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Bonus mobili: la detrazione nel 730/2025
Aperta ufficialmente la campagna dei Dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, vediamo come vanno indicate nel Modello 730/2025 le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione.
730/2025: la detrazione del bonus mobili
Le istruzioni al Modello 730/2025 evidenziano tra le novità che per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025: regole in vigore.
Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2025
Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2025.
In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.
Nella Colonna 1 e 3 (Numero rata) occorre indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
In Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile) occorre indicare la spesa sostenuta entro il limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024, 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
Ad esempio, se nel 2015 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
Attenzione al fatto che in presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. -
730/2025: 8×1000 tossicodipendenze
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2025.
Nella devoluzione dell 8xmille dall'anno scorso vi è anche la possibilità di optare per le tossicodipendenze.
730/2025: 8×1000 tossicodipendenze
In particolare, come specificato dalle istruzioni nella scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario.Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti:
- fame nel mondo,
- calamità,
- edilizia scolastica,
- assistenza ai rifugiati,
- beni culturali,
- prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche).
A tal fine occorre compilare il modello 730-1
indicando la devoluzione allo Stato e specificando il codice "6"
Attenzione al fatto che per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell’otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente.
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.In tal caso, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse.
La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario.Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti:
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Modello 730 del 2025: guida al nuovo quadro T
Un tempo il modello 730 era utilizzato esclusivamente dai lavoratori dipendenti e dai pensionati: era un modello dichiarativo semplificato dedicato a quei contribuenti che corrispondevano le imposte per il tramite del sostituto d’imposta.
Con il passare del tempo questa impostazione è stata modificata dall’Agenzia delle Entrate, e oggi il modello 730 costituisce il modello dichiarativo di riferimento di coloro che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo.
In ragione di ciò, da alcuni anni il modello 730 ha subito una progressiva opera di ampliamento per consentire la dichiarazione di tutte quelle tipologie reddituali che interessano coloro che non sono titolari di partita IVA.
Proprio in quest’ottica, quest’anno, il modello del 2025, per l’anno d’imposta 2024, presenta una novità: l’inserimento del nuovo quadro T, dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria.
In passato i contribuenti che percepivano questo tipo di redditi e volevano trasmettere il modello 730, dopo averlo trasmesso dovevano integrare la trasmissione del dichiarativo con il quadro RT attraverso una trasmissione separata del modello Redditi PF.
Similmente a come avveniva anche per i quadri RM e RW.
Oggi il quadro T, così come i quadri W e M (i corrispettivi dei quadri RW e RM), sono parte integrante del modello 730, il quale ormai non richiede più l’integrazione attraverso la separata trasmissione del modello Redditi PF.
Leggi anche Plusvalenze da criptoattività: come vengono tassate le persone fisiche?
Il nuovo quadro T del modello 730 del 2025
Il nuovo quadro T del modello 730 del 2025, dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria” è composto da 8 sezioni:
- Sezione I: Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%;
- Sezione II: Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%;
- Sezione III: Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- Sezione IV: Plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri;
- Sezione V: Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%;
- Sezione VII: Minusvalenze non compensate nell’anno;
- Sezione VIII: Riepilogo importi a credito;
- Sezione IX: Partecipazioni rivalutate.
Nella Sezione I vanno indicate le plusvalenze realizzate dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
Di particolare rilevanza è la Sezione II che “va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”, come precisato dalle istruzioni del modello 730 del 2025.
Il rigo più importante è il rigo T11, dove:
- in colonna 1: va indicato “il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi”;
- in colonna 2: va indicato “l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti”.
Anche se non espressamente detto dalle istruzioni del modello, è presumibile affermare che i differenziali negativi vanno inseriti in colonna 2, dato che non c’è altro posto dove poterli indicare.
Nella Sezione III vanno indicate le “Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate”, divise in tre categorie:
- ante gennaio 2009;
- gennaio 2009 – dicembre 2017;
- gennaio 2018 – dicembre 2018.
Da gennaio 2019 anche queste plusvalenze sono sottoposte a imposta sostitutiva del 26%, per cui per quelle conseguite da tale data vanno dichiarate sulla Sezione II.
Il motivo che giustifica la presenza di questo quadro è che le plusvalenze derivanti dalla cessione di questo tipo di partecipazioni sono tassate per cassa, ma le modalità di tassazione e l’aliquota sono quelle applicabili nell’anno in cui è stato stipulato l’atto (di cessione) da cui deriva la plusvalenza stessa.
Altra Sezione particolarmente sensibile è la Sezione V che “va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d’imposta sulle cessioni di cripto-attività, intese come rappresentazioni digitali di valore o di diritti, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo, sempre le istruzioni del modello 730 del 2025 precisano che “le plusvalenze […] sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”.
Il rigo principale per il calcolo delle plusvalenze è il rigo T41, qui:
- in colonna 1: va indicato il totale dei corrispettivi percepiti in caso di vendita o il valore normale in caso di permuta
- in colonna 2: il relativo costo d’acquisto.
Similare è il successivo rigo T42 da utilizzare però nel caso in cui “il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023”.
Va precisato che in molte situazioni è possibile che l’onere dichiarativo non si risolva con la compilazione del solo quadro RT, in quanto il contribuente, in caso di detenzione del conto presso un intermediario all’estero potrebbe dover assolvere anche gli obblighi di monitoraggio fiscale, ai quali è dedicato il quadro W del medesimo modello 730. Senza trascurare che in caso di percezione di interessi attivi questi dovrebbero essere dichiarati come redditi di capitale.
Infine, in relazione al pagamento dell’imposta sostitutiva, le istruzioni del modello 730 del 2025 indicano di “utilizzare il codice tributo 1100 sia per le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies) del Tuir, sia per le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir realizzate dal 1° gennaio 2024”.
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730 semplificato 2025: online dal 30 aprile
Dal pomeriggio del 30 aprile è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, clicca qui.
In particolare, con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile vengono fissate tutte le regole necessarie per la consultazione e per le modifiche della dichiarazione dei redditi precompilata per l'anno d'imposta 2024.
Sono destinatari della dichiarazione precompilata:
- i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi,
- nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
La dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile, in via sperimentale anche ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli su indicati.
Attenzione al fatto che con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.
730/2025 precompilato: il modello semplificato
A partire dal pomeriggio del 30 aprile, sul sito delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni.
Dal 15 maggio sarà anche possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi.
Accedendo il prima passaggio possibile e quello di scegliere tra la modalità ordinaria di 730 o modalità semplicata.
I contribuenti, optando per il 730 semplificato, non hanno bisogno di più di conoscere quadri, righi e codici ma si viene guidati fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva.
Ad esempio, specificano le Entrate:
- i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) sono raccolti nella sezione “casa”,
- gli oneri nella sezione “spese sostenute”,
- le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.
Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.
Per inviare la dichiarazione si dovranno rispettare questi termini:
- per il Modello 730 ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025
- mentre per il Modello Redditi ci sarà tempo fino al 31 ottobre.
Attenzione al fatto che per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.
Per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia.
In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Una volta che il contribuente accede al servizio avrà dal 15 maggio anche la possibilità di modificare per poi inviare la propria dichiarazione.
Dichiarazione dei redditi precompilata 2025: cosa c’è di nuovo
Come evidenziato dalle Entrate quest'anno sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario.
In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024) sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.
Per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona, da quest’anno è stato semplificato il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede rendendolo fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’anno i contribuenti troveranno tra i dati anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico.
Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche.
Per i soggetti Iva in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate.
Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
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730/2025: i rimborsi dal Fisco con o senza sostituto d’imposta
Nel Modello 730/2025 confermata la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Nel Modello anche quest'anno è presenta la casella Nessun sostituto, vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
730/2025: la casella con “Nessun sostituto”
In presenza del sostituto d'imposta, per scelta del contribuente, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
In particolare, la casella deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Modello 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Il modello 730 può essere presentato con la modalità senza sostituto, per scelta del contribuente, sia in assenza del sostituto d'imposta, sia in presenza del sostituto.
Se non è indicato il sostituto, in caso di credito, l’Agenzia delle entrate provvederà a rimborsarlo, in caso di debito il pagamento potrà avvenire tramite la stessa applicazione online, indicando l’Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito. In alternativa, sarà possibile stampare il modello F24 già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it oppure utilizzando l’apposito modello che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità.
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).
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Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile
Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025.
Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).
Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.
In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative
Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.
Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:
- visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
- accettare o modificare il modello precompilato;
- trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
- consultare ricevute e comunicazioni relative.
Soggetti autorizzati
Oltre al diretto interessato, possono accedere:
- il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
- una persona di fiducia designata;
- l’erede, debitamente abilitato.
Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"
Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:
- Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
- Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
- Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
- Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.
Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.
Allegati: -
730/2025: credito d’imposta per le mediazioni
Il Modello 730/2025 approvato dalle Entrate per dichiarare i redditi del periodo di imposta 2024 accoglie anche il credito di imposta mediazione.
Tale credito è commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.
Vediamo maggiori dettagli su cos'è e come indicarlo in dichiarazione.
Credito d’imposta mediazioni: cos’è e come indicarlo nel 730/2025
Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione.
Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di 600,00 euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di 2.400,00 euro.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione:
- deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito: www.giustizia.it
- entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante.
Il credito di imposta mediazioni va indicato nel Quadro G altri crediti nella sezione XIII Altri crediti di imposta.
In particolare occorre compilare il rigo G15 con il codice "16":
I crediti di imposta mediazione, non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia.
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
Per completezza si ricorda che l’assetto complessivo degli incentivi fiscali finalizzati a sostenere la definizione delle controversie attraverso sistemi di giustizia complementare è stato ampliato dal D.lgs. n. 149 del 2022 che, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 ha profondamente innovato la materia della mediazione civile e commerciale, apportando significative modifiche al D.lgs. n. 28 del 2010.