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730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Con il Provvedimento n 277593 del 1° luglio le Entrate fissano le regole per i controlli sul 730 a rimborso.
In particolare, sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.
730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Innanzitutto si ricorda che l'art 5 comma 3 bis del Dlgs n 175/2014 prevede che l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
In proposito con il Provvedimento in oggetto si individuano gli elementi di incoerenza, quali:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Inoltre è considerata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’Agenzia può effettuare l’attività di controllo in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso, se risulta spettante al termine del controllo preventivo, è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.Attenzione al fatto che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Allegati: -
Acconto Irpef: scadenza ordinaria al 30 giugno per il 730
Il DL fiscale in vigore dal 18 giugno prevede tra l'altro, lo slittamento del pagamento delle tasse di giugno per le PIVA.
Leggi anche: Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo. Vediamo invece per chi la scadenza resta invariata.
Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno
Con il DL n 55/2025 convertito in legge sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025.
Leggi anche: Acconto IRPEF 2025: confermata la norma di salvaguardia per i contribuenti
Da ciò discende che chi presenta il 730 senza sostituto deve versare entro il 30 giugno l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non a quelli 2023.
Identicamente vale per che presenta il Modello Redditi PF e non è soggetto a Isa.
Relativamente alla Dichiarazione Precompilata gli acconti sono già calcolati correttamente.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto definitivamente la nuova tabella di aliquote e scaglioni dell' Irpef a tre aliquote.
L’acconto maggiorato pertanto risultava sproporzionato rispetto al reale, perché l’anticipo avrebbe superato l’imposta dovuta per l’anno corrente.
Il comunicato stampa del Mef n 32 dello scorso 25 marzo aveva già chiarito che il problema non riguardava solo chi aveva un saldo da versare superiore a 51,65 euro annunciando un provvedimento in merito.
A tal fine, il Governo è intervenuto d’urgenza con il Dl n 55/2025, entrato in vigore il 24 aprile scorso, sopprimendo la maggiorazione dell’acconto 2025 e ripristinando le regole ordinarie di calcolo, basate:
- sull’imposta dovuta per l’anno precedente ossia metodo storico,
- su quella prevista per l’anno in corso ossia metodo previsionale.
Con la conversione in legge del DL n 55 viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore e di ciò terrà conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30 giugno, che riguarda tutti soggetti che non applicano gli Isa.
Chi non ha partita Iva può presentare il 730 oridnario o precompilato, inserendovi tutti i redditi posseduti, anche se non ha redditi di lavoro o di pensione e anche se non ha un sostituto d’imposta.
I soggetti senza sostituto, devono versare autonomamente con F24, saldo e primo acconto Irpef entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).
In alternativa è possibile utilizzare il Modello Redditi precompilato.
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730/2025: le novità del Quadro D
Il Modello 730/2025 reca diverse novità per quest'anno.
Tra queste vi sono le novità riguardanti il Quadro D a seguito dell'introduzione del nuovo Quadro M.
Nel 730/2025 alcuni redditi soggetti a tassazione separata, precedentemente indicati nel quadro D, hanno trovato una nuova collocazione e l'eliminazione della Sezione II, righi D6 e D7.
Viene mantenuta la Sezione I però rinominata "Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)".
La Riforma fiscale ha previsto, con il Dlgs n 1/2024, un ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare il Modello 730, con l'introduzione dei nuovi Quadri T e M, rispettivamente dedicati alle plusvalenze di natura finanziaria e ai redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e ai dati relativi alla rivalutazione dei terreni.
Il Modello 730/2025 convesente quindi di essere utilizzato per dichiarare alcune fattispecie di reddito che, fino allo scorso anno, richiedevano la presentazione dei quadri "aggiuntivi" RM e RT del Modello Redditi PF.
730/2025: le novità del Quadro D
Il Quadro D si presenta come segue con i righi da D1 a D5

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.
Rigo D2 – Altri redditi di capitale Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2024, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
Rigo D3 – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).Rigo D4 – Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)
Rigo D5 – Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettereDal Qaudro D del Modello 730/2025 sono invece stati eliminati i righi D6 e D7, Sezione II, nei quali andavano esposti determinati redditi soggetti a tassazione separata.
Tali redditi sono accolti dal 2025 anno d'imposta 2024 nel nuovo quadro M, e in particolare si tratta di:
- redditi percepiti da eredi e legatari, prima indicati a rigo D6. Ora vanno indicati nel rigo M5, quadro M;
- imposte e oneri rimborsati nell'anno precedente a quello d'imposta e altri redditi soggetti a tassazione separata indicati prima nel rigo D7, ora sono indicati rispettivamente:
- nel rigo M2 in caso di:
- altri redditi di capitale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma 1, lett. n), TUIR;
- importi derivanti da cessione di aree edificabili (indipendentemente dal periodo di possesso);
- somme percepite a titolo di indennità di esproprio di cui all'art 11 commi da 5 a 8 Legge n 413/1991;
- nel rigo M3, qualora si tratti di:
- rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta;
- canoni percepiti in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento;
- nel rigo M4 in caso si tratti di rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nel rigo M6 qualora si tratti di emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti.
- nel rigo M2 in caso di:
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Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?
Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche private ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.
Il MEF con Decreto 21 gennaio ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024.
Il GSE con un comunicato stampa del 15 maggio ha anche reso noto che, per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili da quest'anno, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024.
Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità sarà disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025.
Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2024 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2025.
Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).
Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?
Le Entrate in varie circostanze con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:
- nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",

- nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.

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730/2025: il lavoro nelle zone di frontiera
I soggetti interessati alla presentazione del Modello 730/2025 dovranno procedere seguendo le istruzioni pubblicate dalle Entrate con il Provvedimento n 114763 del 10 marzo.
Tra le novità di quest'anno vi è quella del lavoro dipendente nelle zone di frontiera da indicare nel Quadro C del 730/2025. Vediamo di cosa si tratta.
730/2025: il lavoro in zone di frontiera
Come evidenziato dalle istruzioni ADE, i redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir.
Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2024 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 10.000 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica
730/2025: dove indicare i redditi prodotti nelle zone di frontiera
I redditi prodotti nelle zone di frontiera vanno indicati nel Quadro C sezione I redditi di lavoro dipendente e assimilati:

In dettaglio, nel rigo C1:
- nella colonna 1 va indicato il codice "4" per i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato,
- nella colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare:
- il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1,
- il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2. Nel caso di reddito di lavoro sportivo (codice ‘8’ o ‘9’ in colonna 1) riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 781 a 783, riportare il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 784 a 786.
- nella colonna 3 (Reddito): se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
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730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale
Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.
Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.
Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.
730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale
Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.
Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:
- non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti,
- di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.
Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:
- se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
- se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale
di quest’ultimo.
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Modello 730/2025: rivalutazione dei terreni
Il Modello 730/2025 per i dipendenti e i pensionati, va inviato entro il 30 settembre prossimo e a tal proposito le entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 68478/2025 con le specifiche tecniche per l'invio. Vediamo dove va indicata la rivalutazione dei terreni.
Modello 730: dove e come indicare la rivalutazione dei terreni
Il Quadro M del Modello 730/2025 contiene informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.
Le istruzioni al modello specificano tra le novità che, quest'anno vi è stato un ampliamento della platea del 730 che può essere utilizzato anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali prima era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
In particolare, nella terza sezione B del Quadro M occorre indicare altri dati (premi per assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, rivalutazione dei terreni e redditi derivanti da procedure di pignoramento.

Qui vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.
Nei righi M76 e M77 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore: dei terreni edificabili, dei terreni agricoli dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e per i quali l’imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree va distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella colonna 1 (Valore rivalutato), il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta), l’imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 3 (Imposta versata), l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella colonna 4 (Imposta da versare), l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella colonna 5 (Rateizzazione), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella colonna 6 (Versamento cumulativo), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.