• CCNL e Accordi

    CCNL parrucchieri-estetisti ecco le proposte per il rinnovo

    Dovrebbero partire a breve e trattative per il rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore. Il contratto oa in vigore scadra infatti a fine anno . Era stato firmato il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   con le associazioni datoriali :  Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai con vigenza appunto 2023-2026

    Le organizzazioni sindacali hanno  inviato alle organizazioni datoriali qualche giorno fa la piattaforma con le nuove rivendicazioni  che puntano in primo luogo al rinnovo del Ccnl entro la scadenza naturale, per dare risposte concrete a un settore trasformato da innovazioni tecnologiche e organizzative.

    1. Sul piano economico chiedono: aumento dei minimi tabellari di 220 euro al terzo livello (da riparametrare), un meccanismo permanente di tutela del potere d'acquisto legato all'inflazione, un elemento economico di garanzia, l'istituzione della quattordicesima, la rivalutazione degli scatti di anzianità e il potenziamento della previdenza complementare.
    2. Sul piano normativo le richieste riguardano: rafforzamento della rappresentanza sindacale; revisione del part-time (clausole elastiche, lavoro supplementare, trasformazioni contrattuali) per favorire la conciliazione vita-lavoro; diritto di precedenza anche nei contratti a termine; miglioramento dell'apprendistato con riconoscimento dei titoli abilitanti; revisione delle norme su malattia e infortunio; integrazione al 100% dell'indennità per maternità/paternità durante il congedo obbligatorio; sostegno alle vittime di violenza di genere e aggiornamento delle norme su pari opportunità; formazione continua come diritto individuale da garantire in orario di lavoro; rafforzamento di salute e sicurezza sul lavoro.

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche

    L’accordo  definisce un aumento contrattuale a regime di   183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .

    Sarà  erogato in 4 tranches:

    • la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
    • la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025 
    • una terza da 43 euro sarà erogata a  gennaio 2026 e 
    • l'ultima di 20 euro  sarà corrisposta a ottobre 2026.

    A copertura del periodo di carenza contrattuale  viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due  tranche  con le retribuzioni dei mesi di

    •  giugno 40 euro 
    •  luglio 40 euro .

     L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

    Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

    Dal 1 ottobre 2024 aumenta   il trattamento economico nel primo anno di apprendistato  professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:

    Livello

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.511,46 €

    2

    1.380,74 €

    3

    1.309,00 €

    4

    1.234,19 €

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Sulla classificazione del personale  il nuovo testo  recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.

    E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

    CONTRATTI A TERMINE

    l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :

     – Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

    Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento 

    PREAVVISO 

    Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.

    CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA

    E' stato  riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.

    CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024

    Il rinnovo del Ccnl,  come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

    Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione. 

    Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista. 

    Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.

    Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.

     Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.

  • CCNL e Accordi

    CCNL enti locali, ecco il rinnovo 2025-27: tutti gli aumenti

    L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, che interessa 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali e Camere di Commercio.

    Le principali novità normative sono le seguenti:

    • Titolo dedicato all'Intelligenza Artificiale (artt. 14-16): per la prima volta nel comparto, disciplina l'utilizzo dei sistemi di IA, le garanzie per il personale e la formazione. I criteri generali di funzionamento dei sistemi IA che incidono sul rapporto di lavoro diventano materia di confronto sindacale.
    • Social media e digital manager (art. 17): regolamentazione della figura, in attuazione del D.L. 25/2025.
    • Copertura economica in caso di vacanza contrattuale (art. 2): anticipazione pari al 30% dell'inflazione IPCA sugli stipendi tabellari dall'anno successivo alla scadenza, che sale al 50% dopo sei mesi.
    • Organismo paritetico per l'innovazione (art. 6): sede stabile di confronto su transizione digitale e utilizzo dell'IA negli enti.
    • Osservatorio paritetico di comparto presso l'ARAN (art. 13), senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
    • Welfare integrativo (art. 40): rafforzamento di assistenza sanitaria integrativa, sostegno alle famiglie e previdenza complementare.
    • Indennità di comparto (art. 36-bis): incremento, con semplificazione delle regole del Fondo risorse decentrate.
    • Fondo risorse decentrate: integrale riscrittura delle modalità di costituzione, in ottica di semplificazione.
    • Flessibilità vita-lavoro: priorità ai soggetti fragili e a chi svolge ruoli di cura.
    • Ferie: rivisitazione delle voci economiche riconosciute durante la fruizione.
    • Finanziamento incarichi EQ negli Enti privi di dirigenza: attenzione dedicata alle modalità di copertura.

    All'ultimo paragrafo riportiamo la tabella degli aumenti retributivi.

    CCNL pubblico impiego enti locali 2022-2024

    L'ARAN, in data 3 novembre 2025, aveva  firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  (parte giuridica ed economica ) per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024). Mancava la firma della CGIL 

    Il testo è stato firmato in via definitiva a febbraio 2026  Sempre contraria la CIGL che ha affermato che l'aumento non copre la perdita di potere di acquisto degli ultimi anni

    Gli incrementi  medi di 144 euro mensili  sono stati applicati da marzo mentre per glil  arretrati intorno a 1.728 euro gli enti hanno dovuto  effettuare calcoli e verifiche fiscali  che allungano il momento dell'erogazione

     Il contratto ha introdotto anche novità normative: rafforzamento del tabellare, aumento del fondo straordinari, nuove progressioni verticali, incentivi nei piccoli Comuni, tutele legali, age management e possibilità di settimana corta. Proseguono intanto le trattative per il triennio 2025/27.

    Aspetti economici

    • Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
    • Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
    • Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.

    Orario di lavoro flessibile e sostenibile

    • Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
    • Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.

    Ordinamento professionale e progressioni

    • Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
    • EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
    • EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.

    Relazioni sindacali e innovazione

    • Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
    • OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
      • Riunioni almeno due volte l’anno.
      • Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.

    Tutele sociali e sanitarie

    • Patrocinio legale: l’ente assume ogni onere di difesa, per tutti i gradi di giudizio, per dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi.
    • Terapie salvavita: ampliate le casistiche (accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici, follow-up) escluse dal comporto e con retribuzione intera.
    • Welfare integrativo: ampliamento delle misure, incluse iniziative per la mobilità sostenibile.
    • Lavoro agile esteso: per particolari esigenze (salute o assistenza familiare) è possibile estendere i giorni da remoto tramite contrattazione integrativa.

    Istituti economici comuni

    • Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
    • Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.

    CCNL enti locali 2019 -2021

    Il giorno 16 luglio  2024  era  stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021,  che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti  Locali.

    Tra le  novità, spiccano la regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni  e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .

    Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.

    Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo. 

    È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.

    Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:

    Tabella  Aumenti Retributivi medi 

    Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021)
    Dirigenti 292 € 17 €
    Dirigenti PTA 230 € 13 €
    Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 €

    CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali regole 2024

    Nuove regole erano state stabilite per gli aumenti retributivi relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024. Ecco i punti salienti: 

    Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025. 

    Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.

     Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016. 

    Mantenimento della retribuzione : I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.

     Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto. Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.

    Tabella retributiva rinnovo 2025-2027

    Voce Importo Decorrenza / Note
    Risorse complessive a regime Circa 989 milioni di euro annui (al lordo oneri riflessi) Dal 1° gennaio 2027, in tre incrementi progressivi (1° gennaio di ciascun anno del triennio)
    Fondo aggiuntivo per i Comuni (L. Bilancio 2026, art. 1 c. 674) 50 milioni di euro Anno 2027
    Fondo aggiuntivo per i Comuni (L. Bilancio 2026, art. 1 c. 674) 100 milioni di euro annui A regime dal 2028
    Incremento medio mensile lordo – personale Comuni 152 euro (13 mensilità) A regime
    Incremento medio mensile lordo – personale altri enti del comparto 141 euro (13 mensilità) A regime
    Arretrati medi 1.136 euro Calcolati a ottobre 2026

    Scarica il testo dell’accordo CCNL enti locali del 21.7.2026

    Il testo dell'accordo di rinnovo 2025-2027

  • CCNL e Accordi

    Contratto scuola Istruzione – Ricerca 2025-27: testo in Gazzetta

    La firma  degli aspetti economici del  rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca  era  giunta il  1 aprile  2026, con grande soddisfazione di tutte le parti in causa.Viene rimarcato come si sia  giunti per la prima volta all'allineamento cronologico al presente di un contratto di pubblico impiego  il ministro Giuseppe Valditara lo ha definito un «risultato storico». Il consiglio dei ministri ha approvato il documento  in data 17 giugno.Il confronto continua  invece sulla parte normativa  in particolare saranno trattati altri aspetti importanti come relazioni sindacali  lavoro agile, welfare , tutela legale  in caso di  aggressioni nei luoghi di lavoro.

    Sono in arrivo  aumenti medi del 5,4% per oltre 1,3 milioni di lavoratori. Gli incrementi mensili lordi saranno pari a circa 

    • 143 euro per i docenti e 
    • 104 euro per il personale ATA, con variazioni legate all’anzianità.

    Confermati anche gli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA 

    Le risorse stanziate crescono progressivamente fino al 2027 e si sommano ai precedenti rinnovi contrattuali  (vedi sotto il dettaglio del contratto 2022-2024 firmato a novembre 2025)   con un incremento complessivo del 5,9%. La spesa prevista è di un miliardo e 1mila euro per ogni anno al 2025 al 2027.

    Il ministro Valditara ha sottolineato che la firma dei tre  ultimi Contratti del Comparto Scuola, portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA. 

    Vediamo in dettaglio le ulteriori indennità e  gli adeguamenti anche per università, ricerca e AFAM.

    Categoria Tipo incremento Importo Note
    Docenti Retribuzione professionale (0-14 anni) +5,30 €
    Docenti Retribuzione professionale (15-27 anni) +6,60 €
    Docenti Retribuzione professionale (oltre 27 anni) +8,30 €
    Personale ATA Una tantum 110 € Pagamento previsto a gennaio 2027
    Università (dipendenti) Aumento mensile da 106,90 € a 158,02 €
    Università (dipendenti) Arretrati 854,68 € Calcolati al 30 giugno
    Enti di ricerca Aumento mensile da 124,01 € a 171,20 €
    Enti di ricerca Arretrati 1.253,81 €
    AFAM Aumento mensile da 90,79 € a 222,47 €
    AFAM Arretrati 1.034,95 €

    Contratto 2022-2024: welfare, misure fiscali e bonus collegati

     Era stato firmato nella mattinata del 5 novembre 2025  invece il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio  2022-2024 .

    Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026. Il  CCNL 2022 2024,  sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di  finanziamento  e prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente. Gli incrementi medi sono di circa:

    • 144 euro mensili lordi per i docenti e di 
    • 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). 
    • per università euro 141;
    •  enti di ricerca euro 211; 
    • AFAM euro 173.

    Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.

    L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.

    Tra queste spiccano:

    1. una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
    2. il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
    3. l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.

    Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa  rivalutazione economica del personale scolastico 

    Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.

    A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.

    Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.

    Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)

    In attesa del testo ufficiale definitivo riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .

    Profilo Fascia di anzianità Aumento totale ARAN (€) Anticipo IVC (€) Aumento effettivo lordo (€)
    Docente infanzia/primaria 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,84 81,15 57,69
    21-27 148,41 87,29 61,12
    28-34 161,30 93,38 67,92
    da 35 168,47 97,98 70,49
    Docente diplomato sec. II grado 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,89 81,18 57,71
    21-27 153,23 90,38 62,85
    28-34 165,94 96,36 69,58
    da 35 173,25 101,05 72,20
    Docente sec. I grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 137,28 81,62 55,66
    15-20 150,93 88,91 62,02
    21-27 162,13 96,09 66,04
    28-34 176,68 103,25 73,43
    da 35 184,97 108,57 76,40
    Docente laureato sec. II grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 140,55 83,72 56,83
    15-20 155,15 91,61 63,54
    21-27 171,07 101,83 69,24
    28-34 184,97 108,57 76,40
    da 35 193,31 113,92 79,39
    Collaboratori scolastici 0-8 91,33 52,71 38,62
    9-14 98,40 57,25 41,15
    15-20 103,55 60,55 43,00
    21-27 108,73 63,88 44,85
    28-34 112,55 66,33 46,22
    da 35 115,34 68,12 47,22
    Assistenti 0-8 101,65 58,76 42,89
    9-14 110,62 64,51 46,11
    15-20 117,39 68,86 48,53
    21-27 124,09 73,16 50,93
    28-34 128,94 76,27 52,67
    da 35 132,67 78,66 54,01
    Funzionari 0-8 137,22 76,96 60,26
    9-14 151,03 85,83 65,20
    15-20 163,33 93,72 69,61
    21-27 176,50 102,17 74,33
    28-34 190,23 110,98 79,25
    da 35 203,62 119,58 84,04

    Scarica il testo del contratto 2025-2026

    CCNL Istruzione ricerca 2025-2027 testo e tabelle retributive

  • CCNL e Accordi

    CCNL Commercio Conflavoro 2026: aumenti e novità del rinnovo

    Il CCNL Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica, firato il 19 maggio 2026 è entrato in vigore il 1° giugno 2026 e resterà efficace fino al 31 maggio 2029 (codice CNEL per flusso Uniemens: H02H).

     Il contratto  che porta il codice CNEL per flusso Uniemens: H02H , si applica alle aziende aderenti a Conflavoro che rientrano in  un perimetro settoriale ampio Vi rientrano infatti:

    • aziende del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
    •  supermercati, Ipermercati,  discount,
    •  impianti di distribuzione carburanti, 
    • agenzie di servizi alle imprese, 
    • centri di assistenza fiscale, 
    •  società di factoring e recupero crediti, imprese di leasing,
    •  call center, Autoscuole e,
    •  novità rilevante di questo rinnovo, le aziende operanti nel settore dell'intelligenza artificiale

     Di seguito una sintesi delle principali novità normative ed economiche che i datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono tenere presenti ai fini dell'adeguamento contrattuale.

    Novità contrattuali

    Sul fronte dell'orario di lavoro, l'impianto base rimane fissato a 40 ore settimanali, distribuite su cinque giornate. Sono tuttavia previste articolazioni differenziate: 39 ore settimanali con assorbimento di 36 ore di ROL per la generalità dei lavoratori che rientrano in questa fascia; 38 ore per i dipendenti di ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry, con assorbimento di 72 ore di permessi; 45 ore per gli addetti agli impianti di distribuzione carburanti, con una riduzione a 40 ore per i soli impianti autostradali.

    Ferie e permessi

    Le ferie ammontano a 26 giorni lavorativi annui, cui si aggiungono 32 ore di ex festività e, a regime pieno (maturazione al 100% dopo quattro anni dall'assunzione), 56 ore di ROL per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per le aziende con organico superiore.

    Malattia

    Il periodo di comporto per malattia è fissato in 180 giorni nell'anno solare.

     Il trattamento economico garantito al lavoratore non in prova prevede il 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, il 75% dal quarto al ventesimo giorno e nuovamente il 100% dal ventunesimo giorno in poi. 

    Il rinnovo introduce un meccanismo anti-abuso sulla integrazione aziendale del periodo di carenza: corrisposta al 

    • 100% per i primi due eventi morbosi nell'anno, 
    •  al 66% per il terzo evento, 
    • al 50% per il quarto , mentre  

    cessa dal quinto evento in poi.  

    Sono espressamente esclusi dal computo del periodo di comporto  i ricoveri ospedalieri, il day hospital, le patologie oncologiche e le malattie che richiedono terapie salvavita certificate dal SSN; per tali lavoratori il periodo di comporto è raddoppiato.

    Apprendistato

    In materia di apprendistato professionalizzante, la durata massima è confermata in 36 mesi (24 mesi per il 6° livello), con inquadramento di due livelli inferiori nella prima metà del percorso e di un livello inferiore nella seconda metà. L'apprendistato in cicli stagionali è ammesso attraverso una serie di rapporti non inferiori a quattro mesi ciascuno, purché l'ultimo abbia inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla prima assunzione.

    Smart working

    Il contratto ribadisce la natura volontaria del telelavoro e dello smart working, sia per l'azienda sia per il lavoratore, e tutela esplicitamente il diritto alla disconnessione. La modalità è compatibile con il part-time e i contratti a tempo determinato.

    AI

    Una delle novità più significative sotto il profilo sistematico è l'Appendice dedicata all'intelligenza artificiale, che introduce due nuove figure professionali nel mansionario: l'Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l'Esperto in etica dell'IA e responsabilità. Il contratto afferma il principio che l'IA non deve sostituirsi ai lavoratori ma affiancarli, con un ruolo decisionale finale sempre riservato all'essere umano, e demanda all'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. gli strumenti di reskilling, incluso il voucher di preavviso attivo.

    Novità economiche – Tabella retributiva scaricabile

    Il CCNL prevede una scala mobile dei minimi tabellari articolata su due tranches di aumento: 

    • la prima con decorrenza 1° novembre 2026, 
    • la seconda dal 1° febbraio 2027.

    Gli scatti di anzianità sono triennali, fino a un massimo di 10, con importi differenziati per livello (da € 26,00 per i Quadri a € 15,00 per l'Operatore di vendita B).

    L'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR), pari all'1% della retribuzione di fatto, spetta ai lavoratori delle aziende prive di premio di risultato, ma solo a condizione che l'azienda abbia registrato a fine esercizio un aumento di produttività o un incremento del rapporto fatturato/dipendenti o valore aggiunto/dipendente; l'importo viene erogato nel mese di giugno dell'anno successivo.

    La tabella scaricabile qui  

    riepiloga i minimi contrattuali vigenti e i futuri scatti previsti dal CCNL Commercio Terziario Conflavoro.

    L'incremento complessivo tra i minimi attualmente in vigore e quelli previsti dal 1° febbraio 2027  va 

    • da circa € 52,00 per il 7° livello 
    • a circa € 131,00 per i Quadri.

    Le aziende tenute all'adeguamento devono verificare con attenzione anche l'impatto degli aumenti sugli istituti retributivi indiretti e differiti (tredicesima, quattordicesima, TFR, indennità sostitutiva del preavviso), considerato il divisore contrattuale fissato a 26 per la paga giornaliera e a 168 (orario 40 ore) o 164 (orario 38 ore) per la quota oraria.

    Sul fronte delle voci accessorie della retribuzione, il rinnovo introduce un incremento dell'indennità di cassa e maneggio denaro, che passa dal 5% al 6% della retribuzione.

    Sul fronte della bilateralità, restano operativi i contributi mensili obbligatori: 

    • FONDOSANI (€ 14,50 per dipendente, di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore, codice F24 "SANI") ed
    •  EBIASP (€ 7,50, di cui € 6,50 azienda e € 1,00 lavoratore, codice F24 "EBAP")-

    . In caso di omissione del versamento, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione di € 25,00 lordi mensili, con piena incidenza su tutti gli istituti retributivi, incluso il TFR.

    Una delle novità più rilevanti del rinnovo 2026 sul piano previdenziale è l'introduzione della facoltà, per il lavoratore, di aderire volontariamente a un Fondo di previdenza complementare individuato di comune accordo tra le parti tramite apposita convenzione.

     Il lavoratore può scegliere tre livelli di contribuzione: 2%, 3% o 4% della retribuzione; al contributo del dipendente corrisponde un contributo del datore di lavoro nella misura esattamente dimezzata, pari rispettivamente all'1%, 1,5% o 2%. È ammessa una contribuzione volontaria superiore al 4%, ferma restando la quota massima a carico dell'azienda del 2%. All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota una tantum di €10 a carico del lavoratore.

     Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento di una quota ricorrente annuale per ciascun lavoratore aderente al Fondo.

    Disponibile qui il testo integrale del ccnl 2026-2029

    ll  testo integrale del ccnl Commercio e terziario Conflavoro Confsal  2026-2029

  • CCNL e Accordi

    CCNL Conflavoro Multiservizi 2026: aumenti, livelli, altre novità

    Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal il 19 maggio scorso disciplina i rapporti di lavoro delle aziende operanti nei servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi generali, ausiliari, logistici e integrati.

     Il contratto, decorre dal 1° giugno 2026 e resterà in vigore fino al 31 maggio 2029, con codice CNEL per il flusso Uniemens K574.

    Il rinnovo interessa un comparto molto ampio, caratterizzato da appalti, turnazioni, part-time, attività discontinue e servizi svolti anche presso terzi. Per questo il testo contrattuale interviene sia sul piano normativo, con una regolazione dettagliata di orario, reperibilità, cambio appalto, lavoro agile, sicurezza e bilateralità, sia sul piano economico, con una nuova progressione dei minimi tabellari articolata in più tranche dal 2026 al 2028.

    Il contratto conferma inoltre un’impostazione unitaria e inscindibile: le sue disposizioni non sono applicabili in modo parziale e le condizioni di miglior favore già riconosciute ai lavoratori restano conservate “ad personam”.

     Sul piano operativo, viene ricordato in primo luogo che  l’azienda deve consegnare al lavoratore copia del contratto, anche in formato digitale o tramite link consultabile, e indicare nella lettera di assunzione il CCNL applicato, il codice alfanumerico CNEL , l’inquadramento, il trattamento economico, l’orario e gli altri elementi essenziali del rapporto.

    Vediamo le principali novità.

    Novità contrattuali

    Tra le principali novità contrattuali del CCNL Multiservizi Conflavoro 2026-2029 emerge anzitutto la disciplina dell’orario di lavoro. La durata normale resta fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giornate. In caso di prestazione nel sesto giorno è prevista una maggiorazione oraria del 25%.

    Per i lavoratori discontinui o addetti a semplice attesa o custodia, come custodi, guardiani, personale addetto al primo intervento antincendio o al controllo di impianti e aree, la durata normale è fissata in 45 ore settimanali. 

    Reperibilità

    Viene regolata in modo specifico anche la reperibilità, che  deve essere concordata  tra le parti.

     Il turno deve essere comunicato almeno sette giorni prima e non può eccedere, nella forma settimanale, due settimane continuative su quattro né coinvolgere più di sei giorni consecutivi. 

    In caso di chiamata il lavoratore deve attivarsi per raggiungere il luogo dell’intervento, di norma entro 30 minuti, salvo diversa pattuizione aziendale. Per il periodo di attesa è prevista un’indennità pari a 7,75 euro per giornata feriale e 10,33 euro per giornata festiva.

    Lavoro a turni

    Il contratto disciplina inoltre il lavoro a turni, anche a ciclo continuo, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e la possibilità di modificare temporaneamente gli schemi di turnazione con preavviso minimo di due giorni. In caso di turni notturni si applicano le maggiorazioni previste dal contratto: il lavoro notturno, svolto tra le 22 e le 6, è maggiorato del 30% se non avvicendato e del 20% se inserito in turni avvicendati.

    Rilevante anche la disciplina dello straordinario, ammesso entro la soglia di 150 ore annuali individuali, salvo specifiche esigenze tecnico-produttive, forza maggiore o eventi particolari. Le maggiorazioni sono pari al 25% per lo straordinario diurno feriale, 50% per quello notturno, 65% per quello festivo e 75% per lo straordinario festivo notturno. Le ore straordinarie possono inoltre confluire, previo accordo, nella banca ore.

    Sicurezza

    Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza. Il CCNL valorizza l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e prevede, per i preposti, un emolumento commisurato al rischio: 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, oltre a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile. 

    La formazione aggiuntiva del preposto è fissata in almeno 12 ore, con aggiornamento almeno biennale.

    Contratti par time  e a termine

    Per il part-time, l’azienda deve fornire informativa annuale sui contratti in essere e sulle ore supplementari, con possibile consolidamento di una parte delle ore supplementari ove ricorrano esigenze strutturali. Per i rapporti a termine sono previste causali per i contratti superiori a 12 mesi e regole su proroghe, proporzione numerica e diritto di precedenza. Il contratto disciplina anche somministrazione, lavoro intermittente, telelavoro e lavoro agile, includendo il diritto alla disconnessione e regole su dotazioni strumentali e utenze.

    Tabella retributiva aumenti e minimi

    La parte economica del rinnovo del CCNL Multiservizi Conflavoro ruota attorno alla nuova tabella dei minimi retributivi, con aumenti distribuiti in più decorrenze: 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi tabellari. Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione pari a 27 euro.

    Di seguito la tabella dei minimi mensili indicati dal CCNL.

    Inquadramento Minimo in vigore Aumento 01.06.2026 Nuovo minimo 01.06.2026 Aumento 01.10.2026 Nuovo minimo 01.10.2026 Aumento 01.05.2027 Nuovo minimo 01.05.2027 Aumento 01.12.2027 Nuovo minimo 01.12.2027 Aumento 01.07.2028 Nuovo minimo 01.07.2028 Aumento 01.10.2028 Nuovo minimo 01.10.2028 Aumento complessivo
    Quadri* € 2.196,00 € 71,00 € 2.267,00 € 70,60 € 2.337,60 € 60,40 € 2.398,00 € 40,50 € 2.438,50 € 50,50 € 2.489,00 € 40,00 € 2.529,00 € 333,00
    Primo livello € 2.054,00 € 64,00 € 2.118,00 € 64,60 € 2.182,60 € 55,40 € 2.238,00 € 36,80 € 2.274,80 € 46,20 € 2.321,00 € 36,80 € 2.357,80 € 303,80
    Secondo livello € 1.843,00 € 56,00 € 1.899,00 € 56,00 € 1.955,00 € 48,00 € 2.003,00 € 31,80 € 2.034,80 € 40,00 € 2.074,80 € 31,90 € 2.106,70 € 263,70
    Terzo livello € 1.582,00 € 44,50 € 1.626,50 € 45,00 € 1.671,50 € 38,50 € 1.710,00 € 25,60 € 1.735,60 € 32,20 € 1.767,80 € 25,70 € 1.793,50 € 211,50
    Quarto livello € 1.490,00 € 41,20 € 1.531,20 € 41,30 € 1.572,50 € 35,30 € 1.607,80 € 23,20 € 1.631,00 € 29,60 € 1.660,60 € 23,40 € 1.684,00 € 194,00
    Quinto livello € 1.413,00 € 38,00 € 1.451,00 € 37,90 € 1.488,90 € 32,30 € 1.521,20 € 21,80 € 1.543,00 € 27,00 € 1.570,00 € 21,70 € 1.591,70 € 178,70
    Sesto livello € 1.344,00 € 35,00 € 1.379,00 € 35,00 € 1.414,00 € 30,00 € 1.444,00 € 20,00 € 1.464,00 € 25,00 € 1.489,00 € 20,00 € 1.509,00 € 165,00
    Settimo livello € 1.275,00 € 32,00 € 1.307,00 € 32,00 € 1.339,00 € 27,90 € 1.366,90 € 18,10 € 1.385,00 € 23,00 € 1.408,00 € 18,50 € 1.426,50 € 151,50

    * Per i Quadri è prevista, in aggiunta, l’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.

    Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.

    Sul piano retributivo, il CCNL conferma la distinzione tra normale retribuzione e retribuzione di fatto:

    1.  La normale retribuzione comprende paga base nazionale conglobata, eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi, premi di risultato variabili, scatti di merito o professionalità e altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
    2. La retribuzione di fatto include gli elementi continuativi, con esclusione, tra l’altro, di rimborsi spese, compensi per straordinario, premi variabili e gratificazioni una tantum. La quota giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26, mentre la quota oraria si ottiene dividendo per 173, oppure per 195 in caso di lavoro discontinuo.

    Il contratto interviene infine sul welfare contrattuale. Il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBIASP è pari a 7,50 euro mensili, di cui 6,50 euro a carico azienda e 1 euro a carico lavoratore. In caso di omissione del versamento, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR mensile di 25 euro lordi. 

    È inoltre previsto il riferimento al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondosani, al fondo interprofessionale per la formazione continua e alla previdenza complementare, con contribuzione datoriale pari al 50% della quota scelta dal lavoratore, entro il limite massimo del 2% a carico del datore di lavoro.

    Scarica la tabella dei livelli e mansioni

    Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro disciplina l’inquadramento del personale in base alle mansioni effettivamente svolte, alle competenze possedute, all’esperienza maturata e al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalla prestazione. La classificazione si articola in otto posizioni: Quadri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello.

    Il criterio generale è quello della corrispondenza tra mansioni, professionalità richiesta e livello contrattuale. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore eventualmente acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte.

    In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diventa definitiva, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedentti.

    Se l’assegnazione alle mansioni superiori non avviene per ragioni sostitutive e si prolunga per oltre tre mesi, consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, il lavoratore viene  inquadrato al livello superiore, salvo diversa volontà dello stesso.

    Per i lavoratori inquadrati dal terzo al settimo livello è ammesso lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle originarie, purché funzionalmente collegate e comunque appartenenti allo stesso livello. Il contratto valorizza anche la crescita professionale: il datore di lavoro è chiamato a favorire la progressione di carriera, riconoscendo al dipendente un maggiore grado di responsabilità e autonomia con il passaggio a un livello superiore.

    Scarica la Tabella completa  livelli e mansioni

    Una dichiarazione congiunta allegata alla classificazione prevede inoltre che, quando le mansioni non siano chiaramente riconducibili ai profili elencati, anche a causa dell’introduzione di nuove tecnologie, l’azienda possa chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie l’adeguamento o la definizione di nuovi profili professionali.

     In tal caso, le parti sindacali devono fissare un incontro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di aggiornare la regolamentazione dei profili.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Federculture 2026: aumenti, nuovi livelli e welfare

    È stato sottoscritto il 30 aprile 2026 il rinnovo del CCNL Federculture per i dipendenti delle imprese dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. L’intesa è stata firmata dalla Commissione Trattante di Federculture insieme alle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, completando il percorso avviato con l’accordo preliminare del 4 marzo 2026.

    Il rinnovo contrattuale copre integralmente il triennio 2022-2024 e introduce importanti modifiche sia sul piano normativo sia su quello economico. Tra gli aspetti più rilevanti figurano la nuova classificazione del personale, il riordino delle regole sui contratti flessibili e sull’apprendistato, il rafforzamento della tutela sanitaria integrativa e gli incrementi retributivi con riconoscimento degli arretrati.

    Dal punto di vista della decorrenza, il contratto conferma la validità normativa dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ma prevede specifiche date di applicazione per alcune novità. In particolare, il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2026 e sarà applicato sia ai nuovi assunti sia ai lavoratori già in forza al 30 giugno 2026, mediante un sistema di raccordo tra vecchi e nuovi livelli.

    Il contratto prevede inoltre il rinnovo automatico annuale in assenza di disdetta scritta comunicata almeno tre mesi prima della scadenza naturale

    Novità contrattuali

    Tra le innovazioni di maggiore rilievo del rinnovo Federculture spicca il nuovo sistema di classificazione del personale, completamente ridisegnato per semplificare l’inquadramento professionale e renderlo più coerente con le nuove figure presenti nel settore culturale e turistico.

    Le precedenti “fasce” vengono sostituite da tre “Aree” professionali, articolate in livelli retributivi differenti. La riforma punta a valorizzare competenze tecniche, autonomia operativa e responsabilità organizzative. Nel nuovo impianto trovano spazio anche numerose professionalità digitali e innovative, come ICT Project Analyst, Social Media Manager, Systems Administrator e Graphic Designer & Video Editor.

    Per i dipendenti già in forza al 30 giugno 2026 è previsto un reinquadramento automatico secondo le tabelle di raccordo allegate al contratto, con salvaguardia economica tramite la cosiddetta “SCR” (Specifica componente della retribuzione), elemento non riassorbibile utile a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.

    Importanti novità riguardano anche la disciplina dell’assunzione e degli obblighi informativi. L’articolo 14 del CCNL recepisce infatti le disposizioni del D.Lgs. 104/2022 (“Decreto Trasparenza”), ampliando le informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore nella lettera di assunzione, tra cui : durata del periodo di prova, modalità dell’orario di lavoro, procedure di preavviso, elementi della retribuzione e indicazione dei contratti collettivi applicati.

    Riformulata anche la disciplina del contratto a tempo determinato per attività culturali temporanee e stagionali. Il nuovo articolo 18 amplia la nozione di stagionalità includendo eventi culturali, mostre, spettacoli, manifestazioni e picchi di attività turistica. La definizione consente alle aziende di utilizzare il contratto a termine con maggiore flessibilità, beneficiando delle deroghe previste dal D.Lgs. 81/2015 in materia di causali e limiti di durata.

    Sul fronte dell’apprendistato, il rinnovo aggiorna la disciplina alle modifiche normative introdotte dalla Legge 203/2024. Vengono ridefinite durata, percorsi formativi e percentuali retributive, stabilendo che gli apprendisti percepiranno il 90% della retribuzione prevista per i primi due anni e il 100% dal terzo anno.

    Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo articolo 32 bis chiarisce che la formazione obbligatoria deve essere gratuita, considerata orario di lavoro e svolta, ove possibile, durante l’orario ordinario.

    Infine, il rinnovo rafforza le tutele nei cambi di appalto, prevedendo la continuità occupazionale nei servizi culturali ad alta intensità di manodopera e introducendo specifiche garanzie nei subentri tra imprese.

    Novità retributive e welfare: le tabelle degli aumenti

    Sul piano economico, il rinnovo del CCNL Federculture prevede un aumento complessivo del 7,5% dei minimi tabellari rispetto ai valori in vigore al 1° dicembre 2021. L’incremento decorre dal 1° dicembre 2024 e determina aumenti significativi per tutti i livelli di inquadramento. 

    Per il II livello della II fascia, ad esempio, l’incremento mensile è pari a 131,76 euro lordi. 

    Oltre agli aumenti tabellari, il contratto riconosce anche arretrati economici per il periodo gennaio 2022 – novembre 2024. 

    Per il II livello della II fascia l’importo complessivo è pari a 1.850 euro lordi, riparametrato sugli altri livelli contrattuali. Di seguito una sintesi dei principali aumenti retributivi previsti dal rinnovo.

    Livello Retribuzione fino al 30.11.2024 Aumento mensile Nuovo minimo dal 1.12.2024
    I Fascia Livello I € 1.446,38 € 108,47 € 1.554,85
    I Fascia Livello III € 1.524,34 € 114,31 € 1.638,65
    II Fascia Livello II € 1.756,96 € 131,76 € 1.888,72
    II Fascia Livello III € 1.806,43 € 135,47 € 1.941,90
    III Fascia Livello II € 1.973,39 € 147,99 € 2.121,38
    III Fascia Livello IV € 2.270,01 € 170,23 € 2.440,24
    Quadri Q1 € 2.516,63 € 188,73 € 2.705,36
    Quadri Q2 € 2.969,77 € 222,71 € 3.192,48

    Dal 1° luglio 2026 entreranno inoltre in vigore i nuovi minimi retributivi collegati alla nuova classificazione per Aree.

    Nuova Area/Livello Retribuzione mensile Retribuzione oraria
    I Area Livello A € 1.554,85 € 9,60
    I Area Livello B € 1.638,65 € 10,12
    II Area Livello A € 1.814,61 € 11,20
    II Area Livello B € 1.888,72 € 11,66
    III Area Livello A € 2.013,47 € 12,43
    III Area Livello B € 2.121,38 € 13,10
    III Area Livello C € 2.440,24 € 15,06
    III Area Livello D € 2.619,92 € 16,17

    Un altro intervento significativo riguarda la sanità integrativa. 

    Dal 4 marzo 2026 le aziende dovranno versare 28,34 euro mensili per ciascun lavoratore a un fondo sanitario integrativo, raddoppiando di fatto il precedente contributo pari a 14,17 euro. Il nuovo piano sanitario prevede coperture molto ampie: ricoveri, diagnostica avanzata, cure odontoiatriche, fisioterapia, prevenzione, supporto psicologico, monitoraggio delle patologie croniche e prestazioni per la non autosufficienza.

  • CCNL e Accordi

    CCNL fabbricerie, accordo firmato: aumenti totali 8,4%

    È stato sottoscritto il  1 aprile scorso  il nuovo CCNL Fabbricerie 2024-2026 a quasi  due anni  dalla scadenza del precedente (2021-2023) per i dipendenti di enti non commerciali che gestiscono beni ecclesiastici di particolare rilevanza storico-artistica, come basiliche, cattedrali e complessi monumentali.

    Nell'annuncio delle  segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl  si evidenzia la soddisfazione per le  importanti modifiche su temi centrali come i contenuti dei contratti di assunzione, l’utilizzo dei permessi della banca delle ore e le tutele per maternità e paternità. oltre che , sul piano economico , l’aumento complessivo è dell’8,4%, di cui il 7% sul trattamento tabellare, mentre l’1,4% sul trattamento accessorio, riconosciuti in tranches , a partire dal 1.1.2024, 1,1 2025 e 1.1.2026 . 

    Ecco di seguito tutti  i dettagli.

    Le novità economiche aumenti e nuovi minimi 2026 – Tabella da scaricare

    Sul piano economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo del 7% nel triennio 2024-2026, articolato come segue:

    • 1,3% dal 2024
    • 2,0% dal 2025
    • 3,7% dal 2026

    Gli aumenti incidono direttamente sui minimi tabellari, con effetti progressivi fino al 2026, anno dal quale sono stabilizzati a regime

    Gli arretrati 2024/25 saranno corrisposti a maggio 2026

    Minimi retributivi CCNL Fabbricerie aggiornati al 2026 Scarica qui la tabella completa

    Gli incrementi risultano differenziati per livello, con aumenti più consistenti nelle fasce alte

    . Si segnalano inoltre  ulteriori elementi economici:

    1.  Arretrati 2024-2025: erogati con la retribuzione di maggio 2026.
    2. Contrattazione di secondo livello: stanziamento aggiuntivo pari all’1,4% della massa salariale 2023; 
    3. Rinnovi aziendali: obbligo di riapertura delle trattative locali per l’adeguamento delle risorse .

    Le novità di normativa contrattuale

    Il rinnovo del CCNL Fabbricerie introduce un intervento significativo sulla parte normativa, con la modifica di 8 articoli, l’inserimento di 2 nuove disposizioni e la soppressione di una norma ormai superata .

    Tra le principali novità contrattuali si segnalano:

    • Contratto individuale di lavoro (art. 14): viene aggiornato agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 104/2022, con maggiore dettaglio su sede, orario e condizioni di lavoro, anche tramite rinvio digitale ai testi contrattuali.
    • Periodo di prova (art. 16): ridotta la soglia minima per la valutazione (da metà a un terzo del periodo) e introdotte regole specifiche per i contratti a termine, con durata proporzionata.
    • Somministrazione e staff leasing (artt. 20 e 20-bis): viene disciplinata la somministrazione a tempo indeterminato con un limite del 20% dell’organico.
    • Smart working (art. 25): recepimento del Protocollo nazionale 7 dicembre 2021 e obbligo di accordo scritto con comunicazione entro 5 giorni.
    • Banca ore (art. 30): maggiore flessibilità nell’utilizzo dei permessi compensativi e rinvio alla contrattazione di secondo livello.
    • Congedi parentali (art. 44): rafforzamento della tutela economica con integrazione al 100% per maternità obbligatoria e primi 30 giorni di congedo facoltativo.
    • Congedo di paternità (art. 45): incremento a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), ampliando la platea e i tempi di fruizione.
    • Nuove norme disciplinari (art. 68-bis): introdotta la possibilità di trattenute rateali per risarcimento danni fino al 5% della retribuzione.

    Di rilievo anche la soppressione dell’assegno per il nucleo familiare contrattuale, ormai superato dal sistema ANF/Assegno unico

    L'accordo prevede inoltre una rapida riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2027-2029, che avrà luogo entro ottobre 2026. e la preparazione delle  OOSS a " interloquire con la controparte a fronte delle possibili modifiche agli assetti giuridici che le Fabbricerie potrebbero conoscere nei prossimi mesi".