• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto

    Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
    efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
    In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
    Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. 

    Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”). 

    Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
    Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

    In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti. 

    Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.

    Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?

    Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali

    La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. 

    Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. 

    La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

    L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.

    Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.

    Formazione continua commercialisti: che cos'é?

    Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:

    • approfondimento, 
    • perfezionamento, 
    • sviluppo, 
    • aggiornamento 
    • nonché acquisizione 

    di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. 

    Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.

    Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

    Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo

    Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

    La “formazione professionale continua” è svolta mediante:

    • a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
    • b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre

    Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo  a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.

    Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i  rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi  per il 2022. 

    Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda 

    Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito 

    Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021),  un reddito imponibile non superiore a:

     Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;

    • Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;

    • Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;

    • Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;

    • Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;

    • Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;

    • Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

    In presenza di figli con disabilità il limite reddituale  è pari a  Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore  Commercialista portatore di handicap), maggiorato del

    •  40% per ogni ulteriore componente e del
    • 60% per ogni ulteriore figlio disabile

    Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative  non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.

    Importo ed erogazione del contributo 

    L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle  attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO  

    Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto  35 anni l’importo del contributo arriva al  100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.

    Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.

    I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla  minore età del concorrente.

    Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

    Modalità e scadenza per la presentazione della domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023 

    Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:

    a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online

    b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente 

    c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;

    d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;

    e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale

    Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.

    Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale. 

    Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    I dettagli del quesito.

    Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che 

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

    Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che  Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

    Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:

    1. uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
    2. un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini

    Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.

    L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.

    Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.

    L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2). 

    Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

    A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. 

    Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019). 

    Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.

    Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato. 

    La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione revisori 2023: aggiornate materie

    Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).

    Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
    In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:

    • “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, 
    • “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”, 
    • “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”, 
    • “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, 
    • “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”, 
    • “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi” 
    • “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.

    Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:

    • Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
    • Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
    • Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).

    Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. 

    Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.