• Contenzioso Tributario

    Ristretta base societaria: i costi indeducibili diventano utili distribuiti

    Dalla riforma del diritto societario in poi, il Legislatore italiano ha portato avanti una azione normativa orientata a trasformare la Società a responsabilità limitata: da mini-SPA della sua versione originaria, fino a diventare un veicolo societario dinamico e versatile, quasi ibrido, a metà tra società di persone e società di capitali.

    L’obiettivo dichiarato era quello di incentivare l’utilizzo delle società di capitali, per adeguare il paese agli standard unionali, dove, in molti legislazioni, sono previste anche versioni semplificate di questo tipo di società.

    Però, nello specifico caso in cui le quote di una Società a responsabilità limitata sono possedute da un numero ristretto di persone, possibilmente legate tra loro da legami di parentela, l’azione incentivante del Legislatore è stata in una certa misura sterilizzata dalla prassi, che, nel caso in esame, si è trasversalmente posizionata con un atteggiamento di sfavore, non senza l’avallo della giurisprudenza.

    È proprio “in forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte” che “l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti”.

    In questo contesto arriva l’ordinanza 25322 della Corte di Cassazione del 25 agosto 2022, appena citata, che aggiunge un importante tassello al dibattito.

    L’ordinanza prende in esame il caso in cui venga accertato, in capo alla SRL a ristretta base societaria, un maggior reddito derivante dal riporto a tassazione di costi, effettivamente sostenuti dalla società, ma considerati indeducibili

    Secondo la Corte, la presunzione di distruzione ai soci, in caso di SRL a ristretta base societaria, opera anche nel caso in cui il maggior reddito accertato (rispetto a quello dichiarato) derivi dal riporto a tassazione di costi sostenuti, ma considerati indeducibili, in quanto anche i costi indeducibilivanno ad alterare il conto economico”.

    Fondamentalmente, in caso di contestazione, un maggior reddito può derivare solo da tre situazioni: 

    • da ricavi non contabilizzati
    • da costi inesistenti 
    • o da costi indeducibili.

    Nel primo caso, quello dei ricavi non contabilizzati, la presunzione di distribuzione ai soci ha dalla sua la forza dell’ipotesi che, se i maggiori ricavi non sono nelle casse della società, dovranno essere da qualche parte, possibilmente presso gli amministratori o i soci.

    Similmente, nel caso dei costi inesistenti, se una spesa non è stata effettivamente sostenuta, il relativo movimento finanziario, se non è nelle casse della società, sarà stato intercettato da qualcuno.

    Il caso dei costi indeducibili è però diverso: un costo viene qualificato come indeducibile nel momento in cui avviene il disconoscimento del suo significato fiscale, ma tale disconoscimento non avrà impatto sull’esistenza civilistica della posta contabile; con la conseguenza che l’impatto sul conto economico sarà limitato all’ammontare dell’imposta.

    Inoltre, nella situazione in esame, anche se i costi di cui si tratta sono contestati come non deducibili, le risorse della società sono state effettivamente impiegate per sostenere tali costi, che sono civilisticamente esistenti (e non simulati): non è chiaro per quale motivazione logica si dovrebbe legittimamente presumere che le somme impiegate siano state, invece, distribuite ai soci.

  • Contenzioso Tributario

    Sanatoria per i giudizi pendenti in Cassazione: condizione è la notifica entro il 16.09

    La conversione del DL Aiuti bis, in merito alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione, cancella la limitazione ai ricorsi pendenti al 15 luglio prevista dalla norma originaria.

    In particolare, secondo la novità dell'emendamento approvato ieri 13 settembre, per accedere alla sanatoria i ricorsi vanno notificati entro il 16 settembre 2022.

    Con un emendamento inserito nel decreto Aiuti bis viene infatti abrogata la previsione contenuta nel comma 1 dell'art 5 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’01 settembre 2022) secondo la quale costituivano procedimenti suscettibili di definizione quelli pendenti al 15 luglio 2022.

    Si intendono pendenti le liti per le quali:

    • il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022;
    • alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

    Ricordiamo che il disegno di Legge sulla Riforma della Giustizia e del Processo Tributario è stato definitivamente approvato il 9 agosto e la Legge n 130 pubblicata in GU n 204 del 1 settembre.

    Entro 120 giorni dall’entrata in vigore devono essere presentate le domande per la definizione dei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione.

    Tra gli obiettivi della riforma della giustizia tributaria vi è, infatti, l’impegno del Governo di ridurre l’elevato numero di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

    E’ un impegno che il Governo si è assunto con il PNRR da portare a compimento entro il 4 trimestre 2022. 

    L'obiettivo sarà perseguito tramite diversi interventi tra i quali sicuramente i più incisivi sono:

    • la previsione della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente
    • l’istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

    Come funziona la definizione agevolata delle controversie

    La disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione è contenuta nell’art. 5 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130.

    Le controversie ammesse alla definizione agevolata sono quelle che presentano i seguenti requisiti.

    Escluse dalla definizione

    sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

    a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (principalmente dazi e tariffe doganali) previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 

    b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

    Ammesse alla definizione

    Le controversie devono essere pendenti davanti alla Corte di Cassazione e la pendenza è determinata dalla notifica del ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre (come da modifica introdotta da un emendamento al DL Aiuti bis approvato ieri 13 settembre 2022)

    Perfezionamento della definizione

    Dovrà essere presentata domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge da parte dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento se dovuto

    • di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 100.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

    Ovvero

    • di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 50.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito .

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

    Nella determinazione delle somme da pagare, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma non verranno restituite somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

    Effetti della definizione agevolata

    Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo in esame.

    In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e pagamento (vale a dire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

    L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

    La definizione perfezionata dal coobbligato vale in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

    L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile").

    In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    E previsto che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate  dispone che con uno o più provvedimenti le modalità di attuazione della definizione in esame.