• CCNL e Accordi

    Rinnovo contratto ortofrutticoli agrumari 2024: tabelle aumenti

    Il 19 luglio 2024, le parti sociali rappresentate da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno firmato un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.

    Il nuovo contratto avrà effetto dal 1° gennaio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, coprendo un periodo di quattro anni.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le novità economiche e contrattuali 

    CCNL Ortofrutticoli e agrumari Aumenti e Nuovi Minimi

    Il rinnovo prevede un aumento contrattuale totale di 165,00 euro per il VI livello, distribuito in quattro tranches, con i seguenti importi e scadenze

    1.  65 euro dal primo settembre 2024, 
    2. 20 euro dal primo giugno 2025, 
    3. 20 euro dl primo giugno 2026 
    4. 60 euro dal primo agosto 2027.

     Di seguito la nuova  tabella retributiva con gli aumenti 

    LIVELLI 31 agosto 2024  1 settembre 2024 1  giugno 2025  1 giugno 2026  1 agosto 2027

    Q

    2.239,26

    2.336,65

    2.366,62

    2.396,59

    2.486,49

    1

    2.136,72

    2.229,65

    2.258,24

    2.286,83

    2.372,61

    2

    1.888,05

    1.970,16

    1.995,43

    2.020,70

    2.096,50

    3

    1.805,39

    1.883,91

    1.908,07

    1.932,23

    2.004,71

    4

    1.635,13

    1.706,24

    1.728,12

    1.750,00

    1.815,64

    5

    1.564,72

    1.632,77

    1.653,71

    1.674,65

    1.737,47

    6S

    1.531,31

    1.597,91

    1.618,40

    1.638,89

    1.700,37

    6

    1.494,53

    1.559,53

    1.579,53

    1.599,53

    1.659,53

    7

    1.437,29

    1.499,80

    1.519,03

    1.538,26

    1.595,96

    CCNL Ortofrutticoli agrumari: Aspetti contrattuali 

    Assenze per Malattia

    Il datore di lavoro è obbligato a anticipare la quota di integrazione a suo carico e le indennità previste dall'INPS, se presenti. Per i contratti a termine, inclusi quelli stagionali, la disciplina relativa al periodo di comporto e al trattamento economico è collegata alla durata del contratto. La stessa limitazione si applica in caso di infortunio, maternità e paternità per contratti di lavoro temporanei.

    Assistenza Sanitaria

    La copertura sanitaria contrattuale sarà gestita dal fondo EST, a cui le aziende devono aderire per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli a termine con contratti di almeno 5 mesi. La quota mensile  da versare per ogni lavoratore è di 10,00 euro.

    Trattamento di Maternità e Paternità

    Il nuovo accordo offre ai lavoratori con figli minori di 14 anni la possibilità di frazionare l'uso delle ore di permesso contrattuali in unità orarie e di richiedere anticipazioni del TFR anche in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

     Contratti di Lavoro

    L'articolo 31 del CCNL è stato rivisitato per dettagliare le diverse tipologie di contratti: a tempo indeterminato, a termine (rivisti negli articoli 33 e 33 bis), stagionali e a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

    Periodo di Prova

    Le parti hanno concordato le durate specifiche e stabilito che, per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova sarà calcolata in dodicesimi e poi moltiplicata per il numero di mesi del contratto.

    Apprendistato

    modificata  la disciplina dell'apprendistato, stabilendo nuove  qualifiche, mansioni, trattamento economico, durata e limitazioni alla stipula di tali contratti.

    CCNL Ortofrutticoli agrumari 2017-2019

    Per un confronto riportiamo di seguito  le tabelle salariali relative all'accordo 2017-2019 

    livelli

    parametri

    paga
    cong/ mensile
    al 1/10/2016

    tranche 1
    1/7/2017

    tranche 2
    1/7/2018

    tranche 3
    1/7/2019

    aumento
    complessivo

    paga
    cong/ mensile
    al 1/7/2019

    Quadro

    235

    2.029,13

    43,81

    41,82

    43,81

    129,45

    2.158,58

    1

    219

    1.937,17

    40,83

    38,97

    40,83

    120,64

    2.057,81

    2

    180

    1.714,16

    33,56

    32,03

    33,56

    99,15

    1.813,31

    3

    167

    1.640,03

    31,14

    29,72

    31,14

    91,99

    1.732,02

    4

    140

    1.487,41

    26,10

    24,92

    26,10

    77,12

    1.564,53

    5

    129

    1.424,24

    24,05

    22,96

    24,05

    71,06

    1.495,30

    6 super

    124

    1.394,25

    23,12

    22,07

    23,12

    68,31

    1.462,56

    6

    118

    1.361,53

    22,00

    21,00

    22,00

    65,00

    1.426,53

    7

    109

    1.309,99

    20,32

    19,40

    20,32

    60,04

    1.370,03

     

    Con l’accordo 27 giugno 2017 sono entrati in vigore dal 1° luglio 2017 i nuovi minimi contrattuali per i lavoratori,  come da tabella seguente 

    Livello

    Paga Base

    Contingenza

    EDR

    Somma

    Q

    € 2072,94

    € 0

    € 0

    € 2072,94

    1

    € 1978

    € 0

    € 0

    € 1978

    2

    € 1747,72

    € 0

    € 0

    € 1747,72

    3

    € 1671,17

    € 0

    € 0

    € 1671,17

    4

    € 1513,51

    € 0

    € 0

    € 1513,51

    5

    € 1448,29

    € 0

    € 0

    € 1448,29

    6S

    € 1417,37

    € 0

    € 0

    € 1417,37

    6

    € 1383,53

    € 0

    € 0

    € 1383,53

    7

    € 1330,31

    € 0

    € 0

    € 1330,31

     

  • CCNL e Accordi

    CCNL Ceramica le novità del rinnovo 2024-2027

     E' stato firmato il 22 luglio   2024 il nuovo CCNL Per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.

    L'accordo tra Confindustria Ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  è giunto dopo 13 mesi di trattative e porta molte novità  sia economiche che   sulla classificazione del personale, le tutele per assenze  e violenza di genere. Rivisti  anche i permessi per i rappresentanti della sicurezza.

     L'accordo  di rinnovo  entra in vigore dopo l'approvazione delle assemblee dei lavoratori prevista entro il 30 settembre e scadrà il 30 giugno 2027.

    Vediamo di seguito le principali novità, in attesa della pubblicazione del testo integrale dell'accordo.

    CCNL Ceramica industria Parte economica

    Per quanto riguarda l’aumento salariale,  l’intesa prevede un incremento sui minimi (Tem) di 205 euro ( per il Livello D1) nel periodo di vigenza, che  sarà erogato come segue:

    • 55,00 euro da settembre 2024; 
    • 40,00 euro da luglio 2025; 
    • 50,00 euro da luglio 2026; 
    • 60,00 euro giugno 2027.

    Si tratta di un aumento complessivo di 208, 75 euro (TEC)  che supera di 5 euro l’IPCA previsionale nel periodo di vigenza. 

    INDENNITA' UNA TANTUM

    Si prevedono anche  710 euro di una tantum per la vacanza contrattuale con la possibilità, su base volontaria, di destinare tale somma al fondo integrativo Foncer.

     Il montante complessivo è di 4495 euro, per la prima volta uguale per tutti i settori interessati dal rinnovo.

    WELFARE CONTRATTUALE 

    Sono previsti 3,75 euro  di versamento del datori di lavoro per ogni lavoratore sul fondo previdenziale Foncer.

    CCNL Ceramica industria 2024 Parte normativa

    Per ciò che concerne l’aspetto normativo, sono stati introdotti nuovi elementi qualificanti come la rappresentanza (certificazione degli iscritti) e sono state migliorate le norme su: tutela delle donne vittime di violenza di genere, congedo parentale, conservazione del posto di lavoro, capitolo salute-sicurezza-ambiente, permessi RLSSA, formazione anche mirata su specifici temi, smart working, 

    In tema di classificazione del personale è stato introdotto un nuovo livello per il settore Piastrelle.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Agromeccanici: novità e aumenti nel rinnovo 2024

    É stato firmato il 19 giugno 2024  da  CAI e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil  il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche  valido per il quadriennio 2024-2027.

     Il contratto riguarda in particolare le attività di contoterzismo in agricoltura  che rivestono un  ruolo strategico a sostegno dell’agricoltura italiana 

    Vediamo le principali novità dell'accordo.

    CCNL agromeccanica 2024: novità economiche

    É stato definito un aumento  del minimo retributivo pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranches: 

    • la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024 
    • la seconda di 60 euro il 1 giugno 2025,
    • la terza per  40 euro  il 1 giugno 2026 e 
    • la quarta di  40 euro il 1 giugno 2027. 

     Viene  anche aumentato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.

    Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto sono ampliate le casistiche per l’anticipo, che potrà essere richiesto anche:

    •  in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, 
    • per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.

    CCNL agromeccanica 2024 – altre novità contrattuali

    Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro si segnala:

    • aumento  a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. 
    • ulteriori 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.

    Viene riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate: si prevedono 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.

    Sul versante della salute e sicurezza,  si introduce il diritto dei  rappresentanti dei lavoratori (Rls)  di essere  informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e  sarà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie. 

    Da segnalare infine  modifiche alla classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori: In particolare   si tratta di 

    • addetti a operazioni inerenti gli impianti energetici, 
    •  addetti ai trattamenti fitosanitari in possesso di abilitazione professionale e con responsabilità dirette sull’erogazione dei prodotti, 
    • impiegati tecnici con competenze professionali attestate da specifici titoli di studio e 
    • addetti alla gestione dei dati informatici rilevati dalle strumentazioni durante le lavorazioni.

  • CCNL e Accordi

    CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

    Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

    Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

    Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

    • – euro 153,28 per il livello 7;
    • – euro 140,97 per il livello 6;
    • – euro 131,14 per il livello 5S;
    • – euro 122,86 per il livello 5;
    • – euro 115,00 per il livello 4;
    • – euro 110,52 per il livello 3;
    • – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

    • – euro 2.374,71 per il livello 7;
    • – euro 2.184,01 per il livello 6;
    • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
    • – euro 1.903,47 per il livello 5;
    • – euro 1.781,71 per il livello 4;
    • – euro 1.712,33 per il livello 3;
    • – euro 1.554,19 per il livello 2.

    Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

    GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

    MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

    Elemento perequativo 

    L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

    Previdenza complementare – COMETA 

    A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

    I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

    Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

    Welfare 

    Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

    Altri aspetti contrattuali 

    Classificazione dei lavoratori

     A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

    I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

     Orario di lavoro

     Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

     Lavoro straordinario

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

    La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

    Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

    Retribuzione straordinaria

     a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

     b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

    c) Lavoro Festivo 45% 

    d) Lavoro straordinario festivo 55% 

    Banca ore Solidale 

    I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

    Contratto a tempo determinato

    E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

     – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

    Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

     A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

    Apprendistato

     NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

    I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

    Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

    • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
    •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
    •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

    CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

    ORAFI INDUSTRIA

    Livelli

    Minimo

    Altri elementi

    Totale

    7 Q

    2.221,43

    114,00

    2.335,43

    7

    2.221,43

    59,39

    2.280,82

    6

    2.043,04

    2.043,04

    5 S

    1.900,52

    1.900,52

    5

    1.780,61

    1.780,61

    4

    1.666,71

    1.666,71

    3

    1.601,81

    1.601,81

    2

    1.453,87

    1.453,87

    Apprendisti  assunti dal 1.2.202

    6 (1°-12° m.)

    1.736,58

    1.736,58

    6 (13°-24° m.)

    1.838,74

    1.838,74

    6 (25°-36° m.)

    1.940,89

    1.940,89

    5S (1°-12° m.)

    1.615,44

    1.615,44

    5S (13°-24° m.)

    1.710,47

    1.710,47

    5S (25°-36° m.)

    1.805,49

    1.805,49

    5 (1°-12° m.)

    1.513,52

    1.513,52

    5 (13°-24° m.)

    1.602,55

    1.602,55

    5 (25°-36° m.)

    1.691,58

    1.691,58

    4 (1°-12° m.)

    1.416,70

    1.416,70

    4 (13°-24° m.)

    1.500,04

    1.500,04

    4 (25°-36° m.)

    1.583,37

    1.583,37

    3 (1°-12° m.)

    1.361,54

    1.361,54

    3 (13°-24° m.)

    1.441,63

    1.441,63

    3 (25°-36° m.)

    1.521,72

    1.521,72

    Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

    7 (1°-12° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    7 (13°-24° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    7 (25°-36° m.)

    2.043,04

    2.043,04

    6 (1°-12° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    6 (13°-24° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    6 (25°-36° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    5S (1°-12° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5S (13°-24° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    5S (25°- 36° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    5 (1°-12° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    5 (13°-24° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5 (25°-36° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    4 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    4 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    4 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    3 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    3 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    3 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto

    Anche quest'anno  con la busta paga di giugno  deve essere  corrisposta  la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021  del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio,  pari al 6,15% 

    Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno  ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento  sulla base dell'indice IPCA-NEI  reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il  valore di riferimento  per gli adeguamento retributivi. 

    L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti  subiranno un ulteriore incremento e  l'aumento complessivo  raggiungerà i  137,52 € per il livello C3 

    Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità

    In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio  la tranche di aumento per tutti i livelli  ricordiamo di seguito  gli importi  che erano stati previsti  nel 2021 dal rinnovo del contratto .


    Nei successivi paragrafi  gli aumenti già erogati  e la tabella retributiva attualmente in vigore.

    CCNL Metalmeccanici industria:  aumenti  giugno 2023

    Il  7 giugno l'ISTAT  ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati  è risultato pari al  6,6%,  quindi superiore  all'incremento previsto dall'accordo  firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3),  nel  rinnovo contrattuale  del  5 febbraio 2021

    Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :

    •  i minimi tabellari per livello , 
    • gli importi dell'indennità di trasferta e 
    • gli importi dell'indennità di reperibilità. 

    Di seguito le  tabelle retributive aggiornate:

    TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023

    Livelli 

    Minimi retributivi dal 1° giugno 2023  

    A1

    2.619,93

    B3

    2.558,63

    B2

    2.291,85

    B1

    2.136,25

    C3

    1.993,04

    C2

    1.860,97

    C1

    1.822,43

    D2

    1.783,90

    D1

    1.608,67

                                                                        

    INDENNITA DI TRASFERTA   DAL 1.6.2023
    Trasferta intera  46,47
    Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    Quota per il pernottamento 21,65

    INDENNITA' DI REPERIBILITA'   DAL 1.6.2023

    Liv.

    b) Compenso giornaliero 

    c) Compenso settimanale 

    16 ore (Giorno lavorato) 

    24 ore (Giorno libero) 

    24 ore festive 

    6 Giorni 

    6 Giorni con festivo 

    6 Giorni con festivo e giorno libero 

    In euro

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,61

    35,25

    37,94

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,65

    42,37

    45,98

    B1 o Superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,38

    49,01

    53,71

    Accordo aumenti retributivi giugno 2022

    Anche nel 2022 era  stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa  tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021  l'accordo riguardante:

    • gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati)  e
    • l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità

    per il 2022 .

    Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento  per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal  rinnovo del contratto del 2021.

    La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:

    INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI
    trasferta intera 44,47 euro
    quota per pranzo o cena  11,97 euro
    quota pernottamento  20,53 euro

     Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:

    – compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
    •  per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

    • per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
    •  per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
  • CCNL e Accordi

    CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo

    Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti  e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi

    Successivamente,  con un accordo integrativo  il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.

     Vediamo di seguito le principali novità

    CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità

    Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) ,  corrisposto  in tranches  come segue:

    • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
    • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
    • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
    • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.

    Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.  Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del  1° aprile 2023,  e gli importi  "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati  da aprile 2024 a febbraio 2027.

    Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

    IMPORTI UNA TANTUM:

    Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF

    L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo  è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti  di lavoro sottoscritti fino a tale data  continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.

    ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR 

    Con il nuovo accordo è previsto  sia consentita  l'iscrizione Quadrifor anche ad  aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti  sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri. 

    SCARICA  QUI IL TESTO  INTEGRALE IN PDF

  • CCNL e Accordi

    CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024

    il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il  2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil,  Filca Cisl, – Fillea Cgil. 

    Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023  (vedi sotto i dettagli)

    In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%

    L'aumento del minimo tabellare è  pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).

    L'erogazione degli importi  relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.

    La tabella  complessiva degli aumenti  e dell'Una tantum previsti è la seguente:

        

    Par.

    Aumenti 

    dall’1.12.2023

    Minimi dall’1.12.2023

    Una tantum 

    Marzo – Novembre 2023

    Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024

    210

    199,50

    2.907,29

    900,00

    204,83 3.112,12

    195

    185,25

    2.739,09

    900,00

    190,20

    2.929,29

    180

    171,00

    2.574,20

    900,00

    175,57 2.749,77

    165

    156,75

    2.409,33

    900,00

    160,94 2.570,27

    155

    147,25

    2.243,54

    900,00

    151,19 2.394,73

    155

    147,25

    2.243,54

    900,00

    151,19 2.394,73

    142

    134,90

    2.100,66

    900,00

    138,51

    2.239,17

    155

    147,25

    2.243,58

    900,00

    151,19 2.394,77

    140

    133,00

    2.078,67

    900,00

    136,55 2.215,22

    134

    127,30

    2.008,49

    900,00

    130,70 2.139,19

    126,5

    120,18

    1.926,06

    900,00

    123,39 2.049,45

    119

    113,05

    1.840,57

    900,00

    116,07 1.956,64

    100

    95,00

    1.629,20

    900,00

     97,54 1.726,74

    Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021 

    Era  stato siglato il 31 maggio 2021 il  precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi,  in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)

     Di seguito le principali novità.

    Previsti  aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di  70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021;  di seguito la tabella riepilogativa 

    livelli aumento  in euro nuovo minimo retributivo dal   1.1.2021
    AD3 107,5 2.645,33
    AD2 100 2.494, 65
    AC1 71 1924,52
    AS2 70 1905,00
    AE2 59,5 1692,95
    AE1 50 1505,15

    Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022  e 3 aumenti periodici di anzianità. 

    Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.

     L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro. 

    Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021

    In tema di welfare contrattuale si prevedono:

    1.  aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
    2.  da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.

     A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.

    In tema di novità contrattuali  si segnalano 

    • riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
    •  riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
    •  retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
    •  possibilità di reversibilità del part time . 

     la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%. 

    •  due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il  benessere organizzativo, 
    •  rafforzamento della bilateralità 
    • ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working. 

    Accordo CCNL Legno piccola industria 2017

    Il precedente accordo del 16 aprile 2018  aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017,   dal 1° marzo 2018  riportati nel documento allegato sotto.

    Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:

    • I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima  di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
    • Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
    • In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito:  • 1,90% dal 1° luglio 2017;  • 2,00% dal 1° luglio 2018;  • 2,10% dal 1° gennaio 2019.  La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
    • Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
    Allegati: