• Contributi Previdenziali

    ENPAPI: quali sono i contributi 2025 e quando scadono?

    E' apparso in GU il 16 maggio 2025 l'avviso che i  ministeri vigilanti hanno approvato la delibera ENPAPI di dicembre 2024  che fissa il contributo per la maternità  2025  pari a 65,57 euro.

    Ricordiamo di seguito tutti  i contributi previdenziali dovuti.

    Contributi previdenziali infermieri 2025

    Anche per il 2025, il contributo soggettivo obbligatorio  degli infermieri professionali da versare a ENPAPI è pari  al 16%  sul  reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat , pari, per il 2025 , a 120.607,00 
     È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari,  ad euro 1.600,00 annui. 
    Gli iscritti possono versare volontariamente una aliquota più alta, fino a un massimo del 23%.
     Il contributo integrativo è fissato al 4% sul volume d'affari con eccezione di prestazioni verso la pubblica amministrazione per la quale l'aliquota resta al 2%.
     È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a  150 euro  annui.
     Il contributo di maternità è determinato ogni anno sulla base delle indennità di maternità erogate nell'anno precedente e va versato con gli acconti bimestrali.
     Per maggiori informazioni www.enpapi.it.

    Scadenze contributi infermieri

    I contributi previdenziali vanno versati come segue:

    – 4 rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso alle date seguenti: 

    • 10 febbraio, 
    • 10 aprile, 
    • 10 giugno, 
    • 10 agosto

     3 rate pari ciascuna ad 1/3 dell’importo a conguaglio, determinato tra quanto versato a titolo di acconto e quanto dovuto  sulla base della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari presentata attraverso il Modello UNI

     L’ammontare di ciascuna delle prime 4 rate è ottenuto sommando:

    – il 25% del contributo soggettivo minimo

    – il 25% del contributo integrativo minimo

    – il 25% del contributo di maternità

    ATTENZIONE Le scadenze bimestrali delle 4 rate in acconto sono puramente indicative e non sono soggette a sanzioni, l’unico termine ultimo per il versamento della contribuzione relativa all’anno precedente e sanzionabile è quello del 10 dicembre.

    Le 3 rate a conguaglio non sono maggiorate da interessi di dilazione e devono essere versate entro e non oltre la scadenza del 10 dicembre. 

    Dichiarazione reddituale 

    La dichiarazione telematica obbligatoria dei redditi definitivi 2024 (Modello UNI/2025)  da effettuare  esclusivamente in via telematica attraverso l’Area Riservata, entro il 10 settembre , ai fini del conguaglio dei contributi.

    ATTENZIONE la dichiarazione reddituale è obbligatoria anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali  non siano state presentate o contengano importi pari a zero o negativi.

    La sanzione per  omessa infedele o ritardata comunicazione del reddito, ei casi in cui la dichiarazione dia luogo a maggiore contribuzione, è:

    • pari a € 10,00  – per comunicazione entro 7° giorno
    • pari a € 50,00 – per comunicazione entro il  90° giorno
    • pari a € 100,00  – per comunicazione dopo il 90° giorno.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025

    Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2025 di 

    • lavoratori dipendenti non agricoli,
    • lavoratori autonomi e
    •  collaboratori e professionisti in Gestione separata,

    sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT  nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo  2023 e  2024, nella misura del + 0,8%.

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata.

    Vediamo le tabelle e istruzioni principali .

    Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli

    INPS ricorda che per l’anno 2025:

    • l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 
    • L’aliquota  relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (

    Nella tabella che segue  i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

    Anno

    Retr. minima

    settimanale

    Prima fascia

    retribuzione annua

    Massimale art. 2

    co.18, L. 335/95

    Aliquota

    IVS

    2025

     €   241,36

     €      55.448,00

     €    120.607,00

    33%

    2024

     €   239,44

     €      55.008,00

     €    119.650,00

    33%

    2023

     €   227,18

     €      52.190,00

     €    113.520,00

    33%

    2022

     €   210,15

     €      48.279,00

     €    105.014,00

    33%

    2021

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2020

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2019

     €   205,20

     €      47.143,00

     €    102.543,00

    33%

    2018

     €   202,97

     €      46.630,00

     €    101.427,00

    33%

    2017

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    33%

    2016

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2015

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2014

     €   200,35

     €      46.031,00

     €    100.123,00

    32,37%

    2013

     €   198,17

     €      45.530,00

     €      99.034,00

    32,37%

    2012

     €   192,40

     €      44.204,00

     €      96.149,00

    31,87%

    2011

     €   187,34

     €      43.042,00

     €      93.622,00

    31,87%

    2010

     €   184,39

     €      42.364,00

     €      92.147,00

    31,37%

    2009

     €   183,10

     €      42.069,00

     €      91.507,00

    31,37%

    2008

     €   177,42

     €      40.765,00

     €      88.669,00

    30,87%

    2007

     €   174,46

     €      40.083,00

     €      87.187,00

    30,87%

    2006

     €   171,03

     €      39.297,00

     €      85.478,00

    30,07%

    2005

     €   168,17

     €      38.641,00

     €      84.049,00

    30,07%

    2004

     €   164,87

     €      37.883,00

     €      82.401,00

    29,57%

    2003

     €   160,85

     €      36.959,00

     €      80.391,00

    29,57%

    2002

     €   157,08

     €      36.093,00

     €      78.507,00

    29,07%

    2001

     £ 296.140

     £     68.048.000

     £   148.014.000

    29,07%

    2000

     £ 288.640

     £     66.324.000

     £   144.263.000

    28,57%

    Versamenti volontari artigiani e dei commercianti

    Artigiani Commercianti

    Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. 

    Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :

    MINIMALI  ARTIGIANI –  DEC DAL 1995

    classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 371,10

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 432,60

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 555,58

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 678,56

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 801,54

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 924,52

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.047,48

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.108,96

    MINIMALI COMMERCIANTI 

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24,48%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 378,53

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 441,26

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 566,70

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 692,14

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 817,58

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 943,02

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.068,43

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.131,14

    Versamenti volontari gestione separata 2025

    Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025, 

    • al 25% per i professionisti e 
    • al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro,  l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari  non può essere inferiore a 

    • 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

  • Contributi Previdenziali

    Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA

    Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024  cd. "Milleproroghe"ha prorogato  nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA  e alla Gestione separata 

    La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.

    Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025

    Come anticipato il differimento riguarda 

    1. la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e 
    2. la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,

    Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.

    L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti  le norme e prassi  di riferimento:  

    • Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
    • Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
    • Circolare n. 58/2024.
    • Decreto-legge n. 215/2023.

  • Contributi Previdenziali

    Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro

    A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro,  approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale. 

    Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.

    Vediamo alcuni dettagli della novità.

    Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze

    La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :

    • nei  casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
    • Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.

    Questa modifica interessa:

    • Datori di lavoro;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

    La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.

    Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente

    Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:

    1. 24 rate ordinarie;
    2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
      • Calamità naturali;
      • Procedure concorsuali;
      • Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
      • Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
      • Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
      • Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.

    Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000  consente il pagamento rateizzato fino a  60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori  casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000: 

    • – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
    • – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato  all’autorità giudiziaria).

    La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi lavoratori LSU: nuovo servizio online

    Con il messaggio n. 3959 del 26 novembre 2024  INPS comunica l’introduzione di un nuovo servizio digitale per la gestione delle domande di accredito dei contributi figurativi in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU), finanziati da Regioni o altri enti utilizzatori. 

    Questo servizio, disponibile sul portale INPS, sostituisce la procedura precedente con un sistema più intuitivo e centralizzato, accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS. 

    Il servizio mira a semplificare e digitalizzare il processo di presentazione delle richieste, in un’ottica orientata all’utente, consentendo agli enti di monitorare lo stato delle pratiche e di gestire eventuali richieste di integrazione documentale.

    Il nuovo servizio accredito contributi LSU

    Il servizio è articolato in cinque sezioni principali: 

    • Home, 
    • Delibere C.R.I., 
    • Delibere Ente, 
    • Domande di contribuzione e 
    • Dati di contatto. 

    Ogni sezione è progettata per facilitare specifiche attività: dalla gestione delle delibere necessarie per l’approvazione dei progetti LSU al caricamento dei documenti obbligatori per dimostrare il diritto ai contributi figurativi. È previsto un sistema di notifica per le richieste di integrazioni documentali, con un termine di 60 giorni per il completamento delle istruttorie, pena il rigetto delle domande.

    Infine, il servizio include funzionalità aggiuntive, come la possibilità di scaricare modelli predefiniti e manuali operativi, e l’indicazione di contatti ufficiali per comunicazioni amministrative o tecniche. Questo sistema intende migliorare l’efficienza amministrativa e garantire maggiore trasparenza nel trattamento delle domande, con l’obiettivo di agevolare sia gli enti utilizzatori sia i lavoratori coinvolti.

  • Contributi Previdenziali

    Tassi interesse Inps aggiornati a ottobre 2024

    Dopo la recente circolare 89 del 16 settembre 2024 INPS  interviene nuovamente  con la circolare 92 del 21 ottobre  per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle decisioni della Banca centrale Europea   che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25% portandolo al 3,40%.

     in particolare  si prevede che 

    • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,40%
    • la misura delle sanzioni civili scende all' 8,90%.

    Novità sanzioni DL 19 2024 

    In particolare, a seguito dell'entrata in vigore  il 1 settembre 2024 del DL 19 2024  in tema di sanzioni per omissioni contributive :

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40% 
    • –    come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente  entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •   se il versamento viene  effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).

    Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS 

    INPS  specifica quindi  che: 

    • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal  23 OTTOBRE 2024 si applica il tasso  di interesse del  9,40%.
    • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
    • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

    Sanzioni INPS ridotte  per procedure concorsuali

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5%)  a decorrere dal 23 ottobre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso citato, pari al 3,40%.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni

    Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate  ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di  ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza  per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)  

    I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e  si sono resi necessari a seguito del  decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione  tramite F24 (articolo 17 d.lgs  241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’  ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.

    Con la risoluzione 46/E  del 18 settembre 2024 l'Agenzia  comunica che, in sede di compilazione del modello  F24 , in corrispondenza del campo “codice  posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre,  comunicato dall’ENPAIA. 

    Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in  argomento va indicato il valore “0”.

    Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione

     A seguito della  convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA,  che regola il  servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il

    versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti  alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti  causali contributo 

    • “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;

    • “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;

    • “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;

    • “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;

    • “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.

    COMPILAZIONE 

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :

    • nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), 
    • nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi  a debito versati”, riportando:
      • nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
      •  nel campo “codice sede”, nessun valore;
      •  nel campo “codice posizione”, nessun valore;
      •  nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo  contributivo per il quale si esegue il versamento;
      • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

    Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.