• Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: invio entro il 2 ottobre

    Come ricordato anche dalle Entrate con un comunicato stampa di ieri, il 2 ottobre scade il termine per l'invio del modello 730/2023, che sia esso secondo le regole ordinarie o che sia il precompilato.

    Il modello 730 ordinario può essere presentato:

    • al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, 
    • al Caf,
    • o al professionista abilitato.

    I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre, quest'anno entro il 2 ottobre perchè il 30 settembre è sabato, al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

    Quando il 730 è presentato tramite Caf o professionista, il controllo formale delle Entrate è effettuato nei confronti dell’intermediario, anche con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    E' bene specificare che in caso di errori la sanzione del 30% grava su chi ha apposto il visto di conformità, salvo i casi di dolo o colpa grave del contribuente.

    Gli intermediari devono quindi controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli presenti in precompilata e non modificati, e conservare copia della relativa documentazione.

    Ricordiamo che nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
    Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione
    i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

    Scarica qui modello 730/2023 e istruzioni

    Modello 730/2023: le novità di quest'anno in sintesi

    Come sinteticamente riportato nelle istruzioni ecco le novità per il 730/2023:

    • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella n. 1 in Appendice); 
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in Appendice);
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in Appendice); 
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in Appendice);
    • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda; 
    • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 
    • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 
    • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo; 
    • Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
    • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
    •  Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici; 
    • Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
    • Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario

  • Dichiarazione 730

    730/2023: tassazione compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

    Come sono tassati i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche nella dichiarazione dei redditi 730/2023?  I dettagli per il modello 730/2023

    730/2023: tassazione dei compensi per attività sportive dilettantistiche

    Anche quest'anno sono previste particolari modalità di tassazione per le attività sportive dilettantistiche.

    Nel dettaglio la particolarità riguarda:

    • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

    In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

    • i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
    • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
    • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

    La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

    Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

    Di seguito una tabella di riepilogo.

    Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
    fino a 10.000 euro non concorrono alla formazione del reddito
    da 10.001 a 30.658,28 euro ritenuta 23% a titolo d'imposta

    somme eccedenti

    ritenuta 23% a titolo d'acconto

    730/2023: compensi attività sportive dilettantistiche dove indicarli

    Come specificato dalle istruzioni al modello 730, i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche vanno indicati nel "Quadro D altri redditi" e in particolare nella prima sezione, al rigo D4 tra i redditi diversi.Nel rigo D4 nella colonna 3 "tipo di reddito" va indicato il codice "7":

    • per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2023 – Lavoro autonomo;
    • per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

     Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro. 

  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Bonus attività fisica adattata: come indicarlo in dichiarazione dei redditi

    Il bonus per attività fisica adattata è un credito di imposta destinato a coloro che nel 2022 hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021.

    Per attività fisica adattata si intendono esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. 

    Si specifica che, l’attività può essere esercitata:

    • singolarmente o anche in gruppo,
    • sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, 
    • in strutture di natura non sanitaria,
    • per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

    Il bonus può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi e nella percentuale fissata con provvedimento delle Entrate (In merito leggi anche Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante).

    Con la Circolare ADE n 14 del 19 giugno è stato chiarito che per tale bonus i documenti da controllore e conservare sono i seguenti:

    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e lo svolgimento dell’AFA, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
    • Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento e l’importo pagato,
    • Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022 e ricevuta di accettazione.

    Vediamo come indicare le spese nel Modello 730/2023 e nel Modello Redditi PF 2023.

    730/2023: come indicare il bonus attività fisica adattata

    Tra le novità di quest'anno nel modello 730 vi è appunto il il credito d’imposta attività fisica adattata.

    Il credito è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte ed è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate per le spese del 2022.

    Il credito di imposta va indicato nel QUADRO G sezione crediti di imposta e in particolare nella sezione XIII "altri crediti" indicando il codice "12"

    Attenzione al fatto che la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta.

    Redditi PF 2023: come indicare il bonus attività fisica adattata

    Tra le novità nel modello redditi PF di quest'anno vi è appunto il credito d’imposta attività fisica adattata.

    Il credito è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte ed è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate per le spese del 2022.

    Il credito di imposta va indicato nel QUADRO CR sezione crediti di imposta e in particolare nella sezione  XII "altri crediti" indicando il codice "12"

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: compilazione del quadro B per immobili inagibili

    In linea generale, gli immobili vanno dichiarati nel Quadro B del Modello 730/2023.

    Va però prestata attenzione al fatto che, nel caso in cui essi siano inagibili si ha il diritto di aggiornare la rendita catastale

    In particolare, nei casi di inagibilità per:

    • accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti),
    • obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione),

    è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.

    Immobili inagibili: la procedura catastale per variazione di destinazione

    Per attivare la procedura è necessario inoltrare ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successiviciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, nel modello 730/2'23 devono indicare:

    • il codice "3" nella colonna 7 "CASI PARTICOLARI" del quadro B
    • dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

    Attenzione al fatto che, se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di queste unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
    Inoltre, l'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se:

    • l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante:
      • la distruzione,
      • ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.

    In generale, nella colonna 7 casi particolari va indicato:

    • "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; 
    • ‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.

    Come specificato nelle istruzioni al modello 730/2023, nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2022 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: 

    • uno per il periodo antecedente alla data della calamità, 
    • ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) 

    indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti

    ATTENZIONE: aggiornamento dell'11 maggio. Con la pubblicazione in GU n 108 del 10 maggio del DL n 51/2023 si posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazione 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5, al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione cartacea per il periodo di imposta 2022.

     Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato.

    Il sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

    Da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

    La legge di conversione del cd. Decreto “Semplificazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto 2022 ha introdotto novità per i sostituti d'imposta in merito ai dati delle scelte dei contribuenti su 8, 5,e 2 per mille.

    In particolare, viene prevista la "Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta" che semplifica gli adempimenti di compliance a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati sostituiti per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730. 

    In pratica si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.  

    Sostanzialmente si potrà procedere con invio telematico anziché consegna della copia cartacea da parte dei sostituti d'imposta.

    Le attuali disposizioni prevedono che: 

    • i dipendenti presentino in busta chiusa al datore di lavoro la scheda cartacea relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef; 
    • i datori di lavoro consegnano le buste a un ufficio postale o a un soggetto incaricato che provvedono alla trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria.

    Con questa modifica si permette di procedere all'invio digitale e quindi di ridurre i rischi di:

    • errori di trascrizione delle scelte espresse dai contribuenti nelle schede cartacee da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria; 
    • mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia delle entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro (ad esempio, per disguidi postali o altri errori materiali).
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: la dichiarazione congiunta

    I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. 

    Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    Modello 730/2023: quando è possibile la dichiarazione congiunta

    Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente
    • all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se
    • il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Modello 730/2023: istruzione pratiche

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante”:

    • il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, 
    • oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

    Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.

    Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.

    La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

    Attenzione: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando:

    • l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all’Irpef e alla propria cedolare secca.

    Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2023 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.