• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: come presentare domanda

    Con una nota pubblicata sul proprio sito il CNDCEC informa della iniziativa per la creazione di un elenco di iscritti all’Albo interessati a svolgere l’attività di DPO (Data Protection Officer) presso i Consigli degli Ordini territoriali della categoria. 

    Attenzione al fatto che, le candidature acquisite verranno messe a disposizione dei Consigli degli Ordini locali che potranno, in totale autonomia, decidere di affidare il servizio di DPO ad uno dei soggetti presenti nell’elenco.

    Sono inoltre pubblicati:

    • il Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco (allegato 1) 
    • l’Informativa sul trattamento dei dati personali in base al GDPR europeo e al Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato 2).

    Accedi qui per scaricare i file.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: la domanda

    I soggetti interessati a far parte dell’elenco possono inviare la domanda di partecipazione firmata digitalmente, allegando il curriculum professionale in formato europeo da cui possa desumersi l’approfondita conoscenza della materia, l’esperienza maturata e il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso. 

    Nella domanda l’interessato deve indicare per quale tipologia di Ordine è interessato a svolgere l’incarico (art. 9, co. 2 del D.lgs. 139/05). I

    ll richiedente può anche indicare l’Ordine o gli Ordini presso cui si propone come DPO. 

    Se desidera effettuare il servizio presso più Ordini territoriali, deve indicarli specificamente nella domanda.

    La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito web del Consiglio nazionale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • [email protected] 
    • e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RESPONSABILI PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.P.O.) PER GLI ORDINI TERRITORIALI”.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: i requisiti

    I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza contenente:

    • 1) il cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
    • 2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
    • 3) il godimento dei diritti civili e politici;
    • 4) di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
    • 5) il possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
    • 6) l’iscrizione presso un albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
    • 7) l’indicazione della tipologia di Ordine/Ordini presso il quale/i quali si propone come DPO nonché l’eventuale indicazione specifica anche dell’Ordine/i;
    • 8) Pregressa, specifica e comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, svolgimento di incarichi di DPO, gestione della privacy, preferibilmente in enti pubblici non economici e ordini professionali.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: aggiornamento elenco

    L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto semestralmente mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale.

    I professionisti già iscritti sono esentati dall’invio di un’ulteriore domanda d’iscrizione, ma dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.

    Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione

    Inoltre, costituisce causa di immediata cancellazione dall’elenco la sopravvenuta adozione di un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine territoriale di appartenenza.

     

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto

    Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
    efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
    In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
    Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. 

    Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”). 

    Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
    Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

    In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti. 

    Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.

    Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

    Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali

    La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. 

    Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. 

    La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

    L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.

    Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.

    Formazione continua commercialisti: che cos'é?

    Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:

    • approfondimento, 
    • perfezionamento, 
    • sviluppo, 
    • aggiornamento 
    • nonché acquisizione 

    di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. 

    Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.

    Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

    Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo

    Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

    La “formazione professionale continua” è svolta mediante:

    • a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
    • b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. 

    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:

    • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi: 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973; 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS); 
      • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi; 
      • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi); 
      • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate; 
      • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica; 
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS
    • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti. 

    Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti. 

    Procure web Commercialisti: chi può accedere

    L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel: 

    • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A 
    • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali 
    • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B. 

    Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

    Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1). 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale

    Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.

    Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale. 

    Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    I dettagli del quesito.

    Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che 

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

    Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che  Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

    Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:

    1. uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
    2. un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09

    Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

    Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti

    I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

    Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

    Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

    Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare

    Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)

    Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame. 

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Delegati alle Vendite: il CNDCEC specifica chi può iscriversi

    Con il Pronto ordini n 69 del 25 luglio il CNDCEC risponde ad un quesito da parte di un Ordine territoriale chiarendo che la funzione di delegato alle operazione di vendita nelle esecuzioni immobiliari può essere svolta dagli iscritti alla sezione A dell'albo e non alla B come richiesto dal quesito.

    Vediamo il perchè.

    Il CNDCEC specifica che le disposizioni del d.l. n. 104/2020 non precisano le competenze tecniche e professionali richieste ai redattori della perizia di stima.

    Per quanto attiene al delegato alle vendite, si osserva che in diverse disposizioni normative si fa riferimento anche ai requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere. 

    L’art. 534- bis c.p.c. e l’art. 591 – bis c.p.c. specificano che le operazioni di vendita possono essere delegate a un notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Tale ultima disposizione, come è noto, precisa, al comma 3, che possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. 

    Secondo quanto previsto nell’art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c., i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: 

    a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; 

    b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 

    c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    La specifica formazione di cui sopra può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. 

    Con riferimento alle competenze specialistiche richieste ai professionisti che intendono iscriversi nell’elenco è doveroso evidenziare, che l’art. 179 – ter disp. att. c.p.c. annovera gli avvocati specialisti in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144: questi ultimi vantano il diritto di chiedere l’inclusione nell’elenco senza necessità di dimostrare lo svolgimento dei dieci incarichi di delega o la partecipazione in modo continuativo e proficuo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    Ciò posto, le disposizioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del d.lgs. 139/2005. Puntualizzando quanto previsto nell’art. 1, comma 1 e nel comma 2, dove si menzionano attività per cui gli iscritti all’albo vantano competenze tecniche generali, il comma 3, lett. i), della medesima disposizione riconosce ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione. 

    La previsione ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto al nostro albo, all’avvocato e al notaio. 

    Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale. 

    Pertanto, vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall’essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l’iscrizione nell’elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell’esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell’ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005,