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    Comitato consultivo controllo qualità revisione: integrato di 3 membri

    Con determina n. 80957 del 20/4/2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli della qualità, costituito con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023.

    Ricordiamo che si tratta di componenti integrati con procedura disciplinata con avviso del 6 aprile con il quale il MEF informava del fatto che "ravvisata la necessità di integrare il Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione, al fine di ampliarne la rappresentatività rispetto alla platea dei soggetti iscritti al registro e tenuto conto dell’urgenza, il Ministero dell’economia e delle finanze intende nominare fino a tre ulteriori componenti tra esperti in possesso di comprovata esperienza in materia di revisione legale".

    Con Determina del 17 febbraio il MEF ha nominato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione.

    Il Comitato consultivo, composto da 15 membri, è finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità.

    Fino al 30 giugno il Comitato avrà l’obiettivo di proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

    In particolare, la determina specifica che al Comitato sono assegnati i seguenti compiti: 

    • a) Analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio; 
    • b) Proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

    Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze e la Determina precisa che le comunicazioni ufficiali afferenti ai lavori del Comitato sono effettuate attraverso l’indirizzo: [email protected].

    Allo stesso indirizzo sono inviati i contributi dei componenti del Comitato stesso.

    Ricordiamo che a norma dell'art 20 del DLgs n 39/2010 sono sottoposti a verifica da parte del MEF gli iscritti nel Registro dei revisori che svolgono incarichi di revisione legale. 

    Il comma 1 dell'art 20 specifica che "Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi  inclusi  i componenti  del  collegio   sindacale   che esercitano la revisione legale ai sensi del  comma 2 dell'art 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile sono soggetti a controllo della qualità".

    Il controllo riguarda anche i membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale. 

    La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all'art 1.

    Il controllo di qualità si baserà sull'esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione:

    • della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
    • della quantità e qualità delle risorse impiegate;
    • dei corrispettivi della revisione;
    • del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.

    Al termine delle verifiche il controllore dovrà redigere una relazione con gli esiti delle stesse con eventuali raccomandazioni su azioni da compiere e termini entro i quali adempiere, In caso di inosservanza il MEF irroga le sanzioni previste (art 24 del DLgs n 39/2010)

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    Procedimento dell’Ordine per recupero somme dovute da Iscritti morosi

    Con il pronto ordini del 18 aprile il CNDCEC risponde a quesito sul recupero delle quote dagli iscritti morosi.

    In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, …”. 

    L’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)

    Le norme attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale. 

    Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.

    Si ritiene che il Consiglio dell’Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento

    Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell’art 6 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito prevede che:

    •  “nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine". 

    Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto viene sanzionato

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    Commercialisti: chiarimenti su decadenza incarico CPO

    Con il pronto ordini n 30 del 22 marzo il CNDCEC risponde a dubbi sulla procedura da seguire per sostituire un componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) che è stato cancellato nell’albo e iscritto nell’elenco speciale, In particolare, viene specificato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento CPO, possono eletti quali componenti del Comitato Pari Opportunità:

    • gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo 
    • e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari.

    Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per l’individuazione del diritto di elettorato attivo si debba fare riferimento alle disposizioni dettate ai fini dell’elezione del Consiglio dell’Ordine. 

    Pertanto, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 8 del Regolamento CPO, non possono eletti quali componenti del Comitato Pari opportunità coloro che siano iscritti nell’elenco speciale. 

    Ne consegue che, coloro che a seguito dell’elezione, siano stati cancellati dall’albo e iscritti nell’elenco speciale decadono dalla carica di componente del CPO, come anche espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 9 del Regolamento CPO.

    Il componente decaduto dovrà essere sostituito con il primo dei non eletti

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    Relazione organo di revisione: il CNDCEC pubblica il format

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha reso disponibile un file contenente tra gli altri il format della Relazione dell'Organo di revisione degli enti locali per la gestione 2022.

    In particolare, i Comuni entro il 30 aprile approveranno il Rendiconto dell'esercizio 2022 a cui allegare appunto la relazione di cui si tratta.

    Il documento completo predisposto dal CNDCEC e ANCREL, Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali, è scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei Commercialisti in formato zip con anche la guida utile alla compilazione. 

    Nel dettaglio il documento è composto da:

    • un format con traccia della relazione dell'organo di revisione
    • tabelle in formato Excel editabili

    Ricordiamo che la Relazione al rendiconto 2022 è predisposta nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs. 18/8/2000, n. 267" (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al d.lgs. n. 118/2011. 

    Per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi delle check list pubblicate e dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

    Si specifica che, il documento in oggetto è uno schema (fac simile) per la formazione della relazione dell'organo di revisione, il quale è l'unico responsabile dei rapporti con i soggetti destinatari del documento, e della documentazione a supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

    Ti consigliamo di leggere dal Sito della Revisione Legale l'ulteriore approfondimento.

    Lo schema di relazione è aggiornato tenendo conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento.

    E' bene specificare che la Relazione dell'Organo di revisione degli enti locali include:

    • un approfondimento sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente agli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi  energetica 
    • una specifica sezione relativa ai controlli sulla gestione dei fondi PNRR-PNC.
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    Efficacia retroattiva cancellazione Ordine: chiarimenti

    Con il pronto ordini n 33 del 16 marzo si forniscono chiarimenti sulla quota annuale dovuta all'Ordine in caso di chiusura della PIVA nel mese di dicembre ed eventuale spettanza della quota annuale per l'anno successivo.

    In particolare, si chiede:

    • se la domanda di cancellazione può essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione attività e 
    • se il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, possa deliberare un termine (ad es. 20 gennaio dell’anno successivo) entro cui l’iscritto che cessa l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente debba presentare domanda di cancellazione per non essere assoggettato al pagamento della quota annuale di iscrizione.

    Il CNDCEC, con riguardo alle tematiche di carattere generale emergenti dal quesito, osserva che il contributo annuale di cui all’art. 12, comma 1, lett. p) dell’Ordinamento professionale è dovuto da tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.

    Il pagamento della quota associativa all’Ordine è dunque dovuta per il solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale. 

    L’obbligo di pagamento della quota non è in alcun modo legato al possesso di Partita IVA che, come è noto, non rientra tra i requisiti di iscrizione nell’albo (art. 36, D.Lgs 139/2005)

    Nonostante l’utilizzo del nome ‘contributo’ la quota, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio. 

    Una volta maturato l’obbligo contributivo pertanto, anche in caso di cancellazione in corso d’anno il Consiglio ha dunque il diritto ad esigere la quota per intero.

    Tuttavia, attribuendo l’ordinamento professionale una potestà impositiva all’Ordine, il Consiglio ha facoltà di individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali eventualmente calcolare, in misura ridotta rispetto all’intero, la quota dovuta dal professionista che si cancella in corso d’anno. 

    Quanto alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, come avuto modo di chiarire in precedenti riposte, si osserva che normalmente questi operano a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento, in questo caso dalla data di adozione della delibera. 

    Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, l’amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione

    Di conseguenza, conclude il CNDCEC, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.

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    Gestori crisi sovraindebitamento: chiarimenti del CNDCEC sui corsi

    Con il pronto ordini n. 27 del 9 marzo il CNDCEC fornisce chiarimenti sui requisiti dei corsi formativi per iscrizione all'albo di cui all'art 356 del codice della crisi d'impresa.

    Nel dettaglio, viene chiarito che il corso di formazione per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019, organizzato dal Consiglio nazionale può essere frequentato anche ai fini dell’adempimento degli obblighi formativi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014.

    In particolare, si specifica che il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all’art. 4, DM 202/2014, che:

    • non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura,
    • sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l’Università 
    • e che non hanno una durata di almeno 40 ore.

    Nulla è stato indicato dal Ministero della Giustizia in merito al caso contrario, ovvero in merito alla possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ai fini dell’assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 202/2014. 

    Poiché il corso organizzato dal Consiglio Nazionale di cui all’Informativa 23/2023 citata nel quesito, soddisfa i requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento FPC (corso di “formazione”, di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore), per effetto delle previsioni del comma 6 dell’art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

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    Liquidazione compenso CTU: chiarimenti del CNDCEC

    Con il Pronto ordini n 21 dell'8 marzo, il Consiglio dell’Ordine si esprime in tema di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002, sia stata rigettata. 

    Il Consiglio, al fine di rispondere al quesito preliminarmente chiarisce aspetti del procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. 

    L’art. 71 DPR n. 115/2002 prevede che

    •  <… le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 > (comma 1) 
    • e < La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato > (comma 2). 

    Pertanto, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze è necessario che l’ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali ossia dal deposito della relazione finale. 

    Viene sottolineato che, il termine indicato è previsto a pena di decadenza e, pertanto, in caso di mancato rispetto dello stesso, l’ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso

    Infatti, l'art. 2966 c.c. dispone che: nel caso di specie, l’atto previsto dalla legge per impedire la decadenza consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l’indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata. 

    Viene sottolineato che, la circostanza che l’ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare il detto diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002.

    La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in un caso simile a quello sottoposto al Consiglio, che: “In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373/2015).

    Alla luce di tutto ciò, deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.