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    Ravvedimento operoso: i Commercialisti chiedono una riduzione degli interessi

    Con informativa n 122 del 19 dicembre il CNDCEC interviene per richiedere al Ministro Giorgetti e al Viceministro Leo, un intervento correttivo sugli interessi moratori da poco normati con decreto MEF del 13 dicembre passando dal 1,25% del 2022 al 5% per il 2023.

    In proposito leggi Tasso Interesse legale passa al 5% dal 1° gennaio 2023

    In particolare, nella nota viene specificato che il ravvedimento operoso, come è noto, è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. 

    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, e con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023

    Secondo i Commercialisti il sensibile incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno, oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. 

    Ad esempio, nel caso di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento). 

    Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. 

    Nella lettera ai Ministri i Commercialisti sottolineano come nell'esempio proposto, si verificherebbe un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti. 

    Inoltre, viene sottolienato come la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario. 

    Infine, si evidenzia chein una situazione economica come quella attuale, l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare come un’ulteriore gravoso elemento che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale. 

    Per tutti questi motivi, si chiede di valutare l’opportunità di un intervento normativo che riduca sensibilmente il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi, attualmente previsto dal richiamato comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

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    Piattaforma integrata Commercialisti: attiva dal 2023 e gratuita per gli iscritti all’Albo

    Con un Comunicato del 14 dicembre il CNDCEC informa della Piattaforma Integrata dei Commercialsiti

    In particolare, il Presidente De Nuccio, nel corso dell'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma in data 13.12 ha annunciato lo scopo della piattaforma per:

    “Rendere i commercialisti protagonisti dei cambiamenti generati dall’innovazione tecnologica e delle novità normative che impattano direttamente sull’attività degli iscritti, rafforzandone allo stesso tempo il senso di appartenenza alla categoria attraverso l’offerta di servizi che abbiano benefici concreti sull’attività quotidiana”.

    L’idea di fondo è che i dati inseriti dai singoli commercialisti rappresentino un patrimonio a cui il mondo finanziario potrà accedere dietro pagamento nell’ottica di integrazione dei dati.

    Piattaforma integrata Commercialisti: che cos'è

    Nello specifico, il progetto riguarda la realizzazione di una piattaforma integrata dei commercialisti, coordinata dal Consiglio nazionale, che dovrà gestire tutti i flussi informativi sia interni sia esterni alla categoria, garantendo agli Ordini territoriali e agli iscritti di far fronte a diversi adempimenti.

    La piattaforma da realizzare nel corso del 2023, verrà offerta gratuitamente solo agli iscritti all’Albo.

    Il Consiglio ha già avviato un bando per la selezione di un project manager, una volta scritto il progetto e dettato il capitolato tecnico si potrà dare avvio al bando per la selezione di chi realizzerà la piattaforma. 

    Per quanto riguarda i flussi comunicativi con l’esterno, l’idea del Consiglio nazionale è anche quella di sfruttare a proprio vantaggio l’intenzione degli istituti di credito di integrare gli aspetti di rilevazione finanziaria dei propri correntisti con quelli economici. 

    Piattaforma integrata Commercialisti: a cosa servirà

    De Nuccio ha esposto le funzioni della piattaforma, tra le altre, essa consentirà di creare una banca dati unica a livello nazionale per assicurare una azione disciplinare uniforme negli Ordini locali della categoria. 

    Attualmente, gli stessi comportamenti sono sanzionati in maniera diversa dai Consigli di disciplina.

    La piattaforma darà una prassi uniforme in modo da eliminare le disparità di trattamento.

    La piattaforma rappresenterà una centrale acquisti sul modello della società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere utilizzata dagli iscritti ai fini di acquisti centralizzati a costi minori grazie al conseguimento di economie di scala.

    Il Consiglio nazionale, negozierebbe il prezzo di beni e servizi sfruttando il potere d’acquisto di un ente che rappresenta 120 mila iscritti per ottenere condizioni di maggior favore.

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    Prevenzione Corruzione: proroga termini di redazione relazione annuale al 15.01.2023

    Con Informativa n 119 del 13 dicembre il CNDCEC rende noto che l’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, con Comunicato pubblicato il 6 dicembre, ha prorogato al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

    L’art. 1 comma 14 della L. 190/2012 stabilisce che, il RPCT, ossia il responsabile della prevenzione corruzione, trasmetta e pubblichi sul sito web dell’ente o della società di appartenenza una relazione con i risultati dell’attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno.

    Si ricorda che la relazione annuale è un importante strumento da utilizzare per dare evidenza degli esiti del monitoraggio sulla corruzione, evidenziando l’attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

    E' bene ricordare che, il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.
    L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

    Il RPCT, invece, come specificato anche dalla stessa anac, è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo.
    La predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest’ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell’amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.

    Ciò premesso, l'informativa del CNDCEC comunica la proroga per l'invio della Relazione annuale e viene specificato che, per la redazione della suddetta relazione, i RPCT possono avvalersi della Scheda pubblicata sul sito di ANAC all’indirizzo:

    Si specifica inoltre che, in alternativa, l'informativa del CNDCEC specifica che i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono generare in automatico la relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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    Revisori legali: attiva dal 12.12 protocollazione automatica delle istanze

    Con un Avviso del 12.12 pubblicato sulla pagina preposta del Registro della revisione legale, il MEF informa del fatto che:

    • a partire dal 12 dicembre 2022,
    • la trasmissione al Registro delle principali istanze prodotte dagli utenti sul Portale ufficiale della Revisione Legale, 
    • non dovrà avvenire tramite il ricorso alla PEC,
    • ma attraverso una nuova funzione di invio e contestuale protocollazione automatica che consente di avviare immediatamente il procedimento amministrativo. 

    Nello specifico, la trasmissione agli uffici preposti del Registro delle pratiche sottoscritte da revisori legali, società di revisione e tirocinanti, si è basata sul ricorso alla Posta elettronica certificata ovvero alla corrispondenza cartacea. 

    Per garantire più elevati standard di trasparenza nell’avvio e nei termini dell’attività amministrativa, dal 12 dicembre è stato introdotto il nuovo sistema di «Protocollazione Automatica» accessibile direttamente on-line in sede di precompilazione dell’istanza.

    Consulta di seguito l'elenco delle istanze per le quali è stata attivata tale funzione:

    Protocollazione Automatica Revisori legali: come accedere al servizio

    Per accedere alla funzione di Protocollazione Automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

    Si specifica che in questo caso, l'istante non sarà tenuto ad allegare copia del proprio documento.

    La funzione di protocollazione automatica consente all’utente di trasmettere in modo semplificato le proprie istanze all’ufficio di competenza del Registro, senza il ricorso alla PEC o alla corrispondenza cartacea, e di protocollare contestualmente le stesse attraverso una nuova funzione accessibile:

    • direttamente on-line nella sezione «modulistica» del sito www.revisionelegale.mef.gov.it 
    • oppure all’interno delle pagine informative di ciascun modulo.

    Dopo aver generato e compilato seguendo le istruzioni previste la pratica desiderata, completa dei relativi allegati, e provveduto al salvataggio in locale e alla sottoscrizione mediante firma digitale o autografa, è possibile inviare tutta la documentazione seguendo gli Step elencati

    1. Accedere alla funzione con le credenziali SPID. Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per ottenere SPID, consultare la pagina web www.spid.gov.it 
    2. Selezionare la pratica di interesse dall’elenco mostrato a sistema. Il Sistema restituisce le pratiche associate al codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso. 
    3. Caricare il documento principale in formato PDF non superiore a 5Mb. In caso di una successiva richiesta di integrazione di una pratica già protocollata, è sufficiente selezionare la stessa e caricare la sola documentazione integrativa rispettando i requisiti indicati (formato e dimensioni). 
    4. Caricare eventuali altri allegati. È possibile caricare fino a tre allegati ulteriori, in qualunque formato, purché non superiore a 5 Mb ciascuno. 
    5. Cliccare il tasto «Avvia Protocollazione». Il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicata/e nella pratica il numero di protocollo registrato. Tale modalità consente di conoscere con certezza la data di avvio del procedimento amministrativo 

    L'avviso MEF inoltre informa della possibilità di rivolgersi all’Help Desk del Registro attraverso il modulo disponibile nella sezione Contatti del Portale per richieste di assistenza o informazioni.

    In ogni caso, è confermato l’obbligo per ciascun soggetto iscritto al Registro di comunicare/aggiornare il proprio indirizzo Posta Elettronica Certificata.

    Per l'invio delle istanze e le relative integrazioni utilizzare la funzione di protocollazione automatica:

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    Revisori legali paesi terzi: dal 26.11 in vigore il regolamento

    Pubblicato in GU n 264 dell'11 novembre 2022 il Decreto MEF n 174 del 1 settembre 2022 con il Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel  Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il  contenuto  della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro  dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo  34,  comma  7,  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (22G00181)

    Il Decreto è in vigore dal 26 novembre 2022.

    Registro revisori legali paesi terzi: che cos'è

    In particolare, è istituita  nel registro  dei revisori  legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto.

    La sezione dei Revisori legali dei paesi terzi è distinta in due parti:
    1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva;

    2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1 del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in  Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
    Si sottolinea che per ciascun revisore di un Paese terzo o di  ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni:

    a) le generalita' e i recapiti del revisore  di  un  Paese  terzo ovvero la denominazione sociale, la  forma  giuridica  e  i  recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con  l'indicazione del rappresentante legale;

    b) i dati  identificativi  e  i  recapiti  di  tutti  gli  uffici responsabili che contribuiscono ai lavori  finalizzati  all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo  34,  comma  1,  del decreto;

    c) la  denominazione  dell'eventuale  rete  di  appartenenza  del soggetto istante;

    d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in  qualita' di revisore o ente di revisione contabile  nel  paese  di  origine  e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto  e' registrato;

    e) gli estremi di eventuali registrazioni  del  soggetto  istante come revisore o ente di revisione contabile  di  Paese  terzo  presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea;

    f) i  nominativi,  le  eventuali  qualifiche  professionali  e  i recapiti di tutti i membri  degli  organi  di  amministrazione  o  di direzione dell'ente di revisione contabile;

    g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti  delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1,  del  decreto,  nonche'  gli estremi della relativa registrazione  in  qualita'  di  revisori  del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano  in  possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8,  9  e 10 della direttiva.
    Si specifica che le informazioni contenute nella sezione parte A e  parte  B  del registro dei revisori legali sono conservate in forma  elettronica  e accessibili  gratuitamente  sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – registro dei revisori legali.
    Attenzione al fatto che l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia. 

    Registro revisori legali paesi terzi: condizioni per l'iscrizione

    L'iscrizione al registro dei revisori legali di paesi terzi tanto nella parte A quanto nella parte B è subordinata alla  sussistenza di specifiche condizioni indicate dal decreto nel Capo II e III dello stesso decreto.

    La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro  dei revisori legali – parte A e B, debitamente compilata e  sottoscritta  dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – registro dei revisori legali. Accedi da qui

    Le domande per l'iscrizione nelle due parti del registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia  e  delle finanze e per conoscenza alla  Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione. 

    Registro revisori legali paesi terzi: contributo per l'iscrizione

    Ai sensi dell'art 13 dello stesso decreto è previsto un contributo di iscrizione al registro e in particolare, i soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezionedel registro dei revisori legali – parte  A e parte B – relativa ai revisori e agli enti di revisione  contabile di  Paesi terzi, sono tenuti al  versamento, al  momento della  presentazione della domanda di iscrizione di cui agli  articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalita' di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
    L'importo del contributo puo' essere  aggiornato  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate. 

    Allegati:
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    Studio associato Commercialista/Esperto contabile: il Codice Ateco da usare

    Con il pronto ordini n 109 del 21 novembre 2022 il CNDCEC risponde ad un qusito relativo al corretto Codice Ateco da utilizzare per uno Studio associato.
    In particolare, l’Ordine interpellante domanda se nel caso di Studio Associato composto un commercialistia e un esperto contabile sia corretto indicare entrambi i seguenti codici Ateco:

    • Attività primaria: codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti;
    • Attività secondaria: codice 69.20.12 servizi forniti da esperti contabili.

    Il CNDCEC ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, ha chiarito che I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

    Ciò premesso, si specifica che, qualora non si intenda tenere separate le attività svolte dai due associati, sia sufficiente utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate:

    • il codice Ateco 69.20.11 – servizi forniti da commercialisti, 

    potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili.

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    Polizze per asseveratori del Superbonus: quali stipulare

    Con il pronto ordini n 109 pubblicato in data 21 novembre 2022, il CNDCEC risponde ad un dubbio in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. 

    Veniva chiesto se tale obbligo richieda necessariamente:

    1. la stipula di una polizza c.d. single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” (ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022) 
    2. ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14) 
    3. o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14). 

    L’Ordine interpellante segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

    Secondo l'Ania, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste. Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione. 

    Il CNDCEC ritiene di essere in accordo con l'interpretazione dell'Ordine instante e specifica che, 

    • considerato che il terzo periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:” abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c); 
    • considerato altresì che il quarto periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “ In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo” con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate;
    • sembra corretto ritenere che  "L'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato” anche tramite le tipologie alternative di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.