• Contributi Previdenziali

    Enpam contributi 2026: in scadenza il 30.4

    I contributi dovuti da medici e odontoiatri all'ENPAM sono suddivisi in quota A e quota B progressivi sul reddito dell'anno precedente con  aliquote differenziate. 

    Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo (140 mila euro nel 2025).

    Superata questa soglia si deve compilare il modello D disponibile nell'aea reiservata  e pagare i contributi di Quota B.

    Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per il 2026.

    Per ulteriori informazioni vedi www.enpam.it

    Contributi ENPAM quota A 2026

    I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro o otto rate senza interessi. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam.

    E' possibile anche  pagare a rate attivando gratuitamente la carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però,va  disattivato l’addebito diretto con l’Enpam 

    Gli importi aggiornati al 2026 sono:

    • € 152,37 all’anno per gli studenti;
    • € 304,73 all’anno fino a 30 anni di età;
    • € 591,47 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
    • € 1.109,92 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
    • € 2.049,83 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A.

    A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 84,26 euro all’anno.

    I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione o al mese di cancellazione dall’Albo.

    Contributi ENPAM aliquote e scadenze

    In base al tipo di attività svolta, prima della compilazione del modello D  si può scegliere  l’aliquota con la quale versare i contributi (intera, dimezzata, ridotta).

    Gli iscritti in pensione anticipata di Quota B (anche in cumulo/totalizzazione) devono versare i contributi con l’aliquota intera fino al compimento dei 68 anni (articolo 4, comma 5, Regolamento del Fondo di previdenza generale).

    Quota A – 

    Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero 

    • in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
    • in otto rate con scadenza 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre.

    In prossimità della scadenza del pagamento, l’Enpam invia per email il riepilogo dei contributi dovuti, insieme al piano di ammortamento scelto al momento dell’attivazione dell’addebito diretto.

    I contributi sono addebitati sul conto corrente alla data esatta della scadenza (oppure, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno utile successivo).

    Quota B – 

    • I' Aliquota intera sul reddito prodotto nel 2025 è pari al 19,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 150.000,00 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l’1%.
    • l'Aliquota  dimezzata è del 9,5% 
    • Aliquota ridotta   2% ( riservata a tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti Inps per attività intramoenia)

    ll contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 

    È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:

    • unica soluzione (31 ottobre );
    • due rate (31 ottobre e 31 dicembre );
    • cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre e  28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo ).

    La scadenza della dichiarazione previdenziale dei redditi  per la quota B è fissata al 31 luglio dell'anno successivo

    Medici formati all’estero obbligo di versamento senza iscrizione

    A seguito dell’emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e i dentisti che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

    Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell’Enpam e alle altre gestioni della Fondazione in base all’attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.

  • Contributi Previdenziali

    Indebiti INPS: come fare richiesta di rateizzazione online

    Con il messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026, l’INPS comunica la messa a regime del servizio “OpenRI”, che consente la richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione degli indebiti derivanti da pensioni pagate in eccesso, prestazioni assistenziali non spettanti  o ammortizzatori sociali indebiti (es. NASpI, CIG).

    Il servizio si inserisce nel progetto “Gestione Integrata Indebiti”, sviluppato nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei crediti dell’Istituto.

     Dopo una fase iniziale dedicata alla consultazione delle posizioni debitorie e una successiva sperimentazione limitata ad alcune casistiche, il sistema viene ora esteso a tutte le tipologie di indebiti.

    La principale novità operativa consiste nella possibilità, per utenti e intermediari, di gestire interamente in modalità telematica la richiesta di rateizzazione, senza necessità di accesso presso le sedi territoriali INPS, salvo specifiche eccezioni.

    Accesso al servizio e funzionalità operative per utenti e consulenti

    Il servizio è accessibile dal portale istituzionale INPS, tramite ricerca della voce “Indebiti”, con autenticazione mediante credenziali digitali (SPID di livello almeno 2, CIE livello 3, CNS o eIDAS).

    Dal punto di vista operativo, la piattaforma consente di gestire in autonomia le principali fasi del processo:

    • consultazione della posizione debitoria;
    • simulazione di diversi piani di rateizzazione;
    • invio e sottoscrizione della richiesta di rateazione.

    Resta fermo il riferimento alla disciplina vigente in materia di recupero crediti INPS nelle fasi antecedenti all’iscrizione a ruolo, definita dal Regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 123/2017 e richiamata dalla circolare n. 47/2018.

    Tipologia di indebito

    Elemento centrale per la gestione della rateazione è la classificazione dell’indebito, che incide direttamente sui limiti massimi concedibili. 

    L’INPS distingue tre categorie principali:

    Tipologia di indebito Descrizione Numero massimo rate
    Indebiti propri Errori oggettivi nel calcolo o variazioni reddituali Fino a 72 rate
    Indebiti civili Fattori esterni che incidono sul diritto alla prestazione Fino a 36 rate
    Indebiti di condotta Omissioni o dichiarazioni incomplete del beneficiario Fino a 24 rate

    La corretta individuazione della tipologia consente al contribuente e al consulente di valutare il piano di rientro più adeguato, anche attraverso le simulazioni disponibili nel sistema.

    Come fare domanda: i link di accesso e percorsi da seguire

    ACCESSO PER CONSULENTI E INTERMEDIARI 

    Vai su www.inps.it

    Clicca su “Entra in MyINPS”

    Accedi con: SPID (livello 2 o superiore) o CIE oCNS

    Una volta autenticato:

    • Se operi per un cliente:
    • entra in “Deleghe” / “Gestione deleghe” (se non già attiva)
    • seleziona il soggetto assistito

    Poi:

    • vai su barra di ricerca in alto
    • digita “Indebiti”
    • seleziona il servizio “Recupero indebiti / OpenRI”

    Funzioni disponibili

    All’interno del servizio puoi:

    • consultare la posizione debitoria del cliente
    • verificare il dettaglio degli indebiti
    • effettuare simulazioni di rateizzazione
    • predisporre e inviare la domanda di rateazione
    • monitorare lo stato della richiesta

    Suggerimento operativo per lavorare più velocemente:

    usa direttamente la ricerca “Indebiti” (è il modo più rapido)

    verifica subito la tipologia di indebito, perché incide sulle rate concedibili (24, 36 o 72)

    ACCESSO UTENTI PRIVATI

    In alternativa, come indicato anche dall’INPS, puoi raggiungerlo dall' HOME PAGE del sito www.inps.it cercando “Indebiti” nella barra di ricerca e selezionando il servizio OpenRI.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi Eppi 2025, secondo acconto in scadenza il 15.4

    l 15 aprile 2026 scade il secondo acconto   dei contributi previdenziali per l’anno 2025 dei periti industriali liberi professionisti.

    Ciascun iscritto  puo trovare nell'’Area Riservata EppiLife le indicazioni per poter effettuare il versamento e verificare il proprio estratto conto contributivo. 

    Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sugli obblighi contributivi EPPI riferiti al 2025 in scadenza nel 2026.

    Le tre tipologie di contributi aliquote e deducibilità

    Il sistema contributivo di Eppi per i periti industriali liberi professionisti si fonda su tre pilastri.

     Il contributo soggettivo è obbligatorio e rappresenta il cuore della previdenza: calcolato sul reddito professionale netto, finanzia il montante individuale che determinerà la pensione futura. 

    L'aliquota base è del 18%, ma può essere aumentata volontariamente fino al 35% — scelta conveniente sia per costruire una pensione più solida sia per beneficiare di una maggiore deduzione fiscale. Le  soglie minime e massimali  sono aggiornati ogni anno (Vedi tabella sottostante), e gli under 35 nei primi cinque anni di attività possono dimezzare il contributo se il reddito è inferiore alla soglia ISTAT. Chi è già pensionato versa un'aliquota ridotta al 9%.

    Il contributo integrativo, pari al 5% del volume d'affari indicato nei documenti fiscali, ha una funzione diversa: sostiene le spese operative di Eppi, finanzia il supporto agli iscritti in difficoltà e — in parte — integra i montanti previdenziali di tutti gli iscritti. Non è deducibile fiscalmente (salvo eccezioni) ed è dovuto anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni dal 2019.

     Il contributo di maternità, infine, è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e finanzia le indennità per neomamme e neopapà (questi ultimi solo in caso di adozione o rinuncia della moglie), la gravidanza a rischio e un'integrazione di tre mensilità per chi rispetta determinati requisiti reddituali. 

    Il conributo soggettivo e quello di maternità godono di piena deducibilità fiscale.

    Importi Contributi sul 2025

    Contributi Eppi 2025

    Contributo soggettivo — parametri 2025

    Parametro Valore
    Aliquota ordinaria 18% del reddito professionale netto
    Aliquota massima (volontaria) 35%
    Aliquota per pensionati Eppi o altro ente 9% (con facoltà di optare per il 18% o più)
    Contributo minimo 2025 € 2.359,00
    Contributo minimo 2025 (pensionati) € 1.179,50
    Reddito soglia per il minimo ≤ € 13.104,00
    Massimale di reddito imponibile € 120.607,00
    Soglia riduzione under 35 (primi 5 anni) 50%, se reddito < € 26.208,00
    Deducibilità fiscale

    I valori minimi e il massimale sono adeguati annualmente in base all'indice ISTAT–FOI.

    Contributo integrativo — parametri 2025

    Parametro Valore
    Aliquota 5% da applicare nel documento fiscale
    Massimale Nessun limite massimo
    Contributo minimo 2025 € 655,00
    Volume d'affari soglia per il minimo ≤ € 13.104,00
    Riduzione under 35 (primi 5 anni) 50% del minimo, se vol. d'affari < metà della soglia
    Applicazione a Pubbliche Amministrazioni Sì, dal 25 febbraio 2019
    Deducibilità fiscale Parziale

    Contributo di maternità

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 0002991/PIND-L-142 del 17 marzo 2026 e'  stata  approvata, la delibera  n.  461/2025  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'EPPI in data 30 ottobre 2025, concernente la determinazione  del 

    contributo di maternita' per l'anno 2025, in misura pari a euro  4,00  pro capite.

  • Contributi Previdenziali

    Appalto illecito e contributi: limiti alla retroattività INPS

    Con l’ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di particolare rilievo per datori di lavoro e consulenti: le conseguenze contributive derivanti dal disconoscimento di un appalto e, in particolare, i limiti alla retroattività delle variazioni di inquadramento previdenziale operate dall’INPS.

    La vicenda si inserisce nel contesto delle verifiche ispettive in materia di appalti e somministrazione di manodopera, ambito disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, che impone una distinzione rigorosa tra appalto genuino e intermediazione illecita. Le ricadute non sono soltanto sul piano lavoristico, ma anche su quello previdenziale, con possibili recuperi contributivi rilevanti.

    Il caso affrontato dalla Suprema Corte evidenzia, inoltre, l’importanza del corretto inquadramento aziendale ai fini contributivi e le modalità con cui l’INPS può modificarlo, anche a seguito di accertamenti ispettivi. In tale quadro, assume centralità il principio sancito dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, relativo alla decorrenza degli effetti delle variazioni di classificazione dei datori di lavoro.

    Il caso: nuovo inquadramento e contribuzione

    La controversia trae origine da un verbale ispettivo con il quale l’INPS contestava a una società il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per un importo significativo, ritenendo che un contratto di appalto stipulato con altra impresa celasse, in realtà, una somministrazione illecita di manodopera.

    La società impugnava il verbale sostenendo la genuinità dell’appalto e contestando sia la qualificazione giuridica operata dall’Istituto sia la decorrenza del nuovo inquadramento contributivo. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello confermavano la tesi dell’INPS, ritenendo che l’appalto fosse privo dei requisiti di autonomia organizzativa e gestionale, e quindi riconducibile a un’ipotesi di intermediazione vietata.

    In sede di legittimità, la società proponeva ricorso articolato in più motivi. In particolare, contestava la valutazione delle prove, la qualificazione del rapporto e la legittimità dell’addebito contributivo nei confronti dell’utilizzatore della manodopera.

    La decisione della Suprema corte : variazione non retroattiva

    La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica del rapporto, ribadendo che la valutazione delle prove e l’accertamento della fattispecie concreta sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità .

    È stato inoltre confermato il principio secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, gli enti previdenziali possono agire direttamente nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera per il recupero dei contributi, anche in assenza di una domanda del lavoratore.

    Diversamente, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla decorrenza del nuovo inquadramento previdenziale, fornendo un chiarimento di grande impatto operativo.Secondo i giudici di legittimità, quando la variazione di classificazione del datore di lavoro deriva da un mutamento dell’attività aziendale — come nel caso di specie, in cui l’impresa ha modificato la propria organizzazione anche a seguito del disconoscimento dell’appalto — trova applicazione il principio generale per cui tale variazione non ha efficacia retroattiva.

    La Corte ha evidenziato che l’impresa risultava inizialmente correttamente inquadrata e che il cambiamento è intervenuto successivamente, in relazione a un’evoluzione dell’attività e della struttura aziendale. In tali ipotesi, il nuovo inquadramento produce effetti solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento dell’INPS.  La retroattività è ammessa esclusivamente nei casi in cui l’inquadramento originario sia stato determinato da dichiarazioni inesatte o mendaci del datore di lavoro. Diversamente, quando si tratta di omissioni o di modifiche sopravvenute dell’attività, l’ordinamento prevede specifiche sanzioni, ma non consente di retrodatare gli effetti della variazione contributiva.

    La motivazione si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che interpreta in senso generale la norma sopra richiamata, al fine di garantire uniformità di trattamento tra imprese e certezza nei rapporti previdenziali.

    Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’operato dell’INPS fosse illegittimo nella parte in cui aveva applicato retroattivamente il nuovo inquadramento, non ricorrendo alcuna ipotesi di dichiarazione iniziale non veritiera.

    Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto limitatamente a questo profilo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione contributiva alla luce del principio affermato

  • Contributi Previdenziali

    Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026

    Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026 

    L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative 

    Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale

    Conclusione delle attività 2025

    Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.

     Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:

    Luogo Data N. consulenze Istituzioni
    Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben
    Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben
    Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund
    Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund
    Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund
    Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund

    Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:

    Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS
    Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo
    Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano
    Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo
    Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano
    Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno
    Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano
    Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano

    Calendario 2026: sedi italiane ed estere

    Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio 

    Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:

    • Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
    • Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
    • Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)

    All’estero, sono previsti incontri a:

    • Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
    • Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
    • Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026

    Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.

    La suddivisione degli incarichi

    Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte  provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa 

    La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:

    • i rapporti con le istituzioni estere;
    • l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
    • la gestione degli appuntamenti 

  • Contributi Previdenziali

    Contributi Enpap psicologi 2026: quanto si paga e come?

    Sono stati resi noti i  contributi 2026 dovuti dagli psicologi alla Cassa previdenziale ENPAP. 

     Vediamo di seguito gli importi dei contributi minimi,  le riduzioni previste,  le modalità e scadenze di pagamento.

    Va precisato innanzitutto che i contributi da versare annualmente all’ENPAP sono di tre  tipologie:

    1. Contributo soggettivo che corrisponde al 10% del  reddito netto, con un minimo di 856,00 euro.  Ogni anno  è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).
    2. Contributo integrativo Corrisponde al 2% del corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96) che  serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantire servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
    3. Contributo di maternità  pari a 130 euro Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. 

    L'ente ha pubblicato lo scorso anno  una guida passo passo per la procedura di calcolo online e versamento, che può essere effettuato  con uno dei seguenti 4 sistemi. (v. Ultimo paragrafo)

    • PagoPA 
    • Modello F24 
    • Bonifico bancario 
    • Carta di credito ENPAP.

    Contributi psicologi: come fare la dichiarazione reddituale

    Per l'invio della dichiarazione   entro il 1 ottobre di ciascun anno, è necessario:

    • accedere all' Area Riservata e selezionare la voce “Comunicazioni reddituali e saldo”.
    •  Cliccare su “inserisci comunicazione reddituale”, seleziona anno in corso 
    • inserire i dati reddituali dell’anno   precedente (reddito netto e corrispettivi lordi) e selezionare la percentuale di contributi pensionistici da versare, scegliendo un’aliquota tra il 10% e il 30% del reddito professionale netto

    ATTENZIONE per la scelta migliore ai fini previdenziali  è presente un simulatore del “guadagno fiscale“.

    Ultimata la compilazione della comunicazione annuale si ottiene  l'importo dovuto e  le diverse modalità di  versamento.

    In caso di inserimento di dati reddituali errati, è possibile presentare una nuova comunicazione  che sostituisce  la precedente.

    ATTENZIONE  La tardiva compilazione comporta l’applicazione di sanzioni.

    Aliquote contributi previdenziali e maternità psicologi 2026

    Si ricorda che sono dovuti:

    • un contributo soggettivo del 10% (minimo  di euro 856,00)  sul reddito professionale  fino a 103.055 euro e 
    • un contributo integrativo  del 2% sul volume d'affari
    • Il contributo soggettivo puo essere volontariamente aumentato fino al 30% con incrementi di 2 punti percentuali.

    Gli iscritti dal 1. 1 .  2025 non  sono  tenuti al versamento dell'acconto né alla dichiarazione 

    Contributo Base di calcolo Aliquota indicata Regola acconto Minimo/Importo fisso
    Soggettivo Reddito netto professionale 10% (5% in casi specifici di pensione ENPAP con decorrenza 2025) 70% del contributo dovuto € 856,00 (salvo riduzioni)
    Integrativo Corrispettivi lordi 2% 70% del contributo dovuto € 66,00
    Maternità Versamento per intero € 130,00 (a confermare)

    Riduzioni del contributo soggettivo minimo psicologi

    Per il  contributo minimo soggettivo , sono previste riduzioni (da selezionare correttamente e da confermare nella successiva comunicazione reddituale). 

    In particolare, in sede di acconto è possibile versare un minimo ridotto a seconda dei requisiti 2025. 

    Riduzione minimo soggettivo Importo minimo Quando spetta (2025)
    50% del minimo € 428,00 Lavoro dipendente (anche part-time) oltre la libera professione; oppure ultra 57enni pensionati di altro ente; oppure inattività ≥ 6 mesi per malattia/inabilità o maternità “a rischio”; oppure pensione ENPAP con decorrenza 2025
    1/3 del minimo € 286,00 Iscritti ENPAP a partire dal 2023 (o anni successivi)
    1/5 del minimo € 172,00 Reddito netto professionale 2025 inferiore a € 1.712,00

    Tutte le condizioni e gli importi di riduzione sono riportati nelle istruzioni.

    Attenzione : i redditi inseriti nel previsionale servono solo per calcolare l’acconto e non valgono come dichiarazione formale; la comunicazione reddituale resta obbligatoria entro il 1° ottobre 2026 e lì va richiesta espressamente la riduzione utilizzata in acconto. Se poi non spettava, ENPAP ricalcola l’acconto in misura ordinaria con possibili sanzioni e interessi sulla differenza.

    Contributi psicologi: modalità di versamento e causali

    E' possibile rateizzare sia l'acconto che il saldo, fino a 150 giorni oltre la scadenza con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,225% mensile (2,70% annuo), effettuando le diverse tranches di versamenti, con importi a propria scelta.

    Come anticipato, i versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

    • PagoPA
      Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP.
    • F24
      Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
      A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:
      causale descrizione causale
      ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi (acconto e/o saldo)
      EINT da utilizzare per il versamento degli interessi
      ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni
      ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio
      EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente

      In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

      • nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
      • nel campo “codice sede”, nessun valore;
      • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
      • nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
      • nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno di competenza del contributo da versare nel formato “aaaa” (“0000”) o ripetere l’anno di competenza del contributo nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
      • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
    • Bonifico bancario
      Per il pagamento tramite bonifico bancario, è necessario utilizzare le seguenti coordinate bancarie:
      beneficiario     ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma
       IBAN  IT02Y0569603211000077000X83
       BIC/SWIFT POSOIT22
      causale unica

      Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento.

      Ad esempio per i redditi 2020 dovrai indicare:
      codice fiscale iscritto R20

    • Carta di credito ENPAP
      Questa modalità è riservata agli iscritti già in possesso di Carta di Credito ENPAP, che potranno effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata, seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Pagamenti on line”. 

    Versamento acconto oltre i termini

    In caso di mancato versamento dei contributi dovuti in acconto per l’anno 2025 entro la scadenza del 2 marzo 2026,

    è possibile entro 150 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il 30 luglio 2026, effettuare in una o più soluzioni il  versamento dell’importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.

    Dopo tale data gli interessi va aggiunta una sanzione.

    • dal 3 marzo 2026 al 30 luglio 2026 gli  Interessi  sono pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
    • dal 31 luglio 2026 (fuori termine) gli interessi pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.

    QUI IL FILE DI ISTRUZIONI per i versamenti oltre i termini.

  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2026: i nuovi importi

    Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:

    • il limite minimo di retribuzione giornaliera;
    • le retribuzioni convenzionali;
    • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
    • i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )

    L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.

    Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026

    Minimali retributivi e pensione minima

    Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.

    Per il 2026 i valori sono i seguenti:

    1. Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
    2. Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro

    Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia

    Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A

    Settore Dirigente (€) Impiegato (€) Operaio (€) Note
    Industria 160,77 48,57 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni 122,25 58,20 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Artigianato 51,73 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Agricoltura 128,65 67,84 51,70 (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983
    Credito, assicurazioni e servizi 160,77 55,01 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Commercio 160,77 45,34 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
     (1) Da adeguare a € 58,13 ai sensi dell’art. 7 L. 638/1983 e L. 389/1989. (2) Escluso dall’adeguamento ex art. 7, c. 1 L. 638/1983 (c. 5). 

    Retribuzioni minime 2026 settori speciali

    Settore / Attività Qualifica Retribuzione minima (€) Note
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti con funzioni direttive 61,45 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Operai 22,75 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Impiegati 63,01 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Operai 28,43 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Impiegati 61,45 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai 25,51 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Impiegati 61,45 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai 25,51 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Spettacolo Dirigente 131,90 (1)
    Spettacolo Impiegato 39,66 (1)
    Spettacolo Operaio 31,18 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Dirigente 111,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Impiegato 34,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Operaio 25,51 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Capo Ufficio (Imp. I cat.) 39,66 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Impiegati (2 e 3 cat.) 28,43 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati concetto d’ordine 45,34 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati d’ordine 36,89 (1)
    Amministrazione statale Personale docente e non docente 28,43 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione 102,98 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. A 51,73 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. B/C 34,04 (1)
    Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa 17,08 (1)
    Credito (solo personale ausiliario) Personale fatica/custodia/pulizia 22,75 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 3° livello 28,43 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 4° livello 25,51 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 5° livello 22,75 (1)
    Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) Pulitori 22,75 (1)
    Pesca costiera e mediterranea Capo barca / Motorista 36,89 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Capo pesca 34,04 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Marinaio 28,43 (2)
    Pesca oltre gli stretti Comandante

    Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva

    Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:

    122.295 euro

    Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive 

    L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:

    • 56.224 euro annui
    • 4.685 euro mensili.

    Allegati: