-
CCNL fabbricerie, accordo firmato: aumenti totali 8,4%
È stato sottoscritto il 1 aprile scorso il nuovo CCNL Fabbricerie 2024-2026 a quasi due anni dalla scadenza del precedente (2021-2023) per i dipendenti di enti non commerciali che gestiscono beni ecclesiastici di particolare rilevanza storico-artistica, come basiliche, cattedrali e complessi monumentali.
Nell'annuncio delle segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl si evidenzia la soddisfazione per le importanti modifiche su temi centrali come i contenuti dei contratti di assunzione, l’utilizzo dei permessi della banca delle ore e le tutele per maternità e paternità. oltre che , sul piano economico , l’aumento complessivo è dell’8,4%, di cui il 7% sul trattamento tabellare, mentre l’1,4% sul trattamento accessorio, riconosciuti in tranches , a partire dal 1.1.2024, 1,1 2025 e 1.1.2026 .
Ecco di seguito tutti i dettagli.
Le novità economiche aumenti e nuovi minimi 2026 – Tabella da scaricare
Sul piano economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo del 7% nel triennio 2024-2026, articolato come segue:
- 1,3% dal 2024
- 2,0% dal 2025
- 3,7% dal 2026
Gli aumenti incidono direttamente sui minimi tabellari, con effetti progressivi fino al 2026, anno dal quale sono stabilizzati a regime.
Gli arretrati 2024/25 saranno corrisposti a maggio 2026
Minimi retributivi CCNL Fabbricerie aggiornati al 2026 Scarica qui la tabella completa
Gli incrementi risultano differenziati per livello, con aumenti più consistenti nelle fasce alte
. Si segnalano inoltre ulteriori elementi economici:
- Arretrati 2024-2025: erogati con la retribuzione di maggio 2026.
- Contrattazione di secondo livello: stanziamento aggiuntivo pari all’1,4% della massa salariale 2023;
- Rinnovi aziendali: obbligo di riapertura delle trattative locali per l’adeguamento delle risorse .
Le novità di normativa contrattuale
Il rinnovo del CCNL Fabbricerie introduce un intervento significativo sulla parte normativa, con la modifica di 8 articoli, l’inserimento di 2 nuove disposizioni e la soppressione di una norma ormai superata .
Tra le principali novità contrattuali si segnalano:
- Contratto individuale di lavoro (art. 14): viene aggiornato agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 104/2022, con maggiore dettaglio su sede, orario e condizioni di lavoro, anche tramite rinvio digitale ai testi contrattuali.
- Periodo di prova (art. 16): ridotta la soglia minima per la valutazione (da metà a un terzo del periodo) e introdotte regole specifiche per i contratti a termine, con durata proporzionata.
- Somministrazione e staff leasing (artt. 20 e 20-bis): viene disciplinata la somministrazione a tempo indeterminato con un limite del 20% dell’organico.
- Smart working (art. 25): recepimento del Protocollo nazionale 7 dicembre 2021 e obbligo di accordo scritto con comunicazione entro 5 giorni.
- Banca ore (art. 30): maggiore flessibilità nell’utilizzo dei permessi compensativi e rinvio alla contrattazione di secondo livello.
- Congedi parentali (art. 44): rafforzamento della tutela economica con integrazione al 100% per maternità obbligatoria e primi 30 giorni di congedo facoltativo.
- Congedo di paternità (art. 45): incremento a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), ampliando la platea e i tempi di fruizione.
- Nuove norme disciplinari (art. 68-bis): introdotta la possibilità di trattenute rateali per risarcimento danni fino al 5% della retribuzione.
Di rilievo anche la soppressione dell’assegno per il nucleo familiare contrattuale, ormai superato dal sistema ANF/Assegno unico
L'accordo prevede inoltre una rapida riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2027-2029, che avrà luogo entro ottobre 2026. e la preparazione delle OOSS a " interloquire con la controparte a fronte delle possibili modifiche agli assetti giuridici che le Fabbricerie potrebbero conoscere nei prossimi mesi".
-
CCNL Orafi argentieri 2026: nuovi minimi e primo aumento a ottobre
Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.
Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.
Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.
Con comunicato del 2 aprile le organizzazioni sindacali hanno reso noto lo scioglimento della riserva da parte delle assemblee dei lavoratori per cui è confermato a ottobre 2026 il primo aumento di circa 52 euro al livello medio.
Le novita contrattuali – Causali contratti a termine fino a 24 mesi
Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.
Malattia e periodo di comporto
Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).
Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.
Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.
Reperibilità
Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.
Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.
È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.
Contratti a termine e stabilizzazione
Il rinnovo individua le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
- Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
- assunzione di Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
- Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
- attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
- Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
- Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.
Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.
Le novità economiche – Tabella retributiva
Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche:
- ottobre 2026,
- giugno 2027 e
- giugno 2028.
Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)
Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028 2ª 42,85 47,99 52,26 3ª 47,21 52,87 57,57 4ª 49,12 55,01 59,91 5ª 52,48 58,77 64,00 5ª Super 56,01 62,73 68,31 6ª 60,21 67,43 73,43 7ª 65,47 73,32 79,84 Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)
Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028 2ª 1.617,24 1.665,23 1.717,48 3ª 1.781,80 1.834,67 1.892,24 4ª 1.853,99 1.909,00 1.968,91 5ª 1.980,70 2.039,47 2.103,47 5ª Super 2.114,08 2.176,81 2.245,12 6ª 2.272,61 2.340,05 2.413,48 7ª 2.471,05 2.544,37 2.624,22 Trasferta e tempo di viaggio
A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.
È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:
- 50,33 euro per trasferta intera;
- 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
- 24,35 euro per il pernottamento.
Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:
retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;
compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.
Welfare contrattuale
A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.
Le retribuzioni al 1 giugno 2024
Gli importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021
In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Trattamento economico
i seguito gli aumenti e i minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024,
– euro 153,28 per il livello 7;
– euro 140,97 per il livello 6;
– euro 131,14 per il livello 5S;
– euro 122,86 per il livello 5;
– euro 115,00 per il livello 4;
– euro 110,52 per il livello 3;
– euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi sono quindi i seguenti:
– euro 2.374,71 per il livello 7;
– euro 2.184,01 per il livello 6;
– euro 2.031,66 per il livello 5S;
– euro 1.903,47 per il livello 5;
– euro 1.781,71 per il livello 4;
– euro 1.712,33 per il livello 3;
– euro 1.554,19 per il livello 2.
-
Contratto scuola 2025-27 firmato: tutti gli aumenti
E' definitiva la firma del rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca giunta ieri 1 aprile come annunciato, con grande soddisfazione di tutte le parti in causa .Viene rimarcato come si sia giunti per la prima volta all'allineamento cronologico al presente di un contratto di pubblico impiego il ministro Giuseppe Valditara lo ha definito un «risultato storico»
Si prevedono aumenti medi del 5,4% per oltre 1,3 milioni di lavoratori. Gli incrementi mensili lordi saranno pari a circa
- 143 euro per i docenti e
- 104 euro per il personale ATA, con variazioni legate all’anzianità.
Le risorse stanziate crescono progressivamente fino al 2027 e si sommano ai precedenti rinnovi contrattuali(vedi sotto il dettaglio del contratto 2022-2024 firmato a novembre 2025) con un incremento complessivo del 5,9%.
La spesa prevista è di un miliardo e 1mila euro per ogni anno al 2025 al 2027.
Vediamo in dettaglio le ulteriori indennità e gli adeguamenti anche per università, ricerca e AFAM.
Categoria Tipo incremento Importo Note Docenti Retribuzione professionale (0-14 anni) +5,30 € Docenti Retribuzione professionale (15-27 anni) +6,60 € Docenti Retribuzione professionale (oltre 27 anni) +8,30 € Personale ATA Una tantum 110 € Pagamento previsto a gennaio 2027 Università (dipendenti) Aumento mensile da 106,90 € a 158,02 € Università (dipendenti) Arretrati 854,68 € Calcolati al 30 giugno Enti di ricerca Aumento mensile da 124,01 € a 171,20 € Enti di ricerca Arretrati 1.253,81 € AFAM Aumento mensile da 90,79 € a 222,47 € AFAM Arretrati 1.034,95 € La normativa prevede comunque ancora una verifica di compatibilità finanziaria e la certificazione della Corte dei Conti. Dopo di che il contratto sara sottoscritto in via definitiva ed entrerà in vigore.
Intanto la trattativa resta aperta sulla parte normativa in particolare saranno trattati altri aspetti importanti come relazioni sidacai lavoro agile, welfare , tutela legale in caso di aggressioni nei luoghi di lavoro.
Contratto 2022-2024 : Welfare Misure fiscali e bonus collegati
Era stato firmato nella mattinata del 5 novembre 2025 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 per il comparto scuola. .Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026. Il CCNL 2022 2024, sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di finanziamento e prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente. Gli incrementi medi sono di circa:
- 144 euro mensili lordi per i docenti e di
- 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario).
- per università euro 141;
- enti di ricerca euro 211;
- AFAM euro 173.
Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.
L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.
Tra queste spiccano:
- una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
- il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
- l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.
Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa rivalutazione economica del personale scolastico
Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.
A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.
Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.
Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)
In attesa del testo ufficiale riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .
Profilo Fascia di anzianità Aumento totale ARAN (€) Anticipo IVC (€) Aumento effettivo lordo (€) Docente infanzia/primaria 0-8 115,59 67,70 47,89 9-14 126,75 74,86 51,89 15-20 138,84 81,15 57,69 21-27 148,41 87,29 61,12 28-34 161,30 93,38 67,92 da 35 168,47 97,98 70,49 Docente diplomato sec. II grado 0-8 115,59 67,70 47,89 9-14 126,75 74,86 51,89 15-20 138,89 81,18 57,71 21-27 153,23 90,38 62,85 28-34 165,94 96,36 69,58 da 35 173,25 101,05 72,20 Docente sec. I grado 0-8 124,28 73,28 51,00 9-14 137,28 81,62 55,66 15-20 150,93 88,91 62,02 21-27 162,13 96,09 66,04 28-34 176,68 103,25 73,43 da 35 184,97 108,57 76,40 Docente laureato sec. II grado 0-8 124,28 73,28 51,00 9-14 140,55 83,72 56,83 15-20 155,15 91,61 63,54 21-27 171,07 101,83 69,24 28-34 184,97 108,57 76,40 da 35 193,31 113,92 79,39 Collaboratori scolastici 0-8 91,33 52,71 38,62 9-14 98,40 57,25 41,15 15-20 103,55 60,55 43,00 21-27 108,73 63,88 44,85 28-34 112,55 66,33 46,22 da 35 115,34 68,12 47,22 Assistenti 0-8 101,65 58,76 42,89 9-14 110,62 64,51 46,11 15-20 117,39 68,86 48,53 21-27 124,09 73,16 50,93 28-34 128,94 76,27 52,67 da 35 132,67 78,66 54,01 Funzionari 0-8 137,22 76,96 60,26 9-14 151,03 85,83 65,20 15-20 163,33 93,72 69,61 21-27 176,50 102,17 74,33 28-34 190,23 110,98 79,25 da 35 203,62 119,58 84,04 -
Fondo Metasalute Metalmeccanici: esclusione dal welfare aziendale 2026
Novità importante sul Fondo Metasalute di sanita integrativa per i dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti
Sul sito di Metasalute il 24 febbraio 2026 si sottolinea la novita presente nel CCNL Metalmeccanica per le aziende industriali, del 22 novembre 2025 secondo la quale i flexible benefit da 250 euro annui non potranno più essere destinati al fondo sanitario integrativo Metasalute a partire dalle erogazioni del 2026. (vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)
Di seguito le principali prestazioni e beneficiari del Fondo integrativo sanitario Metasalute QUI il testo del Manuale operativo
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024).
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
L’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Qui il testo della circolare 1 2025 con ulteriori specificazioni
Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;
– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;
– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;
– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;
– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.Novità 2026 esclusione contributi flexible benefits
Si ricorda che prima del rinnovo 2025, i 200 euro di welfare aziendale potevano essere conferiti a Metasalute e utilizzati per prestazioni sanitarie del piano; ora, con i 250 euro che vengono versati da aziende e lavoratori nel 2026, questa opzione è vietata, spingendo cosi i lavoratori verso altri servizi di welfare scelti dall'azienda o da accordi integrativi.
L'iscrizione a Metasalute resta possibile tramite contributi aziendali separati (obbligatori per molte imprese), ma non tramite flexible benefit.
Le aziende devono adeguarsi entro le erogazioni 2026, definendo autonomamente i benefit disponibili se non c'è RSU o accordo sindacale.
Allegati: -
Definitivo l’accordo per il CCNL Enti Locali 2022-2024: aumenti del 6%
L'ARAN, in data 3 novembre, aveva firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022–2024 (parte giuridica ed economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024). Mancava la firma della CGIL
Ieri 24 febbraio 2026 il testo è stato firmato in via definitiva Dall’Aran e OO.SS. Sempre contraria la CIGL che ha affermato che l'aumento non copre la perdita di potere di acquisto degli ultimi anni
Riguarda circa 420mila dipendenti e dirigenti di Regioni ed enti locali, con aumenti medi di 144 euro mensili e arretrati intorno a 1.728 euro.
Gli incrementi saranno visibili da marzo, ma per gli arretrati gli enti dovranno effettuare calcoli e verifiche fiscali.
Il contratto introduce anche novità normative: rafforzamento del tabellare, aumento del fondo straordinari, nuove progressioni verticali, incentivi nei piccoli Comuni, tutele legali, age management e possibilità di settimana corta. Proseguono intanto le trattative per il triennio 2025/27.
Vediamo in sintesi tutte le principali novità:
CCNL pubblico impiego enti locali 2022-2024
Aspetti economici
- Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
- Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
- Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.
Orario di lavoro flessibile e sostenibile
- Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
- Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.
Ordinamento professionale e progressioni
- Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
- EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
- EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.
Relazioni sindacali e innovazione
- Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
- OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
- Riunioni almeno due volte l’anno.
- Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.
Istituti economici comuni
- Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
- Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.
CCNL enti locali 2019 -2021
Il giorno 16 luglio 2024 era stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021, che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti Locali.
Tra le novità, spiccano la regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .
Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.
Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo.
È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.
Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:
Tabella Aumenti Retributivi medi
Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021) Dirigenti 292 € 17 € Dirigenti PTA 230 € 13 € Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 € CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali regole 2024
Nuove regole erano state stabilite per gli aumenti retributivi relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024. Ecco i punti salienti:
Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025.
Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.
Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016.
Mantenimento della retribuzione : I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.
Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto. Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.
-
Rinnovo CCNL Dirigenti Logistica 2026: gli aumenti e il nuovo welfare
Il 16 febbraio 2026 Assologistica e Manageritalia hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 31 maggio 2023 per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali.
L’intesa decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, intervenendo in modo strutturale su trattamento economico, minimi retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare, coperture assicurative e agevolazioni contributive per favorire l’inserimento di dirigenti, in particolare nelle PMI.
Le parti sociali ribadiscono il principio dell’unicità del contratto dei dirigenti del terziario e l’impegno a contrastare il dumping contrattuale, promuovendo un sistema di tutele omogenee e certe. Centrale resta la bilateralità, con un’attenzione alla sostenibilità dei fondi contrattuali.
Sotto il profilo economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo pari a 750 euro mensili a regime nel triennio 2026-2028, oltre a Una tantum e rafforzamento del welfare contrattuale
Vediamo di seguito tutte le novità
La novità contrattuali
Il rinnovo 2026-2028 introduce rilevanti innovazioni normative, con l’obiettivo di modernizzare il sistema delle tutele e favorire l’accesso e la permanenza nella dirigenza, in molti ambiti.
In primo luogo viene confermato l’ambito applicativo per le imprese della supply chain, comprese quelle operanti in infrastrutture interportuali, portuali e aeroportuali.
Le parti si impegnano ad assicurare la piena e corretta applicazione del contratto, contrastando l’utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività.
E' rafforzato il diritto alla formazione continua: i dirigenti hanno diritto ad almeno 6 giorni di congedo retribuito nell’arco di un triennio per la partecipazione a specifici programmi formativi concordati con l’azienda.
Previdenza complementare e Fondo sanitario Pastore
Sul fronte della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2026 la quota di contributo ordinario a carico del dirigente al Fondo Mario Negri è elevata al 2%, mentre il contributo integrtivo a carico del datore di lavoro aumenta progressivamente fino al 2,62% dal 2028.
In materia assicurativa viene adeguato il premio per la Garanzia Infortuni Pastore, con incremento del contributo annuo dovuto dalle aziende per ciascun dirigente ordinario. Sono inoltre precisate le condizioni di copertura in caso di invalidità permanente e introdotta una franchigia per gli infortuni extraprofessionali di minore entità.
Agevolazioni contributive per inserimento nelle PMI
Il nuovo impianto delle agevolazioni contributive, operativo dal 1° marzo 2026, consente alle aziende di applicare forme di contribuzione ridotta per nuove assunzioni o nomine di dirigenti, per un massimo di due anni (tre in caso di contratti legati all’“invecchiamento attivo”).
In via sperimentale, per le aziende che introducono per la prima volta una figura dirigenziale in organico dal 1° gennaio 2026, è prevista una specifica agevolazione sulla previdenza complementare, con contributo ordinario datoriale pari a 300 euro annui, senza contributo integrativo e senza quota a carico del dirigente.
Politiche attive, genitorialità e tutele rafforzate
Dal 1° marzo 2026 il contributo per le politiche attive in caso di licenziamento è fissato in 2.000 euro ed è esteso anche alle risoluzioni consensuali, con esclusione dei dirigenti che abbiano compiuto 64 anni alla data di cessazione.
Sono inoltre introdotte misure a sostegno della genitorialità, con il programma “Un Fiocco in Azienda”, e nuove tutele per dirigenti affetti da gravi patologie, con obbligo di versamento della contribuzione Fasdac anche durante periodi di congedo non retribuito fino a 24 mesi.
Le novità economiche
Il rinnovo 2026-2028 si caratterizza per un significativo rafforzamento del trattamento economico dei dirigenti del settore.
i dirigenti in forza spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a: 250 euro mensili dal 1° marzo 2026; 300 euro mensili dal 1° gennaio 2027; 200 euro mensili dal 1° gennaio 2028.
L’incremento complessivo a regime nel triennio è quindi pari a 750 euro mensili. Gli aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti successivamente al 31 luglio 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.
Nuovi minimi retributivi
Il rinnovo ridefinisce anche la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, con valori progressivamente crescenti nel triennio.
Decorrenza Aumento mensile (euro) Minimo mensile (euro) 1° marzo 2026 + 250,00 4.200,00 1° gennaio 2027 + 300,00 4.500,00 1° gennaio 2028 + 200,00 4.700,00 Il minimo mensile passa quindi da 4.200 euro nel 2026 a 4.700 euro nel 2028, con un incremento complessivo di 500 euro sul minimo tabellare nell’arco del triennio.
Una tantum 2026
A copertura del periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2026 è prevista l’erogazione, con la retribuzione di giugno 2026, di un importo una tantum pari a 500 euro lordi per i dirigenti in forza alla data di stipula. L’importo non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 2026, l’una tantum viene corrisposta con le competenze di fine rapporto.
Welfare contrattuale
Per il triennio 2026-2028 è previsto un credito welfare contrattuale minimo di 2.000 euro annui per ciascun dirigente. È prevista la possibilità di rinviare il credito non utilizzato all’anno successivo o di destinarlo al Fondo Mario Negri. Viene rimodulata la contribuzione al CFMT per il finanziamento dei servizi di welfare e delle politiche attive. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 il contributo annuo è fissato in 308 euro a carico del datore di lavoro e 148 euro a carico del dirigente.
-
CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole
Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.
Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.
NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine
Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente.
Rientrano tra queste:
- Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi;
temporary store;
- Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:
ricerca e progettazione;
avvio e/o sviluppo di nuove attività;
nuove linee di prodotto;
nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;
processi di reinternalizzazione o reshoring.
- Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
- Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
- Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
- Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di: nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;
riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.
In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.
Novità retributive e welfare
Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio:
- 50 euro da marzo 2026;
- 30 euro da ottobre 2026;
- 50 euro da maggio 2027;
- 45 euro da maggio 2028;
- 20 euro da novembre 2028.
Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento.
Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.
Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€) Q 227,53 2.680,73 6 222,10 2.670,77 5S 216,69 2.539,99 5 211,30 2.453,48 4S 200,46 2.276,00 4 195,00 2.187,96 3S 189,59 2.125,84 3 184,21 2.082,62 2 173,35 1.966,31 1 152,60 1.712,03 Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:
- 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
- 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
- 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
- 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).
Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.
Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.
Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.
Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.