• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Fondo Garanzia Professionisti: tutte le regole per i Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 3 luglio la Cassa dei dottori Commercialisti informa della novità del Fondo di Garanzia per i professionisti di mediocredito.

    In particolare, vengono specificati i requisiti per averne diritto oltre all'elenco dei beneficiari per ciò attiene la categoria dei Commercialisti.

    Si informa del fatto che, con la partenza della sezione dedicata del Fondo di garanzia delle PMI, gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti potranno beneficiare di una “garanzia rafforzata” a loro dedicata. Grazie all’accordo siglato fra la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) e la Cassa Depositi e Prestiti è operativa la Sezione del Fondo di garanzia PMI, gestito da Mediocredito Centrale, riservata gli Iscritti della CDC. La “Sezione Dottori Commercialisti” ha l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo PMI, fino all’80% dell’importo finanziato e fino al 90% dell’ammontare oggetto di riassicurazione, ove presente. 

    Fondo Garanzia professionisti: le regole per i commercialisti

    Il comunicato della CDC specifica che, possono usufruire della garanzia:

    • il singolo iscritto alla Cassa che sia in regola con il pagamento dei contributi.
    • la Società/Associazione tra professionisti, nella quale tutti i soci/associati siano iscritti alla CDC e in regola con i pagamenti dei contributi dovuti alla Cassa. Ove non tutti i soci/associati siano in regola con detto obbligo, potranno beneficiare, esclusivamente a titolo individuale, i professionisti, che siano in regola.
    • il singolo iscritto alla Cassa che sia socio/associato di una Società/Associazione tra professionisti di tipo multidisciplinare, ossia composta anche da soci/associati non iscritti alla CDC. L’iscritto potrà beneficiare a titolo individuale purché sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.

    Fondo Garanzia Commercialisti: presenta la domanda

    Per beneficiare della garanzia rafforzata l’iscritto interessato dovrà, al momento della richiesta di finanziamento in Banca, presentare la richiesta di accesso al Fondo di garanzia PMI compilando l’Allegato 4 Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario indicando nella sezione dedicata la propria iscrizione alla CDC

    L’Allegato 4 è scaricabile sul sito del Fondo PMI al seguente indirizzo:

    Condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento è la presentazione alla Banca del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CDC

    Il certificato può essere richiesto attraverso il già operativo Servizio online “Certificazione Posizione Contributiva – CPC” disponibile nella sezione riservata.

    Fondo Garanzia Commercialisti: operazioni finanziarie a garanzia rafforzata

    Il comunicato della Cassa specifica che sono interessate tutte le operazioni rientranti nel perimetro di attivazione del Fondo di garanzia PMI legate allo svolgimento dell’attività professionale (es. acquisto di strumenti professionali). 

    La garanzia è richiedibile presso gli istituti bancari attivi sul territorio italiano che operano con Il Fondo di garanzia PMI.

    Fondo Garanzia professionisti: le regole generali per tutti

    Con un comunicato stampa del 28 giugno Mediocredito Centrale (MCC), gestore del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito della Sezione speciale istituita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), informa del fatto che:

    • ha avviato l’operatività delle Sottosezioni Professionisti, 
    • finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP).

    In particolare, le Sottosezioni Professionisti della Sezione speciale CDP hanno l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo:

    • fino al 90% per la riassicurazione
    • fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria per la garanzia diretta.

    Viene precisato che nell’attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, l’aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono attualmente una copertura all’80%, e le operazioni di garanzia diretta che hanno una copertura al 60% (finanziamenti per liquidità a favore dei professionisti in fascia 1 e 2 del modello di rating del Fondo).

    I beneficiari della nuova operatività gestita da MCC sono

    • avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, biologi, medici, odontoiatri, consulenti del lavoro, attuari, chimici, fisici, dottori agronomi e forestali e geologi,
    • iscritti a una delle sette casse: ENPAB, ENPACL, EPAP, ENPAM, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA FORENSE, INARCASSA.

    Viene precisato che le Sottosezioni Professionisti sono state istituite nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP.

    Sostanzialmente il professionista che si rivolge a una banca per avere un finanziamento può richiedere la garanzia del Fondo; sulla cifra richiesta dovrà fornire garanzie con risorse proprie solo per la parte non coperta (il 20% per la riassicurazione e il 10% per la garanzia diretta). 

    Francesco Minotti amministratore delegato di mediocredito ha dichiarato:

    “Con questa nuova operatività del Fondo avviamo una partnership strategica con ADEPP e quindi con il mondo dei professionisti che costituiscono un pilastro fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Il Fondo di garanzia si conferma uno strumento importante per agevolare l’accesso al credito, lo sviluppo e la crescita delle imprese e dei professionisti.”

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Revisori Enti Locali: pubblicate le Linee Guida della Corte dei Conti

    Nella GU n 129 del 5 giugno vengono pubblicate 4 delibere della Corte dei Conti, datate 4 maggio 2023  con le linea guida per la relazione dei revisori ai bilanci degli enti locali.

    Nel dettaglio le 4 delibere riguardano:

    • Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome per gli esercizi  2023-2025, ai sensi dell'articolo 1, commi 166  e seguenti, della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
    • Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge  23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e  4,  del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla   legge  7 dicembre 2012,  n.  213.
    • Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e  delle province, sul bilancio di  previsione 2023-2025,  per  l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23  dicembre  2005, n. 266
    • Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per  l'attuazione  dell'articolo  1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Si rimanda alla consultazione degli allegati agli avvisi deliberati dalla Corte dei Conti contenenti:

    • linee guida
    • e questionarii

    come sopra indicate.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elenco esperti crisi d’impresa: come iscriversi entro il 15 giugno

    Nella serata di ieri 31 maggio il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n 74 con le regole per iscriversi all'elenco degli esperti di cui all'art 13 comma 3 del Dlgs 14/2019 tenuto dalle CCII.

    Nel dettaglio si tratta del Regolamento con modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili che sostituisce il precedente datato 27 ottobre 2021 relativo all'elenco esperti crisi di impresa.

    Elenco esperti CCII: come iscriversi entro il 15 giugno

    La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno all'ordine territoriale competente. (Scarica il fac simile del CNDCEC)

    Essa è corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ed in particolare:

    • l’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo;
    • almeno 2 esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
    • l’autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo; 
    • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; 
    • il consenso dell’interessato al trattamento dei dati.
    • scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui al Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

    Elenco esperti CCII: attività istruttoria degli ordini territoriali

    Si precisa che il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e svolge attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.

    L'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la completezza della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.
     Successivamente, entro 30 giorni dalla domanda esprime esito positivo o negativo dell’attività di verifica.

    In caso positivo, delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA dandone comunicazione agli iscritti.

    Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.

    L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione, nonché l’intervenuta cancellazione dall’Albo per la conseguente cancellazione anche dall’elenco.

    La scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell’iscritto.
     Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.

    Elenco esperti CCII: formazione

    Il regolamento reca le regole per la formazione obbligatoria per un totale di 55 ore ai fini dell’iscrizione nell’elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.

    Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).
    Viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, e viene chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono presentare la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite dallo stesso regolamento.

    Il soggetto che ha richiesto l’accreditamento è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale emerge, tra l’altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell’art. 8.
    Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Linee guida tirocini Revisori: nuove regole

    Con un comunicato del 19 maggio il MEF informa della approvazione, con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 aprile 2023, delle nuove "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio ", che sostituiscono le precedenti del 2018.

    Le linee guida costituiscono un ulteriore strumento di ausilio e orientamento per il corretto svolgimento del tirocinio triennale necessario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c), del D.lgs. 39/2010, per l’iscrizione al registro dei revisori legali

    Fermo restando il rispetto generale della normativa di riferimento, alla quale si deve necessariamente conformare lo svolgimento del tirocinio triennale, le nuove linee guida declinano più puntualmente le modalità espositive delle relazioni annuali al fine di renderle più aderenti alla rappresentazione delle attività di revisione legale effettivamente svolte e tali da consentire il completamento del tirocinio stesso nei termini previsti. 

    Attenzione al fatto che il modello per le nuove relazioni annuali sarà presente nel portale a partire dal 23 maggio 2023.

    Ricordiamo che, il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, ha parzialmente
     
    modificato, tra l’altro, la disciplina del tirocinio, inserita nell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

    La modifica più sostanziale prodotta dal decreto sopra indicato riguarda in particolare l’introduzione nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 39/2010, dell’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale da parte del revisore legale o della società di revisione presso i quali il tirocinio è svolto, e per il dominus di assicurare e controllare l’effettiva collaborazione.

    La violazione di tale obbligo da parte del revisore o della società di revisione equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale.

    le Linee guida sottolineano come nell’ambito dello svolgimento dell’attività di tirocinio è importante tenere presente la definizione di alcuni concettifondamentali che consentano al tirocinante di assolvere correttamente tale percorso formativo, quali:

    1) il concetto di collaborazione all’attività di revisione legale come indicato nell’articolo 3 del d.lgs. 39/2010;

    2) l’attualità dell’incarico ricoperto dal “dominus” quale presupposto necessario per contestualizzare con precisione l’attività concretamente svolta dal tirocinante;

    3) la preventiva pianificazione dell’attività di tirocinio da svolgere nel triennio. È opportuno, nel momento in cui il dominus accoglie un praticante presso il suo studio professionale, effettuare una preventiva pianificazione dell’attività di tirocinio. Una attenta pianificazione implica la definizione della strategia generale per la maturazione dell’aspirante revisore legale e favorisce l’adempimento del tirocinio in modo corretto e nel rispetto delle finalità attese. 

    Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'attualità dell'incarico, ossia l’incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del tirocinante deve essere attuale, ossia riferito ad incarichi in corso assegnati al dominus.  

    Particolare attenzione viene infine accordata alla relazione annuale e al relativo modello da utilizzare disponibile sul sito mef dal 23 maggio.

    Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l’aspirante revisore legale è tenuto a redigere un’apposita relazione , secondo il modello-tipo allegato alle presenti Linee guida, accessibile ai tirocinanti nell’apposita sezione del sito web della revisione legale (modulo TR-04).
     La relazione annuale:

    • è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del “patto” formativo-professionale;
    • riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha partecipato;
    • è presentata all’Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull’attività svolta. 
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    API Management: dal 15.05 attiva la piattaforma delle Entrate per accesso libero ai dati

    Dal prossimo 15 maggio attraverso la piattaforma API management, le entrate rendono disponibili i seguenti servizi:

    a) servizio per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale, volto a verificare l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici disponibili in Anagrafe Tributaria;

    b) servizio per la verifica di esistenza e validità della partita IVA, volto a verificare la validità del numero di partita IVA attribuito e a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare. 

    A tal fine, ricordiamo che, le entrate hanno attivato la relativa piattaforma con Provvedimento n 118366 del 4 aprile per l’erogazione dei servizi di libero accesso. 

    Viene specificato che, si tratta di un modello di collaborazione volto a favorire l’efficacia dell’azione amministrativa, assicurando massima visibilità ai servizi disponibili e minimizzando i costi di investimento dei fruitori. 

    Il servizio di libero accesso è rivolto ad una platea di utenti interessata alla sua integrazione in applicazioni proprie. 

    L’erogazione è prevista con volumi differenziati in base a diverse categorie di fruitori.

    In fase di prima attivazione, si rendono disponibili i servizi di libero accesso già disponibili in modalità consultazione web sul sito internet dell’Agenzia, per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale e per la verifica di esistenza e validità della Partita IVA

    Viene inoltre precisato che l’elenco dei servizi di libero accesso resi disponibili è pubblicato nell’area riservata.

    L’introduzione di nuovi servizi e l’aggiornamento dell’elenco sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito internet. 

    Al fine di assicurare la sicurezza del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, i cui dati sono resi disponibili attraverso i servizi di libero accesso, è previsto un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento dell’Ordine per recupero somme dovute da Iscritti morosi

    Con il pronto ordini del 18 aprile il CNDCEC risponde a quesito sul recupero delle quote dagli iscritti morosi.

    In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, …”. 

    L’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)

    Le norme attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale. 

    Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.

    Si ritiene che il Consiglio dell’Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento

    Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell’art 6 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito prevede che:

    •  “nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine". 

    Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto viene sanzionato

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Liquidazione compenso CTU: chiarimenti del CNDCEC

    Con il Pronto ordini n 21 dell'8 marzo, il Consiglio dell’Ordine si esprime in tema di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002, sia stata rigettata. 

    Il Consiglio, al fine di rispondere al quesito preliminarmente chiarisce aspetti del procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. 

    L’art. 71 DPR n. 115/2002 prevede che

    •  <… le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 > (comma 1) 
    • e < La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato > (comma 2). 

    Pertanto, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze è necessario che l’ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali ossia dal deposito della relazione finale. 

    Viene sottolineato che, il termine indicato è previsto a pena di decadenza e, pertanto, in caso di mancato rispetto dello stesso, l’ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso

    Infatti, l'art. 2966 c.c. dispone che: nel caso di specie, l’atto previsto dalla legge per impedire la decadenza consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l’indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata. 

    Viene sottolineato che, la circostanza che l’ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare il detto diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002.

    La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in un caso simile a quello sottoposto al Consiglio, che: “In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373/2015).

    Alla luce di tutto ciò, deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.