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    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. 

    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:

    • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi: 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973; 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS); 
      • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi; 
      • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi); 
      • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate; 
      • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica; 
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS
    • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti. 

    Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti. 

    Procure web Commercialisti: chi può accedere

    L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel: 

    • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A 
    • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali 
    • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B. 

    Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

    Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1). 

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    Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni

    In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.

    Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF

    Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:

    • degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
    • e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

    Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:

    • l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012) 
    • la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

    Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni

    Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:

    • a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.

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    Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo

    Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione. 

    Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità. 

    La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.

    Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. 

    Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.

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    Piattaforma ArSOS antiriciclaggio: attiva dal 15.09

    Con informativa n 116 del 15 settembre, il CNDCEC informa della attivazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni sospette allo IUF ai fini dell'antiriciclaggio.
    Nel dettaglio facendo seguito all’informativa n. 104/2023 si evidenzia che a partire dal 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.
    La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage del sito del Consiglio Nazionale) consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF.
    Accedendo alla nuova piattaforma, l’iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:

    • compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
    • procedere all’invio della SOS all’UIF;
    • veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
    • ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.

    Piattaforma ArSOS: come funziona

    Per inviare una SOS, l’Iscritto dovrà:

    • utilizzare l’applicazione “Compilatore SOS” procedendo a inserire le informazioni richieste dal format (operazione/i oggetto della prestazione, soggetti, rapporti e legami). Il compilatore guida l’utente al corretto inserimento dei dati richiesti. All’esito della compilazione, l’utente dovrà salvare il file in chiaro (da conservare) e il file cifrato da inviare all’UIF; 
    • effettuare l’invio della SOS cifrata tramite accesso all’applicazione “Portale invii”, utilizzando la funzione “Invia SOS”.

    Il sistema provvederà all’invio della SOS (priva del nome del segnalante) al portale INFOSTAT-UIF che restituirà una ricevuta attestante l’esito dei controlli effettuati sul suo contenuto. 

    Tale ricevuta sarà resa disponibile al segnalante nell’applicazione “Portale Invii” e, nel caso in cui sia stata attivata la specifica funzione, verrà a questi inviata via e-mail all’indirizzo indicato per ricevere le notifiche. 

    La notifica reca in allegato un documento non cifrato contenente l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall’UIF e l’esito della sua avvenuta acquisizione o scarto. 

    Nel caso in cui la SOS venga scartata, nella suddetta comunicazione saranno indicate le anomalie riscontrate che dovranno essere sanate: Clicca qui per ulteriori istruzioni.

    Infine si informa che, al fine di favorire l’utilizzo del nuovo applicativo, è stato predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all’indirizzo: [email protected].

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    Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre

    Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo  a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.

    Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i  rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi  per il 2022. 

    Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda 

    Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito 

    Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021),  un reddito imponibile non superiore a:

     Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;

    • Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;

    • Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;

    • Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;

    • Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;

    • Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;

    • Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

    In presenza di figli con disabilità il limite reddituale  è pari a  Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore  Commercialista portatore di handicap), maggiorato del

    •  40% per ogni ulteriore componente e del
    • 60% per ogni ulteriore figlio disabile

    Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative  non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.

    Importo ed erogazione del contributo 

    L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle  attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO  

    Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto  35 anni l’importo del contributo arriva al  100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.

    Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.

    I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla  minore età del concorrente.

    Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

    Modalità e scadenza per la presentazione della domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023 

    Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:

    a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online

    b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente 

    c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;

    d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;

    e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia

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    Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale

    Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.

    Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale. 

    Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    I dettagli del quesito.

    Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che 

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

    Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che  Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

    Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:

    1. uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
    2. un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

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    Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09

    Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

    Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti

    I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

    Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

    Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

    Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare

    Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)

    Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame. 

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati: