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    Sostenibilità e efficienza energetica: fondo perduto per i Comuni

    Con comunicato stampa del 3 marzo Invitalia informa, dell'Avviso Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica PON IC REACT EU relativo alla richiesta di contributi a fondo perduto da effettuarsi entro il 14 aprile.

    Si specifica che, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha prorogato i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica CSE 2022.

    Le nuove tempistiche sono:

    • presentazione della domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2023;
    • completamento degli interventi finanziati entro il 31 agosto 2023;
    • richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 settembre 2023.

    Si sottolinea che l’Avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per:

    • la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto 
    • e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

    Avviso PON IC REACT EU: i beneficiari  

    L’Avviso è rivolto alle Amministrazioni comunali che intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili, interventi di efficienza energetica di edifici:

    • insistenti sul territorio nazionale, di loro proprietà ed utilizzo; sono dunque esclusi immobili in detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi
    • adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato

    Una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

    Avviso PON IC REACT EU: cosa finanzia

    L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:

    • impianti fotovoltaici
    • impianti solari termici
    • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
    • sistemi di relamping
    • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
    • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione

    L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. 

    Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso.

    Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.

    Avviso PON IC REACT EU: l'agevolazione

     Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello. 

    I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili complessivamente pari a 320 milioni di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU”.

    Attenzione al fatto che ogni Amministrazione comunale può presentare fino ad un massimo di 5 istanze di concessione. 

    L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attualmente pari ad euro 215.000,00, IVA esclusa.

    Avviso PON IC REACT EU: presenta la domanda

    L’istanza di concessione del contributo deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica denominata “CSE 2022” attiva all’indirizzo:

    L’ordine di valutazione delle istanze è cronologico, secondo la data e l’ora di presentazione delle stesse, rilevando a tal fine l’ordine di registrazione di ciascuna istanza nell’ambito della piattaforma.

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    Formazione revisori 2023: aggiornate materie

    Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).

    Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
    In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:

    • “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, 
    • “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”, 
    • “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”, 
    • “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, 
    • “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”, 
    • “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi” 
    • “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.

    Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:

    • Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
    • Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
    • Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).

    Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. 

    Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.

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    Sostituzione componente Collegio Revisori: chiarimenti del CNDCEC

    Con il pronto Ordini 205/2023 il CNDCEC risponde a dubbi sulla sostituzione di un revisore dimissionario.

    In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alla procedura per la sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori, considerata la mancata accettazione dell’incarico da parte dei revisori supplenti

    Il Consiglio dei Commercialisti ricorda che ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2008, n. 139, il collegio dei revisori “è composto da tre membri effettivi e due supplenti”. 

    Viene precisato che, per la completa costituzione del collegio dei revisori è necessaria non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche dei membri supplenti. 

    Infatti, anche se il collegio possa regolarmente adempiere alle proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell’organo di controllo è necessario che siano disponibili anche i due sindaci supplenti.

    Nel caso di specie è necessario procedere tanto alla sostituzione del componente effettivo dimissionario, tanto a quella dei due componenti supplenti che hanno rinunciato all’incarico nel momento in cui sono stati chiamati a sostituire il componente effettivo dimissionario.

    Viene specificato che, qualora all’esito delle elezioni con cui è stato eletto il collegio dei revisori risultino dei candidati non eletti, il collegio potrà essere reintegrato con i primi candidati votati non eletti.

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alle sostituzioni dei componenti del collegio dei revisori nei modi sopra indicati, si dovranno indire le nuove elezioni per procedere alla nomina dei componenti effettivi e/o supplenti mancanti. 

    Infine, viene specificato che i nuovi componenti, eletti per procedere alla reintegrazione del collegio, scadranno insieme ai revisori ancora in carica e le eventuali nuove elezioni dovranno svolgersi nel rispetto del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021 con date individuate autonomamente dal Consiglio dell’Ordine.  

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    Segreto Professionale: ambito di applicazione per i commercialisti

    Con il pronto ordini n. 203 del 19.01 il CNDCEC chiarisce l'ambito di applicazione del segreto professionale per i Commercialisti.

    In particolare, veniva richiesto se un iscritto, il quale ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un questionario ex art. 51. d.P.R. n. 633/1972 richiedente l’esibizione della documentazione inerente l’esecuzione della prestazione professionale resa nei confronti di un cliente, possa, in assenza di autorizzazione del cliente stesso, dar seguito alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, senza incorrere nelle sanzioni deontologiche, civili e penali conseguenti alla violazione del segreto professionale. 

    Viene chiarito che fermo restando che sarà compito dell’iscritto valutare per quali tra i documenti richiesti può opporre il segreto professionale, in sede di risposta al questionario l’eventuale esibizione di documentazione nota, conoscibile o già divulgata nonché documentazione che rivesta un interesse prettamente economico e fiscale del cliente, può costituire scriminante dal punto di vista sia disciplinare sia penale, anche in assenza di autorizzazione della parte assistita.

    Vediamo come il CNDCEC è giunto alla suddetta precisazione.

    Innanzitutto, il Consiglio specifica che nell’ordinamento professionale l’obbligo del segreto professionale è previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 139/2005.

    Esso dispone in via generale che “Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del Codice di procedura penale e l'articolo 249 del Codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti”

    Il segreto professionale attiene ai fatti, informazioni e circostanze che l’iscritto apprende in ragione dell’espletamento del mandato professionale e le stesse devono pertanto mantenersi riservate e confidenziali. All’iscritto, proprio in ragione di tale prerogativa, è riconosciuto il diritto di astenersi dal rendere testimonianza nell’ambito del processo penale e civile.

    L’obbligo del segreto professionale trova il suo completamento nell’art. 10 del Codice deontologico, il quale prevede che “1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. 2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi. 3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori”.
    Infine, l’obbligo di mantenere il segreto professionale si ricava anche dall’art. 622 c.p., il quale punisce la condotta di chi, avendo notizia, per ragione della propria professione, di un segreto, lo rivela senza giusta  causa.
    Di conseguenza, l’iscritto che viola il segreto professionale, divulgando a terzi le notizie che gli siano state confidate da un proprio cliente, potrebbe essere chiamato a rispondere in sede disciplinare, civile e penale.
    Viene quindi specificato che le norme indicate individuano quindi:

    • da un lato il dovere per l’iscritto di mantenere riservate le informazioni apprese in ragione dell’espletamento del mandato 
    • e dall’altro lato il diritto a non comunicarle e/o riferirle a terzi.

    Nell’ordinamento il diritto a non divulgare le informazioni apprese in ragione dell’espletamento del mandato non solo può esercitarsi nell’ambito delle testimonianze civili e penali, come sopra evidenziato, ma anche in sede di accessi, ispezioni e verifiche disposte dagli Uffici facenti parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1973 è previsto che il professionista che subisce l’accesso possa eccepire il segreto professionale relativamente a 

    • perquisizioni personali, 
    • all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, 
    • all'esame di documenti 
    • e alla richiesta di notizie. 

    In tal caso la norma prevede che tali attività possano essere eseguite solo a seguito dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria.
    Viene inoltre sottolineato che, non essendo prevista una norma che individui quali siano i documenti o le informazioni per le quali il professionista possa opporre fondatamente il segreto professionale, si ritiene che, come rilevato da autorevole dottrina, siano esclusi dal dovere di segretezza i fatti notori, ovvero le notizie che risultano essere conosciute da un elevato numero di persone o siano state in ogni caso divulgati dalla stessa parte assistita

    La Guardia di Finanza, con la circolare n. 1/2008, ha ad esempio ritenuto che “ il segreto professionale possa essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna utilità ai fini fiscali; non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per quanto attiene a questi ultimi, all’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente”.
    In conclusione, fermo restando che sarà compito dell’iscritto valutare per quali tra i documenti richiesti può opporre il segreto professionale, in sede di risposta al questionario l’eventuale esibizione di documentazione nota, conoscibile o già divulgata nonché documentazione che rivesta un interesse prettamente economico e fiscale del cliente, può costituire scriminante dal punto di vista sia disciplinare sia penale, anche in assenza di autorizzazione della parte assistita.

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    Obbligo vidimazione e bollatura verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee

    Con il Pronto ordini del 3 gennaio il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti su Vidimazione/bollatura libro verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee

    Come specificato dalle Sentenze del Consiglio di Stato Sez. II n 3544 del 2020 e Cons. Stato Sez. VI n. 4923 del 2021 "il verbale, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito. Quindi il verbale è da annoverare entro la categoria degli atti amministrativi – certificativi in quanto è un documento preordinato alla descrizione di atti o fatti  giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante ed ha quindi lo scopo di garantire  certezza alla descrizione degli accadimenti, documentandone l'esistenza”.

    Peraltro, “ la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute” 
    Ciò premesso il CNDCEC ha chiarito che è possibile affermare che nell’Ordinamento della Professione di Dottore Commercialisti e di Esperto Contabile il verbale delle sedute di Consiglio e delle Assemblee è redatto e sottoscritto dal Segretario, quale pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza.

    Infatti, l’art. 13, comma 4 dello stesso ordinamento professionale prevede che per le riunioni consiliari “Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario”. 

    Anche per l’Assemblea l’art. 18, comma 4, precisa che “Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti”.
    Risulta, pertanto, che sia proprio la Legge Professionale ad attribuire al Segretario dell’adunanza, sia essa consiliare che assembleare, la funzione di pubblico ufficiale redattore del relativo verbale.

    In questi casi, quindi, il Segretario assume una funzione certificativa che di norma è, invece, appannaggio dei soli notai.

    Peraltro, si ricorda che il Codice Civile (art. 2421) prevede solo a carico delle società l’obbligo della bollatura e della numerazione dei seguenti libri:

    • libro dei soci
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
    • libro delle obbligazioni
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
    • libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile

    Non si rivengono pertanto norme che impongano alcun obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli iscritti proprio perché l’Ordinamento Professionale attribuisce al Segretario dell’adunanza una funzione certificatoria, atta ad attribuire efficacia probatoria al contenuto complessivo del documento.

    Viene precisato che, nulla vieta ovviamente che ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, possa valutare l’attivazione di livelli di certificazione maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge attraverso previsione  esplicita nel proprio regolamento di funzionamento.

    Con specifico riferimento al libro verbale del Collegio dei revisori è d'obbligo richiamare la Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, che sul tema della verbalizzazione delle attività di verifica dell’organo di controllo puntualizza che, in linea con le disposizioni del codice civile art. 2421 – ultima comma, e quindi in analogia a quanto previsto per i verbali relativi al collegio sindacale delle società, lo stesso, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio.

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    Prevenzione Corruzione: proroga termini di redazione relazione annuale al 15.01.2023

    Con Informativa n 119 del 13 dicembre il CNDCEC rende noto che l’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, con Comunicato pubblicato il 6 dicembre, ha prorogato al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

    L’art. 1 comma 14 della L. 190/2012 stabilisce che, il RPCT, ossia il responsabile della prevenzione corruzione, trasmetta e pubblichi sul sito web dell’ente o della società di appartenenza una relazione con i risultati dell’attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno.

    Si ricorda che la relazione annuale è un importante strumento da utilizzare per dare evidenza degli esiti del monitoraggio sulla corruzione, evidenziando l’attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

    E' bene ricordare che, il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.
    L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

    Il RPCT, invece, come specificato anche dalla stessa anac, è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo.
    La predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest’ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell’amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.

    Ciò premesso, l'informativa del CNDCEC comunica la proroga per l'invio della Relazione annuale e viene specificato che, per la redazione della suddetta relazione, i RPCT possono avvalersi della Scheda pubblicata sul sito di ANAC all’indirizzo:

    Si specifica inoltre che, in alternativa, l'informativa del CNDCEC specifica che i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono generare in automatico la relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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    Revisori legali: attiva dal 12.12 protocollazione automatica delle istanze

    Con un Avviso del 12.12 pubblicato sulla pagina preposta del Registro della revisione legale, il MEF informa del fatto che:

    • a partire dal 12 dicembre 2022,
    • la trasmissione al Registro delle principali istanze prodotte dagli utenti sul Portale ufficiale della Revisione Legale, 
    • non dovrà avvenire tramite il ricorso alla PEC,
    • ma attraverso una nuova funzione di invio e contestuale protocollazione automatica che consente di avviare immediatamente il procedimento amministrativo. 

    Nello specifico, la trasmissione agli uffici preposti del Registro delle pratiche sottoscritte da revisori legali, società di revisione e tirocinanti, si è basata sul ricorso alla Posta elettronica certificata ovvero alla corrispondenza cartacea. 

    Per garantire più elevati standard di trasparenza nell’avvio e nei termini dell’attività amministrativa, dal 12 dicembre è stato introdotto il nuovo sistema di «Protocollazione Automatica» accessibile direttamente on-line in sede di precompilazione dell’istanza.

    Consulta di seguito l'elenco delle istanze per le quali è stata attivata tale funzione:

    Protocollazione Automatica Revisori legali: come accedere al servizio

    Per accedere alla funzione di Protocollazione Automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

    Si specifica che in questo caso, l'istante non sarà tenuto ad allegare copia del proprio documento.

    La funzione di protocollazione automatica consente all’utente di trasmettere in modo semplificato le proprie istanze all’ufficio di competenza del Registro, senza il ricorso alla PEC o alla corrispondenza cartacea, e di protocollare contestualmente le stesse attraverso una nuova funzione accessibile:

    • direttamente on-line nella sezione «modulistica» del sito www.revisionelegale.mef.gov.it 
    • oppure all’interno delle pagine informative di ciascun modulo.

    Dopo aver generato e compilato seguendo le istruzioni previste la pratica desiderata, completa dei relativi allegati, e provveduto al salvataggio in locale e alla sottoscrizione mediante firma digitale o autografa, è possibile inviare tutta la documentazione seguendo gli Step elencati

    1. Accedere alla funzione con le credenziali SPID. Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per ottenere SPID, consultare la pagina web www.spid.gov.it 
    2. Selezionare la pratica di interesse dall’elenco mostrato a sistema. Il Sistema restituisce le pratiche associate al codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso. 
    3. Caricare il documento principale in formato PDF non superiore a 5Mb. In caso di una successiva richiesta di integrazione di una pratica già protocollata, è sufficiente selezionare la stessa e caricare la sola documentazione integrativa rispettando i requisiti indicati (formato e dimensioni). 
    4. Caricare eventuali altri allegati. È possibile caricare fino a tre allegati ulteriori, in qualunque formato, purché non superiore a 5 Mb ciascuno. 
    5. Cliccare il tasto «Avvia Protocollazione». Il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicata/e nella pratica il numero di protocollo registrato. Tale modalità consente di conoscere con certezza la data di avvio del procedimento amministrativo 

    L'avviso MEF inoltre informa della possibilità di rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del Portale per richieste di assistenza o informazioni.

    In ogni caso, è confermato l’obbligo per ciascun soggetto iscritto al Registro di comunicare/aggiornare il proprio indirizzo Posta Elettronica Certificata.

    Per l'invio delle istanze e le relative integrazioni utilizzare la funzione di protocollazione automatica: