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Contributi commercialisti: attiva la causale per F24
Con la Risoluzione n. 13 del 1 aprile 2026 le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per versare i contributi alla Cassa dei Dottore Commercialisti .
Il codice è attivo da ieri 4 maggio. Questa nuova modalità si affianca agli strumenti già disponibili (SDD, PagoPA e MAV), ampliando finalmente le opzioni operative a disposizione dei professionisti , dopo l'approvazione da parte del Consiglio nel lontano .2022.
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Agenzia e le precisazioni della Cassa.
Compilazione dell’F24
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 10 gennaio 2014 aveva stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.
Solo con la convenzione del 15 ottobre 2025 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24 dei contributi e relative sanzioni e interessiL'agenzia istituisce quindi la seguente causale contributo:
- “E150” denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”,
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi online;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”
- nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.
F24 dal 4 .5.2026: procedura e modifica opzione di pagamento
La Cassa Dottori commercialisti ha precisato che l’utilizzo del modello F24 è possibile solo a partire dai contributi relativi al 2026, tra cui:
- prima rata dei contributi minimi (1° giugno 2026);
- seconda rata (2 novembre 2026);
- eventuali eccedenze contributive relative al 2026 alla scadenza della dichiarazione dei redditi.
Non è invece possibile usare l’F24 per le eccedenze contributive 2025 (terza e quarta rata), che devono essere pagate con la modalità già scelta in precedenza (SDD, PagoPA o MAV).
Procedura operativa
Il pagamento tramite F24 avviene attraverso i servizi online della Cassa. Il sistema mette a disposizione un modello F24 già precompilato, disponibile in formato PDF nell’area riservata. L’utente deve solo scaricarlo e procedere al pagamento
Un aspetto importante riguarda l’incompatibilità tra il modello F24 (così come PagoPA e MAV) e la presenza della scelta di addebito diretto SDD. Chi utilizza l’SDD deve prima revocarlo tramite il servizio online dedicato (PCM).
Per pagare con f24 la prima rata dei contributi minimi 2026, la revoca dell'SDD doveva essere effettuata entro il 22 aprile 2026.
ATTENZIONE il pagamento non è considerato effettuato finché la Cassa non riceve il flusso telematico dall’Agenzia delle Entrate, di conseguenza :
- non vengono riconosciute prestazioni pensionistiche o assistenziali;
- non viene rilasciato il certificato di regolarità contributiva;
- l’estratto conto contributivo non viene aggiornato.
Viene anche sottolineato che eventuali ricevute o documenti prodotti dall’iscritto non hanno valore fino alla conferma ufficiale del flusso telematico.
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Indebiti INPS: come fare richiesta di rateizzazione online
Con il messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026, l’INPS comunica la messa a regime del servizio “OpenRI”, che consente la richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione degli indebiti derivanti da pensioni pagate in eccesso, prestazioni assistenziali non spettanti o ammortizzatori sociali indebiti (es. NASpI, CIG).
Il servizio si inserisce nel progetto “Gestione Integrata Indebiti”, sviluppato nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei crediti dell’Istituto.
Dopo una fase iniziale dedicata alla consultazione delle posizioni debitorie e una successiva sperimentazione limitata ad alcune casistiche, il sistema viene ora esteso a tutte le tipologie di indebiti.
La principale novità operativa consiste nella possibilità, per utenti e intermediari, di gestire interamente in modalità telematica la richiesta di rateizzazione, senza necessità di accesso presso le sedi territoriali INPS, salvo specifiche eccezioni.
Accesso al servizio e funzionalità operative per utenti e consulenti
Il servizio è accessibile dal portale istituzionale INPS, tramite ricerca della voce “Indebiti”, con autenticazione mediante credenziali digitali (SPID di livello almeno 2, CIE livello 3, CNS o eIDAS).
Dal punto di vista operativo, la piattaforma consente di gestire in autonomia le principali fasi del processo:
- consultazione della posizione debitoria;
- simulazione di diversi piani di rateizzazione;
- invio e sottoscrizione della richiesta di rateazione.
Resta fermo il riferimento alla disciplina vigente in materia di recupero crediti INPS nelle fasi antecedenti all’iscrizione a ruolo, definita dal Regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 123/2017 e richiamata dalla circolare n. 47/2018.
Tipologia di indebito
Elemento centrale per la gestione della rateazione è la classificazione dell’indebito, che incide direttamente sui limiti massimi concedibili.
L’INPS distingue tre categorie principali:
Tipologia di indebito Descrizione Numero massimo rate Indebiti propri Errori oggettivi nel calcolo o variazioni reddituali Fino a 72 rate Indebiti civili Fattori esterni che incidono sul diritto alla prestazione Fino a 36 rate Indebiti di condotta Omissioni o dichiarazioni incomplete del beneficiario Fino a 24 rate La corretta individuazione della tipologia consente al contribuente e al consulente di valutare il piano di rientro più adeguato, anche attraverso le simulazioni disponibili nel sistema.
Come fare domanda: i link di accesso e percorsi da seguire
ACCESSO PER CONSULENTI E INTERMEDIARI
Vai su www.inps.it
Clicca su “Entra in MyINPS”
Accedi con: SPID (livello 2 o superiore) o CIE oCNS
Una volta autenticato:
- Se operi per un cliente:
- entra in “Deleghe” / “Gestione deleghe” (se non già attiva)
- seleziona il soggetto assistito
Poi:
- vai su barra di ricerca in alto
- digita “Indebiti”
- seleziona il servizio “Recupero indebiti / OpenRI”
Funzioni disponibili
All’interno del servizio puoi:
- consultare la posizione debitoria del cliente
- verificare il dettaglio degli indebiti
- effettuare simulazioni di rateizzazione
- predisporre e inviare la domanda di rateazione
- monitorare lo stato della richiesta
Suggerimento operativo per lavorare più velocemente:
usa direttamente la ricerca “Indebiti” (è il modo più rapido)
verifica subito la tipologia di indebito, perché incide sulle rate concedibili (24, 36 o 72)
ACCESSO UTENTI PRIVATI
- Accedi al servizio OpenRI – Recupero indebiti (devi autenticarti con SPID, CIE o CNS)
- accedi alla tua posizione debitoria
In alternativa, come indicato anche dall’INPS, puoi raggiungerlo dall' HOME PAGE del sito www.inps.it cercando “Indebiti” nella barra di ricerca e selezionando il servizio OpenRI.
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DURC valido anche con richiesta di rateizzazione
La regolarità contributiva rappresenta un presupposto essenziale per l’accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è lo strumento attraverso cui gli enti previdenziali come INPS e INAIL attestano la correttezza degli adempimenti del datore di lavoro, incidendo direttamente sulla possibilità di fruire di sgravi e incentivi. La disciplina vigente stabilisce che tali benefici siano subordinati al possesso di una posizione contributiva regolare, con conseguenze rilevanti in caso di irregolarità anche temporanee.
In questo contesto si inserisce una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, che affronta una questione di particolare interesse operativo per datori di lavoro e consulenti: la rilevanza della tempestiva richiesta di rateizzazione dei debiti contributivi ai fini della conservazione delle agevolazioni.
Il caso: perdita agevolazioni e richiesta rateizzazione del debito
La vicenda trae origine da una contestazione dell’ente previdenziale relativa al mancato versamento di contributi riferiti ad alcuni periodi, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive precedentemente riconosciute al datore di lavoro. A seguito dell’invito a regolarizzare la posizione, previsto dalla normativa vigente, il datore di lavoro aveva presentato entro il termine di 15 giorni una richiesta di rateizzazione del debito.
L’istanza era stata successivamente accolta dall’ente, ma l’accoglimento era intervenuto oltre il termine assegnato per la regolarizzazione. Nonostante ciò, il datore di lavoro aveva iniziato a rispettare il piano di rientro e successivamente aveva provveduto al saldo integrale del debito.
L’ente previdenziale, tuttavia, aveva ritenuto che la regolarizzazione non fosse valida ai fini del DURC, sostenendo che entro il termine dei 15 giorni non fosse sufficiente la mera presentazione della domanda di rateazione, ma fosse necessario anche il suo accoglimento.
Sulla base di tale interpretazione, erano state emesse note di rettifica e un avviso di addebito, con cui veniva richiesto il pagamento dei contributi e disconosciute le agevolazioni. Il datore di lavoro aveva impugnato i provvedimenti, sostenendo che la tempestiva richiesta di rateizzazione dovesse essere considerata sufficiente per dimostrare la volontà di regolarizzare la posizione contributiva.
La decisione della Corte dà torto all’INPS
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, fornendo un chiarimento di rilievo interpretativo in materia di DURC e regolarità contributiva .
La decisione si fonda sull’interpretazione coordinata della normativa in materia di DURC, che subordina i benefici contributivi alla regolarità della posizione (art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e disposizioni attuative), ma al tempo stesso riconosce la validità della rateizzazione come strumento di regolarizzazione.
Sul caso specifico i giudici hanno ribadito che il sistema normativo deve essere interpretato in modo da valorizzare il comportamento del datore di lavoro che si attiva tempestivamente per sanare la propria posizione. La disciplina prevede che la regolarità contributiva sussista anche in presenza di una rateizzazione concessa dall’ente, ma non può essere interpretata nel senso di subordinare tale regolarità ai tempi amministrativi di risposta dell’istituto.
Secondo la Corte, la presentazione della domanda di rateizzazione entro il termine di 15 giorni dall’invito a regolarizzare è elemento sufficiente a dimostrare la volontà di adempiere. L’eventuale ritardo nell’accoglimento della domanda da parte dell’ente non può essere imputato al datore di lavoro, né può incidere negativamente sulla possibilità di considerare regolare la posizione contributiva.
Diversamente si determinerebbe una situazione in cui la regolarizzazione dipenderebbe da un fattore estraneo alla sfera di controllo del contribuente, ossia i tempi di lavorazione dell’ente previdenziale. Tale interpretazione, evidenzia la Corte, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e certezza del diritto, oltre a compromettere la funzione stessa dell’istituto della rateizzazione.
La Corte conclude, pertanto, che la posizione contributiva deve essere considerata regolare, indipendentemente dal fatto che il provvedimento dell’ente sia intervenuto oltre il termine assegnato per la regolarizzazione. Tale principio garantisce coerenza al sistema e tutela l’affidamento del datore di lavoro che abbia rispettato i termini previsti per attivarsi.
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Prescrizione contributi INPS e compensi professionali: chiarimenti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025, ha nuovamente affrontato due profili di particolare interesse per datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti impegnati nel contenzioso previdenziale:
- da un lato, i requisiti di validità della notifica degli avvisi di addebito emessi dall’INPS ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, e
- dall’altro, i criteri di liquidazione dei compensi professionali nella determinazione delle spese di lite con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche).
Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento sulla prescrizione dei crediti contributivi, disciplinata dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ribadendo la necessità che l’ente previdenziale provi in modo puntuale e completo l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo. Parallelamente, l’ordinanza richiama alla corretta applicazione dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese di giudizio, soprattutto nei procedimenti previdenziali, dove opera un regime specifico di scaglioni e minimi tariffari.
Il caso: l’opposizione all’avviso e le decisioni delle Corti
La vicenda origina dall’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito relativo a contributi risalenti al 2009. La Corte d’Appello di Roma, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l’opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo.
Secondo i giudici di merito, l’INPS non aveva dimostrato l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo, in quanto:
- l’avviso di ricevimento risultava privo di timbro postale;
- non era indicata la data di notifica;
- non era presente il riferimento univoco all’avviso di addebito oggetto dell’impugnazione.
La Corte territoriale aveva inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidando gli importi per i due gradi di giudizio sulla base dei parametri applicati, ma al di sotto dei minimi previsti dalla tariffazione ministeriale.
Contro tale decisione entrambe le parti proponevano ricorso per Cassazione: il contribuente contestava la liquidazione delle spese, mentre l’INPS – con ricorso incidentale – lamentava l’erroneità della valutazione sulla prova della notifica.
L’inammissibilità del ricorso incidentale dell’INPS
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale presentato dall’INPS, dichiarandolo inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la censura dell’ente risultava:
- generica, poiché nulla contestava sull’elemento ritenuto decisivo dalla Corte d’Appello, ossia l’assenza del timbro postale sull’avviso di ricevimento;
- non riconducibile a un vizio di legittimità, ma a un diverso apprezzamento del fatto, non ammissibile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;
- priva di adeguata deduzione sulla decisività dell’errore denunciato.
La Cassazione ha quindi confermato la valutazione dei giudici di merito sulla mancata prova dell’avvenuta notifica, con conseguente maturazione della prescrizione del credito contributivo ai sensi della L. n. 335/1995.
Il ricorso sulla liquidazione delle spese
Diverso esito ha avuto il ricorso principale del contribuente. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse liquidato compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
La Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che:
- per il primo grado, considerato lo scaglione di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro, i minimi tariffari ammontavano a una somma superiore ai 3.000 euro liquidati;
- per il secondo grado, in relazione allo scaglione tra 1.100,01 e 5.200 euro, i minimi erano anch’essi superiori ai 950 euro riconosciuti.
La Superiore Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda a rideterminare correttamente le spese dei giudizi di merito e quelle del processo di legittimità.
Infine, la Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale.
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Estratto contributivo INPS: novità 2025
Con il Messaggio INPS n. 2553 del 2 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato un’importante evoluzione del servizio di consultazione dell’estratto conto contributivo, nell’ambito dei Piani di Evoluzione dei Servizi (PES) 2024 previsto dal PNRR .
Il nuovo sistema permette di visualizzare meglio i periodi coperti da contribuzione e la veste grafica rinnovata semplifica la consultazione, consentendo una visione più immediata della posizione assicurativa del contribuente.
Ricordiamo cos'è l'estratto conto contributivo, a cosa serve e vediamo come si accede al servizio.
Estratto conto contributivo: cos’è, a cosa serve
L’estratto conto contributivo è il documento messo a disposizione dall’INPS che riepiloga tutti i versamenti contributivi accreditati nel corso della carriera lavorativa. Contiene, in ordine temporale:
- i periodi di lavoro e
- la tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto),
specificando la gestione previdenziale di appartenenza.
Si tratta di uno strumento essenziale per il lavoratore e per il pensionato, che consente di verificare la correttezza dei dati registrati, individuare eventuali anomalie e stimare il futuro diritto a pensione.
Attraverso l’estratto conto è possibile monitorare la propria posizione assicurativa ed intervenire tempestivamente in caso di contributi mancanti o non correttamente attribuiti.
Come si consulta l’estratto conto
L’estratto conto contributivo può essere consultato direttamente online sul sito INPS, utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite Contact Center Multicanale (803 164 da rete fissa, gratuito, oppure 06 164 164 da rete mobile) o ancora, tramite patronati e intermediari autorizzati.
Un soggetto iscritto, invece, a due o più Gestioni, vede un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati.
Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, viene visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.
Grazie agli altri strumenti online messi a disposizione dall’Istituto, l’assicurato può inoltre inviare segnalazioni contributive per correggere eventuali errori o chiedere l’accredito di periodi non registrati (v. sotto)
Il costante aggiornamento della propria posizione previdenziale è molto utile perche consente di affrontare con maggiore consapevolezza la pianificazione pensionistica.
Clicca qui per accedere al servizio
La correzione delle anomalie sui versamenti contributivi
Per correggere anomalie presenti nella propria posizione assicurativa, richiedere l’accredito o modificare i periodi contributivi, una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS.
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.
Le criticità operative
Gli esperti e operatori hanno evidenziato alcuni aspetti problematici che necessiterebbero di migliorie. In particolare :
Il prospetto riepilogativo non mostra il totale dei periodi utili ai fini pensionistici né la loro progressione cronologica, privando l’utente di un’informazione essenziale.
- i mesi di contribuzione alla gestione separata non compaiono direttamente nel riepilogo ma solo nei dettagli o nei file scaricabili, che paradossalmente non riportano la nuova visualizzazione unificata.
- È stato rimosso l’estratto Ca.R.Pe., indispensabile per i calcoli con i software INPS.
- Queste lacune complicano la valutazione della posizione contributiva in gestioni complesse (pubblici dipendenti, ex Enpals, agricoltura), dove restano frequenti periodi da verificare, eccedenze e regole particolari.
Viene anche sottolineato che i simulatori online INPS , pur utili, non coprono tutte le casistiche.
Rimane cruciale sempre quindi l’analisi di un consulente previdenziale esperto per interpretare correttamente i dati e sostenere gli utenti nella pianificazione del proprio accesso alla pensione.
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Contratti di ricerca e post-doc: istruzioni sugli obblighi contributivi
La circolare INPS n. 125/2025 chiarisce gli obblighi contributivi connessi ai contratti di ricerca (art. 22 L. 240/2010) e agli incarichi post-doc (art. 22-bis L. 240/2010).
Viene innanzitutto ricordato che:
- i primi sono rapporti a tempo determinato, della durata biennale rinnovabile una sola volta, destinati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stabilito dagli enti in sede di contrattazione, con vincolo minimo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
- Gli incarichi post-doc, invece, sono contratti annuali prorogabili fino a tre anni complessivi, finalizzati non solo all’attività di ricerca ma anche a compiti didattici e di “terza missione”.
Entrambe le tipologie sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o con assegni di ricerca e comportano aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici.
Inoltre il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
Gli obblighi contributivi dei ricercatori
Si ricorda che le norme prevedono che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
I datori che stipulano contratti di ricerca o incarichi post-doc devono applicare le regole ordinarie previste per i lavoratori a tempo determinato.
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare i contributi previdenziali ai fondi di riferimento (IVS, TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ex ENPDEP).
È inoltre obbligatorio il versamento della contribuzione NASpI, pari all’1,61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo ordinario + 0,30% destinabile ai fondi interprofessionali).
Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 28, L. 92/2012. La PA non è tenuta a contribuzione per maternità e malattia, in quanto la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Tipologia contributo Aliquota Note NASpI ordinario 1,31% Art. 2, c. 25, L. 92/2012 Contributo integrativo 0,30% Finanziamento fondi interprofessionali (L. 845/1978) Totale NASpI 1,61% Obbligatorio per i contratti ex artt. 22 e 22-bis Contributo addizionale 1,40% Non dovuto Flussi Uniemens e codici contributivi
Ai fini dichiarativi, i periodi di vigenza devono essere esposti nel flusso Uniemens PosPA con codici specifici:
- Per i contratti di ricerca è previsto il codice <Tipo Impiego> “52”,
- per gli incarichi post-doc il codice “53”.
Quando il lavoratore è collocato in aspettativa, le PA devono valorizzare i codici di cessazione “63” (contratti di ricerca) e “64” (post-doc).
L’indicazione decorre dalla pubblicazione della circolare 11 SETTEMBRE 2025.
Nella sezione <PosContributiva>, invece, i lavoratori vanno denunciati con le stesse modalità previste per i dipendenti a tempo determinato.
Le amministrazioni prive di matricola “DM” devono provvedere alla sua apertura per adempiere agli obblighi contributivi verso l’INPS.
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Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF ?
L’iscrizione all’ ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso stabilito annualmente dalla cassa, che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.
Va ricordato inoltre che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno
Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).
Contributi previdenziali ENPAF 2025
Gli importi dei contributi annuali 2025, in forma ordinaria e ridotta, e suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità , sono riassunti nell tabella seguente:
Contributo
Previdenza
Assistenza
Maternità
TOTALE
Intero
5.314,00
37,00
16,00
5.367,00
Doppio
10.628,00
37,00
16,00
10.681,00
Triplo
15.942,00
37,00
16,00
15.995,00
Riduzione del 33,33%
3.543,00
37,00
16,00
3.596,00
Riduzione del 50%
2.657,00
37,00
16,00
2.710,00
Riduzione dell’85%
797,00
37,00
16,00
850,00
Solidarietà 3% (dipendenti)
159,00
37,00
16,00
212,00
Solidarietà 1% (disoccupati)
53,00
37,00
16,00
106,00
Contributi ENPAF Pagamento e scadenze
I contributi di previdenza, assistenza e maternità vengono riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo [email protected] entro il mese di maggio
I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online.
la scadenza delle tre rate è fissata al:
- 30 giugno,
- 31 luglio e
- 31 agosto.
Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo avviso di pagamento con scadenza 30 giugno
ENPAF quali sono le riduzioni contributive?
- Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
- Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
- Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
- Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
- Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
- Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.
Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it