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CCNL Funzioni centrali ecco il rinnovo 2026 per Ministeri e Agenzie
È stata siglata il 9 giugno scorso l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio 2025-2027. Da molti anni per il pubblico impiego non si verificava questa aderenza perfetta tra la normativa contrattuale e il momento della sua applicazione, come aveva rimarcato il ministro Zangrillo pochi giornoi fa .
La conclusione della trattativa segue di poco infatti la firma del contratto relativo alle annualità fino al 2024.
Il Presidente dell’Aran Antonio Naddeo ha dichiarato “Sono molto soddisfatto per questo risultato e lo sono per ragioni che vanno oltre i numeri, pur significativi. Firmare un contratto durante il suo periodo di vigenza non è un dettaglio procedurale: è la dimostrazione che il sistema di contrattazione collettiva pubblica può funzionare in modo ordinato, tempestivo e al servizio dei lavoratori. La sottoscrizione di tre contratti per le Funzioni centrali in poco più di quattro anni erano impensabili fino a qualche anno fa. Tuttavia, ciò che mi rende più orgoglioso è l’introduzione, per la prima volta in assoluto, di un titolo contrattuale dedicato all’intelligenza artificiale. Abbiamo scelto la strada del contratto, non della legge né della regolazione unilaterale, per presidiare i diritti dei lavoratori nell’era algoritmica. Questo significa che la contrattazione collettiva sa ancora essere strumento di governo dell’innovazione, e non semplice spettatore”.
ATTENZIONE L’ipotesi sarà effettivamente applicabile solo a seguito della sottoscrizione definitiva, che potrà avvenire al termine del percorso di verifica e certificazione.
Prnia di vedere i dettagli sii ricorda anche che il comparto funzioni centrali comprende i ministeri le agenzie e gli enti pubblici on economici come INPS, INAIL , ENAC, CONI, ISMEA ecc.
Le principali novità contrattuali
Gli elementi caratterizzanti di questa ipotesi di accordo sono:
- a) l’introduzione di una specifica disciplina contrattuale dedicata all’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di accompagnare i processi di innovazione tecnologica garantendo trasparenza, tutela dei lavoratori e centralità della decisione umana. In particolare, viene previsto il diritto all’informazione preventiva sull’utilizzo di sistemi di IA, il divieto di decisioni integralmente automatizzate che incidano sul rapporto di lavoro, nonché specifici percorsi formativi per favorirne un utilizzo consapevole e responsabile;
- b) il rafforzamento degli istituti di partecipazione sindacale, attraverso l’ampliamento delle informazioni preventive e l’estensione delle materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa, anche con riferimento ai processi di digitalizzazione e all’impiego dell’Intelligenza Artificiale;
- c) una maggiore attenzione allo sviluppo professionale del personale mediante la previsione di un sistema integrato di valorizzazione delle competenze e di strumenti di pianificazione strategica delle conoscenze e dei saperi, finalizzati a sostenere la crescita professionale, la mobilità interna e l’adeguamento delle competenze ai processi di innovazione organizzativa e tecnologica;
- d) il miglioramento della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto, con il rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e la possibilità di ampliare il numero delle giornate svolte a distanza per i lavoratori che presentino particolari esigenze di salute, esigenze connesse alla genitorialità o che assistano familiari con disabilità grave;
- e) la revisione di alcuni istituti del rapporto di lavoro, tra cui le progressioni economiche all’interno delle aree, le posizioni organizzative e professionali, l’orario flessibile, i congedi dei genitori e gli istituti di tutela della salute, con l’obiettivo di rendere più efficaci i percorsi di valorizzazione professionale e più coerenti le misure di sostegno alle esigenze dei dipendenti;
- f) il rafforzamento degli strumenti di contrattazione integrativa e dei fondi destinati alla valorizzazione del personale, anche attraverso l’incremento delle risorse dei Fondi per il trattamento accessorio.
Gli aspetti economici : tabella retributiva
In materia di trattamento economico, l’accordo riconosce a ciascun dipendente un incremento stipendiale pari a 162 euro mese medi per 13 mensilità.
Nelle tabelle gli incrementi dinstinti per tranche e aree
Incrementi mensili degli stipendi tabellari
Art. 35, Tabella 1 – CCNL Comparto Funzioni Centrali, triennio 2025-2027 (ipotesi firmata il 9 giugno 2026)
Valori in euro lordi mensili, corrisposti per 13 mensilitàArea Incremento dal 1° gen. 2025 Rideterminato dal 1° gen. 2026 Rideterminato dal 1° gen. 2027 Elevate Professionalità (EP) € 78,10 € 156,20 € 221,00 Funzionari € 57,20 € 114,40 € 161,80 Assistenti € 47,10 € 94,20 € 133,20 Operatori € 44,70 € 89,50 € 126,60 Gli incrementi sono cumulativi e comprensivi dell'anticipazione ex art. 47-bis, comma 2, d.lgs. 165/2001. L'incremento medio riconosciuto è pari a 162 euro mensili per 13 mensilità.
Nuova retribuzione tabellare annua
Art. 35, Tabella 3 – Valori in euro lordi annui per 12 mensilità (+ 13ª mensilità separata)
Area Dal 1° gen. 2025 Dal 1° gen. 2026 Dal 1° gen. 2027 Elevate Professionalità (EP) € 35.571,69 € 36.508,89 € 37.286,49 Funzionari € 26.049,53 € 26.735,93 € 27.304,73 Assistenti € 21.449,57 € 22.014,77 € 22.482,77 Operatori € 20.384,04 € 20.921,64 € 21.366,84 Incrementi mensili – Professionisti di II qualifica (ENAC, ANSFISA, ANSV)
Tabella 2 – Valori in euro lordi mensili per 13 mensilità
Posizione economica Dal 1° gen. 2025 Rideterminato dal 1° gen. 2026 Rideterminato dal 1° gen. 2027 PII 4 super € 97,24 € 194,49 € 275,08 PII 4 € 90,63 € 181,26 € 256,37 PII 3 € 80,74 € 161,49 € 228,40 PII 2 € 70,91 € 141,82 € 200,58 PII 1 € 62,13 € 124,26 € 175,75 Scarica il testo dell’accordo
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CCNL Conflavoro Multiservizi 2026: aumenti, livelli, altre novità
Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal il 19 maggio scorso disciplina i rapporti di lavoro delle aziende operanti nei servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi generali, ausiliari, logistici e integrati.
Il contratto, decorre dal 1° giugno 2026 e resterà in vigore fino al 31 maggio 2029, con codice CNEL per il flusso Uniemens K574.
Il rinnovo interessa un comparto molto ampio, caratterizzato da appalti, turnazioni, part-time, attività discontinue e servizi svolti anche presso terzi. Per questo il testo contrattuale interviene sia sul piano normativo, con una regolazione dettagliata di orario, reperibilità, cambio appalto, lavoro agile, sicurezza e bilateralità, sia sul piano economico, con una nuova progressione dei minimi tabellari articolata in più tranche dal 2026 al 2028.
Il contratto conferma inoltre un’impostazione unitaria e inscindibile: le sue disposizioni non sono applicabili in modo parziale e le condizioni di miglior favore già riconosciute ai lavoratori restano conservate “ad personam”.
Sul piano operativo, viene ricordato in primo luogo che l’azienda deve consegnare al lavoratore copia del contratto, anche in formato digitale o tramite link consultabile, e indicare nella lettera di assunzione il CCNL applicato, il codice alfanumerico CNEL , l’inquadramento, il trattamento economico, l’orario e gli altri elementi essenziali del rapporto.
Vediamo le principali novità.
Novità contrattuali
Tra le principali novità contrattuali del CCNL Multiservizi Conflavoro 2026-2029 emerge anzitutto la disciplina dell’orario di lavoro. La durata normale resta fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giornate. In caso di prestazione nel sesto giorno è prevista una maggiorazione oraria del 25%.
Per i lavoratori discontinui o addetti a semplice attesa o custodia, come custodi, guardiani, personale addetto al primo intervento antincendio o al controllo di impianti e aree, la durata normale è fissata in 45 ore settimanali.
Reperibilità
Viene regolata in modo specifico anche la reperibilità, che deve essere concordata tra le parti.
Il turno deve essere comunicato almeno sette giorni prima e non può eccedere, nella forma settimanale, due settimane continuative su quattro né coinvolgere più di sei giorni consecutivi.
In caso di chiamata il lavoratore deve attivarsi per raggiungere il luogo dell’intervento, di norma entro 30 minuti, salvo diversa pattuizione aziendale. Per il periodo di attesa è prevista un’indennità pari a 7,75 euro per giornata feriale e 10,33 euro per giornata festiva.
Lavoro a turni
Il contratto disciplina inoltre il lavoro a turni, anche a ciclo continuo, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e la possibilità di modificare temporaneamente gli schemi di turnazione con preavviso minimo di due giorni. In caso di turni notturni si applicano le maggiorazioni previste dal contratto: il lavoro notturno, svolto tra le 22 e le 6, è maggiorato del 30% se non avvicendato e del 20% se inserito in turni avvicendati.
Rilevante anche la disciplina dello straordinario, ammesso entro la soglia di 150 ore annuali individuali, salvo specifiche esigenze tecnico-produttive, forza maggiore o eventi particolari. Le maggiorazioni sono pari al 25% per lo straordinario diurno feriale, 50% per quello notturno, 65% per quello festivo e 75% per lo straordinario festivo notturno. Le ore straordinarie possono inoltre confluire, previo accordo, nella banca ore.
Sicurezza
Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza. Il CCNL valorizza l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e prevede, per i preposti, un emolumento commisurato al rischio: 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, oltre a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile.
La formazione aggiuntiva del preposto è fissata in almeno 12 ore, con aggiornamento almeno biennale.
Contratti par time e a termine
Per il part-time, l’azienda deve fornire informativa annuale sui contratti in essere e sulle ore supplementari, con possibile consolidamento di una parte delle ore supplementari ove ricorrano esigenze strutturali. Per i rapporti a termine sono previste causali per i contratti superiori a 12 mesi e regole su proroghe, proporzione numerica e diritto di precedenza. Il contratto disciplina anche somministrazione, lavoro intermittente, telelavoro e lavoro agile, includendo il diritto alla disconnessione e regole su dotazioni strumentali e utenze.
Tabella retributiva aumenti e minimi
La parte economica del rinnovo del CCNL Multiservizi Conflavoro ruota attorno alla nuova tabella dei minimi retributivi, con aumenti distribuiti in più decorrenze: 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi tabellari. Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione pari a 27 euro.
Di seguito la tabella dei minimi mensili indicati dal CCNL.
Inquadramento Minimo in vigore Aumento 01.06.2026 Nuovo minimo 01.06.2026 Aumento 01.10.2026 Nuovo minimo 01.10.2026 Aumento 01.05.2027 Nuovo minimo 01.05.2027 Aumento 01.12.2027 Nuovo minimo 01.12.2027 Aumento 01.07.2028 Nuovo minimo 01.07.2028 Aumento 01.10.2028 Nuovo minimo 01.10.2028 Aumento complessivo Quadri* € 2.196,00 € 71,00 € 2.267,00 € 70,60 € 2.337,60 € 60,40 € 2.398,00 € 40,50 € 2.438,50 € 50,50 € 2.489,00 € 40,00 € 2.529,00 € 333,00 Primo livello € 2.054,00 € 64,00 € 2.118,00 € 64,60 € 2.182,60 € 55,40 € 2.238,00 € 36,80 € 2.274,80 € 46,20 € 2.321,00 € 36,80 € 2.357,80 € 303,80 Secondo livello € 1.843,00 € 56,00 € 1.899,00 € 56,00 € 1.955,00 € 48,00 € 2.003,00 € 31,80 € 2.034,80 € 40,00 € 2.074,80 € 31,90 € 2.106,70 € 263,70 Terzo livello € 1.582,00 € 44,50 € 1.626,50 € 45,00 € 1.671,50 € 38,50 € 1.710,00 € 25,60 € 1.735,60 € 32,20 € 1.767,80 € 25,70 € 1.793,50 € 211,50 Quarto livello € 1.490,00 € 41,20 € 1.531,20 € 41,30 € 1.572,50 € 35,30 € 1.607,80 € 23,20 € 1.631,00 € 29,60 € 1.660,60 € 23,40 € 1.684,00 € 194,00 Quinto livello € 1.413,00 € 38,00 € 1.451,00 € 37,90 € 1.488,90 € 32,30 € 1.521,20 € 21,80 € 1.543,00 € 27,00 € 1.570,00 € 21,70 € 1.591,70 € 178,70 Sesto livello € 1.344,00 € 35,00 € 1.379,00 € 35,00 € 1.414,00 € 30,00 € 1.444,00 € 20,00 € 1.464,00 € 25,00 € 1.489,00 € 20,00 € 1.509,00 € 165,00 Settimo livello € 1.275,00 € 32,00 € 1.307,00 € 32,00 € 1.339,00 € 27,90 € 1.366,90 € 18,10 € 1.385,00 € 23,00 € 1.408,00 € 18,50 € 1.426,50 € 151,50 * Per i Quadri è prevista, in aggiunta, l’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.
Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.
Sul piano retributivo, il CCNL conferma la distinzione tra normale retribuzione e retribuzione di fatto:
- La normale retribuzione comprende paga base nazionale conglobata, eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi, premi di risultato variabili, scatti di merito o professionalità e altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
- La retribuzione di fatto include gli elementi continuativi, con esclusione, tra l’altro, di rimborsi spese, compensi per straordinario, premi variabili e gratificazioni una tantum. La quota giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26, mentre la quota oraria si ottiene dividendo per 173, oppure per 195 in caso di lavoro discontinuo.
Il contratto interviene infine sul welfare contrattuale. Il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBIASP è pari a 7,50 euro mensili, di cui 6,50 euro a carico azienda e 1 euro a carico lavoratore. In caso di omissione del versamento, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR mensile di 25 euro lordi.
È inoltre previsto il riferimento al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondosani, al fondo interprofessionale per la formazione continua e alla previdenza complementare, con contribuzione datoriale pari al 50% della quota scelta dal lavoratore, entro il limite massimo del 2% a carico del datore di lavoro.
Scarica la tabella dei livelli e mansioni
Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro disciplina l’inquadramento del personale in base alle mansioni effettivamente svolte, alle competenze possedute, all’esperienza maturata e al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalla prestazione. La classificazione si articola in otto posizioni: Quadri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello.
Il criterio generale è quello della corrispondenza tra mansioni, professionalità richiesta e livello contrattuale. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore eventualmente acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte.
In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diventa definitiva, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedentti.
Se l’assegnazione alle mansioni superiori non avviene per ragioni sostitutive e si prolunga per oltre tre mesi, consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, il lavoratore viene inquadrato al livello superiore, salvo diversa volontà dello stesso.
Per i lavoratori inquadrati dal terzo al settimo livello è ammesso lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle originarie, purché funzionalmente collegate e comunque appartenenti allo stesso livello. Il contratto valorizza anche la crescita professionale: il datore di lavoro è chiamato a favorire la progressione di carriera, riconoscendo al dipendente un maggiore grado di responsabilità e autonomia con il passaggio a un livello superiore.
Scarica la Tabella completa livelli e mansioni
Una dichiarazione congiunta allegata alla classificazione prevede inoltre che, quando le mansioni non siano chiaramente riconducibili ai profili elencati, anche a causa dell’introduzione di nuove tecnologie, l’azienda possa chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie l’adeguamento o la definizione di nuovi profili professionali.
In tal caso, le parti sindacali devono fissare un incontro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di aggiornare la regolamentazione dei profili.
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CCNL cooperative pesca 2026 aumenti del 9,5%
Il 14 maggio 2026, è stato raggiunto, tra AGCI-Pesca e acquacoltura, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e le OOSS FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILPESCA, l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente non imbarcato da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqucoltura e vallicoltura (Cod. CNEL E076).
Il rinnovo sarà valido per il quadriennio 2026-2029.
La principale novità è l'incremento retributivo sui minimi Tabellari nella misura del 9,5% che verrà corrisposto in due tranche
- 6,5% con valore retroattivo già dal 1° gennaio 2026;
- 3% a partire dal 1° gennaio 2027.
Sul versante normativo, si segnalano iterventi in tema di :
valorizzazione della contrattazione decentrata, di
conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di
forme di contrasto alla violenza di genere.
Infine, sono stati riconosciuti incrementi delle maggiorazioni previste all’interno del CCNL derivanti dal ricorso ai regimi di orario in flessibilità o in straodinario festivo.
Il testo prevede anche una copertura economica al 100% fino a 180 giorni in caso di malattia
Infine aumenta il contributo economico, a carico delle cooperative, in caso di adesione al fondo pensionistico " Previdenza Cooperativa.“
CCNL Pesca coop personale non imbarcato 2022 2025
L'accordo precedente era stato firmato il 30 novembre 2022 , con decorrenza 1° gennaio 2022 e scadenza 31 dicembre 2025.
L' incremento salariale previsto era pari al 6% complessivo, da erogare in due tranches :
- la prima del 3% dal primo dicembre 2022
- la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.
iInoltre si prevedono:
- aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva
- aumento del 10% ( dal 20 al 30%) per la retribuzione del lavoro straordinario diurno
- nuova indennità aggiuntiva fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese
- aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno dal 75 al 100% per i primi cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
- aumento indennità di cassa dal 5 al 10%
Viene infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa, con l'iscrizione al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco) che sarà finanziato con contributi di 52 euro annui suddivisi in misura paritetica tra datore di lavoro e lavoratore.
Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati.
Qui il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.
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CCNL Lavanderie industriali rinnovo 2026: primo aumento a maggio
Il 19 maggio 2026, a Roma, le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto con Assosistema Confindustria l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2025, interessa circa 25.000 lavoratori e oltre 1.200 imprese attive nei comparti turistico e sanitario.
CCNL Lavanderie 2026 – Novità economiche
Il rinnovo prevede un aumento complessivo medio di 188 euro (TEC) riferito al livello B1.
L'incremento sui minimi tabellari (TEM), pari a 180 euro corrispondenti al 9,8%, sarà erogato in quattro tranche:
- 50 euro a maggio 2026,
- 20 euro a dicembre 2026,
- 50 euro a ottobre 2027 e
- 60 euro a ottobre 2028.
Il montante complessivo del triennio ammonta a 3.500 euro, di cui 100 destinati al welfare e da erogare entro marzo 2027.
L'elemento perequativo, riservato alle aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello, salirà dagli attuali 350 a 380 euro nel corso della vigenza contrattuale.
Sul versante del welfare:
- il contributo al fondo pensionistico integrativo Previmoda aumenterà dello 0,1% a carico delle aziende, mentre
- quello al fondo sanitario FASIIL passerà da 12 a 15 euro mensili.
È inoltre prevista la copertura della quota FASIIL da parte delle aziende per le lavoratrici vittime di violenza di genere durante il periodo di aspettativa.
Novità contrattuali
Sul piano normativo, le parti hanno rafforzato le relazioni industriali attraverso il potenziamento dell'Osservatorio permanente per la transizione digitale e dell'Organismo paritetico nazionale su salute e sicurezza, introducendo altresì linee guida su diversità, equità e inclusione. Il diritto allo studio è stato esteso ai corsi universitari nell'ambito delle 150 ore.
Significativo l'intervento sull'orario di lavoro: le riduzioni di orario (ROL) per i lavoratori a turni saliranno a 56 ore annue dal 2027. Per le centrali di sterilizzazione dello strumento chirurgico organizzate su sei o sette giorni, le ROL raggiungeranno rispettivamente 68 e 80 ore. Dal 2026 sarà riconosciuto un tempo di vestizione di 10 minuti giornalieri per gli addetti alla sterilizzazione, elevato a 15 minuti dal gennaio 2027. La quota massima di contratti a termine scenderà inoltre dal 35 al 30%.
In materia di salute e sicurezza, è stata introdotta l'assistenza legale gratuita, a carico dell'azienda, per i lavoratori preposti. Le parti hanno infine assunto un impegno congiunto per richiedere alle istituzioni il riconoscimento delle mansioni del settore tra i lavori usuranti.
Nelle prossime settimane l'ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di categoria.
CCNL Lavanderie industriali 2021
Nel prcedente rinnovo era stato concordato un aumento medio sui minimi di 63 euro (cat B1), così distribuito:
per il settore sanitario le tranches saranno:
- 25 euro da marzo 2021,
- 25 euro da marzo 2022,
- 13 euro da agosto 2022;
per il settore del turismo, più fortemente colpito dalla pandemia, (aziende con almeto il 60% di fatturato derivante dal settore alberghiero, da autocertificare a EBLI entro febbraio 2021) , gli aumenti saranno dilazionati in 4 tranches, cosi suddivise:
- 20 euro da settembre 2021,
- 15 euro da marzo 2022,
- 15 euro da agosto 2022,
- 13 euro da dicembre 2022.
Previsto anche un innalzamento dell'elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di secondo livello, di 230 euro nel 2022 e 260 euro nel 2023.
CCNL Lavanderie industriali 2021 parte normativa
Sul sistema delle relazioni industriali da segnalare :
- l'intenzione di potenziare la partecipazione dei lavoratori con l'inserimento di linee guida specifiche di attuazione.
- il rafforzamento dell'osservatorio nazionale dell'ente bilaterale Ebli che, nel corso di vigenza contrattuale, dovrà: sviluppare ed integrale un nuovo sistema di inquadramento e valorizzare comportamenti organizzativi; approfondire la disciplina sull'orario di lavoro e adeguarlo al settore; realizzare uno studio sulla reperibilità.
- Sono rafforzate le norme a contrasto del dumping contrattuale e della speculazione sul passaggio degli appalti
- vengono inserite anche linee guida sulla responsabilità sociale di impresa e sulla contrattazione di secondo livello con il modello da utilizzare
Dal punto di vista invece dei diritti individuali dei lavoratori:
- viene aumentata la percentuale di part-time dal 10% al 12%,
- viene aumentata di tre mesi l'aspettativa retribuita a carico dell'azienda, oltre quella prevista dall'INPS, per le vittime di violenza di genere.
- raddoppiano le possibilità di anticipo TFR (/ secondo anticipo ad almeno 3 anni dal primo e per un massimo del 70% su quanto accantonato)
- il periodo di prova per i livelli b1 e b2 anche operati è fissato a due mesi
- il periodo di affiancamento previsto per i contratti a termine sale da 30 a 60 giorni
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CCNL Federculture 2026: aumenti, nuovi livelli e welfare
È stato sottoscritto il 30 aprile 2026 il rinnovo del CCNL Federculture per i dipendenti delle imprese dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. L’intesa è stata firmata dalla Commissione Trattante di Federculture insieme alle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, completando il percorso avviato con l’accordo preliminare del 4 marzo 2026.
Il rinnovo contrattuale copre integralmente il triennio 2022-2024 e introduce importanti modifiche sia sul piano normativo sia su quello economico. Tra gli aspetti più rilevanti figurano la nuova classificazione del personale, il riordino delle regole sui contratti flessibili e sull’apprendistato, il rafforzamento della tutela sanitaria integrativa e gli incrementi retributivi con riconoscimento degli arretrati.
Dal punto di vista della decorrenza, il contratto conferma la validità normativa dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ma prevede specifiche date di applicazione per alcune novità. In particolare, il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2026 e sarà applicato sia ai nuovi assunti sia ai lavoratori già in forza al 30 giugno 2026, mediante un sistema di raccordo tra vecchi e nuovi livelli.
Il contratto prevede inoltre il rinnovo automatico annuale in assenza di disdetta scritta comunicata almeno tre mesi prima della scadenza naturale
Novità contrattuali
Tra le innovazioni di maggiore rilievo del rinnovo Federculture spicca il nuovo sistema di classificazione del personale, completamente ridisegnato per semplificare l’inquadramento professionale e renderlo più coerente con le nuove figure presenti nel settore culturale e turistico.
Le precedenti “fasce” vengono sostituite da tre “Aree” professionali, articolate in livelli retributivi differenti. La riforma punta a valorizzare competenze tecniche, autonomia operativa e responsabilità organizzative. Nel nuovo impianto trovano spazio anche numerose professionalità digitali e innovative, come ICT Project Analyst, Social Media Manager, Systems Administrator e Graphic Designer & Video Editor.
Per i dipendenti già in forza al 30 giugno 2026 è previsto un reinquadramento automatico secondo le tabelle di raccordo allegate al contratto, con salvaguardia economica tramite la cosiddetta “SCR” (Specifica componente della retribuzione), elemento non riassorbibile utile a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
Importanti novità riguardano anche la disciplina dell’assunzione e degli obblighi informativi. L’articolo 14 del CCNL recepisce infatti le disposizioni del D.Lgs. 104/2022 (“Decreto Trasparenza”), ampliando le informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore nella lettera di assunzione, tra cui : durata del periodo di prova, modalità dell’orario di lavoro, procedure di preavviso, elementi della retribuzione e indicazione dei contratti collettivi applicati.
Riformulata anche la disciplina del contratto a tempo determinato per attività culturali temporanee e stagionali. Il nuovo articolo 18 amplia la nozione di stagionalità includendo eventi culturali, mostre, spettacoli, manifestazioni e picchi di attività turistica. La definizione consente alle aziende di utilizzare il contratto a termine con maggiore flessibilità, beneficiando delle deroghe previste dal D.Lgs. 81/2015 in materia di causali e limiti di durata.
Sul fronte dell’apprendistato, il rinnovo aggiorna la disciplina alle modifiche normative introdotte dalla Legge 203/2024. Vengono ridefinite durata, percorsi formativi e percentuali retributive, stabilendo che gli apprendisti percepiranno il 90% della retribuzione prevista per i primi due anni e il 100% dal terzo anno.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo articolo 32 bis chiarisce che la formazione obbligatoria deve essere gratuita, considerata orario di lavoro e svolta, ove possibile, durante l’orario ordinario.
Infine, il rinnovo rafforza le tutele nei cambi di appalto, prevedendo la continuità occupazionale nei servizi culturali ad alta intensità di manodopera e introducendo specifiche garanzie nei subentri tra imprese.
Novità retributive e welfare: le tabelle degli aumenti
Sul piano economico, il rinnovo del CCNL Federculture prevede un aumento complessivo del 7,5% dei minimi tabellari rispetto ai valori in vigore al 1° dicembre 2021. L’incremento decorre dal 1° dicembre 2024 e determina aumenti significativi per tutti i livelli di inquadramento.
Per il II livello della II fascia, ad esempio, l’incremento mensile è pari a 131,76 euro lordi.
Oltre agli aumenti tabellari, il contratto riconosce anche arretrati economici per il periodo gennaio 2022 – novembre 2024.
Per il II livello della II fascia l’importo complessivo è pari a 1.850 euro lordi, riparametrato sugli altri livelli contrattuali. Di seguito una sintesi dei principali aumenti retributivi previsti dal rinnovo.
Livello Retribuzione fino al 30.11.2024 Aumento mensile Nuovo minimo dal 1.12.2024 I Fascia Livello I € 1.446,38 € 108,47 € 1.554,85 I Fascia Livello III € 1.524,34 € 114,31 € 1.638,65 II Fascia Livello II € 1.756,96 € 131,76 € 1.888,72 II Fascia Livello III € 1.806,43 € 135,47 € 1.941,90 III Fascia Livello II € 1.973,39 € 147,99 € 2.121,38 III Fascia Livello IV € 2.270,01 € 170,23 € 2.440,24 Quadri Q1 € 2.516,63 € 188,73 € 2.705,36 Quadri Q2 € 2.969,77 € 222,71 € 3.192,48 Dal 1° luglio 2026 entreranno inoltre in vigore i nuovi minimi retributivi collegati alla nuova classificazione per Aree.
Nuova Area/Livello Retribuzione mensile Retribuzione oraria I Area Livello A € 1.554,85 € 9,60 I Area Livello B € 1.638,65 € 10,12 II Area Livello A € 1.814,61 € 11,20 II Area Livello B € 1.888,72 € 11,66 III Area Livello A € 2.013,47 € 12,43 III Area Livello B € 2.121,38 € 13,10 III Area Livello C € 2.440,24 € 15,06 III Area Livello D € 2.619,92 € 16,17 Un altro intervento significativo riguarda la sanità integrativa.
Dal 4 marzo 2026 le aziende dovranno versare 28,34 euro mensili per ciascun lavoratore a un fondo sanitario integrativo, raddoppiando di fatto il precedente contributo pari a 14,17 euro. Il nuovo piano sanitario prevede coperture molto ampie: ricoveri, diagnostica avanzata, cure odontoiatriche, fisioterapia, prevenzione, supporto psicologico, monitoraggio delle patologie croniche e prestazioni per la non autosufficienza.
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CCNL Assicurazioni ANIA 2026 firmato: ecco le novità
Il rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA lungamente atteso è stato firmato il 13 maggio 2026 con validità dal 13 maggio 2026 al 31 maggio 2028. L’intesa introduce importanti novità sul fronte economico, dei diritti sociali, dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle compagnie assicurative. Tra i punti più rilevanti figurano gli aumenti salariali, una consistente una tantum per gli arretrati e nuove misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro.
L'incontro del 21 aprile 2026 tra ANIA e le organizzazioni sindacali — Fisac CGIL, First CISL, Uilca, FNA e SNFIA — aveva segnato una apertura da parte datoriale, sbloccando mesi di stallo negoziale. Le compagnie hanno avanzato una proposta di aumento di 250 euro mensili per il quarto livello, settima classe (figura contrattuale di riferimento per i circa 45.000 dipendenti del settore). I sindacati avevano richiesto 330 euro nella loro piattaforma rivendicativa.
Le novità economiche: aumenti e welfare
Dal punto di vista economico, il rinnovo del contratto prevede un incremento retributivo complessivo di 280 euro per il 4° livello 7^ classe, pari a un aumento dell’11,48%. Gli aumenti saranno distribuiti in tre tranche: 100 euro dal 1° gennaio 2026, altri 100 euro dal 1° gennaio 2027 e ulteriori 80 euro dal 1° gennaio 2028. A ciò si aggiunge una una tantum di 1.000 euro a copertura degli arretrati relativi al 2025, di cui 550 euro erogati direttamente in busta paga e 450 euro destinati al welfare aziendale.
I nuovi aspetti contrattuali: congedi, comporto, diritto disconnessione
l nuovo CCNL ANIA introduce anche diverse misure contrattuali.
In particolare, viene previsto l’aumento dei giorni di congedo parentale per i padri e l’introduzione di quattro giorni di permesso dedicati ai caregiver.
Importante anche il richiamo al principio dell’oblio oncologico, con l’affermazione del divieto di discriminazione per i lavoratori guariti da malattie oncologiche.
Tra le novità figura inoltre il riconoscimento del volontariato di competenza e l’incremento del periodo di comporto per i dipendenti sottoposti a terapie salvavita.
Attenzione è stata riservata anche ai temi del benessere lavorativo e della trasformazione digitale.
Il rinnovo rafforza infatti il diritto alla disconnessione, con una nuova formulazione dell’articolo 95 bis, e introduce maggiori tutele economiche per i primi livelli dei produttori e per le situazioni di fragilità. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, le parti firmatarie hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale viene precisato che l’IA non dovrà sostituire le lavoratrici e i lavoratori, ma rappresentare uno strumento di supporto alle attività professionali.
Prevista inoltre una commissione paritetica per armonizzare il contratto ex AISA con gli istituti del CCNL ANIA.
Infine, in materia di orari e permessi, viene demandata alla contrattazione aziendale la definizione di nuove forme di flessibilità oraria, mentre vengono aggiunte sei ore ai permessi previsti dall’articolo 39.
Le organizzazioni sindacali nel comunicato unitario hanno inoltre evidenziato di aver respinto la proposta di nuove classi di anzianità e la piena fungibilità tra livelli impiegatizi, ritenute penalizzanti soprattutto per i lavoratori più giovani.
Tutta la filiera assicurativa attende i rinnovi
Il CCNL ANIA è il perno di un sistema contrattuale più ampio. Nell'intera filiera sono scaduti altri quattro contratti:
- ANAGINA (~2.500 dipendenti ex Ina Assitalia/Generali Italia): scaduto a marzo 2026, piattaforma quasi pronta con richiesta di aumento tabellare dell'8%
- ANAPA (~16.000 dipendenti agenzie): scadenza giugno 2026
- ASSICOOP (~1.000 dipendenti UnipolSai/UniSalute in Emilia-Romagna e Toscana): scaduto dicembre 2025, richiesta di 195 euro sul 4° livello per il triennio 2026-2028
- Alleanza (rete agenti Generali): negoziato tradizionalmente avviato dopo la chiusura ANIA
L'unico contratto fino a ieri rinnovato era il CCNL SNA, firmato a marzo 2025 con Fesica Confsal, ma molto contestato dai sindacati maggiormente rappresentativi per la sua distanza dalla rappresentanza reale del settore.
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Rinnovo CCNL Unionchimica Confapi 2026: aumenti e novità
È stata sottoscritta il 23 febbraio 2026 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi, applicato ai lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro
Il contratto, che interessa circa 56mila lavoratori impiegati in quasi 3.800 PMI, decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.
. L’intesa dovrà ora essere sottoposta alla firma definitiva delle assemblee dei lavoratori entro il 30 marzo 2026.
Il rinnovo prevede aumenti introduce modifiche rilevanti in tema di periodo di prova, conservazione del posto in caso di malattia, congedo parentale, previdenza integrativa e disciplina del cosiddetto “tempo tuta”.
Particolare attenzione è stata riservata al bilanciamento tra esigenze organizzative delle imprese e rafforzamento delle tutele individuali, in un contesto caratterizzato da forte evoluzione normativa (ad esempio il recepimento della legge 106/2025 in materia di patologie oncologiche e malattie croniche).
Novità contrattuali : periodo di prova – tempo tuta
Tra le principali innovazioni normative spicca l’estensione del periodo di prova in diversi settori.
Nel comparto Chimica – Concia e settori accorpati, per i livelli I par. A e I par. B, il periodo di prova passa da 30 a 35 giorni .
Nel settore Plastica e Gomma, l’aumento riguarda i livelli dal VI al II (incremento di 20 giorni) e il livello I, che passa da 25 a 35 giorni
Anche nel comparto Vetro si registrano incrementi differenziati:
- analoga estensione per i livelli dal 5° al 1° nel settore trasformazione
- nel settore soffio a mano e macchine semiautomatiche, il sesto livello passa da 4 a 5 mesi
Malattia e conservazione del posto
Nel settore Abrasivi viene rafforzata la tutela per i lavoratori colpiti da malattie non professionali o infortuni extraprofessionali con assenza di almeno 8 mesi negli ultimi 12: il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 6 a 10 mesi, con possibilità di proroga
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999, nei settori interessati, è previsto un incremento di 90 giorni del periodo di conservazione del posto
Congedo parentale
Dal 1° marzo 2026 l’integrazione dell’indennità per congedo parentale viene elevata al 60% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi
Patologie oncologiche e malattie croniche
Il rinnovo recepisce la legge 106/2025: dal 1° marzo 2026 sono previsti 10 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami e la possibilità di fruire di un congedo fino a 24 mesi, con conservazione del posto
“Tempo tuta”
Di particolare interesse la clausola sul cosiddetto tempo tuta, che recepisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, se la vestizione è imposta dal datore di lavoro, essa integra orario di lavoro
Il contratto qualifica ora espressamente tale tempo come orario di lavoro, ma stabilisce che, entro il limite di 10 minuti giornalieri, non vi sia incidenza retributiva ulteriore . Si tratta di una soluzione innovativa, destinata verosimilmente a essere oggetto di verifica in sede applicativa e giudiziale.
Le novità retributive
Il rinnovo prevede aumenti retributivi scaglionati con decorrenza: 1° gennaio 2026, 1° aprile 2027, 1° dicembre 2027, 1° giugno 2028, 1° dicembre 2028
Di seguito si riportano gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2026 e gli incrementi complessivi “a regime”.
Plastica e Gomma – Aumenti (in euro)
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) Q 76,05 259,30 8 71,88 245,10 7 68,76 234,46 6 63,05 214,99 5 61,00 208,00 4 58,07 198,00 3 54,55 186,01 2 53,43 182,20 1 44,98 153,37 Chimica – Concia e settori accorpati – Aumenti retributivi
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) A 42,07 165,00 B 48,44 189,99 C 55,58 217,99 D 61,00 237,00 E 63,49 249,00 F 67,05 262,99 G 72,92 285,99 H 75,22 295,00 Abrasivi – Aumenti retributivi
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) A1 98,68 325,15 B1 78,49 258,64 B2 71,76 236,47 C1 67,28 221,69 C2 65,04 214,30 C3 62,79 206,91 D1 61,00 201,00 D2 55,17 181,79 D3 52,93 174,40 E1 52,48 172,92 E2 46,65 153,71 E3 45,30 149,27 F 44,85 147,79 Ceramica – Aumenti retributivi
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) A1 84,72 279,17 B1 74,13 244,27 B2 69,47 228,92 C1 66,51 219,15 C2 64,39 212,17 C3 62,69 206,58 D1 61,00 201,00 D2 55,07 181,46 D3 52,53 173,08 E1 51,26 168,90 E2 45,75 150,75 E3 43,63 143,77 F 42,36 139,58 Vetro – Settore meccanizzato prime lavorazioni – Aumenti retributivi
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) F1 45,52 150,00 E1 50,99 168,00 E2 56,90 187,50 E3 58,27 192,00 D1 61,00 201,00 D2 66,92 220,50 D3 69,19 228,00 C1 71,74 235,50 C2 73,29 241,50 B1 81,49 268,50 B2 83,76 276,00 A1 91,50 301,50 A2 94,23 310,50 Vetro – Settore trasformazione seconde lavorazioni – Aumenti retributivi
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) 1 45,52 150,00 2 50,99 168,00 3 56,90 187,50 4 61,00 201,00 5 66,92 220,50 5a 69,19 228,00 6 71,74 235,50 6a 73,29 241,50 7 81,49 268,50 8 91,50 301,50 8a 94,23 310,50 Vetro – Settore soffio a mano e semiautomatiche – Aumenti retributivi
Livello Aumento dal 01/01/2026 (€) Aumento a regime (€) 1 45,19 148,89 2 48,08 160,80 3 52,41 172,71 4 56,03 184,62 5 61,00 201,00 6 66,87 220,36 7 70,94 233,76 8 80,88 266,51 8a 81,79 269,49 9 90,82 299,27 9a 93,53 308,20 Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026 è previsto anche un aumento dello 0,10% della contribuzione aziendale al Fondo Fondapi con ulteriore rafforzamento della componente previdenziale.