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Definitivo l’accordo per il CCNL Enti Locali 2022-2024: aumenti del 6%
L'ARAN, in data 3 novembre, aveva firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022–2024 (parte giuridica ed economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024). Mancava la firma della CGIL
Ieri 24 febbraio 2026 il testo è stato firmato in via definitiva Dall’Aran e OO.SS. Sempre contraria la CIGL che ha affermato che l'aumento non copre la perdita di potere di acquisto degli ultimi anni
Riguarda circa 420mila dipendenti e dirigenti di Regioni ed enti locali, con aumenti medi di 144 euro mensili e arretrati intorno a 1.728 euro.
Gli incrementi saranno visibili da marzo, ma per gli arretrati gli enti dovranno effettuare calcoli e verifiche fiscali.
Il contratto introduce anche novità normative: rafforzamento del tabellare, aumento del fondo straordinari, nuove progressioni verticali, incentivi nei piccoli Comuni, tutele legali, age management e possibilità di settimana corta. Proseguono intanto le trattative per il triennio 2025/27.
Vediamo in sintesi tutte le principali novità:
CCNL pubblico impiego enti locali 2022-2024
Aspetti economici
- Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
- Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
- Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.
Orario di lavoro flessibile e sostenibile
- Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
- Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.
Ordinamento professionale e progressioni
- Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
- EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
- EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.
Relazioni sindacali e innovazione
- Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
- OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
- Riunioni almeno due volte l’anno.
- Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.
Istituti economici comuni
- Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
- Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.
CCNL enti locali 2019 -2021
Il giorno 16 luglio 2024 era stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021, che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti Locali.
Tra le novità, spiccano la regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .
Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.
Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo.
È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.
Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:
Tabella Aumenti Retributivi medi
Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021) Dirigenti 292 € 17 € Dirigenti PTA 230 € 13 € Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 € CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali regole 2024
Nuove regole erano state stabilite per gli aumenti retributivi relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024. Ecco i punti salienti:
Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025.
Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.
Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016.
Mantenimento della retribuzione : I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.
Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto. Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.
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Fondo Metasalute Metalmeccanici: esclusione dal welfare aziendale 2026
Novità importante sul Fondo Metasalute di sanita integrativa per i dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti
Sul sito di Metasalute il 24 febbraio 2026 si sottolinea la novita presente nel CCNL Metalmeccanica per le aziende industriali, del 22 novembre 2025 secondo la quale i flexible benefit da 250 euro annui non potranno più essere destinati al fondo sanitario integrativo Metasalute a partire dalle erogazioni del 2026. (vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)
Di seguito le principali prestazioni e beneficiari del Fondo integrativo sanitario Metasalute QUI il testo del Manuale operativo
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024).
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
L’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Qui il testo della circolare 1 2025 con ulteriori specificazioni
Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;
– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;
– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;
– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;
– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.Novità 2026 esclusione contributi flexible benefits
Si ricorda che prima del rinnovo 2025, i 200 euro di welfare aziendale potevano essere conferiti a Metasalute e utilizzati per prestazioni sanitarie del piano; ora, con i 250 euro che vengono versati da aziende e lavoratori nel 2026, questa opzione è vietata, spingendo cosi i lavoratori verso altri servizi di welfare scelti dall'azienda o da accordi integrativi.
L'iscrizione a Metasalute resta possibile tramite contributi aziendali separati (obbligatori per molte imprese), ma non tramite flexible benefit.
Le aziende devono adeguarsi entro le erogazioni 2026, definendo autonomamente i benefit disponibili se non c'è RSU o accordo sindacale.
Allegati: -
Rinnovo CCNL Dirigenti Logistica 2026: gli aumenti e il nuovo welfare
Il 16 febbraio 2026 Assologistica e Manageritalia hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 31 maggio 2023 per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali.
L’intesa decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, intervenendo in modo strutturale su trattamento economico, minimi retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare, coperture assicurative e agevolazioni contributive per favorire l’inserimento di dirigenti, in particolare nelle PMI.
Le parti sociali ribadiscono il principio dell’unicità del contratto dei dirigenti del terziario e l’impegno a contrastare il dumping contrattuale, promuovendo un sistema di tutele omogenee e certe. Centrale resta la bilateralità, con un’attenzione alla sostenibilità dei fondi contrattuali.
Sotto il profilo economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo pari a 750 euro mensili a regime nel triennio 2026-2028, oltre a Una tantum e rafforzamento del welfare contrattuale
Vediamo di seguito tutte le novità
La novità contrattuali
Il rinnovo 2026-2028 introduce rilevanti innovazioni normative, con l’obiettivo di modernizzare il sistema delle tutele e favorire l’accesso e la permanenza nella dirigenza, in molti ambiti.
In primo luogo viene confermato l’ambito applicativo per le imprese della supply chain, comprese quelle operanti in infrastrutture interportuali, portuali e aeroportuali.
Le parti si impegnano ad assicurare la piena e corretta applicazione del contratto, contrastando l’utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività.
E' rafforzato il diritto alla formazione continua: i dirigenti hanno diritto ad almeno 6 giorni di congedo retribuito nell’arco di un triennio per la partecipazione a specifici programmi formativi concordati con l’azienda.
Previdenza complementare e Fondo sanitario Pastore
Sul fronte della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2026 la quota di contributo ordinario a carico del dirigente al Fondo Mario Negri è elevata al 2%, mentre il contributo integrtivo a carico del datore di lavoro aumenta progressivamente fino al 2,62% dal 2028.
In materia assicurativa viene adeguato il premio per la Garanzia Infortuni Pastore, con incremento del contributo annuo dovuto dalle aziende per ciascun dirigente ordinario. Sono inoltre precisate le condizioni di copertura in caso di invalidità permanente e introdotta una franchigia per gli infortuni extraprofessionali di minore entità.
Agevolazioni contributive per inserimento nelle PMI
Il nuovo impianto delle agevolazioni contributive, operativo dal 1° marzo 2026, consente alle aziende di applicare forme di contribuzione ridotta per nuove assunzioni o nomine di dirigenti, per un massimo di due anni (tre in caso di contratti legati all’“invecchiamento attivo”).
In via sperimentale, per le aziende che introducono per la prima volta una figura dirigenziale in organico dal 1° gennaio 2026, è prevista una specifica agevolazione sulla previdenza complementare, con contributo ordinario datoriale pari a 300 euro annui, senza contributo integrativo e senza quota a carico del dirigente.
Politiche attive, genitorialità e tutele rafforzate
Dal 1° marzo 2026 il contributo per le politiche attive in caso di licenziamento è fissato in 2.000 euro ed è esteso anche alle risoluzioni consensuali, con esclusione dei dirigenti che abbiano compiuto 64 anni alla data di cessazione.
Sono inoltre introdotte misure a sostegno della genitorialità, con il programma “Un Fiocco in Azienda”, e nuove tutele per dirigenti affetti da gravi patologie, con obbligo di versamento della contribuzione Fasdac anche durante periodi di congedo non retribuito fino a 24 mesi.
Le novità economiche
Il rinnovo 2026-2028 si caratterizza per un significativo rafforzamento del trattamento economico dei dirigenti del settore.
i dirigenti in forza spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a: 250 euro mensili dal 1° marzo 2026; 300 euro mensili dal 1° gennaio 2027; 200 euro mensili dal 1° gennaio 2028.
L’incremento complessivo a regime nel triennio è quindi pari a 750 euro mensili. Gli aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti successivamente al 31 luglio 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.
Nuovi minimi retributivi
Il rinnovo ridefinisce anche la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, con valori progressivamente crescenti nel triennio.
Decorrenza Aumento mensile (euro) Minimo mensile (euro) 1° marzo 2026 + 250,00 4.200,00 1° gennaio 2027 + 300,00 4.500,00 1° gennaio 2028 + 200,00 4.700,00 Il minimo mensile passa quindi da 4.200 euro nel 2026 a 4.700 euro nel 2028, con un incremento complessivo di 500 euro sul minimo tabellare nell’arco del triennio.
Una tantum 2026
A copertura del periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2026 è prevista l’erogazione, con la retribuzione di giugno 2026, di un importo una tantum pari a 500 euro lordi per i dirigenti in forza alla data di stipula. L’importo non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 2026, l’una tantum viene corrisposta con le competenze di fine rapporto.
Welfare contrattuale
Per il triennio 2026-2028 è previsto un credito welfare contrattuale minimo di 2.000 euro annui per ciascun dirigente. È prevista la possibilità di rinviare il credito non utilizzato all’anno successivo o di destinarlo al Fondo Mario Negri. Viene rimodulata la contribuzione al CFMT per il finanziamento dei servizi di welfare e delle politiche attive. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 il contributo annuo è fissato in 308 euro a carico del datore di lavoro e 148 euro a carico del dirigente.
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CCNL Pubblici esercizi FIPE: novità sulla sanità integrativa
Era stata firmata il 5 giugno 2024 l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo scaduto il 31 dicembre 2021 e applicato ad oltre 1 milione di dipendenti nelle 333mila aziende del settore.
La trattativa è stata lunga e aspra con mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi.
L' accordo eè n vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027 e porta un aumento retributivo complessivo di 200 euro al livello medio
AGGIORNAMENTO 19.2.2026
Un nuovo accordo sottoscritto il 10 febbraio 2026 tra Fipe-Confcommercio e le principali organizzazioni sindacali di categoria. introduce importanti novità in materia di assistenza sanitaria integrativa, con effetti diretti su imprese e lavoratori.
L’accordo, firmato presso la sede Fipe – Confcommercio, vede coinvolte anche le organizzazioni cooperative del settore (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi) e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Angem, già aderente al CCNL del 5 giugno 2024, ha sottoscritto l’intesa per adesione, riconoscendone integralmente i contenuti
Vediamo i dettagli del rinnovo e dell'accordo integrativo
Rinnovo CCNL pubblici esercizi 2024: aumenti e welfare
Dal punto di vista economico si segnalano
– l'aumento dei minimi retributivi , a regime, di 200 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri. L'importo è suddiviso in 5 tranches:
- 50,00 euro a giugno 2024;
- 40,00 euro a giugno 2025;
- 40,00 euro a giugno 2026;
- 30,00 euro a giugno 2027:
- 40,00 euro a dicembre 2027.
– l’aumento di 3 euro (da 12 a 15) del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027.
– incremento del contributo dovuto alla cassa Qu.A.S., pari a 20,00 euro dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro dal 1° gennaio 2026, per un totale di 380,00 annui a carico dei datori di lavoro.
Riguardo all'una tantum per la vacanza contrattuale è stato concordato che le parti concorderanno un incontro prima della scadenza del contratto per valutare le modalità di gestione del periodo intercorso dalla scadenza del contratto del 31 dicembre 2021.
CCNL pubblici esercizi e ristorazione novità contratuali
In tema di classificazione del personale sono state aggiornate, dopo quasi trent'anni, le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti. Inoltre , per le addette mense, il passaggio dal 6° livello al 6° super passaggio diventa automatico con nuove tempistiche
Sono state inserite:
- misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata
- ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta di Legge, e possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.
Rivisitati con adeguamento alle norme di legge, gli articolati riferiti a
- congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi,
- pari opportunità .
Da segnalare in particolare che ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, e delle ferie e permessi non saranno più decurtati i periodi di congedo obbligatorio o congedo parentale dei genitori
Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.
Accordo 10.2.2026 sanità integrativa
il nuovo accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, quindi dal 10 febbraio 2026, e produce effetti immediati per le aziende rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo. Non si tratta di un rinnovo generale del CCNL, ma di un accordo integrativo che conferma e specifica quanto già previsto dall’articolo 186 del contratto nazionale.
Particolare attenzione è stata riservata al settore della ristorazione collettiva scolastica, caratterizzato da una forte incidenza di contratti part-time verticali e misti e da una sospensione strutturale dell’attività nei mesi estivi. L’intesa mira a garantire continuità di copertura sanitaria anche nei periodi in cui non vi è prestazione lavorativa.
Un elemento centrale dell’accordo riguarda anche la scadenza di alcune misure economiche, fissata al 31 dicembre 2028 per quanto concerne il congelamento dell’aumento contributivo in specifiche ipotesi.
NOVITÀ CONTRATTUALI
Sul piano contrattuale, l’accordo del 10 febbraio 2026 interviene a chiarimento e integrazione della disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL 5 giugno 2024.
La principale novità consiste nella conferma che il contributo a carico del datore di lavoro, pari a 12 euro mensili, è dovuto per 12 mensilità annue, senza soluzione di continuità, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
La regola si applica:
- ai lavoratori a tempo pieno;
- ai part-time orizzontali;
- ai part-time verticali;
- ai part-time misti.
La previsione è particolarmente rilevante per la ristorazione scolastica, dove il part-time verticale comporta periodi di sospensione dell’attività (tipicamente nel periodo estivo). Con il nuovo accordo, la copertura sanitaria non viene meno nei mesi di inattività: il contributo deve essere versato per l’intero anno.
Un’altra novità contrattuale riguarda il trattamento differenziato per una platea specifica di aziende e lavoratori. Per le aziende rientranti nella Parte Generale, Titolo I, art. 1, comma 1, paragrafo II del CCNL, e limitatamente ai lavoratori part-time verticale e misto operanti nella ristorazione collettiva scolastica, è previsto il congelamento dell’aumento del contributo al Fondo Est.
Questo congelamento:
- decorre dal 1° gennaio 2027;
- resta in vigore fino al 31 dicembre 2028.
Si tratta di una misura transitoria, pensata per contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con la sostenibilità economica delle imprese operanti in un segmento a forte stagionalità strutturale.
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Federterziario: rinnovato il ccnl terziario commercio
È stato sottoscritto il nuovo CCNL Terziario, Commercio e Servizi applicabile ai dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità economica delle aziende e rafforzamento delle tutele per i lavoratori. Il contratto, valido su tutto il territorio nazionale, si inserisce in un contesto economico complesso, caratterizzato da inflazione, trasformazione digitale e crescente esigenza di flessibilità organizzativa.
E' in vigore dal 29 dicembre 2025 al 28 dicembre 2028.
Le parti sociali hanno puntato su un impianto contrattuale unitario e semplificato, capace di offrire certezze sui costi del lavoro e, al tempo stesso, di valorizzare il capitale umano. In particolare, il rinnovo introduce interventi mirati sia sul piano normativo – con attenzione a formazione, welfare e relazioni sindacali – sia sul piano economico, attraverso l’aggiornamento dei minimi retributivi e l’introduzione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.).
Il contratto si rivolge a una platea molto ampia di imprese operanti nel commercio, nei servizi e nel terziario avanzato, comprese le attività di e-commerce, ICT e servizi alle persone.
FEDERTERZIARIO rappresenta attualmente oltre 90.000 imprese piccole imprese industriali commerciali e lavoro autonomo, iscritte in circa 80 Associazioni Territoriali . Nato circa 30 anni fa , ad oggi, ha sottoscritto 23 CC.CC.NN.LL. nei diversi settori lavorativi del terziario.
Novità contrattuali e enti bilaterali
Sul fronte normativo, il rinnovo del CCNL rafforza il ruolo della bilateralità, confermando l’obbligatorietà degli enti di riferimento, che sono:
- EBINTUR ente bilaterale,
- PREVILAVORO ITALIA per la sanità integrativa e
- FONDITALIA per la formazione dei lavoratori .
L’adesione a tali strumenti non rappresenta solo un adempimento contrattuale, ma costituisce parte integrante del trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori.
Particolare rilievo assume la formazione continua, che diventa un elemento strutturale del rapporto di lavoro.
A partire dal nuovo ciclo contrattuale, le aziende sono chiamate a garantire percorsi formativi per i lavoratori a tempo indeterminato, finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche, digitali e gestionali. In mancanza di formazione interna, il contratto prevede specifiche misure compensative a favore del lavoratore.
Viene inoltre confermata e ampliata la possibilità di ricorrere alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, con l’obiettivo di collegare una quota della retribuzione a risultati di produttività, qualità ed efficienza, beneficiando – ove ricorrano i requisiti di legge – delle agevolazioni fiscali e contributive previste per i premi di risultato.
Rilevante anche l’attenzione alla conciliazione vita-lavoro, con strumenti di flessibilità oraria, part-time, smart working e banca delle ore, nonché alle politiche di pari opportunità e di contrasto a comportamenti lesivi della dignità personale, come mobbing e molestie.
Da evidenziare inoltre
la revisione e l’aggiornamento del sistema di classificazione e delle figure professionali, con un focus specifico sul comparto Ict
la possibilita di di impiegare il lavoratore in più attività all'interno dello stesso livello di inquadramento,
Infine si segnala la definizione di specifiche causali per i contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi:
- picchi di attività per fiere, festività,
- processi di digitalizzazione,
- innovazione organizzativa e
- progetti a tempo determinato
Le novità economiche
Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale aggiorna i minimi retributivi per i diversi livelli di inquadramento, assicurando un adeguamento graduale e sostenibile per le imprese. I nuovi importi costituiscono la base di calcolo per tutti gli istituti indiretti e differiti previsti dal contratto. Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti nei diversi livelli retributivi, utile come riferimento operativo.
MInimi retributivi al 1 .12. 2025:
Liv.
Importi (Euro)
Quadri
2.989,89
I
2.508,10
II
2.238,26
III
1.987,11
IV
1.786,87
V
1.661,54
VI
1.542,73
VII
1.397,16
TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI
Decorrenza Livello Aumento mensile (Euro) Dal 01/07/2026 Quadri 125,11 I 114,26 II 99,36 III 83,65 IV 72,18 V 66,33 VI 59,09 VII 52,29 Dal 01/03/2027 Quadri 15,20 I 13,45 II 12,28 III 11,35 IV 10,79 V 9,85 VI 8,68 VII 7,95 Accanto all'aumento dei minimi, il contratto introduce l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), destinato ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.
L’importo, variabile in base al livello di inquadramento e alla dimensione aziendale, viene riconosciuto con erogazione annuale e non incide su TFR e altri istituti.
TABELLA EDR
Dimensione azienda Quadri, I e II (Euro) III e IV (Euro) V e VI (Euro) Fino a 15 dipendenti 101 87 72 Da 16 dipendenti in su 111 97 82 TABELLA AUMENTI COMPLESSIVI
Livello Aumento dal 01/07/2026 (€) Aumento dal 01/03/2027 (€) Totale aumento mensile (€) Quadri 125,11 15,20 140,31 I 114,26 13,45 127,71 II 99,36 12,28 111,64 III 83,65 11,35 95,00 IV 72,18 10,79 82,97 V 66,33 9,85 76,18 VI 59,09 8,68 67,77 VII 52,29 7,95 60,24 Gli importi indicati rappresentano l’incremento complessivo dei minimi tabellari derivante dalle due tranche di aumento previste dal CCNL, al netto dell’eventuale Elemento di Garanzia Retributiva.
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CCNL Gomma Plastica rinnovo 2026: ecco i nuovi minimi
A poco meno di un mese dalla scadenza naturale, il 10 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica per il triennio 2026-2028 tra Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici di Confindustria. Il contratto interessa circa 165.000 addetti in 3.680 imprese, in quello che rappresenta il quarto settore manifatturiero del Paese.
Le organizzazioni sindacali hanno definito l’intesa “un rinnovo importante”, capace di restituire potere d’acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori, intervenendo sui minimi retributivi e sul welfare contrattuale, con particolare attenzione alla previdenza complementare, ferma da anni.
Sul piano normativo, l’accordo rafforza il sistema delle relazioni industriali e degli organismi bilaterali, a partire dall’osservatorio nazionale, chiamato a monitorare gli impatti dell’intelligenza artificiale, le dinamiche retributive, la salute e sicurezza, la diversità e l’inclusione, fino alla formazione continua dei lavoratori. Particolare rilievo viene attribuito anche alle politiche di genere, alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, all’inclusione delle persone con disabilità e alla gestione dell’invecchiamento attivo nelle imprese.
Vedi i precedenti in CCNL Gomma plastica 2019-2022 pdf e tabelle retributive
Il 16 gennaio 2026, le Parti stipulanti hanno diffuso una nuova versione dell’Accordo 10 dicembre 2025, integrata con la tabella ufficiale del trattamento economico minimo (TEM).
L’aggiornamento assume particolare rilievo operativo, poiché consente di determinare correttamente le retribuzioni minime da applicare nei cedolini paga a partire dal mese di gennaio 2026, nonché alle successive decorrenze di aprile 2027, aprile 2028 e dicembre 2028. La versione dell’Accordo resa nota nel dicembre scorso, infatti, si limitava a indicare l’incremento medio complessivo pari a 60 euro, senza riportare la scala parametrale dei livelli, rendendo di fatto complessa l’applicazione pratica degli aumenti sui singoli inquadramenti.
All'ultimo paragrafo la tabella con i valori del trattamento economico minimo (TEM) in vigore da gennaio 2026, determinati sulla base dell’incremento medio concordato.
CCNL Gomma plastica 2026 Novità contrattuali
Sul versante normativo, il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica punta anzitutto a consolidare un sistema di relazioni industriali “avanzato”. Viene potenziato l’osservatorio nazionale, che dovrà occuparsi, tra l’altro, dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi e sull’occupazione, nonché di salute e sicurezza, fabbisogni professionali, dinamiche retributive, diversità e inclusione.
La formazione viene riconosciuta come leva strategica per competitività, occupazione e gestione delle transizioni: viene rafforzato l’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche e creare sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Per ogni lavoratore sono previste 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di politiche di genere, il contratto richiama espressamente la direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne e sulla trasparenza salariale, con l’impegno a monitorare i sistemi di valutazione e l’applicazione della normativa. Inoltre vengono introdotte specifiche tutele per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata:
- tre mesi aggiuntivi di astensione retribuita rispetto a quanto previsto dalla legge;
- mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi;
- accesso facilitato al lavoro agile;
- percorsi formativi di reinserimento lavorativo;
- conferma di 4 ore annue retribuite di formazione specifica per tutti i lavoratori su queste tematiche.
Sul fronte dell’inclusione, il CCNL rafforza le tutele in caso di gravi malattie e disabilità certificata, prevedendo l’estensione del periodo di comporto e introducendo linee guida sugli “accomodamenti ragionevoli”, in linea con le evoluzioni della normativa antidiscriminatoria.
Un ruolo centrale è attribuito anche a saute, sicurezza e ambiente, con l’istituzione di una commissione paritetica e di una giornata nazionale di settore.
Contestualmente, si prevede l’aggiornamento del sistema classificatorio alle nuove figure professionali, a partire dai comparti delle costruzioni nautiche, dei dispositivi medici e biomedicali, con l’impegno a proseguire via via sui profili emergenti.
Infine, per i contratti a tempo indeterminato si prevedono:
- durata massima di 24 mesi dei contratti a termine (anche in somministrazione) nel rispetto delle causali di legge,
- rafforzamento delle tutele per i lavoratori part-time,
- rilancio dell’apprendistato come canale stabile di ingresso nel settore, con maggiori garanzie normative ed economiche.
Viene poi valorizzato il principio di applicare, negli appalti, i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
CCNL Gomma plastica le novità economiche
La parte economica del rinnovo prevede un aumento complessivo del Trattamento Economico Complessivo (TEC) pari a 204 euro nel triennio 2026-2028.
Sui minimi tabellari (TEM), l’aumento sarà di 195 euro al livello di riferimento F, erogato in quattro tranche.
Il montante economico complessivo sull’intero periodo di vigenza è quantificato in 4.350 euro.
Di seguito una sintesi schematica delle principali voci retributive e di welfare previste dall’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica:
Voce Importo / Decorrenza Note Aumento complessivo TEC 204 € Intero triennio 2026-2028 Aumento minimi TEM (livello F) 195 € Ripartito in 4 tranche sui minimi contrattuali 1ª tranche TEM +60 € Da gennaio 2026 2ª tranche TEM +60 € Da aprile 2027 3ª tranche TEM +60 € Da aprile 2028 4ª tranche TEM +15 € Da dicembre 2028 Montante complessivo 4.350 € Intera vigenza contrattuale 2026-2028 Welfare previdenziale +9 € (+0,44%) Incremento contributo al Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese Accanto agli aumenti in busta paga, infatti, l’accordo interviene sul welfare contrattuale, prevedendo 9 euro in più (pari a +0,44%) sul contributo previdenziale versato dalle imprese al Fondo Gomma Plastica, con l’obiettivo di consolidare la previdenza complementare di categoria.
Tabella retribuzioni minime dal 2026 – TEM-
Livello Trattamento economico minimo mensile (euro) Q 2.497,83 A 2.351,85 B 2.218,74 C 2.189,60 D 2.162,08 E 2.074,83 F 2.021,12 G 1.883,45 H 1.796,11 I 1.614,73 -
Firmato il rinnovo del CCNL Imprese di pulizie artigianato
In data 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’intesa è stata raggiunta tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di Pulizia, CNA Costruzioni – CNA Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, mantenendo i propri effetti fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo. Le modifiche trovano applicazione dalla data di sottoscrizione, salvo specifiche decorrenze differenziate previste per singoli istituti.
La contrattazione di secondo livello viene confermata, di norma, a metà della vigenza contrattuale.
Il campo di applicazione del CCNL resta riferito alle imprese artigiane in possesso dei requisiti di legge che svolgono attività di pulizia e servizi affini in ambienti pubblici e privati, comprese le attività di sanificazione, disinfezione, derattizzazione e manutenzione delle piscine. Dal 1° febbraio 2026 è inoltre prevista l’istituzione di una commissione bilaterale con funzioni di monitoraggio sull’ambito applicativo del contratto.
Vediamo le principali novità normative e retributive.
CCNL imprese pulizie artigiane: novità contrattuali
Sul piano normativo, l’accordo di rinnovo introduce diverse modifiche operative di rilievo per la gestione dei rapporti di lavoro:
VIOLENZA DI GENERE
Viene innanzitutto inserito uno specifico articolo dedicato ai congedi per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Oltre a richiamare integralmente la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 80/2015, il CCNL riconosce una condizione di miglior favore, prevedendo, su richiesta della lavoratrice, ulteriori tre mesi di aspettativa retribuita con un’indennità pari al 70% della retribuzione globale mensile, a carico dell’azienda. Il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali, secondo le modalità indicate nel testo contrattuale. Sono disciplinate anche specifiche tutele organizzative, tra cui la possibilità di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al successivo ripristino del full time, nonché la possibilità di richiedere il trasferimento presso altro appalto e l’esonero temporaneo dai turni disagiati al termine del percorso di protezione.
PERIODI DI PROVA
In materia di periodo di prova, vengono ridefinite le durate massime in base al livello di inquadramento, con una specifica previsione per i lavoratori operai, per i quali il periodo di prova è fissato in 40 giorni lavorativi. Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2026, mentre per i rapporti instaurati in precedenza continua a valere la disciplina previgente.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Il rinnovo interviene anche sulla disciplina del lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale, fissando il limite massimo al 50% dell’orario pattuito e stabilendo una maggiorazione forfettaria del 25% sulla retribuzione tabellare. Per il contratto a tempo determinato, il CCNL individua ulteriori causali che consentono il ricorso a rapporti oltre i dodici mesi, con riferimento a esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell’organico.
PREAVVISO
Ulteriori novità riguardano i termini di preavviso per licenziamento e dimissioni degli operai, rimodulati in funzione dell’anzianità di servizio, e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
APPRENDISTATO
Infine: dal 1° gennaio 2026 anche gli apprendisti iniziano a maturare gli scatti di anzianità, con un importo fisso pari a 6 euro per ciascuno scatto .
CCNL imprese pulizie artigiane: le novità economiche
L’accordo di rinnovo prevede un incremento complessivo a regime pari a 215 euro riferito al 5° livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.
Gli aumenti sono distribuiti in più tranche con decorrenze comprese tra il 1° gennaio 2026 e il 1° dicembre 2029, come segue:
Decorrenza tranche Importo tranche (riferito al 5° livello) € Cumulato progressivo € 1° gennaio 2026 40,00 40,00 1° luglio 2026 25,00 65,00 1° febbraio 2027 25,00 90,00 1° luglio 2027 35,00 125,00 1° febbraio 2028 40,00 165,00 1° novembre 2028 40,00 205,00 1° dicembre 2029 10,00 215,00 È inoltre prevista la cessazione degli eventuali acconti su futuri aumenti contrattuali (Afac) a partire dalla retribuzione di gennaio 2026, con meccanismi di assorbimento nei limiti stabiliti dal contratto.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un importo “una tantum” pari a 104 euro, erogato in due soluzioni nel 2026. L’importo spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo ed è ridotto al 70% per gli apprendisti.
ATTENZIONE L’una tantum non concorre alla base di calcolo del TFR.
Di seguito si riportano i principali dati retributivi a regime.
Livello Retribuzione tabellare al 31.12.2025 (€) Incremento a regime (€) Retribuzione tabellare a regime dal 1.12.2029 (€) 1 1.611,06 273,82 1.884,88 2 1.476,82 251,01 1.727,83 3S 1.431,41 243,29 1.674,70 3 1.382,38 234,95 1.617,33 4 1.306,78 222,11 1.528,89 5 1.264,97 215,00 1.479,97 6 1.218,54 207,10 1.425,64 Le nuove tabelle costituiscono il riferimento operativo per l’adeguamento delle buste paga secondo le singole decorrenze previste, ferma restando la necessità di verificare eventuali superminimi individuali e assorbimenti contrattuali.