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Dichiarazione congiunta e contribuente deceduto in corso d’anno: come comportarsi
L'agenzia delle Entrate risponde con FAQ del 9 gennaio ad un contribuente interessato a chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi che ha sempre presentato in forma congiunta con il proprio coniuge, poi deceduto a giugno 2022 prima di presentare la prossima dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi 2023 per il coniuge deceduto: cosa fare
In particolare, viene specificato che per il periodo d’imposta 2022 il contribuente che si trova nella situazione indicata dovrà compilare e inviare nei termini ordinari due distinte dichiarazioni:
- una per i redditi personali,
- l’altra per dichiarare, in qualità di erede, i redditi conseguiti fino alla data del decesso del coniuge.
Come già indicato anche nelle bozze dei modelli redditi 2023 Leggi: Dichiarazioni dei redditi 2023: le Entrate annunciano le bozze) la data entro la quale procedere alla presentazione del 730/2023 è il 30 settembre.
La faq in oggetto specifica inoltre che per la dichiarazione della persona deceduta l’erede potrà utilizzare, oltre al modello Redditi PF, anche il modello 730 (sempre che per il contribuente deceduto ricorrano le condizioni previste per presentare tale modello).
Il modello 730, tuttavia, potrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, oppure a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile consegnarlo, invece, né al sostituto d’imposta della persona deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.L’erede, dopo aver modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella guida sulla dichiarazione precompilata presente nella sezione l’Agenzia informa del suo sito.Dichiarazione dei redditi congiunta dei redditi: quando non è possibile
L'agenzia nella faq specifica che, nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, non è possibile utilizzare la forma congiunta.
Inoltre non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori.
Dalle istruzioni in bozza al Modello 730/2023 redditi 2022, si ricorda inoltre, che la dichiarazione congiunta è possibile:
- se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel paragrafo delle istruzioni al modello intitolato “Chi può presentare il modello 730” cui si rimanda,
- e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
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Dichiarazioni precompilate: accesso dei professionisti fino al 10.11
In tema di dichiarazioni precompilate, secondo quanto stabilito dal Provvedimento ADE n 173218 del 19 maggio 2022 recante regole per l'accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, è bene ricordare che fino al 10 novembre, previa apposita richiesta tramite file o via web, è consentito l’accesso a:
a) dichiarazione dei redditi precompilata;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.
Si sottolinea che, essendo il termine di presentazione del 730 precompilato il 30 settembre, data già trascorsa, l’accesso ai suddetti documenti dovrebbe essere già avvenuto, ma esistono casi residui, es Redditi PF 2022 a credito, in cui l’accesso viene effettuato negli ultimi giorni, dato anche il termine di invio della dichiarazione al 30 novembre 2022.
Per tutti i dettagli sulle precompilate: accedi all'area dedicata del sito delle Entrate.
L’accesso ai documenti è consentito effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.
Nella richiesta tramite file, Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti,
Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate
Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia un file, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
Se la richiesta è andata a buon, sempre entro 3 giorni, il professionista può accedere ai documenti richiesti tramite file.
Modalità di accesso dichiarazione precompilata da parte del contribuente
Ricordiamo che il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
- Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
Modalità di accesso dichiarazione precompilata da parte del professionista
Inoltre, è possibile che:
- il CAF,
- il professionista abilitato
- e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.
In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità su indicate è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
La delega per l’accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b)
Si ricorda inoltre che le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate che:
- i sostituti d’imposta,
- i CAF
- i professionisti abilitati
devono trasmettere tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.
Leggi anche Dichiarazione 730/2022: da oggi modifiche e invio della precompilata
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Modello 730/2022 integrativo: presentazione entro il 25 ottobre
Come indicato nelle istruzioni del Modello 730/2022 se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della stessa sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Modello 730/2022 integrativo: i casi di maggiore credito, minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello originario, a sua scelta può:
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a:.
- un Caf
- un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Si ricorda che il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
- oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Modello 730/2022 integrativo: per i dati del sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Modello 730/2022 integrativo: i casi di maggiore credito, minor debito o un’imposta invariata e dati del sostituto
Se il contribuente si accorge:
- sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio
- sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario,
può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella
relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Modello 730/2022 integrativo: i casi di minor credito o maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Attenzione al fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o le trattenute.
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a:.
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Le scadenze del 30 settembre: facciamo un riepilogo
Oggi 30 settembre 2022 ricorrono molte scadenze fiscali e scadono o partono misure agevolative per cittadini e imprese.
Facciamo un riepilogo sintetizzando le regole per ciascuna misura e indicando i soggetti interessati.
Gli adempimenti fiscali in scadenza il 30 settembre 2022
Ricordiamo ai contribuenti che oggi 30 settembre scade:
- il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2022. Si sottolinea che se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre. Leggi qui i dettagli
- il termine per l'invio della dichiarazione precompilata 730/2022.I contribuenti avranno tempo fino a domani per:
- consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco,
- modificarla,
- accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. Leggi qui i dettagli
- la comunicazione LIPE 2° trimestre 2022. In particolare, devono obbligatoriamente trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica. Leggi qui i dettagli
- l'invio dati al Sistema TS per le spese sanitarie 1° semestre 2022. Leggi per conoscere i soggetti obbligati e il riepilogo delle scadenze
- l'iscrizione al 5 per mille degli enti ritardatari. La regolarizzazione riguarda:
- enti del volontariato,
- associazioni sportive dilettantistiche,
- enti della ricerca scientifica e dell’università,
- enti della ricerca sanitaria
- interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2022, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo.
Altre misure in scadenza o partenza il 30 settembre 2022
SCADENZE:
ricordiamo ai contribuenti che oggi 30 settembre:
- scade il termine entro cui i professionisti certificatori dovranno produrre i documenti per dimostrare il 30% dei lavori svolti su villette unifamiliari di privati al fine di godere del superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Leggi qui per tutti i dettagli
- scade il termine di invio delle richieste per il bonus edicole 2022. Si tratta della misura in favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Le istanze possono essere inviate esclusivamente per via telematica dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, dall'area riservate del portale: impresainungiorno.gov.it, accessibile con:
- Spid,
- Carta nazionale dei servizi
- Carta d’identità elettronica. Leggi qui i dettagli
- scade il termine per presentare le domande per l'autoimprenditorialità delle donne nell'editoria. In particolare ricordiamo che la misura si rivolge:
- a) alle imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, che abbiano almeno una figura femminile assunta alle proprie dipendenze e un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio, non superiore a 250.000 euro;
- b) alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e gli Enti del Terzo Settore, sia in forma singola che in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Leggi qui i dettagli.
- scade il termine per il fondo perduto per il turismo montano.Nel dettaglio, possono presentare domanda entro il 30.09:
- soggetti privati (profit o non profit) in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata,
- per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell’offerta turistica integrata delle aree montane,
- con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto
- e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore. Leggi qui i dettagli.
DECORRENZA:
ricordiamo ai contribuenti che oggi 30 settembre:
- decorre il primo giorno per presentare domanda di erogazione del fondo investimenti innovativi agricoltura per le imprese ammesse. Si specifica che le domande vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: [email protected] a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate. C'è tempo fino al 30 settembre 2023. Leggi qui i dettagli
- decorre l'obbligo per frecce e freni per monopattini elettrici. In particolare, da domani entra in vigore il decreto con le regole per tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre. Leggi qui i dettagli
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Bonus attività fisica adattata 2022: le regole
E' stato pubblicato il 16 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 139 il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2022, che definisce le modalita di attuazione del credito di imposta per le spese per attività fisica adattata (A.F.A.) introdotto dalla legge di bilancio 2022(legge 234 del 2021 art.1 comma 737).
Il bonus conta su risorse complessive per il 2022 pari a1, 5 milioni di euro. Rivediamo in sintesi la norrma e i contenuti del decreto.
Attività fisica adattata, cos'è
L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA consiste in programmi di esercizio fisico, non sanitari, utili per il benessere fisico, la qualità della vita e la socializzazione, pensati specificamente per aiutare pazienti in difficolta per "patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche" , di tutte le età.(Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.)
Tali programmi devono essere eseguiti :
- “sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, anche
- in luoghi e in strutture di natura non sanitaria” quindi comuni palestre o piscine.
Vi rientrano patologie limitanti della mobilità, come ad esempio artrosi e osteoporosi, o disturbi neuromotori, ad esempio in conseguenza di ictus o morbo di Parkinson.
Bonus attività sportiva adattata 2022
Nel decreto MEF del 16.6.2022 viene stabilito che il credito di imposta
- spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata i cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 36/2021;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute; l'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
- La percentuale del credito di imposta sarà definita dall'Agenzia , sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze
Per le modalità e i termini di presentazione si attende la pubblicazione di un provvedimento dell' Agenzia delle Entrate , da emanarsi entro 90 giorni quindi entro il 15 settembre 2022, In cui saranno anche fissati i termini di emanazione del provvedimento riguardante la percentuale di credito applicabile.
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Farmaci e parafarmaci: come controllare la detraibilità 2022
Nelle dichiarazioni dei redditi 730/2022 e Redditi Persone Fisiche 2022 riferite all'anno di imposta 2021, è possibile detrarre le spese mediche sostenute dal contribuente nel corso dell'anno ma poiché in farmacia è possibile acquistare sia prodotti detraibili sia prodotti che non danno diritto alla detrazione, è importante capire la dicitura presente sullo scontrino fiscale (cd. scontrino parlante).
In vista della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ecco un breve riepilogo.
Attenzione: la Legge di bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Per quanto riguarda le spese mediche la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:
- i medicinali
- i dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Tuttavia dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):
- tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
- le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).
Detraibilità spese mediche 2022: ecco come fare
Le spese mediche, fra cui rientrano anche le spese per acquisto di medicinali, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2021 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro ma a certe condizioni.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti la detrazione dei medicinali nelle dichiarazioni dei redditi 2021 indicano: “la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati
- la natura,
- la quantità dei prodotti acquistati
- il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale
- il codice fiscale del destinatario
così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b).
Si ricorda che se le spese sanitarie indicate superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Detraibilità spese mediche 2022: le indicazioni nello scontrino parlante
Lo scontrino parlante deve indicare natura e qualità dei beni e questo rende più facile riconoscere se il bene sia detraibile o meno, infatti è sufficiente controllare la codifica.
In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti ma solo alcune di queste categorie sono deducibili.
Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
- Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.156/2007.
- Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009
- Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”
- Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione, così come indicato dall'Agenzia nella Risoluzione 10 del 2010
- Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
- SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili, così come chiarito dall'Agenzia nella stessa Risoluzione n.10 del 2010.
- Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Come indicato dalla Risoluzione n.396 del 2008 sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando sono medicinali.
Detraibilità spese mediche 2022: quali non sono detraibili
Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
- Integratori alimentari: Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili.
- Parafarmaci: la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali così come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione n.396 del 2008
Detraibilità spese mediche 2022: documenti da conservare
Per le spese mediche in generale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
Ad esempio per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
- relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- relative all’acquisto di alimenti a fini medici speciali occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e che non sia destinato ai lattanti
- relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.
- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.
Detraibilità spese mediche sostenute all’estero
Come indicato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi 2021, le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia.
Pertanto anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
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Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto
Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri 5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge che delega il Governo ad attuare una riforma complessiva del fisco entro il 2023.
Leggi sulla riforma Busta paga 2022 novità Irpef e detrazioni e IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni
Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:- Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
- Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.
Detrazione per lavoro dipendente e assimilato
La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:
- Redditi di lavoro dipendente con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).
La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:
- al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
- al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO
DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)
Oltre 28.000,00
e fino a 35.000,00
480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]
b)
Oltre 35.000,00
e fino a 40.000,00
480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]
Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.
Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.
Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato
In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020 ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano diritto al credito bonus Irpef, ossia:- ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
- e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).
Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020
Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Fino a 28.000,00
600,00
Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.
ANNO 2021
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
In vigore dal 1° gennaio 2021
Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Fino a 28.000,00
1.200,00
Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.
Conguaglio importi spettanti e Codici tributo
Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.
Questo meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.
I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24 del trattamento integrativo 2020 , istituiti con la Risoluzione 35 E, sono i seguenti:
Per il modello F24:- “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”. da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
- “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3” che va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Salvaguardia credito ed emergenza COVID
Il Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020, sia il credito bonus Irpef (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale
AGGIORNAMENTO 6.10.2021
La legge di bilancio 2021 ( l. 178 2020) ha garantito la detrazione di imposta anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro, con il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga. La norma non porta però tale disciplina a regime proprio in vista della complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega.
Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa emerge che considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."
Posto che,come afferma il ministro , "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .
Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni