• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili: quale classe energetica devono avere gli elettrodomestici?

    Con una FAQ pubblicata in data odierna 19 settembre sulla propria rivista online Fiscooggi, le Entrate rispondono ad un dubbio dei contribuenti in merito alla classe energetica alla quale devono appartenere gli elettrodomestici per poter richiedere il bonus mobili.

    Classe energetica degli elettrodomestici per poter richiedere il bonus mobili

    Si ricorda che il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, che va calcolata su un importo massimo di:

    • 10.000 euro per l’anno 2022 
      • di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (L’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è stata prorogata dalla legge n. 234/2021,art.1 comma 37 , legge di bilancio 2022, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024).

    In particolare, gli elettrodomestici ammessi all’agevolazione devono appartenere:

    • a una classe energetica non inferiore alla “A” per i forni,
    • alla “E” per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
    • alla “F” per i frigoriferi e i congelatori.

    Si ricorda, infine, che la detrazione spetta:

    • unicamente al contribuente che ha effettuato determinate tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio e usufruisce della relativa detrazione (consulta la guida delle Entrate per saperne di più)
    • e che per gli acquisti effettuati nel 2022 il bonus spetta a condizione che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021.

    Attenzione al fatto che gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea

    Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. 

    La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

    Schema di riepilogo delle classi energetiche prima e dopo il cambiamento attuato dalla UE nel marzo 2021, le classi energetiche attualmente in vigore vanno dalla A alla G

    Fonte Commissione Europea

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit sale cinematografiche: novità nei decreti del 31 agosto 2022

    Con due avvisi del 31 agosto 2022 pubblicati sul sito della Direzione Cinema e Audiovisivo, si informa che con i decreti direttoriali del 31 agosto 2022 sono pubblicati:

    • gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste di tax credit di potenziamento dell’offerta cinematografica relative alla programmazione 2021. Viene specificato che tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec e nei precedenti decreti direttoriali e che le ulteriori richieste per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo;
    • gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web e per le opere di ricerca e formazione; delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per lo sviluppo, la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la produzione esecutive delle opere straniere e per gli investitori esterni; delle richieste relative all’eleggibilità culturale anche in relazione ai contributi automatici e al loro reinvestimento e alle idoneità al credito d’imposta. Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 6 del “D.M. tax credit produzione 2021”  e dell’art 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

    Di seguito i decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta:

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti Entrate/MISE su design e estetica

    Con Risoluzione n 41 del 26 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Attività attinenti al design e all’ideazione estetica – Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

    In particolare, rifacendosi ad un parere tecnico MISE, le Entrate chiariscono che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’art 3 del DL 145/2013.

    La società istante, facente parte di un gruppo, si era rivolta al MISE per un parere tecnico previsto dalla modalità di istruttoria delle istanze chiedendo di usufruire del credito d’imposta di cui si tratta (di cui all' art 3 del DL 145/2013).

    Con la risposta di aprile 2022 il MISE ha ricordato che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. 

    Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

    Il MISE ha sottolineato che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.

    I criteri, sottolinea il ministero, devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.

    In merito al caso di specie si ritiene che le attività svolte, attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto, non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus, perché non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.

    Non sono inoltre ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. 

    Secondo il mise e l'agenzia, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

    Per il MISE le attività svolte nel corso del periodo d’imposta 2019 dalla società istante così come descritte nella documentazione prodotta, non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

    L’Agenzia nella risoluzione, rifacendosi al parere MISE, conclude che la società Alfa non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

    Allegati:
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    Decreto aiuti: aumento dei crediti d’imposta per l’energia

    La legge di conversione del DL Aiuti pubblicata in GU n 164 del 15 luglio e in vigore dal giorno 16, ha previsto l'incremento delle aliquote dei crediti di imposta spettanti alle cosiddetta imprese energivore, gasivore e non, vediamo un riepilogo:

    CREDITO IMPOSTA ENERGIA

    CREDITO IMPRESE NON GASIVORE

    20%25%

    CREDITO IMPRESE GASIVORE

    20%- 25%

    CREDITO IMPRSE NON ENERGIVORE

    12%15%

    Per approfondimenti sui crediti di imposta energia consigliamo l'approfondimento Credito imposta energia 2022: pubblicati i primi chiarimenti

    Sempre la conversione del DL Aiuti ha previsto una facilitazione per gli operatori coinvolti.

    In particolare, se l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

    Si ricorda che il credito di imposta potrà essere usato in compensazione o ceduto per intero entro il 31 dicembre 2022

    Attenzione al fatto che per espressa previsione di legge, è stato inoltre indicato che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis

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    Fondo perduto: restituzione spontanea per wedding, ristorazione attività chiuse

    Con Risoluzione n 36 dell'11 luglio le Entrate provvedono alla istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori:

    • wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA.,
    • ristorazione collettiva, 
    • nonché discoteche e sale da ballo

    In particolare, per consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “8146” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8147” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8148” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”.
    • “8149” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8150” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
    • “8151” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”.
    • “8152” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”; 
    • “8153” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”; 
    • “8154” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.

    La risoluzione specifica che in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
    • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: – nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato. 
    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta cargo bike: agevolazione per PMI da richiedere entro il 30 giugno

    Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 marzo pubblicato in GU n 98 del 28 aprile 2022 vengono dettate disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della ottimizzazione dei processi della logista in ambito urbano.

    L'incentivo sotto forma di  credito  d'imposta  è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  europea  del  6  maggio  2003,  che acquistano:

    • cargo bike 
    • e  cargo  bike  a  pedalata  assistita  di cui all'art. 3 
    • per l'effettuazione di trasporto merci urbano di  ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

    Credito d’imposta cargo bike: le caratteristiche del veicolo

    Il decreto stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:

    a) conformi alle  previsioni  di  cui  all'art.  50  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;

    c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di  carico  merci chiaramente identificabili.

    Le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita  devono soddisfare inoltre seguenti ulteriori requisiti:

    • a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
      • 1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
      • 2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
    • b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
      • 1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico  chiusi  o  a cassone;
      • 2) 25 dm²,  nel  caso  di  una  o  piu'  superfici  di  carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

     I requisiti devono  essere  ricavabili  dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo. 

    Credito d’imposta cargo bike: come richiederlo

    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta:

    • in relazione alle spese sostenute nel 2021,
    • le microimprese e piccole imprese interessate, 
    • entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it  alla data che sarà comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale

    L'istanza firmata digitalmente dal  legale rappresentante dell'impresa, deve contenere indicazioni su:

    a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;

    b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

    e deve essere corredata da:

    a)   attestazione   dell'effettivo   sostenimento   delle   spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;

    b)   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio e  di autocertificazione che  attestano anche i requisiti soggettivi e specificano  di  non usufruire di altre agevolazioni per le  medesime  voci  di  spesa 

    c) documentazione tecnica dei veicoli attestante  la  sussistenza dei requisiti richiesti

    Credito d’imposta cargo bike: ammontare ed erogazione del contributo

    L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, 

    • nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
    • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

    L'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

    Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento (UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014 e non  è cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

    Il  credito  d'imposta  è riconosciuto  dal  Ministero  della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di  presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente disponibili.

    Il  Ministero,  ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,   l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per ciascun beneficiario.

    Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal regolamento «de  minimis», procede alla  registrazione  dell'aiuto individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso è utilizzabile.

    Il  credito  di  imposta  è  utilizzabile  esclusivamente   in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  

    A tal fine, il modello  F24 è presentato  esclusivamente  tramite  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Allegati: