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Concordato preventivo biennale: gli onorari dei commercialisti
L'Associazione Nazionale Commercialisti Adc, con un comunicato del 26 giugno, alla luce della novità 2024 relativa alla pratica di CPB concordato preventivo biennale, ha licenziato un documento relativo agli onorari consigliati per la professione di dottore commercialista.
Concordato preventivo biennale: gli onorari dei commercialisti
In dettaglio, l'ADC evidenzia che al fine rispondere alla necessità per gli iscritti all’Albo di avere misure di riferimento per la determinazione degli onorari, alcune associazioni hanno già fornito degli utili “prontuari” da utilizzare per la formulazione dei preventivi.
ADC ha ritenuto di dare il proprio contributo, implementando il documento presentato da ANC, ed andando ad individuare dei parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per quelle attività che, sia per novità sia per complessità, costituiscono un terreno sul quale ci si può trovare in nella formulazione di un preventivo equo.
Il lavoro della commissione Adc, presieduta da Alessandro Mannelli, che ne è derivato, alla sua prima stesura, ha inoltre lo scopo di stimolare un dibattito interno alla categoria volto all’individuazione delle best practices per la determinazione di compensi equi ed a sollecitare anche i Commercialisti a trasmettere le proprie idee, spunti ed interpretazioni affinché gli “Onorari consigliati da ADC” possano diventare largamente condivisi.
Attingendo direttamente dal Vademecum di ADC si legge che:
L’assistenza all’attività in esame può essere scomposta in due attività: la prima, qualificabile come assistenza tributaria, consistente nella compilazione del modello ISA e del modello CPB. E la seconda, qualificabile come consulenza tributaria, consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta. La seconda attività consisterà, tra l’altro, nell’elaborazione di previsioni economiche. Gli onorari per la compilazione e trasmissione del modello ISA saranno quelli ordinariamente applicati dal professionista, mentre la compilazione e trasmissione del modello CPB e la consulenza tributaria dovranno essere autonomamente quotate. L’onorario complessivo pertanto sarà costituito dal compenso per le singole attività, prescindendo dall’adesione o meno al CPB, oltre al compenso a percentuale in caso di adesione.
Tabella di riferimento fornita da ADC per il CPB
Attività Onorario Compilazione e trasmissione modello CPB € 250,00 Consulenza tributaria relativa al CPB € 400,00, oltre all’onorario a percentuale in caso di
adesioneConsulenza tributaria in caso di adesione al CPB Dal 1% al 3% del reddito imponibile proposto -
Commercialista e trustee: chiarimenti sulla compatibilità
Con il pronto ordini n 56 del 17 giugno il CNDCEC replica con il quale si domanda sulla compatibilità della professione di Commercialista e la figura del Trustee.
In particolare, si chiede se il Commercialista possa incorrere in una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione, tenuto conto del fatto che l’attività del trustee consiste nel gestire i beni vincolati in trust nell'interesse dei beneficiari (disponenti) e l’attività del protector consiste nella vigilanza sull’operatodel trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.
Infine, si chiede se l’attività del trustee e quella del protector, per la tipica professionalità richiesta nell’espletamento dell’incarico, possano rientrare tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista.Commercialista e trustee: chiarimenti sulla compatibilità
Il CNDCEC evidenzia che trustee e protector sono entrambe figure previste nel trust, noto istituto giuridico di matrice anglosassone attraverso il quale un soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce la titolarità dei beni ad un altro soggetto (cd. trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (cd. beneficiari) cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.
Al momento della costituzione del trust, il settlor può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiario.
Tra settlor, trustee e beneficiario si instaura un rapporto fiduciario in ragione del quale il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. In particolare, il trustee ha un potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse del beneficiario. Tale potere-dovere è soggetto a due vincoli tassativi, individuati nelle norme di legge e nella volontà del settlor, come emerge dall’atto costitutivo del trust.Ai predetti vincoli devono aggiungersi anche alcuni precetti di natura comportamentale, rinvenibili nel dovere di lealtà e fedeltà del trustee e nell’obbligo del medesimo di evitare ogni conflitto tra i propri interessi personali e quelli del beneficiario e, più genericamente, gli obblighi derivanti dal trust.
L’elemento qualificante di un trust è la piena separazione (cd. segregazione) del patrimonio conferito, che dalla sfera giuridica del settlor passa in piena proprietà al trustee.
Tenuto conto del fatto che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell'esclusivo interesse dei beneficiari, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali.Di conseguenza, non sussistono cause di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Resta fermo quanto rappresentato nelle Note Interpretative del CNDCEC in merito alla eventuale circostanza che in capo all’iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito:
- i) un interesse economico prevalente;
- ii) una situazione di socio influente od occulto, giacché in tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.
Inoltre, non si ha motivo per ravvisare alcuna incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e lo svolgimento dell’attività di protector, consistendo quest’ultima – come correttamente rilevato dall’Ordine richiedente – nella vigilanza sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.
Infine l'attività del trustee e quella del protector possono rientrare senz’altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista; al riguardo, si richiamano le seguenti attività che formano oggetto della professione ai sensi del D.lgs. n. 139/2005:
- l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (art. 1, co. 2, lett. a) e, più specificamente,
- le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali
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La commutazione sanzioni non è solo per omesso versamento imposte
Con la Sentenza n 10298 del 16 aprile la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile non si applica solo alle sanzioni per omesso versamento, ma anche a quelle derivanti dalle condotte fraudolente del terzo che maschera l'inadempimento dell'incarico ricevuto, come l'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
Commutazione sanzioni: gli addebiti per il commercialista responsabile
La sentenza della Cassazione del 16 aprile 2024 n. 10298 riguarda la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile.
La sentenza è stata emessa in seguito a un processo penale in cui la contribuente ha denunciato il professionista per le violazioni contestate.
Dopo la conclusione del processo, la contribuente ha pagato le imposte e l'ufficio competente ha notificato al professionista gli avvisi di contestazione per il pagamento delle sanzioni.
Il professionista ha presentato ricorso sostenendo che le sanzioni commutabili riguardassero solo l'omesso versamento e che quindi le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e altre violazioni dovessero essere pagate dalla contribuente.
La cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995 nel ricorrere delle condizioni ivi previste, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile ad un terzo, anche qui ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
La Cassazione ha stabilito che se la commutazione fosse stata prevista solo per le sanzioni per omesso versamento, sarebbe stata una norma inutile, poiché l'avvenuta dichiarazione è presupposta nel caso di imposte già liquidate e/o dichiarate.
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Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?
Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.
In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.
Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità.
In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità.
Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti.
Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione
In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni
In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.
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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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Commercialisti: contributi 2024 per la formazione professionale
Pubblicato l'8 aprile 2024 il bando della Cassa dottori commercialisti per l'attribuzione di contributi economici agli iscritti per la partecipazione ai corsi di formazione continua o acquisizione di nuove competenze effettuata nel 2023
Nell’ambito delle iniziative previste dal “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC” sono fatti infatti stanziati 2 milioni di euro per sostenere gli iscritti nella formazione professionale favorendo l’acquisizione di nuove competenze e gli obblighi alla formazione continua.
Si possono avere fino a mille euro di rimborso ma sono previsti precisi requisiti per l'ammissione al rimborso, relativi sia ai redditi degli iscritti che alle materie dei corsi . Vediamo di seguito le principali indicazioni sull'importo dei contributi le condizioni e le modalità di richiesta.
La scadenza ultima è fissata al febbraio 2025 ma la domande saranno evase in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi.
Qui il testo integrale del bando
Formazione commercialisti: modalità di calcolo del contributo assistenziale
L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, dei corsi/attività formative ritenute idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2023, specificate in dettaglio nel bando con i relativi codici da indicare nella domanda.
Per coloro che al 31.12.2023 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo al netto di IVA.
L’istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA.
Inoltre iI contributo erogato non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
Contributi formazione professionale: requisiti dei beneficiari
I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno 2024 che hanno avuto per l’anno 2023 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa
Requisiti reddituali
I Dottori Commercialisti richiedenti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2023 (produzione reddito 2022), un reddito imponibile complessivo non superiore a:
- Euro 41.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 53.750,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 62.100,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 68.150,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 73.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 76.800,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 78.800,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:
• Euro 74.400 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap),
maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio portatore di handicap.
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda.
Ulteriori requisiti
Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta
L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva verso la Cassa.
Formazione dottori commercialisti: domande e documenti richiesti
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it,
- a partire dal 4/04/2024 e
- fino ad esaurimento dei fondi stanziati e
- comunque non oltre il 28/02/2025.
È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.
Documentazione da allegare
La domanda dovrà essere corredata da:
- a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio on line;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1;
- c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;
- e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore o dall’ordine professionale attestante la materia oggetto del corso/attività formativa di cui si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.
Formazione commercialisti: le materie ammesse al rimborso
Saranno ammessi al contributo i corsi/attività formative di cui alle materie generali indicate Nel bando la tabella dettagliata
Saranno ritenute ammissibili anche le spese relative a corsi/attività di formazione fruiti in forma di abbonamento o a costi forfettizzati, purché comprendano almeno una delle materie di seguito indicate.
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DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.
DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.
A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.
Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.
In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.
Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede
De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.