• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Fondo perduto: restituzione spontanea per wedding, ristorazione attività chiuse

    Con Risoluzione n 36 dell'11 luglio le Entrate provvedono alla istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori:

    • wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA.,
    • ristorazione collettiva, 
    • nonché discoteche e sale da ballo

    In particolare, per consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “8146” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8147” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8148” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”.
    • “8149” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”; 
    • “8150” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
    • “8151” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”.
    • “8152” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”; 
    • “8153” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”; 
    • “8154” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.

    La risoluzione specifica che in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
    • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: – nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato. 
    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti d’imposta energia: i codici tributo per i cessionari e le regole per la cessione

    Con la Risoluzione n 38 del 12 luglio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari e istituiti in favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    I crediti di imposta possono appunto utilizzati in F24 oppure ceduti. Con il documento di prassi si istituiscono i codici tributo utilizzabili dai cessionari.

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
    • “7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; 3
    •  “7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
    •  “7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;  “7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
    •  “7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
    •  “7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 di ieri 30 giugno le Entrate disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    Viene inoltre ribadito che i crediti a favore di imprese energivore e a forte consumo di gas sono trasferibili solo per intero. 

    La cessione potrà essere comunicata all’agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, attraverso il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

    SCARICA QUI IL MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI

    Viene specificato che la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito d’imposta o attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. 

    In alcuni casi sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. 

    Stante il divieto di cessione parziale, il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione di cessione per ciascun credito d’imposta per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate. per il riepilogo delle norme che hanno introdotto i crediti di cui si parla leggi anche Credito imposta energia 2022: pubblicati i primi chiarimenti

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo

    Con Risoluzione n 37 di ieri 11 luglio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

    In particolare è istituito il seguente codice tributo:

    •  “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. 

    Si specifica che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Si precisa che, ai sensi del punto 3.3, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24 

    Ricordiamo che si tratta del credito d’imposta in favore di

    • imprese turistiche, 
    • nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

    e per poterne beneficiare è necessario presentare dall'11 luglio una autodichiarazione predisposta con Provvedimento delle entrate n 253466 

    Per approfondimenti in merito leggi anche Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: da oggi invio dell'autodichiarazione

    Inoltre sempre ieri 11 luglio l'agenzia delle entrate con risposta a faq ha precisato che "si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato art 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente"

    Nello specifico, le entrare chiariscono che in sede di emanazione del Provvedimento di cui sopra, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione. Infatti, l'art 288 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE), a proposito dell'efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che "La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi". 

    Per questo motivo, nel punto 1.5 del Provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione

    In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d'imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso il disposto di cui al comma 1 dell'art 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 che fa riferimento ai "canoni versati").
    Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della presente misura agevolativa nell'individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 sopra citato, si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito ricerca e sviluppo: come regolarizzare l’indebita percezione

    Con Provvedimento n 259689 del 4 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e correggono le istruzioni al modello, pubblicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º giugno 2022. 

    In particolare i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, approvato con provvedimento del 1° giugno 2022, prot. n. 18898, devono attenersi alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A al presente provvedimento: SCARICA QUI IL FILE  

    Ricordiamo che il Provvedimento del 1 giugno ha disposto le regole per la  procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta di cui si tratta.

    Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 

    La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

    • a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo 2 ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
    • b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
    • d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

    Il provvedimento di cu si tratta modifica le istruzioni al modello come segue:

    •  a pagina 9, al paragrafo “CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CREDITO DA RIVERSARE”, dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente inciso “Il campo (E) è modificabile dall'utente, selezionando preventivamente il relativo check in procedura. Sulla stampa dell'istanza sono riportati sia il campo (E) relativo all'importo proposto e calcolato automaticamente dalla procedura, sia il campo (E) dichiarato dall’utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato. Se l’importo calcolato non viene modificato gli importi riportati nei due campi (E) sono uguali”. 

    Riversamento spontaneo credito ricerca e sviluppo: quando pagare

    L’importo della regolarizzazione deve essere riversato:

    • entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, 
    • oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. 

    La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto. 

    In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

    La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione. 

    La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

    Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione. 

    La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata, con le modalità previste dell’intero importo dovuto o dell’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione

    Il provvedimento specifica che la regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato: 

    • di condotte fraudolente; 
    • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; 
    • di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; 
    • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

    Riversamento spontaneo credito ricerca e sviluppo: presenta la domanda

    Con il provvedimento di cui si tratta è anche approvato il relativo modello da presentare esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati.

    Scarica qui modello e istruzioni

    La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it; della pubblicazione del prodotto informatico sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito internet. 

    Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.

    Si sottolinea che l’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. 

    È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”. 

    La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta cargo bike: agevolazione per PMI da richiedere entro il 30 giugno

    Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 marzo pubblicato in GU n 98 del 28 aprile 2022 vengono dettate disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della ottimizzazione dei processi della logista in ambito urbano.

    L'incentivo sotto forma di  credito  d'imposta  è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  europea  del  6  maggio  2003,  che acquistano:

    • cargo bike 
    • e  cargo  bike  a  pedalata  assistita  di cui all'art. 3 
    • per l'effettuazione di trasporto merci urbano di  ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

    Credito d’imposta cargo bike: le caratteristiche del veicolo

    Il decreto stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:

    a) conformi alle  previsioni  di  cui  all'art.  50  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;

    c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di  carico  merci chiaramente identificabili.

    Le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita  devono soddisfare inoltre seguenti ulteriori requisiti:

    • a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
      • 1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
      • 2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
    • b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
      • 1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico  chiusi  o  a cassone;
      • 2) 25 dm²,  nel  caso  di  una  o  piu'  superfici  di  carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

     I requisiti devono  essere  ricavabili  dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo. 

    Credito d’imposta cargo bike: come richiederlo

    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta:

    • in relazione alle spese sostenute nel 2021,
    • le microimprese e piccole imprese interessate, 
    • entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it  alla data che sarà comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale

    L'istanza firmata digitalmente dal  legale rappresentante dell'impresa, deve contenere indicazioni su:

    a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;

    b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

    e deve essere corredata da:

    a)   attestazione   dell'effettivo   sostenimento   delle   spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;

    b)   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio e  di autocertificazione che  attestano anche i requisiti soggettivi e specificano  di  non usufruire di altre agevolazioni per le  medesime  voci  di  spesa 

    c) documentazione tecnica dei veicoli attestante  la  sussistenza dei requisiti richiesti

    Credito d’imposta cargo bike: ammontare ed erogazione del contributo

    L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, 

    • nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
    • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

    L'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

    Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento (UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014 e non  è cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

    Il  credito  d'imposta  è riconosciuto  dal  Ministero  della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di  presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente disponibili.

    Il  Ministero,  ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,   l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per ciascun beneficiario.

    Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal regolamento «de  minimis», procede alla  registrazione  dell'aiuto individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso è utilizzabile.

    Il  credito  di  imposta  è  utilizzabile  esclusivamente   in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  

    A tal fine, il modello  F24 è presentato  esclusivamente  tramite  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta carburanti pesca e agricoltura: il codice tributo per l’utilizzo

    Con Risoluzione n 23 del 30 maggio 2022 delle Entrate si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

    L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

    Si prevede che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate. 

    Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”. 

    Attenzione al fatto che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta beni strumentali: riepilogo e chiarimenti nella nota di Assonime

    Con una Circolare del 20 maggio Assonime fornisce orientamento sul credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

    In particolare, si ricorda che con la Circolare n 14/E del 17 maggio 2022  l'Agenzia delle entrate ha illustrato le novità apportate dalla l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e ss. della l. 178/2020.

    In estrema sintesi è stata prorogata l'efficacia temporale di questa agevolazione per quanto concerne gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali all'attuazione del modello "industria 4.0" con esclusione dunque degli investimenti in beni strumentali "ordinari" e rimodulata l'entità del relativo beneficio.

    Alla luce anche dell'ulteriore novità prevista per i beni strumentali immateriali 4.0 dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 di cui la circolare dell'Agenzia delle entrate non ha potuto tenere conto in quanto è stata pubblicata lo stesso giorno del decreto Assonime ha fornito un utile riepilogo.

    Viene ricordato che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 era in scadenza il 31/12/2022 (o il 30/6/2023 per la c.d. coda dell'agevolazione relativa agli ordini e al pagamento degli acconti nella misura almeno del 20% avvenuti entro il 31/12/2022), ed in questa versione la misura del credito d'imposta è pari per i beni materiali 4.0 a:

    • 40% fino a 2,5 mln;
    • 20% da 2,5 a 10 mln;
    • 10% da 10  a 20 mln (lim. max).

    Per i beni immateriali 4.0, invece, il credito d'imposta  è pari al 20% nel limite di 1 milione.

    Durante il medesimo ambito temporale risultano agevolati anche gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari (rectius diversi da quelli 4.0) con un credito d'imposta pari al 6%.

    Ciò posto, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 44, della legge bilancio 2022) ha prorogato (solo) il credito d'imposta  per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 fino al 31/12/2025 (ovvero il 30 giugno 2026  per la c.d. coda dell'agevolazione i cui presupposti si siano  realizzati al 31/12/2025) ed è pari per i beni materiali 4.0 a:

    • 20% fino a 2,5 mln;
    • 10% da 2,5 a 10 mln;
    • 5% da 10 a 20 mln (lim. max).

    L'art. 10 della l. n. 4/2022 è ulteriormente intervenuto prevedendo che gli investimenti inclusi nel PNNR che eccedono i 10 milioni godono del credito del 5%  entro il limite massimo di 50 milioni (in luogo di 20 milioni) 

    Per i beni immateriali 4.0, invece, la proroga prevista dalla legge di bilancio 2022 è accompagnata da una diminuzione graduata della misura del credito d'imposta:

    • Fino al 31/12/2023 (ovvero per la c.d. coda fino al 30/6/2024), l'incentivo rimane invariato: il credito d'imposta è pari al 20% con il limite di 1 milione;
    • Per il 2024 (ovvero per la c.d. coda fino al 30/6/2025) il credito d'imposta è pari al 15% con il limite di 1 milione;
    • Per il 2025 (ovvero per la c.d. coda fino al 30/6/2026) il credito d'imposta è pari al 10% con il limite di 1 milione.

    Viene sottolineato come per i beni immateriali si considerano sempre agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette soluzioni "cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.

    Secondo le novità introdotte dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, per gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1/1/2022 e fino al 31/12/2022 (ovvero entro il 30/6/2023 per la c.d. coda dell'agevolazione con presupposti verificatisi al 31/12/2022) la misura del credito è elevata dal 20 al 50%. 

    La misura del 20% si rende applicabile dunque per gli investimenti effettuati nel 2022 che non ricadono nel PNNR e per gli investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (ovvero 30/6/2024) (salvo ricadere, per gli investimenti effettuati nel periodo 1/1/2023-30/6/2023, nella c.d. coda dell'agevolazione prevista dal d.l. 50/2022).

    L'Agenzia delle entrate conferma quanto già si evinceva dalla relazione tecnica e, cioè, che il "limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro" previsto dal comma 1057-bis dell'art.1 della l. 178/2020 per l'investimento nei beni materiali 4.0 deve "intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio".

    A questa stessa conclusione si dovrebbe giungere spiega Assonime anche per quanto concerne il nuovo limite di 50 milioni (in luogo dell'ordinario limite di 20 milioni) previsto dall'art. 10 della l. n. 4/2022 per gli investimenti inclusi nel PNNR che eccedono i 10 milioni, tenuto conto che è stata utilizzata la medesima locuzione prevista dal citato comma 1057-bis dell'art.1 della l. 178/2020 ("fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro").