• Contributi Previdenziali

    ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024

    Con il messaggio INPS    97  del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia"  istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei  Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

    I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.

    Ora la  legge 18 2024 (DL 215 2023  convertito in legge) , ha  previsto l’estensione anche  per il periodo di imposta 2024.

     L'istituto sottolinea che:

    • il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione 
    • il destinatari dei provvedimenti  ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto  con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
    • Si può utilizzare  il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione,  attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i  codici tributo istituiti dall'Agenzia:   “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate

    Con la circolare n. 21  del 26 gennaio  2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni  minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024  per la generalità dei lavoratori dipendenti .

    L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

    Limiti retribuzione giornaliera  – minimali e massimali  2024 

    I minimi  retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi  nell'anno precedente  calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.

    I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel  caso siano inferiori,  devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili). 

    Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.

     Qui le tabelle complete. 

    Anno 2024

    Euro

    Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

    598,61

    Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

    56,87

    La circolare ricorda che  non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

    Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere

    Euro

    Retribuzione giornaliera minima

    31,60

    Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

    55.008,00

    Importo mensilizzato

    € 4.584,00

    Anno 2024

    Euro

    Massimale annuo della base contributiva

    €119.650,00.

    Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

    € 239,44

    Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro

     €12.451,00

    Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024 

    I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

    Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .

    Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

    L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi

    Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

    Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.

    le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.

    Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:

    • "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
    • "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
    • "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
    • "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
    • “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
    • “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
    • "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
    • “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
    • “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
    • “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
    • “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    • nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
    Allegati: