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730/2025: come detrarre le spese d’istruzione dei figli
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2025 per i dipendenti e pensionati. Nelle spese detraibili rientrano anche quelle di istruzione sostenute per far studiare i figli all'università. Vediamo dove indicarle nel 730 e quanto ammonta la detraizone.
730/2025: come detrarre le spese universitarie
Nel Modello 730/2025 nel Quadro E oneri e spese vanno indicate anche le spese di istruzione per i figli.
In particolare nei righi da E8 e E10 tra le altre spese è possibile indicare anche di istruzinoe e le spese universitarie.

Per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:
- di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
- di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri
occorre indicare nel codice spese il codice "13".
Attenzione al fatto che, le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Nella sezione dei dichiarativi dell'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, viene pubblicato un prospetto informativo che evidenzia che le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente e per l’anno d’imposta 2024, gli importi sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1924 del 20 dicembre 2024 (G.U. – Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2025).
A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.
Attenzione al fatto che per il Modolle Redditi PF 2025 le medesime spese vanno indicate nei righi da RP8 a RP13.
730/2025: come detrarre le spese scolastiche
Invece, per le altre spese di istruzione, occorre indicare il codice "12" sempre nei righi da E8 a E10 del Quadro E del modello 730 per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali
Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:- le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola
- le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
- le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto.
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730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale
Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.
Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.
Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.
730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale
Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.
Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:
- non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti,
- di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.
Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:
- se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
- se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale
di quest’ultimo.
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Bonus tredicesima nella dichiarazione 2025: le istruzioni dall’Agenzia
Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ il 18 aprile 2025 sul proprio sito internet, fornendo importanti chiarimenti sul "bonus tredicesima".
Le FAQ spiegano in particolare come compilare correttamente i modelli dichiarativi, specificando le modalità per il quadro C del Mod. 730/2025 e il quadro RC del Mod. REDDITI PF/2025 e come verificare se nella precompilata sono presenti i dati corretti
Giova ricordare che il bonus, introdotto dall'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 consiste un'indennità una tantum di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti reddituali e familiari.
Il bonus poteva essere erogato dai datori di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente.
Per i lavoratori che non hanno ricevuto il bonus o che hanno cessato l'attività lavorativa nel 2024, è possibile richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.
Bonus tredicesima : come fare per richiederlo
È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?
Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.
Bonus tredicesima: come si compila la dichiarazione
La seconda FAQ è la seguente:
Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?
- Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.
- Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.
Bonus tredicesima: come si controlla la dichiarazione precompilata?
Infine le Entrate specificano come verificare il corretto inserimento dei dati nella precompilata:
Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?
In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025.
Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus.
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Barriere architettoniche: spesa max per 2 immobili con carrabile comune
Con la Risposta n 89 del 7 aprile le Entrate chiariscono la spettanza del bonus barriere architettoniche per immobile con due appartamenti e ingressi indipendenti per realizzare «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»;
L'Istante dichiara di essere proprietario di un complesso immobiliare, costituito da due distinti edifici appartenenti l'uno alla categoria catastale B/5, (scuole laboratori scientifici) e l'altro alla categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e da alcuni terreni.
In particolare, l'Istante riferisce che:- in data 7 settembre 2023, ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per la «realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile» che prevede la «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»;
- in data 7 ottobre 2023, hanno avuto inizio i lavori « tutt'oggi in corso»;
- in data 20 febbraio 2024, il tecnico abilitato ha redatto e sottoscritto l'asseverazione relativa alla congruità della spesa per i lavori eseguiti fino al 30 dicembre 2023;
- il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da « due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi; il lotto ha un unico accesso carrabile comune ai due fabbricati; il lotto ha un unico accesso pedonale comune ai due fabbricati; i percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati».
Ciò premesso, l'Istante, che intende fruire della detrazione del 75 per cento delle spese per interventi per sauperramento di barriere architettoniche di cui all'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020, chiede quale sia
il limite di spesa applicabile al caso in esame visto che «il lotto ha un unico accesso» carrabile e pedonale comune ai due fabbricati.
Barriere architettoniche: limite di spesa per due immobili con unico accesso
Le Entrate ricordano che l'articolo 119 ter del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella versione in vigore sino al 29 dicembre 2023, prevede che:«1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 4 bis.
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».
L'articolo 3, del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 ha modificato la disciplina della detrazione in argomento dal 30 dicembre 2023 limitando, tra l'altro, l'ambito oggettivo
dell'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Il comma 3 di tale articolo prevede, tuttavia, che le disposizioni previgenti «si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.».
Con riferimento alle disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal citato decreto legge n. 212 del 2023, applicabile nel caso in esame, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 nonché con la guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024», è stato chiarito che:
- ai fini dell'accesso alla detrazione « gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» in edifici già esistenti;
- « considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su ''edifici già esistenti'' senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».
Relativamente all'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, la norma prevede che qualora l'intervento riguardi gli «edifici unifamiliari», vale a dire una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per un ammontare di spesa non superiore a «euro 50.000» riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.
Nel caso di specie, l'Istante riferisce di avere presentato, il 7 settembre 2023, la comunicazione (CILA) di inizio lavori asseverata per la realizzazione delle opere «finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile».
Pertanto, in base al citato articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 212 del 2023, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020 nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023.
Inoltre, considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236» sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito, ai sensi del citato articolo 119 ter, comma 2, lettera a), del decreto Rilancio, a ciascun edificio e, nel caso in esame è pari a 100.000 euro (50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 per l'edificio di categoria C/6).
Allegati: -
Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari
Pubblicate tutte le regole per il Modello 730/2025 che quest'anno prevede diverse novità.
Scarica qui il Modello e le istruzioni per presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei redditi.
Tra le novità figura il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P., vediamo il dettaglio.
Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari
Nel Modello 730/2025, per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
L'agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.
I redditi dominicali e agrari vanno indicati nel Quadro A del 730/2025:

Essi possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti:- Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.
- Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”. In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti. - Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
- ‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;
- ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- ‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- ‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- ‘11’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del
regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10. Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
- Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno).
- Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
- Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
- Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:
- ‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
- ‘3’ terreno in conduzione associata;
- ‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);
- ‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2, al codice 4. Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
- Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8. - Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto
si riferisce all’intero periodo d’imposta. - Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella “Continuazione”e la casella “Coltivatore diretto o IAP”; quest’ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
- Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l’attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.
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Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024
Le criptovalute, rientranti nella più grande famiglia delle cripto-attività, in termini di obblighi dichiarativi sono soggetti a due adempimenti:
- la rilevazione e la tassazione della (eventuale) plusvalenza, nel momento in cui sono cedute;
- la dichiarazione della detenzione, quando sono possedute.
In queste sede affrontiamo l’adempimento relativo alla detenzione delle criptovalute, il cui obbligo dichiarativo è funzionale:
- al monitoraggio fiscale;
- al versamento dell’Imposta sul valore delle cripto-attività.
L’Imposta sul valore delle cripto-attività è una imposta, dovuta nella misura del 2 per mille del valore dell’asset, che sostituisce l’Imposta di bollo e che dovrà essere versata dal contribuente nel caso in cui questa non venga applicata direttamente dall’intermediario residente in Italia (ad esempio quando le criptovalute sono detenute presso un intermediario estero).
In termini di dichiarazione, ciò si concretizza nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF o del nuovo quadro W del modello 730, per i contribuenti che lo possono adottare.
Fino all’anno scorso, i contribuenti che volevano tramettere il modello 730 erano poi obbligati a integrare la dichiarazione trasmettendo separatamente il quadro RW del modello Redditi PF.
Novità del modello 730 del 2024, per l’anno d’imposta 2023, è la previsione del nuovo quadro W che non rende più necessario l’integrazione della dichiarazione.
Vediamo come compilare il nuovo quadro W in caso di possesso di criptovalute, facendo riferimento al modello 730 del 2024, per l’anno d’imposta 2023.
Il quadro W del modello 730 del 2024
Come precisato dalle istruzioni del modello 730 del 2024, bisogna partire col precisare che il quadro va compilato “anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta”.
La compilazione del quadro W inizia con la compilazione del rigo W1 e successivi, uno per ogni attività detenuta all’estero o ogni cripto-attività (in questo caso criptovaluta).

I principali campi del rigo W1, e successivi, a cui fare attenzione sono:
- campo 1 Codice titolo possesso: inserire 1 in caso di proprietà;
- campo 2 Tipo contribuente: va inserito il codice 2, se il contribuente è il titolare effettivo;
- campo 3 Codice individuazione bene: va inserito il codice 21 dedicato alle cripto-attività;
- campo 4 Codice stato estero: le istruzioni del modello precisano che l’inserimento del “codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare valute virtuali”;
- campo 5 Quota di possesso: va indicata la quota di possesso, in percentuale, dell’investimento: quindi in caso di proprietà esclusiva va indicato 100;
- campo 6 Criterio determinazione del valore: per il valore di mercato va inserito il codice 1;
- campo 7 Valore iniziale: il valore all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione della cripto-attività, se successivo;
- campo 8 Valore finale: il valore al termine del periodo di imposta o nel momento di dismissione dell’investimento;
- campo 10 Giorni IVAFE Cripto-attività: vanno indicati i giorni di detenzione della criptovaluta durante il periodo d’imposta, ma solo quando l’imposta è effettivamente dovuta;
- campo 16 Solo monitoraggio: da barrare solo nel caso in cui il contribuente adempie all’obbligo dichiarativo ai soli fini di monitoraggio fiscale, ma non è tenuto alla liquidazione dell’imposta.
Particolare attenzione va posta alla modalità di calcolo del valore iniziale e del valore finale dell’asset detenuto: tali valori di norma sono quello d’acquisto e quello al 31 dicembre (o il prezzo di vendita) certificati dall’exchange sul quale le cripto-attività sono detenute (o acquistate o cedute): in mancanza di tali valori possono essere utilizzati quelli forniti da una piattaforma analoga, oppure da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle criptovalute.
La compilazione del quadro W, sempre in relazione alle criptovalute, termina con la compilazione del rigo W8:

Secondo le istruzioni del modello 730 del 2024, nella colonna 7 va indicato “l’importo dell’eccedenza del versamento a saldo, in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023”.
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Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.
Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.
L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:
- il Provvedimento n 68472 con le regole
- il Modello 730/2024 da presentare.
Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).
Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno
Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:
- Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
- per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
- per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;
- Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
- Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice;
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022
Modello 730/2024: chi può utilizzarlo
Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.
Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Il 730 semplificato 2024
Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,
Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,
La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:
- una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
- l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.
- possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.
- possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio