istituto, il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.
Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.
Per quanto concerne le persone fisiche non titolari di reddito di impresa nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (come l'Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR.
Dopo una analisi del quadro normativo di riferimento, relativo ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, cui si rimanda dal testo della risposta a interpello, l'agenzia ha concluso che in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante
Allegati: -
Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?
Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).
Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.
Leggi anche:
- Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 26.10
- Bonus colonnine di ricarica privati: domande dal 19.10
Bonus colonnine di ricarica: cos'è
Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è:
- 1.500 euro per gli utenti privati
- fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini
Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello.
L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.
Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:
- codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
- copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
- estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
- relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
- idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
- i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.
Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.