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Fondo Metasalute Metalmeccanici: adesione familiari entro il 10 dicembre
Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti, dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti , che
- dal 10 novembre
- al 10 dicembre 2025 è disponibile in Area Riservata la procedura per l’iscrizione a pagamento dei familiari non a carico per l’anno 2026.
Possono procedere sia i lavoratori “in copertura” che “in attesa di copertura”.
Per avviare la procedura di iscrizione, occorre accedere al menu “Familiari – Gestione familiari” oppure utilizzare il tasto di accesso rapido “Gestione familiari” e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento”. Al termine della procedura verrà generato un bollettino MAV, che dovrà essere scaricato dalla sezione “Pagamenti – MAV” e pagato entro il 10 dicembre 2025. La contribuzione da versare è la seguente:
Piani Sanitari 2026 familiari non a carico
- Piano Base 361 €
- Piano MS1 513 €
- Piano MS2 783 €
- Piano MS3 1.088 €
- Piano MS4 2.555 €
Prima di effettuare la scelta si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del Fondo . QUI il testo del Manuale operativo
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024).
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;
– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;
– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;
– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;
– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Allegati:
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it. -
Siglato il nuovo CCNL Enti Locali: aumenti del 6%
L'ARAN, in data 3 novembre, ha firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022–2024 (parte giuridica ed economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024).
Vediamo in sintesi tutte le principali novità:
Aspetti economici
- Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
- Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
- Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.
Orario di lavoro flessibile e sostenibile
- Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
- Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.
Ordinamento professionale e progressioni
- Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
- EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
- EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.
Relazioni sindacali e innovazione
- Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
- OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
- Riunioni almeno due volte l’anno.
- Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.
Istituti economici comuni
- Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
- Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.
CCNL pubblico impiego enti locali 2019- 2021: aspetti contrattuali
Il giorno 16 luglio 2024 era stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021, che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti Locali.
Tra le novità, spiccano la nuova regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .
Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.
CCNL enti locali : aumenti retributivi
Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo.
È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.
Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:
Tabella Aumenti Retributivi medi
Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021) Dirigenti 292 € 17 € Dirigenti PTA 230 € 13 € Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 € CCNL pubblico impiego funzioni locali: novità dirigenti e segretari 2022
Il contratto contiene specifiche sezioni per la Dirigenza degli Enti Locali, i Dirigenti PTA e i Segretari Comunali e Provinciali, con interventi mirati sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato introdotto un nuovo istituto che regola il trattamento economico per il personale in convenzione tra più enti. Per i Dirigenti PTA, oltre agli incrementi economici, è stata aggiornata la disciplina della pronta disponibilità.
Le novità più rilevanti riguardano i Segretari Comunali e Provinciali: la contrattazione collettiva integrativa nazionale non è più prevista, e gli istituti precedentemente regolati a livello nazionale sono stati disciplinati nel CCNL.
La retribuzione di posizione dei Segretari è stata rivista, introducendo valori minimi e massimi in base alle classi demografiche degli enti e a criteri specifici. ( vedi ultimo paragrafo)
Sono state inserite clausole per i Segretari di Comuni aderenti a un’Unione e per quelli operanti nei Comuni capoluogo. Inoltre, è stata regolamentata l’Indennità di reggenza e supplenza, prima disciplinata dai contratti integrativi, e introdotta la norma sugli incarichi ad interim.
CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali
Come anticipato particolare interesse destano le nuove regole per gli aumenti retributivi relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024.
Ecco i punti salienti:
Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025.
Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.
Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016.
Mantenimento della retribuzione attuale: I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.
Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto.
Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.
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Firmato il nuovo contratto scuola: ecco la tabella degli aumenti
È stato firmato nella mattinata di ieri 5 novembre il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 per il comparto scuola. L’annuncio è arrivato ieri sera dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito l’accordo “un risultato storico”, sottolineando come per la prima volta nella storia della scuola italiana venga garantita una reale continuità contrattuale.
“Con questa firma – ha dichiarato Valditara – si pongono le basi per chiudere in tempi rapidi anche il contratto 2025-2027. Se riusciremo nell’intento, sarà la prima volta che tre contratti nazionali vengono siglati durante la durata di un solo governo”.
Il nuovo CCNL, per il quale sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di finanziamento prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente.
Per il triennio 2022-2024, gli incrementi medi sono di
- 144 euro mensili lordi per i docenti e di
- 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario).
- per università euro 141;
- enti di ricerca euro 211;
- AFAM euro 173.
Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.
Con la futura firma del contratto 2025-2027, gli incrementi complessivi raggiungeranno – secondo le stime fornite dal Ministero – 416 euro mensili lordi per i docenti e 303 euro per il personale Ata, includendo anche gli arretrati maturati, per circa 2.500 euro per i docenti e oltre 1.830 euro per gli Ata.
Welfare Misure fiscali e bonus collegati
L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.
Tra queste spiccano:
- una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
- il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
- l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.
Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa rivalutazione economica del personale scolastico
Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.
A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.
Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.
Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)
In attesa del testo ufficiale riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .
Profilo Fascia di anzianità Aumento totale ARAN (€) Anticipo IVC (€) Aumento effettivo lordo (€) Docente infanzia/primaria 0-8 115,59 67,70 47,89 9-14 126,75 74,86 51,89 15-20 138,84 81,15 57,69 21-27 148,41 87,29 61,12 28-34 161,30 93,38 67,92 da 35 168,47 97,98 70,49 Docente diplomato sec. II grado 0-8 115,59 67,70 47,89 9-14 126,75 74,86 51,89 15-20 138,89 81,18 57,71 21-27 153,23 90,38 62,85 28-34 165,94 96,36 69,58 da 35 173,25 101,05 72,20 Docente sec. I grado 0-8 124,28 73,28 51,00 9-14 137,28 81,62 55,66 15-20 150,93 88,91 62,02 21-27 162,13 96,09 66,04 28-34 176,68 103,25 73,43 da 35 184,97 108,57 76,40 Docente laureato sec. II grado 0-8 124,28 73,28 51,00 9-14 140,55 83,72 56,83 15-20 155,15 91,61 63,54 21-27 171,07 101,83 69,24 28-34 184,97 108,57 76,40 da 35 193,31 113,92 79,39 Collaboratori scolastici 0-8 91,33 52,71 38,62 9-14 98,40 57,25 41,15 15-20 103,55 60,55 43,00 21-27 108,73 63,88 44,85 28-34 112,55 66,33 46,22 da 35 115,34 68,12 47,22 Assistenti 0-8 101,65 58,76 42,89 9-14 110,62 64,51 46,11 15-20 117,39 68,86 48,53 21-27 124,09 73,16 50,93 28-34 128,94 76,27 52,67 da 35 132,67 78,66 54,01 Funzionari 0-8 137,22 76,96 60,26 9-14 151,03 85,83 65,20 15-20 163,33 93,72 69,61 21-27 176,50 102,17 74,33 28-34 190,23 110,98 79,25 da 35 203,62 119,58 84,04 -
CCNL Metalmeccanica Confimi, aumenti retributivi biennio 2025-2026
Era stata approvata dalle assemblee dei ai lavoratori l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2025 riferita al biennio economico 2025-2026 firmata da Fim, Fiom e Uilm .Pertanto, già nella busta paga del mese di settembre era stato riconosciuto un aumento salariale pari a € 22,10 al 5° livello, che si aggiungono ai 27,90 euro già corrisposti per il 2025 a giugno scorso.
L’aumento dei minimi contrattuali complessivo nel biennio 2025-26 è di quindi € 100 al 5° livello con il mantenimento della clausola di salvaguardia legata all’inflazione.
Il 28 ottobre 2025 è stata siglata l’intesa tra Confimi Industria Meccanica e unicamente Fim-Cisl per l’adeguamento retributivo del biennio 2025–2026, con un incremento complessivo di 100 euro lordi per la categoria 5, da erogare in tre tranche.
L’accordo, che sostituisce il precedente del 14 luglio 2025, prevede anche un meccanismo di conguaglio: qualora l’indice IPCA (al netto degli energetici importati) registri uno scostamento superiore all’aumento stabilito per il 1° giugno 2026, ai lavoratori sarà riconosciuto un importo aggiuntivo pari alla differenza.
Per i lavoratori con contratto Socrate, l’aumento complessivo nel biennio è di 80 euro lordi, anch’esso ripartito in tre tranche.
Dal 1° giugno 2026 aumentano anche le indennità di trasferta e reperibilità. L’indennità di trasferta forfettaria passa a 52 euro per la trasferta intera, mentre vengono aggiornate anche le quote per i pasti e il pernottamento.
La reperibilità giornaliera per la categoria 5 è fissata in 7,19 euro nei giorni lavorativi, 11,32 euro nei giorni liberi e 12,11 euro nei festivi.
Infine, la Fim-Cisl invita i lavoratori non iscritti a contribuire con una quota associativa straordinaria di 50 euro, da trattenere in due rate di 25 euro (febbraio 2026 e febbraio 2027). I datori di lavoro dovranno distribuire entro dicembre 2025 il modulo per l’adesione, che andrà riconsegnato entro il 23 gennaio 2026. In caso di mancata restituzione, la trattenuta verrà applicata automaticamente per silenzio-assenso.
Ecco la tabella con gli aumenti retributivi previsti:
Voce Decorrenza Importo (Categoria 5) Contratto Socrate Prima tranche Giugno 2025 € 27,97 € 24,13 Seconda tranche Novembre 2025 € 22,03 € 15,87 Terza tranche Giugno 2026 € 50,00 € 40,00 Totale biennio 2025–2026 € 100,00 € 80,00 Trasferta intera 1° giugno 2026 € 52,00 Pasto (meridiano/serale) 1° giugno 2026 € 13,89 Pernottamento 1° giugno 2026 € 25,26 Reperibilità giornaliera 1° giugno 2026 Lavorata: € 7,19 – Giorno libero: € 11,32 – Festiva: € 12,11 Rinnovo contratto 2023
Il 19 giugno 2023 Confimi Impresa Meccanica, FIM -Cisl, Uilm avevano firmato un accordo che modifica gli aspetti economici del Ccnl che riguarda oltre 30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. (Da notare che il contratto non è sottoscritto dalla FIOM CGIL)
Nell'accordosono stati intanto ridefiniti gli aumenti salariali e delle indennità di trasferta e indennità di reperibilità, i cui importi sostituiscono quelli riportati nel ccnl 7 giugno 2021 .
L'aumento medio era fissato in 28 euro per il livello medio da erogare con la mensilità di giugno 2023.
tabelle retributive dal 1 giugno 2023
Inquadramento Aumenti retributivi mensili
da giugno 2023Nuovi minimi retributivi Nuovi minimi retributivi contratto SOCRATE OSC categoria 9 173,41 euro 2.800,82 2.415,56 categoria 8 155,98 euro 2.519,29 2.173,57 categoria 7 143,41 euro 2.316,25 1.997,68 categoria 6 133,64 euro 2.158,49 1.862,30 categoria 5 124,60 euro 2.012,49 1.736,51 categoria 4 116,33 euro 1.878,92 1.620,32 categoria 3 111,46 euro 1.800,30 1553,16
categoria 2 100,51 euro 1.623,45 1.482,81 ATTENZIONE Per l'8ª e 9ª categoria si riconosce un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 59,39 lordi mensili.
Indennità di trasferta euro 46,47 trasferta intera euro 12,42 quota pasto euro 22,59 quota pernottamento Indennità di reperibilità Categorie inquadramento
16 h
(gg lavorato)24 h
(gg lavorato)24 h
(festive)6 gg
6 gg
con festivo6 gg
con festivo e gg libero2- 3
5,43
8,12
8,78
35,27
35,93
38,62
4- 5
6,43
10,12
10,83
42,27
42,98
46,67
Superiore alla 5
7,40
12,16
12,82
49,16
49,82
54,58
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Nuovo CCNL Federlab–Cifa Laboratori Analisi: novità normative, retributive e di welfare
A 1° settembre 2025 entra in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali sottoscritto da Federlab, Unilavoro PMI e Confsal Fisals.
Non si tratta di un rinnovo, ma di un nuovo impianto contrattuale che intende modernizzare il sistema delle relazioni industriali del comparto sanitario privato, introducendo maggiore flessibilità, bilateralità e strumenti di welfare contrattuale innovativi.
Il contratto, valido fino al 30 agosto 2030, mira a fornire regole specifiche per un settore caratterizzato da piccole e medie imprese, con un equilibrio tra esigenze d’impresa e tutela del lavoratore. Centrale è il ruolo dell’Ente bilaterale Esbii, che avrà funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro, formazione continua e gestione delle politiche attive.
Novità normative
l contratto riorganizza in modo operativo le regole di gestione del rapporto di lavoro:
Periodo di prova: da 30 a 180 giorni a seconda della categoria (30 per la cat. A, 180 per i Quadri).
Contratti a termine e reimpiego: introdotti due istituti innovativi:
Primo Ingresso: per lavoratori senza esperienza, con formazione obbligatoria di 80 ore e retribuzione agevolata per due anni;
Reimpiego: per over 50 o disoccupati di lungo periodo, con analogo regime formativo e retributivo ridotto.
Ferie annuali: 28 giornate (4 settimane), di cui tre fissate dall’impresa e una a scelta del lavoratore.
Permessi ROL: 48 ore annue complessive, comprensive delle ex festività soppresse.
Banca ore: flessibilità fino a 168 ore l’anno, con possibilità di monetizzazione e maggiorazione fino al 20%.
Congedi: ampia disciplina su formazione (fino a 11 mesi non retribuiti), matrimonio (15 giorni retribuiti) e volontariato (fino a 2 anni di aspettativa).
Per ulteriori dettagli scarica qui il testo integrale del contratto
Aspetti economici e transizione da altri CCNL
L’articolo 1 del nuovo CCNL Federlab–Cifa 2025–2030 disciplina in modo dettagliato le modalità di transizione dei dipendenti già in forza con altri contratti collettivi.
Tale passaggio non rappresenta una nuova assunzione, ma un allineamento contrattuale che garantisce la continuità del rapporto di lavoro.
Inquadramento professionale: ogni lavoratore viene ricondotto al livello coerente con la mansione effettivamente svolta, sulla base delle declaratorie e dei profili del nuovo sistema di classificazione.
Ciò assicura una corrispondenza tra il ruolo reale e la categoria contrattuale, con possibilità di revisione del livello previo confronto sindacale.
Tutela economica: il passaggio al nuovo CCNL non può comportare riduzioni retributive.
Se il nuovo minimo tabellare risulta inferiore alla retribuzione precedente, la differenza è garantita tramite un superminimo ad personam assorbibile, mantenendo invariato il trattamento economico complessivo.
Anzianità e TFR: vengono conservati integralmente gli anni di servizio maturati e il trattamento di fine rapporto.
Il cambio contrattuale non interrompe la continuità di servizio ai fini di ferie, permessi, scatti di competenza o altri istituti economici e normativi.
Questa disciplina assicura un passaggio ordinato e privo di penalizzazioni, favorendo l’adesione delle imprese al nuovo contratto senza pregiudicare i diritti acquisiti dei lavoratori.
Le novità economiche e di welfare
Il nuovo CCNL introduce una struttura retributiva articolata per quadri e sei categorie (A–F), con paga base nazionale conglobata e nuovi scatti di competenza, che sostituiscono gli scatti di anzianità tradizionali.
Tra gli elementi economici principali:
- Scatti di competenza: pari all’1,5% della retribuzione mensile ogni tre anni, fino a un massimo di 10 scatti, legati alla formazione e certificazione delle competenze.
- Premialità produttiva: possibilità di riconoscere premi variabili in base a obiettivi di produttività e qualità, con agevolazioni fiscali ai sensi del D.M. 25 marzo 2016.
- Tredicesima mensilità invariata, erogata il 15 dicembre.
- Superminimi assorbibili ad personam in caso di allineamento contrattuale per aziende che transitano da altri CCNL.
- Introduzione di forme di welfare aziendale e territoriale sostitutive dei premi di produttività (servizi educativi, sanitari, sociali o assistenziali).
Di seguito la tabella retributiva:
Categoria/Livello Paga base e contingenza (€) Quadri 2.290,02 F 1.883,53 E 1.682,54 D 1.551,75 C 1.452,45 B 1.358,77 A 1.281,68 Categoria/Livello 1° Anno (€) 2° Anno (€) E 1.264,41 1.431,67 D 1.166,31 1.320,49 C 1.091,84 1.236,09 B 1.021,58 1.156,46 -
Rinnovo ccnl compagnie aeree Fairo: aumenti e una tantum
In data 7 agosto 2025 è stata sottoscritta a Roma l’ipotesi di accordo di rinnovo della parte specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fairo, riguardante quadri, impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.
L’intesa, frutto di un lungo confronto tra l’associazione datoriale Fairo e le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo), copre il periodo contrattuale 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027.
L’accordo si colloca nel quadro di un più ampio processo di rinnovo contrattuale, volto ad adeguare le condizioni economiche e normative del personale al mutato contesto economico e al rafforzamento della competitività del settore del trasporto aereo, mantenendo un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.
Novità retributive ccnl compagnie aeree FAIRO
A decorrere dal 1° luglio 2025 sono stati definiti i nuovi livelli retributivi minimi mensili per i diversi inquadramenti contrattuali, con ulteriori incrementi programmati al 2026 e al 2027. Le percentuali di riallineamento rispetto ai valori precedenti variano in funzione del livello di appartenenza, con l’obiettivo di garantire progressioni coerenti e proporzionate.
Indennità e contributi aggiuntivi
Oltre ai minimi tabellari, l’accordo introduce:
- una tantum: €1.600 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2024 ed €400 per il periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, con criteri proporzionali per i lavoratori assunti successivamente e per i rapporti part-time;
- aumento contributo Prevaer: dal 2,5% al 3,0% dal 1° luglio 2025, esteso anche ai contratti a termine;
- assistenza sanitaria integrativa: contributo minimo pro capite elevato a €240 annui per tutto il personale a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.
Di seguito si riportano la tabella dei nuovi minimi retributivi e le tranches di aumento complessivo per il terzo livello:
Livello Minimo dal 1/7/2025 (€) Minimo dal 1/7/2026 (€) Minimo dal 1/7/2027 (€) Q/1 2.389,17 2.463,21 2.523,47 1 2.265,58 2.339,97 2.397,12 2a 2.162,19 2.235,99 2.290,52 2b 2.073,01 2.145,29 2.197,58 3 1.982,42 2.050,75 2.100,75 4 1.905,49 1.970,97 2.019,03 5 1.849,76 1.913,83 1.960,49 6 1.797,68 1.860,14 1.905,48 7 1.710,17 1.773,31 1.816,44 8 1.706,08 1.768,89 1.811,92 Livello Dal 1/7/2025 (€) Dal 1/7/2026 (€) Dal 1/7/2027 (€) Aumento complessivo (€) 3° 1.982,42 (+100) 2.050,75 (+60) 2.100,75 (+50) +210 Novità contrattuali
Sul piano normativo e organizzativo, l’accordo introduce rilevanti modifiche tese a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la coesione contrattuale:
- Indennità giornaliera: incremento da €4,10 a €5,73 dall’1.7.2025.
- Missioni: aumento della percentuale per spese accessorie non documentabili dal 2% al 6%.
- Orario di lavoro: maggiorazione retributiva domenicale innalzata dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti.
- Permessi retribuiti: ai dipendenti con almeno 15 anni di anzianità vengono riconosciute ulteriori 10 ore annue, fruibili anche in forma frazionata e da utilizzare entro l’anno solare.
Infine, le parti hanno sottoscritto una nota a verbale, con l’impegno a incontrarsi entro il 30 settembre 2025 per avviare un’eventuale revisione degli articoli della parte specifica del contratto, al fine di armonizzarli con il nuovo testo della parte generale, recentemente rinnovata.
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Dirigenti industria: accordo Confindustria–Federmanager 2025
Il 24 luglio 2025 Confindustria e Federmanager hanno firmato un accordo operativo sulle politiche attive del lavoro dedicate ai dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi aderenti a Confindustra L’iniziativa è affidata alla Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio, e prevede un contributo annuale di 100 euro per ciascun dirigente in servizio, versato dalle imprese, per finanziare percorsi di aggiornamento e ricollocazione.
I beneficiari includono sia i dirigenti occupati, sia quelli temporaneamente disoccupati da non più di sei mesi (o dodici mesi prima dell’avvio dei servizi), con l’obiettivo di potenziare le competenze e migliorare l’employability, anticipando le esigenze del mercato del lavoro manageriale in costante trasformazione.
Vedi qui il recente CCNL DIRIGENTI CONFINDUSTRIA
Percorsi personalizzati: screening, formazione e placement
Il cuore dell’accordo è un percorso volontario strutturato in fasi: assessment, orientamento, bilancio delle competenze e, per i soli dirigenti disoccupati, un servizio di placement. Nello specifico:
Per chi è già in attività, lo screening servirà a rafforzare il profilo professionale e si concluderà con un piano di sviluppo mirato e un’offerta formativa su misura.
Per i disoccupati, invece, il bilancio delle competenze condurrà alla definizione di un piano di autopromozione, corsi sulle aree di miglioramento e accesso a servizi di ricollocazione. La Fondazione potrà avvalersi di operatori specializzati e stipulare convenzioni con soggetti qualificati per garantire qualità, efficacia e tutela della privacy.
Quota contributo e tempistiche di avvio
Per semplificare l’accesso e la gestione, sarà predisposta una piattaforma digitale unica in grado di raccogliere e aggiornare tutte le informazioni sul profilo di ciascun dirigente, nonché consentire alle imprese il pagamento online dei contributi.
La quota dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025, così da avviare i servizi nel corso del 2026.
Nel frattempo, fino al 31 dicembre 2025, l’attività continuerà ad essere garantita da 4.Manager, in continuità con il precedente assetto.
Il trasferimento delle banche dati e la definizione delle procedure operative consentiranno alla Fondazione di offrire un servizio integrato, moderno e orientato ai risultati per lavoratori, datori di lavoro e consulenti.