• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito

    Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.

    In particolare,  i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali. 

    L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

    L'Ente istante  specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015. 

    L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022. 

    Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la  Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management. 

    I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo pro­capite  massimo di  euro 40 mensili,  e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.  Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),  con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)

    Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel  rapporto di lavoro dipendente  in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante),  bensì  nella  promozione  da  parte  dell'amministrazione comunale  di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa ­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale». 

    Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. 

    Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: autodichiarazione entro il 28.02

    Il 28 febbraio scade il termine per l'invio della autodichiarazione che i gestori di piscine e imprese turistiche individuate dalla norma di riferimento per usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione.

    In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20  Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

    Facciamo un riepilogo delle regole per l'agevolazione di cui si tratta.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: utilizzo diretto

    Con il Provvedimento n 253466 del 30 giugno pubblicato in data 1 luglio 2022 le Entrate hanno definito modalità, termini e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

    Si tratta del credito d’imposta in favore di

    • imprese turistiche, 
    • nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, 
    • per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

    Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

    L’Autodichiarazione (SCARICA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI) necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall'11 luglio al 28 febbraio 2023:

    • direttamente dal contribuente 
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

    • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione; 
    • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore

    Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”. 

    In proposito leggi: Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo.

    Credito locazioni piscine e imprese turistiche: cessionari

    In caso di locazione, l'articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

    I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

    La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

    Per tutti i dettagli si legga  Risoluzione n 51 del 23 settembre.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit residenze universitarie: le regole nel decreto MUR

    Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.

    Il decreto disciplina la procedura di concessione e  di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,  di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n. 175. 

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Tax credit residenza universitarie: beneficiari

    Sono destinatari del credito d'imposta:

    • le imprese, 
    • gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, 
    • e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, 

    che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14  novembre  2000, n. 338).

    L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7  della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate,  per un  importo  pari  a  660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di  nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste  dalla medesima riforma.

    Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.

    Tax credit residenza universitarie: come richiederlo

    L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo  dell'imposta  municipale  propria,  al Ministero dell'università  e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.

    L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti dati:

    a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;

    b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;

    c) ammontare del credito d'imposta richiesto.

    Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.

    Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti  previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della  citata  legge  14 novembre 2000, n. 338. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate

    Con Provvedimento n 44905 del 16 febbraio le Entrate pubblicano regole e modello di comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    In particolare si definiscono il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:

    a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022; 

    b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

    c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022. 

    La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.

    Scarica qui modello e istruzioni

    Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

    A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Viene specificato che, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata 

    La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. 

    Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

    Viene precisato che, considerato che, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

     Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. 

    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

    Allegati: