• CCNL e Accordi

    CCNL terziario Confsal 2024: profili per l’ intelligenza artificiale

    Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le aziende dl settore terziario aderenti a sISTEMA IMPRESA CONFSAL , firmato il 2 settembre 2024, introduce significative novità che includono una revisione della classificazione del personale, aumenti retributivi e l'introduzione di nuove figure professionali legate all'intelligenza artificiale (IA). 

    Il contratto sarà valido dal 1° maggio 2023 fino al 31 marzo 2027, con decorrenze specifiche per alcune norme e istituti.

    Ecco le principali novità in sintesi.

    Classificazione del personale e nuove figure legate all’IA

    Tra i cambiamenti più rilevanti, troviamo l'inserimento di nuove figure professionali  con competenze legate all'intelligenza Artificiale previste all'articolo 96-bis. 

    Oltre alla ristrutturazione per il settore ICT, viene introdotta una nuova sezione (D) specifica per professioni inerenti all'intelligenza artificiale, con le seguenti figure chiave:

    • Ingegnere software e machine learning
    • Ingegnere dei dati
    • Sustainability manager
    • Scienziati comportamentali e cognitivi
    • Consulenti di IA

    Questo aggiornamento  è uno dei primi esempi di risposta alla  richiesta di competenze specializzate in ambito digitale e tecnologico, riflettendo l'importanza sempre maggiore dell'IA nelle dinamiche aziendali.

    CCNL Terziario Confsal 2024: aumenti retributivi e una tantum

    Il nuovo accordo prevede un aumento della paga base nazionale conglobata per il IV livello, per un totale di 240 euro, distribuito in più fasi dal 1° aprile 2023 al 1° febbraio 2027. Questi aumenti saranno proporzionati per i diversi livelli di inquadramento.

    I dettagli nella tabella seguente:

    Tabella Aumenti Retributivi

    Data Aumento (Euro)
    1° aprile 2023 30,00
    1° aprile 2024 70,00
    1° marzo 2025 30,00
    1° novembre 2025 35,00
    1° novembre 2026 35,00
    1° febbraio 2027 40,00

    UNA TANTUM

    In aggiunta, ai lavoratori in forza al 2 settembre 2024 sarà riconosciuta un'una tantum di 350 euro (riferita al IV livello), riparametrata per gli altri livelli. 

    Tale importo, relativo al periodo di servizio dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, sarà erogato in due tranche: 

    1. la prima nel settembre 2024 e 
    2. la seconda nel luglio 2025. 

    L'importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, aspettative non retribuite, o sospensioni concordate dell'orario di lavoro.

    CCNL Terziario Confsal 2024: altre modifiche normative

    Il rinnovo del CCNL Terziario  Sistema Impresa Confsal 2024  include anche importanti aggiornamenti su altri fronti, come:

    • Procedura di rinnovo contrattuale
    • Clausole elastiche
    • Congedo parentale e per donne vittime di violenza
    • Assunzioni a tempo determinato
    • Stagionalità in località turistiche.

  • CCNL e Accordi

    CCNL parrucchieri 2024: da ottobre nuove regole per l’apprendistato

    Dopo una lunga e articolata trattativa,   è stata firmata il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   con le associazioni datoriali :  Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai,   l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore.

     Il contratto  era scaduto il 31 dicembre 2022. Il  nuovo contratto ha vigenza quadriennale,  dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Vediamo le principali novità  contrattuali e retributive. In particolare si segnala da ottobre 2024 l'entrata in vigore di nuove regole per l'apprendistato.

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche

    L’accordo  definisce un aumento contrattuale a regime di   183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .

    Sarà  erogato in 4 tranches:

    • la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
    • la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025 
    • una terza da 43 euro sarà erogata a  gennaio 2026 e 
    • l'ultima di 20 euro  sarà corrisposta a ottobre 2026.

    A copertura del periodo di carenza contrattuale  viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due  tranche  con le retribuzioni dei mesi di

    •  giugno 40 euro 
    •  luglio 40 euro .

     L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

    Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

    Dal 1 ottobre 2024 aumenta   il trattamento economico nel primo anno di apprendistato  professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:

    Livello

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.511,46 €

    2

    1.380,74 €

    3

    1.309,00 €

    4

    1.234,19 €

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Sulla classificazione del personale  il nuovo testo  recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.

    E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

    CONTRATTI A TERMINE

    l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :

     – Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

    Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento 

    PREAVVISO 

    Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.

    CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA

    E' stato  riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.

    CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024

    Il rinnovo del Ccnl,  come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

    Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione. 

    Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista. 

    Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.

    Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.

     Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.

  • CCNL e Accordi

    CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: le novità del rinnovo

    In data 11 luglio 2024, Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un importante accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico dell'industria armatoriale.

    Il nuovo contratto avrà validità dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità sia in ambito economico che contrattuale, riguardanti il personale marittimo e di terra.

    Di seguito una sintesi delle novità e le tabelle retributive.

    CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: aumenti e novita economiche

    il nuovo accordo prevede un aumento complessivo delle retribuzioni da  16 euro (allievo) a 116 euro ( comandanti), suddiviso in tre tranche, con decorrenza

    •  luglio 2024, 
    • luglio 2025 e 
    • luglio 2026. 

    Le nuove tabelle retributive sottostanti  indicano  la prima tranche di incrementi per il personale marittimo e di terra 

    Inoltre, viene introdotto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 64,00 euro mensili, destinato a specifiche qualifiche come il nostromo (Sezione 1) e il 5° livello del personale di terra (Sezione 15). Questo importo sarà erogato su base annua per 14 mensilità, frazionato in tre tranche.

    Dal 1° luglio 2024, il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Priamo aumenterà al 2,5%, mentre il contributo del lavoratore rimarrà invariato all'1%.

     Anche l'assistenza sanitaria integrativa verrà potenziata: entro gennaio 2025 sarà avviato un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo sistema di assistenza finanziato con 16,50 euro mensili per ogni dipendente a carico dell'azienda.

    Le parti hanno inoltre concordato un aumento dell'Elemento Perequativo, che dal luglio 2024 sarà pari al 3%.

    Infine, a copertura del periodo tra gennaio e giugno 2024, verrà erogato un importo una tantum di 380,00 euro lordi, ripartito in due tranche (200,00 euro a luglio 2024 e 180,00 euro a gennaio 2025).    Questo importo varierà in base al periodo di servizio e al regime contrattuale del lavoratore, sia per il personale marittimo che per quello di terra.

    Vedi sotto le principali tabelle retributive .

    CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: Novità contrattuali

    Tra gli aggiornamenti contrattuali rilevanti, si segnala l'introduzione di misure innovative per il sostegno ai lavoratori in ambito previdenziale e sanitario. Le aziende aderenti si impegnano a contribuire in modo più consistente al fondo Priamo, sostenendo al contempo una revisione del sistema di assistenza sanitaria integrativa entro il 2025.

    Per i lavoratori marittimi iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (C.R.L.) o al T.P. aziendale, sono previste specifiche modalità di calcolo dell'importo una tantum in base al periodo di permanenza a bordo o in cassa, dimostrando un’attenzione particolare al tipo di servizio svolto.

    CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: tabelle retributive

    Tabella 1 – Aumento 1.7.2024, minimo, EAR, scatti, una tantum

     

    Aumento 1.7.2024

    Minimo contrattuale 1.7.2024

    Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024

    1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024

    Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024

    Scatto Com.ti e D.M.e successivo (ex 2%) 1.7.2024

    Comandante – navi superiori a 3.000 tsl

    116,24

    3.593,44

    53,91

     

     

    60,04

    Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 tsl

    110,05

    3.402,17

    51,04

     

     

    56,37

    Padrone marittimo su mezzi navali spedai (SAIPEM)

    101,59

    3.140,47

    47,11

    127,81

    76,69

     

    Meccanico navale su mezzi navali spedali (SAIPEM)

    101,59

    3.140,47

    47,11

    127,81

    76,69

     

    1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso

    75,46

    2.332,83

    35,00

    88,97

    53,38

     

    1° Ufficiale mediterraneo

    74,29

    2.296,57

    34,45

    87,21

    52,33

     

    2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso

    63,73

    1.970,21

    29,56

    71,43

    42,85

     

    2° Ufficiale mediterraneo

    62,31

    1.926,42

    28,90

    69,29

    41,58

     

    3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso

    59,30

    1.833,22

    27,50

    64,79

    38,88

     

    3° Ufficiale mediterraneo

    58,20

    1.799,20

    26,99

    63,15

    37.89

     

    Ufficiale Elettrotecnico extra medit. / lungo corso

    59,30

    1.833,22

    27,50

    64,79

    38,88

     

    Ufficiale Elettrotecnico medi terraneo

    58,20

    1.799,20

    26,99

    63,15

    37,89

     

    3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso

    47,44

    1.466,57

    22,00

    51,83

    31,10

     

    3° Ufficiale Junior mediterraneo

    46,56

    1.439,36

    21,59

    50,52

    30,31

     

    Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo

    55,20

    1.706,42

    25,60

    58,70

    35,22

     

    Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tank ista/elettricista

    53,13

    1.642,58

    24,64

    55,62

    33,38

     

    Comune di coperta e di macchina/comune poi ivalente/marinaio/cameriere/20cuoco/fuochi sta/ ingrassatore/barista regionali

    47,08

    1.455,35

    21,83

    46,59

    27,95

     

    Carbonaio

    46,89

    1.449,46

    21,75

    46,31

    27,78

     

    Assistente Commissario + 12 mesi

    47,14

    1.457,36

    21,86

    46.65

    27,99

     

    Assistente Commissario + 6-12 mesi

    45,48

    1.405,92

    21,09

     

     

     

    Assistente Commissario – 6 mesi

    42,91

    1.326,60

    19,90

     

     

     

    Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª

    42,50

    1.313,94

    19,71

    39,77

    23,87

     

    Giovanotto di 2ª/garzone di 2ª/garzone di cucina

    40,99

    1.267,20

    19,01

    37,52

    22,51

     

    Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente

    39,11

    1.209,01

    18,14

    34,72

    20,83

     

    Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

    75,46

    2.332,83

    35,00

    88,97

    53.38

     

    Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

    75,46

    2.332,83

    35,00

    88,97

    53,38

     

    1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

    64,51

    1.994,39

    29,92

    72,65

    43,59

     

    2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

    56,19

    1.736,98

    26,06

    60,19

    36,11

     

    Comandante in 2ª su navi da crociera

    102,27

    3.161,61

    47,43

     

     

    51,66

    Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera

    102,27

    3.161,61

    47,43

     

     

    51,66

    Direttore sanitario su navi da crociera

    110,05

    3.402,17

    51,04

     

     

     

    1° Ufficiale / Commissario / Medico di bordo su navi da crociera

    69,97

    2.163,15

    32,45

    80,75

    48,45

     

    2° Ufficiate / 2° Commissario su navi da crociera

    59,66

    1.844,31

    27,67

    65,33

    39,20

     

    3° Ufficiate / 3° Commissario su navi da crociera /Ufficiate elettrotecnico

    55,77

    1.724,02

    25,86

    59,51

    35,71

     

    Sott ufficiale capo servizio su navi da crociera

    51,30

    1.585,90

    23,79

    52,84

    31,70

     

    Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera

    49,49

    1.529,99

    22,95

    50,15

    30,08

     

    Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera

    44,09

    1.363,10

    20,45

    42,09

    25,25

     

    Carbonaio su navi da crociera

    43,54

    1.346,09

    20,19

    41,26

    24,75

     

     

    Aumento 1.7.2024

    Minimo contrattuale 1.7.2024

    Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024

    1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024

    Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024

     

    giovanotto di 1ª / giovanotto di macchina / giovanotto elettricista su navi da crociera

    39,43

    1.219,07

    18,29

    35,12

    21,07

     

    giovanotto di 2ª su navi da crociera

    38.00

    1.174,61

    17,62

    32,98

    19,79

     

    Mozzo su navi da crociera

    36,22

    1.119,74

    16,80

    30,33

    18,19

     

    Comandante rimorchiatori

    72,47

    2.240,36

    33,61

    84,57

     

     

    Direttore di macchina rimorchiatori

    72,47

    2.240,36

    33,61

    84,57

     

     

    1° Ufficiale rimorchiatori

    61,82

    1.911,24

    28,67

    68,60

     

     

    2° Ufficiale rimorchiatori

    59,39

    1.835,95

    27,54

    64,96

     

     

    Sottufficiale rimorchiatori

    55,99

    1.730,77

    25,97

    59,76

     

     

    Comune rimorchiatori

    53,22

    1.645,36

    24,68

    55,78

     

     

    Giovanotto rimorchiatori

    44.46

    1.374,47

    20,62

    42,71

     

     

    Mozzo rimorchiatori

    42,68

    1.319,53

    19.80

    40,06

     

     

    Comandante aliscafi

    89,57

    2.768.86

    41,54

    110,54

    66,32

     

    Direttore di macchina aliscafi

    84,30

    2.605,97

    39,10

    102,63

    61,58

     

    1° Ufficiale aliscafi

    61,71

    1.907,63

    28,62

    68,43

    41,06

     

    Sottufficiale aliscafi

    53,13

    1.642,58

    24,64

    55,62

    33,38

     

    Comune aliscafi

    47,08

    1.455,35

    21,83

    46,59

    27,95

     

    Giovanotto aliscafi

    42,71

    1.320,49

    19,81

    40,08

    24,05

     

    Mozzo aliscafi

    40.23

    1.243,66

    18,66

    36,39

    21,84

     

    Conduttore/ comandante/ direttore di macchina su navi fino a 151 tsl

    56,90

    1.758,90

    26,39

    62,06

     

     

    Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento

    56.90

    1.758,90

    26,39

    60,06

     

     

    Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento

    56.90

    1.758,90

    26,39

    59,19

     

     

    1° Ufficiate su navi fino a 151 tsl

    50,06

    1.547,46

    23,22

    51,83

     

     

    Ufficiale su navi fino a 151 tsl

    48,33

    1.494,04

    22,41

    49,27

     

     

    Sottufficiale su navi fino a 151 tsl

    46,60

    1.440,63

    21,61

    46,70

     

     

    Comune su navi fino a 151 tsl

    41,54

    1.284,32

    19,27

    39,13

     

     

    Giovanotto su navi fino a 151 tsl

    36,29

    1.121,86

    16,83

    31,28

     

     

    Mozzo su navi fino a 151 tsl

    35,06

    1.083,79

    16,26

    29,44

     

     

    Allievo Ufficiale (0-4 mesi)

    16,27

    746,27

    7,46

     

     

     

     

     

     

     

    Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    24,82

    24,02

    23,67

    20,73

    19,71

    18,68

    15,66

    12,51

    11,78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)

    15,82

    725,82

    7,26

     

     

     

    Allievo Comune (0-4 mesi)

    15,38

    705,38

    7,05

     

     

     

    Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)

    16,71

    766,71

    7,67

     

     

     

    Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)

    16,27

    746,27

    7,46

     

     

     

    Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)

    15,82

    725,82

    7,26

     

     

     

    Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)

    17,16

    787,16

    7,87

     

     

     

    Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)

    16,71

    766,71

    7,67

     

     

     

    Allievo Comune (oltre 8 mesi)

    16,27

    746,27

    7,46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Comandante del diporto

    56,90

    1.758,90

    26,39

     

     

     

    Direttore di macchina del diporto

    56,90

    l.758,90

    26,39

     

     

     

    Capitano del diporto

    53,48

    1.653,18

    24,80

     

     

     

    Ufficiale di navigazione del diporto

    48,68

    1.505,04

    22,58

     

     

     

    Sottufficiale del diporto

    46,60

    1.440,62

    21,61

     

     

     

    Comune dei diporto

    41,54

    1.284,32

    19,27

     

     

     

    Qualifiche iniziali del diporto

    35,06

    1.083,80

    16,26

     

     

     

  • CCNL e Accordi

    CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione

    È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022

    L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede  il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo  ‘una tantum’  per il periodo di  carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento . 

     Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore  accordo integrativo per le  imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. 

    Sono state definite le  nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli  e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.

    CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum

    ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione  

    Aumento complessivo dei minimi tabellari  pari a 

    • 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
    • 198,00 euro per il livello 3A  Panificazione),

     da riparametrarsi  per gli  altri livelli e  da erogarsi in 4 tranches:

    •     60,00 euro dal 1° aprile 2024;
    •     40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     55,00 euro dal 1° novembre 2025;
    •     51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.

    Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024  e gli arretrati entrano nella busta paga di  giugno 2024.

    SETTORE ALIMENTAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    1s

    2.237,60

    268,96

    2.506,56

    1

    2.009,01

    241,47

    2.250,48

    2

    1.839,16

    221,06

    2.060,22

    3A

    1.713,85

    206,00

    1.919,85

    3

    1.621,06

    194,84

    1.815,90

    4

    1.554,94

    186,90

    1.741,84

    5

    1.483,14

    178,27

    1.661,41

    6

    1.387,62

    166,79

    1.554,41

    SETTORE PANIFICAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    A1s

    1.889,96

    227,41

    2.117,37

    A1

    1.757,02

    211,41

    1.968,43

    A2

    1.645,54

    198,00

    1.843,54

    A3

    1.506,79

    181,30

    1.688,09

    A4

    1.427,60

    171,77

    1.599,37

    B1

    1.850,39

    222,65

    2.073,04

    B2

    1.520,17

    182,91

    1.703,08

    B3s

    1.479,47

    178,01

    1.657,48

    B3

    1.431,21

    172,22

    1.603,43

    B4

    1.357,35

    163,32

    1.520,67

    Prevista inoltre  ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:

    •     80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
    •     80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    da riproporzionare in base alla durata del rapporto o  alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.

    Eventuale  superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza  con cessazione da marzo 2024

    Imprese non artigiane del settore Alimentare

    Per le imprese  fino a 15 dipendenti,  oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024,  p nuovo incremento  di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137,  da erogare come segue : 

    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2026.

    IMPRESE NON ART. 

    < 15 DIP

    Liv.

    Par.

    Minimi al 29.2.2024

    Prima Tranche 1.3.2024

    Minimi dall’1.3.2024

    1

    230

    2.442,01

    35,04

    2.477,05

    2

    200

    2.123,48

    30,47

    2.153,95

    3

    165

    1.751,89

    25,14

    1.777,03

    4

    145

    1.539,54

    22,09

    1.561,63

    5

    130

    1.380,28

    19,80

    1.400,08

    6

    120

    1.274,09

    18,28

    1.292,37

    7

    110

    1.167,93

    16,76

    1.184,69

    8

    100

    1.061,77

    15,23

    1.077,00

    Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

    Dal 1° giugno 2024  sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli,  e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in  part time. 

    L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:

    •     100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
    •     100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.

    Liv.

    Retribuzione tabellare all’1.12.2021

    AFAC 1.6.2024

    A

    1.982,79

    75,41

    B

    1.812,19

    68,92

    C

    1.709,07

    65,00

    D

    1.612,69

    61,33

    E

    1.512,34

    57,52

    Le altre novità dell’accordo di rinnovo

    Le novità contrattuali sono le seguenti:

    Lavoro intermittente   

     il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:

    •     lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
    •     ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari  per le  attività di vendita.

    con  un’indennità di chiamata  nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.

    Apprendistato professionalizzante

    Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro

    Congedi per le vittime di violenza di genere

    Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche  la possibilità di  ulteriori 3  mesi aspettativa,  di cui  2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.

    Permessi parentali 

    Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.

    Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione

    L'accordo del 26 luglio 2025  prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025  e ad agosto 2026.

    Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai  minimi  retributivi :

    ATTENZIONE gli aumenti  ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024  citato sopra 

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo contratto ortofrutticoli agrumari 2024: tabelle aumenti

    Il 19 luglio 2024, le parti sociali rappresentate da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno firmato un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.

    Il nuovo contratto avrà effetto dal 1° gennaio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, coprendo un periodo di quattro anni.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le novità economiche e contrattuali 

    CCNL Ortofrutticoli e agrumari Aumenti e Nuovi Minimi

    Il rinnovo prevede un aumento contrattuale totale di 165,00 euro per il VI livello, distribuito in quattro tranches, con i seguenti importi e scadenze

    1.  65 euro dal primo settembre 2024, 
    2. 20 euro dal primo giugno 2025, 
    3. 20 euro dl primo giugno 2026 
    4. 60 euro dal primo agosto 2027.

     Di seguito la nuova  tabella retributiva con gli aumenti 

    LIVELLI 31 agosto 2024  1 settembre 2024 1  giugno 2025  1 giugno 2026  1 agosto 2027

    Q

    2.239,26

    2.336,65

    2.366,62

    2.396,59

    2.486,49

    1

    2.136,72

    2.229,65

    2.258,24

    2.286,83

    2.372,61

    2

    1.888,05

    1.970,16

    1.995,43

    2.020,70

    2.096,50

    3

    1.805,39

    1.883,91

    1.908,07

    1.932,23

    2.004,71

    4

    1.635,13

    1.706,24

    1.728,12

    1.750,00

    1.815,64

    5

    1.564,72

    1.632,77

    1.653,71

    1.674,65

    1.737,47

    6S

    1.531,31

    1.597,91

    1.618,40

    1.638,89

    1.700,37

    6

    1.494,53

    1.559,53

    1.579,53

    1.599,53

    1.659,53

    7

    1.437,29

    1.499,80

    1.519,03

    1.538,26

    1.595,96

    CCNL Ortofrutticoli agrumari: Aspetti contrattuali 

    Assenze per Malattia

    Il datore di lavoro è obbligato a anticipare la quota di integrazione a suo carico e le indennità previste dall'INPS, se presenti. Per i contratti a termine, inclusi quelli stagionali, la disciplina relativa al periodo di comporto e al trattamento economico è collegata alla durata del contratto. La stessa limitazione si applica in caso di infortunio, maternità e paternità per contratti di lavoro temporanei.

    Assistenza Sanitaria

    La copertura sanitaria contrattuale sarà gestita dal fondo EST, a cui le aziende devono aderire per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli a termine con contratti di almeno 5 mesi. La quota mensile  da versare per ogni lavoratore è di 10,00 euro.

    Trattamento di Maternità e Paternità

    Il nuovo accordo offre ai lavoratori con figli minori di 14 anni la possibilità di frazionare l'uso delle ore di permesso contrattuali in unità orarie e di richiedere anticipazioni del TFR anche in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

     Contratti di Lavoro

    L'articolo 31 del CCNL è stato rivisitato per dettagliare le diverse tipologie di contratti: a tempo indeterminato, a termine (rivisti negli articoli 33 e 33 bis), stagionali e a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

    Periodo di Prova

    Le parti hanno concordato le durate specifiche e stabilito che, per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova sarà calcolata in dodicesimi e poi moltiplicata per il numero di mesi del contratto.

    Apprendistato

    modificata  la disciplina dell'apprendistato, stabilendo nuove  qualifiche, mansioni, trattamento economico, durata e limitazioni alla stipula di tali contratti.

    CCNL Ortofrutticoli agrumari 2017-2019

    Per un confronto riportiamo di seguito  le tabelle salariali relative all'accordo 2017-2019 

    livelli

    parametri

    paga
    cong/ mensile
    al 1/10/2016

    tranche 1
    1/7/2017

    tranche 2
    1/7/2018

    tranche 3
    1/7/2019

    aumento
    complessivo

    paga
    cong/ mensile
    al 1/7/2019

    Quadro

    235

    2.029,13

    43,81

    41,82

    43,81

    129,45

    2.158,58

    1

    219

    1.937,17

    40,83

    38,97

    40,83

    120,64

    2.057,81

    2

    180

    1.714,16

    33,56

    32,03

    33,56

    99,15

    1.813,31

    3

    167

    1.640,03

    31,14

    29,72

    31,14

    91,99

    1.732,02

    4

    140

    1.487,41

    26,10

    24,92

    26,10

    77,12

    1.564,53

    5

    129

    1.424,24

    24,05

    22,96

    24,05

    71,06

    1.495,30

    6 super

    124

    1.394,25

    23,12

    22,07

    23,12

    68,31

    1.462,56

    6

    118

    1.361,53

    22,00

    21,00

    22,00

    65,00

    1.426,53

    7

    109

    1.309,99

    20,32

    19,40

    20,32

    60,04

    1.370,03

     

    Con l’accordo 27 giugno 2017 sono entrati in vigore dal 1° luglio 2017 i nuovi minimi contrattuali per i lavoratori,  come da tabella seguente 

    Livello

    Paga Base

    Contingenza

    EDR

    Somma

    Q

    € 2072,94

    € 0

    € 0

    € 2072,94

    1

    € 1978

    € 0

    € 0

    € 1978

    2

    € 1747,72

    € 0

    € 0

    € 1747,72

    3

    € 1671,17

    € 0

    € 0

    € 1671,17

    4

    € 1513,51

    € 0

    € 0

    € 1513,51

    5

    € 1448,29

    € 0

    € 0

    € 1448,29

    6S

    € 1417,37

    € 0

    € 0

    € 1417,37

    6

    € 1383,53

    € 0

    € 0

    € 1383,53

    7

    € 1330,31

    € 0

    € 0

    € 1330,31

     

  • CCNL e Accordi

    CCNL Agromeccanici: novità e aumenti nel rinnovo 2024

    É stato firmato il 19 giugno 2024  da  CAI e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil  il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche  valido per il quadriennio 2024-2027.

     Il contratto riguarda in particolare le attività di contoterzismo in agricoltura  che rivestono un  ruolo strategico a sostegno dell’agricoltura italiana 

    Vediamo le principali novità dell'accordo.

    CCNL agromeccanica 2024: novità economiche

    É stato definito un aumento  del minimo retributivo pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranches: 

    • la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024 
    • la seconda di 60 euro il 1 giugno 2025,
    • la terza per  40 euro  il 1 giugno 2026 e 
    • la quarta di  40 euro il 1 giugno 2027. 

     Viene  anche aumentato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.

    Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto sono ampliate le casistiche per l’anticipo, che potrà essere richiesto anche:

    •  in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, 
    • per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.

    CCNL agromeccanica 2024 – altre novità contrattuali

    Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro si segnala:

    • aumento  a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. 
    • ulteriori 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.

    Viene riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate: si prevedono 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.

    Sul versante della salute e sicurezza,  si introduce il diritto dei  rappresentanti dei lavoratori (Rls)  di essere  informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e  sarà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie. 

    Da segnalare infine  modifiche alla classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori: In particolare   si tratta di 

    • addetti a operazioni inerenti gli impianti energetici, 
    •  addetti ai trattamenti fitosanitari in possesso di abilitazione professionale e con responsabilità dirette sull’erogazione dei prodotti, 
    • impiegati tecnici con competenze professionali attestate da specifici titoli di studio e 
    • addetti alla gestione dei dati informatici rilevati dalle strumentazioni durante le lavorazioni.

  • CCNL e Accordi

    CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

    Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

    Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

    Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

    • – euro 153,28 per il livello 7;
    • – euro 140,97 per il livello 6;
    • – euro 131,14 per il livello 5S;
    • – euro 122,86 per il livello 5;
    • – euro 115,00 per il livello 4;
    • – euro 110,52 per il livello 3;
    • – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

    • – euro 2.374,71 per il livello 7;
    • – euro 2.184,01 per il livello 6;
    • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
    • – euro 1.903,47 per il livello 5;
    • – euro 1.781,71 per il livello 4;
    • – euro 1.712,33 per il livello 3;
    • – euro 1.554,19 per il livello 2.

    Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

    GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

    MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

    Elemento perequativo 

    L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

    Previdenza complementare – COMETA 

    A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

    I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

    Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

    Welfare 

    Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

    Altri aspetti contrattuali 

    Classificazione dei lavoratori

     A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

    I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

     Orario di lavoro

     Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

     Lavoro straordinario

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

    La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

    Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

    Retribuzione straordinaria

     a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

     b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

    c) Lavoro Festivo 45% 

    d) Lavoro straordinario festivo 55% 

    Banca ore Solidale 

    I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

    Contratto a tempo determinato

    E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

     – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

    Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

     A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

    Apprendistato

     NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

    I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

    Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

    • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
    •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
    •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

    CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

    ORAFI INDUSTRIA

    Livelli

    Minimo

    Altri elementi

    Totale

    7 Q

    2.221,43

    114,00

    2.335,43

    7

    2.221,43

    59,39

    2.280,82

    6

    2.043,04

    2.043,04

    5 S

    1.900,52

    1.900,52

    5

    1.780,61

    1.780,61

    4

    1.666,71

    1.666,71

    3

    1.601,81

    1.601,81

    2

    1.453,87

    1.453,87

    Apprendisti  assunti dal 1.2.202

    6 (1°-12° m.)

    1.736,58

    1.736,58

    6 (13°-24° m.)

    1.838,74

    1.838,74

    6 (25°-36° m.)

    1.940,89

    1.940,89

    5S (1°-12° m.)

    1.615,44

    1.615,44

    5S (13°-24° m.)

    1.710,47

    1.710,47

    5S (25°-36° m.)

    1.805,49

    1.805,49

    5 (1°-12° m.)

    1.513,52

    1.513,52

    5 (13°-24° m.)

    1.602,55

    1.602,55

    5 (25°-36° m.)

    1.691,58

    1.691,58

    4 (1°-12° m.)

    1.416,70

    1.416,70

    4 (13°-24° m.)

    1.500,04

    1.500,04

    4 (25°-36° m.)

    1.583,37

    1.583,37

    3 (1°-12° m.)

    1.361,54

    1.361,54

    3 (13°-24° m.)

    1.441,63

    1.441,63

    3 (25°-36° m.)

    1.521,72

    1.521,72

    Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

    7 (1°-12° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    7 (13°-24° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    7 (25°-36° m.)

    2.043,04

    2.043,04

    6 (1°-12° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    6 (13°-24° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    6 (25°-36° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    5S (1°-12° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5S (13°-24° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    5S (25°- 36° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    5 (1°-12° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    5 (13°-24° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5 (25°-36° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    4 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    4 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    4 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    3 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    3 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    3 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    Allegati: