-
Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA
Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 cd. "Milleproroghe"ha prorogato nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA e alla Gestione separata
La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.
Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025
Come anticipato il differimento riguarda
- la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e
- la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,
Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.
L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti le norme e prassi di riferimento:
- Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
- Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
- Circolare n. 58/2024.
- Decreto-legge n. 215/2023.
-
Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro
A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro, approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale.
Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.
Vediamo alcuni dettagli della novità.
Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze
La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :
- nei casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
- Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.
Questa modifica interessa:
- Datori di lavoro;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.
Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente
Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:
- 24 rate ordinarie;
- Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
-
- Calamità naturali;
- Procedure concorsuali;
- Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
- Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
- Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.
Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000 consente il pagamento rateizzato fino a 60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000:
- – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria).
La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.
-
Fondo Clero: contributi previdenziali per il 2023
Con il Decreto del 30 ottobre 2024 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2024, è stato disposto l’adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2023.
Il contributo statale, previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1973, n. 903, è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2023, passando
- da:€ 8.402.539,37
- a € 9.083.145,06.
Il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in € 1.032.914,00.
Con il Decreto del 27 novembre 2024 del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stato adeguato anche il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo , incrementato del 8,1% , che a partire dal 1° gennaio 2023, passa
- da € 1.802,65
- a € 1.948,66.
Questo aumento si allinea alla percentuale di incremento delle pensioni erogate dal Fondo, come rilevato dall'INPS.
Si ricorda che gli adeguamenti contributivi sono applicati retroattivamente anche ai pensionati, con recupero delle differenze sulle pensioni erogate dal Fondo Clero.
Beneficiari del Fondo Clero
Come da ultima circolare INPS 94 del 23.11.2024 ,si ricorda che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per i ministri di culto, a partire dall’acquisizione dello status o dall’inizio del ministero in Italia.
Nello specifico i beneficiari del Fondo clero sono
- Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- Ministri di culto acattolici con obbligo di contribuzione individuale.
- Sacerdoti e ministri di culto che desiderano versare contributi volontari.
Sono richieste:
- Per i sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario diocesano.
- Per i ministri di altre confessioni: attestazione dagli organi competenti della confessione.
Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende a:
- Ministri di culto stranieri operanti in Italia.
- Ministri italiani operanti all’estero.
Precisazioni per il clero cattolico
L’INPS specifica che:
- L’obbligo contributivo non coincide con l’accesso al sistema di sostentamento.
- La contribuzione è dovuta dal momento dell’ordinazione fino all’inserimento nel sistema di sostentamento.
Le Curie Diocesane devono comunicare tempestivamente le ordinazioni e variazioni alla Direzione provinciale di Terni.
Modalità di pagamento dei contributi previdenziali del Fondo clero INPS
Il pagamento del contributo individuale annuo avviene tramite sistema pagoPA nei seguenti canali:
- Agenzie bancarie
- Home banking (logo CBILL o pagoPA, codice INPS: AAQV6)
- Sportelli ATM abilitati
- Esercenti convenzionati (tabaccherie, ricevitorie, edicole, ecc.)
- Uffici postali
Il versamento unico tramite bonifico bancario va destinato a
- Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) per i sacerdoti cattolici.
- Enti delle confessioni acattoliche con obbligo di versamento unico , per ministri di culto di altre religioni.
Coordinate bancarie:
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC: BITAITRRENT (valido per l’area euro)
Nota: I singoli iscritti all’estero possono usare il bonifico previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni tramite e-mail ordinaria ([email protected]) o PEC ([email protected]).
Causale del bonifico
Per garantire la corretta registrazione, indicare:
La parola “CLERO”.
Il codice fiscale del sacerdote o dell'ente.
Il periodo di riferimento (es. “dal/al gg/mm/aaaa”).
Importi Contributi Fondo Clero 2022-2023
Anno Contributo Statale Contributo Individuale 2022 € 8.402.539,37 € 1.802,65 2023 € 9.083.145,06 € 1.948,66 -
Contributi lavoratori LSU: nuovo servizio online
Con il messaggio n. 3959 del 26 novembre 2024 INPS comunica l’introduzione di un nuovo servizio digitale per la gestione delle domande di accredito dei contributi figurativi in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU), finanziati da Regioni o altri enti utilizzatori.
Questo servizio, disponibile sul portale INPS, sostituisce la procedura precedente con un sistema più intuitivo e centralizzato, accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS.
Il servizio mira a semplificare e digitalizzare il processo di presentazione delle richieste, in un’ottica orientata all’utente, consentendo agli enti di monitorare lo stato delle pratiche e di gestire eventuali richieste di integrazione documentale.
Il nuovo servizio accredito contributi LSU
Il servizio è articolato in cinque sezioni principali:
- Home,
- Delibere C.R.I.,
- Delibere Ente,
- Domande di contribuzione e
- Dati di contatto.
Ogni sezione è progettata per facilitare specifiche attività: dalla gestione delle delibere necessarie per l’approvazione dei progetti LSU al caricamento dei documenti obbligatori per dimostrare il diritto ai contributi figurativi. È previsto un sistema di notifica per le richieste di integrazioni documentali, con un termine di 60 giorni per il completamento delle istruttorie, pena il rigetto delle domande.
Infine, il servizio include funzionalità aggiuntive, come la possibilità di scaricare modelli predefiniti e manuali operativi, e l’indicazione di contatti ufficiali per comunicazioni amministrative o tecniche. Questo sistema intende migliorare l’efficienza amministrativa e garantire maggiore trasparenza nel trattamento delle domande, con l’obiettivo di agevolare sia gli enti utilizzatori sia i lavoratori coinvolti.
-
Transazione crediti contributivi e concordato: istruzioni INPS
Il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell'Insolvenza – CCII) che riguardano le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro trattamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).
Va sottolineato innanzitutto che la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.
Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco i dettagli principali forniti dall'Istituto su questi aspetti in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.
Transazione su crediti tributari e contributivi:
A norma del nuovo decreto legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.
La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.
Tempi per la presentazione:
L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:
- 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
- 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.
Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell'atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.
Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l'omologazione della proposta di transazione.
Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo
Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.
Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.
Proposta di modifica o nuova proposta
Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:
- 60 giorni per modifiche alla proposta;
- 90 giorni per una nuova proposta.
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l'avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.
-
Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni
Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e si sono resi necessari a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione tramite F24 (articolo 17 d.lgs 241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’ ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.
Con la risoluzione 46/E del 18 settembre 2024 l'Agenzia comunica che, in sede di compilazione del modello F24 , in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento va indicato il valore “0”.
Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione
A seguito della convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti causali contributo
• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
-
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.
-
Contributi per maternità professionisti: nuovi importi
Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :
- consulenti del lavoro iscritti a ENPACL
- agrotecnici iscritti a ENPAIA
- periti agrari iscritti a ENPAIA
- notai iscritti alla Cassa Notariato.
Di seguito i dettagli per ogni Cassa.
Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
delibera n. 113/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41 pro-capite.
Contributo maternità Notariato 2024
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 9
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.
Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 23/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 27
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite.
Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 15/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27 maggio
2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite.