• CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL portieri 2025-2028: aumenti, arretrati e nuove tutele

    Si è chiusa con esito positivo (comunicato 5 dicembre 2025) la consultazione territoriale sull’ipotesi di accordo sottoscritta a fine ottobre 2025 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, applicato a circa 40mila tra portieri, addetti alle pulizie e figure affini. 

    Il contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scade il 31 ottobre 2028: oltre al recupero economico dopo la vacanza contrattuale, il testo interviene su mansioni, indennità, malattia, genitorialità, prevenzione sanitaria, contrasto a molestie/violenze, e istituisce una commissione paritetica per aggiornare ruoli e composizione della retribuzione.

    Ecco maggiori dettagli.

    Le novità del rinnovo contratto portieri

    Sul piano retributivo l’aumento complessivo è pari a 209,20 euro lordi a regime per il livello A3/A4 (riparametrato per gli altri livelli), con tre decorrenze:

    • +154,28 euro dal 1° gennaio 2026, 
    • +27,18 euro dal 1° gennaio 2027, 
    • +27,73 euro dal 1° gennaio 2028;

    l’accordo quantifica anche una massa salariale complessiva di 6.457 euro entro ottobre 2028 per un full time A3/A4, corrispondente a un incremento complessivo della paga conglobata del 17,36%. 

    È confermata inoltre l’una tantum di 1.500 euro (A3/A4) per il ristoro della vacanza contrattuale, in tre rate: 

    • novembre 2025 (500 euro), 
    • giugno 2026 (500 euro), 
    • giugno 2027 (500 euro);

     la stessa una tantum spetta anche a chi cessa per licenziamento tra 1° novembre 2025 e 30 giugno 2027.

     Tra le altre misure economiche e organizzative si segnalano anche : 

    • malattia con indennità elevata al 65% fino al 20° giorno e al 75% dal 21° al 180°;
    •  infortuni con anticipazione a carico del datore (dal 1° gennaio) dell’indennità temporanea assoluta; 
    • assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari fiscalmente a carico con contributo aggiuntivo di 6 euro/mese a carico datore dal 1° febbraio 2027 (prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025); 
    • maggiorazione del 15% del salario conglobato per i lavoratori profilo B con orario inferiore a 8 ore settimanali; 
    • nuove/regolamentate indennità e mansioni (chiavi per alloggi in locazione, ritiro raccomandate/pacchi, ordine di servizio, mansioni D3 su rifiuti e lavaggio bidoni); 
    • inserimento del 4 ottobre (San Francesco d’Assisi) tra le festività riconosciute;
    •  una giornata di permesso retribuito per prevenzione medica; 
    • rafforzate le norme su genitorialità, molestie/violenze e, per le donne vittime di violenza, la possibilità di ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

    Tabella riepilogo novità economiche

    Voce economica Importo / misura Decorrenza / scadenza Note
    Aumento complessivo a regime (livello A3/A4) +209,20 € lordi A regime dal 1° gennaio 2028 Riparametrato per gli altri livelli
    Tranche aumento 1 +154,28 € Dal 1° gennaio 2026 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 2 +27,18 € Dal 1° gennaio 2027 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 3 +27,73 € Dal 1° gennaio 2028 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Una tantum vacanza contrattuale (A3/A4) 1.500 € (3 rate da 500 €) Nov 2025 / Giu 2026 / Giu 2027 Riconosciuta anche in caso di licenziamento tra 1/11/2025 e 30/06/2027
    Indennità di malattia 65% fino al 20° giorno; 75% dal 21° al 180° Durante la vigenza contrattuale Incremento delle percentuali
    Infortuni: anticipazione indennità Anticipazione a carico del datore dell’indennità temporanea assoluta Dal 1° gennaio Misura introdotta ex novo
    Sanità integrativa (familiari fiscalmente a carico) +6 € / mese a carico datore Dal 1° febbraio 2027 Prestazioni erogabili dal 1° novembre 2025
    Maggiorazione profilo B (orario ridotto) +15% sul salario conglobato Durante la vigenza contrattuale Per orario inferiore a 8 ore settimanali

  • CCNL e Accordi

    Confapi: nuova convenzione INPS e codici contratto

    Con il messaggio 3592 del 28.11.2025 INPS ha reso noto il rinnovo della Convenzione  tra  INPS,  e INL – CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

    La precedente Convenzione  tra le parti, adottata con la determinazione  n. 106 del 26 settembre 2019, in attuazione dell’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016,  siglata il 27 settembre 2019  era stata rinnovata fino al 26 settembre 2025.

    Codice autorizzazione ed elenco codici CCNL Confapi

    Il nuovo documento ha validità triennale  e,  al riguardo, l’Istituto ha provveduto a prorogare per ulteriori tre anni la validità del codice di autorizzazione “0Y”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”, per le matricole dell’area di rappresentanza di CONFAPI, già codificate.

    Al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, si allega l’elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riferibili all’area di rappresentanza di CONFAPI in cui sono riportati :

    1. codice contratto  per la misura della  rappresentatività sindacale (c.d. Ra.Si.) e  
    2. codice contratto alfanumerico CNEL.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Metalmeccanica Confimi, aumenti retributivi biennio 2025-2026

    Era stata approvata dalle assemblee dei ai lavoratori l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2025 riferita al biennio economico 2025-2026  firmata da Fim, Fiom e Uilm .Pertanto, già nella busta paga del mese di settembre era stato  riconosciuto un aumento salariale pari a € 22,10 al 5° livello, che si aggiungono ai 27,90 euro già corrisposti per il 2025 a giugno scorso.

    L’aumento dei minimi contrattuali complessivo nel biennio 2025-26 è di quindi € 100 al 5° livello con il mantenimento della clausola di salvaguardia legata all’inflazione.

    Il 28 ottobre 2025 è stata siglata l’intesa tra Confimi Industria Meccanica e  unicamente Fim-Cisl per l’adeguamento retributivo del biennio 2025–2026, con un incremento complessivo di 100 euro lordi per la categoria 5, da erogare in tre tranche.

    L’accordo, che sostituisce il precedente del 14 luglio 2025, prevede anche un meccanismo di conguaglio: qualora l’indice IPCA (al netto degli energetici importati) registri uno scostamento superiore all’aumento stabilito per il 1° giugno 2026, ai lavoratori sarà riconosciuto un importo aggiuntivo pari alla differenza.

    Per i lavoratori con contratto Socrate, l’aumento complessivo nel biennio è di 80 euro lordi, anch’esso ripartito in tre tranche.

    Dal 1° giugno 2026 aumentano anche le indennità di trasferta e reperibilità. L’indennità di trasferta forfettaria passa a 52 euro per la trasferta intera, mentre vengono aggiornate anche le quote per i pasti e il pernottamento.

    La reperibilità giornaliera per la categoria 5 è fissata in 7,19 euro nei giorni lavorativi, 11,32 euro nei giorni liberi e 12,11 euro nei festivi.

    Infine, la Fim-Cisl invita i lavoratori non iscritti a contribuire con una quota associativa straordinaria di 50 euro, da trattenere in due rate di 25 euro (febbraio 2026 e febbraio 2027). I datori di lavoro dovranno distribuire entro dicembre 2025 il modulo per l’adesione, che andrà riconsegnato entro il 23 gennaio 2026. In caso di mancata restituzione, la trattenuta verrà applicata automaticamente per silenzio-assenso.

    Ecco la tabella con gli aumenti retributivi previsti:

    Voce Decorrenza Importo (Categoria 5) Contratto Socrate
    Prima tranche Giugno 2025 € 27,97 € 24,13
    Seconda tranche Novembre 2025 € 22,03 € 15,87
    Terza tranche Giugno 2026 € 50,00 € 40,00
    Totale biennio 2025–2026 € 100,00 € 80,00
    Trasferta intera 1° giugno 2026 € 52,00
    Pasto (meridiano/serale) 1° giugno 2026 € 13,89
    Pernottamento 1° giugno 2026 € 25,26
    Reperibilità giornaliera 1° giugno 2026 Lavorata: € 7,19 – Giorno libero: € 11,32 – Festiva: € 12,11

    Rinnovo contratto 2023

    Il 19 giugno 2023  Confimi Impresa Meccanica,  FIM -Cisl, Uilm  avevano  firmato un accordo  che modifica gli aspetti economici del  Ccnl che riguarda oltre 30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. (Da notare che il contratto non è sottoscritto dalla FIOM CGIL) 

    Nell'accordosono stati intanto ridefiniti gli aumenti salariali  e delle indennità di trasferta e indennità di reperibilità,  i cui importi sostituiscono  quelli riportati nel ccnl 7 giugno 2021 .

    L'aumento medio era fissato in  28 euro per il livello medio da erogare con la mensilità di  giugno 2023. 

    tabelle retributive dal 1 giugno 2023

    Inquadramento Aumenti retributivi  mensili
    da giugno 2023
    Nuovi minimi retributivi  Nuovi minimi retributivi contratto SOCRATE OSC
    categoria 9 173,41 euro 2.800,82 2.415,56
    categoria 8 155,98 euro 2.519,29 2.173,57
    categoria 7 143,41 euro 2.316,25 1.997,68
    categoria 6 133,64 euro 2.158,49 1.862,30
     categoria 5 124,60 euro 2.012,49 1.736,51
     categoria 4 116,33 euro 1.878,92 1.620,32
    categoria 3 111,46 euro 1.800,30

    1553,16

    categoria 2 100,51 euro 1.623,45 1.482,81

    ATTENZIONE Per l'8ª e  9ª categoria  si riconosce  un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 59,39 lordi mensili.

    Indennità di trasferta 
    euro 46,47  trasferta intera
    euro 12,42  quota pasto
    euro 22,59 quota pernottamento

    Indennità di reperibilità

    Categorie inquadramento

    16 h
     (gg lavorato)

    24 h
     (gg lavorato)

    24 h
     (festive)

    6 gg

    6 gg
     con festivo

    6 gg
     con festivo e gg libero

    2- 3

    5,43

    8,12

    8,78

    35,27

    35,93

    38,62

    4- 5

    6,43

    10,12

    10,83

    42,27

    42,98

    46,67

    Superiore alla 5

    7,40

    12,16

    12,82

    49,16

    49,82

    54,58

  • CCNL e Accordi

    CCNL Pulizie e Multiservizi 2025: le nuove tabelle retributive

    Dopo un lungo e articolato negoziato, era  stata firmata a giugno  l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Pulizia e dei Servizi Integrati/Multiservizi, che coinvolge oltre 600mila lavoratrici e lavoratori del comparto. 

    L’intesa è stata siglata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti insieme alle associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi, che rappresentano circa il 70% delle aziende del settore. 

    Resta fuori dall’accordo ANIP-Confindustria, unica organizzazione datoriale a non aver partecipato alla fase finale del confronto, scelta che le sigle sindacali definiscono grave e lesiva dei diritti dei lavoratori coinvolti. 

    I sindacati sottolineano che il rinnovo, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, è il frutto di senso di responsabilità condiviso, e costituisce un passo avanti per il riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di pulizia, igiene e servizi essenziali svolte in contesti pubblici e privati, spesso invisibili ma fondamentali, come scuole, ospedali e uffici.

    In data 6 agosto è stato firmato anche l'accordo integrativo economico  che perfeziona  le tabelle retributive 

    (SCARICA QUI IL TESTO)

    Le novità economiche e normative del nuovo contratto

    Tra le principali innovazioni dell’accordo spicca l’aumento salariale di 215 euro a regime, pari a un incremento del 16,6% dei minimi tabellari. 

    Per un lavoratore inquadrato al secondo livello, tale incremento equivale a una massa salariale di circa 5.705 euro lungo l’intero arco di vigenza contrattuale. 

    Sul piano normativo, l’intesa introduce:

    • il nuovo orario minimo settimanale per i part-time fissato a 15 ore,
    •  il consolidamento automatico delle ore supplementari e
    • una clausola di deterrenza per le imprese non rispettose degli obblighi contrattuali, con un incremento del 30% dell’orario individuale.

    Altre misure innovative riguardano:

    • l’integrazione al 100% dell’indennità per ulteriori 90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza,
    •  l’obbligo di comunicazione preventiva per il periodo di comporto malattia e 
    • l’istituzione di un gruppo tecnico per aggiornare e razionalizzare la sfera di applicazione contrattuale.

    Il rinnovo è accolto con soddisfazione dai sindacati, che lo definiscono un traguardo di dignità per migliaia di lavoratrici e lavoratori, e un punto di partenza per ulteriori rivendicazioni inclusive e paritarie nel comparto.

    Le nuove tabelle retributive dal 2025

    perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste all'art. 73 del C.C.N.L., con la sistemazione degli arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.

    Qui il testo del contratto 2021-2024

    RETRIBUZIONI TABELLARI AL 1 .7.2025

    Livello Par. Retribuzione tabellare (€) Indennità contingenza (€) E.D.R. (€) Totale mensile (€)
    Quadro 220 1.572,70 532,06 10,33 2.115,09
    7 201 1.436,88 532,06 10,33 1.979,27
    6 174 1.243,86 524,77 10,33 1.778,96
    5 140 1.000,81 518,53 10,33 1.529,67
    4 (Par. 128) 128 915,03 517,50 10,33 1.442,86
    4 (Par. 125) 125 893,59 517,50 10,33 1.421,42
    3 118 843,55 515,42 10,33 1.369,30
    2 (Par. 115) 115 822,10 513,96 10,33 1.346,39
    2 (Par. 109) 109 779,21 513,96 10,33 1.303,50
    1 100 714,87 512,71 10,33 1.237,91

    SCATTI BIENNALI DELL' 1.7.2025

    Livello Par. Scatto biennale (€)
    Quadro 220 115,77
    7 201 107,28
    6 174 95,22
    5 140 80,03
    4 (Par. 128) 128 74,66
    4 (Par. 125) 125 73,32
    3 118 70,20
    2 (Par. 115) 115 68,86
    2 (Par. 109) 109 66,18

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL dirigenti bancari: aumenti del 30% e altre novità

    E' stato firmato il 14 luglio 2024 l'accordo sul contratto dei  dirigenti bancari e reso definitivo il testo coordinato del  rinnovo del CCNL bancari  firmato nel 2023, con vigenza dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 202

    Per i dirigenti bancari arriva un significativo adeguamento dello stipendio minimo, che passa da 65.000 a 85.000 euro annui, con un incremento complessivo del 31%. L’intesa, raggiunta tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le sigle sindacali di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), rappresenta un passaggio molto  rilevante per la valorizzazione del ruolo dirigenziale nel settore del credito.  

    Inoltre è stato firmato l'ampliamento  anche per i lavoratori bancari in  part time la riduzione oraria a parità di retribuzione,  come gli altri dipendenti,  di cui  godranno a partire dal 1 gennaio 2026, in forma di aumento della paga oraria.

    Vediamo di seguito i dettagli economici e normativi.

    Novità retributive

    L’aumento sarà suddiviso in due tranche: la prima, pari a 15.000 euro (+23%), sarà operativa dal 1° agosto 2025, portando la retribuzione minima a 80.000 euro lordi annui; la seconda, pari a 5.000 euro, sarà erogata a partire da gennaio 2026. L’adeguamento giunge dopo anni di attesa e si inserisce in un contesto profondamente mutato, caratterizzato da nuove esigenze organizzative, tecnologiche e relazionali. 

    Come sottolineato dalla Fabi in una nota, l’intervento è volto a riequilibrare i livelli retributivi rispetto alle responsabilità crescenti a cui i dirigenti sono sottoposti.

    Decorrenza Importo Aggiuntivo Stipendio Minimo Lordo Annuo Incremento Percentuale
    Situazione attuale (fino al 31 luglio 2025) € 65.000
    Dal 1° agosto 2025 + € 15.000 € 80.000 +23%
    Da gennaio 2026 + € 5.000 € 85.000 +31% complessivo

    Novità contrattuali per dirigenti e part time

    Oltre alla componente economica, l’accordo introduce rilevanti novità sul fronte delle tutele personali e della conciliazione vita-lavoro, in particolare  per quanto riguarda malattia, maternità e disabilità. 

    Tra le innovazioni spicca l’estensione delle garanzie in caso di gravidanza a rischio, che prevedono ora un pieno riconoscimento del trattamento economico.

     Inoltre, in presenza di disabilità certificata, il periodo di comporto – ovvero il tempo massimo di assenza per malattia prima della risoluzione del rapporto – viene aumentato del 50%.

     È prevista anche un’aspettativa non retribuita della durata massima di 24 mesi per affrontare malattie oncologiche o altre patologie di pari gravità. Questi elementi rafforzano il sistema di welfare contrattuale, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute e inclusione.

    Infine, è prevista un’attenzione specifica alla formazione, con un maggiore utilizzo delle risorse del fondo paritetico Fondir, al fine di garantire un aggiornamento continuo e adeguato alle sfide della digitalizzazione e dell’innovazione nel comparto finanziario.

    Sul CCNL dei bancati bancari firmato nel 2023 si segnala anche la firma riguardante  la riduzione oraria a parità di stipendio, già n vigore per i lavoratori a tempo pieno a   partire da gennaio del 2026.

    QUI il testo del CCNL ABI 2023 

    Dialogo ABI Sindacati – Il testo del CCNL dirigenti Bancari

    Il rinnovo contrattuale conferma la solidità del dialogo tra Abi e le rappresentanze sindacali, come evidenziato dalla presidente del Comitato Affari Sindacali e Lavoro di Abi, Ilaria Maria Dalla Riva, che ha parlato di “una positiva e consolidata esperienza di confronto”. Secondo il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, l’accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia sindacale, dopo il rinnovo del contratto nazionale dello scorso novembre, completato con il testo coordinato per quadri e impiegati. “I dirigenti bancari – ha affermato – sono figure decisive per il funzionamento del sistema creditizio, spesso gravate da carichi di lavoro elevati e responsabilità complesse, che ora trovano un riconoscimento più equo”. Per Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl, il nuovo contratto restituisce centralità alla professionalità dirigenziale, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva anche in un ambito ad alta specializzazione come quello bancario. 

    Scarica qui il testo del  CCNL dirigenti.

  • CCNL e Accordi

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: il rinnovo 2025

    Il 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Uniontessile-Confapi, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori della piccola e media industria nei settori tessile, abbigliamento e moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Questo accordo rappresenta un passo significativo nel miglioramento delle condizioni lavorative e nella regolamentazione delle relazioni industriali in questi settori. L'accordo, che decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027, introduce una serie di modifiche e innovazioni che riguardano vari aspetti economici e normativi.

    Vediamo una sintesi nei paragrafi seguenti.

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: Aspetti economici

    Uno degli elementi più rilevanti dell'accordo riguarda gli aumenti salariali e i nuovi minimi contrattuali. Le parti hanno concordato un incremento contrattuale a regime per il livello 4 di ogni settore pari a 200,00 euro lordi, da erogarsi in tre tranches: 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025, 60,00 euro con quella di gennaio 2026 e 40,00 euro con quella di gennaio 2027. 

    Inoltre, l'accordo prevede l'erogazione di un importo forfetario a titolo di "una tantum" del valore di 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2025 per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025. Questo importo è definito in egual misura per tutti i livelli d'inquadramento ed è omnicomprensivo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale. 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

    L'accordo prevede un aumento dell'aliquota contributiva a carico dell'azienda, che a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall'1,90 al 2,00 per cento. 

    LAVORO STRAORDINARIO 

    L'accordo prevede modifiche alle percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario per alcuni settori. A partire dal 1° marzo 2025, la maggiorazione sul lavoro straordinario diurno aumenta dal 25 al 27 per cento per il settore giocattoli e per le ore eccedenti l'orario contrattuale e legale nel settore occhiali.

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: le nuove tabelle retributive

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi  SETTORE TESSILI ABBIGLIAMENTO

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.1.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    8

    229

    2.294,34

    127,22

    2.421,56

    76,33

    2.497,90

    50,89

    2.548,78

    254,44

    7

    214

    2.165,73

    118,89

    2.284,62

    71,33

    2.355,95

    47,56

    2.403,51

    237,78

    6

    203

    2.032,22

    112,78

    2.145,00

    67,67

    2.212,66

    45,11

    2.257,77

    225,56

    5

    191

    1.904,62

    106,11

    2.010,73

    63,67

    2.074,40

    42,44

    2.116,84

    212,22

    4

    180

    1.802,56

    100,00

    1.902,56

    60,00

    1.962,56

    40,00

    2.002,56

    200,00

    3 bis

    175

    1.761,28

    97,22

    1.858,50

    58,33

    1.916,84

    38,89

    1.955,72

    194,44

    3

    170

    1.720,03

    94,44

    1.814,47

    56,67

    1.871,14

    37,78

    1.908,92

    188,89

    2 bis

    163

    1.669,04

    90,56

    1.759,60

    54,33

    1.813,93

    36,22

    1.850,15

    181,11

    2

    155

    1.624,36

    86,11

    1.710,47

    51,67

    1.762,14

    34,44

    1.796,58

    172,22

    1

    100

    1.281,95

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi SETTORE CALZATURE

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.1.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    8

    229,00

    2.304,39

    127,22

    2.431,61

    76,33

    2.507,94

    50,89

    2.558,83

    254,44

    7

    214,00

    2.142,11

    118,89

    2261,00

    71,33

    2.332,33

    47,56

    2.379,89

    237,78

    6

    203,00

    1.982,64

    112,78

    2.095,42

    67,67

    2.163,08

    45,11

    2.208,19

    225,56

    5

    191,00

    1.882,46

    106,11

    1.988,57

    63,67

    2.052,24

    42,44

    2.094,68

    212,22

    4

    180,00

    1.802,82

    100,00

    1.902,82

    60,00

    1.962,82

    40,00

    2.002,82

    200,00

    3 bis

    175,00

    1.761,28

    97,22

    1858,50

    58,33

    1.916,84

    38,89

    1.955,72

    194,44

    3

    170,00

    1720,25

    94,44

    1814,70

    56,67

    1.871,36

    37,78

    1.909,14

    188,89

    2 bis

    163,00

    1.669,10

    90,56

    1.759,66

    54,33

    1.813,99

    36,22

    1.850,21

    181,11

    2

    155,00

    1624,55

    86,11

    1710,66

    51,67

    1.762,32

    34,44

    1.796,77

    172,22

    1

    100,00

    1.279,53

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi SETTORE OCCHIALI

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.2.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    6

    224,00

    2.240,20

    125,14

    2.365,34

    75,08

    2.440,42

    50,06

    2.490,48

    250,28

    5

    208,00

    2.046,27

    116,20

    2.162,47

    69,72

    2.232,19

    46,48

    2.278,67

    232,40

    4S

    192,00

    1.894,69

    107,26

    2.001,95

    64,36

    2.066,31

    42,91

    2.109,22

    214,53

    4

    179,00

    1.808,06

    100,00

    1.908,06

    60,00

    1.968,06

    40,00

    2.008,06

    200,00

    3

    173,00

    1.729,01

    96,65

    1.825,66

    57,99

    1.883,65

    38,66

    1.922,31

    193,30

    2

    160,00

    1.630,40

    89,39

    1.719,79

    53,63

    1.773,42

    35,75

    1.809,17

    178,77

    1

    100,00

    1.279,86

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    VEDI le altre tabelle retributive  nel testo dell'accordo IN PDF

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: novità contrattuali

    L'accordo introduce diverse modifiche normative che riguardano vari aspetti del rapporto di lavoro. In primo luogo, vengono ridefinite le durate dei periodi di prova. A partire dal 1° marzo 2025, per tutti i settori, il periodo di prova non potrà superare determinate durate specifiche. Questa modifica mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

    CONTRATTI A TERMINE

    Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, l'accordo stabilisce che essi possano avere una durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, in casi specifici come l'esecuzione di un progetto definito nel tempo, la realizzazione di progetti temporanei legati alla modernizzazione degli impianti produttivi o il lancio di nuovi prodotti. PERMESSI E MALATTIE

    Questa flessibilità consente alle aziende di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato, pur garantendo tutele ai lavoratori.

    In materia di permessi, assenze ed aspettative viene prevista la possibilità di fruire dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in modalità frazionata a gruppi di 4 ore, per un totale di 24 ore al mese, con un preavviso di almeno 5 giorni.

    Inoltre, a partire dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatoria viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda, portando il totale a 11 giorni lavorativi. 

    In materia di malattia e infortunio non sul lavoro  viene esteso a 15 mesi il periodo di comporto per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con decorrenza a partire dal 18 febbraio 2025. 

    VIOLENZA DI GENERE

    Un altro aspetto normativo rilevante riguarda le misure contro la violenza di genere. Le lavoratrici vittime di violenza e molestie sui luoghi di lavoro hanno diritto a un periodo di astensione retribuito della durata massima di 5 mesi, fruibile su base oraria o giornaliera in un arco temporale di 3 anni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi, nonché agevolazioni per l'accesso a forme di flessibilità e di modalità agile dal lavoro.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Elettrici 2025 -2027: aumenti fino a 290 euro

    Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori del settore elettrico, avvenuto lo scorso 11 febbraio, ha introdotto significative novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 e rimarranno valide fino al 31 dicembre 2027.  Sono previsti aumenti retributivi a partire da aprile 2025 .

    Vediamo in dettagli nei paragrafi seguenti .

    CCNL elettrici 2025 – Aspetti economici

    Le principali modifiche riguardano gli aspetti economici, tra cui:

    •  un aumento del Trattamento Economico Minimo (TEM), 
    • incentivi alla produttività e 
    • un incremento delle quote di finanziamento per il welfare aziendale. 

    Per quanto concerne il TEM, sono stati stabiliti incrementi medi nel triennio di 290 euro per il parametro 179,76 e 220 euro per il parametro medio 134,19, in base alla tipologia di attività svolta. I nuovi minimi contrattuali, validi dal 1° aprile 2025, sono differenziati tra chi opera nella produzione, trasformazione, trasporto e vendita di energia elettrica e chi si occupa di efficienza energetica e assistenza ai clienti. Gli aumenti retributivi seguiranno ulteriori scaglioni previsti per aprile e ottobre 2027.

    Un altro aspetto rilevante del nuovo CCNL riguarda il premio di produttività, il cui valore è stato fissato a livello nazionale, ma subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi qualitativi. Tali obiettivi comprendono la riduzione delle interruzioni del servizio, il contenimento del tasso di reclami e il miglioramento dei tempi di fatturazione.

     Per i lavoratori impegnati nella produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, il premio sarà pari a 210 euro annui per il periodo 2025-2027, mentre per coloro che operano nei servizi di efficienza energetica e assistenza ai clienti sarà di 140 euro annui.

     In entrambi i casi, tali somme si aggiungono agli eventuali premi aziendali previsti localmente. 

    Sul fronte del welfare, il nuovo accordo prevede un aumento della contribuzione aziendale ai Fondi di previdenza complementare (3 euro in più per il 2026 e 4 euro per il 2027) e  di assistenza sanitaria (2 euro aggiuntivi per il 2026 e 3 euro per il 2027), senza differenziazione tra le diverse categorie di lavoratori.

    CCNL elettrici 2025 Le novità normative

    Dal punto di vista normativo, il nuovo contratto introduce miglioramenti nelle condizioni di lavoro per specifiche categorie di dipendenti. Per chi opera nella produzione e vendita di energia, i permessi ROL per i semiturnisti con orario settimanale di 40 ore aumentano da 76 a 96 ore annue, mentre il periodo di comporto in caso di malattia per disabili o fruitori della Legge 104 viene esteso fino a 18 mesi (24 mesi per sommatoria, con ulteriore proroga a 32 mesi per patologie gravi). Inoltre, dal 2025, il numero di giornate di ferie disponibili aumenterà gradualmente fino a un massimo di 24 giorni annui. Per il personale dei servizi commerciali e dell'efficienza energetica, è stata introdotta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nei pomeriggi del 2 novembre, 24 e 31 dicembre, con eventuale recupero nei primi quattro mesi dell'anno successivo. Infine, tutte le categorie beneficeranno dell'estensione delle misure previdenziali anche a chi non aderisce alla previdenza complementare e non richiede scatti di anzianità nei primi sei mesi dall'assunzione.

    CCNL elettrici 2025 : tabelle di riepilogo

    Categoria Retribuzione (dal 1° Aprile 2025) Premio di produttività annuo Contributo Welfare (2026-2027)
    Produzione, Trasformazione, Distribuzione Fino a 4.115,33 € 210 € +3 € (2026), +4 € (2027)
    Efficienza Energetica e Assistenza Clienti Fino a 3.030,10 € 140 € +3 € (2026), +4 € (2027)

    In questo estratto dal testo dell'accordo i minimi retributivi aggiornati