-
CCNL Orafi argentieri 2026: nuovi minimi e primo aumento a ottobre
Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.
Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.
Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.
Con comunicato del 2 aprile le organizzazioni sindacali hanno reso noto lo scioglimento della riserva da parte delle assemblee dei lavoratori per cui è confermato a ottobre 2026 il primo aumento di circa 52 euro al livello medio.
Le novita contrattuali – Causali contratti a termine fino a 24 mesi
Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.
Malattia e periodo di comporto
Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).
Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.
Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.
Reperibilità
Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.
Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.
È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.
Contratti a termine e stabilizzazione
Il rinnovo individua le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
- Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
- assunzione di Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
- Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
- attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
- Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
- Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.
Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.
Le novità economiche – Tabella retributiva
Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche:
- ottobre 2026,
- giugno 2027 e
- giugno 2028.
Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)
Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028 2ª 42,85 47,99 52,26 3ª 47,21 52,87 57,57 4ª 49,12 55,01 59,91 5ª 52,48 58,77 64,00 5ª Super 56,01 62,73 68,31 6ª 60,21 67,43 73,43 7ª 65,47 73,32 79,84 Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)
Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028 2ª 1.617,24 1.665,23 1.717,48 3ª 1.781,80 1.834,67 1.892,24 4ª 1.853,99 1.909,00 1.968,91 5ª 1.980,70 2.039,47 2.103,47 5ª Super 2.114,08 2.176,81 2.245,12 6ª 2.272,61 2.340,05 2.413,48 7ª 2.471,05 2.544,37 2.624,22 Trasferta e tempo di viaggio
A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.
È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:
- 50,33 euro per trasferta intera;
- 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
- 24,35 euro per il pernottamento.
Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:
retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;
compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.
Welfare contrattuale
A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.
Le retribuzioni al 1 giugno 2024
Gli importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021
In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Trattamento economico
i seguito gli aumenti e i minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024,
– euro 153,28 per il livello 7;
– euro 140,97 per il livello 6;
– euro 131,14 per il livello 5S;
– euro 122,86 per il livello 5;
– euro 115,00 per il livello 4;
– euro 110,52 per il livello 3;
– euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi sono quindi i seguenti:
– euro 2.374,71 per il livello 7;
– euro 2.184,01 per il livello 6;
– euro 2.031,66 per il livello 5S;
– euro 1.903,47 per il livello 5;
– euro 1.781,71 per il livello 4;
– euro 1.712,33 per il livello 3;
– euro 1.554,19 per il livello 2.
-
Rinnovo CCNL dirigenti agenzie marittime 2026: aumenti e una tantum
È stato sottoscritto il 12 marzo 2026 il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L’accordo, siglato tra Federagenti e Manageritalia, si inserisce nel solco della valorizzazione del ruolo manageriale nel terziario avanzato, rafforzando sia gli aspetti economici sia quelli normativi e di welfare.
Il rinnovo contrattuale punta a contrastare fenomeni di dumping contrattuale, garantendo un quadro uniforme di tutele e promuovendo una cultura del lavoro dirigenziale basata su competenze, merito e responsabilità.
Sul piano operativo, le novità più rilevanti riguardano gli incrementi retributivi e l'una tantum per i sei mesi di carenza contrattuale, il rafforzamento del welfare, dell'assistenza per infortuni e l’introduzione di misure per favorire l’ingresso dei dirigenti nelle PMI.
Vediamo tutte le principali novità e le nuove tabelle dei minimi retributivi.
Le novità contrattuali del CCNL dirigenti agenzie
Sul versante normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni in materia di welfare, previdenza e politiche attive. In primo luogo, viene confermato e potenziato il sistema di welfare contrattuale, con un credito annuo minimo di 2.000 euro per ciascun dirigente, destinato a servizi di formazione, assistenza sanitaria, previdenza complementare e supporto familiare.
Viene inoltre rafforzato il ruolo del Cfmt (Centro di formazione management del terziario), con un incremento dei contributi e un ampliamento dei servizi offerti.
Contestualmente, si registra un aggiornamento dei contributi alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri), con aumento progressivo dell’aliquota integrativa a carico del datore di lavoro fino al 2,62% nel 2028.
Tra le novità più rilevanti si segnalano anche:
- Agevolazioni contributive per nuove assunzioni: introdotti regimi agevolati per incentivare l’inserimento di dirigenti nelle PMI, con riduzione temporanea dei contributi fino a due anni;
- Dirigente temporaneo (temporary manager): disciplinata la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per figure manageriali, anche nell’ambito di reti d’impresa;
- Invecchiamento attivo: prevista la possibilità di reimpiego dei dirigenti senior con funzioni di mentoring;
- Formazione continua: garantiti almeno 6 giorni di congedo retribuito nel triennio per aggiornamento professionale;
- Tutela sanitaria e infortuni: incremento del contributo per la Garanzia Infortuni Pastore fino a 770 euro annui e miglioramento delle coperture assicurative.
Infine, viene istituito un osservatorio nazionale su equità, inclusione e trasparenza retributiva, in linea con le più recenti direttive europee.
Aumenti – Una Tantum e tabella nuovi minimi
l rinnovo contrattuale prevede un significativo incremento delle retribuzioni, articolato in tre tranche nel triennio 2026-2028, oltre all’introduzione di nuovi minimi contrattuali per i dirigenti di nuova nomina. Gli aumenti sono riconosciuti sotto forma di superminimo contrattuale e ammontano complessivamente a 750 euro mensili a regime, come specificato nella tabella:
Decorrenza Aumento mensile Retribuzione minima mensile 1° aprile 2026 + 250 euro 4.050 euro 1° gennaio 2027 + 250 euro 4.300 euro 1° gennaio 2028 + 250 euro 4.550 euro Da evidenziare che la prima tranche di aumento (aprile 2026) potrà essere assorbita da eventuali incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende dopo il 31 marzo 2025, salvo diversa previsione di non assorbibilità.
Una tantum
A copertura del periodo gennaio-marzo 2026, è prevista l’erogazione di un importo una tantum pari a 700 euro lordi, da corrispondere con la retribuzione di maggio 2026. Tale somma: non è assorbibile; non rileva ai fini del TFR; spetta ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo.
-
Rinnovo CCNL Dirigenti Logistica 2026: gli aumenti e il nuovo welfare
Il 16 febbraio 2026 Assologistica e Manageritalia hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 31 maggio 2023 per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali.
L’intesa decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, intervenendo in modo strutturale su trattamento economico, minimi retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare, coperture assicurative e agevolazioni contributive per favorire l’inserimento di dirigenti, in particolare nelle PMI.
Le parti sociali ribadiscono il principio dell’unicità del contratto dei dirigenti del terziario e l’impegno a contrastare il dumping contrattuale, promuovendo un sistema di tutele omogenee e certe. Centrale resta la bilateralità, con un’attenzione alla sostenibilità dei fondi contrattuali.
Sotto il profilo economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo pari a 750 euro mensili a regime nel triennio 2026-2028, oltre a Una tantum e rafforzamento del welfare contrattuale
Vediamo di seguito tutte le novità
La novità contrattuali
Il rinnovo 2026-2028 introduce rilevanti innovazioni normative, con l’obiettivo di modernizzare il sistema delle tutele e favorire l’accesso e la permanenza nella dirigenza, in molti ambiti.
In primo luogo viene confermato l’ambito applicativo per le imprese della supply chain, comprese quelle operanti in infrastrutture interportuali, portuali e aeroportuali.
Le parti si impegnano ad assicurare la piena e corretta applicazione del contratto, contrastando l’utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività.
E' rafforzato il diritto alla formazione continua: i dirigenti hanno diritto ad almeno 6 giorni di congedo retribuito nell’arco di un triennio per la partecipazione a specifici programmi formativi concordati con l’azienda.
Previdenza complementare e Fondo sanitario Pastore
Sul fronte della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2026 la quota di contributo ordinario a carico del dirigente al Fondo Mario Negri è elevata al 2%, mentre il contributo integrtivo a carico del datore di lavoro aumenta progressivamente fino al 2,62% dal 2028.
In materia assicurativa viene adeguato il premio per la Garanzia Infortuni Pastore, con incremento del contributo annuo dovuto dalle aziende per ciascun dirigente ordinario. Sono inoltre precisate le condizioni di copertura in caso di invalidità permanente e introdotta una franchigia per gli infortuni extraprofessionali di minore entità.
Agevolazioni contributive per inserimento nelle PMI
Il nuovo impianto delle agevolazioni contributive, operativo dal 1° marzo 2026, consente alle aziende di applicare forme di contribuzione ridotta per nuove assunzioni o nomine di dirigenti, per un massimo di due anni (tre in caso di contratti legati all’“invecchiamento attivo”).
In via sperimentale, per le aziende che introducono per la prima volta una figura dirigenziale in organico dal 1° gennaio 2026, è prevista una specifica agevolazione sulla previdenza complementare, con contributo ordinario datoriale pari a 300 euro annui, senza contributo integrativo e senza quota a carico del dirigente.
Politiche attive, genitorialità e tutele rafforzate
Dal 1° marzo 2026 il contributo per le politiche attive in caso di licenziamento è fissato in 2.000 euro ed è esteso anche alle risoluzioni consensuali, con esclusione dei dirigenti che abbiano compiuto 64 anni alla data di cessazione.
Sono inoltre introdotte misure a sostegno della genitorialità, con il programma “Un Fiocco in Azienda”, e nuove tutele per dirigenti affetti da gravi patologie, con obbligo di versamento della contribuzione Fasdac anche durante periodi di congedo non retribuito fino a 24 mesi.
Le novità economiche
Il rinnovo 2026-2028 si caratterizza per un significativo rafforzamento del trattamento economico dei dirigenti del settore.
i dirigenti in forza spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a: 250 euro mensili dal 1° marzo 2026; 300 euro mensili dal 1° gennaio 2027; 200 euro mensili dal 1° gennaio 2028.
L’incremento complessivo a regime nel triennio è quindi pari a 750 euro mensili. Gli aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti successivamente al 31 luglio 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.
Nuovi minimi retributivi
Il rinnovo ridefinisce anche la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, con valori progressivamente crescenti nel triennio.
Decorrenza Aumento mensile (euro) Minimo mensile (euro) 1° marzo 2026 + 250,00 4.200,00 1° gennaio 2027 + 300,00 4.500,00 1° gennaio 2028 + 200,00 4.700,00 Il minimo mensile passa quindi da 4.200 euro nel 2026 a 4.700 euro nel 2028, con un incremento complessivo di 500 euro sul minimo tabellare nell’arco del triennio.
Una tantum 2026
A copertura del periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2026 è prevista l’erogazione, con la retribuzione di giugno 2026, di un importo una tantum pari a 500 euro lordi per i dirigenti in forza alla data di stipula. L’importo non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 2026, l’una tantum viene corrisposta con le competenze di fine rapporto.
Welfare contrattuale
Per il triennio 2026-2028 è previsto un credito welfare contrattuale minimo di 2.000 euro annui per ciascun dirigente. È prevista la possibilità di rinviare il credito non utilizzato all’anno successivo o di destinarlo al Fondo Mario Negri. Viene rimodulata la contribuzione al CFMT per il finanziamento dei servizi di welfare e delle politiche attive. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 il contributo annuo è fissato in 308 euro a carico del datore di lavoro e 148 euro a carico del dirigente.
-
CCNL Pubblici esercizi FIPE: novità sulla sanità integrativa
Era stata firmata il 5 giugno 2024 l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo scaduto il 31 dicembre 2021 e applicato ad oltre 1 milione di dipendenti nelle 333mila aziende del settore.
La trattativa è stata lunga e aspra con mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi.
L' accordo eè n vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027 e porta un aumento retributivo complessivo di 200 euro al livello medio
AGGIORNAMENTO 19.2.2026
Un nuovo accordo sottoscritto il 10 febbraio 2026 tra Fipe-Confcommercio e le principali organizzazioni sindacali di categoria. introduce importanti novità in materia di assistenza sanitaria integrativa, con effetti diretti su imprese e lavoratori.
L’accordo, firmato presso la sede Fipe – Confcommercio, vede coinvolte anche le organizzazioni cooperative del settore (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi) e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Angem, già aderente al CCNL del 5 giugno 2024, ha sottoscritto l’intesa per adesione, riconoscendone integralmente i contenuti
Vediamo i dettagli del rinnovo e dell'accordo integrativo
Rinnovo CCNL pubblici esercizi 2024: aumenti e welfare
Dal punto di vista economico si segnalano
– l'aumento dei minimi retributivi , a regime, di 200 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri. L'importo è suddiviso in 5 tranches:
- 50,00 euro a giugno 2024;
- 40,00 euro a giugno 2025;
- 40,00 euro a giugno 2026;
- 30,00 euro a giugno 2027:
- 40,00 euro a dicembre 2027.
– l’aumento di 3 euro (da 12 a 15) del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027.
– incremento del contributo dovuto alla cassa Qu.A.S., pari a 20,00 euro dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro dal 1° gennaio 2026, per un totale di 380,00 annui a carico dei datori di lavoro.
Riguardo all'una tantum per la vacanza contrattuale è stato concordato che le parti concorderanno un incontro prima della scadenza del contratto per valutare le modalità di gestione del periodo intercorso dalla scadenza del contratto del 31 dicembre 2021.
CCNL pubblici esercizi e ristorazione novità contratuali
In tema di classificazione del personale sono state aggiornate, dopo quasi trent'anni, le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti. Inoltre , per le addette mense, il passaggio dal 6° livello al 6° super passaggio diventa automatico con nuove tempistiche
Sono state inserite:
- misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata
- ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta di Legge, e possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.
Rivisitati con adeguamento alle norme di legge, gli articolati riferiti a
- congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi,
- pari opportunità .
Da segnalare in particolare che ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, e delle ferie e permessi non saranno più decurtati i periodi di congedo obbligatorio o congedo parentale dei genitori
Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.
Accordo 10.2.2026 sanità integrativa
il nuovo accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, quindi dal 10 febbraio 2026, e produce effetti immediati per le aziende rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo. Non si tratta di un rinnovo generale del CCNL, ma di un accordo integrativo che conferma e specifica quanto già previsto dall’articolo 186 del contratto nazionale.
Particolare attenzione è stata riservata al settore della ristorazione collettiva scolastica, caratterizzato da una forte incidenza di contratti part-time verticali e misti e da una sospensione strutturale dell’attività nei mesi estivi. L’intesa mira a garantire continuità di copertura sanitaria anche nei periodi in cui non vi è prestazione lavorativa.
Un elemento centrale dell’accordo riguarda anche la scadenza di alcune misure economiche, fissata al 31 dicembre 2028 per quanto concerne il congelamento dell’aumento contributivo in specifiche ipotesi.
NOVITÀ CONTRATTUALI
Sul piano contrattuale, l’accordo del 10 febbraio 2026 interviene a chiarimento e integrazione della disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL 5 giugno 2024.
La principale novità consiste nella conferma che il contributo a carico del datore di lavoro, pari a 12 euro mensili, è dovuto per 12 mensilità annue, senza soluzione di continuità, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
La regola si applica:
- ai lavoratori a tempo pieno;
- ai part-time orizzontali;
- ai part-time verticali;
- ai part-time misti.
La previsione è particolarmente rilevante per la ristorazione scolastica, dove il part-time verticale comporta periodi di sospensione dell’attività (tipicamente nel periodo estivo). Con il nuovo accordo, la copertura sanitaria non viene meno nei mesi di inattività: il contributo deve essere versato per l’intero anno.
Un’altra novità contrattuale riguarda il trattamento differenziato per una platea specifica di aziende e lavoratori. Per le aziende rientranti nella Parte Generale, Titolo I, art. 1, comma 1, paragrafo II del CCNL, e limitatamente ai lavoratori part-time verticale e misto operanti nella ristorazione collettiva scolastica, è previsto il congelamento dell’aumento del contributo al Fondo Est.
Questo congelamento:
- decorre dal 1° gennaio 2027;
- resta in vigore fino al 31 dicembre 2028.
Si tratta di una misura transitoria, pensata per contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con la sostenibilità economica delle imprese operanti in un segmento a forte stagionalità strutturale.
-
CCNL Radiotelevisioni private 2026-2028: aumenti e novità
Il 20 gennaio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori amministrativi e tecnici delle imprese radiotelevisive locali, applicabile alle imprese minori del settore radiofonico e televisivo locale aderenti al sistema associativo Aeranti-Corallo.
Il verbale di accordo è stato siglato tra le seguenti Parti :
- AERANTI-CORALLO (associazione datoriale rappresentativa delle imprese radio e televisive locali);
- AERANTI e Associazione Corallo (associazioni aderenti a supporto della parte datoriale);
- CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori.
Il nuovo contratto collettivo decorre dal 1° febbraio 2026 e ha scadenza normativa al 31 dicembre 2028, confermando l’ambito di applicazione già previsto dal CCNL del 25 settembre 2018.
Novità economiche
l rinnovo del CCNL introduce incrementi retributivi strutturali distribuiti in tre tranche (2026, 2027 e 2028), con aggiornamento dei minimi tabellari mensili distinti per settore radiofonico e televisivo.
Settore radiofonico locale – nuovi minimi retributivi
Livello Minimo dal 1.2.2026 (€) Minimo dal 1.1.2027 (€) Minimo dal 1.1.2028 (€) Incremento totale (€) Quadro B 1.561,33 1.650,80 1.740,26 268,39 1 1.387,84 1.467,37 1.546,89 238,57 2 1.272,20 1.345,09 1.417,99 218,69 3 1.185,47 1.253,39 1.321,32 203,78 4 1.133,85 1.198,82 1.263,79 194,91 5 1.103,29 1.166,51 1.229,72 189,65 Settore televisivo locale – nuovi minimi retributivi
Livello Minimo dal 1.2.2026 (€) Minimo dal 1.1.2027 (€) Minimo dal 1.1.2028 (€) Incremento totale (€) Quadro A 1.826,37 1.931,02 2.035,67 313,95 Quadro B 1.712,24 1.810,35 1.908,46 294,33 1 1.506,76 1.593,09 1.679,43 259,01 2 1.381,20 1.460,35 1.539,49 237,43 3 1.289,88 1.363,79 1.437,70 221,73 4 1.198,56 1.267,23 1.335,91 206,03 5 1.141,49 1.206,89 1.272,30 196,22 Indennità “Una Tantum” A tutela del potere d’acquisto nel periodo di vacanza contrattuale, il rinnovo prevede il riconoscimento di una indennità Una Tantum a carattere risarcitorio, erogata in tre tranche annuali (2026-2028).
Gli importi, differenziati per livello e settore, non incidono su TFR e retribuzioni differite e devono essere riproporzionati in caso di part-time o di assunzione in corso di periodo.
Per il settore televisivo, l’Una Tantum arriva fino a 240 euro annui per i Quadri A, mentre per il settore radiofonico l’importo massimo è pari a 215 euro annui per il Quadro B.
Gli aspetti contrattuali
Sul piano normativo, le Parti hanno stabilito che il testo integrale aggiornato del CCNL sarà predisposto successivamente, con l’inserimento:
- degli adeguamenti alla normativa intervenuta negli ultimi anni;
- delle revisioni sulla disciplina dei congedi, delle tipologie contrattuali e degli istituti di legge più recenti.
Il nuovo testo contrattuale diventerà vincolante solo dopo il deposito presso il CNEL, garantendo certezza giuridica ai trattamenti economici e normativi da applicare.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla verifica dell’adeguatezza degli aumenti retributivi: le Parti si sono impegnate a incontrarsi entro la metà della vigenza contrattuale per valutare la coerenza degli incrementi con l’andamento dell’indice IPCA, in considerazione delle persistenti spinte inflazionistiche.
Sul fronte del welfare contrattuale, viene rafforzata la previdenza complementare: a partire dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori che conferiscono il TFR a un fondo pensione, il datore di lavoro dovrà versare anche una quota aggiuntiva pari allo 0,20% della paga base, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione aziendale di secondo livello.
-
CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole
Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.
Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.
NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine
Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente.
Rientrano tra queste:
- Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi;
temporary store;
- Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:
ricerca e progettazione;
avvio e/o sviluppo di nuove attività;
nuove linee di prodotto;
nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;
processi di reinternalizzazione o reshoring.
- Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
- Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
- Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
- Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di: nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;
riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.
In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.
Novità retributive e welfare
Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio:
- 50 euro da marzo 2026;
- 30 euro da ottobre 2026;
- 50 euro da maggio 2027;
- 45 euro da maggio 2028;
- 20 euro da novembre 2028.
Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento.
Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.
Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€) Q 227,53 2.680,73 6 222,10 2.670,77 5S 216,69 2.539,99 5 211,30 2.453,48 4S 200,46 2.276,00 4 195,00 2.187,96 3S 189,59 2.125,84 3 184,21 2.082,62 2 173,35 1.966,31 1 152,60 1.712,03 Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:
- 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
- 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
- 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
- 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).
Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.
Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.
Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.
Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.
-
Rinnovo CCNL Telecomunicazioni: aumenti, welfare e nuovo inquadramento
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni, siglato l’11 novembre da Asstel e dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, segna un passaggio decisivo per l’intera filiera. Dopo quasi tre anni di vacanza contrattuale, il nuovo CCNL, valido per i trienni 2023-2025 e 2026-2028, si presenta come un accordo di “trasformazione”, capace di intercettare i profondi cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato che stanno ridisegnando il settore.
Per il presidente di Asstel, Pietro Labriola, si tratta di un «punto di svolta», non solo per l’impianto economico del rinnovo, ma soprattutto per la capacità del contratto di mettere «al centro il valore delle persone», in un settore attraversato da instabilità competitive e da nuove complessità legate ai processi di digitalizzazione. Un giudizio condiviso da Laura Di Raimondo, direttrice generale di Asstel, che definisce il nuovo assetto come «uno strumento concreto per governare le trasformazioni in atto», sottolineando il superamento dei vecchi livelli di inquadramento e l’ingresso di un modello basato sulle aree professionali.
Il rinnovo riguarda circa 200mila lavoratori, includendo il vasto segmento del CRM-BPO, spesso teatro di pressioni competitive e fenomeni di dumping contrattuale. Proprio su questo terreno il contratto interviene con una riforma di rilievo, introducendo misure di flessibilità e sostenibilità per garantire continuità occupazionale, a fronte di un mercato in profonda evoluzione. Anche per i sindacati l’accordo rappresenta una risposta ai problemi di reddito, ma anche un argine ai contratti pirata e un sostegno alla qualità del lavoro.
Novità contrattuali rinnovo contratto TLC
Uno dei pilastri del rinnovo è il nuovo sistema di classificazione professionale, centrato sulle Aree Professionali, che sostituiscono i livelli tradizionali. L’obiettivo è rendere più trasparente il riconoscimento delle competenze e collegare in modo diretto responsabilità, crescita professionale e progressione retributiva. Il modello prevede una doppia architettura: una generale, valida per l’intero settore, e una specifica per le attività del CRM-BPO, considerato il segmento più fragile sotto il profilo della concorrenza e delle transizioni tecnologiche.
Accanto alla riforma degli inquadramenti, il contratto aggiorna tutta la disciplina legata alle nuove tecnologie, dai sistemi informatici a supporto delle attività operative ai percorsi formativi certificati, nel tentativo di rafforzare la competitività del settore e migliorare l’occupabilità dei lavoratori. In materia di lavoro agile, il CCNL sancisce una piena equivalenza fra prestazioni in sede e da remoto e introduce strumenti utili alla contrattazione aziendale per rendere strutturale lo smart working.
Sul piano delle tutele, sono significative le innovazioni in tema di permessi, congedi e welfare:
Vengono ampliate le possibilità per i genitori con figli ricoverati (fino ai 18 anni di età) e aumentano a 125 ore i permessi destinati all’assistenza di figli con bisogni educativi speciali.
Per le donne vittime di violenza è previsto un ampliamento delle agevolazioni, che includono la possibilità di richiedere il part time.
Recepite le novità normative sul congedo di paternità, che viene fissato a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), interamente retribuiti al 100%.
Un elemento ulteriore riguarda la neutralizzazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità superiore al 66%, nelle giornate di malattia collegate allo stato di disabilità. Sul fronte dell’assistenza sanitaria, le parti hanno inoltre definito l’avvio di una fase di studio per la creazione, dal luglio 2026, di un fondo sanitario di categoria per le aziende prive di sistemi integrativi.
Infine, vengono reintrodotte le causali per il tempo determinato, adeguate alle norme vigenti, e rafforzate le informative nella somministrazione, che dovranno includere dati per singole sedi in caso di imprese plurilocalizzate. Il contratto recepisce anche l’istituzione della nuova festività del 4 ottobre – San Francesco.
Il comparto CRM BPO
Nel rinnovo del CCNL Tlc assume un ruolo centrale il comparto CRM-BPO, acronimo che indica l’insieme delle attività di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.
Si tratta del vasto segmento dei servizi di customer care, dei call center e delle lavorazioni di back office affidate in outsourcing dagli operatori telefonici, un’area che negli ultimi anni ha subito pressioni competitive particolarmente intense e che spesso è stata esposta a fenomeni di dumping contrattuale.
Proprio per queste ragioni il contratto introduce, per la prima volta, una disciplina specifica dedicata a questo settore, con strumenti mirati a garantire maggiore sostenibilità economica, continuità occupazionale e flessibilità organizzativa. L’obiettivo è valorizzare un comparto considerato essenziale per la filiera, ma al tempo stesso più vulnerabile ai cambiamenti tecnologici e ai modelli produttivi in rapida evoluzione.
Novità economiche rinnovo contratto TLC
Sul piano economico, il rinnovo riconosce un aumento complessivo di 298 euro mensili ai lavoratori inquadrati al 5° livello (Livello C1 nel nuovo sistema). L’incremento verrà erogato in quattro tranche tra il 2026 e il 2028.
Per il segmento CRM-BPO, interessato da un percorso differenziato, l’aumento complessivo è di 288 euro, con un’articolazione delle tranche più distribuita nel tempo.
L’accordo prevede inoltre un incremento delle contribuzioni al fondo pensione Telemaco (1,6% dal 1° gennaio 2026) e al Fondo Bilaterale di Solidarietà, con un aumento allo 0,20% per la quota aziendale e allo 0,10% per quella dei lavoratori.
Nel triennio 2026-2028 sarà riconosciuto anche il recupero dell’inflazione Ipca maturata nei due cicli negoziali. Sul versante dell’Elemento di Garanzia Retributiva, le aziende saranno esonerate in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per più di 26 settimane o se coinvolgono oltre il 30% della forza lavoro; resta invece il divieto di decurtazione per tutte le assenze che comportano conservazione del posto.
Di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi economici:
Tabella aumenti – Comparto generale
Decorrenza Aumento (euro) 1° gennaio 2026 100 1° dicembre 2026 50 1° luglio 2027 50 1° dicembre 2028 98 Totale 298 Tabella aumenti – Comparto CRM-BPO
Decorrenza Aumento (euro) 1° aprile 2026 50 1° dicembre 2026 35 1° dicembre 2027 50 1° luglio 2028 50 1° dicembre 2028 103 Totale 288 Tabella incrementi retributivi per livello
Livello / Area professionale Parametro Incremento dal 1° aprile 2026 Incremento dal 1° dicembre 2026 Incremento dal 1° dicembre 2027 Incremento dal 1° luglio 2028 Incremento dal 1° dicembre 2028 Aumento complessivo Quadri (D1) 228 € 68,67 € 48,07 € 68,67 € 68,67 € 141,47 € 395,55 7° (C4) 228 € 68,67 € 48,07 € 68,67 € 68,67 € 141,47 € 395,55 6° (C3) 202,76 € 61,07 € 42,75 € 61,07 € 61,07 € 125,81 € 351,77 5°S (C2) 173,73 € 52,33 € 36,63 € 52,33 € 52,33 € 107,80 € 301,42 5° (C1) 166 € 50,00 € 35,00 € 50,00 € 50,00 € 103,00 € 288,00 4° (B3) 149,65 € 45,08 € 31,55 € 45,08 € 45,08 € 92,86 € 259,65 3° (B2) 134 € 40,36 € 28,25 € 40,36 € 40,36 € 83,14 € 232,47 2° (B1) 118 € 35,54 € 24,88 € 35,54 € 35,54 € 73,22 € 204,72 1° (A1) 100 € 30,12 € 21,08 € 30,12 € 30,12 € 62,05 € 173,49