• Dichiarazione 730

    730/2026: chi può usarlo e chi è esonerato

    Il Modello 730/2026 va inviato alle Entrate per dichiarare i redditi dell'anno di imposta 2025.

    Esso è conosciuto come il modello dei dipendenti e dei pensionati, vediamo chi può utilizzarlo e chi no.

    Modello 730/2026: chi può utilizzarlo

    La campagna dichiarativa 2026 anno d'imposta 2025 è aperta.

    Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello REDDITI, oppure se è esonerato. 

    Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientra nelle ipotesi di esonero.

    In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello redditi PF.
    La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
    Attenzione al fatto che la dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
    La dichiarazione può essere presentata per convenienza del contribuente anche in caso di esonero, ossia se serve dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2025.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2026 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      •  a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese
        successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2025 al mese di giugno dell’anno 2026;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
    • persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
    • persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché
      plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.

    I contribuenti  elencati possono presentare il modello 730  senza sostituto, precompilato o ordinario  indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2026, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.

    Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.

    730/2026: chi è esonerato, tabelle di riepilogo

    Come specificato dalle istruzioni al Modello 730/2026 ci sono vari casi di esonero dalla dichiarazione.

    In generale sono esonerati i soggetti che possiede redditi per i quali l'imposta dovuta non è superiore a 10,33 euro

    Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione dei redditii soggetti che rientrano nei limiti di reddito specificati e alle condizioni specificate:

    Infine sono esonerati i contribuenti che possiedono esclusivamente certi redditi tassativamente specificate nella tabella di seguito

    .

  • Dichiarazione 730

    730/2026: gli altri redditi nel Quadro D

    Il Modello 730/2026 va inviato dal 30 aprile al 30 settembre che sia esso ordinario o con la precompilata messa a disposizione da parte delle Entrate.

    Vediamo nel dettaglio cosa contiene il Quadro D altri redditi che dall'anno scorso ha visto l'introduzione dei righi D6 e D7

    730/2026: gli altri redditi nel Quadro D

    Il Quadro D altri redditi vanno indicati:

    • i redditi di capitale,
    • i redditi di lavoro autonomo 
    • e i redditi diversi.

    Nei righi da D3 a D5 vanno indicati alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro. Essi possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

    I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2026 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2025 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.

    Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2026 – Lavoro autonomo.

    I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2025 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

    • gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
    • gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
    • tutti gli altri redditi di capitale.

    Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

    Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.

    I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

    • nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017

  • Dichiarazione 730

    Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?

    I dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso delle tasse direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi. 

    I rimborsi a tali soggetti arrivano di norma già a partire dal mese di luglio.

    Chi paga i rimborsi ai soggetti che non hanno il sostituto di imposta? 

    Questi soggetti possono usare il modello 730?

    730 senza sostituto: chi lo presenta?

    I soggetti privi di sostituto di imposta possono utilizzare il modello 730, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.

    Tali contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2025, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
    Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
    Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
    In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.

    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

    Rimborsi 730 senza sostituto: chi li paga?

    In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate.

    Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

    Le coordinate IBAN del proprio conto corrente possono essere comunicate utilizzando:

    • un apposito servizio wab, disponibile nella propria Area riservata del sito internet all’Agenzia delle entrate, che consente all’interessato di inserire egli stesso i dati dell’IBAN. Dopo l’accesso all’Area riservata (utilizzando SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE, Carta di Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi), occorre seguire il percorso: Servizi / Rimborsi / Comunicazione IBAN per accredito su c/c;
    • un apposito modello (Modello richiesta accredito Persone fisiche), da compilare e che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:
      • quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza)   
      •  presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

    Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?

    A partire da dicembre, viene pagato dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse a tutti coloro che hanno presentato un 730 senza sostituto di imposta e che hanno un importo del credito Irpef non superiore a 4.000 euro.

    Attenzione al fatto che, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza o un rimborso maggiore di 4.000 euro con un rallentamento del pagamento del rimborso.

    Per chi presenta il 730 senza sostituto di imposta l’attesa di solito è più lunga rispetto a chi si appoggia al datore di lavoro e può slittare, in alcuni casi, anche nel 2027.

    Ricordiamo che il 730 senza sostituto riguarda le casistiche di chi, ad esempio, ha perso il lavoro pur essendo stato dipendente, ma anche di chi ha scelto di presentare la dichiarazione senza, pur avendo il datore di lavoro sostituto, per ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Anche se i rimborsi del 730 senza sostituto di imposta sono iniziati, diversi contribuenti lo hanno ricevuto, ma altri ancora no. 

    Per ricevere in tempi più brevi il rimborso del modello 730, inoltre, è necessario che il contribuente abbia fornito anche l’Iban per l’accredito delle somme, all'atto della dichiarazione. 

    In caso contrario si dovrà attendere ancora qualche mese in più per ricevere gli importi.

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    Dichiarazione congiunta: cosa fare per il 730/2026

    Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026.

    Oltre al modello ordinario le Entrate hanno messo a disposizione dei contribuenti anche la dichiarazione precompilata.

    Vediamo nel Modello 730 cosa indicare quando è possibile presentare la dichiarazione congiunta.

    Modello 730/2026 in forma congiunta

    Se almeno uno dei due coniugi può utilizzare il Modello 730, essi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.
    Attenzione al fatto che non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di:

    • persone incapaci, compresi i minori,
    • decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

    Viene ulteriormente precisato che se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.

    Nella parte della firma della dichiarazione del Modello 730:

    la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata, nel caso di dichiarazione congiunta, deve essere effettuata da entrambi i coniugi.

    Le istruzioni al modello inoltre precisano che, in caso di dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 

    Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. 

    La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

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    730/2026: come correggere errori e mancanze

    Il Modello 730/2026 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.

    Per conoscere le principali novità leggi anche: 730/2026: ecco le novità di quest'anno             

    Vediamo quando presentare il 730 rettificativo o integrativo.

    730/2026: termini e modalità di correzione

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 730/2026 se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”. 

    Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
    Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

    • presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
      • entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2026 relativo all’anno successivo (dichiarazione
        integrativa);
      •  oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo
        17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debitimaturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2026.

    Attenzione al fatto che il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:

    • entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
    • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
      La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730

    730/2026: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti

    Nel frontespizione vanno indicate informazioni relative:

    1. al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), 
    2. dati dei familiari a carico
    3. e del sostituto d’imposta

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

    In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
    Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio"

  • Dichiarazione 730

    730/2026: bonus per i neo assunti

    Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni. 

    Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati

    In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

    In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
    Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
    L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
    manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
    Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
    euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
    Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
    In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
    Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
    Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.

    Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

  • Dichiarazione 730

    Come cambiano le detrazioni nel 730/2026

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento con le regole per il Modello 730/2026 anno di imposta 2025: scarica il Modello 730/2026 con le realtive istruzioni.

    Tra le novità più importanti vi è quella del riordino delle detrazioni per i titolari di redditi complessivi superiori a 75.000 euro.

    Attenzione al fatto che:

    • per i titolari di redditi tra 75.000 e 100.000 euro, il valore massimo delle spese ammesse in detrazione sarà pari a 14.000 euro;
    • per i redditi superiori a 100.000 euro, l'importo scende a 8.000 euro.

    L’importo base delle detrazioni sarà modulato in base alla situazione familiare e dovrà essere moltiplicato in base a specifici coefficienti, sulla base del numero di figli a carico:

    • 0,50 se non ci sono figli a carico,
    • 0,70 se c’è 1 figlio a carico,
    • 0,85 se ci sono 2 figli a carico,
    • 1,00 se ci sono 3 o più figli o un figlio con disabilità.

    Il riordino potrà essere automatizzato o a scelta del contribuente e la scelta si effettua appunto in dichiarazione.

    Leggi anche Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate con i chiarimenti della circolare n 6/2025.

    730/2026: il riordino delle detrazioni

    Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.
    Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare, in questo caso si parla appunto di detrazioni. 

    La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:

    • 19 per cento per le spese sanitarie, 
    • 36 per cento o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.

    Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. 

    Da questa'anno vi è il riodino delle detrazioni previsto dalla legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta (articolo 16-ter del Tuir, cd. Riordino delle detrazioni).
    In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.


    Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese oggetto di “riordino”, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
    Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è necessario determinare preliminarmente, in ragione del reddito complessivo posseduto, il cd. “importo base” sul quale, poi, applicare il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
    Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
    Al riguardo, si precisa che, in riferimento agli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione del predetto ammontare massimo detraibile, rileva solo la rata di spesa riferita all’anno oggetto della dichiarazione.
    Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, sono escluse le spese sanitarie e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, nonché:

    • gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
    • i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
    • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

    In ogni caso, che rimane ferma la disposizione per la quale la detrazione d’imposta varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

    Ne consegue che, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo. 

    Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni (vedere la tabella “Spese per le quali la detrazione varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro” nella sezione I del quadro E) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

    Nelle istruzioni del Modello 73072026 vi è una ulteriore novità su queste detrazioni.

    Nel Quadro E, se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, è necessario barrare la casella “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO” presente nell’intestazione dello stesso Quadro E,  fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato, 

    Allegati: