• CCNL e Accordi

    CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione

    È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022

    L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede  il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo  ‘una tantum’  per il periodo di  carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento . 

     Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore  accordo integrativo per le  imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. 

    Sono state definite le  nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli  e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.

    CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum

    ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione  

    Aumento complessivo dei minimi tabellari  pari a 

    • 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
    • 198,00 euro per il livello 3A  Panificazione),

     da riparametrarsi  per gli  altri livelli e  da erogarsi in 4 tranches:

    •     60,00 euro dal 1° aprile 2024;
    •     40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     55,00 euro dal 1° novembre 2025;
    •     51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.

    Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024  e gli arretrati entrano nella busta paga di  giugno 2024.

    SETTORE ALIMENTAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    1s

    2.237,60

    268,96

    2.506,56

    1

    2.009,01

    241,47

    2.250,48

    2

    1.839,16

    221,06

    2.060,22

    3A

    1.713,85

    206,00

    1.919,85

    3

    1.621,06

    194,84

    1.815,90

    4

    1.554,94

    186,90

    1.741,84

    5

    1.483,14

    178,27

    1.661,41

    6

    1.387,62

    166,79

    1.554,41

    SETTORE PANIFICAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    A1s

    1.889,96

    227,41

    2.117,37

    A1

    1.757,02

    211,41

    1.968,43

    A2

    1.645,54

    198,00

    1.843,54

    A3

    1.506,79

    181,30

    1.688,09

    A4

    1.427,60

    171,77

    1.599,37

    B1

    1.850,39

    222,65

    2.073,04

    B2

    1.520,17

    182,91

    1.703,08

    B3s

    1.479,47

    178,01

    1.657,48

    B3

    1.431,21

    172,22

    1.603,43

    B4

    1.357,35

    163,32

    1.520,67

    Prevista inoltre  ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:

    •     80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
    •     80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    da riproporzionare in base alla durata del rapporto o  alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.

    Eventuale  superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza  con cessazione da marzo 2024

    Imprese non artigiane del settore Alimentare

    Per le imprese  fino a 15 dipendenti,  oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024,  p nuovo incremento  di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137,  da erogare come segue : 

    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2026.

    IMPRESE NON ART. 

    < 15 DIP

    Liv.

    Par.

    Minimi al 29.2.2024

    Prima Tranche 1.3.2024

    Minimi dall’1.3.2024

    1

    230

    2.442,01

    35,04

    2.477,05

    2

    200

    2.123,48

    30,47

    2.153,95

    3

    165

    1.751,89

    25,14

    1.777,03

    4

    145

    1.539,54

    22,09

    1.561,63

    5

    130

    1.380,28

    19,80

    1.400,08

    6

    120

    1.274,09

    18,28

    1.292,37

    7

    110

    1.167,93

    16,76

    1.184,69

    8

    100

    1.061,77

    15,23

    1.077,00

    Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

    Dal 1° giugno 2024  sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli,  e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in  part time. 

    L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:

    •     100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
    •     100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.

    Liv.

    Retribuzione tabellare all’1.12.2021

    AFAC 1.6.2024

    A

    1.982,79

    75,41

    B

    1.812,19

    68,92

    C

    1.709,07

    65,00

    D

    1.612,69

    61,33

    E

    1.512,34

    57,52

    Le altre novità dell’accordo di rinnovo

    Le novità contrattuali sono le seguenti:

    Lavoro intermittente   

     il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:

    •     lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
    •     ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari  per le  attività di vendita.

    con  un’indennità di chiamata  nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.

    Apprendistato professionalizzante

    Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro

    Congedi per le vittime di violenza di genere

    Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche  la possibilità di  ulteriori 3  mesi aspettativa,  di cui  2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.

    Permessi parentali 

    Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.

    Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione

    L'accordo del 26 luglio 2025  prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025  e ad agosto 2026.

    Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai  minimi  retributivi :

    ATTENZIONE gli aumenti  ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024  citato sopra 

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo contratto ortofrutticoli agrumari 2024: tabelle aumenti

    Il 19 luglio 2024, le parti sociali rappresentate da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno firmato un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.

    Il nuovo contratto avrà effetto dal 1° gennaio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, coprendo un periodo di quattro anni.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le novità economiche e contrattuali 

    CCNL Ortofrutticoli e agrumari Aumenti e Nuovi Minimi

    Il rinnovo prevede un aumento contrattuale totale di 165,00 euro per il VI livello, distribuito in quattro tranches, con i seguenti importi e scadenze

    1.  65 euro dal primo settembre 2024, 
    2. 20 euro dal primo giugno 2025, 
    3. 20 euro dl primo giugno 2026 
    4. 60 euro dal primo agosto 2027.

     Di seguito la nuova  tabella retributiva con gli aumenti 

    LIVELLI 31 agosto 2024  1 settembre 2024 1  giugno 2025  1 giugno 2026  1 agosto 2027

    Q

    2.239,26

    2.336,65

    2.366,62

    2.396,59

    2.486,49

    1

    2.136,72

    2.229,65

    2.258,24

    2.286,83

    2.372,61

    2

    1.888,05

    1.970,16

    1.995,43

    2.020,70

    2.096,50

    3

    1.805,39

    1.883,91

    1.908,07

    1.932,23

    2.004,71

    4

    1.635,13

    1.706,24

    1.728,12

    1.750,00

    1.815,64

    5

    1.564,72

    1.632,77

    1.653,71

    1.674,65

    1.737,47

    6S

    1.531,31

    1.597,91

    1.618,40

    1.638,89

    1.700,37

    6

    1.494,53

    1.559,53

    1.579,53

    1.599,53

    1.659,53

    7

    1.437,29

    1.499,80

    1.519,03

    1.538,26

    1.595,96

    CCNL Ortofrutticoli agrumari: Aspetti contrattuali 

    Assenze per Malattia

    Il datore di lavoro è obbligato a anticipare la quota di integrazione a suo carico e le indennità previste dall'INPS, se presenti. Per i contratti a termine, inclusi quelli stagionali, la disciplina relativa al periodo di comporto e al trattamento economico è collegata alla durata del contratto. La stessa limitazione si applica in caso di infortunio, maternità e paternità per contratti di lavoro temporanei.

    Assistenza Sanitaria

    La copertura sanitaria contrattuale sarà gestita dal fondo EST, a cui le aziende devono aderire per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli a termine con contratti di almeno 5 mesi. La quota mensile  da versare per ogni lavoratore è di 10,00 euro.

    Trattamento di Maternità e Paternità

    Il nuovo accordo offre ai lavoratori con figli minori di 14 anni la possibilità di frazionare l'uso delle ore di permesso contrattuali in unità orarie e di richiedere anticipazioni del TFR anche in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

     Contratti di Lavoro

    L'articolo 31 del CCNL è stato rivisitato per dettagliare le diverse tipologie di contratti: a tempo indeterminato, a termine (rivisti negli articoli 33 e 33 bis), stagionali e a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

    Periodo di Prova

    Le parti hanno concordato le durate specifiche e stabilito che, per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova sarà calcolata in dodicesimi e poi moltiplicata per il numero di mesi del contratto.

    Apprendistato

    modificata  la disciplina dell'apprendistato, stabilendo nuove  qualifiche, mansioni, trattamento economico, durata e limitazioni alla stipula di tali contratti.

    CCNL Ortofrutticoli agrumari 2017-2019

    Per un confronto riportiamo di seguito  le tabelle salariali relative all'accordo 2017-2019 

    livelli

    parametri

    paga
    cong/ mensile
    al 1/10/2016

    tranche 1
    1/7/2017

    tranche 2
    1/7/2018

    tranche 3
    1/7/2019

    aumento
    complessivo

    paga
    cong/ mensile
    al 1/7/2019

    Quadro

    235

    2.029,13

    43,81

    41,82

    43,81

    129,45

    2.158,58

    1

    219

    1.937,17

    40,83

    38,97

    40,83

    120,64

    2.057,81

    2

    180

    1.714,16

    33,56

    32,03

    33,56

    99,15

    1.813,31

    3

    167

    1.640,03

    31,14

    29,72

    31,14

    91,99

    1.732,02

    4

    140

    1.487,41

    26,10

    24,92

    26,10

    77,12

    1.564,53

    5

    129

    1.424,24

    24,05

    22,96

    24,05

    71,06

    1.495,30

    6 super

    124

    1.394,25

    23,12

    22,07

    23,12

    68,31

    1.462,56

    6

    118

    1.361,53

    22,00

    21,00

    22,00

    65,00

    1.426,53

    7

    109

    1.309,99

    20,32

    19,40

    20,32

    60,04

    1.370,03

     

    Con l’accordo 27 giugno 2017 sono entrati in vigore dal 1° luglio 2017 i nuovi minimi contrattuali per i lavoratori,  come da tabella seguente 

    Livello

    Paga Base

    Contingenza

    EDR

    Somma

    Q

    € 2072,94

    € 0

    € 0

    € 2072,94

    1

    € 1978

    € 0

    € 0

    € 1978

    2

    € 1747,72

    € 0

    € 0

    € 1747,72

    3

    € 1671,17

    € 0

    € 0

    € 1671,17

    4

    € 1513,51

    € 0

    € 0

    € 1513,51

    5

    € 1448,29

    € 0

    € 0

    € 1448,29

    6S

    € 1417,37

    € 0

    € 0

    € 1417,37

    6

    € 1383,53

    € 0

    € 0

    € 1383,53

    7

    € 1330,31

    € 0

    € 0

    € 1330,31

     

  • CCNL e Accordi

    CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

    Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

    Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

    Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

    • – euro 153,28 per il livello 7;
    • – euro 140,97 per il livello 6;
    • – euro 131,14 per il livello 5S;
    • – euro 122,86 per il livello 5;
    • – euro 115,00 per il livello 4;
    • – euro 110,52 per il livello 3;
    • – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

    • – euro 2.374,71 per il livello 7;
    • – euro 2.184,01 per il livello 6;
    • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
    • – euro 1.903,47 per il livello 5;
    • – euro 1.781,71 per il livello 4;
    • – euro 1.712,33 per il livello 3;
    • – euro 1.554,19 per il livello 2.

    Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

    GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

    MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

    Elemento perequativo 

    L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

    Previdenza complementare – COMETA 

    A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

    I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

    Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

    Welfare 

    Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

    Altri aspetti contrattuali 

    Classificazione dei lavoratori

     A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

    I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

     Orario di lavoro

     Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

     Lavoro straordinario

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

    La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

    Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

    Retribuzione straordinaria

     a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

     b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

    c) Lavoro Festivo 45% 

    d) Lavoro straordinario festivo 55% 

    Banca ore Solidale 

    I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

    Contratto a tempo determinato

    E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

     – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

    Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

     A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

    Apprendistato

     NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

    I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

    Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

    • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
    •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
    •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

    CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

    ORAFI INDUSTRIA

    Livelli

    Minimo

    Altri elementi

    Totale

    7 Q

    2.221,43

    114,00

    2.335,43

    7

    2.221,43

    59,39

    2.280,82

    6

    2.043,04

    2.043,04

    5 S

    1.900,52

    1.900,52

    5

    1.780,61

    1.780,61

    4

    1.666,71

    1.666,71

    3

    1.601,81

    1.601,81

    2

    1.453,87

    1.453,87

    Apprendisti  assunti dal 1.2.202

    6 (1°-12° m.)

    1.736,58

    1.736,58

    6 (13°-24° m.)

    1.838,74

    1.838,74

    6 (25°-36° m.)

    1.940,89

    1.940,89

    5S (1°-12° m.)

    1.615,44

    1.615,44

    5S (13°-24° m.)

    1.710,47

    1.710,47

    5S (25°-36° m.)

    1.805,49

    1.805,49

    5 (1°-12° m.)

    1.513,52

    1.513,52

    5 (13°-24° m.)

    1.602,55

    1.602,55

    5 (25°-36° m.)

    1.691,58

    1.691,58

    4 (1°-12° m.)

    1.416,70

    1.416,70

    4 (13°-24° m.)

    1.500,04

    1.500,04

    4 (25°-36° m.)

    1.583,37

    1.583,37

    3 (1°-12° m.)

    1.361,54

    1.361,54

    3 (13°-24° m.)

    1.441,63

    1.441,63

    3 (25°-36° m.)

    1.521,72

    1.521,72

    Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

    7 (1°-12° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    7 (13°-24° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    7 (25°-36° m.)

    2.043,04

    2.043,04

    6 (1°-12° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    6 (13°-24° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    6 (25°-36° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    5S (1°-12° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5S (13°-24° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    5S (25°- 36° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    5 (1°-12° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    5 (13°-24° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5 (25°-36° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    4 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    4 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    4 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    3 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    3 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    3 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo

    Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti  e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi

    Successivamente,  con un accordo integrativo  il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.

     Vediamo di seguito le principali novità

    CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità

    Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) ,  corrisposto  in tranches  come segue:

    • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
    • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
    • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
    • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.

    Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.  Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del  1° aprile 2023,  e gli importi  "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati  da aprile 2024 a febbraio 2027.

    Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

    IMPORTI UNA TANTUM:

    Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF

    L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo  è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti  di lavoro sottoscritti fino a tale data  continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.

    ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR 

    Con il nuovo accordo è previsto  sia consentita  l'iscrizione Quadrifor anche ad  aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti  sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri. 

    SCARICA  QUI IL TESTO  INTEGRALE IN PDF

  • CCNL e Accordi

    CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024

    il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il  2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil,  Filca Cisl, – Fillea Cgil. 

    Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023  (vedi sotto i dettagli)

    In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%

    L'aumento del minimo tabellare è  pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).

    L'erogazione degli importi  relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.

    La tabella  complessiva degli aumenti  e dell'Una tantum previsti è la seguente:

        

    Par.

    Aumenti 

    dall’1.12.2023

    Minimi dall’1.12.2023

    Una tantum 

    Marzo – Novembre 2023

    Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024

    210

    199,50

    2.907,29

    900,00

    204,83 3.112,12

    195

    185,25

    2.739,09

    900,00

    190,20

    2.929,29

    180

    171,00

    2.574,20

    900,00

    175,57 2.749,77

    165

    156,75

    2.409,33

    900,00

    160,94 2.570,27

    155

    147,25

    2.243,54

    900,00

    151,19 2.394,73

    155

    147,25

    2.243,54

    900,00

    151,19 2.394,73

    142

    134,90

    2.100,66

    900,00

    138,51

    2.239,17

    155

    147,25

    2.243,58

    900,00

    151,19 2.394,77

    140

    133,00

    2.078,67

    900,00

    136,55 2.215,22

    134

    127,30

    2.008,49

    900,00

    130,70 2.139,19

    126,5

    120,18

    1.926,06

    900,00

    123,39 2.049,45

    119

    113,05

    1.840,57

    900,00

    116,07 1.956,64

    100

    95,00

    1.629,20

    900,00

     97,54 1.726,74

    Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021 

    Era  stato siglato il 31 maggio 2021 il  precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi,  in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)

     Di seguito le principali novità.

    Previsti  aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di  70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021;  di seguito la tabella riepilogativa 

    livelli aumento  in euro nuovo minimo retributivo dal   1.1.2021
    AD3 107,5 2.645,33
    AD2 100 2.494, 65
    AC1 71 1924,52
    AS2 70 1905,00
    AE2 59,5 1692,95
    AE1 50 1505,15

    Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022  e 3 aumenti periodici di anzianità. 

    Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.

     L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro. 

    Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021

    In tema di welfare contrattuale si prevedono:

    1.  aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
    2.  da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.

     A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.

    In tema di novità contrattuali  si segnalano 

    • riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
    •  riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
    •  retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
    •  possibilità di reversibilità del part time . 

     la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%. 

    •  due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il  benessere organizzativo, 
    •  rafforzamento della bilateralità 
    • ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working. 

    Accordo CCNL Legno piccola industria 2017

    Il precedente accordo del 16 aprile 2018  aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017,   dal 1° marzo 2018  riportati nel documento allegato sotto.

    Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:

    • I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima  di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
    • Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
    • In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito:  • 1,90% dal 1° luglio 2017;  • 2,00% dal 1° luglio 2018;  • 2,10% dal 1° gennaio 2019.  La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
    • Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Contratto collettivo concerie 2024: le novità

    E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie ,  in vigore  dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.

    Vediamo le principali novità economiche  e normative  e le nuove tabelle retributive

    CCNL Concerie 2024: novità economiche

    Le Parti hanno  stabilito  un aumento salariale  medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:

    •     euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
    •     euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
    •     euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.

    Nello specifico di ogni livello  gli aumenti sono  i seguenti:

    Aspetti normativi:  contratti a termine, part -time

    In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto. 

    Vengono individuate anche  le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:

    • – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
    • – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
    • – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
    • – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
    • – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

    Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale    possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e  devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.

    Sono previsti inoltre:

    •  nuovi permessi per donatori di midollo osseo  e la  conservazione del posto di lavoro  di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale 
    • per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
    • l'istituzione della“banca ore solidale”. 
    • il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il  contributo mensile  da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato  o determinato. 

    Dal 1° aprile 2026:

    •     il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
    •     viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.

    Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente

    Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza  dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.

    Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017. 

    Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:

    • euro 35 dal 1° novembre 2017;
    • euro 30 dal 1° maggio 2018; e
    • euro 20 dal 1° maggio 2019.

    L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e  alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.

    Confindustria Vicenza  e le organizzazioni sindacali hanno già  sottoscritto  il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo  di settore, nel quale la provincia  di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva  misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.

  • CCNL e Accordi

    Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima

    Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria   settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato  dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi. 

    A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano  giudicato non equi i minimi retributivi  stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto  con una trattativa  in sede ministeriale.

     Prevista anche la proroga della vigenza:  il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre  2026.

     Vediamo di seguito con ordine   tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo  economico del 16 febbraio 2024) 

    CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici 

    Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche: 

    • 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
    •  20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025; 
    • 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026. 

    La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era  pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari. 

    UNA TANTUM 

    Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo  una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:

    • 135 euro settembre 2023 
    • 135 euro  settembre 2024, 
    • 130 euro settembre 2025.

     CCNL Vigilanza privata 2023  Aspetti normativi 

    CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 

    Si modifica il sistema di classificazione per cui  dal 1° giugno 2023

    •  la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.  
    • viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi. 

     Novità riguardano anche gli aspetti  relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.

     Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo. 

    Le parti  hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in  considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche. 

    L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.

    CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari  nuovi  aumenti  2024 

    Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale  2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza . 

    Le sentenze  Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti  confermato  quanto  statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)

    L’intesa definisce  quindi in particolare:

    • 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
    •  350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari

    Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024. 

    e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.

    Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi)  viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:

        25,00 euro a giugno 2024;

        35,00 euro a giugno 2025;

        30,00 euro a dicembre 2025;

        50,00 euro ad aprile 2026;

        60,00 euro a dicembre 2026.

    Per la sezione servizi fiduciari  ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima  mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata   di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate  dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:

    Mensilità 

    Parametro

    Livelli 

    1.1.2024 

    1.7.2024 

    1.10.2024 

    1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026

    14 

    140 

    1.114,29 

    1.128,21 

    1.160,71 

    1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00

    14 

    Retribuzione conv.

    1.021,43 

    1.035,36 

    1.067,86 

    1.114,29   1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14

    A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in  via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.

    Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi  di anzianità aziendale.

    Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori  parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..