• Contributi Previdenziali

    Contributi per maternità professionisti: nuovi importi

    Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :

    • consulenti del lavoro  iscritti a ENPACL
    • agrotecnici iscritti a ENPAIA
    • periti agrari iscritti a ENPAIA
    • notai iscritti alla Cassa Notariato.

    Di seguito i dettagli per ogni Cassa.

    Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai  sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la

    delibera  n.  113/2024  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41  pro-capite.

    Contributo maternità Notariato 2024

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata  approvata,  ai  sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il

    Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata  dal  consiglio  di amministrazione della Cassa nazionale  del  notariato  in  data  9

    maggio  2024,  concernente  la  determinazione  del   contributo   di   maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.

    Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto  2024  e'  stata  approvata,  ai

    sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

    la  delibera  dell'ENPAIA   n.   23/2024,   adottata   dal   Comitato amministratore della gestione  separata  periti  agrari  in  data  27

    maggio  2024,  concernente  la  determinazione  del   contributo   di  maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite. 

    Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024  e'  stata  approvata,  ai

    sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

    la  delibera  dell'ENPAIA   n.   15/2024,   adottata   dal   Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27  maggio

    2024, concernente la determinazione del contributo di maternita'  per  l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite. 

  • Contributi Previdenziali

    Obblighi previdenziali per gli Assistenti Sanitari confluiti negli albi TSRM e PSTRP

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un interpello (1/2024) presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha chiarito gli obblighi previdenziali degli Assistenti Sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP.

    Obblighi previdenziali assistenti sanitari

    La richiesta di interpello è sorta a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.

    La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiede quindi chiarimenti per la corretta individuazione della Cassa previdenziale 

    • degli esercenti la professione di "assistente sanitario"
    • i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP). 

    La Federazione sostiene che l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), a seguito della riforma, sia venuto meno.

    Parere del Ministero

    Il Ministero del Lavoro, avvalendosi anche del parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha espresso il seguente parere:

    1. Continuità dell'Obbligo Contributivo: Il Ministero ha chiarito che la legge n. 3/2018 ha semplicemente riordinato gli albi professionali senza modificare gli obblighi previdenziali esistenti. Pertanto, gli assistenti sanitari, pur essendo confluiti in un nuovo ordine professionale, continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso l'ENPAPI.
    2. Ruolo dell'ENPAPI: L'ENPAPI, istituito come ente di diritto privato, ha il compito di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l'attività in forma libero professionale. Tale obbligo rimane inalterato anche dopo il riordino degli albi.
    3. Obblighi di Iscrizione: Il Ministero sottolinea che l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI è sancito dallo Statuto dell'ente, che prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale. Questa disposizione non è stata modificata dalla legge n. 3/2018.

    Conclusioni

    L'Interpello n. 1/2024 chiarisce che gli assistenti sanitari, nonostante il cambiamento nell'albo di appartenenza, sono tenuti a mantenere l'iscrizione e la contribuzione all'ENPAPI

    Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.

    Tale decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per tutti gli assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale, i quali dovranno continuare a rispettare gli obblighi contributivi previsti dall'ENPAPI. Inoltre, l'ENPAPI è legittimato a svolgere controlli e verifiche sulla regolarità contributiva di questi professionisti, assicurando la corretta applicazione delle norme vigenti.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani, commercianti, GS al 31 luglio senza maggiorazione

    L'Agenzia delle Entrate  ha pubblicato il 26 luglio una faq di chiarimenti che  replica al seguente quesito:

    "l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – avente a oggetto il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – si applichi anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, si chiede quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37".

    Sinteticamente l'ADE risponde affermativamente al primo quesito per artigiani e commercianti, vediamo i dettagli di seguito.

    Ti può interessare anche leggere Soggetti ISA versamenti imposte entro il 30.8 con maggiorazione  e Imposte e contributi il calendario delle scadenze

    Differimento contributi artigiani e commercianti e Gestione separata

    Nella Risposta l'Agenzia  precisa in particolare che l’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.

    Quindi, posto che:

    1.  i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale(per artigiani e commercianti e
    2.  la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, 

    come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.

    L'Agenzia ricorda anche che l’art. 37 comma 2 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

    1. – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
    2. applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
    3. presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
    4. partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

    L'agenzia conferma   quindi che che la disposizione interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti .

    Si ricorda che non erano invece interessati alla proroga e quindi versano entro il 31 luglio con maggiorazione :

    le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

    – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

    – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;

    – i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

    Versamento con maggiorazione entro il 30 agosto

    Va ricordato infine che i versamenti dei  contributi  per i contribuenti ISA e forfettari  sopracitati possono anche essere effettuati entro il 30 agosto con maggiorazione dello  0,40%

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Sgravi solidarietà: fondi residui per i contratti 2019

    Con il messaggio 2179 del 10 giugno 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà  difensiva stipulati nel 2019, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015

    In particolare a seguito di controlli  sui fondi stanziati e utilizzati  sono risultate ancora disponibili  risorse residue  destinate alle aziende elencate nell'allegato.

    Sgravio contributivo contatti di solidarietà difensiva

     Giova ricordare che questo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Sgravio contratti di solidarietà 2019 nuovo elenco beneficiari

    L'INPS richiama nel messaggio  2179,  la circolare 100/2020 e il messaggio 1697/2021 in cui erano già state  fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di Cigs per contratto di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. 

    L'istituto  ha verificato che  le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione  delle aziende indicate nell'allegato, per le quali   l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione "1W". 

    Si ricorda che il beneficio è soggetto al  rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani e commercianti: versamento entro il 16 maggio

    Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali  sono tenuti  entro  il 16 maggio  2024  al versamento  della prima trimestrale della quota di contributi  IVS 2024   sul  reddito 2023,  tramite il Modello di pagamento F24.

    Si ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

     Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

    • 24% per  gli ARTIGIANI
    • 24,48% per i COMMERCIANTI Titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 ani

    per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:

    • 23,70% per gli artigiani
    • 24,18% per i commercianti

    Si conferma  anche per l’anno 2024,

    • la riduzione del 50% dei contributi dovuti  per gli iscritti di almeno 65 anni , già pensionati e
    •  la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.

    Si ricorda  anche  con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000  a 85.000 euro di reddito   il requisito di accesso al regime fiscale forfettario  che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Chi ha iniziato l'attività nel corso del 2024 deve dare comunicazione dell'adesione al regime con tempestività

    Artigiani e commercianti versamento I rata contributi 2024

    I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. 

    Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024

    Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023,  INPS  comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle

    •  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e 
    •  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata

    La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e  prevedeva anche  che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi  non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

    Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni

    • Dal punto di vista operativo si confermano integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 precisando  che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso , ovvero 
    • per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;

    per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

    Tali comunicazioni,  effettuate entro il  31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.

    Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.

    Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le  eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

    Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili

    In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

    Uniche condizioni :

    che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,

     per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione  SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.

    ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità 

    Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute.