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Iperammortamento 2026: si amplia l’elenco dei beni ammessi
Con il comunicato stampa n 13 del 12 marzo, il MEF conferma quanto anticipato nei giorni scorsi sull'iperammortamento e le criticità sulla norma made UE dei beni agevolabili.
In particolare, relativamente alle disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali il MEF conferma che verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Per le regole generali sulla misura leggi anche: Iperammortamento 2026: come funziona
Vediamo i principali contenuti della bozza di decreto.
Imperammortamento 2026: bozza di norme attuative
La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.
In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni:
- preventiva,
- a conferma (con acconto)
- infine di completamento.
Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.
Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.
Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.
La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:
- perizia tecnica asseverata,
- attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
- certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.
Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.
Iperammortamento 2026: per quali spese
Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto;e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1.Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Iperammortamento 2026: si amplia l’elenco dei beni ammessi
Con il comunicato del 12 marzo in merito all'iperammortamento il MEF ha specificato che: le disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
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Bilancio anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.
Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:
- dimensioni aziendali,
- natura dell’attività dell’impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
Bilanci anno 2025: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Assirevi ha pubblicato nella sezione “Check list” del proprio sito, le liste di controllo per i bilanci 2025 riferite alle società di capitali.
Comne specificato nella introduzione, la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio sono applicabili alle società che si attengono alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.
Come specifica lo stesso documento, le liste di controllo pubblicate sono state predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check list da utilizzare opportunamente adattate nello svolgimento dell'attività di revisione.
Tali liste benché rappresentino un'utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme di principi contabili e in alcune circostanze, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti tutte le fattispecie.
Le checklist dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole alle peculiarità dell'incarico tenendo conto:
- delle dimensioni aziendali
- della natura dell'attività dell'impresa
- e della valutazione del rischio di revisione
- nonché eventuali modifiche normative regolamentari e dei principi contabili di riferimento intervenute.
La rielaborazione adattamento ed utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che ne assumono ogni responsabilità.
ASSIREVI non garantisce la completezza l'aggiornamento e l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati ne l'assenza di errori ne esattezza imprecisioni delle liste stesse e dei suoi contenuti
Assirevi ha pubblicato i documenti sul proprio sito, clicca qui per scaricarle.
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Collegamento pos e RT: riguarda anche il Franchising?
Le Entrate in data 10 marzo hanno aggiornato il fascicolo di faq pubblicate in precedenza e precisamente il 19 febbraio scorso.
Tra queste ve ne sono due di interesse che rispondono a casi particolari in cui il POS non risulta censito nella funzionalità delle Entrate.
Si tratta delle seguenti ipotesi:
- POS indicato come restituito per errore,
- POS non presente in elenco poichè appartenente al frachisor, e quindi il caso della gestione di un negozio in francisign dove non c'è titolarità del terminale
Come collegare la cassa ai pos non in elenco per il contribuente?
Vediamo le resposte ADE.
Collegamento cassa e pos: cosa fare se il POS non è in elenco?
Due FAQ del 10 marzo replicano ai seguenti dubbi.
- Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare?
Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento. - Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa?
Risposta: Sì. In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.
Per risposte ad altri dubbi leggi anche Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere? ..
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Deposito bilancio 2026: che cos’è il formato XBRL?
Il servizio Deposito Bilanci del Registro imprese è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese.
Il deposito, come specificato anche dal Registro imprese, non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Il servizio permette di compilare e spedire la pratica che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l'elenco soci e consente di controllare lo stato di avanzamento della pratica.
La pratica viene sottoscritta con la firma digitale del legale rappresentante della società o del professionista incaricato.
Dal 2010 decorre in via definitiva l'obbligo di deposito del Bilancio in formato XBRL, secondo quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2008, tranne per alcune società che sono esentate per legge ossia:
- le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF
- le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato)
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
- le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
- le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti. Fanno parte di questo insieme anche le società controllate non quotate con controllante quotata.
Tutte le informazioni sul deposito del bilancio sono riportate sulsito Unioncamere e sul sito della Camera di riferimento.
Al fine del deposito del bilancio delle societèà, vengono ogni anno pubblicate le istruzioni per procedere, si attendono quelle 2026.
Deposito bilancio 2026: che cos’è il formato XBRL?
Il Bilancio XBRL è il formato con cui il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese.
L'XBRL, acronimo di eXtensible Business Reporting Language, è uno standard informatico internazionale che consente di depositare il bilancio al Registro delle Imprese in formato elaborabile rendendo i dati immediatamente fruibili con la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell'impresa che li ha depositati.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2008 si è riconosciuto il linguaggio XBRL quale formato obbligatorio per il deposito del bilancio e per la presentazione della reportistica economico/finanziaria a partire dal 2010.
La tassonomia da utilizzare per redigere il bilancio in formato XBRL è la versione "2018-11-04", che recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 13/2015. La tassonomia "2018-11-04" e la relativa documentazione sono disponibili nel sitodell'agenzia per l'Italia digitale e nel sito di XBRL Italia.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Il bilancio in formato XBRL viene prodotto dai più comuni software gestionali.
In alternativa mettiamo a disposizione nella pagina STRUMENTI XBRL uno strumento di base per la predisposizione del bilancio in formato XBRL (istanza XBRL), la sua validazione e la sua rappresentazione in formato PDF o HTML.
Questo strumento può essere utilizzato per la redazione dei bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata e micro-impresa.
Lo stesso strumento può generare in formato XBRL il bilancio consolidato che anche per il 2018 è limitato al solo Prospetto Contabile. Qualsiasi file XBRL può essere validato e visualizzato in HTML o PDF utilizzando il servizio TEBENI.
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POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo
I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.
La procedura web oggi resa disponibile è a quanto dichairato dalla stessa agenzia una procedura "semplice".
A tal fine le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:
- le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi;
- le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.
Le Entrate hanno anche pubblicato la guida per provvedere al collegamento dal punto di vista operativo. Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.
In data 24 febbraio sono stata pubblicate le faq per i dubbi frequenti sul collegamento cassa-pos, vediamo i principali chiarimenti.
Cassa e POS: dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo
Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:
- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.
Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.Collegamento cassa e pos: come fare dal 5 marzo
In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos
I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.
Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.
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Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026
Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.
Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.
Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe
In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente.Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025.Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026. -
Fatture a cavallo d’anno: decisione UE ammette la retroattività
Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.
Fatture a cavallo d’anno: decisione EU ammette la retroattività
Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.
Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo.
La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente.
Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.
La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:
- il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
- l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).
In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.
È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.
Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico.
Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.
Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:
- neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
- proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
- e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.