• Determinazione Imposta IRES

    IRES premiale: chiarimenti su lavoratori stagionali

    Con l’interrogazione parlamentare dell’11 marzo 2026 n. 5-05143 è stata portata all’attenzione del Governo una possibile criticità applicativa della cosiddetta IRES premiale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 per incentivare l’occupazione stabile nelle imprese.

    Il quesito riguarda in particolare le aziende che ricorrono a lavoratori stagionali, tipicamente impiegati nei mesi estivi in settori come turismo, commercio o servizi. Secondo quanto segnalato nell’interrogazione, queste imprese potrebbero risultare penalizzate nel calcolo dei livelli occupazionali richiesti per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES.

    Il problema nasce dal metodo di verifica previsto dalla normativa: i lavoratori stagionali possono infatti incidere sulla media occupazionale del triennio precedente, ma non risultare presenti nel dato puntuale dell’ultimo mese del periodo d’imposta. In questi casi il confronto tra i due valori potrebbe dare un esito negativo, anche quando l’impresa abbia effettivamente incrementato il numero di lavoratori stabili.

    La questione è stata quindi posta al Governo chiedendo se siano previste iniziative per correggere questa possibile distorsione. Nella risposta fornita in sede parlamentare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, sono stati chiariti i criteri attualmente applicabili per il riconoscimento dell’agevolazione.

    Il quadro normativo sull’IRES premiale per incremento occupazionale

    La IRES premiale è disciplinata dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che rispettano specifiche condizioni, tra cui il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali.

    In particolare, la riduzione spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative annue non diminuisce rispetto alla media del triennio precedente.

    Le modalità di verifica sono state definite dal decreto ministeriale 8 agosto 2025, che stabilisce come effettuare il confronto tra i livelli occupazionali. In base a tale decreto:

    • il dato di riferimento è il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno;
    • il confronto avviene tra il valore rilevato nell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 2024 e la media dei trentasei mesi precedenti.

    Dal computo della base occupazionale media devono inoltre essere esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto per cause non imputabili all’impresa, come:

    • dimissioni volontarie
    • invalidità
    • pensionamento per raggiunti limiti di età
    • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
    • licenziamento per giusta causa

    I criteri applicativi richiamano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Tale normativa stabilisce che l’incremento occupazionale debba essere verificato confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno del periodo di riferimento con la media dei periodi precedenti.

    La risposta dell’Amministrazione

    La risposta fornita dal Governo ha chiarito che l’attuale disciplina della IRES premiale segue lo stesso schema utilizzato per altri incentivi all’occupazione. Di conseguenza, anche per questa misura l’incremento occupazionale netto deve essere verificato con il confronto tra l’occupazione rilevata alla fine del periodo d’imposta e la media dei periodi precedenti. Un ulteriore requisito riguarda proprio l’esistenza di un incremento occupazionale effettivo.

    La relazione illustrativa del decreto attuativo precisa che tale incremento deve essere determinato secondo le regole previste dal decreto interministeriale 25 giugno 2024. In base a queste disposizioni, per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte alcune soglie minime.

    Requisito Condizione richiesta
    Incremento occupazionale Almeno pari all’1% rispetto alla base di riferimento
    Valore minimo dell’incremento Non inferiore a 1 lavoratore dipendente a tempo indeterminato
    Metodo di calcolo Confronto tra occupati a fine periodo d’imposta e media del periodo precedente
    Tipologie di lavoratori considerate Tutte le categorie di lavoratori nel calcolo dell’incremento complessivo

    Il calcolo dell’incremento occupazionale complessivo tiene conto di tutte le tipologie di lavoratori, ma non considera le dinamiche occupazionali del gruppo societario, dovendo essere effettuato con riferimento al singolo soggetto beneficiario. Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene quindi confermato che l’attuale formulazione della norma e le relative disposizioni attuative sono coerenti con il quadro generale degli incentivi all’occupazione previsto dal decreto legislativo n. 150/2015.

  • Determinazione Imposta IRES

    Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione

    Con Risoluzione n 57 del 17 ottobre le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per l'Ires premiale istituita dalla legge di Bilancio 2025.

    Con la risoluzione si da il via alla possibilità di utilizzare il beneficio.

    Leggi anche: IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione

    L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi.
    Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della citata legge n. 207 del 2024.

    In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
    •  “2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

  • Determinazione Imposta IRES

    Maggiori acconti addizionale Ires: codici tributo per intermediari

    Con Risoluzione n 43 del 20 giugno le Entrate istituitscono i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires.

    Tutti i dettagli per adempiere.

    Maggiori acconti addizionale Ires: codici tributo per intermediari

    La Risoluzione in oggetto precisa che rimane la validità di quanto già versato con i codici 2007, 2008, 3881, 3882 istituiti con la Risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025 per il pagamento dei maggiori acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per il successivo, in linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 14-20 legge n. 207/2024).

    I nuovi codici tributo sono:

    • “2043” denominato “Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
    • “2044” denominato “Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Praticamente all'atto dellaq compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    Per il codice tributo “2043”, in caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero totale delle rate. Per i pagamenti in un’unica soluzione, tale campo è valorizzato con “0101”.

    Allegati:
  • Determinazione Imposta IRES

    Ires 2025: come prepararsi per quest’anno

    Aperta la campagna dei Dichiarativi 2025:  le Entrate hanno pubblicato tutte le regole anche per la Dichiarazione delle società di capitali.

    In particolare, per pagare l'Ires 2025 anno di imposta 2024 le società interessate devono predisporre il Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.

    Vediamo chi deve versare l'Ires.

    Ires 2025: chi la paga

    Devono versare l'Ires 2025 anno di imposta 2024:

    • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
    • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
    • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

    In particolare sono considerati fiscalmente residenti in Italia:

    • le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale;
    • gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia 
    • salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti in Italia
    • salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione sugli stessi.

    Attenzione al fatto che, sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR art. 73, comma 5-quinquies).

    Ires 2025: a cosa prestare attenzione quest’anno

    Quest'anno occorre prestare attenzione ad alcune delle principali novità:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36)
    • Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
      Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

  • Determinazione Imposta IRES

    Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici

    La Legge di Bilancio 2025 ha previsto novità sull'ires.

    In particolare, una norma agevolativa, prevede per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati una aliquota ires ridotta.

    L'aliquota Ires è ordinaziarmente al 24% ma con la disposizione introdotta dal 1° gennaio si riconosce per il solo periodo d’imposta 2025a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata del 20 per cento in luogo di quella ordinaria. Si prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.

    L'8 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF, clicca qui per scaricare il testo del decreto.

    Per approfondire leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.

    Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici

    Nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all’IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 

    • a) accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; 
    • b) destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
    • c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: 
      • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione 
    • d) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. 

    Vengono individuati i casi di decadenza dall’agevolazione: 

    • a) distribuzione della predetta quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
    • b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

    Si prevede l’esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari

    Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici: 

    • qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione; 
    • in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili; 
    • gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa. 

    Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni. 

    Infine, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame. 

  • Determinazione Imposta IRES

    Contributo solidarietà 2023: extraprofitti anche su riserve di rivalutazione

    Con Risposta n. 158/2024 le Entrare forniscono chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.

    Prima di dettagliare ricordiamo che il contributo di solidarietà temporaneo è istituito per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico per imprese e consumatori. 

    Questo contributo si applica ai soggetti che, nel territorio dello Stato, producono e vendono energia elettrica, gas metano, gas naturale, prodotti petroliferi e altri beni energetici, nonché ai soggetti che importano o introducono tali beni da altri Stati membri dell'Unione Europea per la successiva rivendita.

    La normativa prevede un limite massimo al contributo, pari al 25% del valore del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    Le Entrate con l'interpello in oggetto hanno chiarito che il contributo di solidarietà del 2023 per il comparto energetico, laddove si calcola sul limite del 25% del patrimonio netto, tiene in considerazione anche la riserva di rivalutazione ex DL n 104 del 2020.

    Contributo solidarietà temporaneo: il computo del reddito incrementale

    La società ALFA S.R.L.U. esercita attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, ed è soggetta al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.

    Lo ha determinato applicando il 50% sul reddito incrementale, ma esso non può superare il 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente (2021).

    La società ha chiesto se la riserva da rivalutazione ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, proporzionalmente corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati, debba essere compresa nel patrimonio netto rilevante per la determinazione del limite del 25% per il contributo di solidarietà.

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

    • 1. gli utilizzi delle riserve in sospensione d'imposta sono esclusi dalla determinazione del contributo di solidarietà, come specificato nella normativa;
    • 2. la riserva di rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, deve essere inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, concorrendo alla determinazione del limite del 25%.

    Pertanto, secondo le entrate la riserva da rivalutazione proporzionalmente corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati, deve essere inclusa nel patrimonio netto rilevante ai fini della determinazione del limite del 25% del contributo di solidarietà dovuto per il 2023.

    Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota del 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo (determinato ai fini dell'IRES) relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede di almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati nei quattro periodi di imposta precedenti. 

    Tuttavia, il contributo non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    L'Agenzia ha anche ricordato che la Circolare n. 4/E del 2023 ha chiarito che il contributo di solidarietà deve essere determinato come il minore tra: 

    • l'importo teorico del contributo,
    • e il 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'anno 2021.

  • Determinazione Imposta IRES

    Dimezzamento aliquota Ires: chiarimenti dell’Agenzia in merito ai beneficiari

    Ulteriori chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28.12.2023 n. 35, in merito al dimezzamento dell’aliquota Ires, con riguardo ad alcune tipologie di soggetti (articolo 6 del dPR del 29 settembre 1973, n. 601), tra cui le fondazioni di origine bancaria (FOB) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sia con riguardo agli enti di assistenza e beneficenza, nonché sulla compatibilità della predetta riduzione Ires con il regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Con riferimento alle FOB, al fine di beneficiare del dimezzamento dell’aliquota Ires, queste ultime hanno l’onere di dimostrare:

    • la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti specificamente indicate dal comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (rilevano, in specie, le categorie di cui alla lettera a), cioè: «enti ed istituti di assistenza sociale, […], enti di assistenza e beneficenza» e alla lettera b), cioè «istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, […], fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali»);
    • di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla Commissione europea, illustrati nei citati documenti di prassi.

    Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui equiparazione per legge agli enti con “finalità di beneficenza o istruzione” ne consente la riconducibilità nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, la circolare n. 15/E ha confermato l’applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”.

    È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

    • si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale. Al riguardo, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che possono costituire indici significativi per stabilire la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa;
    • i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

    I chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione degli accordi e delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono anche per gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che siano equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.

    Allegati: