• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Erogazioni liberali ITS Academy: come usare il credito di imposta e il codice tributo

    Con Risoluzione n 68 del 18 novembre 2022 si istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

    Mentre, con Provvedimento n 414366 del 10 novembre le Entrate definiscono le modalità di fruizione dello stesso credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché delle altre agevolazioni previste dalla stessa norma.

    Credito di imposta erogazioni liberali ITS Academy: come usarlo

    In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. 

    Si precisa che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • con la Risoluzione n 68 del 18 novembreè istituito il relativo codice tributo:
      • “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99” con relative istruzioni.

    Ricordiamo che il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. 

    La misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Percorsi formativi ITS Academy: possibile riscatto della frequenza

    Lo stesso articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, si riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

    Con il presente provvedimento si stabilisce che agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi nonché delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy 

    La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Allegati:
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    Caro carburanti Autotrasportatori: via all’uso del credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 65 del 9 novembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 

    Ricordiamo che questa norma prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate. 

    Secondo i decreti attuativi della misura il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. 

    Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.  

    Allegati:
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    Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: codici tributo per beneficiari e cessionari

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In merito al settore della pesca, viene istituito in seguente codice tributo:

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

    Per le istruzioni di compilazione leggi la risoluzione n 59/E di ieri.

    Con la Risoluzione n 48/E del 14 settembre 2022 le Entrate hanno invece istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

    Ossia per consentire alle imprese esercenti la pesca l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

    Occorre sottolineare che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. I

    Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca

    Si stabilisce inoltre che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

    Allegati:
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    Credito investimenti Mezzogiorno e impresa familiare: indicazione nei Modelli Redditi

    Con una FAQ pubblicata sul proprio sito internet l'Agenzia delle Entrate in data 21 settembre chiarisce dubbi sulla esposizione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno in caso di impresa familiare.

    Veniva richiesto quali siano le modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno (codice credito C4) nei modelli Redditi SP e PF 2022, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza ex art. 5 TUIR e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare.

    Le Entrate specificano che:

    • la società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci indica l’intero credito spettante:
      • nel quadro RU della propria dichiarazione Redditi SP, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401, col. 17), ed indica poi l’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU del modello SP,
      • l’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai  soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito,
    • il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).

    Nel caso d’impresa familiare:

    • il titolare dell’impresa indica nei righi RU5 e RS401 del modello REDDITI PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato spettate all’impresa, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori (senza quindi esporre il dato di tale quota) e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.

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    Bonus mobili: quale classe energetica devono avere gli elettrodomestici?

    Con una FAQ pubblicata in data odierna 19 settembre sulla propria rivista online Fiscooggi, le Entrate rispondono ad un dubbio dei contribuenti in merito alla classe energetica alla quale devono appartenere gli elettrodomestici per poter richiedere il bonus mobili.

    Classe energetica degli elettrodomestici per poter richiedere il bonus mobili

    Si ricorda che il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, che va calcolata su un importo massimo di:

    • 10.000 euro per l’anno 2022 
      • di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (L’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è stata prorogata dalla legge n. 234/2021,art.1 comma 37 , legge di bilancio 2022, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024).

    In particolare, gli elettrodomestici ammessi all’agevolazione devono appartenere:

    • a una classe energetica non inferiore alla “A” per i forni,
    • alla “E” per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
    • alla “F” per i frigoriferi e i congelatori.

    Si ricorda, infine, che la detrazione spetta:

    • unicamente al contribuente che ha effettuato determinate tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio e usufruisce della relativa detrazione (consulta la guida delle Entrate per saperne di più)
    • e che per gli acquisti effettuati nel 2022 il bonus spetta a condizione che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021.

    Attenzione al fatto che gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea

    Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. 

    La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

    Schema di riepilogo delle classi energetiche prima e dopo il cambiamento attuato dalla UE nel marzo 2021, le classi energetiche attualmente in vigore vanno dalla A alla G

    Fonte Commissione Europea

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    Tax credit sale cinematografiche: novità nei decreti del 31 agosto 2022

    Con due avvisi del 31 agosto 2022 pubblicati sul sito della Direzione Cinema e Audiovisivo, si informa che con i decreti direttoriali del 31 agosto 2022 sono pubblicati:

    • gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste di tax credit di potenziamento dell’offerta cinematografica relative alla programmazione 2021. Viene specificato che tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec e nei precedenti decreti direttoriali e che le ulteriori richieste per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo;
    • gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web e per le opere di ricerca e formazione; delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per lo sviluppo, la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la produzione esecutive delle opere straniere e per gli investitori esterni; delle richieste relative all’eleggibilità culturale anche in relazione ai contributi automatici e al loro reinvestimento e alle idoneità al credito d’imposta. Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 6 del “D.M. tax credit produzione 2021”  e dell’art 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e successive modificazioni. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

    Di seguito i decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta:

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    Credito di imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti Entrate/MISE su design e estetica

    Con Risoluzione n 41 del 26 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Attività attinenti al design e all’ideazione estetica – Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

    In particolare, rifacendosi ad un parere tecnico MISE, le Entrate chiariscono che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’art 3 del DL 145/2013.

    La società istante, facente parte di un gruppo, si era rivolta al MISE per un parere tecnico previsto dalla modalità di istruttoria delle istanze chiedendo di usufruire del credito d’imposta di cui si tratta (di cui all' art 3 del DL 145/2013).

    Con la risposta di aprile 2022 il MISE ha ricordato che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. 

    Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

    Il MISE ha sottolineato che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.

    I criteri, sottolinea il ministero, devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.

    In merito al caso di specie si ritiene che le attività svolte, attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto, non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus, perché non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.

    Non sono inoltre ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. 

    Secondo il mise e l'agenzia, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

    Per il MISE le attività svolte nel corso del periodo d’imposta 2019 dalla società istante così come descritte nella documentazione prodotta, non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

    L’Agenzia nella risoluzione, rifacendosi al parere MISE, conclude che la società Alfa non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

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