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Contributi omessi: cartella INPS legittima senza ricorso del lavoratore
La Cassazione nell'ordinanza 26588 2023 ribadisce in modo molto chiaro che rapporto di lavoro e rapporto previdenziale sono autonomi e diversi, per quanto tra loro connessi,. Per questo gli enti previdenziali "sono legittimati a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore" , e quindi a pretendere i contributi non versati, ad esso correlati, anche in assenza di richieste da parte di quest'ultimo .
Vediamo il caso concreto recentemente analizzato dalla Suprema Corte e le motivazioni della decisione.
Contratti di appalto irregolari e contributi non versati
A seguito di un ispezione in due srl si rilevavano contratti di appalto irregolari per le prestazioni di lavoratori, formalmente assunti da imprese che eseguivano lavori in appalto, ma sostanzialmente dipendenti dei committenti. I dipendenti non avevano chiesto la regolarizzazione dei rapporti di lavoro contestati. Venivano quindi emessi verbali e cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali non versati.
Il ricorso dei titolari delle società veniva respinto dal tribunale di Terni e accolto invece dalla Corte di Appello di Perugia.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva argomentato che, in virtù dell’art. 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il solo lavoratore a poter chiedere la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, quando il contratto d’appalto sia stipulato in violazione delle prescrizioni del medesimo art. 29, comma 1.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, affermano i giudici di merito " non menziona gli enti previdenziali tra soggetti legittimati a rivendicare la costituzione d’un rapporto di lavoro dipendente"
L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia, affermando che la vicende inerenti al rapporto di lavoro non possono incidere sull’autonomo rapporto contributivo, che vincola il datore di lavoro e l’ente previdenziale e fa sorgere diritti indisponibili , anche nel caso in cui manchi la richiesta di azione giudiziale ad opera dei lavoratori,
Contributi non versati: legittima l'azione INPS
La Suprema Corte nella sentenza afferma l'insussistenza dei motivi sulla forma del ricorso dell'INPS e sottolinea invece l punto dirimente della legittimità dell'azione dell'ente previdenziale. Su questo ricorda che l'orientamento giurisprudenziale è costante nell’affermare che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale.
Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013).
Inoltre con particolare riguardo all’appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore (Cass., sez. lav., 28 novembre 2019, n. 31144).
e conclude :" A favore di queste conclusioni depongono :
- l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, e
- l’autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi."
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Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato
In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :
- una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio
- entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .
Contestualmente va fatta la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Si ricorda che l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA
Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza.
Senza registrazione al portale si può:
- individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova,
- consultare la guida ai servizi consolari.
Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.
Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche copia del documento d’identità del richiedente.
ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it
AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT
E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.
Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID.
Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale
A cosa serve iscriversi all'AIRE
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.