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    Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il CNDCEC sottolinea che: “Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”. 

    Il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio lancia un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.

    La consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco evidenzia la preoccupazione secondo la quale l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale. 

    Il comunicato datato 3 luglio sottoliena come ci sia il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio. 

    Viene evidenziato che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese.

    I commercialisti ricordano che l’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma.

    Le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa.

    Più nello specifico, con riferimento agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

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    Fondo Garanzia Professionisti: tutte le regole per i Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 3 luglio la Cassa dei dottori Commercialisti informa della novità del Fondo di Garanzia per i professionisti di mediocredito.

    In particolare, vengono specificati i requisiti per averne diritto oltre all'elenco dei beneficiari per ciò attiene la categoria dei Commercialisti.

    Si informa del fatto che, con la partenza della sezione dedicata del Fondo di garanzia delle PMI, gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti potranno beneficiare di una “garanzia rafforzata” a loro dedicata. Grazie all’accordo siglato fra la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) e la Cassa Depositi e Prestiti è operativa la Sezione del Fondo di garanzia PMI, gestito da Mediocredito Centrale, riservata gli Iscritti della CDC. La “Sezione Dottori Commercialisti” ha l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo PMI, fino all’80% dell’importo finanziato e fino al 90% dell’ammontare oggetto di riassicurazione, ove presente. 

    Fondo Garanzia professionisti: le regole per i commercialisti

    Il comunicato della CDC specifica che, possono usufruire della garanzia:

    • il singolo iscritto alla Cassa che sia in regola con il pagamento dei contributi.
    • la Società/Associazione tra professionisti, nella quale tutti i soci/associati siano iscritti alla CDC e in regola con i pagamenti dei contributi dovuti alla Cassa. Ove non tutti i soci/associati siano in regola con detto obbligo, potranno beneficiare, esclusivamente a titolo individuale, i professionisti, che siano in regola.
    • il singolo iscritto alla Cassa che sia socio/associato di una Società/Associazione tra professionisti di tipo multidisciplinare, ossia composta anche da soci/associati non iscritti alla CDC. L’iscritto potrà beneficiare a titolo individuale purché sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.

    Fondo Garanzia Commercialisti: presenta la domanda

    Per beneficiare della garanzia rafforzata l’iscritto interessato dovrà, al momento della richiesta di finanziamento in Banca, presentare la richiesta di accesso al Fondo di garanzia PMI compilando l’Allegato 4 Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario indicando nella sezione dedicata la propria iscrizione alla CDC

    L’Allegato 4 è scaricabile sul sito del Fondo PMI al seguente indirizzo:

    Condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento è la presentazione alla Banca del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CDC

    Il certificato può essere richiesto attraverso il già operativo Servizio online “Certificazione Posizione Contributiva – CPC” disponibile nella sezione riservata.

    Fondo Garanzia Commercialisti: operazioni finanziarie a garanzia rafforzata

    Il comunicato della Cassa specifica che sono interessate tutte le operazioni rientranti nel perimetro di attivazione del Fondo di garanzia PMI legate allo svolgimento dell’attività professionale (es. acquisto di strumenti professionali). 

    La garanzia è richiedibile presso gli istituti bancari attivi sul territorio italiano che operano con Il Fondo di garanzia PMI.

    Fondo Garanzia professionisti: le regole generali per tutti

    Con un comunicato stampa del 28 giugno Mediocredito Centrale (MCC), gestore del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito della Sezione speciale istituita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), informa del fatto che:

    • ha avviato l’operatività delle Sottosezioni Professionisti, 
    • finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP).

    In particolare, le Sottosezioni Professionisti della Sezione speciale CDP hanno l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo:

    • fino al 90% per la riassicurazione
    • fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria per la garanzia diretta.

    Viene precisato che nell’attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, l’aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono attualmente una copertura all’80%, e le operazioni di garanzia diretta che hanno una copertura al 60% (finanziamenti per liquidità a favore dei professionisti in fascia 1 e 2 del modello di rating del Fondo).

    I beneficiari della nuova operatività gestita da MCC sono

    • avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, biologi, medici, odontoiatri, consulenti del lavoro, attuari, chimici, fisici, dottori agronomi e forestali e geologi,
    • iscritti a una delle sette casse: ENPAB, ENPACL, EPAP, ENPAM, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA FORENSE, INARCASSA.

    Viene precisato che le Sottosezioni Professionisti sono state istituite nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP.

    Sostanzialmente il professionista che si rivolge a una banca per avere un finanziamento può richiedere la garanzia del Fondo; sulla cifra richiesta dovrà fornire garanzie con risorse proprie solo per la parte non coperta (il 20% per la riassicurazione e il 10% per la garanzia diretta). 

    Francesco Minotti amministratore delegato di mediocredito ha dichiarato:

    “Con questa nuova operatività del Fondo avviamo una partnership strategica con ADEPP e quindi con il mondo dei professionisti che costituiscono un pilastro fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Il Fondo di garanzia si conferma uno strumento importante per agevolare l’accesso al credito, lo sviluppo e la crescita delle imprese e dei professionisti.”

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    Professione Revisione legale: regole in vigore dal 01.07 per l’esame di abilitazione

    Con Decreto n 71/2023 pubblicato in GU n  139 del 16 giugno viene pubblicato il regolamento che modifica il precedente n  63/2016 con la disciplina in materia dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

    Il decreto in vigore dal 1 luglio, con il primo articolo reca modifiche alla composizione della commissione esaminatrice e in particolare la commissione  esaminatrice è nominata  con  decreto del  direttore generale  della  Direzione  generale   degli  affari  interni   del Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed  è composta da:

    • a)  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di magistrato di III valutazione di professionalità che la presiede;
    • b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
    • c) un revisore legale iscritto  nel  registro  da  almeno  cinque anni;
    • d) un dirigente del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

    Con l'art' 2 sono fornite indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove scritte, e nello specifico relativamente a:

    • tempistiche;
    • modalità di sorteggio delle materie d’esame;
    • durata per lo svolgimento di ciascuna delle prove;
    • testi legislativi ammessi alle prove;
    • adempimenti al cui rispetto sono tenuti i candidati durante le prove;
    • modalità di correzione e di valutazione degli elaborati.

    In merito alla prova orale si prevede che:

    «3.  Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico,  ovvero  in videoconferenza attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che assicurino  la  pubblicità della  stessa,   l'identificazione   dei partecipanti  e  la  sicurezza  delle   comunicazioni   e   la   loro tracciabilità e ferma restando la presenza,  presso  la  sede  della prova di esame, del segretario della commissione e del  candidato  da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore  a sessanta minuti.»

    Nel terzo e ultimo articolo viene previsto che

    "Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per  le materie di cui all'articolo  1,  comma  1,  che  hanno  già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute  nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma  1-bis,  del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che  hanno  conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima." 

    Allegati:
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    Rilevanza del patteggiamento dei procedimenti disciplinari: chiarimenti del CNDCEC

    Con il pronto ordini del 9 giugno il CNDCEC replica in merito al'impatto sui provvedimenti disciplinari della modifica dell’art. 445 comma 1-bis del c.p.p. cosiddetta riforma Cartabia, in particolare viene precisato che a seguito della riforma la sentenza di patteggiamento è equiparabile a una pronuncia di condanna soltanto in ambito penale mentre perde tale qualità al di fuori di esso.

    In particolare il CNDCEC specifica che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 , n. 150, riforma Cartabia del processo penalegli organi di disciplina, nelle decisioni disciplinari, devono dare applicazione all'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto da tale normativa, secondo il quale “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.” (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.). 

    La norma è stata modificata a seguito di quanto previsto all’art. 1 comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega 134/2021 che prevedeva: “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.

    E’ evidente, specifica il pronto ordini, la volontà di ridurre, fino a neutralizzarli, gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento: infatti prima l’inefficacia si estendeva ai “soli giudizi civili ed amministrativi” mentre ora si estende anche a quelli disciplinari e ricomprende espressamente anche quelli tributari e contabili. 

    Ne deriva quindi che la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una pronuncia di condanna esclusivamente nell’ambito penalistico sostanziale e processuale, mentre perde tale qualità al di fuori di esso. 

    Pertanto, l’organo disciplinare non può più, in caso di sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, ritenere accertato/i il/i fatto/i costituenti l’illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tale/i fatto/i sono i medesimi contestati in sede di apertura del procedimento disciplinare, bensì dovrà procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati.

    L’organo di disciplina potrà peraltro ricavare elementi istruttori dagli atti del processo celebrato dal giudice penale analogamente a quanto avviene nei casi di procedimenti penali caratterizzati dalla pronuncia di sentenze di condanna non irrevocabili successivamente annullate solo per intervento, nelle more del processo, della scadenza di termini di prescrizione del reato.

    Il pronto ordini sottolinea che si raccomanda tuttavia estrema cautela dal momento che, stante la novità della norma non si è ancora formato un orientamento della giurisprudenza dal quale poter desumere regole di carattere operativo caratterizzate da un sufficiente grado di stabilità. 

    Si ritiene inoltre plausibile l’interpretazione secondo la quale l’art. 25, cit., non è, pur essendo contenuto nel codice di procedura penale, norma penale di miglior favore bensì norma attinente gli effetti non penali di sentenze penali. 

    Ne deriva che esso non ha efficacia retroattiva, né, di conseguenza, si applica retroattivamente; i provvedimenti disciplinari adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione in questione, e che non ne hanno (potuto) tenere(uto) conto, non meritano quindi di essere revocati né annullati in autotutela. 

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    Revisori Enti Locali: pubblicate le Linee Guida della Corte dei Conti

    Nella GU n 129 del 5 giugno vengono pubblicate 4 delibere della Corte dei Conti, datate 4 maggio 2023  con le linea guida per la relazione dei revisori ai bilanci degli enti locali.

    Nel dettaglio le 4 delibere riguardano:

    • Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome per gli esercizi  2023-2025, ai sensi dell'articolo 1, commi 166  e seguenti, della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
    • Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge  23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e  4,  del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla   legge  7 dicembre 2012,  n.  213.
    • Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e  delle province, sul bilancio di  previsione 2023-2025,  per  l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23  dicembre  2005, n. 266
    • Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per  l'attuazione  dell'articolo  1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Si rimanda alla consultazione degli allegati agli avvisi deliberati dalla Corte dei Conti contenenti:

    • linee guida
    • e questionarii

    come sopra indicate.

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    Commercialista dipendente PA: regole per iscriversi alla Sezione Speciale Albo

    Con il Pronto Ordini n 44 il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti sulle regole per l'iscrizione nella sezione speciale.

    Si replica ad un  quesito di un dottore commercialista, dipendente a tempo indeterminato e pieno di un ente pubblico che domanda quanto segue.

    Considerato che l’attività lavorativa esercitata è incompatibile con l’esercizio della professione e permetterebbe solo l’iscrizione nell’Elenco Speciale, l'Ordine competente per territorio chiedeva se si possa procedere alla iscrizione del professionista  in base ai criteri del domicilio professionale, da ravvisarsi nel territorio in cui ricade la sede lavorativa del richiedente, anziché in base alla residenza. 

    Si ricorda innanzitutto che in base all’art. 34, comma 8 D.Lgs. n. 138/2005 l’iscrizione nell’Elenco Speciale di coloro che non possono esercitare la professione è subordinata ad una specifica richiesta da parte dell’interessato. 

    Con la conseguenza che qualora il dottore commercialista che versi in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione non abbia richiesto di iscriversi nell’Elenco Speciale ma alla Sezione A dell’Albo, la richiesta di iscrizione dovrà essere rigettata indicando il motivo di incompatibilità come previsto dall’art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 139/2005. 

    Nel provvedimento di rigetto si potrà, altresì, comunicare allo stesso della possibilità di potersi iscrivere nell’Elenco Speciale presentando apposita domanda. 

    In linea generale, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale. 

    La caratteristica di “prevalenza” che il luogo di esercizio dell’attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale “domicilio professionale”, conduce a identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l’attività professionale viene effettivamente svolta in maniera principale. 

    Considerato che il domicilio professionale è strettamente connesso con l’esercizio effettivo dell’attività professionale del dottore commercialista, nel caso di oggetto del presente quesito non può configurarsi alcun domicilio professionale in quanto il richiedente non può esercitare alcuna attività professionale propria del dottore commercialista per motivi di incompatibilità derivanti dall’essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico. 

    Di conseguenza, l’unico criterio in base al quale potrà iscriversi nell’Elenco Speciale è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un’attività incompatibile con la professione. 

    Tale affermazione può subire delle deroghe nel caso di ipotesi di incompatibilità che non fossero assolute e che permettessero comunque lo svolgimento di alcune attività professionali (come ad es. i docenti universitari a tempo pieno che autorizzati possono svolgere alcune attività tipiche della professione). 

    In tali casi, infatti, potendo questi svolgere attività professionali e detenere così un domicilio professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale può essere richiesta anche in base al domicilio professionale.

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    API Management: dal 15.05 attiva la piattaforma delle Entrate per accesso libero ai dati

    Dal prossimo 15 maggio attraverso la piattaforma API management, le entrate rendono disponibili i seguenti servizi:

    a) servizio per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale, volto a verificare l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici disponibili in Anagrafe Tributaria;

    b) servizio per la verifica di esistenza e validità della partita IVA, volto a verificare la validità del numero di partita IVA attribuito e a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare. 

    A tal fine, ricordiamo che, le entrate hanno attivato la relativa piattaforma con Provvedimento n 118366 del 4 aprile per l’erogazione dei servizi di libero accesso. 

    Viene specificato che, si tratta di un modello di collaborazione volto a favorire l’efficacia dell’azione amministrativa, assicurando massima visibilità ai servizi disponibili e minimizzando i costi di investimento dei fruitori. 

    Il servizio di libero accesso è rivolto ad una platea di utenti interessata alla sua integrazione in applicazioni proprie. 

    L’erogazione è prevista con volumi differenziati in base a diverse categorie di fruitori.

    In fase di prima attivazione, si rendono disponibili i servizi di libero accesso già disponibili in modalità consultazione web sul sito internet dell’Agenzia, per la verifica di esistenza e validità del codice fiscale e per la verifica di esistenza e validità della Partita IVA

    Viene inoltre precisato che l’elenco dei servizi di libero accesso resi disponibili è pubblicato nell’area riservata.

    L’introduzione di nuovi servizi e l’aggiornamento dell’elenco sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito internet. 

    Al fine di assicurare la sicurezza del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, i cui dati sono resi disponibili attraverso i servizi di libero accesso, è previsto un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione degli accessi.

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