• Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani, commercianti, GS al 31 luglio senza maggiorazione

    L'Agenzia delle Entrate  ha pubblicato il 26 luglio una faq di chiarimenti che  replica al seguente quesito:

    "l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – avente a oggetto il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – si applichi anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, si chiede quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37".

    Sinteticamente l'ADE risponde affermativamente al primo quesito per artigiani e commercianti, vediamo i dettagli di seguito.

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    Differimento contributi artigiani e commercianti e Gestione separata

    Nella Risposta l'Agenzia  precisa in particolare che l’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.

    Quindi, posto che:

    1.  i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale(per artigiani e commercianti e
    2.  la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, 

    come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.

    L'Agenzia ricorda anche che l’art. 37 comma 2 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

    1. – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
    2. applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
    3. presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
    4. partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

    L'agenzia conferma   quindi che che la disposizione interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti .

    Si ricorda che non erano invece interessati alla proroga e quindi versano entro il 31 luglio con maggiorazione :

    le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

    – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

    – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;

    – i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

    Versamento con maggiorazione entro il 30 agosto

    Va ricordato infine che i versamenti dei  contributi  per i contribuenti ISA e forfettari  sopracitati possono anche essere effettuati entro il 30 agosto con maggiorazione dello  0,40%

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024

    Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati  nuova aliquota contributiva, agevolazioni e  riduzioni dei  contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura  per l’anno 2024. 

    Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.

    Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti

    Per l’anno 2024 continua ad applicarsi  l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali  (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).

    L' Aliquota  applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:

    • a carico del Concedente   21,15% 
    • a carico de Concessionario :    8,84%              

     

    Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni

    Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:

    • Tutela maternità. 0,03%
    • Disoccupazione:0,34%

     Riduzione del costo del lavoro

    • Aliquota disoccupazione: 2,75%
    • Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005:   1,00%

    Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL 

    Sulla misura ordinaria pari a :

    • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
    • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%

    per l’anno 2024, la riduzione dei premi  è pari al 15,11%

    Salari medi provinciali

    Resta fermo che  la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale.

     Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.

    Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

    TERRITORI

    MISURA AGEVOLAZIONE

    DOVUTO

    Non svantaggiati

    100%

    Montani

    75%

    25%

    Svantaggiati

    68%

    32%

    Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024

    L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

    Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e  stampare la delega di pagamento F24   selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.

    I termini di scadenza per il pagamento sono :  16 luglio 2024,  16 settembre 2024,  18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani e commercianti: versamento entro il 16 maggio

    Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali  sono tenuti  entro  il 16 maggio  2024  al versamento  della prima trimestrale della quota di contributi  IVS 2024   sul  reddito 2023,  tramite il Modello di pagamento F24.

    Si ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

     Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

    • 24% per  gli ARTIGIANI
    • 24,48% per i COMMERCIANTI Titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 ani

    per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:

    • 23,70% per gli artigiani
    • 24,18% per i commercianti

    Si conferma  anche per l’anno 2024,

    • la riduzione del 50% dei contributi dovuti  per gli iscritti di almeno 65 anni , già pensionati e
    •  la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.

    Si ricorda  anche  con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000  a 85.000 euro di reddito   il requisito di accesso al regime fiscale forfettario  che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Chi ha iniziato l'attività nel corso del 2024 deve dare comunicazione dell'adesione al regime con tempestività

    Artigiani e commercianti versamento I rata contributi 2024

    I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. 

    Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

  • Contributi Previdenziali

    Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale

    La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale  rappresenta un punto  significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni  previdenziali.

     In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale  della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.

    La questione al vaglio della Corte Costituzionale

    La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023  dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede  esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione,  per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e  architetti, che non potessero iscriversi alla propria  Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6  e   quindi obbligati alla Gestione separata  INPS.

     Veniva  illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente,   per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva  

    La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344)  aveva statuito che  gli ingegneri e gli architetti,  iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria  per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria,  fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS

    Con sentenza n. 238 del 2022  la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità  «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».

    La cassazione nel rimettere alla Consulta  evidenzia  che anche  per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa,  possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.

    Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta

    La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.

    La Corte ha considerato  dunque ingiusta  la  situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS)   e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali  potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:

    • all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti) 
    • alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo. 

    Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti. 

    L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.

    Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:

    1. l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
    2. se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.

    Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.

    Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.

    Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.

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