• Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi

    Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. 

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

    Modello 730/2023: chi lo può presentare

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    •  pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
      retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
    • precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. 

    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

    Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
    all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate 
    (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
    Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
    Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

    Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  • Dichiarazione 730

    730/2023: guida al 5×1000

    Entro il 2 ottobre 2023, poichè il 30 settembre cade di sabato, occorre presentare il Modello 730 per dichiarare i redditi del periodo di imposta 2022.

    Nel Modello 730/2023 anche quest'anno è possibile destinare il 5×1000 dell'IRPEF.

    A tal fine è necessario compilare il MODELLO 730-1 per la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

    In particolare, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, destinando:

    • l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
    • il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
    • il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

    E' bene sapere che, le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef:

    • non sono in alcun modo alternative tra loro,
    •  e possono, pertanto, essere tutte espresse.

    Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. 

    5×1000 dell'IRPEF nel 730/2023: a cosa viene destinato

    Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

    • a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Anagrafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’articolo 9, comma 4, del Decreto-legge n.198 del 29 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;
    • b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
    • c) finanziamento della ricerca sanitaria;
    • d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
    • e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
    • f) sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
    • g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

    5×1000 dell'IRPEF nel 730/2023: come si destina

    La scelta di destinare il 5×1000 dell'IRPEF alle suddette finalità va espressa sul “Modello 730-1”:

    • compilando i campi dei dati del contribuente e il suo codice fiscale,
    • e apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota.

    Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.

    Attenzione al fatto che, anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef, utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2023 o al modello REDDITI Persone fisiche 2023 e seguendo le relative istruzioni.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: compilazione del quadro B per immobili inagibili

    In linea generale, gli immobili vanno dichiarati nel Quadro B del Modello 730/2023.

    Va però prestata attenzione al fatto che, nel caso in cui essi siano inagibili si ha il diritto di aggiornare la rendita catastale

    In particolare, nei casi di inagibilità per:

    • accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti),
    • obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione),

    è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.

    Immobili inagibili: la procedura catastale per variazione di destinazione

    Per attivare la procedura è necessario inoltrare ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successiviciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, nel modello 730/2'23 devono indicare:

    • il codice "3" nella colonna 7 "CASI PARTICOLARI" del quadro B
    • dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

    Attenzione al fatto che, se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di queste unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
    Inoltre, l'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se:

    • l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante:
      • la distruzione,
      • ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.

    In generale, nella colonna 7 casi particolari va indicato:

    • "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; 
    • ‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.

    Come specificato nelle istruzioni al modello 730/2023, nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2022 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: 

    • uno per il periodo antecedente alla data della calamità, 
    • ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) 

    indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

  • Dichiarazione 730

    730 Precompilato 2023: da oggi 11 maggio è possibile l’invio

    Da oggi 11 maggio è possibile inviare la precompilata.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    In particolare, dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potevano essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio è possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

    Come specificato dal comunicato stampa delle Entrate:

    • le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall;
    • crescono inoltre i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. 

    Leggi anche 730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile? 

    Modello 730 precompilato 2023: accesso dal 2 maggio

    In particolare, il contribuente direttamente gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), accedono ai seguenti documenti: 

    • a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
    • b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1). 

    Il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: 

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione Digitale; 
    • Carta d’identità elettronica (CIE) 
    • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle; 
    • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

    Modello 730 precompilato 2023: modifiche e invio dall'11 maggio

    Il contribuente, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 

    • visualizzazione e stampa; 
    • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
    • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
    • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7; 
    • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casiprevisti; 
    • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
    • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

    Modello 730 precompilato 2023: accesso con persona di fiducia

    Il contribuente può consentire a un familiare o una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi online dell’Agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. 

    L’incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. 

    Questa modalità d’accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d’imposta, Caf o professionisti. 

    Il modulo per la richiesta di abilitazione è stato approvato con il provvedimento n 130859 del 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall’interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Leggi anche Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia per ulteriori dettagli.

    Modello 730 precompilato 2023: quali dati contiene

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani

    Il bonus affitti giovani è una agevolazione per gli under 31 titolari di un contratto di locazione di immobile o stanza da destinare a propria residenza.

    Esso è stato rivisto e corretto dalla legge di bilancio 2022, vediamo come.

    Bonus locazioni giovani: come funziona

    In particolare, l’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:

    • dall’anno d’imposta 2022, 
    • ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti), con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
    • che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, 
    • una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale, se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro.

    Per approfondire leggi anche: Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole con il dettaglio di come è stato modificato l'importo della detrazione.

    Bonus affitti giovani: come si indica nel 730/2023

    Come specificato nelle istruzioni al Modello 730/2023 i contribuenti potranno indicare la detrazione nella sezione V al rigo E71.

    In particolare:

    • nella colonna 1 occorre indicare il codice "4". Esso va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni.  Attenzione al fatto che, se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. 

    ESEMPIO Se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

    • Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
    • Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
    • Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il quadro K amministratori di condominio

    Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale presentano la comunicazione dell’amministratore:

    • compilando il quadro K del modello 730,
    • o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Modello REDDITI Persone fisiche 2023 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

    Nel Quadro K vanno indicati:

    • beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, 
    • dati identificativi dei relativi fornitori,
    • e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    In particolare, il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2022, per effettuare i seguenti adempimenti:

    1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

    In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2022 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

    2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.

    Amministratori di condominio: la compilazione del quadro K

    La Sezione I del quadro K va compilata indicando al rigo K1:

    • il codice fiscale del condominio (colonna 1)
    • la denominazione (eventuale) (colonna 2)

    Nella sezione II, vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

    Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

    In particolare:

    • nel Rigo K2:
      • in Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
      • in Colonna 2 (Terreni/Urbano):
        • indicare: ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; 
        • ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
      • in Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.
      • in Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
      • in Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
      • in Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
    • nel Rigo K3:
      • in Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
      • in Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
      • in Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.
  • Dichiarazione 730

    Spese di trasporto pubblico: saranno indicate nella precompilata 2023?

    Dal 2 maggio prossimo sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2023.

    La dichiarazione precompilata, ricordiamolo, contiene una serie di dati pre-inseriti dall'Agenzia delle Entrate che il contribuente può accettare o modificare per procedere poi all'invio, entro i termini previsti, della sua dichiarazione.

    Per i dettagli leggi:

    Spese di trasporto pubblico: quando verrano inserite nella Precompilata?

    Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 83/2023, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
    Attenzione al fatto che, saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
    Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno dichiarazione 2024, se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.