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    Revisori legali: attiva dal 12.12 protocollazione automatica delle istanze

    Con un Avviso del 12.12 pubblicato sulla pagina preposta del Registro della revisione legale, il MEF informa del fatto che:

    • a partire dal 12 dicembre 2022,
    • la trasmissione al Registro delle principali istanze prodotte dagli utenti sul Portale ufficiale della Revisione Legale, 
    • non dovrà avvenire tramite il ricorso alla PEC,
    • ma attraverso una nuova funzione di invio e contestuale protocollazione automatica che consente di avviare immediatamente il procedimento amministrativo. 

    Nello specifico, la trasmissione agli uffici preposti del Registro delle pratiche sottoscritte da revisori legali, società di revisione e tirocinanti, si è basata sul ricorso alla Posta elettronica certificata ovvero alla corrispondenza cartacea. 

    Per garantire più elevati standard di trasparenza nell’avvio e nei termini dell’attività amministrativa, dal 12 dicembre è stato introdotto il nuovo sistema di «Protocollazione Automatica» accessibile direttamente on-line in sede di precompilazione dell’istanza.

    Consulta di seguito l'elenco delle istanze per le quali è stata attivata tale funzione:

    Protocollazione Automatica Revisori legali: come accedere al servizio

    Per accedere alla funzione di Protocollazione Automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

    Si specifica che in questo caso, l'istante non sarà tenuto ad allegare copia del proprio documento.

    La funzione di protocollazione automatica consente all’utente di trasmettere in modo semplificato le proprie istanze all’ufficio di competenza del Registro, senza il ricorso alla PEC o alla corrispondenza cartacea, e di protocollare contestualmente le stesse attraverso una nuova funzione accessibile:

    • direttamente on-line nella sezione «modulistica» del sito www.revisionelegale.mef.gov.it 
    • oppure all’interno delle pagine informative di ciascun modulo.

    Dopo aver generato e compilato seguendo le istruzioni previste la pratica desiderata, completa dei relativi allegati, e provveduto al salvataggio in locale e alla sottoscrizione mediante firma digitale o autografa, è possibile inviare tutta la documentazione seguendo gli Step elencati

    1. Accedere alla funzione con le credenziali SPID. Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per ottenere SPID, consultare la pagina web www.spid.gov.it 
    2. Selezionare la pratica di interesse dall’elenco mostrato a sistema. Il Sistema restituisce le pratiche associate al codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso. 
    3. Caricare il documento principale in formato PDF non superiore a 5Mb. In caso di una successiva richiesta di integrazione di una pratica già protocollata, è sufficiente selezionare la stessa e caricare la sola documentazione integrativa rispettando i requisiti indicati (formato e dimensioni). 
    4. Caricare eventuali altri allegati. È possibile caricare fino a tre allegati ulteriori, in qualunque formato, purché non superiore a 5 Mb ciascuno. 
    5. Cliccare il tasto «Avvia Protocollazione». Il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicata/e nella pratica il numero di protocollo registrato. Tale modalità consente di conoscere con certezza la data di avvio del procedimento amministrativo 

    L'avviso MEF inoltre informa della possibilità di rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del Portale per richieste di assistenza o informazioni.

    In ogni caso, è confermato l’obbligo per ciascun soggetto iscritto al Registro di comunicare/aggiornare il proprio indirizzo Posta Elettronica Certificata.

    Per l'invio delle istanze e le relative integrazioni utilizzare la funzione di protocollazione automatica:

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    Commercialista dipendente pubblico: chiarimenti su professione e PIVA

    Con il pronto ordini n 180 del 2 dicembre il CNDCEC risponde ad un quesito proposto da un Ordine territoriale sulla incompatibilità di un iscritto alla sezione speciale il quale ha ottenuto dall'ente pubblico del quale è dipendente l'autorizzazione a svolgere anche la professione.

    In particolare, si chiede di sapere se un iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente a tempo pieno e indeterminato presso ente di diritto pubblico, possa richiedere di essere nuovamente iscritto nella sezione ordinaria dell’Albo a seguito di autorizzazione da parte del suddetto Ente allo svolgimento di incarichi professionali già ricoperti prima della data di assunzione come dipendente pubblico ovvero debba rimanere iscritto nell’elenco speciale. 

    In tale ultimo caso si chiede anche di sapere se il soggetto possa svolgere tali incarichi di commissario liquidatore e di revisore di ente locale come libero professionista con regolare partita IVA.

    Viene specificato che, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

    Nel caso di rapporto di pubblico impiego l’art. 53, co. 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (in regime di tempo pieno, cd. full time), il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.

    Tale divieto deriva dal principio di esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, in ossequio ai principi (anch’essi di derivazione costituzionale) di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Tale divieto viene meno solo:

    • in caso di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. part-time) con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In questi casi, peraltro, la pubblica amministrazione interessata ha, comunque, l’onere di compiere una valutazione, caso per caso, circa l’esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità (ad esempio in ragione dell’esistenza di un conflitto di interessi). Sono in ogni caso vietati, a prescindere dal regime dell’orario di lavoro (full-time o part-time), quegli incarichi che generano comunque interferenza con i compiti istituzionali o compromissione dell’attività di servizio del dipendente (art. 1, co. 58-bis, L n. 662/1996);
    • in presenza di regimi speciali quale ad es. per i dipendenti della scuola pubblica, per i quali si consente, in via generale, al personale docente di esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.

    Nell’ambito del pubblico impiego, dunque, la prestazione di lavoro subordinato con orario di lavoro superiore al 50 per cento, fatte salve le deroghe appena evidenziate, risulta incompatibile con l’esercizio della professione. 

    Ciò premesso, l’art. 53 consente in ogni caso alle Pubbliche Amministrazioni di autorizzare i dipendenti pubblici in regime di full time allo svolgimento di incarichi retribuiti, sempre che siano occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi (anche solo potenziali) con l’amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d’ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento.

    Si osserva chel’autorizzazione ha ad oggetto lo svolgimento di singoli incarichi e da essa non può derivare in alcun modo un’autorizzazione generica all’esercizio dell’attività professionale in modo continuativo e abituale.

    Pertanto, nell’ipotesi di autorizzazione allo svolgimento di singoli incarichi retribuiti, si conferma il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale. 

    Il CNDCEC specifica che, con riferimento alla partita IVA, le disposizioni in tema di incompatibilità nel pubblico impiego non dispongono espressamente un divieto di apertura della partita IVA per il dipendente che, titolare di un rapporto di lavoro in regime di tempo pieno presso un ente pubblico o una pubblica amministrazione, versi in uno stato di incompatibilità con l’esercizio della eventuale professione che intenda avviare. 

    Tuttavia, dall’impossibilità di esercitare tale attività professionale, in conseguenza della situazione di incompatibilità, deriva l’impossibilità di aprire e detenere la partita IVA riferita a tale specifica attività. 

    Concludendo si segnala che, laddove un iscritto nell’Albo venga assunto come dipendente pubblico in regime di tempo pieno, può conservare la partita IVA fintanto che non abbia svolto tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo esercitata precedentemente all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego

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    Studio associato Commercialista/Esperto contabile: il Codice Ateco da usare

    Con il pronto ordini n 109 del 21 novembre 2022 il CNDCEC risponde ad un qusito relativo al corretto Codice Ateco da utilizzare per uno Studio associato.
    In particolare, l’Ordine interpellante domanda se nel caso di Studio Associato composto un commercialistia e un esperto contabile sia corretto indicare entrambi i seguenti codici Ateco:

    • Attività primaria: codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti;
    • Attività secondaria: codice 69.20.12 servizi forniti da esperti contabili.

    Il CNDCEC ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, ha chiarito che I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

    Ciò premesso, si specifica che, qualora non si intenda tenere separate le attività svolte dai due associati, sia sufficiente utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate:

    • il codice Ateco 69.20.11 – servizi forniti da commercialisti, 

    potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili.

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    Commercialisti e Notai per l’antiriciclaggio

    In data 16 novembre è stato firmato un protocollo tra Commercialisti e Notaia in favore della legalità e combattere il riciclaggio.

    In particolare come specificato dal comunicato pubblcato sul sito del CNDCEC, il protocollo prevede che il Notariato metterà a disposizione dei Commercialisti la propria tecnologia informatica per l’inoltro all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) – istituita presso la Banca d’Italia – delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (SOS), effettuate dagli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

    Viena specificato che il Notariato, da anni in prima linea sul fronte antiriciclaggio, è parte integrante di un sistema di assoluta eccellenza nella lotta alla criminalità organizzata ed è stato il primo Ordine professionale in Italia ad assumere il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire l’anonimato di ogni singolo notaio segnalante.

    Come ha specificato il Presidente dei Commercialisti Elbano De Nuccio e il Presidente dei Notai Giulio Biino:  “Questo accordo testimonia come sia possibile fare squadra tra le professioni nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni”.

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    Regolamento per trattamento economico organi consultivi del CNDCEC

    Con l'informativa n 95 dell'11 ottobre il CNDCEC rende noto che è stato pubblicato il nuovo Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali. (Scarica qui il testo in allegato all'informativa)

    Il documento, approvato nella seduto del 27 luglio 2022 e in vigore dal giorno successivo, riguarda in particolare, il trattamento economico:

    • dei componenti ed esperti delle Commissioni di studio;
    • dei componenti degli Osservatori specializzati;
    • dei componenti del Dipartimento Area Lavoro;
    • dei delegati internazionali;
    • dei soggetti nominati e/o designati dal Consiglio Nazionale in organismi nazionali ed internazionali;
    • dei Presidenti degli Ordini per la partecipazione alle Assemblee Nazionali e dei delegati designati dagli Ordini per la partecipazione alle Conferenze Annuali.

    In merito appunto al trattamento di trasferta riconosciuto per il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri degli Ordini ed i delegati designati dagli Ordini per la partecipazione alle Assemblee Nazionali ed alle Conferenze Annuali, con l'arti 10, si prevede che il CNDCEC riconosce a tutti gli Ordini territoriali un contributo per ciascun partecipante dell’Ordine alle Assemblee Nazionali e alle Conferenze dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, fissato in euro 0,50 per chilometro di distanza tra la sede dell’Ordine e Roma, calcolato in base alle tabelle Michelin.

    Il contributo sarà erogato direttamente dal Consiglio Nazionale all’Ordine territoriale in base al numero dei delegati e dei Consiglieri invitati presenti all’incontro.

    Il contributo sarà calcolato in base ai chilometri riferiti ad una sola tratta della trasferta.

    Nel caso in cui l’evento si svolga in due giornate consecutive, il Consiglio Nazionale riconosce altresì il rimborso della spesa relativa al pernottamento della notte compresa tra le due giornate di lavoro nel limite massimo di euro 300,00 IVA compresa.

    In tal caso l’Ordine Territoriale dovrà presentare apposita richiesta di rimborso allegando il giustificativo di spesa. 

    Nel caso in cui il pranzo e la cena siano offerti dal Consiglio Nazionale non è riconosciuto il rimborso delle spese per il vitto.

    In caso contrario si applica il limite di spesa previsto dall’articolo 4, comma 2 e la richiesta di rimborso delle spese deve essere formulata nel rispetto dell’articolo 5 dello stesso regolamento di cui si tratta.

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    Sostenibilità e vantaggio competitivo: il convegno dei Commercialisti del 14 ottobre

    Si è tenuto a Bologna venerdì 14 ottobre il convegno intitolato "Il valore della sostenibilità” Elbano De Nuccio presidente dei Commercialisti,  nella relazione introduttiva al Convegno tenutosi alla presenza di 1300 professionisti provenienti da tutta Italia ha spiegato della necessità di trasformare la sostenibilità da costo in vantaggio competitivo tanto per le imprese quanto per i professionisti. 

    Secondo De Nuccio, la sostenibilità è un obiettivo “a portata di mano” che grazie all'impegno di professionisti e imprese potrebbe consentire un passaggio evolutivo e culturale in grado di creare valore e crescita, portando benefici all'economia e alla collettività.

    Il Presidente De Nuccio ha poi rilevato che “Un’indagine realizzata con Nomisma tra i nostri iscritti certifica un ritardo importante su questi temi. Eppure, in un futuro ormai prossimo l’applicazione della sostenibilità si estenderà dalle grandi imprese anche a quelle medie e piccole. Siamo alle porte di una svolta alla quale il sistema deve arrivare preparato, perché farci i conti sarà inevitabile e perché queta novità sia vissuta non come un fardello sulle spalle di aziende e professionisti, ma come un generatore di valore"

    Inoltre, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che a breve sostituirà la Non-Financial Reporting Directive (NFRD), estenderà gli adempimenti di sustainability reporting e assurance a tutte le società, banche e assicurazioni di grandi dimensioni, prescindendo dalla loro quotazione, e alle PMI quotate.

    L’orientamento normativo è quello di rendere applicabili, seppur con opportune semplificazioni e facilitazioni, le disposizioni della regolamentazione sulla sostenibilità anche alle “altre” imprese. 

    Questo sia perché le PMI sono parte della filiera produttiva delle grandi società sia perché anch’esse hanno un impatto rilevante sulla comunità e sulla società. 

    Per attivare un reale cambiamento è necessario illustrare all’imprenditore quali siano i concreti benefici derivanti dall’adozione di comportamenti di sustainability management, ma anche facilitare il reperimento di risorse finanziarie per percorrere il sentiero della sostenibilità.

    Secondo Il Presidente del CNDCEC spetterebbe ai commercialisti far capire alle imprese medie e piccole che oggi comportarsi sostenibilmente può fornire un vantaggio competitivo

    La funzione di intermediazione del professionista tra impresa e sarà sempre più centrale, non tanto nella tradizionale modalità fiduciaria e di “garanzia” della solidità aziendale, bensì in una versione evoluta e moderna, fondata sulla consulenza tecnica idonea a rendere l’azienda riconoscibile rispetto alle iniziative di sostenibilità attuate affinché risultino compliant ai requisiti per raggiungere elevati rating ESG sempre più richiesti per ottenere linee di credito o accrescerne i massimali.

    E' stato infine sottolineato che su questi temi il Consiglio nazionale metterà in campo un importante sforzo formativo per

    i suoi iscritti.

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    Commercialista e attività di impresa: chiarimenti sulla incompatibilità

    Con il pronto ordini del 19 settembre il CNDCEC risponde in tema di incompatibilità della qualifica di socio di società di capitali.

    In particolare, viene specificato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”. 

    Si tratta dei casi di gestione dell’impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio.

    Nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali precedenti note del Consiglio hanno chiarito che l’incompatibilità ricorre nel caso in cui l’iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società (ad es. socio di maggioranza) e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori

    Alla luce di tali indicazioni, formulano le seguenti considerazioni: 

    a) lo status di socio di minoranza di società di capitali è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione a meno che non si accerti che l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società. Come chiarito dalle citate note interpretative, “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11”  Tali criteri (relativi alla fattispecie di iscritto all’albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società cooperativa, mutua assicuratrice, consortile e altri enti commerciali e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi o tutti i poteri gestionali) evidenziano che “la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia etc., rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provato i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza dell’iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso”.

    b) l’assunzione della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione a meno che non si accerti che, come nel caso precedente, l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso un soggetto terzo, la società.