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Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto novità sull'ires.
In particolare, una norma agevolativa, prevede per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati una aliquota ires ridotta.
L'aliquota Ires è ordinaziarmente al 24% ma con la disposizione introdotta dal 1° gennaio si riconosce per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata del 20 per cento in luogo di quella ordinaria.
Si prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici
Nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all’IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- b) destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione
- d) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Vengono individuati i casi di decadenza dall’agevolazione:
- a) distribuzione della predetta quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Si prevede l’esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici:
- qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
- gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.
Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.
Infine, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame.
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Contributo solidarietà 2023: extraprofitti anche su riserve di rivalutazione
Con Risposta n. 158/2024 le Entrare forniscono chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo che il contributo di solidarietà temporaneo è istituito per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico per imprese e consumatori.
Questo contributo si applica ai soggetti che, nel territorio dello Stato, producono e vendono energia elettrica, gas metano, gas naturale, prodotti petroliferi e altri beni energetici, nonché ai soggetti che importano o introducono tali beni da altri Stati membri dell'Unione Europea per la successiva rivendita.
La normativa prevede un limite massimo al contributo, pari al 25% del valore del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Le Entrate con l'interpello in oggetto hanno chiarito che il contributo di solidarietà del 2023 per il comparto energetico, laddove si calcola sul limite del 25% del patrimonio netto, tiene in considerazione anche la riserva di rivalutazione ex DL n 104 del 2020.
Contributo solidarietà temporaneo: il computo del reddito incrementale
La società ALFA S.R.L.U. esercita attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, ed è soggetta al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.
Lo ha determinato applicando il 50% sul reddito incrementale, ma esso non può superare il 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente (2021).
La società ha chiesto se la riserva da rivalutazione ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, proporzionalmente corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati, debba essere compresa nel patrimonio netto rilevante per la determinazione del limite del 25% per il contributo di solidarietà.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- 1. gli utilizzi delle riserve in sospensione d'imposta sono esclusi dalla determinazione del contributo di solidarietà, come specificato nella normativa;
- 2. la riserva di rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, deve essere inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, concorrendo alla determinazione del limite del 25%.
Pertanto, secondo le entrate la riserva da rivalutazione proporzionalmente corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati, deve essere inclusa nel patrimonio netto rilevante ai fini della determinazione del limite del 25% del contributo di solidarietà dovuto per il 2023.
Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota del 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo (determinato ai fini dell'IRES) relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede di almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati nei quattro periodi di imposta precedenti.
Tuttavia, il contributo non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L'Agenzia ha anche ricordato che la Circolare n. 4/E del 2023 ha chiarito che il contributo di solidarietà deve essere determinato come il minore tra:
- l'importo teorico del contributo,
- e il 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'anno 2021.
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Dimezzamento aliquota Ires: chiarimenti dell’Agenzia in merito ai beneficiari
Ulteriori chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28.12.2023 n. 35, in merito al dimezzamento dell’aliquota Ires, con riguardo ad alcune tipologie di soggetti (articolo 6 del dPR del 29 settembre 1973, n. 601), tra cui le fondazioni di origine bancaria (FOB) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sia con riguardo agli enti di assistenza e beneficenza, nonché sulla compatibilità della predetta riduzione Ires con il regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Con riferimento alle FOB, al fine di beneficiare del dimezzamento dell’aliquota Ires, queste ultime hanno l’onere di dimostrare:
- la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti specificamente indicate dal comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (rilevano, in specie, le categorie di cui alla lettera a), cioè: «enti ed istituti di assistenza sociale, […], enti di assistenza e beneficenza» e alla lettera b), cioè «istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, […], fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali»);
- di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla Commissione europea, illustrati nei citati documenti di prassi.
Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui equiparazione per legge agli enti con “finalità di beneficenza o istruzione” ne consente la riconducibilità nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, la circolare n. 15/E ha confermato l’applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”.
È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:
- si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale. Al riguardo, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che possono costituire indici significativi per stabilire la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa;
- i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
I chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione degli accordi e delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono anche per gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che siano equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.
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Decontribuzione sud: importo imponibile IRES-IRAP
La detassazione per Covid prevista dal Decreto Ristori 2020 non si puo applicare sulle somme risparmiate grazie all'esonero c. Decontribuzione SUD perchè costituirebbe un ampliamento dell'agevolazione contributiva all'ambito fiscale, che non rientra nella ratio della legge .
Questa in sintesi la posizione dell'Agenzia in risposta a due diversi interpelli, n. 458 e 459 del 9 novembre scorso. Vediamo alcuni dettagli per approfondire.
Bonus contributivo SUD e detassazione – Interpello 459 2023
L'azienda istante nell'interpello 459 faceva presente di aver beneficiato della Decontribuzione Sud per i periodi 1° gennaio 202230 giugno 2022 e 1° luglio 202231 dicembre 2022, esonero contributivo previsto dal DL 137 2020, prorogato con la legge di bilancio 2021, autorizzato a norma del Temporary Framework e del Temporary Crisis Framework 2020.
Come previsto dalla normativa, afferma l'istante "la somma è stata contabilizzata dall'Istante nella voce B9 del conto economico direttamente a riduzione dei costi relativi ai contributi previdenziali, piuttosto che separatamente come ricavo nella voce A5 ''Altri ricavi e proventi di gestione''.
La Società segnala a questo proposito che l'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto una misura generale di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.
Con questa premessa l'Istante chiedeva all'Agenzia di confermare se:
- la Decontribuzione Sud applicata al periodo 1° gennaio 202230 giugno 2022, possa essere considerata tra i contributi disciplinati dall'articolo 10bis del decreto legge n. 137 del 2020;
- la Decontribuzione Sud relativa al periodo 1° luglio 202231 dicembre 2022 possa essere considerata non concorrente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, al pari di quanto previsto per la medesima decontribuzione fruita nel periodo 1° gennaio 202230 giugno 2022; e quindi se
- sia corretto, al fine di ottenere la detassazione di tale agevolazione contributiva, effettuare tanto una variazione in diminuzione dal reddito imponibile ai fini IRES, quanto una maggiore deduzione dalla base imponibile lorda IRAP.
Detassazione non applicabile secondo l'Agenzia
L'agenzia non concorda con le conclusioni affermative prospettate dal contribuente e nega la detassazione in quanto la norma del DL Ristori, art 10 bis DL 137 2020, citata intendeva evitare che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID19 venissero, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi.
Viene anche precisato che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'' un beneficio che consista, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti ''a carico'' del soggetto beneficiario, come precisato anche nella risposta n. 366 2023.
Invece, per le agevolazioni concesse sotto forma di esonero dai contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento sul trattamento fiscale (nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 506010, 2015), escludendo che tali benefici siano configurabili come ''contributi'', in quanto «ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta [n.d.r., o di contributi] che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate».
Tra altro aggiunge l'agenzia l'applicazione delle disciplina del DL 137 articolo 10bis citato avrebbe l'effetto di "un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo qui in esame, con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID19".